IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,
per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che la
denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque
presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6753, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 95 del 23 aprile 2012, con il quale e' stato riconosciuto il
Consorzio tutela vini Soave ed attribuito per un triennio al citato
Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alle DOCG «Soave Superiore» e
«Recioto di Soave» ed alla DOC «Soave»;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2015, n. 33428, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 121 del 27 maggio 2015, con il quale e' stato confermato per un
ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini Soave a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61, per le DOCG «Soave Superiore» e «Recioto di Soave» e per la DOC
«Soave»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la verifica della sussistenza
del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza
triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Considerato che il Consorzio tutela vini Soave ha dimostrato la
rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238 del 2016 per le DOCG «Soave Superiore» e «Recioto di Soave» e per
la DOC «Soave». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Siquria S.p.A.,
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate
denominazioni, con la nota protocollo n. 98/2018 del 21 novembre
2018;
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Soave,
approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla
verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Soave,
deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016
ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini Soave puo'
adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio tutela vini Soave a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Soave Superiore» e
«Recioto di Soave» ed alla DOC «Soave», di cui all'art. 41, commi 1 e
4, della legge n. 238 del 2016;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6753, al Consorzio tutela vini
Soave, con sede legale in Soave (VR), via A. Mattielli n. 11, a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi
alle DOCG «Soave Superiore» e «Recioto di Soave» ed alla DOC «Soave»,
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6753, puo' essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2018 e
dalla legge n. 238 del 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 5 dicembre 2018
Il dirigente: Polizzi