N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 2018
Ordinanza del 23 aprile 2018 del G.U.P. del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Z. Z. S.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Obbligatorieta' della revoca della patente di guida come conseguenza della condanna ovvero dell'applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo.(GU n.50 del 19-12-2018 )
TRIBUNALE DI BRESCIA Il giudice dell'udienza preliminare nel proc. n. 19982/16 R.G. N.R. e n. 10933/17 R.G. G.I.P. nei confronti di Z. Z. S.; premesso che, richiesto il rinvio a giudizio di Z. Z. S. per il reato di «omicidio stradale» commesso in danno di C. M., veniva depositata dal difensore istanza di applicazione pena concordata, munita di consenso del pubblico ministero; che, all'udienza del 27 febbraio 2018, prima che venisse assunta ogni decisione circa l'accordo ex art. 444 del codice di procedura penale perfezionato dalle parti, il difensore eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, II comma, IV periodo del codice della strada, depositando all'uopo nota esplicativa; la doglianza prospetta in sintesi che: la revoca della patente di guida prevista dalla disposizione come automatico effetto della sentenza di condanna o di applicazione pena per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale e', nella sostanza, una sanzione penale, che deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalita' della pena di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione e, comunque, quello di ragionevolezza insito gia', in termini generali, nell'art. 3 della Costituzione; cio', perche' essa non consente una adeguata valutazione della gravita' della condotta dell'imputato, anche in relazione ad un possibile concorso di colpa della vittima, laddove, nel caso di specie, emergeva che quest'ultima aveva attraversato la strada di corsa, mentre sopraggiungeva l'imputata a bordo della sua autovettura; la norma - si afferma inoltre - contrasta anche con gli articoli 4 e 35 della Costituzione, stante la pesante limitazione delle possibilita' di lavoro dell'imputata, connessa alla revoca della patente; dato atto che il pubblico ministero si opponeva ritenendo la questione inammissibile e manifestamente infondata; Osserva la questione sollevata dalla difesa appare ammissibile e non manifestamente infondata. L'art. 222 del codice della strada, nell'attuale formulazione, prevede, al primo comma, che «Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente»; il secondo comma ha il seguente tenore: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida (...)». L'attuale testo della disposizione e' frutto dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, che fra l'altro introduceva le due «nuove» fattispecie di reato dell'omicidio colposo stradale (art. 589-bis del codice penale) e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis del codice penale). Ora, deve ritenersi che l'attuale testo della disposizione, oltre a manifestare evidenti profili di contraddittorieta', sia in effetti censurabile ex art. 3 della Costituzione con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalita' ritraibili dalla predetta norma costituzionale. Sotto il primo profilo, si osserva che nei primi tre periodi del secondo comma dell'art. 222 si associa alla violazione di norme del codice della strada che abbiano conseguenze «lesive» sulle persone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui entita' viene graduata in ragguaglio alla gravita' delle lesioni subite dalla vittima del sinistro stradale - da quindici giorni a tre mesi per la lesione personale colposa «base»; fino a due anni per la lesione personale colposa grave o gravissima; quantificandola fino a quattro anni nel caso di omicidio colposo. Sino a qui, parrebbe allora riconfermato il potere-dovere del giudice penale di applicare per tali fattispecie criminose, accertate con la sentenza di condanna o comunque «convalidate», nei limiti di cui agli articoli 444 ss. del codice di procedura penale, con la sentenza di applicazione pena concordata, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, graduandone l'estensione temporale. Tuttavia, il secondo comma dell'art. 222 del codice della strada prosegue - oggi - con il quarto periodo, che fa invece automaticamente ed indefettibilmente conseguire «alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale» la revoca della patente di guida. Dunque, da un lato, viene prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimettendone la quantificazione alla prudente valutazione da parte del giudice, nell'ambito del range fissato in ragguaglio alla gravita' delle conseguenze della violazione; dall'altro, si introduce la diversa sanzione della revoca della patente, indefettibilmente agganciandola alla consumazione dei reati di cui agli articoli 589-bis del codice penale e 590-bis del codice penale, che pure riproducono in definitiva le stesse, preesistenti fattispecie di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione di norme relative alla circolazione stradale contemplate nel secondo e terzo periodo dell'art. 222, II comma del codice della strada. Il profilo di contraddizione non sembra risolvibile in via interpretativa, risultando insuperabile il disposto del quarto periodo, che, per i casi di lesioni ed omicidio stradale, prevede il richiamato «automatismo», rigidamente agganciato alla sola gravita' dell'evento, lesivo o mortale, conseguente alla condotta colposa, con cio' inibendo ogni valutazione del giudice circa la concreta gravita' del fatto e della colpa ad esso immanente. Cio' posto, la previsione legislativa non sembra a questo giudice dell'udienza preliminare rispettosa dei richiamati canoni costituzionali: invero, e' appena il caso di rilevare che non di rado la gravita' delle conseguenze della condotta colposa non e' in alcun modo ragguagliabile alla gravita' della colpa, ben potendo verificarsi che l'evento mortale consegua ad una violazione colposa di scarsa gravita', e che, viceversa, ad una violazione colposa gravissima conseguano conseguenze del tutto lievi - o addirittura inesistenti. Appare allora irragionevole agganciare al - solo - criterio della gravita' delle conseguenze l'indefettibile applicazione della sanzione amministrativa piu' grave, non consentendo alcuna modulazione in tal senso al giudice che emette la sentenza di condanna o di applicazione pena concordata, in relazione alle peculiarita' del caso concreto ed al concreto disvalore della condotta scrutinata. Sul tema, devesi inoltre evidenziare che: gli automatismi legislativi che, al verificarsi di una data evenienza, ricollegano una conseguenza giuridica predeterminata ed