N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2018

Ordinanza del 7 settembre 2018 del Tribunale di Roma nel procedimento
civile promosso da Strada dei Parchi  S.p.a.  contro  Anas  S.p.a.  e
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Autostrade  A24  e
  A25 - Rate del corrispettivo della concessione - Previsione che  il
  concessionario effettua  il  versamento  all'ANAS  spa  delle  rate
  sospese del corrispettivo della concessione e che restano ferme  le
  scadenze di tutte le  restanti  rate  del  corrispettivo  spettante
  all'ANAS spa. 
- Decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in
  materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
  ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
  per lo sviluppo), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  21
  giugno 2017, n. 96, art. 52-quinquies. 
(GU n.49 del 12-12-2018 )
 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
                          II sezione civile 
 
    Giudice: dott.ssa Carmen Bifano  
    Il g.i. nello sciogliere la riserva assunta, premesso: 
        che Anas S.p.a. ha chiesto con ricorso ex art. 633 del codice
di procedura civile il pagamento da parte di Strada dei Parchi S.p.a.
della somma di euro 60.696.969,16 oltre interessi moratori  a  titolo
di rateo per l'anno 2015, del valore di euro 55.589.461,99 oltre IVA,
del  corrispettivo  della  concessione  autostradale  di   cui   alla
convenzione del 20 dicembre 2001 (doc. 2 del proc. monitorio) e  alla
«convenzione unica» del 18 novembre 2009 (ivi, doc. 3); 
        che Strada dei Parchi S.p.a. ha proposto opposizione al  D.I.
cosi' emesso, notificatole il 5 luglio 2016, chiedendone la revoca  e
tal fine: 
          - deducendo il difetto di titolarita',  da  parte  di  Anas
S.p.a., del  credito  oggetto  di  domanda,  in  quanto  divenuto  di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  (di
seguito Mit)  per  effetto  dell'attribuzione  a  quest'ultimo  delle
funzioni gia' devolute alla soppressa Agenzia per  le  infrastrutture
stradali  e  autostradali  nonche'  delle  situazioni   debitorie   e
creditorie ad esse relative e dell'eventuale contenzioso sorti a  far
data dal 1° ottobre 2012, quale prevista dal combinato disposto degli
articoli 36, comma 2 del decreto-legge n. 98/2011 conv. con legge  n.
111/2011, 11, comma 5 del decreto-legge n. 216/2011 conv.  con  legge
n. 14/2012 e dell'art. 25 del  decreto-legge  n.  69/2013  conv.  con
legge n. 98/2013; 
          -  chiedendo  preliminarmente  la  riunione  del   presente
giudizio a quello iscritto al n. RG 33007/2016; 
          - ed in subordine  l'accertamento  della  legittimita'  del
rifiuto di eseguire il richiesto pagamento ex art.  1460  del  codice
civile in ragione dell'inadempimento da parte  di  Anas  S.p.a.  alle
obbligazioni su di essa incombenti ovvero la compensazione del debito
con i propri crediti nei confronti di Anas S.p.a. per spese ed oneri; 
        che  Anas  S.p.a.  ha  chiesto  il  rigetto  dell'opposizione
deducendo: 
          - la natura istantanea dell'obbligazione avente ad  oggetto
il    corrispettivo    di    concessione     perche'     giustificata
dall'attribuzione alla concessionaria della disponibilita'  di  opere
di ingente valore realizzate dalla stessa Anas S.p.a. e dunque  sorta
al momento della  sottoscrizione  della  convenzione  del  2001,  poi
novata nel 2009, obbligazione dilazionata solo quanto  all'esecuzione
e del tutto diversa dalle obbligazioni di durata aventi ad oggetto  i
canoni di concessione ex articoli 12 e 13 della Convenzione unica del
2009, e percio' stesso non acquisita dal  Mit  perche'  unitariamente
sorta prima del 1° ottobre 2012; 
          - la conformita' a tale  interpretazione  della  precedente
condotta extraprocessuale delle parti in causa e dell'iscrizione  tra
le immobilizzazioni materiali del valore attuale del corrispettivo di
concessione all'interno del PEF facente parte della  convenzione  del
2001, nonche' del riconoscimento da  parte  dello  stesso  Mit  della
titolarita' da parte di Anas S.p.a. dei ratei  del  corrispettivo  di
concessione in scadenza dopo il 1° ottobre 2012, quale espresso nella
corrispondenza intercorsa con entrambe le parti di questo giudizio  a
firma della relativa dirigenza; 
          - l'incostituzionalita' della norma posta dall'art. 25  del
decreto-legge n. 69/2013 se interpretata nel senso per cui il Mit  e'
divenuto  titolare  del  credito  avente  ad  oggetto  i  ratei   del
corrispettivo di concessione in scadenza dopo  il  1°  ottobre  2012,
avendo la stessa, in tale caso, previsto un'espropriazione  di  parte
del patrimonio di Anas S.p.a., peraltro essenziale ai fini della  sua
stessa sopravvivenza, in mancanza di indennizzo; 
    premesso altresi': 
    che con ordinanza depositata il 2 agosto 2017, sulla base: 
        dell'interpretazione sistematica di tutti gli  atti  relativi
ai rapporti negoziali aventi ad oggetto la  concessione  autostradale
di cui si tratta - dal bando di gara per il relativo affidamento alle
convenzioni del 20 dicembre 2001 e c.d. «unica» del 18 novembre  2009
(doc. 1, 2 e 3 del proc. monitorio); 
        delle norme che hanno previsto prima e  disciplinato  poi  la
successione del Mit all'Anas S.p.a quale amministrazione concedente -
art. 36 del decreto-legge n. 98/2011; l'art. 11 del decreto-legge  n.
216/2011; l'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013; 
        nonche' di quelle - art. 10, comma 3 della legge n. 537/1993;
art. 1, comma 1020 della legge n. 296/2006; art. 19, comma 9-bis  del
decreto-legge n. 78/2009 e ex decreto-legge n. 78/2010  -  che  hanno
comunque   inciso   sull'assetto   delle   reciproche   obbligazioni,
conformandone l'equilibrio economico; 
    si e' concluso che il Mit e' subentrato nel rapporto  concessorio
in  essere,  e  per  l'effetto  e'  divenuto  titolare  della   quota
percentuale dei pedaggi (canone concessorio)  dallo  Stato  riservata
all'Anas S.p.a. ma anche del corrispettivo di concessione gia' dovuto
ad Anas S.p.a., limitatamente alla quota imputabile alla porzione  di
rapporto concessorio decorrente dal 1° ottobre 2012 in poi; 
    che dunque con la suddetta ordinanza del 2 agosto 2017,  ritenuta
priva del carattere della «non manifesta infondatezza»  la  questione
di illegittimita' costituzionale indicata da Anas S.p.a., in  ragione
della «complessita' dei rapporti obbligatori  scaturenti  o  comunque
connessi  alla  concessione  autostradale  di  cui  si  tratta,   ...
amplificata dalla disciplina convenzionale del  2009  e  dal  compito
posto proprio a carico del concedente - e dunque non piu' a carico di
Anas S.p.a. - di corrispondere alla concessionaria, in conformita' al
piano economico e finanziario, i contributi pubblici finalizzati alle
opere infrastrutturali  che  quest'ultima  ha  assunto  l'obbligo  di
realizzare, previsti nella misura di euro 185.000.000,00», e ritenuta
non accoglibile per ragioni  processuali  l'istanza  di  riunione  di
questo ad altro  procedimento  formulata  dall'opponente  Strada  dei
Parchi S.p.a., e' stata respinta l'istanza di provvisoria  esecuzione
del DI opposto, sono stati assegnati; richiesti termini ex art.  183,
comma 6 del codice di procedura civile ed e' stata  fissata  ex  art.
81-bis disp. att. codice di procedura civile l'udienza del 12  luglio
2019 per la precisazione delle conclusioni; 
    che nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 del  codice  di
procedura  civile  e'  stata  allegata  la  sopravvenienza  dell'art.
52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24  aprile  2017,  rubricato
«Sicurezza antisismica delle autostrade  A24  e  A25»  che  cosi'  ha
disposto: 
        «1. Nel rispetto delle previsioni di cui  all'art.  1,  comma
183, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  tenuto  conto  della
necessita'  e  urgenza  di  mettere  in  sicurezza   antisismica   le
autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di
pianificazione   tecnica   ed    economica    dell'intero    impianto
infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del
corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c),  della
vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni
2015 e 2016, ciascuna dell'importo di  euro  55.860.000  comprendente
gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa  presentazione  di  un
piano  di  convalida   per   interventi   urgenti,   presentato   dal
concessionario entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  nei  limiti  delle
risorse di cui al presente comma, da approvare  entro  il  31  agosto
2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
Nel  medesimo  decreto  sono  altresi'  definite  le   modalita'   di
attuazione della presente disposizione,  nonche'  la  regolazione  di
detto periodo transitorio. Tale importo  e'  destinato  all'immediato
avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica  delle  autostrade
A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento  all'Anas  S.p.A.
delle rate sospese del  corrispettivo  della  concessione,  tutte  di
spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in  tre
rate che scadono il 31 marzo di ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e
2030,  ognuna  delle  quali  dell'importo  di  euro  37.240.000   con
maggiorazione degli interessi maturati  calcolati  al  tasso  legale.
Restano altresi' ferme le scadenze di  tutte  le  restanti  rate  del
corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.»; 
    che nella prima memoria ex  art.  183,  comma  6  del  codice  di
procedura  civile  la  ricorrente  Anas  S.p.a.   ha   precisato   le
conclusioni, chiedendo: «previa revoca del decreto ingiuntivo opposto
a causa della sopravvenuta ope legis, del  credito  vantato  da  Anas
S.p.A.: 
        1. accertare e  dichiarare  che  e'  Anas  S.p.A.  e  non  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il titolare di credito
relativo al prezzo della concessione di cui all'art. 3.0, lettera  c,
della Convenzione Unica stipulata in data 18 novembre 2009  tra  Anas
S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A.; 
        2. conseguentemente, condannare Strada dei  Parchi  S.p.A....
al pagamento in favore di Anas S.p.A.  del  rateo  del  prezzo  della
concessione per l'anno 2015 di € 55.860.000,00, oltre iva e interessi
legali, qualora Strada dei Parchi S.p.A.  non  provveda  al  relativo
pagamento in favore  di  Anas  S.p.A.  alla  scadenza  normativamente
fissata»; 
    che con la prima memoria ex art.  183,  comma  6  del  codice  di
procedura civile l'opponente Strada dei Parchi si e' riportata «.....
integralmente alle conclusioni gia' riportate nell'atto introduttivo»
ma ha dedotto la cessazione della «..... materia  del  contendere»  e
dei «.... presupposti di diritto per l'emissione da parte  di  questo
Tribunale del decreto ingiuntivo opposto, che sara' a questa  stregua
revocato, in quanto correlato ad una richiesta di pagamento di  somme
che, per espressa  volonta'  del  legislatore,  diverranno  esigibili
soltanto nel 2028»; 
    che con la seconda memoria ex art. 183, comma  6  del  codice  di
procedura civile l'opponente Strada dei  Parchi  S.p.a.,  preso  atto
della domanda di condanna al pagamento condizionato formulata da Anas
con la prima memoria ex art. 183, comma 6  del  codice  di  procedura
civile, e ritenuta dunque rilevante al fine  del  decidere  la  nuova
norma posta dal suddetto art. 50-quinquies del  decreto-legge  n.  50
del 24 aprile 2017, ne ha eccepito  l'incostituzionalita'  sotto  tre
profili, anche depositando sul  punto  un  parere  del  prof.  Sabino
Cassese ed il testo della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
308/2013, ed in particolare censurandone: 
        Irragionevolezza manifesta. Contrasto  con  l'art.  3  Cost.,
nella misura in  provoca  una  scissione  del  rapporto  concessorio,
conservando in capo al Mit, che sin dal decreto-legge n. 216/2011  e'
subentrato ad Anas S.p.a.  quale  unico  ente  concedente,  tutte  le
obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio di cui si tratta,  ad
eccezione di quella concernente il pagamento del  corrispettivo,  che
pur  costituendo  elemento  determinante  del  correlativo   rapporto
sinallagmatico, e' stata  attribuita  ad  Anas  S.p.a.,  che  a  tale
rapporto e' invece diventata estranea; 
        «Illegittimita' sotto il  profilo  dell'uso  non  conforme  a
Costituzione dello strumento della legge interpretativa,  ovvero  per
contrasto con i' principi costituzionali disciplinanti i limiti della
retroattivita' della legge», in quanto, nonostante per gia' tre volte
giudici diversi di sezioni diverse del Tribunale di Roma, compreso un
Collegio in sede di reclamo di un provvedimento cautelare, si fossero
espressi circa la spettanza del «canone» in questione  al  concedente
subentrante Mit, la norma in questione, dotata  di  «...  un'evidente
portata provvedimentale, essendo destinata a disciplinare quest'unico
rapporto concessorio tra le stesse parti della presente controversia»
(enfasi propria del testo trascritto), «..andando anche  ad  incidere
sull'esito delle controversie  pendenti...»  ed  «...espropriando  il
potere giurisdizionale della prerogativa di attuare quelle norme...»,
ne ha invece statuito la  spettanza  ad  Anas  S.p.a.  con  efficacia
retroattiva,  ma   in   mancanza   dei   presupposti   che,   secondo
l'interpretazione della Corte costituzionale, giustificano il ricorso
alle norme con efficacia estesa al  passato,  quali  il  rispetto  di
canoni  di  ragionevolezza,  la  tutela  di   valori   ed   interessi
costituzionalmente preminenti, la necessita' di porre rimedio ad  una
imperfezione  tecnica  della  legge  interpretata  o  di  ristabilire
maggiore aderenza all'originaria volonta' del legislatore; 
        «Illegittimita' per contrasto con gli articoli 6 e  13  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo» in quanto «...  lo  Stato,
parte, attraverso il proprio ente Anas (societa' pubblica,  oggi  del
Gruppo Ferrovie ma al momento della emanazione della norma  censurata
partecipata al 100% dal Ministero dell'economia ed amministrazione di
riferimento nel settore in esame) nonche' attraverso il MIT  in  piu'
controversie instaurate con il concessionario Strada  dei  Parchi  in
relazione  alla  spettanza   dei   canoni   concessori,   utilizzando
impropriamente il proprio potere legislativo ha emanato, in  pendenza
dei giudizi di cui sopra (tra i quali proprio la presente causa),  la
disposizione qui censurata atta ad incidere secondo le  proprie  (del
potere esecutivo e legislativo) aspettative  (come  comprovato  dalla
gia' citata corrispondenza) sull'esercizio del potere  giudiziario  e
sull'esito delle controversie medesime. E cio'  a  prescindere  dalla
circostanza, che rende il presente caso ancora  piu'  grave,  che  il
potere giurisdizionale si era gia'  pronunziato  in  senso  contrario
alle aspettative dello Stato...» (cfr.  sentenze  CEDU,  Scordino  c/
Italia e Agrati c/ Italia); 
    che la ricorrente Anas S.p.a., nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6 del codice di  procedura  civile  ha  contestato  l'efficacia
retroattiva  della  nuova  norma  posta  dall'art.  52-quinquies  del
decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, deducendo che  essa  ha  «...
solo chiarito quale fosse la corretta interpretazione delle norme che
hanno segnato il subentro del  MIT  nella  posizione  di  concedente,
prima di Anas» ma nella terza memoria ex art. 183, comma 6 del codice
di procedura civile,  contestando  la  fondatezza  dell'eccezione  di
illegittimita' costituzionale,  ha  dedotto  «che  tale  disposizione
normativa non interpreta, ne' modifica alcuna  norma  previgente,  ma
semplicemente prende atto di uno stato di fatto  e  di  diritto  gia'
sancito dalla vigente  disciplina  normativa  e,  pertanto,  da'  per
presupposto che, sulla base di quest'ultima, sia  Anas  il  legittimo
titolare  del  diritto  di  credito»,  escludendo,  in   particolare,
l'irragionevolezza della scissione delle  obbligazioni  del  rapporto
concessorio sulla base dell'argomentazione  gia'  posta  a  base  del
ricorso, secondo cui  il  «corrispettivo»  della  concessione  e',  a
differenza  di  tutte  le  altre  che  ne  discendono,  «obbligazione
istantanea» chi spetta per intero ad  Anas  S.p.a.  quale  originaria
concedente «... giacche', nella specie,  diversamente  da  tutti  gli
altri casi in cui e' il concessionario che realizza  l'infrastruttura
poi assentita' in concessione, le Autostrade  sono  state  realizzate
dalla stessa Anas»; 
    che nell'udienza successiva alla scadenza  dei  termini  ex  art.
183, comma 6 del codice di procedura civile  l'opponente  Strada  dei
Parchi S.p.a. ha «nuovamente» insistito nel chiedere la «..  riunione
del presente giudizio a quello gia' pendente come  formulata,  atteso
che la prova della presentazione del piano industriale», cui il nuovo
art. 52-quinquies del decreto-legge  n.  50/2017  ha  subordinato  il
differimento  al  2028  del  pagamento   della   «prima   rata»   dei
«corrispettivi di concessione» dovuti per il 2015  ed  il  2016,  «e'
stata offerta nel suddetto giudizio di cui costituisce l'oggetto,  ed
in subordine ..» ha chiesto «la rimessione in termini ai  fini  della
prova della relativa presentazione in questo giudizio»; 
    considerato: 
        che  la  legge  n.  96/2017,  la  quale  nel  convertire   il
decreto-legge  n.  50/2017  ha  introdotto  per  la  prima  volta  la
disposizione in questione -  l'art.  52-quinquies  -  e'  entrata  in
vigore, alla stregua di quanto disposto dal suo art. 1, comma  4,  il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, avvenuta in data 23 giugno  2017,  e  dunque  in  data  24
giugno 2017; 
        che i termini assegnati ex art. 183, comma 6  del  codice  di
procedura civile, avevano la seguente scadenza: 27 dicembre 2017;  26
gennaio 2018; 15 febbraio 2018; 
    ritenuto, dunque: 
        che essendo entrata in vigore la norma sopravvenuta  piu'  di
sei mesi prima addirittura del primo termine ex art. 183, comma 6 del
codice di procedura civile, la suddetta istanza dell'opponente Strada
dei parchi S.p.a., di rimessione in termini ai fini della  «..  prova
della presentazione del ... piano  industriale»,  peraltro  priva  di
alcuna motivazione ex art. 153 del codice di procedura civile, sia  a
tale stregua inammissibile, non essendo stata allegata e non  essendo
comunque ravvisabile  alcuna  «causa  ad  essa  non  imputabile»  cui
ricondurre l'omissione  della  sua  tempestiva  produzione  entro  il
secondo termine ex art. 183, comma 6 del codice di procedura  civile,
la  quale  omissione  risulta  quindi,  in  se',   pacifica   perche'
riconosciuta dalla stessa opponente; 
    ritenuto, altresi': 
        che per i motivi gia' espressi nell'ordinanza  del  2  agosto
2017 la reiterata istanza di riunione  ad  altro  giudizio  formulata
dall'opponente Strada dei parchi S.p.a. non  possa  essere  del  pari
accolta, atteso che alla data dell'udienza di prima comparizione  nel
presente giudizio, nell'ambito  del  procedimento  RG  33007/2016  si
erano  gia'  pacificamente  formate  le   preclusioni   assertive   e
probatorie ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile; 
        che  la  testuale  condizione,  normativamente   posta   alla
dilazione del pagamento delle rate del corrispettivo  di  concessione
relative agli anni 2015 e 2016, implichi una parallela  conformazione
normativa del contenuto della relativa obbligazione, connotata  dalla
limitata operativita' del differimento della sua esigibilita'; 
        che, pertanto, avendo la  ricorrente  Anas  S.p.a.  conferito
procura speciale in funzione dell'originario ricorso ex art. 633  del
codice di procedura civile, per l'immediata  esazione  del  pagamento
oggetto dell'obbligazione  in  discorso,  la  rinuncia  all'immediato
pagamento, pur in mancanza dei presupposti  cui,  per  effetto  della
norma sopravvenuta, e' stata condizionata l'operativita' del relativo
differimento,  implica  disposizione  del  diritto  in  contesa,  non
ammissibile in mancanza di correlativa procura; 
        che in conseguenza di cio',  e  cioe'  solo  in  ragione  dei
limiti  normativi,  pur  successivamente   posti,   al   differimento
dell'esigibilita' dell'obbligazione per il cui immediato  adempimento
e' stato presentato il ricorso ex art. 633 codice di procedura civile
e viceversa  della  richiesta  di  «condanna  condizionata»  comunque
formulata dalla ricorrente Anas S.p.a. sin  dalla  prima  memoria  ex
art. 183, comma 6 del codice  di  procedura  civile,  e  cioe'  prima
ancora della scadenza  del  secondo  termine  ancora  a  disposizione
dell'opponente per offrire la prova della venuta ad  esistenza  della
condizione del differimento dell'esigibilita'  dell'obbligazione,  la
modifica  della  domanda  di  immediato   pagamento   originariamente
formulata con il ricorso sia inammissibile. 
    Considerato: 
        che al fine di  delibare  la  rilevanza,  relativamente  alla
decisione del presente  giudizio,  della  norma  sopravvenuta,  posta
dall'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile  2017  e
la   non   manifesta   infondatezza   dell'eccepita   questione    di
costituzionalita',  non  possa  prescindersi  dalla  rappresentazione
delle ragioni del contenzioso; 
        che, dunque, giova qui esporre i rilievi e le  considerazioni
per gran parte gia' illustrati nell'ordinanza del 2 agosto  2017  con
cui e' stata respinta l'istanza  di  provvisoria  esecuzione  del  DI
opposto sulla base  di  un  apprezzamento  di  verosimile  fondatezza
dell'opposizione,  per  difetto  di  titolarita',  da   parte   della
ricorrente Anas S.p.a., del credito per il cui pagamento ha agito con
il ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile; 
        che in particolare: 
          la  ricognizione  del  contenuto  del  bando  di  gara  per
l'affidamento della concessione di cui si  tratta,  della  successiva
convenzione del 20 dicembre 2001 e della «convenzione unica»  del  18
novembre 2009 (doc. 1, 2 e 3  del  proc.  monitorio)  mostra  che  il
relativo rapporto e' ben piu' ampio di quello di una mera concessione
di gestione, comunque gia' vasta e complessa perche' relativa a  rete
autostradale, in quanto l'Ati che ne e' risultata  aggiudicataria,  e
che poi in funzione di  cio'  ha  costituito  la  societa'  opponente
Strada dei Parchi S.p.a., si e'  obbligata  anche  (cfr.  articoli  3
della convenzioni del 2001 e del 2009): 
alla progettazione, definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva
manutenzione e gestione della seconda carreggiata  del  Tronco  Villa
Votriano - Teramo, del valore presunto, indicato nel  bando  di  gara
del 2000, di euro 74.886.250,37 e,  originariamente,  all'adeguamento
del tratto a tre corsie dell'autostrada A24 tra via Palmiro Togliatti
e la Barriera di Roma Est, compreso l'adeguamento della  stazione  di
Lunghezza e l'armonizzazione con la viabilita' ordinaria, del  valore
presunto, indicato nel bando di gara del 2000, di curo  72.303.965,87
ma  quanto  a  quest'ultimo   sostituto   definitivamente,   con   la
Convenzione unica del 2009, sulla base di precedente convenzione  del
15 dicembre 2004 tra Mit, Concedente, Concessionario, Regione  Lazio,
Provincia e Comune di Roma (a fronte di nuovi contributi pubblici  di
euro 170.000.000,00, di cui euro 85.000.000,00 a carico  dello  Stato
ed i restanti a carico degli altri enti pubblici) dalla realizzazione
di complanari tra la barriera di Roma Est e via Palmiro  Togliatti  e
della  terza  corsia  tra  via  Palmiro  Togliatti  e   la   Galleria
Pittalunga, fermo restando l'adeguamento della stazione di  Lunghezza
e l'armonizzazione con la viabilita'  ordinaria,  con  i  conseguenti
oneri di espropriazione ed occupazione  dei  fondi  necessari  a  tal
fine, di affidamento di tutti i necessari appalti e delle preliminari
operazioni di gara  secondo  la  normativa  nazionale  e  comunitaria
vigente (cfr. art. 18, 19 della convenzione del 2001); 
al subentro nei rapporti obbligatori  gia'  esistenti  in  dipendenza
della costruzione e della gestione delle autostrade A24  e  A25,  ivi
compresi quelli concernenti il pagamento delle residue rate dei mutui
contratti dalla precedente concessionaria decaduta, ammontanti,  alla
data del 1° gennaio 2001 ad  euro  73.714.402,73  (art.  3,  comma  2
convenzione del 2001; art. 3.0 a della convenzione del 2009); 
alla  manleva  della  concedente  Anas  fino  al   valore   di   euro
25.822.844,96 dagli oneri e rischi di qualunque natura derivanti  dal
rapporto di gestione; 
alla realizzazione delle casermette da considerare  parte  integrante
delle pertinenze autostradali (cfr: art. 3.4. della  convenzione  del
2009); 
al trasferimento alla concedente, al  termine  della  concessione,  a
titolo gratuito, in buono  stato  manutentivo  e  libere  da  pesi  e
gravami, delle opere ricevute e realizzate (art. 23 della convenzione
del 2001; articoli 3.7 e 4.2 della convenzione del 2009); 
        nell'ambito di tale contesto, si collocano le obbligazioni di
pagamento: 
          alla concedente del corrispettivo di  concessione,  per  il
quale il bando di gara del 2000 previde un'offerta in una  misura  il
cui «valore attuale» non fosse inferiore a mille  miliardi  di  lire,
pari a circa 517 milioni di euro,  «tenuto  conto  dei  finanziamenti
pubblici finora  utilizzati  per  la  realizzazione  delle  opere  da
affidare in gestione» (in aggiunta, dunque, ai 221 milioni  di  euro,
pari alla somma  del  valore  solo  presunto  delle  nuove  opere  di
incremento  ed  adeguamento  delle  rete  autostradale  affidata   in
gestione e del valore residuo del mutuo oggetto di accollo,  e  senza
dunque tener conto del valore delle  ulteriori  obbligazioni  assunte
dalla concessionaria sopra esemplificativamente indicate) e fu infine
offerto nella misura dal  «valore  attuale»  di  euro  748.862.503,68
(art. 3, comma 4 convenzione del 2001; art. 3.0 e  della  convenzione
del 2009); 
          allo Stato del canone annuo in misura percentuale  rispetto
ai proventi netti da pedaggio, previsto per la prima volta  dall'art.
10,  comma  3  della  legge  n.  537/1993,   contenente   «Interventi
correttivi di finanza pubblica», a decorrere dal 1°  gennaio  1994  a
carico dei soli concessionari autostradali «nella misura  dello  0,50
per cento per i primi tre anni  e  dell'1  per  cento  per  gli  anni
successivi...» (cfr. art. 14 convenzione del 2001) e con  riferimento
al quale, dapprima l'art. 1,  comma  1020  della  legge  n.  296/2006
(finanziaria per il 2007) ha disposto l'incremento fino  alla  misura
del 2,4 per cento, ma con previsione che il  21  per  cento  di  tale
canone fosse corrisposto direttamente ad Anas Spa con onere a  carico
di  quest'ultima  di  «...  darne   distinta   evidenza   nel   piano
economico-finanziario ..» e di destinarlo «... prioritariamente  alle
sue attivita' di vigilanza e  controllo  sui  predetti  concessionari
fino  alla  concorrenza  dei  relativi   costi,   ivi   compresa   la
corresponsione    di    contributi    alle    concessionarie..»,    e
successivamente ulteriormente incrementato di  un  importo  calcolato
sulla percorrenza chilometrica  di  ciascun  veicolo  che  ha  fruito
dell'infrastruttura  autostradale  ex  art.  19   comma   9-bis   del
decreto-legge n. 78/2009 e ex decreto-legge n. 78/2010; 
          alla concedente,  canone  -  definito  dall'art.  15  della
convenzione del 2001 «canone per subconcessioni» e dalla  convenzione
del 2009 «canone per attivita' collaterali» -, nella  misura  del  2%
per la convenzione del 2001 e del 5% per la convenzione del 2009, sui
proventi riscossi in  relazione  alle  subconcessioni  e  alle  altre
attivita' collaterali, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento
per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni; 
        che molteplici e convergenti  sono  gli  indici  letterali  e
sistematici - ex art. 1362 del codice civile e ss - che  conducono  a
ritenere  che,  da  un  canto,  l'obbligazione   di   pagamento   del
corrispettivo di concessione trovi la sua giustificazione proprio nel
rapporto di durata in cui si  sostanzia  la  concessione  di  cui  si
tratta, peraltro cosi' peculiare, quanto ad oggetto e disciplina, per
i rilievi sopra sinteticamente compiuti, e dall'altro  che  essa  non
sia estranea alla disciplina della successione ex lege da Anas S.p.a.
a Mit quale  da  ultimo  posta  dall'art.  25  del  decreto-legge  n.
69/2013: 
          innanzitutto, la previsione  letterale,  per  la  quale  il
«corrispettivo» di concessione  di  cui  si  tratta  e'  dovuta  alla
«concedente» e quindi al soggetto che nel corso del tempo assume tale
qualita' (art. 3, comma 4 convenzione del  2001;  art.  3.0  c  della
convenzione del 2009); 
          quindi, la stessa specificazione, presente sin dal bando di
gara e poi ripetuta nelle convenzioni del 2001 e  2009,  per  cui  il
valore  del  corrispettivo   e'   indicato   «all'attualita'»:   essa
costituisce,  infatti,  indizio  del  fatto  che  si  tratta  di  una
«capitalizzazione»  volta  ad  esprimere  l'ordine  di  grandezza  di
un'operazione finanziaria per sua natura protratta nel tempo,  ed  in
un tempo non breve, originariamente  anni  28,  con  scadenza  al  31
dicembre 2029 per la convenzione del 2001 (cfr.  art.  23)  e  al  31
dicembre 2030 per la convenzione del 2009 (cfr. art. 4); 
          parimenti, l'art. 6.3 della convenzione del 2009  definisce
l'importo di  euro  748.862.503,68,  costituente  appunto  il  valore
capitalizzato del corrispettivo di concessione, come  «importo  netto
di aggiudicazione»; 
          a norma degli articoli 6.3. e 6.4 della  convenzione  unica
del 2009, la garanzia fideiussoria ivi  disciplinata,  definita  come
«di buona esecuzione della gestione operativa della concessione», non
e' rapportata all'intero corrispettivo di concessione ma ad  una  sua
percentuale, precisamente del 3%, ed e'  oggetto  di  un  obbligo  di
rinnovo quinquennale, e viene svincolata pro quota al termine di ogni
anno di gestione; 
          parallelamente, gia' l'art. 12 della convenzione  del  2001
prevedeva  che  il  piano  finanziario  che  ne   costituisce   parte
integrante (cfr. allegato E, offerto in comunicazione unitamente alla
convenzione del 2009),  ed  in  cui  confluisce  anche  l'obbliga  di
pagamento del corrispettivo di concessione, fosse si' vincolante  per
il concessionario fino alla scadenza  ma  dovesse  essere  aggiornato
ogni 5 anni e fosse «ripresentabile», «revisionabile»,  «aggiornabile
con  estensione  di   durata»,   su   istanza   del   concessionario,
rispettivamente per cause di forza maggiore, per un nuovo piano degli
investimenti di carattere straordinario, ovvero per il  completamento
dell'ammortamento finanziario delle  «eventuali  opere  che  verranno
assentite in concessione»; 
          alla cessazione del rapporto di concessione  per  qualsiasi
causa non e' previsto altro obbligo a carico del  concessionario  che
quello  di  proseguire  nell'ordinaria  manutenzione,  nel  caso   di
decadenza fino al trasferimento al nuovo concessionario (cfr. art. 24
della convenzione del 2001) e dunque non anche quella  di  proseguire
nel  pagamento  del  corrispettivo  di  concessione  per   la   quota
imputabile al rapporto di gestione futuro, addirittura con  decadenza
dal beneficio del termine; 
        parallelamente gli articoli 9.3  e  9-bis  della  convenzione
unica del  2009  prevedono  che,  rispettivamente  nelle  ipotesi  di
decadenza, ovvero recesso, revoca e risoluzione della concessione, il
concedente subentra «in tutti i rapporti attivi e passivi di  cui  e'
titolare il concessionario  e  relativi  all'oggetto  della  presente
convenzione,  in  essere   al   momento   del   trasferimento   della
concessione», con obbligo di pagamento di un importo per i  beni  non
ancora ammortizzati, eventualmente decurtato di percentuale a  titolo
di penale, secondo un paradigma appunto analogo a  quello  utilizzato
dall'art. 1458 del codice civile,  nell'ipotesi  di  risoluzione  dei
contratti ad esecuzione continuata; 
        alla stregua  dell'art.  3  della  convenzione  del  2009,  -
lettere dd1 e dd2 - il ritardo nella realizzazione degli interventi e
delle  nuove  opere  al  31  dicembre  2008,   costituisce   per   il
concessionario beneficio  da  accantonare  nel  passivo  dello  stato
patrimoniale, decurtato della  quota  di  beneficio  gia'  recuperata
attraverso la riduzione del livello tariffario dal 2003 al 2008. 
    Tutti   i    suddetti    elementi    convergono    nell'escludere
l'assimilabilita' del corrispettivo  di  concessione  all'obbligo  di
restituzione della somma mutuata scaturente per intero nel momento in
cui viene ne attribuita la disponibilita'. La somma mutuata, infatti,
diviene di proprieta' del mutuatario onde risulta conseguenziale  che
nell'ipotesi di risoluzione del  contratto  di  mutuo  il  mutuatario
debba restituire l'intero senza beneficio della rateizzazione. 
    Viceversa,  nel  caso  di  specie,  se  e'  pur   vero   che   il
corrispettivo di concessione trova la sua giustificazione finanziaria
nel costo sostenuto per la costruzione di parte delle opere  affidate
in gestione, da un canto, la previsione testuale  della  concessione,
relativa  all'accolto  da  parte  della  concessionaria   del   mutuo
contratto da quella precedente per la costruzione delle autostrade in
questione, esclude la certezza che esse, per la parte preesistente al
bando di gara del 2000, siano siate costruite proprio da Anas  s.p.a.
o solo da essa. 
    D'altro canto, ne'  le  opere  infrastrutturali  preesistenti  al
bando di gara di  affidamento  della  concessione  in  discorso,  ne'
quelle che la concessionaria si e' obbligata a costruire diventano di
proprieta' di quest'ultima, avendo essa, anzi, assunto  l'obbligo  di
riconsegnarle a titolo gratuito, in buono stato manutentivo  e  senza
pesi: dal punto di  vista  giuridico,  dunque,  il  corrispettivo  di
concessione non costituisce il  «prezzo»  che  il  concessionario  si
impegna una volta e per sempre a pagare a prescindere dall'esito  del
rapporto  che  dalla  convenzione  deriva,  ma  un  «prezzo»  che  si
giustifica economicamente e giuridicamente proprio per la protrazione
nel tempo dell'affidamento di beni di ingente valore e redditizi,  ma
con tali e tanti obblighi di gestione e di incremento  a  carico  del
concessionario - giova ribadirlo in mancanza di ogni trasferimento di
titolarita' anche solo di diritti reali  limitati  -  da  rendere  il
fattore tempo determinante nell'economia dell'operazione  complessiva
affinche' quest'ultima costituisca un utile investimento per entrambe
le  parti,  e  cioe'  per  la  parte  concedente,   la   quale   deve
«ammortizzare»  la  parte  del  costo  da  essa  sostenuto   per   la
realizzazione di  parte  dell'infrastruttura  affidata  in  gestione,
traendone un ricavo  proporzionato  alla  sua  entita',  innanzitutto
spogliandosi dei costi, altrettanto ingenti, della sua manutenzione e
gestione, e quindi per la parte concessionaria, la quale non solo  ha
assunto il costo ed i rischi di tale manutenzione e gestione, da  cui
ha infatti manlevato il concedente,  ma  anche,  in  parte  il  costo
stesso delle opere  gia'  costruite  affidate  in  gestione  mediante
l'accolto  delle  rate   dei   mutui   contratti   dalla   precedente
concessionaria decaduta, ammontanti, alla data del 1° gennaio 2001 ad
euro  73.714.402,73,  ed  inoltre  costo  di   progettazione,   anche
definitiva,  e  di  costruzione  delle  opere   di   ampliamento   ed
adeguamento delle infrastrutture affidate in gestione. 
