MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2018 

Autorizzazione all'Istituto «IFREP - Scuola superiore  in  psicologia
clinica» a trasferire il corso di  specializzazione  in  psicoterapia
della sede periferica di Selargius. (18A07726) 
(GU n.282 del 4-12-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 20 marzo  1998  con  il  quale  l'Istituto
«IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica», e' stato  abilitato
ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia  nelle
sedi di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di cui all'art. 3  della
legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale  all'Istituto
«IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» e' stata  confermata
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di  formazione  in
psicoterapia nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, per  i  fini  di
cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di diniego  all'attivazione
della sede periferica di Palermo; 
  Visto il decreto  in  data  3  aprile  2003  di  autorizzazione  ad
aumentare il numero degli allievi iscrivibili nella  sede  periferica
di Venezia; 
  Visto il decreto in  data  16  giugno  2003  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Cagliari; 
  Visto il decreto in data 24 settembre  2008  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Roma; 
  Visto il decreto in  data  19  luglio  2010  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica da Cagliari a Selargiurs (CA); 
  Vista l'istanza e le successive  integrazioni  con  cui  l'Istituto
«IFREP   -   Scuola   superiore   in   psicologia   clinica»   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di  Selargius
(CA), da via Don Bosco n. 14 a via Dante n. 89; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 24 ottobre 2018, trasmessa con  nota
prot. 4713 del 31 ottobre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto  «IFREP  -  Scuola  superiore  in  psicologia  clinica»,
abilitato con decreti in data 20 marzo  1998  e  19  luglio  2010  ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di  Selargius  (CA)  un
corso di specializzazione in psicoterapia e' autorizzato a trasferire
la predetta sede da via Don Bosco n. 14 a via Dante n. 89. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 novembre 2018 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara