N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2018
Ordinanza del 7 settembre 2018 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Strada dei Parchi S.p.a. contro Anas S.p.a. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Autostrade A24 e A25 - Rate del corrispettivo della concessione - Previsione che il concessionario effettua il versamento all'ANAS spa delle rate sospese del corrispettivo della concessione e che restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS spa. - Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 52-quinquies.(GU n.49 del 12-12-2018 )
TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile Giudice: dott.ssa Carmen Bifano Il g.i. nello sciogliere la riserva assunta, premesso: che Anas S.p.a. ha chiesto con ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile il pagamento da parte di Strada dei Parchi S.p.a. della somma di euro 60.696.969,16 oltre interessi moratori a titolo di rateo per l'anno 2015, del valore di euro 55.589.461,99 oltre IVA, del corrispettivo della concessione autostradale di cui alla convenzione del 20 dicembre 2001 (doc. 2 del proc. monitorio) e alla «convenzione unica» del 18 novembre 2009 (ivi, doc. 3); che Strada dei Parchi S.p.a. ha proposto opposizione al D.I. cosi' emesso, notificatole il 5 luglio 2016, chiedendone la revoca e tal fine: - deducendo il difetto di titolarita', da parte di Anas S.p.a., del credito oggetto di domanda, in quanto divenuto di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Mit) per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni gia' devolute alla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali nonche' delle situazioni debitorie e creditorie ad esse relative e dell'eventuale contenzioso sorti a far data dal 1° ottobre 2012, quale prevista dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2 del decreto-legge n. 98/2011 conv. con legge n. 111/2011, 11, comma 5 del decreto-legge n. 216/2011 conv. con legge n. 14/2012 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013 conv. con legge n. 98/2013; - chiedendo preliminarmente la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. RG 33007/2016; - ed in subordine l'accertamento della legittimita' del rifiuto di eseguire il richiesto pagamento ex art. 1460 del codice civile in ragione dell'inadempimento da parte di Anas S.p.a. alle obbligazioni su di essa incombenti ovvero la compensazione del debito con i propri crediti nei confronti di Anas S.p.a. per spese ed oneri; che Anas S.p.a. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: - la natura istantanea dell'obbligazione avente ad oggetto il corrispettivo di concessione perche' giustificata dall'attribuzione alla concessionaria della disponibilita' di opere di ingente valore realizzate dalla stessa Anas S.p.a. e dunque sorta al momento della sottoscrizione della convenzione del 2001, poi novata nel 2009, obbligazione dilazionata solo quanto all'esecuzione e del tutto diversa dalle obbligazioni di durata aventi ad oggetto i canoni di concessione ex articoli 12 e 13 della Convenzione unica del 2009, e percio' stesso non acquisita dal Mit perche' unitariamente sorta prima del 1° ottobre 2012; - la conformita' a tale interpretazione della precedente condotta extraprocessuale delle parti in causa e dell'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del valore attuale del corrispettivo di concessione all'interno del PEF facente parte della convenzione del 2001, nonche' del riconoscimento da parte dello stesso Mit della titolarita' da parte di Anas S.p.a. dei ratei del corrispettivo di concessione in scadenza dopo il 1° ottobre 2012, quale espresso nella corrispondenza intercorsa con entrambe le parti di questo giudizio a firma della relativa dirigenza; - l'incostituzionalita' della norma posta dall'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013 se interpretata nel senso per cui il Mit e' divenuto titolare del credito avente ad oggetto i ratei del corrispettivo di concessione in scadenza dopo il 1° ottobre 2012, avendo la stessa, in tale caso, previsto un'espropriazione di parte del patrimonio di Anas S.p.a., peraltro essenziale ai fini della sua stessa sopravvivenza, in mancanza di indennizzo; premesso altresi': che con ordinanza depositata il 2 agosto 2017, sulla base: dell'interpretazione sistematica di tutti gli atti relativi ai rapporti negoziali aventi ad oggetto la concessione autostradale di cui si tratta - dal bando di gara per il relativo affidamento alle convenzioni del 20 dicembre 2001 e c.d. «unica» del 18 novembre 2009 (doc. 1, 2 e 3 del proc. monitorio); delle norme che hanno previsto prima e disciplinato poi la successione del Mit all'Anas S.p.a quale amministrazione concedente - art. 36 del decreto-legge n. 98/2011; l'art. 11 del decreto-legge n. 216/2011; l'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013; nonche' di quelle - art. 10, comma 3 della legge n. 537/1993; art. 1, comma 1020 della legge n. 296/2006; art. 19, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2009 e ex decreto-legge n. 78/2010 - che hanno comunque inciso sull'assetto delle reciproche obbligazioni, conformandone l'equilibrio economico; si e' concluso che il Mit e' subentrato nel rapporto concessorio in essere, e per l'effetto e' divenuto titolare della quota percentuale dei pedaggi (canone concessorio) dallo Stato riservata all'Anas S.p.a. ma anche del corrispettivo di concessione gia' dovuto ad Anas S.p.a., limitatamente alla quota imputabile alla porzione di rapporto concessorio decorrente dal 1° ottobre 2012 in poi; che dunque con la suddetta ordinanza del 2 agosto 2017, ritenuta priva del carattere della «non manifesta infondatezza» la questione di illegittimita' costituzionale indicata da Anas S.p.a., in ragione della «complessita' dei rapporti obbligatori scaturenti o comunque connessi alla concessione autostradale di cui si tratta, ... amplificata dalla disciplina convenzionale del 2009 e dal compito posto proprio a carico del concedente - e dunque non piu' a carico di Anas S.p.a. - di corrispondere alla concessionaria, in conformita' al piano economico e finanziario, i contributi pubblici finalizzati alle opere infrastrutturali che quest'ultima ha assunto l'obbligo di realizzare, previsti nella misura di euro 185.000.000,00», e ritenuta non accoglibile per ragioni processuali l'istanza di riunione di questo ad altro procedimento formulata dall'opponente Strada dei Parchi S.p.a., e' stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del DI opposto, sono stati assegnati; richiesti termini ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile ed e' stata fissata ex art. 81-bis disp. att. codice di procedura civile l'udienza del 12 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni; che nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile e' stata allegata la sopravvenienza dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25» che cosi' ha disposto: «1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.»; che nella prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile la ricorrente Anas S.p.a. ha precisato le conclusioni, chiedendo: «previa revoca del decreto ingiuntivo opposto a causa della sopravvenuta ope legis, del credito vantato da Anas S.p.A.: 1. accertare e dichiarare che e' Anas S.p.A. e non il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il titolare di credito relativo al prezzo della concessione di cui all'art. 3.0, lettera c, della Convenzione Unica stipulata in data 18 novembre 2009 tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A.; 2. conseguentemente, condannare Strada dei Parchi S.p.A.... al pagamento in favore di Anas S.p.A. del rateo del prezzo della concessione per l'anno 2015 di € 55.860.000,00, oltre iva e interessi legali, qualora Strada dei Parchi S.p.A. non provveda al relativo pagamento in favore di Anas S.p.A. alla scadenza normativamente fissata»; che con la prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile l'opponente Strada dei Parchi si e' riportata «..... integralmente alle conclusioni gia' riportate nell'atto introduttivo» ma ha dedotto la cessazione della «..... materia del contendere» e dei «.... presupposti di diritto per l'emissione da parte di questo Tribunale del decreto ingiuntivo opposto, che sara' a questa stregua revocato, in quanto correlato ad una richiesta di pagamento di somme che, per espressa volonta' del legislatore, diverranno esigibili soltanto nel 2028»; che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile l'opponente Strada dei Parchi S.p.a., preso atto della domanda di condanna al pagamento condizionato formulata da Anas con la prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, e ritenuta dunque rilevante al fine del decidere la nuova norma posta dal suddetto art. 50-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, ne ha eccepito l'incostituzionalita' sotto tre profili, anche depositando sul punto un parere del prof. Sabino Cassese ed il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 308/2013, ed in particolare censurandone: Irragionevolezza manifesta. Contrasto con l'art. 3 Cost., nella misura in provoca una scissione del rapporto concessorio, conservando in capo al Mit, che sin dal decreto-legge n. 216/2011 e' subentrato ad Anas S.p.a. quale unico ente concedente, tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio di cui si tratta, ad eccezione di quella concernente il pagamento del corrispettivo, che pur costituendo elemento determinante del correlativo rapporto sinallagmatico, e' stata attribuita ad Anas S.p.a., che a tale rapporto e' invece diventata estranea; «Illegittimita' sotto il profilo dell'uso non conforme a Costituzione dello strumento della legge interpretativa, ovvero per contrasto con i' principi costituzionali disciplinanti i limiti della retroattivita' della legge», in quanto, nonostante per gia' tre volte giudici diversi di sezioni diverse del Tribunale di Roma, compreso un Collegio in sede di reclamo di un provvedimento cautelare, si fossero espressi circa la spettanza del «canone» in questione al concedente subentrante Mit, la norma in questione, dotata di «... un'evidente portata provvedimentale, essendo destinata a disciplinare quest'unico rapporto concessorio tra le stesse parti della presente controversia» (enfasi propria del testo trascritto), «..andando anche ad incidere sull'esito delle controversie pendenti...» ed «...espropriando il potere giurisdizionale della prerogativa di attuare quelle norme...», ne ha invece statuito la spettanza ad Anas S.p.a. con efficacia retroattiva, ma in mancanza dei presupposti che, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, giustificano il ricorso alle norme con efficacia estesa al passato, quali il rispetto di canoni di ragionevolezza, la tutela di valori ed interessi costituzionalmente preminenti, la necessita' di porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata o di ristabilire maggiore aderenza all'originaria volonta' del legislatore; «Illegittimita' per contrasto con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» in quanto «... lo Stato, parte, attraverso il proprio ente Anas (societa' pubblica, oggi del Gruppo Ferrovie ma al momento della emanazione della norma censurata partecipata al 100% dal Ministero dell'economia ed amministrazione di riferimento nel settore in esame) nonche' attraverso il MIT in piu' controversie instaurate con il concessionario Strada dei Parchi in relazione alla spettanza dei canoni concessori, utilizzando impropriamente il proprio potere legislativo ha emanato, in pendenza dei giudizi di cui sopra (tra i quali proprio la presente causa), la disposizione qui censurata atta ad incidere secondo le proprie (del potere esecutivo e legislativo) aspettative (come comprovato dalla gia' citata corrispondenza) sull'esercizio del potere giudiziario e sull'esito delle controversie medesime. E cio' a prescindere dalla circostanza, che rende il presente caso ancora piu' grave, che il potere giurisdizionale si era gia' pronunziato in senso contrario alle aspettative dello Stato...» (cfr. sentenze CEDU, Scordino c/ Italia e Agrati c/ Italia); che la ricorrente Anas S.p.a., nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile ha contestato l'efficacia retroattiva della nuova norma posta dall'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, deducendo che essa ha «... solo chiarito quale fosse la corretta interpretazione delle norme che hanno segnato il subentro del MIT nella posizione di concedente, prima di Anas» ma nella terza memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, contestando la fondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale, ha dedotto «che tale disposizione normativa non interpreta, ne' modifica alcuna norma previgente, ma semplicemente prende atto di uno stato di fatto e di diritto gia' sancito dalla vigente disciplina normativa e, pertanto, da' per presupposto che, sulla base di quest'ultima, sia Anas il legittimo titolare del diritto di credito», escludendo, in particolare, l'irragionevolezza della scissione delle obbligazioni del rapporto concessorio sulla base dell'argomentazione gia' posta a base del ricorso, secondo cui il «corrispettivo» della concessione e', a differenza di tutte le altre che ne discendono, «obbligazione istantanea» chi spetta per intero ad Anas S.p.a. quale originaria concedente «... giacche', nella specie, diversamente da tutti gli altri casi in cui e' il concessionario che realizza l'infrastruttura poi assentita' in concessione, le Autostrade sono state realizzate dalla stessa Anas»; che nell'udienza successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile l'opponente Strada dei Parchi S.p.a. ha «nuovamente» insistito nel chiedere la «.. riunione del presente giudizio a quello gia' pendente come formulata, atteso che la prova della presentazione del piano industriale», cui il nuovo art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 ha subordinato il differimento al 2028 del pagamento della «prima rata» dei «corrispettivi di concessione» dovuti per il 2015 ed il 2016, «e' stata offerta nel suddetto giudizio di cui costituisce l'oggetto, ed in subordine ..» ha chiesto «la rimessione in termini ai fini della prova della relativa presentazione in questo giudizio»; considerato: che la legge n. 96/2017, la quale nel convertire il decreto-legge n. 50/2017 ha introdotto per la prima volta la disposizione in questione - l'art. 52-quinquies - e' entrata in vigore, alla stregua di quanto disposto dal suo art. 1, comma 4, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23 giugno 2017, e dunque in data 24 giugno 2017; che i termini assegnati ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, avevano la seguente scadenza: 27 dicembre 2017; 26 gennaio 2018; 15 febbraio 2018; ritenuto, dunque: che essendo entrata in vigore la norma sopravvenuta piu' di sei mesi prima addirittura del primo termine ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, la suddetta istanza dell'opponente Strada dei parchi S.p.a., di rimessione in termini ai fini della «.. prova della presentazione del ... piano industriale», peraltro priva di alcuna motivazione ex art. 153 del codice di procedura civile, sia a tale stregua inammissibile, non essendo stata allegata e non essendo comunque ravvisabile