N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 dicembre 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 dicembre 2018 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto  -  Armonizzazione  del
  trattamento economico del personale della Citta'  metropolitana  di
  Venezia e delle altre Province transitato nei ruoli della Regione -
  Rideterminazione del fondo per il trattamento economico  accessorio
  del personale della Giunta regionale e del fondo per il trattamento
  economico di posizione e di risultato del  personale  della  Giunta
  regionale con qualifica dirigenziale. 
- Legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018,  n.  31  (Armonizzazione
  dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo  1,  comma
  800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), artt. 1, 2, 3 e 4. 
(GU n.4 del 23-1-2019 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della  Giunta
regionale pro tempore, con sede in Palazzo Balbi -  Dorsoduro,  3901,
30123 Venezia, per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 ottobre  2018,  n.
31  pubblicata  nel  B.U.R.  n.  101  del  9  ottobre  2018  recante:
«Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi  dell'art.
1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», come da delibera
del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018. 
    Nel B.U.R. Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018 e'  stata  pubblicata
la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31, recante «Armonizzazione dei
fondi del personale regionale ai sensi dell'art. 1, comma 800,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205». 
    All'art.  1  («Armonizzazione  del  fondo  per   il   trattamento
economico accessorio del personale della Giunta  regionale  afferente
all'area del comparto») la legge regionale dispone che: 
        1. Ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge  27  dicembre
2017,  n.  205  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
nonche'  ai  sensi  dell'art.  12  «Finanziamento  dei  processi   di
innovazione e di riorganizzazione della struttura  regionale»,  della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 «Legge finanziaria  regionale
per l'esercizio 2010» e dell'art. 27, comma 4, della legge  regionale
17 maggio 2016, n. 14 «Modifiche alla  legge  regionale  31  dicembre
2012, n. 54 "legge regionale  per  l'ordinamento  e  le  attribuzioni
delle strutture della Giunta  regionale  in  attuazione  della  legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del  Veneto"»,  al
fine di consentire  la  progressiva  armonizzazione  del  trattamento
economico del personale della Citta' metropolitana di Venezia e delle
altre province transitato nei ruoli della Regione, il  fondo  per  il
trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale
afferente all'area del comparto, alla data del  1°  gennaio  2018  e'
determinato  nella  sua  componente  stabile  in   complessivi   euro
20.739.637,32. 
        2. La parte variabile del fondo per il trattamento  economico
accessorio del personale della Giunta  regionale  afferente  all'area
del  comparto,  e'   rideterminato   annualmente   ai   sensi   delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti. 
    L'art. 2 («Armonizzazione del fondo per il trattamento  economico
di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale  con
qualifica dirigenziale») dispone che: 
        Ai sensi dell'art. 1, comma  800,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, il fondo per il trattamento economico di posizione e di
risultato  del  personale  della  Giunta  regionale   con   qualifica
dirigenziale, alla  data  del  1°  gennaio  2018  e'  determinato  in
complessivi euro 8.161.791,93. 
    L'art. 3 («Variazioni quantitative dei fondi per  il  trattamento
economico accessorio del personale della Giunta  regionale»)  prevede
che: 
        Gli importi individuati all'art. 1,  comma  1  e  all'art.  2
possono essere modificati a seguito di processi  di  riorganizzazione
da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o verso la  Regione
o altri enti  pubblici  anche  strumentali,  ovvero  per  effetto  di
rinnovi contrattuali. 
    L'art. 4  («Attuazione  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale del  comparto  funzioni  locali  per  il
triennio 2016-2018») prevede infine che: 
        La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede  alla
rideterminazione dell'importo unico consolidato di cui all'art. 1, in
attuazione  delle  specifiche  previsioni  del  Contratto  collettivo
nazionale di lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  funzioni
locali, applicando dall'anno 2018 la disposizione di cui all'art. 67,
comma 2, lettera b), e dall'anno  2019  anche  quella  dell'art.  67,
comma 2, lettera a), nonche' ponendo a carico del bilancio  regionale
le risorse dei fondi destinate nell'anno 2017  alla  retribuzione  di
posizione e di risultato delle posizioni organizzative. 