    Ed  infatti,  tutti  gli  elementi   sopra   esemplificativamente
indicati, ivi compresa la stessa lunga durata del  rapporto,  rendono
evidente la  preordinazione  dell'intera  disciplina  contrattuale  a
salvaguardare momento  per  momento  l'equilibrio  del  complesso  ed
articolato  rapporto  contrattuale,  attraverso,   ad   esempio,   il
periodico aggiornamento del piano finanziario, il  periodico  rinnovo
della fideiussione a garanzia «di  buona  esecuzione  della  gestione
operativa»,  il  recupero  del  beneficio  di  fatto   ottenuto   dal
concessionario ritardando l'esecuzione  delle  opere  a  suo  carico,
l'obbligo   dei   concessionario   decaduto   di   proseguire   nella
manutenzione  ordinaria  fino  al  momento  del  trasferimento  della
concessione al nuovo concessionario il quale subentrera' in tutti  in
rapporti, ivi compreso quello di pagare  la  quota  di  corrispettivo
imputabile alla porzione di gestione in cui e' subentrato. 
    A ritenere diversamente, infatti,  il  concedente  lucrerebbe  il
«prezzo» di concessione per intero due volte o piu' volte, dal  primo
concessionario e da tutti quelli che gli  dovessero  succedere  prima
dell'esaurimento del rapporto di concessione. 
    Alla  stregua  dei  rilievi  e  delle  considerazioni   sin   qui
illustrati, non appaiono dunque  dirimenti  e  convincenti  in  senso
contrario: 
        di per se' il dato letterale, presente solo nel  testo  della
convenzione del 2009, per cui  il  corrispettivo  di  concessione  e'
«comprensivo  della  quota  di  oneri  e  finanziari  di   dilazione»
nell'ambito del relativo  «piano  di  rateizzazione»:  si  tratta  di
espressioni,  infatti,  che  da  un  canto,  da  sole,  non  appaiono
sufficienti a superare i dati funzionali  e  strutturali  propri  del
complesso rapporto di durata sopra enucleati, e  dall'altro  appaiono
comunque compatibili anche con un'obbligazione che si  giustifica  in
base alla prosecuzione del rapporto di concessione, se si tiene conto
che proprio la sua lunga durata e l'ingente entita' degli  ordini  di
grandezza di cui si tratta, impongono la necessita' di assicurare che
l'incidenza di un fattore cosi' importante come il «tempo» non alteri
l'equilibrio economico giuridico di cui sopra si e'  detto,  svilendo
gli investimenti  reciprocamente  perseguiti  dal  concedente  e  dal
concessionario; l'alterazione dell'  equilibrio  economico  giuridico
del rapporto concessorio si potrebbe  infatti  realizzare  se  da  un
canto non si tenesse conto della perdita del valore di acquisto della
traduzione monetaria del prezzo di concessione e  dall'altro  non  si
tenesse conto anche del  parallelo  aumento  del  costo  dei  fattori
produttivi che il concessionario deve impiegare per la  manutenzione,
gestione e completamento della rete infrastrutturale affidatele; 
        l'esistenza  dell'ulteriore   obbligazione   a   carico   del
concessionario definita «canone di concessione» (cfr. art.  14  della
convenzione del 2001; 12 della convenzione  del  2009),  atteso  che,
come emerso dalla ricostruzione storico - normativa  sopra  compiuta,
relativo creditore principale ed originariamente anche esclusivo, non
e' il concedente ma lo Stato il  quale  ha  sostanzialmente  devoluto
alla concedente Anas S.p.a., ai fini del relativo finanziamento,  una
parte dei relativi proventi, peraltro  con  vincolo  legislativo  di'
destinazione  al  controllo  sui  concessionari:  tale  rilievo  pare
escludere  radicalmente   la   qualificabilita'   di   tale   canone,
nell'ambito del rapporto con il concedente, quale corrispettivo della
disponibilita'   della   rete   infrastrutturale   da    quest'ultimo
attribuita, proprio perche' avente quale titolare principale soggetto
diverso; 
        le   appostazioni   bilancistiche   del   corrispettivo    di
concessione reciprocamente compiute da concedente  e  concessionario,
le quali appaiono  del  tutto  coerenti  con  la  funzione  giuridico
economica del complesso rapporto di cui  si  tratta,  con  la  natura
appunto  immobiliare  del  relativo  oggetto  e  le   caratteristiche
dell'investimento   reciprocamente   compiuto   da    concedente    e
concessionario in quanto, come gia'  rilevato,  il  corrispettivo  di
concessione rappresenta per il  concedente  la  proiezione  monetaria
dell'investimento, nel tempo, delle infrastrutture realizzate  e  per
il concessionario un costo che all'attualita' e per la  durata  della
concessione esprime parimenti la disponibilita' delle medesime  opere
infrastrutturali; 
        la scrittura privata del 6 ottobre 2004, intercorsa solo  tra
Anas S.p.a. e Strada dei parchi S.p.a. (doc. 7 del  proc.  monitorio)
in  cui  quest'ultima  prende  atto  che  Anas  S.p.a.  e'   soggetto
legittimato all'incasso del credito avente ad  oggetto  i  ratei  del
corrispettivo di concessione, essendo ad  essa  estraneo  proprio  il
Mit, ed in quanto la nota di contenuto corrispondente, sulla cui base
la prima sarebbe stata redatta risulta, a firma del dirigente del Mit
P.E. Signorini del 9  maggio  2014,  e  dunque  non  del  suo  legale
rappresentante. 
    A conclusioni convergenti pare condurre la ricognizione, compiuta
secondo i criteri ex  art.  12  preleggi  -  delle  norme  che  hanno
previsto prima e disciplinato poi la  successione  del  Mit  all'Anas
S.p.a. quale amministrazione concedente, in quanto: 
        dal punto storico,  allorche'  l'art.  36  del  decreto-legge
98/2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Agenzia  per
le infrastrutture stradali e autostradali, ed ha attribuito  ad  essa
«b)  quale  amministrazione  concedente..»  la  «1)   selezione   dei
concessionari autostradali e relativa aggiudicazione; 2) vigilanza  e
controllo  sui  concessionari  autostradali,  inclusa  la   vigilanza
sull'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione  delle  opere  date  in
concessione e il controllo della gestione  delle  autostrade  il  cui
esercizio e' dato in concessione...» (art. 36, comma  2),  riservando
ad Anas compito «nel limite delle risorse disponibili e nel  rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente: a)  costruire  e
gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte  a  pedaggio,  e  le
autostrade statali, tutte  le  entrate  relative  al  loro  utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria  e  straordinaria»,  ha  poi
inequivocamente disposto al  comma  4  che  «Entro  la  data  del  30
settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle  funzioni  di
concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere
dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con  le  societa'
regionali, nonche' con i concessionari di cui al comma 2, lettera b),
il riferimento fatto ad Anas  S.p.a.,  quale  ente  concedente,  deve
intendersi  sostituito,  ovunque   ripetuto,   con   il   riferimento
all'Agenzia di cui al comma 1», aggiungendo, inoltre, al comma 5, che
«All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste
per detto personale a legislazione vigente nello stato di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture,  nonche'  le  risorse  di  cui
all'art.  1,  comma  1020,   della   legge   296   del   2006,   gia'
finalizzate...», e cioe' la quota della percentuale degli introiti da
pedaggio dovuti allo Stato ma gia' normativamente riservata ad Anas; 
        successivamente, l'art. 11  del  decreto-legge  n.  216/2011,
prevedendo la soppressione dell'Agenzia neoistituita ha disposto  che
«le  attivita'  e  i  compiti  gia'  attribuiti  alla  medesima  sono
trasferiti al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a
decorrere dal 1° ottobre 2012,  che  rimane  titolare  delle  risorse
previste dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98» e solo in seguito l'art.  25  del  decreto-legge  n.  69/2013  ha
precisato che «Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di
cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  -
relative, cioe' alle funzioni di «amministrazione  concedente»  -  ed
all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal  1°  ottobre
2012». 
    In sostanza, se le originarie previsioni dell'art. 36, comma 2  e
4 del decreto-legge n. 98/2011 sono state inequivoche  nel  prevedere
il generale subingresso dell'Agenzia  neoistituita  e  poi  soppressa
nelle funzioni di concedente di Anas S.p.a. anche nei  rapporti  gia'
in corso, e successivamente l'art. 11 del decreto-legge  n.  216/2011
e' stato altrettanto inequivoco nel disporre la sostituzione del  Mit
all'Agenzia,  allora  anche  il  Mit  e'  subentrato   nei   rapporti
concessori in essere, e per  l'effetto  e'  divenuto  titolare  della
quota  percentuale  dei  pedaggi  (canone  concessorio)  dallo  Stato
riservata all'Anas S.p.a. ma anche del corrispettivo  di  concessione
gia' dovuto ad Anas S.p.a., limitatamente alla quota imputabile  alla
porzione di rapporto concessorio decorrente dal 1°  ottobre  2012  in
poi. 
