MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 dicembre 2018 

Ulteriore posticipo dell'entrata in vigore del  decreto  14  novembre
2016, recante: «Modifiche all'allegato I del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della  direttiva  98/83/CE
relativa alla qualita' delle  acque  destinate  al  consumo  umano"».
(19A00036) 
(GU n.4 del 5-1-2019)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3  novembre  1998,  e
successive modifiche e integrazioni, concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva
98/83/CE relativa alla qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo
umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2,  lettera  a)  e  11,
commi 1, lettera b), e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50
µg/l per il cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di  5  µg/l
per  il  cromo  (VI),  valore  al  di  sopra  del  quale  occorre  la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  luglio
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  14
novembre  2016,  recante  «Modifiche  all'allegato  I   del   decreto
legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante  "Attuazione  della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle  acque  destinate  al
consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  12  del  16
gennaio 2017, entrato in vigore il 15  luglio  2017,  con  cui  viene
fissato il valore di parametro per il  cromo  esavalente  pari  a  10
µg/l; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  6
luglio 2017, con cui e' stata prorogata al 31 dicembre 2018  la  data
di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
prot. n. 37039 del 6 dicembre 2018, nelle cui conclusioni rappresenta
che «con particolare riferimento alle  piu'  recenti  valutazioni  in
merito all'analisi di rischio per il cromo  disponibili  in  sede  di
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e di Commissione  europea
elaborate nel processo di revisione della  direttiva  sulla  qualita'
delle  acque  destinate  al  consumo  umano,   non   si   considerano
ravvisabili rischi sanitari correlati al differimento dei termini  di
entrata in vigore del nuovo limite del Cr (VI) (...) in attesa  della
rivalutazione estensiva del valore guida di cromo nelle  linee  guida
per la qualita' delle acque potabili,  in  fase  di  elaborazione  da
parte dell'OMS, e la finalizzazione del  processo  di  revisione  dei
valori di  parametro  nell'ambito  delle  rifusione  della  direttiva
europea sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano»; 
  Ritenuto di istituire un tavolo tecnico formato  da  rappresentanti
designati dal Ministro della salute e dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con il compito di  aggiornare
l'analisi di rischio e di definire l'origine  geogenica  o  antropica
del cromo esavalente sul territorio nazionale; 
  Vista  la  proposta  della  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 36696 del 17  dicembre
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e  del  mare,  14  novembre  2016,   recante   «Modifiche
all'allegato I del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,
recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla  qualita'
delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' posticipata  al  31  dicembre
2019. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 dicembre 2018 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Grillo          
 
  Il Ministro dell'ambiente   
e della tutela del territorio 
         e del mare           
            Costa