    Orbene, ritiene il Presidente del Consiglio che  le  disposizioni
sopra riportate si pongano  in  contrasto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l) Cost. e con l'art. 3 Cost. 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Le  disposizioni  impugnate  rideterminano  il   fondo   per   il
trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale
afferente alle aree del comparto nonche' a quella dirigenziale. 
    Tale scelta si fonda su quanto previsto nell'art. 1,  comma  880,
della legge n. 205 del 2017, che cosi' dispone (enfasi aggiunta): 
        800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione  del
trattamento economico del  personale  delle  citta'  metropolitane  e
delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e  dell'art.
1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con  quello
del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere  dal
1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 96,
lettera a), della predetta legge n.  56  del  2014,  fatto  salvo  il
mantenimento  dell'assegno  ad  personam  per   le   voci   fisse   e
continuative, ove il trattamento  economico  dell'amministrazione  di
destinazione  sia  inferiore   a   quello   dell'amministrazione   di
provenienza. Per le medesime finalita' di cui  al  primo  periodo,  a
decorrere dal 1°  gennaio  2018  i  fondi  destinati  al  trattamento
economico accessorio del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
degli enti presso cui il predetto personale e' transitato  in  misura
superiore  al   numero   del   personale   cessato   possono   essere
incrementati, con riferimento al medesimo personale,  in  misura  non
superiore  alla  differenza  tra  il  valore  medio  individuale  del
trattamento economico accessorio del  personale  dell'amministrazione
di destinazione, calcolato con riferimento all'anno  2016,  e  quello
corrisposto, in applicazione del citato art. 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che
siano rispettati i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lettere  a)
e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.  Ai  conseguenti
maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere  e  nei  limiti
delle  rispettive   facolta'   assunzionali.   Le   regioni   possono
alternativamente provvedere ai  predetti  oneri  anche  a  valere  su
proprie   risorse,   garantendo,   in   ogni   caso,   il    rispetto
dell'equilibrio di bilancio. 
    Come si vede, la norma nazionale prevede - «Al fine di consentire
la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale
delle citta' metropolitane  e  delle  province  transitato  in  altre
amministrazioni  pubbliche  ...  con  quello  del   personale   delle
amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio  2018»  -
che: 
        a) non si applichi quanto previsto  nell'art.  1,  comma  96,
lettera a) della legge n. 56/2014, il quale disponeva che il suddetto
personale  transitato  conservasse   «la   posizione   giuridica   ed
economica,  con  riferimento  alle  voci  del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, in godimento all'atto  del  trasferimento,
nonche' l'anzianita' di servizio maturata»; 
        b)  che  tuttavia  veniva  fatto   salvo   «il   mantenimento
dell'assegno ad personam per le voci fisse  e  continuative,  ove  il
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   destinazione   sia
inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza»; 
        c) che per la medesima finalita' (consentire  la  progressiva
armonizzazione del trattamento economico), a decorrere dal 1° gennaio
2018 «i fondi  destinati  al  trattamento  economico  accessorio  del
personale, anche di livello dirigenziale, degli enti  presso  cui  il
predetto personale e' transitato in misura superiore  al  numero  del
personale cessato» potessero essere incrementati, in una certa misura
(«non superiore alla differenza tra il valore medio  individuale  del
trattamento economico accessorio del  personale  dell'amministrazione
di destinazione, calcolato con riferimento all'anno  2016,  e  quello
corrisposto, in applicazione del citato art. 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito»). 
    Come si e' detto, la Regione Veneto con le disposizioni impugnate
ha appunto ritenuto di incrementare i suddetti fondi. 
