N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2018

Ordinanza del 22 ottobre 2018 della Corte  d'appello  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di P.L.. 
 
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza  familiare  in
  caso di separazione o di  scioglimento  del  matrimonio  -  Mancata
  previsione  dell'applicabilita'  delle  pene  previste  anche   nei
  confronti di colui che non  adempia  alle  prescrizioni  di  natura
  economica stabilite in favore dei figli minorenni  nati  fuori  dal
  matrimonio. 
- Codice penale, art. 570-bis  [,  inserito  dall'art.  2,  comma  1,
  lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21]. 
(GU n.3 del 16-1-2019 )
 
                      CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                          Sezione I penale 
 
    La Corte d'Appello di Milano, Sezione I penale, riunita in Camera
di consiglio nella persona dei signori: 
        dott.ssa Rosa Luisa Polizzi - Presidente; 
        dott.ssa Francesca Vitale - Consigliere; 
        dott.ssa Stefania Pigozzi - Consigliere; 
    nel  p.p.  n.  5709/2016  R.G.A.,  a  carico  dell'imputato  P.L.
all'udienza del 22 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente  ordinanza
di rimessione di questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
570-bis del codice penale con riferimento agli articoli 3 e 30  della
Costituzione nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso
prevista si applichi anche nei confronti di  colui  che  non  adempia
alle prescrizioni di natura economica  stabilite  nei  confronti  dei
figli minorenni nati  fuori  dal  matrimonio;  con  riferimento  agli
articoli 25 e 76 della Costituzione nella parte in cui,  introducendo
un'ipotesi di abolitio criminis, ha superato i limiti  imposti  dalla
legge delega di cui all'art. 1 comma 85,  lett.  q)  della  legge  23
giugno 2017, n. 103. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione
di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un  episodio
di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in  essere
dall'ex convivente di fatto, sebbene per un periodo di soli due anni,
nei confronti della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio. 
    Piu' nel dettaglio, con sentenza  in  data  28  giugno  2016,  Il
Tribunale di  Milano  condannava  P.L.  alla  pena  di  mesi  sei  di
reclusione, pena sospesa, per il reato di cui  all'art.  3  legge  n.
54/06, in relazione all'art. 12-sexies, legge n. 898/70 e  art.  570,
commi 1 e 2 del  codice  penale  per  essersi  sottratto  all'obbligo
mensile  di  corrispondere  integralmente  e  puntualmente  l'assegno
mensile di mantenimento nei confronti della figlia minore  M.N.  nata
nel 2004 di euro 500,00 come disposto con provvedimento del Tribunale
di Milano del 18 maggio  2011.  Fatto  commesso  da  giugno  2011  in
permanenza attuale. 
    All'esito   dell'istruttoria    dibattimentale    il    Tribunale
ricostruiva la vicenda come segue. 
    La signora M.S.N., a seguito della cessazione della relazione con
l'imputato, ricorreva al Tribunale per i minorenni di Milano al  fine
di ottenere il riconoscimento del contributo  al  mantenimento  della
figlia minore nonche'  una  regolamentazione  dei  rapporti  e  della
frequentazione padre-figlia. Il Tribunale adito, con decreto  del  18
novembre  2011,  convalidava  l'accordo  intervenuto  fra  le  parti,
ponendo a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere mensilmente
entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 500,00, oltre il 50% delle
spese straordinarie. L'imputato dopo  un  primo  periodo  durante  il
quale corrispondeva la somma indicata -  pur  rimanendo  inadempiente
per  quanto  concerne  il  pagamento  delle  spese  straordinarie   -
interrompeva  di  adempiere  ai  propri  obblighi.  Per  sua   stessa
ammissione quest'ultimo non versava alcuna somma dal mese di novembre
del 2013 al mese di aprile 2015. Come emerge della documentazione  in
atti, l'imputato versava alcunche' anche nei mesi di aprile del 2012,
gennaio e maggio del 2013 e giugno  del  2015.  Nel  2016  lo  stesso
riprendeva il pagamento, sebbene in misura ridotta. 
    Contro la sentenza di primo grado  proponeva  appello  la  difesa
dell'imputato. 
    Considerato che nelle more del processo interveniva  la  modifica
di cui al decreto legislativo 1° marzo 2018,  n.  21.  in  attuazione
della delega prevista all'art. 1, comma 85, lett  q)  della legge  23
giugno 2017, n. 103, che abrogava l'art. 12-sexies, legge  n.  898/70
la rilevanza della questione e' evidente. 
 
             Non manifesta infondatezza della questione 
 
Disciplina prevista dall'art. 12-sexies legge n. 898/70  e  dall'art.
3, legge n. 54/2006. 
    Come e' noto, la norma incriminatrice di cui  all'art.  12-sexies
(introdotta dall'art. 21,  legge  6  marzo  1987  n.  74)  puniva  la
condotta del coniuge che, a seguito della  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, si  sottraeva  all'obbligo  di  corresponsione
dell'assegno  stabilito  in  sede  giudiziale  in  favore  dell'altro
coniuge e/o dei figli. 
    Con l'introduzione dell'art. 3, legge n. 54/06  «Disposizioni  in
materia di separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei
figli», la disciplina  prevista  dall'art.  12-sexies  veniva  estesa
anche ai casi di violazione degli obblighi di  natura  economica  nel
contesto della separazione, con la conseguenza di  ritenere  illecito
penale anche le ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare
l'assegno di mantenimento statuito a favore dei figli minori od anche
maggiorenni se non autosufficienti. Con l'introduzione  dell'articolo
appena  illustrato  veniva  a  risolversi,  quindi,  la  problematica
relativa alla disparita'  di  trattamento  tra  i  figli  di  coniugi
separati e figli di  coniugi  divorziati,  che  aveva  condotto  alla
pronuncia della Corte costituzionale n. 472 del 31 luglio 1989. 
    Venendo al profilo  che  qui  rileva,  relativo  all'applicazione
della norma di cui all'art. 12-sexies anche all'ipotesi di violazione
degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei  figli  nati
fuori dal matrimonio, occorre rilevare che, sebbene l'art. 3  -  come
detto - si limitava a stabilire  che  in  caso  di  violazione  degli
obblighi di natura economica, stabiliti in sede  di  separazione,  si
applicava l'art. 12-sexies, il  successivo  art.  4,  comma  2  della
medesima legge estendeva l'intera disciplina introdotta  dalla  legge
n. 54/06 anche ai casi di scioglimento, di cessazione  degli  effetti
civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi
ai genitori  non  coniugati,  vale  a  dire  -  secondo  parte  della
giurisprudenza - anche le disposizioni di cui al precedente art. 3. 
    Infatti, il combinato disposto degli articoli 3 e 4  della  legge
n. 54/06  ha  dato  luogo  a  dubbi  interpretativi  in  merito  alla
possibilita' o  meno  che  l'art.  4,  nell'estendere  la  disciplina
contenuta nella predetta legge ai casi di scioglimento, di cessazione
degli effetti  civili  o  di  nullita'  del  matrimonio,  nonche'  ai
procedimenti relativi ai figli  di  genitori  non  coniugati,  avesse
inteso    riferirsi    esclusivamente    alla    disciplina     della
regolamentazione dei rapporti tra i figli ed i genitori (articoli 1 e
2),  ovvero  anche  alla  tutela  penale  riconosciuta  in  caso   di
inosservanza degli obblighi economici introdotta dall'art. 3. 
    In seno alla sezione sesta della  Corte  di  Cassazione  si  sono
profilati due orientamenti: l'uno, maggiormente  attento  all'esegesi
strutturale  della  norma,  sostiene  che  il  reato  p.p.   all'art.
12-sexies legge n. 898/1970 e' configurabile esclusivamente nel  caso
di separazione dei genitori coniugati,  ovvero  di  scioglimento,  di
cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, mentre,
nel caso di violazione degli obblighi di natura  economica  derivanti
dalla cessazione del rapporto di convivenza puo' configurarsi il solo
reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 (Sezione 6, n.  2666  del  19
gennaio 2017): l'altro (con il  quale  questa  Corte  concorda),  che
valorizza l'indirizzo normativo volto a equiparare la  posizione  dei
figli nati da genitori conviventi a quella dei figli nati in costanza
di matrimonio. Tale orientamento  afferma  che  il  reato  di  omesso
versamento dell'assegno periodico per il mantenimento,  educazione  e
istruzione dei figli e' configurabile anche nel  caso  di  violazione
degli obblighi di natura economica  derivanti  dalla  cessazione  del
rapporto di convivenza (Sezione 6, n. 25267 del 6 aprile 2017). 
L'art. 570-bis del codice penale. 
    Alla luce di  quanto  finora  illustrato,  data  la  sopravvenuta
abrogazione dell'art. 3, legge n. 54/06, risulta necessario esaminare
se la forma di tutela illustrata permanga a  favore  dei  figli  nati
fuori dal matrimonio vuoi minori, vuoi maggiorenni  senza  colpa  non
economicamente autosufficienti. 
    Invero, questa Corte ritiene che  la  mancanza,  nel  nuovo  art.
570-bis  del  codice  penale,  di   qualsivoglia   richiamo,   seppur
indiretto, all'estensione della disciplina alle ipotesi  diverse  dal
rapporto  di   coniugio,   abbia   determinato   l'assenza   di   una
regolamentazione degli obblighi economici  nei  confronti  dei  figli
nati fuori dal matrimonio. 
Violazione degli articoli 3 e 30 della Costituzione. 
    Il nuovo assetto normativo, pertanto, determina  un'irragionevole
disparita',  essendo  accordata  ai  soli  figli  nati  da   genitori
coniugati una tutela penale piu' ampia e  severa  rispetto  a  quella
offerta ai figli nati fuori dal matrimonio, in aperto  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione. 
    Il livello e la irragionevolezza di tale minor tutela confliggono
con la costante  perequazione  della  posizione  dei  figli  nati  da
genitori conviventi rispetto a quelli  nati  da  genitori  legati  da
matrimonio che la giurisprudenza di legittimita' e tutta la normativa
introdotta dalle riforme sulle unioni civili hanno maturato nel corso
degli ultimi anni. 
    Deve inoltre aggiungersi che gli obblighi dei genitori discendono
dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna modifica a  seconda
che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto contempla  l'art.  30
della Costituzione il quale, nel prevedere il dovere dei genitori  di
mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio,  non  consente
certo di ritenere che la sanzione penale prevista a carico di  coloro
che omettano il versamento dell'assegno di mantenimento  possa  venir
meno per il solo fatto che la rispettiva prole non  sia  nata  da  un
rapporto di coniugio. E' anzi evidente come la  lettera  della  norma
costituzionale imponga un canone di uguaglianza sostanziale che va  a
tutto beneficio dei  figli,  indipendentemente  dalla  posizione  dei
genitori. Canone di eguaglianza che non viene rispettato dalla  nuova
disposizione introdotta dall'art. 570-bis del codice penale in aperto
contrasto con la norma di rango superiore qui richiamata. 
    La formulazione dell'articolo in esame, peraltro, con  l'espresso
riferimento  al  «coniuge»  quale  soggetto  attivo  del  reato,  non
consente alcuna lettura costituzionalmente orientata, in ossequio  ai
principi di cui agli articoli 3 e  30  della  Costituzione,  che  non
travalichi i limiti di un'interpretazione estensiva e non finisca per
essere un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem. 
Violazione dell'art. 76 in relazione all'art. 25 della Costituzione. 
    Sotto diverso profilo, questa Corte  ritiene  che  l'introduzione
dell'art. 570-bis del codice penale abbia  integrato  un  eccesso  di
delega in violazione dell'art. 76  in  relazione  all'art.  25  della
Costituzione. 
    La legge delega, infatti, all'art. 1, comma  85,  lett  q)  della
legge 23 giugno 2017, n. 103, richiedeva  la  sola  «attuazione,  sia
pure tendenziale, del principio di riserva di  codice  nella  materia
penale, al fine di una  migliore  conoscenza  dei  precetti  e  delle
sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa  della
pena,  presupposto  indispensabile   perche'   l'intero   ordinamento
penitenziario sia pienamente  conforme  ai  principi  costituzionali,
attraverso l'inserimento nel codice penale di  tutte  le  fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che  abbiano  a
diretto oggetto  di  tutela  beni  di  rilevanza  costituzionale,  in
particolare i valori della persona umana [...]». 
    Al contrario, l'introduzione dell'art. 570-bis del codice penale,
cosi' come formulato,  nonostante  si  collochi  all'interno  di  una
sistematica revisione  dell'ordinamento  penale,  finalizzata  a  una
maggiore   organicita'   del   sistema   punitivo    complessivamente
considerato, ha avuto l'effetto -  sopra  illustrato  -  di  abrogare
fattispecie incriminatrici precedentemente previste dalla legge senza
che il legislatore avesse ricevuto formale delega in questo senso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
perche'  si  pronunci  sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.
570-bis del codice penale in relazione agli articoli  3  e  30  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  disciplina  in
esso prevista si applichi  anche  nei  confronti  di  colui  che  non
adempia alle prescrizioni di' natura economica  stabilite  in  favore
dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio; in relazione  all'art.
76 con riferimento all'art. 25 della Costituzione nella parte in cui,
introducendo un'ipotesi di abolitio criminis, ha  superato  i  limiti
imposti dalla legge delega di cui all'art. 1, comma 85, lett q) della
legge 23 giugno 2017, n. 103. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria: 
        la  presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle  due
Camere del Parlamento; 
        gli  atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
costituzionale. 
    Milano, 22 ottobre 2018 
 
                       Il Presidente: Polizzi 
 
                                      I consiglieri: Vitale - Pigozzi