N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 ottobre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 ottobre 2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente -  Rifiuti  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Norme  di
  attuazione della disciplina  europea  e  nazionale  in  materia  di
  rifiuti  e  dell'economia  circolare  -  Disposizioni   transitorie
  inerenti la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento
  dei rifiuti - Piano annuale  dei  controlli  per  gli  insediamenti
  soggetti   ad   autorizzazione   integrata   ambientale   (AIA)   -
  Disposizioni finalizzate alla  stabilizzazione  del  personale  dei
  Consorzi di bacino e delle loro societa' partecipate utilizzato dai
  soggetti attuatori. 
- Legge della Regione Campania 8 agosto 2018, n. 29 ("Modifiche  alla
  legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme  di  attuazione  della
  disciplina europea e nazionale in materia di  rifiuti)"),  art.  1,
  comma 1, lettere d), f) e u). 
(GU n.47 del 28-11-2018 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in  carica,
con sede a Napoli (80132), via S. Lucia n. 81; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, lett. d), f) ed u) della legge della Regione Campania  n.
29 dell'8 agosto 2018, pubblicata sul BUR n. 57 dell'8 agosto 2018. 
    La legge della  Regione  Campania  8  agosto  2018,  n.  29  reca
«Modifiche alla legge regionale 26  maggio  2016,  n.  14  (Norme  di
attuazione  della  disciplina  europea  e  nazionale  in  materia  di
rifiuti)». 
    Le disposizioni di cui alle lett.  d),  f)  ed  u)  del  comma  1
dell'art.  1  -  dal   contenuto   tra   loro   eterogeneo   -   sono
costituzionalmente illegittime, rispettivamente: 
      a) l'art. 1, comma 1, lett. d) per  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento  all'art.  196,
comma 1, lett. n) e p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      b) l'art. 1, comma 1, lett. f)  per  violazione  dell'art  117,
comma 2,  lett.  s),  della  Costituzione,  in  riferimento  all'art.
29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, nonche' per violazione dell'art. 117, comma 2,  lett.  p)  della
Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma  85,  lett.  a)  della
legge 7 aprile 2014, n. 56; 
      c) l'art. 1, comma 1, lett.  u)  per  violazione  dell'art.  97
della Costituzione. 
    In relazione  a.  tali  norme  regionali  si  invoca  percio'  il
sindacato di codesta Ecc.ma Corte  affinche'  ne  sia  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale  e  ne  sia  conseguentemente  disposto
l'annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
A - L'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 29/2018 e la
violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della  Costituzione,  in
riferimento all'art.  196,  comma  1,  lett.  n)  e  o)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    L'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale n.  29/2018  ha
sostituito l'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 maggio  2016,
n. 14 - recante «Norme  di  attiratone  della  disciplina  europea  e
nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare» - con  una
disposizione del seguente tenore: «4. Nelle more della definizione e/
o aggiornamento dei  criteri  per  l'individuazione  da  parte  delle
Province,  sentiti  gli  Enti  d'Ambito  ed  i   Comuni   dell'Ambito
territoriale ottimale, delle zone non idonee alla  localizzazione  di
impianti di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti,  ai  sensi  del
combinato disposto di cui agli articoli 196,  comma  1,  lettera  n),
197, comma 1, lettera d) e 199, comma  3,  lettera  l),  del  decreto
legislativo 152/2006 e dell'adeguamento ed aggiornamento  del  PRGRU,
in coerenza con le norme sulla pianificazione  paesaggistica  di  cui
alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di  semplificazione
in materia di governo del territorio e per  la  competitivita'  e  lo
sviluppo regionale. legge annuale di semplificazione 2018) e comunque
non oltre ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nelle aree individuate come: A- sistemi  a  dominante
naturalistica - tra i sistemi  territoriali  di  sviluppo  del  piano
territoriale regionale (PTR), non e' consentita la  realizzazione  di
nuovi impianti che prevedano il trattamento  anaerobico,  nonche'  in
tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove  il  Comune
interessato, previa delibera del  Consiglio  comunale,  comunichi  la
propria motivata contrarieta' durante le procedure autorizzative o di
approvazione dei progetti. 
