IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la
denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque
presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole
alimentarie e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 214 del 13 settembre 2012, con il quale e' stato
riconosciuto il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena ed
attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce»,
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena»;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2015, n. 62145,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 239 del 14 ottobre 2015, con il quale e' stato
confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela
del Lambrusco di Modena a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61 per le DOC «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco
Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e
«Modena» o «di Modena»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che il Consorzio tutela del Lambrusco di Modena ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41
della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Lambrusco di Sorbara»,
«Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro» e «Modena» o «di Modena». Tale verifica e' stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di
controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di
controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n.
16647/2018 del 21 settembre 2018 e n. 19020/2018 del 7 novembre 2018;
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto
alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela del
Lambrusco di Modena, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla
legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato
all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422;
Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena a svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC
«Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce»,
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», di
cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena, con sede legale in Modena, viale Virgilio, n. 55, a svolgere
le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi alle DOC
«Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di Santa Croce»,
«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e «Modena» o «di Modena», di
cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 3 settembre 2012, n. 19029 e
successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere sospeso con
provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e dalla
legge n. 238 del 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 20 novembre 2018
Il dirigente: Polizzi