AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ramipril HCT Zentiva» (19A00358) 
(GU n.19 del 23-1-2019)

 
 
          Estratto determina n. 30/2019 del 3 gennaio 2019 
 
    Medicinale: RAMIPRIL HCT ZENTIVA. 
    Importatore: Medifarm S.r.l. - via Tiburtina, 1166/1168  -  00156
Roma Italia. 
    Confezione: Ramipril HCT Zentiva  «5mg  +  25  mg  compresse»  14
compresse - A.I.C. n. 045456011 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        5 mg Ramipril e 25 mg idroclorotiazide; 
      eccipienti: 
        ipromellosa; 
        cellulosa microcristallina; 
        amido di mais pregelatinizzato; 
        sodio stearilfumarato. 
    Confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13  Martello
Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA
- Regno Unito. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione. 
    Questa associazione a dose fissa e' indicata nei pazienti la  cui
pressione arteriosa non e' adeguatamente controllata con ramipril  da
solo o idroclorotiazide da sola. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Ramipril  HCT  Zentiva  e'  la  seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il
confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'
industriale e commerciale del titolare del  marchio  e  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. La societa' titolare
dell'AIP e' tenuta a notificare gli  stampati  e/o  un  campione  del
medicinale rietichettato o riconfezionato al  titolare  del  marchio,
prima della commercializzazione. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.