alcuna «causa ad essa non imputabile» cui ricondurre l'omissione della sua tempestiva produzione entro il secondo termine ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, la quale omissione risulta quindi, in se', pacifica perche' riconosciuta dalla stessa opponente; ritenuto, altresi': che per i motivi gia' espressi nell'ordinanza del 2 agosto 2017 la reiterata istanza di riunione ad altro giudizio formulata dall'opponente Strada dei parchi S.p.a. non possa essere del pari accolta, atteso che alla data dell'udienza di prima comparizione nel presente giudizio, nell'ambito del procedimento RG 33007/2016 si erano gia' pacificamente formate le preclusioni assertive e probatorie ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile; che la testuale condizione, normativamente posta alla dilazione del pagamento delle rate del corrispettivo di concessione relative agli anni 2015 e 2016, implichi una parallela conformazione normativa del contenuto della relativa obbligazione, connotata dalla limitata operativita' del differimento della sua esigibilita'; che, pertanto, avendo la ricorrente Anas S.p.a. conferito procura speciale in funzione dell'originario ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile, per l'immediata esazione del pagamento oggetto dell'obbligazione in discorso, la rinuncia all'immediato pagamento, pur in mancanza dei presupposti cui, per effetto della norma sopravvenuta, e' stata condizionata l'operativita' del relativo differimento, implica disposizione del diritto in contesa, non ammissibile in mancanza di correlativa procura; che in conseguenza di cio', e cioe' solo in ragione dei limiti normativi, pur successivamente posti, al differimento dell'esigibilita' dell'obbligazione per il cui immediato adempimento e' stato presentato il ricorso ex art. 633 codice di procedura civile e viceversa della richiesta di «condanna condizionata» comunque formulata dalla ricorrente Anas S.p.a. sin dalla prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, e cioe' prima ancora della scadenza del secondo termine ancora a disposizione dell'opponente per offrire la prova della venuta ad esistenza della condizione del differimento dell'esigibilita' dell'obbligazione, la modifica della domanda di immediato pagamento originariamente formulata con il ricorso sia inammissibile. Considerato: che al fine di delibare la rilevanza, relativamente alla decisione del presente giudizio, della norma sopravvenuta, posta dall'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 e la non manifesta infondatezza dell'eccepita questione di costituzionalita', non possa prescindersi dalla rappresentazione delle ragioni del contenzioso; che, dunque, giova qui esporre i rilievi e le considerazioni per gran parte gia' illustrati nell'ordinanza del 2 agosto 2017 con cui e' stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del DI opposto sulla base di un apprezzamento di verosimile fondatezza dell'opposizione, per difetto di titolarita', da parte della ricorrente Anas S.p.a., del credito per il cui pagamento ha agito con il ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile; che in particolare: la ricognizione del contenuto del bando di gara per l'affidamento della concessione di cui si tratta, della successiva convenzione del 20 dicembre 2001 e della «convenzione unica» del 18 novembre 2009 (doc. 1, 2 e 3 del proc. monitorio) mostra che il relativo rapporto e' ben piu' ampio di quello di una mera concessione di gestione, comunque gia' vasta e complessa perche' relativa a rete autostradale, in quanto l'Ati che ne e' risultata aggiudicataria, e che poi in funzione di cio' ha costituito la societa' opponente Strada dei Parchi S.p.a., si e' obbligata anche (cfr. articoli 3 della convenzioni del 2001 e del 2009): alla progettazione, definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva manutenzione e gestione della seconda carreggiata del Tronco Villa Votriano - Teramo, del valore presunto, indicato nel bando di gara del 2000, di euro 74.886.250,37 e, originariamente, all'adeguamento del tratto a tre corsie dell'autostrada A24 tra via Palmiro Togliatti e la Barriera di Roma Est, compreso l'adeguamento della stazione di Lunghezza e l'armonizzazione con la viabilita' ordinaria, del valore presunto, indicato nel bando di gara del 2000, di curo 72.303.965,87 ma quanto a quest'ultimo sostituto definitivamente, con la Convenzione unica del 2009, sulla base di precedente convenzione del 15 dicembre 2004 tra Mit, Concedente, Concessionario, Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma (a fronte di nuovi contributi pubblici di euro 170.000.000,00, di cui euro 85.000.000,00 a carico dello Stato ed i restanti a carico degli altri enti pubblici) dalla realizzazione di complanari tra la barriera di Roma Est e via Palmiro Togliatti e della terza corsia tra via Palmiro Togliatti e la Galleria Pittalunga, fermo restando l'adeguamento della stazione di Lunghezza e l'armonizzazione con la viabilita' ordinaria, con i conseguenti oneri di espropriazione ed occupazione dei fondi necessari a tal fine, di affidamento di tutti i necessari appalti e delle preliminari operazioni di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente (cfr. art. 18, 19 della convenzione del 2001); al subentro nei rapporti obbligatori gia' esistenti in dipendenza della costruzione e della gestione delle autostrade A24 e A25, ivi compresi quelli concernenti il pagamento delle residue rate dei mutui contratti dalla precedente concessionaria decaduta, ammontanti, alla data del 1° gennaio 2001 ad euro 73.714.402,73 (art. 3, comma 2 convenzione del 2001; art. 3.0 a della convenzione del 2009); alla manleva della concedente Anas fino al valore di euro 25.822.844,96 dagli oneri e rischi di qualunque natura derivanti dal rapporto di gestione; alla realizzazione delle casermette da considerare parte integrante delle pertinenze autostradali (cfr: art. 3.4. della convenzione del 2009); al trasferimento alla concedente, al termine della concessione, a titolo gratuito, in buono stato manutentivo e libere da pesi e gravami, delle opere ricevute e realizzate (art. 23 della convenzione del 2001; articoli 3.7 e 4.2 della convenzione del 2009); nell'ambito di tale contesto, si collocano le obbligazioni di pagamento: alla concedente del corrispettivo di concessione, per il quale il bando di gara del 2000 previde un'offerta in una misura il cui «valore attuale» non fosse inferiore a mille miliardi di lire, pari a circa 517 milioni di euro, «tenuto conto dei finanziamenti pubblici finora utilizzati per la realizzazione delle opere da affidare in gestione» (in aggiunta, dunque, ai 221 milioni di euro, pari alla somma del valore solo presunto delle nuove opere di incremento ed adeguamento delle rete autostradale affidata in gestione e del valore residuo del mutuo oggetto di accollo, e senza dunque tener conto del valore delle ulteriori obbligazioni assunte dalla concessionaria sopra esemplificativamente indicate) e fu infine offerto nella misura dal «valore attuale» di euro 748.862.503,68 (art. 3, comma 4 convenzione del 2001; art. 3.0 e della convenzione del 2009); allo Stato del canone annuo in misura percentuale rispetto ai proventi netti da pedaggio, previsto per la prima volta dall'art. 10, comma 3 della legge n. 537/1993, contenente «Interventi correttivi di finanza pubblica», a decorrere dal 1° gennaio 1994 a carico dei soli concessionari autostradali «nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi...» (cfr. art. 14 convenzione del 2001) e con riferimento al quale, dapprima l'art. 1, comma 1020 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha disposto