DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018 

Determinazione  degli  importi  autorizzabili  con  riferimento  agli
eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei  giorni  9  e  10
settembre 2017 nel territorio dei Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo  e  di  Collesalvetti,  in  Provincia   di   Livorno,   per
l'effettiva  attivazione  dei  previsti  finanziamenti  agevolati  in
favore dei  soggetti  privati  per  i  danni  occorsi  al  patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari  delle  attivita'
economiche e produttive danneggiate. (19A00205) 
(GU n.12 del 15-1-2019)

 
 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 21 dicembre 2018 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziaria dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017,
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10
settembre 2017 nel territorio dei Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 482 del 20 settembre 2017, recante  primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  9  e  10  settembre  2017  nel
territorio dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e  di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto del citato art. 5,  comma  2,  lettera  e),  della
legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  n.
208/2015; 
  Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera b), della delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una  successiva
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  la  determinazione  degli
importi  autorizzabili,  per  l'effettiva  attivazione  dei  previsti
finanziamenti agevolati; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 383 del 16  agosto  2016,  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti privati e delle attivita'  economiche
e produttive nella regione Toscana, ai sensi dell'art.  1,  commi  da
422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  in  attuazione  della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.»; 
  Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata  ordinanza
n. 383 del 16 agosto 2016, all'allegato 1,  sono  stati  stabiliti  i
criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte  della
Regione Toscana dei  contributi  ai  soggetti  privati  per  i  danni
occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  13
aprile 2018 con la quale e' stato  comunicato  l'importo  complessivo
massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per
i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della  citata
legge n. 208/2015; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art.  1,  commi
422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale  si
dispone, tra l'altro  che,  in  relazione  agli  eventi  occorsi  sul
territorio della regione Toscana sopra  richiamati,  i  contributi  a
favore dei  soggetti  privati  per  i  danni  subiti  dal  patrimonio
edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere  concessi  entro
il limite massimo di euro 6.255.680,91 e i contributi  a  favore  dei
titolari delle attivita'  economiche  e  produttive  potranno  essere
concessi entro il limite massimo di euro 5.942.549,20; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 544 del 18 settembre 2018, recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi  a  favore  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio  dei
ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli
eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera
del 6 settembre 2018»; 
  Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata  ordinanza
n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti  i
criteri direttivi per la determinazione e concessione dei  contributi
ai titolari delle attivita' economiche e produttive danneggiate; 
  Viste le note del 20 dicembre 2018 con le quali la Regione  Toscana
ha trasmesso  al  Dipartimento  della  protezione  civile,  all'esito
dell'istruttoria  di  competenza,  le   tabelle   riepilogative   dei
contributi  massimi  concedibili  in  rassegna,  per  un  complessivo
importo di euro 3.796.271,03 a favore dei soggetti privati per  danni
subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e di  euro
3.012.671,49 a favore  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive danneggiate; 
  Considerata la necessita' di soddisfare le  esigenze  dei  soggetti
privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio  abitativo  e  dai
beni mobili,  nonche'  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive  danneggiate  dagli  eventi  sopra   richiamati   mediante
l'adozione  di  una  specifica  delibera,  per  un  importo  di  euro
6.808.942,52 da porre a carico dei fondi  messi  a  disposizione  dal
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione
civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018; 
  Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione  civile  prot.
CG/ 0073639 del 20 dicembre 2018; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in premessa,  in  relazione  agli
eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei  giorni  9  e  10
settembre 2017 nel territorio dei Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano
Marittimo  e  di  Collesalvetti,  in  Provincia   di   Livorno,   con
riferimento  ai  soggetti  individuati   nella   richiamata   tabella
elaborata dalla Regione Toscana ed entro  i  limiti  individuali  ivi
previsti, i contributi ai  soggetti  privati  per  danni  subiti  dal
patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono concessi con  le
modalita' del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro
3.796.271,03 e i contributi ai titolari delle attivita' economiche  e
produttive  danneggiate  sono   concessi   con   le   modalita'   del
finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 3.012.671,49. 
  2. La Regione Toscana provvede a pubblicare sul  proprio  sito  web
istituzionale   l'elenco   riepilogativo   dei   contributi   massimi
concedibili, nel  limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  con
riferimento alle domande  accolte  ai  sensi  dell'allegato  1  della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 383 del 16 agosto  2016  e  dell'allegato  A  della  citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  544
del 18 settembre 2018, sulla base  delle  percentuali  effettivamente
applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80%  o
del 50% stabiliti nella citata delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 28 luglio 2016. 
  3. Eventuali successive rideterminazioni che  comportino  riduzioni
dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro  il
30 giugno 2019, con apposito decreto del Capo del Dipartimento  della
protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte