N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2018
Ordinanza del 23 gennaio 2018 del Tribunale di Verona nel procedimento civile promosso da Licari Giancarlo contro Banco Popolare S.C.. Procedimento civile - Responsabilita' aggravata - Poteri del giudice in sede di pronuncia sulle spese - Condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata - Mancata previsione di limiti quantitativi minimi e massimi della condanna. - Codice di procedura civile, art. 96, comma terzo.(GU n.51 del 27-12-2018 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Terza Sezione civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
ordinanza nella causa tra Giancarlo Licari (c.f. LCRGCR67H14H933Z),
rappresentato e difeso dall'avv.to Parolari Marco del foro di Pisa,
con indirizzo di p.e.c. riportato in atto di citazione; attore;
Contro Banco Popolare S.C., (c.f. 03700430238) rappresentata e
difesa dall'avv. Zorzi Alberto del foro di Verona, con indirizzo di
p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta; convenuta.
La materia del contendere.
Giancarlo Licari, in qualita' di titolare della omonima impresa
individuale, ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale il
Banco Popolare societa' cooperativa, per sentirlo condannare alla
restituzione delle somme indebitamente percepite dal medesimo, e
quantificate in complessivi euro 35.420,94, nel corso di un rapporto
bancario di conto corrente, da lui intrattenuto con la Cassa di
Risparmio di Pisa, Lucca e Livorno poi incorporata nella convenuta,
nel periodo dal 31 dicembre 2007 al 23 luglio 2015 (data nella quale
la medesima era receduta.
A sostegno di tale domanda l'attore ha dedotto che, nel corso del
suddetto rapporto, l'istituto di credito aveva applicato interessi
passivi ultralegali, non pattuiti e variati unilateralmente, e
comunque superiori al tasso soglia, nonche' la capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori.
Il Licari ha anche lamentato che nel corso del rapporto di conto
corrente erano state applicate una commissione di massimo scoperto
invalida e costi aggiuntivi determinati da giorni valuta non
specificamente pattuiti.
La convenuta si e' costituita in giudizio eccependo, in via
preliminare di merito, l'estinzione per prescrizione del diritto
dell'attore ad ottenere la restituzione di somme non dovute in
relazione al contratto di conto corrente.
Con riguardo al merito la convenuta ha assunto l'infondatezza
delle domande avversarie e ha svolto domanda riconvenzionale di
condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 31.466,65,
quale saldo debitore del predetto rapporto di conto corrente.
L'infondatezza degli assunti attorei.
Cio' detto con riguardo agli assunti delle parti, deve
innanzitutto evidenziarsi la intrinseca, grave contraddittorieta'
della prospettazione attorea atteso che il Licari, pur assumendo che
il contratto di conto corrente per cui e' causa non era stato
stipulato per iscritto (cfr. pagg. 1 e 3 dell'atto di citazione) ha
sostenuto l'invalidita' delle clausole di esso che hanno dato luogo
agli addebiti contestati (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), cosi
postulando che un contratto scritto vi fosse stato.
Entrando nell'esame specifico di ciascuno di essi generico
risulta quello relativo all'applicazione del meccanismo dei giorni
valuta, in difetto della individuazione delle specifiche operazioni
che sarebbero state contabilizzate in modo erroneo.
A giustificare il rigetto della doglianza relativa alla pretesa
applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori e' invece sufficiente la considerazione che il contratto di
conto corrente per cui e' causa e' stato stipulato, come ha
dimostrato la convenuta producendolo, il 2 aprile 2007 e quindi in
data successiva al momento in cui la convenuta ha dato attuazione
alla delibera Cicr (cfr. doc. 16).
Si noti poi che dal contratto di conto corrente e da quelli di
apertura di credito ad esso collegati che l'istituto di credito ha
prodotto si evince come il tasso di interesse debitorio e le altre
condizioni economiche, comprese la c.m.s., fossero state pattuite.
Di questa poi erano state esplicitate anche le modalita' di
calcolo.
Va poi decisamente disatteso l'assunto attoreo secondo cui tale
commissione e' priva di causa poiche' la Suprema Corte le ha
attribuito una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di
tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un
determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo
(cfr. Cassazione civ. 11772/2002).