l'incremento fino alla misura del 2,4 per cento, ma con previsione che il 21 per cento di tale canone fosse corrisposto direttamente ad Anas Spa con onere a carico di quest'ultima di «... darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario ..» e di destinarlo «... prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie..», e successivamente ulteriormente incrementato di un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale ex art. 19 comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2009 e ex decreto-legge n. 78/2010; alla concedente, canone - definito dall'art. 15 della convenzione del 2001 «canone per subconcessioni» e dalla convenzione del 2009 «canone per attivita' collaterali» -, nella misura del 2% per la convenzione del 2001 e del 5% per la convenzione del 2009, sui proventi riscossi in relazione alle subconcessioni e alle altre attivita' collaterali, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni; che molteplici e convergenti sono gli indici letterali e sistematici - ex art. 1362 del codice civile e ss - che conducono a ritenere che, da un canto, l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di concessione trovi la sua giustificazione proprio nel rapporto di durata in cui si sostanzia la concessione di cui si tratta, peraltro cosi' peculiare, quanto ad oggetto e disciplina, per i rilievi sopra sinteticamente compiuti, e dall'altro che essa non sia estranea alla disciplina della successione ex lege da Anas S.p.a. a Mit quale da ultimo posta dall'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013: innanzitutto, la previsione letterale, per la quale il «corrispettivo» di concessione di cui si tratta e' dovuta alla «concedente» e quindi al soggetto che nel corso del tempo assume tale qualita' (art. 3, comma 4 convenzione del 2001; art. 3.0 c della convenzione del 2009); quindi, la stessa specificazione, presente sin dal bando di gara e poi ripetuta nelle convenzioni del 2001 e 2009, per cui il valore del corrispettivo e' indicato «all'attualita'»: essa costituisce, infatti, indizio del fatto che si tratta di una «capitalizzazione» volta ad esprimere l'ordine di grandezza di un'operazione finanziaria per sua natura protratta nel tempo, ed in un tempo non breve, originariamente anni 28, con scadenza al 31 dicembre 2029 per la convenzione del 2001 (cfr. art. 23) e al 31 dicembre 2030 per la convenzione del 2009 (cfr. art. 4); parimenti, l'art. 6.3 della convenzione del 2009 definisce l'importo di euro 748.862.503,68, costituente appunto il valore capitalizzato del corrispettivo di concessione, come «importo netto di aggiudicazione»; a norma degli articoli 6.3. e 6.4 della convenzione unica del 2009, la garanzia fideiussoria ivi disciplinata, definita come «di buona esecuzione della gestione operativa della concessione», non e' rapportata all'intero corrispettivo di concessione ma ad una sua percentuale, precisamente del 3%, ed e' oggetto di un obbligo di rinnovo quinquennale, e viene svincolata pro quota al termine di ogni anno di gestione; parallelamente, gia' l'art. 12 della convenzione del 2001 prevedeva che il piano finanziario che ne costituisce parte integrante (cfr. allegato E, offerto in comunicazione unitamente alla convenzione del 2009), ed in cui confluisce anche l'obbliga di pagamento del corrispettivo di concessione, fosse si' vincolante per il concessionario fino alla scadenza ma dovesse essere aggiornato ogni 5 anni e fosse «ripresentabile», «revisionabile», «aggiornabile con estensione di durata», su istanza del concessionario, rispettivamente per cause di forza maggiore, per un nuovo piano degli investimenti di carattere straordinario, ovvero per il completamento dell'ammortamento finanziario delle «eventuali opere che verranno assentite in concessione»; alla cessazione del rapporto di concessione per qualsiasi causa non e' previsto altro obbligo a carico del concessionario che quello di proseguire nell'ordinaria manutenzione, nel caso di decadenza fino al trasferimento al nuovo concessionario (cfr. art. 24 della convenzione del 2001) e dunque non anche quella di proseguire nel pagamento del corrispettivo di concessione per la quota imputabile al rapporto di gestione futuro, addirittura con decadenza dal beneficio del termine; parallelamente gli articoli 9.3 e 9-bis della convenzione unica del 2009 prevedono che, rispettivamente nelle ipotesi di decadenza, ovvero recesso, revoca e risoluzione della concessione, il concedente subentra «in tutti i rapporti attivi e passivi di cui e' titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione», con obbligo di pagamento di un importo per i beni non ancora ammortizzati, eventualmente decurtato di percentuale a titolo di penale, secondo un paradigma appunto analogo a quello utilizzato dall'art. 1458 del codice civile, nell'ipotesi di risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata; alla stregua dell'art. 3 della convenzione del 2009, - lettere dd1 e dd2 - il ritardo nella realizzazione degli interventi e delle nuove opere al 31 dicembre 2008, costituisce per il concessionario beneficio da accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, decurtato della quota di beneficio gia' recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario dal 2003 al 2008. Tutti i suddetti elementi convergono nell'escludere l'assimilabilita' del corrispettivo di concessione all'obbligo di restituzione della somma mutuata scaturente per intero nel momento in cui viene ne attribuita la disponibilita'. La somma mutuata, infatti, diviene di proprieta' del mutuatario onde risulta conseguenziale che nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo il mutuatario debba restituire l'intero senza beneficio della rateizzazione. Viceversa, nel caso di specie, se e' pur vero che il corrispettivo di concessione trova la sua giustificazione finanziaria nel costo sostenuto per la costruzione di parte delle opere affidate in gestione, da un canto, la previsione testuale della concessione, relativa all'accolto da parte della concessionaria del mutuo contratto da quella precedente per la costruzione delle autostrade in questione, esclude la certezza che esse, per la parte preesistente al bando di gara del 2000, siano siate costruite proprio da Anas s.p.a. o solo da essa. D'altro canto, ne' le opere infrastrutturali preesistenti al bando di gara di affidamento della concessione in discorso, ne' quelle che la concessionaria si e' obbligata a costruire diventano di proprieta' di quest'ultima, avendo essa, anzi, assunto l'obbligo di riconsegnarle a titolo gratuito, in buono stato manutentivo e senza pesi: dal punto di vista giuridico, dunque, il corrispettivo di concessione non costituisce il «prezzo» che il concessionario si impegna una volta e per sempre a pagare a prescindere dall'esito del rapporto che dalla convenzione deriva, ma un «prezzo» che si giustifica economicamente e giuridicamente proprio per la protrazione nel tempo dell'affidamento di beni di ingente valore e redditizi, ma con tali e tanti obblighi di gestione e di incremento a carico del concessionario - giova ribadirlo in mancanza di ogni trasferimento di titolarita' anche solo di diritti reali limitati - da rendere il fattore tempo determinante nell'economia dell'operazione complessiva affinche' quest'ultima costituisca un utile investimento per entrambe le parti, e cioe' per la parte concedente, la quale deve «ammortizzare» la parte del costo da essa sostenuto per la realizzazione di parte dell'infrastruttura affidata in gestione, traendone un ricavo proporzionato alla sua entita', innanzitutto spogliandosi dei costi, altrettanto ingenti, della sua manutenzione e gestione, e quindi per la parte concessionaria, la quale non solo ha assunto il costo ed i rischi di tale manutenzione e gestione, da cui ha infatti manlevato il concedente, ma anche, in parte il costo stesso delle opere gia' costruite affidate in gestione mediante l'accolto delle rate dei mutui contratti dalla precedente concessionaria decaduta, ammontanti, alla data del 1° gennaio 2001 ad euro 73.714.402,73, ed inoltre costo di progettazione, anche definitiva, e di costruzione delle opere di ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture affidate in gestione. Ed infatti, tutti gli elementi sopra esemplificativamente indicati, ivi compresa la stessa lunga durata del rapporto, rendono evidente la preordinazione dell'intera disciplina contrattuale a salvaguardare momento per momento l'equilibrio del complesso ed articolato rapporto contrattuale, attraverso, ad esempio, il periodico aggiornamento del piano finanziario, il periodico rinnovo della fideiussione a garanzia «di buona esecuzione della gestione operativa», il recupero del beneficio di fatto ottenuto dal concessionario ritardando l'esecuzione delle opere a suo carico, l'obbligo dei concessionario decaduto di proseguire nella manutenzione ordinaria fino al momento del trasferimento della concessione al nuovo concessionario il quale subentrera' in tutti in rapporti, ivi compreso quello di pagare la quota di corrispettivo imputabile alla porzione di gestione in cui e' subentrato. A ritenere diversamente, infatti, il concedente lucrerebbe il «prezzo» di concessione per intero due volte o piu' volte, dal primo concessionario e da tutti quelli che gli dovessero succedere prima dell'esaurimento del rapporto di concessione. Alla stregua dei rilievi e delle considerazioni sin qui illustrati, non appaiono dunque dirimenti e convincenti in senso contrario: di per se' il dato letterale, presente solo nel testo della convenzione del 2009, per cui il corrispettivo di concessione e' «comprensivo della quota di oneri e finanziari di dilazione» nell'ambito del relativo «piano di rateizzazione»: si tratta di espressioni, infatti, che da un canto, da sole, non appaiono sufficienti a superare i dati funzionali e strutturali propri del complesso rapporto di durata sopra enucleati, e dall'altro appaiono comunque compatibili anche con un'obbligazione che si giustifica in base alla prosecuzione del rapporto di concessione, se si tiene conto che proprio la sua lunga durata e l'ingente entita' degli ordini di grandezza di cui si tratta, impongono la necessita' di assicurare che l'incidenza di un fattore cosi' importante come il «tempo» non alteri l'equilibrio economico giuridico di cui sopra si e' detto, svilendo gli investimenti reciprocamente perseguiti dal concedente e dal concessionario; l'alterazione dell' equilibrio economico giuridico del rapporto concessorio si potrebbe infatti realizzare se da un canto non si tenesse conto della perdita del valore di acquisto della traduzione monetaria del prezzo di concessione e dall'altro non si tenesse conto anche del parallelo aumento del costo dei fattori produttivi che il concessionario deve impiegare per la manutenzione, gestione e completamento della rete infrastrutturale affidatele; l'esistenza dell'ulteriore obbligazione a carico del concessionario definita «canone di concessione» (cfr. art. 14 della convenzione del 2001; 12 della convenzione del 2009), atteso che, come emerso dalla ricostruzione storico - normativa sopra compiuta, relativo creditore principale ed originariamente anche esclusivo, non e' il concedente ma lo Stato il quale ha sostanzialmente devoluto alla concedente Anas S.p.a., ai fini del relativo finanziamento, una parte dei relativi proventi, peraltro con vincolo legislativo di' destinazione al controllo sui concessionari: tale rilievo pare escludere radicalmente la qualificabilita' di tale canone, nell'ambito del rapporto con il concedente, quale corrispettivo della disponibilita' della rete infrastrutturale da quest'ultimo attribuita, proprio perche' avente quale titolare principale soggetto diverso; le appostazioni bilancistiche del corrispettivo di concessione reciprocamente compiute da concedente e concessionario, le quali appaiono del tutto coerenti con la funzione giuridico economica del complesso rapporto di cui si tratta, con la natura appunto immobiliare del relativo oggetto e le caratteristiche dell'investimento reciprocamente compiuto da concedente e concessionario in quanto, come gia' rilevato, il corrispettivo di concessione rappresenta per il concedente la proiezione monetaria dell'investimento, nel tempo, delle infrastrutture realizzate e per il concessionario un costo che all'attualita' e per la durata della concessione esprime parimenti la disponibilita' delle medesime opere infrastrutturali; la scrittura privata del 6 ottobre 2004, intercorsa solo tra Anas S.p.a. e Strada dei parchi S.p.a. (doc. 7 del proc. monitorio) in cui quest'ultima prende atto che Anas S.p.a. e' soggetto legittimato all'incasso del credito avente ad oggetto i ratei del corrispettivo di concessione, essendo ad essa estraneo proprio il Mit, ed in quanto la nota di contenuto corrispondente, sulla cui base la prima sarebbe stata redatta risulta, a firma del dirigente del Mit P.E. Signorini del 9 maggio 2014, e dunque non del suo legale rappresentante. A conclusioni convergenti pare condurre la ricognizione, compiuta secondo i criteri ex art. 12 preleggi - delle norme che hanno previsto prima e disciplinato poi la successione del Mit all'Anas S.p.a. quale amministrazione concedente, in quanto: dal punto storico, allorche' l'art. 36 del decreto-legge 98/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, ed ha attribuito ad essa «b) quale amministrazione concedente..» la «1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; 2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione...» (art. 36, comma 2), riservando ad Anas compito «nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente: a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria», ha poi inequivocamente disposto al comma 4 che «Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas S.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1», aggiungendo, inoltre, al comma 5, che «All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'art. 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, gia' finalizzate...», e cioe' la quota della percentuale degli introiti da pedaggio dovuti allo Stato ma gia' normativamente riservata ad Anas; successivamente, l'art. 11 del decreto-legge n. 216/2011, prevedendo la soppressione dell'Agenzia neoistituita ha disposto che «le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98» e solo in seguito l'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013 ha precisato che «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - relative, cioe' alle funzioni di «amministrazione concedente» - ed all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012». In sostanza, se le originarie previsioni dell'art. 36, comma 2 e 4 del decreto-legge n. 98/2011 sono state inequivoche nel prevedere il generale subingresso dell'Agenzia neoistituita e poi soppressa nelle funzioni di concedente di Anas S.p.a. anche nei rapporti gia' in corso, e successivamente l'art. 11 del decreto-legge n. 216/2011 e' stato altrettanto inequivoco nel disporre la sostituzione del Mit all'Agenzia, allora anche il Mit e' subentrato nei rapporti concessori in essere, e per l'effetto e' divenuto titolare della quota percentuale dei pedaggi (canone concessorio) dallo Stato riservata all'Anas S.p.a. ma anche del corrispettivo di concessione gia' dovuto ad Anas