    Nelle  medesime  aree  l'autorizzazione  regionale  e'   comunque
rilasciata per impianti previsti in conformita' alle norme vigenti  e
riguardanti: 
      a) il trattamento dei rifiuti da attivita' agricole  e  agro  -
industriali, codici CER  con  primi  numeri  02  01,  esclusi  quelli
contenenti sostanze pericolose; 
      b) il trattamento dei rifiuti  da  demolizione  e  costruzione,
nonche' da attivita' di  scavo,  codici  CER  con  primi  numeri  17,
esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti  sostanze
pericolose; 
      c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi
numeri 16 01». 
    Il testo originario della disposizione novellata disponeva invece
quanto segue: «4. 
    Gli impianti per la  gestione  dei  rifiuti  non  possono  essere
localizzati nelle aree individuate nel piano  territoriale  regionale
della  Campania  (PTR)  come  "Sistemi  territoriali   di   Sviluppo:
Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti
di trattamento  aerobico  della  frazione  organica  a  servizio  dei
Consorzi  di  Comuni,  nonche'  gli  impianti  di   compostaggio   di
comunita'». 
    Tanto premesso, per comprendere  il  senso  e  la  portata  delle
censure di illegittimita' costituzionale che si  verranno  esponendo,
e'  d'uopo  richiamare  sinteticamente  l'assetto  delle   competenze
vigenti in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento e  di
recupero dei rifiuti quale delineato dallo Stato nell'esercizio della
competenza  esclusiva  in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2,  lett.  s),  Cost.  (C.
Cost, sent. n. 285 del 2013). 
    - L'art. 195, comma 1, lett. f) e p), del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 - c.d. Codice dell'ambiente - rimette allo  Stato
l'individuazione degli impianti  di  recupero  e  di  smaltimento  di
preminente interesse nazionale (lett. f)  nonche'  l'indicazione  dei
criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non  idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti  (lett.
p). 
    Il successivo art. 196, comma 1, lett. n)  e  o)  demanda  invece
alla competenza delle regioni - nel rispetto  dei  principi  previsti
dalla normativa vigente e dalla parte IV  del  Codice,  ivi  compresi
quelli previsti dall'art. 195 citato - la definizione di criteri  per
l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei
rifiuti, nel rispetto dei  criteri  generali  stabiliti  dallo  Stato
nell'esercizio del potere di cui all'art.  195,  comma  1,  lett.  p)
dello stesso decreto (lett. n), nonche' la  definizione  dei  criteri
per l'individuazione dei luoghi o impianti  idonei  allo  smaltimento
(lett. o). 
    - L'art. 197, comma 1,  lett.  d),  del  decreto  legislativo  n.
152/2006  affida  infine  alle  province  il  compito  di  provvedere
all'individuazione  delle  zone  idonee  alla  localizzazione   degli
impianti di smaltimento dei rifiuti nonche'  delle  zone  non  idonee
alla localizzazione di impianti di  recupero  e  di  smaltimento  dei
rifiuti. 
    Tanto premesso, l'art. 12, comma 4, della legge regionale campana
n. 14 del 2016, mentre nella versione originaria dettava un  criterio
certo e definito per la localizzazione degli  impianti  destinato  ad
incidere  sull'esercizio  della   competenza   provinciale   prevista
dall'art. 197, comma 1, lett. d) del  Codice  -  escludendo  che  gli
impianti per la gestione dei  rifiuti  potessero  essere  localizzati
nelle aree individuate nel piano territoriale regionale come «Sistemi
territoriali di Sviluppo: Dominanti» a  matrice  Naturalistica  (Aree
A),  salvi  gli  impianti  di  trattamento  aerobico  della  frazione
organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonche' gli  impianti  di
compostaggio  di  comunita':  di  talche'  esso  poteva  considerarsi
conforme al riparto di competenze previsto dal Codice  dell'ambiente;
nell'attuale formulazione esso consente, sia pure in via  transitoria
e   salva   motivata   opposizione   dei   comuni   interessati,   la
localizzazione nella regione di nuovi  impianti  di  trattamento  dei
rifiuti. 
    In tal modo, pero', la Regione Campania non si limita a prevedere
criteri generali per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione dei suddetti impianti  -  secondo
quanto previsto dalla lett. n) del comma 1 dell'art  196  del  Codice
dell'ambiente - ma individua essa stessa le aree - quelle individuate
nel piano  territoriale  regionale  come  A  -  sistemi  a  dominante
naturalistica - nelle quali non e'  consentita  la  realizzazione  di
nuovi impianti. 
    Sotto questo profilo la novella recata dalla norma che si impugna
altera il riparto di competenze  delineato  dalle  norme  del  Codice
dell'ambiente  in  precedenza  citate  le  quali   sono   chiare   ed
inequivoche  nel  riservare  alle   province   l'individuazione,   in
concreto,  delle  zone  rispettivamente  idonee  e  non  idonee  alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e
nel  limitare  l'intervento  delle  regioni  alla  sola  definizione,
rispettivamente, di criteri  per  l'individuazione,  da  parte  delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 196, comma 1, lett. n)  e
di quelli per l'individuazione dei luoghi o  impianti  idonei  invece
allo smaltimento (art. 196, comma 1, lett. o). 
    Per questo riguardo l'art. 1,  comma  1,  lett.  d)  della  legge
regionale n. 29/2018 e' costituzionalmente illegittimo per violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in  riferimento
all'art. 196, comma 1, lett. n)  e  o),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
B - L'art. 1, comma 1, lett. t) della legge regionale n. 29/2018 e la
violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della  Costituzione,  in
riferimento all'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
    A) L'art. 1, comma 1, lett. f) della legge regionale  n.  29/2018
ha invece aggiunto alla legge regionale n. 14/2016 un nuovo  articolo
-  l'art.  12-bis  -  il  quale  contiene   disposizioni   specifiche
finalizzate all'attuazione del piano annuale dei  controlli  per  gli
impianti di gestione dei rifiuti. 
    In particolare, il comma 1 dell'art. 12-bis,  in  relazione  agli
insediamenti soggetti ad autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)
prevede che «La Giunta  regionale,  in  collaborazione  con  I'ARPAC,
approva entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima  data  per  le
annualita'  successive,  il  Piano  annuale  dei  controlli  per  gli
insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)». 
    Il successivo comma 2 della stessa disposizione prevede poi  «Nel
determinare la frequenza dei controlli per gli impianti  di  gestione
rifiuti, si tiene conto: a) del contesto ambientale del territorio  e
del  prevedibile  impatto  sulle  matrici  ambientali  nel  caso   di
incidenti; b) delle tipologie dei rifiuti che ogni  singolo  impianto
e' autorizzato a gestire». 
    La riportata disposizione regionale contrasta con quanto previsto
dall'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 152 del
2006 il  quale,  per  quanto  attiene  ai  controlli  sugli  impianti
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale dispone quanto segue: 
      «Il periodo tra due visite in loco non supera un  anno  per  le
installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni  per  le
installazioni che presentano i rischi  meno  elevati,  sei  mesi  per
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.  Tale  periodo
e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis,
lettera d), sulla base  di  una  valutazione  sistematica  effettuata
dalla Regione o dalla. Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno: 
        a)  gli  impatti  potenziali  e  reali  delle   installazioni
interessate sulla salute umana e  sull'ambiente,  tenendo  conto  dei
livelli e dei tipi di  emissioni,  della  sensibilita'  dell'ambiente
locale e del rischio di incidenti; 
        b)   il   livello   di   osservanza   delle   condizioni   di
autorizzazione; 
        c) la partecipazione del gestore al  sistema  dell'Unione  di
ecogestione  e  audit  (EMAS)  (a  norma  del  regolamento  (CE)   n.
1221/12009». 
    La norma statale prevede intervalli temporali massimi tra le  due
visite in loco puntualmente definiti e correlati  alla  pericolosita'
dell'impianto ovvero all'eventuale inosservanza delle  condizioni  di
autorizzazione; la disposizione regionale che qui si censura svincola
invece la frequenza dei controlli  da  qualsiasi  limite  consentendo
quindi che gli intervalli tra le ispezioni possano anche eccedere  la
scansione temporale dettata dal  legislatore  statale,  con  evidente
possibile pregiudizio degli standard di tutela ambientale posti dallo
Stato nell'esercizio della competenza legislativa  esclusiva  di  cui
all'art. 117, comma 2, lett. s) della Carta fondamentale. 
