REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 9 

  Attuazione  dell'articolo  16   della   direttiva   92/43/CEE   del
Consiglio, del 21 maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche: tutela del sistema alpicolturale. 
(GU n.49 del 29-12-2018)

(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Misure di prevenzione e d'intervento concernenti i  grandi  carnivori
  ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale 
  1. Al fine di conservare il sistema  alpicolturale  del  territorio
montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere  le
caratteristiche fauna e flora selvatiche  e  conservare  gli  habitat
naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente  alle  colture,
all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico,  alle  acque  e  ad
altre forme di proprieta', per garantire l'interesse della sanita'  e
della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi  di  rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale  o  economica  e
motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza
per l'ambiente, puo', acquisito, il  parere  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alla  specie
Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il  prelievo,  la  cattura  o
l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida  e
che il prelievo non pregiudichi  il  mantenimento  in  uno  stato  di
conservazione   soddisfacente   della   popolazione   della    specie
interessata nella  sua  area  di  ripartizione  naturale.  La  Giunta
provinciale informa con tempestivita'  il  Consiglio  provinciale  in
merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento  assicura
le  informazioni  necessarie  all'adempimento   degli   obblighi   di
comunicazione dello Stato alla Commissione europea. 
  2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunita' sul
cui territorio si registrino situazioni  critiche  determinate  dalle
specie indicate al comma 1. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 11 luglio 2018 
 
                                 Il Presidente della Provincia: Rossi