S.p.a., limitatamente alla quota imputabile alla porzione di rapporto concessorio decorrente dal 1° ottobre 2012 in poi. Considerato, altresi': che la legge n. 96 del 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, di conversione del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, contenente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» ha aggiunto, nell'ambito del «TITOLO IV Misure urgenti per rilancio economico e sociale CAPO I Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture», il nuovo art. 52-quinquies rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25» il cui testo giova qui nuovamente riportare integralmente: «1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.». Ritenuto che: Rilevanza la parte in cui la suddetta disposizione statuisce che «Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A..» e «spettano all'Anas S.p.A.» .. anche ... «le restanti rate del corrispettivo ...», e' certamente rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, in quanto: la contestazione di titolarita', da parte di Anas S.p.a., del credito relativo alla «rata di corrispettivo di concessione» per il 2015 costituisce l'unico motivo principale di opposizione al DI ottenuto da Anas S.p.a. per il relativo pagamento onde la relativa questione e' dirimente per l'esito del giudizio: se, come ritenuto nella precedente ordinanza del 2 agosto 2017 tenuto conto della normativa antecedente alla disposizione in esame, il credito oggetto di ingiunzione non e' nella titolarita' di Anas S.p.a., perche' non piu' concedente relativamente al rapporto concessorio in oggetto, allora la pretesa creditoria da essa esercitata con il ricorso ex art. 633 codice di procedura civile e' senz'altro infondata e il DI va per l'effetto revocato; se, viceversa titolare del credito oggetto d'ingiunzione, e' la ricorrente Anas S.p.a., come statuito dalla suddetta parte del nuovo art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017, quale introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017, allora il motivo di opposizione principale va respinto ed occorre delibare la fondatezza delle eccezioni dell'opponente Strada dei parchi S.p.a., formulate in subordine, ex art. 1460 del codice civile e di compensazione con i crediti nei confronti di Anas S.p.a., avendo l'opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, come visto, espressamente confermato le conclusioni gia' riportate nell'atto introduttivo»; la testuale ed inequivocabile previsione della nuova disposizione in esame, per cui «... l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione .... relative agli anni 2015 e 2016..... e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto...», e la sopra rilevata pacifica, completa omessa dimostrazione, nel presente giudizio, della presentazione di siffatto piano, concorrono nell'escludere che l'opponente Strada dei parchi S.p.a. possa beneficiare nel presente giudizio degli effetti della dilazione normativa dell'obbligazione di pagamento di cui si tratta, onde non appare configurabile la dedotta «cessazione della materia del contendere». Alla stessa conclusione, d'altro canto, conduce anche la gia' ritenuta inammissibilita' della modifica della domanda proposta con il ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile in domanda di condanna condizionata (condizionata, cioe', alla realizzazione differita dell'inadempimento), quale formulata, come visto, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile della ricorrente Anas S.p.a. Tuttavia, anche ritenendo siffatta modifica della domanda della ricorrente ammissibile, la parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 che riguarda la titolarita' delle rate di corrispettivo di concessione resterebbe rilevante perche' consentirebbe proprio la richiesta condanna condizionata, la quale, tuttavia, e' stata gia' ritenuta nella menzionata ordinanza del 2 agosto 2017 verosimilmente infondata per difetto di titolarita' del credito oggetto d'ingiunzione, alla stregua del quadro negoziale e normativo preesistente all'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017. Ritenuto: Non manifesta infondatezza che la parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 che riguarda, a decorrere dal 2015, la titolarita' delle «rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009», relativa alle autostrade A24 e A25, contrasti con l'art. 77, comma 2 Cost. in quanto e' stata inserita nell'ambito di una disposizione del tutto nuova rispetto a quella dell'originario decreto-legge, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», ma in «evidente e manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione» (cfr. sent. Corte costituzionale n. 154/2015) sia con l'oggetto del medesimo nuovo art. 52-quinquies, quale palesato dalla relativa rubrica - «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25» -, sia con la ratio ed il contenuto precettivo della sua restante parte, risultando, anzi, addirittura in contrasto con essi. Ed infatti, se il pluridecennale differimento normativo dell'esigibilita' delle rate di corrispettivo in questione pur di dubbia legittimita' costituzionale, nella misura in cui incide in maniera diretta, «iure imperii» su un unico specifico negozio giuridico, in forza dell'iniziativa dello stesso Stato soggetto cui, come e' pacifico in atti, e' riconducibile una sua parte, e cioe' sia l'originario concedente - Anas S.p.a., il cui capitale appartiene al 100% al Mef - sia il Mit, subentrato ad Anas S.p.a in forza del decreto-legge n. 216/2011) appare coerente con la finalita' del decreto-legge n. 50/2017 in quanto favorisce la destinazione immediata delle corrispondenti disponibilita' finanziarie ai «lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25», viceversa, la previsione relativa alla «spettanza» alla precedente concedente Anas S.p.a., oggi estranea alla concessione di cui si tratta, piuttosto che all'attuale concedente Mit, delle rate di corrispettivo decorrenti dal 2015, non solo e' del tutto estranea alla finalita' della decretazione d'urgenza e del nuovo art. 52-quinquies inserito dalla legge di conversione, ma anzi appare con la stessa in irragionevole contraddizione atteso che solo l'attuale concedente, in quanto tale, ha il potere negoziale di modificare l'assetto del rapporto concessorio in essere, al fine di adeguarlo ad eventuali nuovi investimenti funzionali anche alla messa in sicurezza. Ed infatti, come visto, la convenzione di concessione prevede che il piano finanziario che ne costituisce parte integrante (cfr. allegato E, offerto in comunicazione unitamente alla convenzione del 2009), ed in cui confluisce anche l'obbligo di pagamento del corrispettivo di concessione, sia aggiornato ogni 5 anni e sia «ripresentabile», «revisionabile», «aggiornabile con estensione di durata», su istanza del concessionario, rispettivamente per cause di forza maggiore, per un nuovo piano degli investimenti di carattere straordinario, ovvero per il completamento dell'ammortamento finanziario delle «eventuali opere che verranno, assentite in concessione». La parte del nuovo art. 52-quinquies decreto-legge n. 50/2017 relativa alla «spettanza» delle rate del corrispettivo di concessione, viceversa, ha l'effetto di attribuire ad un soggetto ormai del tutto estraneo al rapporto negoziale di concessione Anas S.p.a., sottraendolo all'attuale concedente Mit, un ingente credito cui la medesima convenzione di concessione ha invece riconosciuto rilevanza strategica anche in funzione delle eventuali modifiche del relativo rapporto che dovessero rendersi necessarie ad assicurare, nell'ambito della sua naturale lunga durata, la conservazione del suo equilibrio economico e finanziario complessivo, e la realizzabilita' di ulteriori opere, come appunto quelle di messa in sicurezza dai rischi sismici cui attiene la decretazione d'urgenza e la nuova disposizione introdotta in sede di conversione. La possibile interpretazione alternativa, compatibile con la norma ex art. 77, comma 2 Cost., e' quella per cui, in realta', la parte in esame dell'art. 52-quinquies non innova ma si limita a compiere una ricognizione di quanto viene assunto come dato pacifico, e cioe' appunto, la spettanza solo all'originario concedente, ancorche' non piu' tale, del corrispettivo di concessione. Tale interpretazione collide, tuttavia, con una pluralita' di elementi certi, storici e normativi, che evidentemente ne escludono il presupposto, e con esso la ragionevole fondatezza. a) Costituisce, infatti, un insuperabile dato storico ed oggettivo, che emerge dagli atti proprio di questo procedimento, quello per cui alla data - 21 giugno 2017 - di promulgazione della legge di conversione - n. 96/2017 - la quale per la prima volta ha introdotto l'art. 52-quinquies nell'ambito del decreto-legge n. 50/2017, sezione diversa da questa del Tribunale di Roma aveva gia' dovuto delibare la questione relativa alla spettanza del «corrispettivo di concessione» di cui si tratta, e con ordinanza del 20 febbraio 2017 (doc. 11 di Strada dei Parchi S.p.a.) l'aveva addirittura risolta in senso opposto, non dubitando che il «corrispettivo di concessione» di cui si tratta fosse divenuto di titolarita' del Mit per effetto della successione ex lege di quest'ultimo all'Anas S.p.a. quale concedente, effetto equiparato, dal punto di vista negoziale, a quello di una successione nel contratto (la questione della spettanza all'Anas del rateo per il 2015 del «corrispettivo di concessione» in esame non era stata, invece, contestata nel precedente e diverso giudizio proposto da Strada dei parchi S.p.a. dinanzi alla medesima diversa sezione, e cui si riferiscono le ordinanze ex art. 700 del codice di procedura civile e di reclamo, rispettivamente del 18 agosto 2016 e del 14 novembre 2016: doc. 10 e 11 di Anas S.p.a.): la spettanza all'Anas del corrispettivo di concessione non poteva, dunque, essere assunta dal legislatore che si e' occupato della conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017 come dato «acquisito», costituendo, al piu', «dato acquisito» quello opposto; b) Costituisce, parimenti un insuperabile dato storico ed oggettivo quello, sopra illustrato, per il quale al momento della prima stipulazione della concessione, la concessionaria ha assunto un impegno finanziario di natura infrastrutturale, sia per la realizzazione di nuove opere sia tramite accollo delle rate scadute dei mutui contratti dalla precedente concessionaria per le costruzione dille autostrade di cui si tratta, e cio' per un importo complessivo di circa 221 milioni, pari a circa il 30% del corrispettivo di concessione. Tale dato collide con la piu' insistente argomentazione della ricorrente Anas S.p.a., secondo cui il corrispettivo in esame e' «esterno» ed estraneo al rapporto di durata, ed e' oggetto di un'obbligazione istantanea il cui solo pagamento e' stato dilazionato nel tempo, perche' rappresenterebbe il corrispettivo dell'affidamento al concessionario di opere da quest'ultimo non realizzate. In realta', al di la' degli oneri di gestione e dell'obbligo di riconsegnare le opere tutte a titolo gratuito, in buono stato manutentivo e senza pesi, comunque la concessionaria ha partecipato per una quota consistente alla costruzione delle opere medesime. c) Dal punto di vista normativo, il nuovo art. 52-quinquies al decreto-legge n. 50/2017 cosi' esordisce: «1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25...». La disposizione richiamata - art. 1, comma 183 della legge n. 228/2012 - appartiene alla c.d. legge di stabilita' per il 2013 e, a sua volta, ha il seguente contenuto: «183. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonche' per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entita' tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilita' comunitaria, rinegozia con la societa' concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza». In sostanza, proprio la norma in dichiarata attuazione della quale e' stato introdotto, in sede di conversione del decreto-legge n. 50/2017, il nuovo art. 52-quinquies, espressamente richiama cio' che invero costituisce, anch'esso, un insuperabile dato oggettivo presente nella convenzione di concessione di cui si tratta, e cioe' la correzione tra le opere di messa in sicurezza delle infrastrutture oggetto di concessione e le «condizioni di equilibrio del piano economico della concessione» medesima, in cui, come si e' detto, confluisce anche il corrispettivo di' concessione. Ne consegue che la «rinegoziazione» del piano economico della concessione, da un canto, non puo' prescindere dal corrispettivo di concessione e dall'altro non puo' che essere gestita, anche evidentemente nella parte relativa a quest'ultimo, dal soggetto che ne e' parte quale concedente e, come tale, ha la titolarita' di tale credito. d) Costituisce, infine, ulteriore dato oggettivo e certo di natura normativa, non mutato alla data della legge di conversione, quello per cui gli articoli 36 del decreto-legge n. 98/2011, 11 del decreto-legge n. 216/2011 e 25 del decreto-legge n. 69/2013, sopra analizzati, sono inequivoci nell'escludere Anas dalla gestione delle concessioni e da qualsiasi ruolo attivo relativo ad esse, riservandole il compito «nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente: a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria..» (art. 36 del decreto-legge n. 98/2011). In conclusione, i suddetti elementi convergono nel far ritenere che la parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 relativa alla spettanza ad ente estraneo alla concessione del relativo corrispettivo a decorrere dal 2015, non potendo essere giustificata dalla mera ricognizione di un dato di fatto, sia in realta' «mossa dall'unico obiettivo di superare..» in questo caso non «un contrasto giurisprudenziale» (cfr. sentenza Corte cost. n. 154/2015) ma un contrario indirizzo interpretativo gia' formatosi, addirittura relativo non ad una norma (cfr. sentenze Corte costituzionale n. 214/2016; n. 251/2014) ma ad un negozio, ed evidentemente ritenuto inviso proprio allo Stato soggetto, finanziariamente parte di quello stesso negozio. Si ritiene, pertanto, che, fermo il generale quadro normativo di cui ai precedenti art. 11 del decreto-legge n. 216/2011 e 69/2013 circa il subentro del Mit all'Anas nel ruolo di concedente rispetto a tutte le concessioni in essere alla data del 30 settembre 2012, mancando, la suddetta la parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017, relativa alla spettanza del corrispettivo di concessione a decorrere dal 2015, di ogni nesso di interrelazione con quelle dell'originario decreto-legge n. 50/2017 e con le altre disposizioni incorporate nella legge di conversione, concretizzi «un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalita' di procedura allo scopo tipico di convertire, o non, in legge il decreto governativo» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 154/2015; sent. n. 22/2012). Ritenuto, altresi': Non manifesta infondatezza che, tenuto conto delle sopra esposte argomentazioni, la medesima parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 relativa alla spettanza, a decorrere dal 2015, all'Anas S.p.a., soggetto divenuto estraneo al rapporto concessorio di cui si tratta, delle «rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009» attinente