inderogabile trovano frequente censura nella giurisprudenza della Corte costituzionale, anche e soprattutto nei casi di sanzioni amministrative e disciplinari che non consentano l'adeguata commisurazione della sanzione all'addebito: a titolo solo esemplificativo, giova qui richiamare le sentenze della Corte costituzionale n. 220 del 1995 e n. 2 del 1999, le quali censuravano con l'illegittimita' costituzionale norme che prevedevano sanzioni disciplinari particolarmente gravi quale conseguenza automatica dell'emissione di sentenze penali di condanna (1) ; proprio in ambito «stradale», peraltro, la Corte e' recentemente intervenuta con la sentenza n. 22 del 24 gennaio 2018, che dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, II comma del codice della strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente»; ivi, pur evidenziando che, in quel caso (diversamente che in quello qui in scrutinio), la revoca della patente «non ha natura sanzionatoria, ne' costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione», la Corte ha comunque osservato che «La disposizione denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varieta' di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneita', atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, puo' riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entita'. Reati che, per di piu', possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l'attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all'attualita'». Qui, come ben si vede, pur evidenziando l'ulteriore profilo «critico» inerente la possibile risalenza nel tempo del fatto oggetto della sentenza di condanna da cui deriva la revoca della patente, si valorizza al contempo il parametro della «indifferenziata» applicazione della medesima sanzione a situazioni anche diversissime fra loro. Cio' posto, l'automatismo previsto dal novellato art. 222 del codice della strada potrebbe essere scongiurato, riconducendo la norma nell'alveo dei parametri costituzionali, ove in ipotesi si assegnasse al giudicante - similmente al cennato caso di cui all'art. 120 del codice della strada - un ambito di discrezionalita', che gli consenta di apprezzare se, avuto riguardo a tutti i parametri del caso concreto, la sanzione della revoca sia giusta, adeguata e proporzionata. Cio', peraltro, consentirebbe a ben guardare una riconduzione a migliore «razionalita'» della disposizione, laddove essa, allo stato, sembra prevedere congiuntamente, per i reati di cui agli articoli 589-bis del codice penale e 590-bis del codice penale, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, da graduarsi nel quantum, e quella della revoca della patente. Va a questo punto evidenziato che la medesima questione qui in scrutinio veniva sollevata innanzi alla Corte di cassazione, la quale, con due sentenze dalla motivazione largamente sovrapponibile (n. 42346/17, T.; n. 23171/17, M.), la dichiarava infondata: a ben guardare, pero', le due sentenze muovono entrambe dalla negazione della natura di sanzione sostanzialmente penale - secondo la declinazione (appunto) «sostanzialistica» fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dalla nota sentenza «Grande Stevens» -, in tesi rivestita dalla sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 del codice della strada, per negare l'applicabilita' dei parametri costituzionali di uguaglianza e proporzionalita' ritraibili dagli articoli 3 e 27 della Costituzione; il rilievo, senz'altro utile rispetto al settore «penale», presidiato dall'art. 27 della Costituzione, non pare pero' dirimente rispetto al principio di ragionevolezza e proporzionalita' direttamente ritraibile, su un piano piu' generale (ed anche con riguardo alle sanzioni amministrative) direttamente dall'art. 3 della Costituzione, come detto gia' applicato dalla Corte anche con riguardo a sanzioni di tipo amministrativo - quali quelle disciplinari sopra evocate. Non pare invece fondata la questione altresi' sollevata dalla difesa rispetto alle norme di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, avendo la disposizione censurata una refluenza solo indiretta ed eventuale rispetto alle «potenzialita'» di lavoro dell'imputato per i reati di cui agli articoli 589-bis o 590-bis del codice penale; «potenzialita'» che peraltro, nel caso di specie, non sono suffragate da alcun dato concreto. Cio' posto, la proposta questione, che appare nel merito non manifestamente infondata sotto gli indicati profili, appare anche in concreto rilevante nel caso di specie: vero che la vicenda esibisce caratteri di significativa gravita', posto che la vittima veniva investita dall'automobile condotta dall'imputata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, non emergendo (2) che l'attraversamento avvenisse «di corsa», cosi' cogliendo di sorpresa l'imputata mentre procedeva a bordo della sua autovettura (3) ; non e' men vero, pero', che la sanzione della revoca della patente appare comunque sproporzionata rispetto al caso di specie, non ricorrendo elementi di «rimprovero» ulteriori - quali la guida sotto l'effetto di alcoolici o di stupefacenti; l'utilizzo del telefono cellulare (smentito dalle indagini); o altro - che ne giustifichino in concreto l'applicazione, apparendo invero del tutto congrua al caso in scrutinio l'applicazione «graduata» della sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente - commisurabile, secondo il «vecchio» regime, sino a quattro anni. In questi termini, stante la non manifesta infondatezza e la concreta rilevanza della questione proposta, deve provvedersi come da dispositivo. (1) La prima investiva l'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevedeva la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacita' all'iscrizione, anziche' sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente; la seconda dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'art 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevedeva la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo. (2) Diversamente da quanto assume la difesa, riprendendo le dichiarazioni rese dall'imputata alla Polstrada, non convalidate da dati probatori. (3) V. al riguardo le dichiarazioni della teste B. S.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, relativa all'art. 222, II comma, quarto periodo del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate; sospende il giudizio in corso; manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, nonche' alle parti del presente giudizio; dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti, nonche' della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni. Brescia, 23 aprile 2018 Il G.U.P.: Mainardi Paolo