    Considerato, altresi': 
        che la legge n. 96  del  21  giugno  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23  giugno  2017,  di  conversione  del
decreto-legge n. 50 del  24  aprile  2017,  contenente  «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure  per  lo  sviluppo»  ha  aggiunto,  nell'ambito  del
«TITOLO IV Misure urgenti per rilancio economico  e  sociale  CAPO  I
Misure nel settore dei trasporti e delle  infrastrutture»,  il  nuovo
art. 52-quinquies rubricato «Sicurezza antisismica  delle  autostrade
A24 e A25» il cui testo giova qui nuovamente riportare integralmente: 
          «1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1,  comma
183, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  tenuto  conto  della
necessita'  e  urgenza  di  mettere  in  sicurezza   antisismica   le
autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di
pianificazione   tecnica   ed    economica    dell'intero    impianto
infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del
corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c),  della
vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni
2015 e 2016, ciascuna dell'importo di  euro  55.860.000  comprendente
gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa  presentazione  di  un
piano  di  convalida   per   interventi   urgenti,   presentato   dal
concessionario entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  nei  limiti  delle
risorse di cui al presente comma, da approvare  entro  il  31  agosto
2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
Nel  medesimo  decreto  sono  altresi'  definite  le   modalita'   di
attuazione della presente disposizione,  nonche'  la  regolazione  di
detto periodo transitorio. Tale importo  e'  destinato  all'immediato
avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica  delle  autostrade
A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento  all'Anas  S.p.A.
delle rate sospese del  corrispettivo  della  concessione,  tutte  di
spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in  tre
rate che scadono il 31 marzo di ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e
2030,  ognuna  delle  quali  dell'importo  di  euro  37.240.000   con
maggiorazione degli interessi maturati  calcolati  al  tasso  legale.
Restano altresi' ferme le scadenze di  tutte  le  restanti  rate  del
corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.». 
    Ritenuto che: 
 
                              Rilevanza 
 
    la parte in  cui  la  suddetta  disposizione  statuisce  che  «Il
concessionario effettua il  versamento  all'Anas  S.p.A.  delle  rate
sospese del  corrispettivo  della  concessione,  tutte  di  spettanza
dell'Anas S.p.A..» e «spettano all'Anas  S.p.A.»  ..  anche  ...  «le
restanti rate del corrispettivo ...», e' certamente rilevante ai fini
della definizione del presente giudizio, in quanto: 
        la contestazione di titolarita', da parte di Anas S.p.a., del
credito relativo alla «rata di corrispettivo di concessione»  per  il
2015 costituisce l'unico  motivo  principale  di  opposizione  al  DI
ottenuto da Anas S.p.a. per il relativo pagamento  onde  la  relativa
questione e' dirimente per l'esito del giudizio:  se,  come  ritenuto
nella precedente ordinanza del  2  agosto  2017  tenuto  conto  della
normativa antecedente alla disposizione in esame, il credito  oggetto
di ingiunzione non e' nella titolarita' di Anas S.p.a.,  perche'  non
piu' concedente relativamente al  rapporto  concessorio  in  oggetto,
allora la pretesa creditoria da essa esercitata  con  il  ricorso  ex
art. 633 codice di procedura civile e' senz'altro infondata e  il  DI
va per l'effetto revocato; se, viceversa titolare del credito oggetto
d'ingiunzione, e' la ricorrente  Anas  S.p.a.,  come  statuito  dalla
suddetta parte del  nuovo  art.  52-quinquies  del  decreto-legge  n.
50/2017, quale introdotto dalla  legge  di  conversione  n.  96/2017,
allora il motivo di opposizione principale  va  respinto  ed  occorre
delibare la fondatezza  delle  eccezioni  dell'opponente  Strada  dei
parchi S.p.a., formulate in subordine, ex art. 1460 del codice civile
e di compensazione con i crediti nei confronti di Anas S.p.a., avendo
l'opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice  di
procedura civile, come visto, espressamente confermato le conclusioni
gia' riportate nell'atto introduttivo»; 
        la  testuale  ed  inequivocabile   previsione   della   nuova
disposizione in esame, per cui «... l'obbligo del  concessionario  di
versare le rate del corrispettivo  della  concessione  ....  relative
agli anni 2015 e 2016..... e' sospeso,  previa  presentazione  di  un
piano  di  convalida   per   interventi   urgenti,   presentato   dal
concessionario entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto...»,  e  la  sopra
rilevata  pacifica,  completa  omessa  dimostrazione,  nel   presente
giudizio,  della  presentazione   di   siffatto   piano,   concorrono
nell'escludere  che  l'opponente  Strada  dei  parchi  S.p.a.   possa
beneficiare nel  presente  giudizio  degli  effetti  della  dilazione
normativa dell'obbligazione di pagamento di cui si tratta,  onde  non
appare  configurabile  la  dedotta  «cessazione  della  materia   del
contendere». 
    Alla stessa conclusione, d'altro canto,  conduce  anche  la  gia'
ritenuta inammissibilita' della modifica della domanda  proposta  con
il ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile in  domanda  di
condanna  condizionata  (condizionata,  cioe',   alla   realizzazione
differita dell'inadempimento), quale  formulata,  come  visto,  nella
prima memoria ex art. 183, comma 6 del  codice  di  procedura  civile
della ricorrente Anas S.p.a. 
    Tuttavia, anche ritenendo siffatta modifica della  domanda  della
ricorrente  ammissibile,  la   parte   dell'art.   52-quinquies   del
decreto-legge n. 50/2017 che riguarda la titolarita'  delle  rate  di
corrispettivo   di   concessione   resterebbe    rilevante    perche'
consentirebbe proprio la richiesta condanna condizionata,  la  quale,
tuttavia, e' stata gia' ritenuta nella  menzionata  ordinanza  del  2
agosto 2017 verosimilmente infondata per difetto di  titolarita'  del
credito oggetto d'ingiunzione, alla stregua del  quadro  negoziale  e
normativo preesistente all'art.  52-quinquies  del  decreto-legge  n.
50/2017. 
    Ritenuto: 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    che la parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n.  50/2017
che riguarda, a decorrere dal 2015, la titolarita'  delle  «rate  del
corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c),  della
vigente convenzione stipulata il 18  novembre  2009»,  relativa  alle
autostrade A24 e A25, contrasti con  l'art.  77,  comma  2  Cost.  in
quanto e' stata inserita nell'ambito di una  disposizione  del  tutto
nuova  rispetto  a  quella  dell'originario  decreto-legge,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», ma in «evidente e manifesta
mancanza  di  ogni  nesso  di  interrelazione»  (cfr.   sent.   Corte
costituzionale n. 154/2015) sia con l'oggetto del medesimo nuovo art.
52-quinquies, quale palesato  dalla  relativa  rubrica  -  «Sicurezza
antisismica delle autostrade A24 e A25» -, sia con  la  ratio  ed  il
contenuto precettivo della  sua  restante  parte,  risultando,  anzi,
addirittura in contrasto con essi. 
    Ed  infatti,  se   il   pluridecennale   differimento   normativo
dell'esigibilita' delle rate di corrispettivo  in  questione  pur  di
dubbia legittimita' costituzionale, nella misura  in  cui  incide  in
maniera  diretta,  «iure  imperii»  su  un  unico  specifico  negozio
giuridico, in forza dell'iniziativa dello stesso Stato soggetto  cui,
come e' pacifico in atti, e' riconducibile una sua parte, e cioe' sia
l'originario concedente - Anas S.p.a., il cui capitale appartiene  al
100% al Mef - sia il Mit, subentrato  ad  Anas  S.p.a  in  forza  del
decreto-legge n. 216/2011)  appare  coerente  con  la  finalita'  del
decreto-legge  n.  50/2017  in  quanto  favorisce   la   destinazione
immediata delle corrispondenti disponibilita' finanziarie ai  «lavori
di messa in  sicurezza  antisismica  delle  autostrade  A24  e  A25»,
viceversa, la previsione relativa alla  «spettanza»  alla  precedente
concedente Anas S.p.a., oggi estranea  alla  concessione  di  cui  si
tratta, piuttosto che  all'attuale  concedente  Mit,  delle  rate  di
corrispettivo decorrenti dal 2015, non solo  e'  del  tutto  estranea
alla  finalita'  della  decretazione  d'urgenza  e  del  nuovo   art.
52-quinquies inserito dalla legge di conversione, ma anzi appare  con
la stessa in irragionevole contraddizione atteso che  solo  l'attuale
concedente, in quanto tale, ha  il  potere  negoziale  di  modificare
l'assetto del rapporto concessorio in essere, al fine di adeguarlo ad
eventuali  nuovi  investimenti  funzionali  anche   alla   messa   in
sicurezza. 
    Ed infatti, come visto, la convenzione di concessione prevede che
il piano  finanziario  che  ne  costituisce  parte  integrante  (cfr.
allegato E, offerto in comunicazione unitamente alla convenzione  del
2009),  ed  in  cui  confluisce  anche  l'obbligo  di  pagamento  del
corrispettivo di concessione,  sia  aggiornato  ogni  5  anni  e  sia
«ripresentabile», «revisionabile», «aggiornabile  con  estensione  di
durata», su istanza del concessionario, rispettivamente per cause  di
forza maggiore, per un nuovo piano degli  investimenti  di  carattere
straordinario,  ovvero   per   il   completamento   dell'ammortamento
finanziario  delle  «eventuali  opere  che  verranno,  assentite   in
concessione». 
    La parte del nuovo art.  52-quinquies  decreto-legge  n.  50/2017
relativa  alla  «spettanza»   delle   rate   del   corrispettivo   di
concessione, viceversa, ha l'effetto di  attribuire  ad  un  soggetto
ormai del tutto estraneo al rapporto negoziale  di  concessione  Anas
S.p.a., sottraendolo all'attuale concedente Mit, un  ingente  credito
cui la medesima convenzione di  concessione  ha  invece  riconosciuto
rilevanza strategica anche in funzione delle eventuali modifiche  del
relativo rapporto che dovessero rendersi  necessarie  ad  assicurare,
nell'ambito della sua naturale lunga durata, la conservazione del suo
equilibrio economico e finanziario complessivo, e la  realizzabilita'
di ulteriori opere, come appunto quelle di  messa  in  sicurezza  dai
rischi sismici cui attiene  la  decretazione  d'urgenza  e  la  nuova
disposizione introdotta in sede di conversione. 