    Sotto questo profilo, l'art. 1, comma 1,  lett.  f)  della  legge
regionale n. 29/2018 viola dunque l'art. 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione, in riferimento all'art. 29-deties,  comma  11-ter,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    B) - Per altro verso, la disposizione regionale, nello  stabilire
i criteri per la determinazione della frequenza dei controlli per gli
impianti di gestione rifiuti  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale, assume a riferimento solamente a) il contesto  ambientale
del territorio, b) il prevedibile impatto  sulle  matrici  ambientali
nel caso di incidenti e c) la tipologia dei rifiuti che ogni  singolo
impianto e' autorizzato a  gestire,  escludendo  cosi'  la  rilevanza
degli ulteriori parametri indicati dall'art. 29-decies, comma 11-ter,
del decreto legislativo n. 152 del 2006: e, segnatamente, da un lato,
quelli, relativi all'impatto, potenziale e reale, delle installazioni
sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli  e  dei
tipi di emissioni, della  sensibilita'  dell'ambiente  locale  e  del
rischio di incidenti, e, dall'altro, quelli relativi  al  livello  di
osservanza delle condizioni di autorizzazione. 
    Anche sotto questo profilo, la norma regionale in rassegna deroga
in pejus agli standard di tutela ambientali  stabiliti  dallo  Stato,
con conseguente ulteriore violazione, per altro  riguardo,  dell'art.
117, comma 2, lett. s), Cost. 
    E, a questo proposito, e' appena il caso di ricordare che, com'e'
noto, sia la disciplina relativa alla gestione  dei  rifiuti  sia  il
regime della autorizzazione integrata  ambientale  ricadono  a  pieno
titolo nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato
siccome afferenti alla materia - trasversale  e  prevalente  -  della
tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema   di   cui   al   canone
costituzionale in precedenza indicato:  con  la  conseguenza  che  le
regioni sono legittimate a legiferare in materia solo  nei  limiti  e
nell'osservanza di quanto stabilito dalle leggi statali. 
    Per questo verso, dunque, l'art. 1, comma 1, lett. f) della legge
regionale n. 29/2018 e' costituzionalmente illegittimo perche'  viola
l'art. 117, comma 2, lett. s),  della  Costituzione,  in  riferimento
all'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
C - L'art. 1, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 29/2018 e la
violazione dell'art. 117, comma 2, lett. p)  della  Costituzione,  in
riferimento all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014,
n. 56. 
    L'art. 12-bis della legge regionale n. 14/20:16 - aggiunto,  come
s'e' detto, dall'art. 1, comma 1, lett. f) della 1 legge regionale n.
29/2018 - prevede poi, al comma 5, che la Giunta regionale adotti con
cadenza  annuale  «uno  specifico  programma  di  controlli  per  gli
impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero
semplificata» e, quindi, al  di  fuori  dell'ambito  di  applicazione
dell'autorizzazione integrata ambientale. 
    Senonche',  sulla  scorta  del  quadro   normativo   statale   di
riferimento delineato dal  Codice  dell'ambiente  i  controlli  sugli
impianti di gestione dei rifiuti competono alle - province e non alle
regioni. 
    In particolare, l'art 197, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
152/2006  stabilisce  che  alle  province   competono   le   funzioni
amministrative concernenti la programmazione  ed  organizzazione  del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello  provinciale,  ivi
compreso, tra l'altro, «il controllo periodico su tutte le  attivita'
digestione, di intermediazione e di commercio del rifiuti» (art. 197,
comma 1, lett. b) decreto legislativo cit.). 
    Tali compiti rientrano senz'altro tra le «funzioni  fondamentali»
che  il  legislatore  statale  e'  competente  in  via  esclusiva  ad
attribuire alle province a mente dell'art. 117,  comma  2,  lett.  p)
della Costituzione e dell'art. 1, comma 85, lett. a)  della  legge  7
aprile 2014, n. 56. 
    Tale ultima disposizione, in particolare, elenca, tra le funzioni
fondamentali delle province quali enti con  funzioni  di  area  vasta
anche la «tutela e valorizzazione dell'ambiente»: da  tanto  consegue
che anche il controllo periodico su tutte le attivita'  di  gestione,
di intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti  rientrano  a  pieno
titolo tra le competenze fondamentali delle province. 
    Prevedendo l'adozione, da parte della Giunta  regionale,  di  uno
specifico programma di controlli per gli  impianti  di  gestione  dei
rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, l'art.  1,
comma 1, lett. f) della legge regionale n. 29/2018 - che ha  aggiunto
l'art.  12-bis  alla  legge  regionale  n.  14/2016   -   ha   dunque
illegittimamente  surrogato  la   Regione   alle   Province   campane
nell'esercizio  di  una  funzione  -  qualificata  dalla  legge  come
«fondamentale» - tipicamente provinciale, alterando cosi' il  riparto
di competenze risultante dal combinato disposto degli  articoli  197,
comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art.  1,
comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014. 
    Per questa parte - specificamente riferita al comma 5  del  nuovo
art. 12-bis della legge regionale n. 14/2016 -  l'art.  1,  comma  1,
lett. f) della  legge  regionale  n.  29/2018  e'  costituzionalmente
illegittimo perche'  viola  l'art.  117,  comma  2,  lett.  p)  della
Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma  85,  lett.  a)  della
legge 7 aprile 2014, n. 56. 
D - L'art. 1, comma 1, lett. u) della legge regionale n. 29/2018 e la
violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    L'art 1, comma 1, lett. u) della legge regionale  n.  29/2018  ha
invece aggiunto all'art. 49  della  legge  regionale  n.  14/2016  un
ulteriore comma - il comma 5-bis - il quale prevede  che  i  soggetti
attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 della stessa
legge regionale n. 14/2016, che utilizzano il personale dei  Consorzi
di bacino della Regione Campania, costituiti  ai  sensi  della  legge
regionale  10  febbraio  1993,  n.  10,  e  delle  societa'  da  essi
partecipate, possono beneficiare di ulteriori sostegni finanziari  da
parte della Regione se dichiarano in convenzione, all'atto dell'avvio
delle attivita' progettuali, di impegnarsi  alla  stabilizzazione  di
detto  personale  al  termine  del  programma  e   del   periodo   di
assegnazione temporanea. 
    La norma consente dunque  ai  soggetti  attuatori  del  programma
straordinario di cui all'art. 45 della legge regionale n.  14/2016  -
vale a dire ai Comuni, alle Unioni ed Associazioni  di  Comuni,  alla
Citta' metropolitana di Napoli e alle  Province  della  Campania  (v.
art. 45, comma 2, legge regionale cit. - di procedere  all'assunzione
nei propri ruoli, oltreche' del personale  dei  Consorzi  di  bacino,
anche di quello delle societa' da  essi  partecipate,  e,  cioe',  di
personale legato al proprio datore di lavoro da un rapporto di natura
squisitamente privatistica. 
    L'assunzione -  rectius  la  stabilizzazione  -  potra'  peraltro
avvenire senza concorso e, quindi, in violazione del precetto di  cui
all'art. 97, comma 4,  della  Costituzione  il  quale,  com'e'  noto,
stabilisce  che  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  -
comprese quelle, come nella specie, locali  -  si  accede  di  regola
mediante concorso. 
    Sotto questo profilo, riferito al comma 5-bis dell'art. 49  della
legge regionale n. 14/2016, l'art. 1, comma 1, lett. u)  della  legge
regionale n. 29/2018 - che  tale  comma  ha  aggiunto  -  e'  percio'
costituzionalmente illegittimo per  violazione  dell'art.  97  e  dei
principi -  buon  andamento,  imparzialita'  e  accesso  ai  pubblici
impieghi mediante concorso - ivi affermati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 1, comma 1, lett.  d),
f) ed u) della legge della Regione Campania n. 29 dell'8 agosto 2018. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  Attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  4  ottobre  2018,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Campania  n.
29 dell'8 agosto 2018, pubblicata sul BUR n. 57 dell'8  agosto  2018,
secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
      2.  Copia  della  legge  regionale  impugnata,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 dell'8 agosto 2018. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 8 ottobre 2018 
 
      I vice avvocato generale dello Stato: Mariani - Palmieri