alle autostrade A24 e A25, contrasti altresi' - con gli articoli 1, 3, 24 e 101 Cost. in quanto, da un canto, investe un singolo determinato negozio tra parti determinate, in pendenza di una pluralita' di giudizi in cui in contestazione e' proprio il pagamento di parte delle rate di corrispettivo di concessione cui essa si riferisce, dall'altro impone «ope legis» una decisione viceversa gia' affidata all'organo giurisdizionale e da quest'ultimo gia' risolta in senso diverso proprio con riferimento a parte di' quelle rate - a decorrere dal 2015 - oggetto di giudizio; che la suddetta operazione normativa violi in maniera evidente il principio della separazione dei poteri, le prerogative della giurisdizione, il principio di uguaglianza, a sua volta fondamento dello Stato democratico, la preordinazione della funzione normativa, propria, appunto, di uno Stato di diritto, a disciplinare con regole «generali ed astratte» i fenomeni del vivere civile, e non singoli rapporti tra soggetti - ex art. 1, 3, 24 e 101 Cost. - in quanto uno dei soggetti in lite - Anas s.p.a., gia' partecipata in maniera totalitaria dal Mef ed oggi fusa in Ferrovie dello Stato S.p.a. a sua volta partecipata in maniera totalitaria dal Mef (circostanze pacifiche in atti: cfr. memoria di costituzione di Anas S.p.a. e relativi documenti; memorie ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile di entrambe le parti) - e' finanziariamente riconducibile allo Stato soggetto, e quest'ultimo, utilizzando l'agevolazione procedimentale del procedimento di conversione della decretazione d'urgenza, ha risolto il contenzioso piegando ad esigenze contingenti di soggetti determinati, ed in definitiva di una parte della sua articolazione amministrativa di vertice, addirittura lo strumento della legislazione ordinaria; che l'operazione normativa in esame travalichi, infatti, anche i limiti delle «legge provvedimento», tramite la quale, con «previsione di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto e' normalmente affidato all'autorita' amministrativa» (cfr. sentenza Corte cost. n. 24/2018), in quanto il fine perseguito e raggiunto con l'introduzione, in sede di conversione del decreto-legge n. 50/2017, anche della parte del nuovo art. 52-quinquies qui censurata, apparteneva in realta', per sua nature, alla libera autonomia dei soggetti gia' parte della convenzione di concessione autostradale del 2001, poi modificata nel 2009, ovvero a tutti i soggetti comunque coinvolti dagli effetti della riorganizzazione di Anas S.p.a. prevista sin dall'art. 36 del decreto-legge n. 98/2011, rubricato appunto «Disposizioni in materia di riordino dell'Anas S.p.A.», ma originariamente con decorrenza differita al 1° gennaio 2012. Tali soggetti, infatti, ben avrebbero potuto e dovuto, sulla base del primo decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 che ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2012 la successione ad Anas S.p.a in favore della neo istituita Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, poi soppressa e sostituita dal Mit con il decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, regolamentare appropriatamente i propri interessi, anche eventualmente con riferimento alle sorti del corrispettivo di concessione in esame: conferma di tale conclusione si rinviene proprio nelle norme dell'art. 36 del decreto-legge n. 98/2011, il quale al comma 6 aveva disposto che «Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. sottoscrivono la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; che l'inequivoco riferimento della parte censurata dell'art. 51-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 ad un ben individuato e singolo rapporto giuridico tra soggetti determinati, addirittura con evidenziazione letterale della sola parte di tale rapporto - le sorti del corrispettivo di concessione a decorrere del 2015 - oggetto di giudizi pendenti, ma nel cui ambito, si ripete, era stata gia' assunta altrettanto inequivoca decisione giurisdizionale, esclude la possibilita' di una interpretazione diversa, in punto di destinatarieta' della parte della disposizione normativa in questione (cfr. sent. Corte cost. n. 24/2018 che ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nella parte relativa all'abrogazione retroattiva della disciplina del cosiddetto riallineamento stipendiale del personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o di Cassazione a seguito di concorso, con conseguente inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorita' giurisdizionali adottati difformemente, in quanto ha giudicato, sul piano soggettivo, che i destinatari della disposizione non fossero o determinati o di numero limitato, perche' la norma offre un'interpretazione destinata a valere non solo nei riguardi di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, avevano rapporti controversi con l'amministrazione, ma nei confronti di tutti coloro che, anche in futuro, si trovassero nella stessa situazione, e sul piano oggettivo, perche' l'impugnata disposizione non presenta contenuto particolare e concreto, ma detta una regola di carattere astratto, destinata a risolvere in via generale l'antinomia tra corpi disciplinari succedutesi nel tempo); che parimenti, l'inequivoco riferimento della parte censurata dell'art. 51-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 ad un ben individuato e singolo rapporto giuridico tra soggetti determinati, addirittura con evidenziazione letterale della sola parte di tale rapporto - le sorti del corrispettivo di concessione a decorrere del 2015 - oggetto di molteplici giudizi pendenti e di decisioni gia' assunte, e d'altro canto l'inequivoca previsione della successione del Mit all'Anas in tutte le concessioni in essere alla data del 30 settembre 2012, per effetto del combinato disposto degli articoli 36, comma 4 del decreto-legge n. 98/2011 ed 11, comma 5 del decreto-legge n. 216/2011, esclude la possibilita' di una interpretazione diversa, e cioe' quale norma propriamente detta, «generale» ed «astratta», di interpretazione autentica ovvero innovativa con efficacia retroattiva, in quanto il «contrasto» che la norma censurata ha risolto non riguarda in generale il fenomeno successorio del Mit ad Anas S.p.a. nella categoria di rapporti di concessione, e cioe' «in via generale l'antinomia tra corpi disciplinari succedutesi nel tempo» (cfr. sent. Corte cost. n. 24/2018, cit.) ma nello specifico la funzione «contrattuale» da riconoscere al «corrispettivo di concessione» nell'ambito dell'assetto economico funzionale del singolo rapporto di concessione di cui alla convenzione del 18 novembre 2009 relativa alle autostrade A24 e A25, appunto espressamente ed inequivocamente menzionata nel corpo dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017. Tale conclusione, dunque, assorbe e supera le ulteriori questioni relative ai limiti di compatibilita' costituzionale delle norme di interpretazione autentica ovvero innovative con efficacia retroattiva (cfr. sentenze Corte cost. n. 308/2013; n. 170/2013, n. 41/2011).
P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge cost. n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953 rimette alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 77, comma 2 Cost. e 1, 3, 24 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017, quale inserito dalla legge di conversione n. 96/2017, che statuisce in ordine alla spettanza all'Anas S.p.a. delle «rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009» relativa alle autostrade A24 e A25; Per l'effetto sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, 7 settembre 2018 Il Giudice: Bifano