    La possibile  interpretazione  alternativa,  compatibile  con  la
norma ex art. 77, comma 2 Cost., e' quella per cui,  in  realta',  la
parte in esame dell'art. 52-quinquies  non  innova  ma  si  limita  a
compiere una ricognizione di quanto viene assunto come dato pacifico,
e  cioe'  appunto,  la  spettanza  solo  all'originario   concedente,
ancorche' non piu' tale, del corrispettivo di concessione. 
    Tale interpretazione collide, tuttavia,  con  una  pluralita'  di
elementi certi, storici e normativi, che evidentemente  ne  escludono
il presupposto, e con esso la ragionevole fondatezza. 
    a)  Costituisce,  infatti,  un  insuperabile  dato   storico   ed
oggettivo, che emerge dagli  atti  proprio  di  questo  procedimento,
quello per cui alla data - 21 giugno 2017 -  di  promulgazione  della
legge di conversione - n. 96/2017 - la quale per la  prima  volta  ha
introdotto  l'art.  52-quinquies  nell'ambito  del  decreto-legge  n.
50/2017, sezione diversa da questa del Tribunale di Roma  aveva  gia'
dovuto  delibare   la   questione   relativa   alla   spettanza   del
«corrispettivo di concessione» di cui si tratta, e con ordinanza  del
20 febbraio 2017 (doc.  11  di  Strada  dei  Parchi  S.p.a.)  l'aveva
addirittura  risolta  in  senso  opposto,  non   dubitando   che   il
«corrispettivo di concessione» di cui si  tratta  fosse  divenuto  di
titolarita'  del  Mit  per  effetto  della  successione  ex  lege  di
quest'ultimo all'Anas S.p.a. quale  concedente,  effetto  equiparato,
dal punto di  vista  negoziale,  a  quello  di  una  successione  nel
contratto (la questione della spettanza all'Anas  del  rateo  per  il
2015 del «corrispettivo di  concessione»  in  esame  non  era  stata,
invece, contestata nel precedente  e  diverso  giudizio  proposto  da
Strada dei parchi S.p.a. dinanzi alla medesima diversa sezione, e cui
si riferiscono le ordinanze ex  art.  700  del  codice  di  procedura
civile e di reclamo, rispettivamente del 18  agosto  2016  e  del  14
novembre 2016: doc. 10 e 11 di Anas S.p.a.):  la  spettanza  all'Anas
del corrispettivo di concessione non poteva, dunque,  essere  assunta
dal legislatore che si e' occupato della  conversione  in  legge  del
decreto-legge n. 50/2017 come dato «acquisito», costituendo, al piu',
«dato acquisito» quello opposto; 
    b)  Costituisce,  parimenti  un  insuperabile  dato  storico   ed
oggettivo quello, sopra illustrato, per il  quale  al  momento  della
prima stipulazione della concessione, la concessionaria ha assunto un
impegno  finanziario  di  natura   infrastrutturale,   sia   per   la
realizzazione di nuove opere sia tramite accollo delle  rate  scadute
dei  mutui  contratti  dalla   precedente   concessionaria   per   le
costruzione dille autostrade di cui si tratta, e cio' per un  importo
complessivo  di  circa  221  milioni,  pari  a  circa  il   30%   del
corrispettivo  di  concessione.  Tale  dato  collide  con   la   piu'
insistente argomentazione della ricorrente Anas S.p.a.,  secondo  cui
il corrispettivo in esame e' «esterno» ed  estraneo  al  rapporto  di
durata, ed e' oggetto  di  un'obbligazione  istantanea  il  cui  solo
pagamento e' stato dilazionato nel tempo, perche' rappresenterebbe il
corrispettivo  dell'affidamento  al  concessionario   di   opere   da
quest'ultimo non realizzate. 
    In realta', al di la' degli oneri di gestione e  dell'obbligo  di
riconsegnare le  opere  tutte  a  titolo  gratuito,  in  buono  stato
manutentivo e senza pesi, comunque la concessionaria  ha  partecipato
per una quota consistente alla costruzione delle opere medesime. 
    c) Dal punto di vista normativo, il nuovo  art.  52-quinquies  al
decreto-legge n. 50/2017 cosi'  esordisce:  «1.  Nel  rispetto  delle
previsioni di cui all'art. 1, comma  183,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in
sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25...». 
    La disposizione richiamata - art. 1, comma  183  della  legge  n.
228/2012 - appartiene alla c.d. legge di stabilita' per il 2013 e,  a
sua volta, ha il seguente contenuto: «183.  In  considerazione  della
classificazione delle autostrade A24 e A25  quali  opere  strategiche
per le finalita' di protezione civile per  effetto  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre  2003  e  successive
modificazioni   e   della   conseguente   esigenza    di    procedere
all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento
sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti
delle  OPCM  3274  del  2003  e  n.  3316  del  2003   e   successive
modificazioni, per  l'adeguamento  degli  impianti  di  sicurezza  in
galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  e
successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in  materia
di impatto ambientale e  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria
delle dette autostrade, nonche' per  la  realizzazione  di  tutte  le
opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009,  ove  i  maggiori
oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi
siano  di  entita'  tale  da  non  permettere  il  permanere  e/o  il
raggiungimento delle condizioni di  equilibrio  del  piano  economico
finanziario di concessione nel periodo di  durata  della  concessione
stessa, il Governo, fatta salva  la  preventiva  verifica  presso  la
Commissione europea della compatibilita' comunitaria,  rinegozia  con
la societa' concessionaria le condizioni della concessione  anche  al
fine di evitare un  incremento  delle  tariffe  non  sostenibile  per
l'utenza». 
    In sostanza, proprio la  norma  in  dichiarata  attuazione  della
quale e' stato introdotto, in sede di conversione  del  decreto-legge
n. 50/2017, il nuovo art. 52-quinquies, espressamente  richiama  cio'
che invero costituisce, anch'esso,  un  insuperabile  dato  oggettivo
presente nella convenzione di concessione di cui si tratta,  e  cioe'
la correzione tra le opere di messa in sicurezza delle infrastrutture
oggetto di concessione e  le  «condizioni  di  equilibrio  del  piano
economico della concessione» medesima, in  cui,  come  si  e'  detto,
confluisce anche il corrispettivo di' concessione. 
    Ne consegue che la «rinegoziazione»  del  piano  economico  della
concessione, da un canto, non puo' prescindere dal  corrispettivo  di
concessione  e  dall'altro  non  puo'  che  essere   gestita,   anche
evidentemente nella parte relativa a quest'ultimo, dal  soggetto  che
ne e' parte quale concedente e, come tale, ha la titolarita' di  tale
credito. 
    d) Costituisce, infine,  ulteriore  dato  oggettivo  e  certo  di
natura normativa, non mutato alla data della  legge  di  conversione,
quello per cui gli articoli 36 del decreto-legge n. 98/2011,  11  del
decreto-legge n. 216/2011 e 25 del decreto-legge  n.  69/2013,  sopra
analizzati, sono inequivoci nell'escludere Anas dalla gestione  delle
concessioni  e  da  qualsiasi  ruolo   attivo   relativo   ad   esse,
riservandole il compito «nel limite delle risorse disponibili  e  nel
rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  esclusivamente:  a)
costruire e gestire  le  strade,  ivi  incluse  quelle  sottoposte  a
pedaggio, e le autostrade  statali,  incassandone  tutte  le  entrate
relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria..» (art. 36 del decreto-legge n. 98/2011). 
    In conclusione, i suddetti elementi convergono nel  far  ritenere
che la parte dell'art.  52-quinquies  del  decreto-legge  n.  50/2017
relativa  alla  spettanza  ad  ente  estraneo  alla  concessione  del
relativo corrispettivo a  decorrere  dal  2015,  non  potendo  essere
giustificata dalla mera ricognizione di un  dato  di  fatto,  sia  in
realta' «mossa dall'unico obiettivo di superare..» in questo caso non
«un  contrasto  giurisprudenziale»  (cfr.  sentenza  Corte  cost.  n.
154/2015) ma un contrario indirizzo  interpretativo  gia'  formatosi,
addirittura  relativo  non  ad  una  norma   (cfr.   sentenze   Corte
costituzionale n.  214/2016;  n.  251/2014)  ma  ad  un  negozio,  ed
evidentemente  ritenuto   inviso   proprio   allo   Stato   soggetto,
finanziariamente parte di quello stesso negozio. 
    Si ritiene, pertanto, che, fermo il generale quadro normativo  di
cui ai precedenti art. 11 del decreto-legge  n.  216/2011  e  69/2013
circa il subentro del Mit all'Anas nel ruolo di concedente rispetto a
tutte le concessioni in essere  alla  data  del  30  settembre  2012,
mancando,  la  suddetta   la   parte   dell'art.   52-quinquies   del
decreto-legge n. 50/2017, relativa alla spettanza  del  corrispettivo
di concessione a decorrere dal 2015, di ogni nesso di  interrelazione
con quelle dell'originario decreto-legge n. 50/2017 e  con  le  altre
disposizioni incorporate nella legge di conversione, concretizzi  «un
uso  improprio,  da  parte  del  Parlamento,  di  un  potere  che  la
Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalita' di procedura
allo  scopo  tipico  di  convertire,  o  non,  in  legge  il  decreto
governativo» (cfr. sentenza Corte costituzionale n.  154/2015;  sent.
n. 22/2012). 