Medesima sorte merita il rilievo di applicazione di interessi
debitori usurari nel corso del rapporto di conto corrente poiche'
esso si fonda su criteri non condivisibili.
A tale riguardo, occorre innanzitutto osservare che, per il
periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 2/09, non si
condivide l'assunto teorico attoreo che ricollega il metodo di
calcolo del TEG alla diretta applicazione del principio di cui
all'art. 644, 4 comma cod. pen., («...per la determinazione del tasso
d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate all'erogazione del credito»), che ricomprende nel calcolo
del TEG anche la CMS. Invero, puo' evidenziarsi, criticamente, che
tale assunto:
1) porta alla «disapplicazione» delle Istruzioni emanate
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, comma l, della legge n.
108/96, che espressamente escludono la CMS dal computo del TEG
prevedendone la rilevazione separata (vedi pgf. C5 delle Istruzioni
come periodicamente aggiornate sino al 2009), senza tuttavia
considerare che la stessa legge n. 108/96, nel rimettere
all'autorita' amministrativa ministeriale il compito del rilevamento
periodico dei tassi, esige la rilevazione comparata di operazioni
della stessa natura», cioe' di elementi omogenei tra loro, quali non
sono gli interessi e la CMS, ove concepita, secondo il modello di
tecnica bancaria (ripreso poi anche da Cassazione n. 870/06, che ne
ha valorizzato il carattere di remunerazione per la messa
disposizione dei fondi indipendente dall'effettivo prelevamento) come
«...il corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di
fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del
conto» (cfr. Istruzioni Banca d'Italia, nei vari aggiornamenti
periodici, sub pgf. C5) e percio' fatta oggetto di autonoma
rilevazione «...finalizzata all'enucleazione di una specifica soglia
usuraria ad hoc, all'evidente fine di non omogeneizzare categorie di
interessi pecuniari finanziariamente disomogenei (si pensi, ad es., a
quelli che accedono al mutuo fondiario familiare per l'acquisto della
prima casa rispetto a quelli, assai diversi financo sul piano
ragionieristico, derivanti da apertura di credito in conto corrente
in favore di impresa commerciale») (cfr. Tribunale di Verona,
sentenza 3 ottobre 2012);
2) non tiene conto del fatto che, riconosciuta nell'art. 644
una norma penale in bianco suscettibile di eterointegrazione per la
determinazione del «...limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari», sono gli stessi decreti ministeriali di rilevazione
dei tassi usurari, emessi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96
e, quindi, integrativi della stessa norma penale (cfr. art. 644, 3
comma, cod. pen.), che, «legificando» il criterio tecnico della B.I.:
a) prevedono espressamente che i tassi non sono comprensivi della
commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, la quale
viene rilevata e pubblicata a parte, come allegato alla tabella dei
tassi (cfr. art. 1, comma 2, dei decreti); b) fanno propri i criteri
illustrati dalla Banca d'Italia nelle «Istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura»,
che sono elaborate dall'Istituto di Vigilanza non gia' per ragioni
interne al sistema bancario o meramente statistiche bensi' proprio
nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 2 della legge n.
108/96; c) ribadiscono che le banche e gli intermediari finanziari,
al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma
4, della legge n. 108/96, si attengono ai criteri di calcolo delle
Istruzioni della Banca d'Italia (cfr. art. 3, comma 2, dei decreti).
Inoltre, la tesi dell'inclusione della CMS nel calcolo del TEG,
si pone in aperto contrasto: a) con la ultima parte del comma 2
dell'art. 2-bis della legge n. 2/2009, che, a chiusura del dibattito
giurisprudenziale insorto negli anni in materia, ha previsto
l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG solo a partire dalla data
dell'entrata in vigore della legge stessa, confermando per il periodo
precedente la disciplina anteriormente in vigore (cfr. l'art. 2-bis,
2 comma, ultima parte, della legge n. 2/2009, secondo cui «Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione
dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il
limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale,
oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla
disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso
effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle
nuove disposizioni»); b) con la prima parte del comma 2 dell'art.
2-bis della legge n. 2/2009, che correlativamente prevede che «Gli
interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della
banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi
da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del
codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n.
108»).
L'applicabilita' nel caso di specie della condanna ex art. art. 96,
terzo comma, codice di procedura civile e la rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale.
Ad avviso di questo giudice nel caso di specie, data
l'incosistenza degli assunti attorei, viene in rilievo il disposto
dell'art. 96, terzo comma, codice di procedura civile introdotto
dalla legge n. 69/2009.
Per quanto attiene ai presupposti di applicazione di questa
disposizione secondo una tesi l'incipit di essa (le parole «in ogni
caso») sarebbe indicativo del suo affrancamento da tutti i
presupposti del primo comma, con la conseguenza che la sola
soccombenza della parte potrebbe giustificare la sua condanna ai
sensi del terzo comma.
Tale interpretazione pero', come e' stato osservato da altro
orientamento, limita il diritto d'azione e di difesa garantito
dall'art. 24 Cost., poiche' implica che l'aver proposto una domanda
infondata o l'aver resistito ad una domanda fondata costituisce di
per se' un illecito ed una possibile fonte di responsabilita'.
Pertanto e' senz'altro di gran lunga preferibile l'opzione
interpretativa che riconnette la condanna agli stessi presupposti -
fissati nel primo comma - dell'agire o resistere in giudizio con mala
fede o colpa grave. In tal modo si ottiene infatti almeno che la
condanna derivi da una condotta identificabile a priori e non
coincidente con il mero «dato oggettivo» della soccombenza (cfr. sul
punto tra le tante, Cassazione 30 novembre 2012, n. 21570).
La giurisprudenza di legittimita' ha anche chiarito, gia' con
riguardo al primo comma della norma in esame, quali siano i
presupposti soggettivi della condotta temeraria, individuandoli nella
coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala
fede), ovvero nell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza
(cfr. ex plurimis Cassazione, sez. I, 8 settembre 2003, n. 13071).
Ovviamente la mala fede e la colpa grave non possono che essere
desunti da comportamenti specifici della parte, secondo un giudizio
di inferenza proprio dell'accertamento della sussistenza dei fatti
illeciti.
Sulla base di tali premesse alcune pronunce, sia di legittimita'
che di merito, hanno ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 96 codice
di procedura civile le iniziative giudiziarie fondate su presupposti
giuridici palesemente erronei.
In particolare, in questi termini sono state censurate, ad
esempio, la proposizione di un regolamento preventivo di
giurisdizione senza alcun previo riscontro - nell'esercizio di un
minimo di ordinaria diligenza - della propria tesi alla stregua della
disciplina positiva (Cass. sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3057), Cosi'
come la proposizione di un ricorso per cassazione avverso un
provvedimento avente contenuto ordinatorio (Cass. civ. sez. un., 24
febbraio 2000, n. 16), o ancora la proposizione di un'azione di
riduzione per lesione di legittima da parte della sorella del de
cuius (Trib. Bari, 10 maggio 2010, n. 1600).
Orbene, anche nel caso di specie gli assunti dell'attore
presentano caratteri di palese infondatezza che giustificherebbero la
condanna per lite temeraria.
Infatti gran parte di essi (quelli relativi all'applicazione di
interessi ultralegali e anatocistici, nonche' di commissioni di
massimo scoperto non pattuite) sono stati drasticamente smentiti
dalla documentazione contrattuale che la convenuta ha prodotto e che
l'attore, all'inizio del giudizio, aveva addirittura negato fosse mai
esistita. Si noti come, dopo la produzione dei diversi contratti che
avevano regolato i rapporti tra le parti, il Licari non li abbia
disconosciuti e non abbia pero' avvertito la necessita' di spiegare
la sua posizione originaria e nemmeno di adeguare le proprie difese a
tale rilevante evenienza.
Altri assunti invece, come detto, sono generici (quello sulla
applicazione dei giorni valuta) ed altri inconsistenti sotto il
profilo giuridico (quello sulla applicazione di interessi usurari).
Orbene, a tali conclusioni dovrebbe conseguire, in applicazione
del principio di soccombenza, la condanna dell'attore alla rifusione
delle spese processuali in favore della convenuta ma anche quella ad
una somma equitativamente determinata dal giudice secondo il disposto
sopra esaminato.
Questo giudice dubita pero' della sua conformita' alle norme
costituzionali.
I profili di incostituzionalita' della norma.
Per coglierli e' necessario innanzitutto individuare la funzione
della previsione.
Secondo un primo orientamento l'art. 96, comma 3, codice di
procedura civile prevede una vera e propria pena pecuniaria, poiche'
la sua applicazione prescinde sia dalla domanda di parte che dalla
prova del danno determinato dalla condotta processuale
dell'avversario (in questo senso cfr.: Cassazione civ., sez. I, 30
luglio 2010, n. 17902; Cass. civ., sez. 11 febbraio 2014, n. 3003;
Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20732; Cassazione civ.,
sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285; Cassazione civ., sez. V, 14
settembre 2016, n. 18057; Cassazione civ., sez. III, 21 luglio 2016,
n. 15017; Cassazione civ., sez. lav., 19 aprile 2016, n. 7726;
Cassazione civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3311; Cassazione 8
gennaio 2018, n. 182).
Secondo un altro indirizzo, la condanna officiosa per
responsabilita' processuale aggravata, assolve ad una funzione
punitivo-indennitaria dell'abuso del processo civile o
amministrativo, essendo diretta da un lato a sanzionare e prevenire
le liti temerarie e dall'altro ad indennizzare la parte vittoriosa
del pregiudizio subito per essere stata coinvolta in un giudizio che
non avrebbe dovuto essere promosso.
Costituisce espressione assai significativa di tale orientamento
la pronuncia 23 giugno 2016, n. 152 della Corte costituzionale che
allude in piu' passi alla natura ibrida dell'istituto, evidenziando a
tal fine che:
esso assolve ad una funzione esclusivamente o prevalentemente
sanzionatoria;
non ha natura esclusivamente risarcitoria poiche' tutela un
interesse che trascende, o non e', comunque, esclusivamente, quello
della parte vittoriosa in giudizio;
analoga funzione sanzionatoria e, al contempo, indennitaria,
e' ravvisabile nella condanna del ricorrente (o resistente) in
Cassazione, con colpa grave, prevista dall'abrogato art. 385, comma
4, codice di procedura civile che prevedeva che: «Quando pronuncia
sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, la Corte, anche
d'ufficio, condanna, altresi', la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata,
non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha
proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave».
Rientra a pieno titolo nell'orientamento in esame anche la
recentissima pronuncia della Cassazione civile a sezioni unite, 5
luglio 2017, n. 16601, che ha riconosciuto la natura polifunzionale
della tutela risarcitoria, poiche' essa puo' assolvere una funzione
sanzionatoria, oltre a quella compensativa, e, al contempo, ha
incluso la condanna ex art. 96, terzo comma codice di procedura
civile, tra le ipotesi, contemplate nel nostro ordinamento, di rimedi
risarcitori con funzione non riparatoria o almeno non esclusivamente
riparatoria, ma sostanzialmente, o congiuntamente, sanzionatoria (i
c.d. danni punitivi).
La predetta concorrente finalita', secondo la Suprema Corte, e'
pero' ammissibile solo se la fattispecie risarcitoria disciplinata in
termini sufficientemente dettagliati da permettere di prevederne le
conseguenze anche quantitative e cio', deve ritenersi, al fine di
garantire effettivita' alla tutela riparatoria.
Sul punto ha infatti osservato che: «Ogni imposizione di
prestazione personale esige una "intermediazione legislativa", in
forza del principio di cui all'art. 23 Cost., (correlato agli
articoli 24 e 25), che pone una riserva di' legge quanto a nuove
prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo
giudiziario» (cosi' testualmente la sentenza n. 16601/2017).
Da tale premessa consegue, in concreto, che, sempre per usare le
medesime parole delle Sezioni Unite, a livello normativo «deve
esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicita') e
puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili
(prevedibilita')».
Tipicita' e prevedibilita' costituiscono, pertanto, i presupposti
indefettibili affinche' la componente afflittiva del risarcimento
possa essere contemplata nell'ordinamento giuridico.
Orbene, tali principii vengono in rilievo anche qualora si
aderisca all'orientamento che attribuisce alla condanna ai sensi
dell'art. 96, terzo comma, codice di procedura civile una funzione
esclusivamente sanzionatoria e la norma, valutata alla luce di essi,
risulta in contrasto con i parametri costituzionali sopra citati.
Infatti se le condotte che integrano responsabilita' processuale
aggravata paiono, ad avviso di questo giudice, per le ragioni gia'
dette, sufficientemente determinate, mediante il richiamo
all'elemento soggettivo che deve connotarle, non altrettanto puo'
dirsi per le conseguenze di esse. La norma infatti non contempla
limiti quantitativi minimi e massimi che, se devono essere
prevedibili e prefissati ex ante per i danni punitivi, a maggior
ragione devono esserlo per le pene private.
Del resto appare evidente la difformita' sul punto tra il
disposto dell'art. 96, terzo comma, codice di procedura civile e la
norma che costituisce, indubbiamente, il suo antecedente, ovvero
l'art. 385, comma 4, codice di procedura civile, abrogato dalla legge
n. 69/2009.
Quest'ultimo infatti stabiliva un contenimento del massimo della
condanna nel doppio dei massimi tariffari e, se quel limite, o altro
simile, fosse stato previsto anche per il quantum della pronuncia ai
sensi dell'art. 96, terzo comma, codice di procedura civile, essa
sarebbe stata immune dalle censure qui svolte.
Va anche evidenziato come l'attuale formulazione della norma
determini una estrema incertezza in ordine all'entita' della condanna
adottabile, tenuto conto che nella prassi sono stati individuati vari
criteri per quantificarla.
Infatti secondo un indirizzo occorre far riferimento, a tal fine,
ad una percentuale del valore della controversia (Trib. Milano, sez.
VIII, 13 giugno 2012); secondo altra opinione la somma puo' essere
parametrata all'indennizzo da irragionevole durata del processo
(Trib. Roma, 18 ottobre 2006; Tribunale Milano, 22 marzo 2006;
Tribunale Modena, 24 aprile 2009, Cassazione, sez. II, 18 febbraio
2011, n. 3993), mentre secondo un ulteriore indirizzo e'
determinabile in una percentuale della somma liquidata in concreto a
titolo di spese di lite, esclusi gli accessori (Trib. Pordenone, 18
marzo 2011; Tribunale Milano, 25 novembre 2014; Tribunale Milano 21
ottobre 2014; Tribunale Padova 10 marzo 2015 e nella giurisprudenza
di legittimita', tra le altre, Cassazione civ. sez. 30 novembre 2012,
n. 21570).
Non va poi trascurato che alcune decisioni, pur addivenendo a
condanne per lite temeraria di importo elevato, non utilizzano un
criterio oggettivo per tale quantificazione. Cosi', ad esempio,
Cassazione, sez. III civile, 29 settembre 2016, n. 19285, ha
affermato come l'unico limite al quantum della sanzione sia
costituito dalla equita', da intendersi come sinonimo di
ragionevolezza.
E' evidente, ad avviso di questo giudice, come questa difformita'
di soluzioni, e la conseguente, evidente disparita' di trattamento
per situazioni che possono risultare analoghe, finisca per
pregiudicare la funzione deterrente dell'istituto, risultando
impossibile, a fronte di essa, valutare preventivamente le
conseguenze economiche della proposizione di una causa temeraria.
E' altrettanto evidente che i limiti quantitativi mancanti non
possono essere recuperati in via interpretativa poiche' la fissazione
di essi compete al legislatore.
La norma risulta quindi in contrasto con gli articoli 23 e 25,
comma 2, Cost., che, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a
sezioni unite n. 16601/2017, costituiscono i parametri ai quali
soggiace ogni imposizione di una prestazione personale.
P.Q.M.
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, dell'art. 96, terzo comma, codice di
procedura civile. nella parte in cui non prevede l'entita' minima e
quella massima della somma oggetto della condanna, per contrasto con
gli articoli 23 e 25, comma 2, Cost.;
rimette gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale
e dispone la sospensione del procedimento in attesa della decisione
nel giudizio ad quem;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente
della Camera dei deputati e al presidente del Senato della
Repubblica.
Verona, 23 gennaio 2018
Il Giudice: Vaccari