    Tuttavia la Regione non sembra avere considerato che  l'esercizio
di tale facolta' era subordinato, dal medesimo  art.  1,  comma  800,
richiamato negli articoli 1 e 2 della legge  regionale,  al  rispetto
dei «Parametri di cui all'art. 23, comma 4,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75». 
    Tale ultima disposizione prevede che: 
        A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31  dicembre  2020,
in via sperimentale, le regioni  a  statuto  ordinario  e  le  citta'
Metropolitane che rispettano i requisiti di cui  al  secondo  periodo
possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2,  l'ammontare
della  componente  variabile  dei   fondi   per   la   contrattazione
integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i  predetti
enti, anche di livello dirigenziale, in misura non  superiore  a  una
percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 281  del  1997,  entro  novanta
giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento.  Il
predetto decreto individua i requisiti da rispettare  ai  fini  della
partecipazione alla sperimentazione di  cui  al  periodo  precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: 
          a)  fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese  di
personale e le entrate correnti considerate  al  netto  di  quelle  a
destinazione vincolata; 
          b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio  di
cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
    La disposizione richiamata nel citato art. 1, comma 800,  prevede
dunque che venga emanato un decreto ministeriale «previo  accordo  in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
legislativo n. 281 del 1997» che individui i requisiti da  rispettare
tenendo conto in particolare dei parametri indicati  alle  successive
lettere a) e b). 
    Appare allora evidente  che  fino  a  quando  il  citato  decreto
ministeriale non sia stato adottato, non e' possibile per le  regioni
esercitare la facolta' prevista dal comma 800 di rideterminazione del
fondo.  In  particolare,  in  assenza  del  decreto,  la  lettera  a)
dell'art. 23 risulta priva di contenuti, non essendo  definita  quale
sia la  percentuale  indicativa  di  una  situazione  di  virtuosita'
finanziaria. 
    E poiche' ad oggi il suddetto decreto  ministeriale  non  risulta
avere ancora completato il suo iter, non poteva ritenersi  consentito
alla regione Veneto emanare disposizioni come quelle impugnate. 
    Occorre da ultimo considerare che ai sensi del citato comma  800,
le Amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del  personale
dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall'art.  23,  comma  2,  del
citato  decreto  legislativo  n.  75  del  2017,  limitatamente  alla
differenza fra il numero delle unita' dei dipendenti transitati e  il
numero di unita' del proprio personale cessato dal  servizio,  mentre
le norme impugnate si limitano a una nuova quantificazione del  fondo
in valore  assoluto,  senza  alcuna  possibilita'  di  verificare  le
modalita' di calcolo e  il  rispetto  dei  presupposti  della  citata
disposizione. 
    Alla luce di quanto sopra esposto consegue che gli articoli 1, 2,
3  e  4  della  legge  regionale  31  del  2018  sono  da   ritenersi
incostituzionali: 
        a) per violazione dell'art. 127, comma 2, lettera  l)  Cost.,
che riserva  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  la  materia
dell'ordinamento civile e,  quindi  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal Codice civile; come si e' infatti visto, la  normativa
statale afferisce al  regime  giuridico  ed  economico  di  tutto  il
personale proveniente dalle province e dalle citta'  metropolitane  e
transitato in altre amministrazioni, la cui disciplina non  puo'  che
avere carattere uniforme sul territorio nazionale; 
        b) per violazione dell'art. 3  Cost.  per  contrasto  con  il
principio di eguaglianza fra i cittadini in quanto il personale delle
altre pubbliche amministrazioni, nella stessa situazione  lavorativa,
si  troverebbe  di  fronte  ad  una  diversa   qualificazione   degli
emolumenti. 
    Da  cio'  la  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
regionali impugnate. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare gli articoli l, 2, 3 e  4  della  legge  Regione  Veneto  4
ottobre 2018, n. 31 recante: «Armonizzazione dei fondi del  personale
regionale ai sensi dell'art. 1, comma 800, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205», per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2018. 
 
    Roma, 10 dicembre 2018 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Bellis