    Ritenuto, altresi': 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    che, tenuto conto delle sopra esposte argomentazioni, la medesima
parte dell'art. 52-quinquies del decreto-legge  n.  50/2017  relativa
alla spettanza, a  decorrere  dal  2015,  all'Anas  S.p.a.,  soggetto
divenuto estraneo al rapporto concessorio di  cui  si  tratta,  delle
«rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3,  lettera
c),  della  vigente  convenzione  stipulata  il  18  novembre   2009»
attinente alle autostrade A24 e A25, contrasti  altresi'  -  con  gli
articoli 1, 3, 24 e 101 Cost. in quanto,  da  un  canto,  investe  un
singolo determinato negozio tra parti determinate, in pendenza di una
pluralita' di giudizi in cui in contestazione e' proprio il pagamento
di parte delle rate di  corrispettivo  di  concessione  cui  essa  si
riferisce, dall'altro impone «ope legis» una decisione viceversa gia'
affidata all'organo giurisdizionale e da quest'ultimo gia' risolta in
senso diverso proprio con riferimento a parte di'  quelle  rate  -  a
decorrere dal 2015 - oggetto di giudizio; 
    che la suddetta operazione normativa violi in maniera evidente il
principio  della  separazione  dei  poteri,  le   prerogative   della
giurisdizione, il principio di uguaglianza, a  sua  volta  fondamento
dello Stato democratico, la preordinazione della funzione  normativa,
propria, appunto, di uno Stato di diritto, a disciplinare con  regole
«generali ed astratte» i fenomeni del vivere civile,  e  non  singoli
rapporti tra soggetti - ex art. 1, 3, 24 e 101 Cost. - in quanto  uno
dei soggetti in lite -  Anas  s.p.a.,  gia'  partecipata  in  maniera
totalitaria dal Mef ed oggi fusa in Ferrovie dello Stato S.p.a. a sua
volta  partecipata  in  maniera  totalitaria  dal  Mef   (circostanze
pacifiche in atti: cfr. memoria di  costituzione  di  Anas  S.p.a.  e
relativi documenti; memorie ex  art.  183,  comma  6  del  codice  di
procedura  civile  di  entrambe  le  parti)  -  e'   finanziariamente
riconducibile  allo  Stato  soggetto,  e  quest'ultimo,   utilizzando
l'agevolazione procedimentale del procedimento di  conversione  della
decretazione  d'urgenza,  ha  risolto  il  contenzioso  piegando   ad
esigenze contingenti di soggetti determinati, ed in definitiva di una
parte della sua articolazione amministrativa di vertice,  addirittura
lo strumento della legislazione ordinaria; 
    che l'operazione normativa in esame travalichi, infatti, anche  i
limiti delle «legge provvedimento», tramite la quale, con «previsione
di contenuto particolare e concreto si incide su un  numero  limitato
di  destinatari,  attraendo  alla   sfera   legislativa   quanto   e'
normalmente affidato  all'autorita'  amministrativa»  (cfr.  sentenza
Corte cost. n. 24/2018), in quanto il fine perseguito e raggiunto con
l'introduzione, in sede di conversione del decreto-legge n.  50/2017,
anche  della  parte  del  nuovo  art.  52-quinquies  qui   censurata,
apparteneva in realta', per sua nature,  alla  libera  autonomia  dei
soggetti gia' parte della convenzione di concessione autostradale del
2001, poi modificata nel 2009, ovvero a  tutti  i  soggetti  comunque
coinvolti  dagli  effetti  della  riorganizzazione  di  Anas   S.p.a.
prevista sin dall'art. 36 del  decreto-legge  n.  98/2011,  rubricato
appunto «Disposizioni in materia di riordino  dell'Anas  S.p.A.»,  ma
originariamente con decorrenza differita al 1° gennaio 2012. 
    Tali soggetti, infatti, ben avrebbero potuto e dovuto, sulla base
del primo decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011  che  ha  previsto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012 la successione ad Anas S.p.a in  favore
della  neo  istituita  Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali   e
autostradali, poi soppressa e sostituita dal Mit con il decreto-legge
n. 216 del 29 dicembre 2011, regolamentare appropriatamente i  propri
interessi,  anche  eventualmente  con  riferimento  alle  sorti   del
corrispettivo di concessione in esame: conferma di  tale  conclusione
si rinviene proprio nelle norme dell'art.  36  del  decreto-legge  n.
98/2011, il quale al comma 6 aveva disposto che «Entro il  30  giugno
2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas  S.p.a.
sottoscrivono  la  convenzione  in   funzione   delle   modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    che l'inequivoco  riferimento  della  parte  censurata  dell'art.
51-quinquies del decreto-legge n. 50/2017 ad  un  ben  individuato  e
singolo rapporto giuridico tra soggetti determinati, addirittura  con
evidenziazione letterale della sola parte di tale rapporto - le sorti
del corrispettivo di concessione a decorrere del 2015  -  oggetto  di
giudizi pendenti, ma nel  cui  ambito,  si  ripete,  era  stata  gia'
assunta altrettanto inequivoca decisione giurisdizionale, esclude  la
possibilita'  di   una   interpretazione   diversa,   in   punto   di
destinatarieta' della parte della disposizione normativa in questione
(cfr. sent. Corte cost. n. 24/2018 che ha invece ritenuto non fondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  50,  comma  4,
della legge n. 388 del 2000,  nella  parte  relativa  all'abrogazione
retroattiva   della   disciplina   del   cosiddetto    riallineamento
stipendiale del personale che ha conseguito la nomina a magistrato di
corte  d'appello  o  di  Cassazione  a  seguito  di   concorso,   con
conseguente  inefficacia  dei  provvedimenti  e  delle  decisioni  di
autorita'  giurisdizionali  adottati  difformemente,  in  quanto   ha
giudicato, sul piano soggettivo, che i destinatari della disposizione
non fossero o determinati o di  numero  limitato,  perche'  la  norma
offre un'interpretazione destinata a valere non solo nei riguardi  di
coloro che, al momento della sua entrata in vigore, avevano  rapporti
controversi con l'amministrazione, ma nei confronti di  tutti  coloro
che, anche in futuro, si trovassero nella stessa  situazione,  e  sul
piano  oggettivo,  perche'  l'impugnata  disposizione  non   presenta
contenuto particolare e concreto, ma detta una  regola  di  carattere
astratto, destinata a risolvere in via generale l'antinomia tra corpi
disciplinari succedutesi nel tempo); 
    che parimenti, l'inequivoco  riferimento  della  parte  censurata
dell'art.  51-quinquies  del  decreto-legge  n.  50/2017  ad  un  ben
individuato e singolo rapporto giuridico  tra  soggetti  determinati,
addirittura con evidenziazione letterale della  sola  parte  di  tale
rapporto - le sorti del corrispettivo di concessione a decorrere  del
2015 - oggetto di molteplici giudizi pendenti  e  di  decisioni  gia'
assunte, e d'altro canto l'inequivoca  previsione  della  successione
del Mit all'Anas in tutte le concessioni in essere alla data  del  30
settembre 2012, per effetto del combinato disposto degli articoli 36,
comma 4 del decreto-legge n. 98/2011 ed 11, comma 5 del decreto-legge
n. 216/2011, esclude la possibilita' di una interpretazione  diversa,
e cioe' quale norma propriamente detta, «generale» ed «astratta»,  di
interpretazione   autentica   ovvero   innovativa    con    efficacia
retroattiva, in quanto il  «contrasto»  che  la  norma  censurata  ha
risolto non riguarda in generale il fenomeno successorio del  Mit  ad
Anas S.p.a. nella categoria di rapporti di concessione, e  cioe'  «in
via generale  l'antinomia  tra  corpi  disciplinari  succedutesi  nel
tempo» (cfr. sent. Corte cost. n. 24/2018, cit.) ma  nello  specifico
la  funzione  «contrattuale»  da  riconoscere  al  «corrispettivo  di
concessione»  nell'ambito  dell'assetto  economico   funzionale   del
singolo rapporto di  concessione  di  cui  alla  convenzione  del  18
novembre  2009  relativa  alle  autostrade   A24   e   A25,   appunto
espressamente  ed  inequivocamente  menzionata  nel  corpo  dell'art.
52-quinquies del decreto-legge n. 50/2017. 
    Tale conclusione, dunque, assorbe e supera le ulteriori questioni
relative ai limiti di compatibilita' costituzionale  delle  norme  di
interpretazione autentica ovvero innovative con efficacia retroattiva
(cfr. sentenze Corte cost. n. 308/2013; n. 170/2013, n. 41/2011). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge cost. n. 1/1948, 23 della  legge
n. 87/1953 rimette alla Corte costituzionale,  per  violazione  degli
articoli 77, comma 2 Cost. e 1, 3, 24 e 101 Cost.,  la  questione  di
legittimita' costituzionale della parte  dell'art.  52-quinquies  del
decreto-legge n. 50/2017, quale inserito dalla legge  di  conversione
n. 96/2017, che statuisce in ordine alla  spettanza  all'Anas  S.p.a.
delle «rate del corrispettivo della concessione di  cui  all'art.  3,
lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre  2009»
relativa alle autostrade A24 e A25; 
    Per  l'effetto  sospende  il  giudizio  e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordina che a  cura
della cancelleria la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti
nonche' al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Roma, 7 settembre 2018 
 
                         Il Giudice: Bifano