N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2018
Ordinanza dell'8 ottobre 2018 del Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico S. C. S. . Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Mancata previsione della procedibilita' a querela. - Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103).(GU n.5 del 30-1-2019 )
TRIBUNALE DELLA SPEZIA Sezione penale Il giudice Fabrizio Garofalo, letti gli atti del procedimento nei confronti di: S. C. S., nata il ... a ..., difesa di fiducia dall'Avv. Silvio Petta del foro della Spezia, imputata del delitto p. e p. dall'art. 590-bis, primo e ottavo comma, codice penale, per avere, alla guida dell'autovettura FIAT 600, targata AV 253 MR, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, nonche' in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (ex art. 145, 4° e 10° comma) ed in particolare, per avere omesso di concedere la precedenza al motociclo Hupper, targato ... condotto da N. F. giunta all'intersezione con via Bixio, mentre percorreva Via Napoli con direzione monte, cagionato al predetto N. F. e a F. N., lesioni personali gravi consistite rispettivamente in sublussazione acroniom claveare sx, giudicate guaribili in giorni quaranta (40) e in frattura scomposta di tibia e perone sx, giudicate guaribili in giorni sessanta (60). Con l'aggravante di aver cagionato lesioni a piu' persone. Fatto accaduto in La Spezia il 31 ottobre 2016. In cui sono p.o. N. F. nato a ... l'... e residente alla via ... n. ... F. N. nata a ... e residente alla via ... n. ... Osserva Questo Tribunale intende sollevare questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui, in possibile violazione dell'art. 76 della Costituzione. non prevede la procedibilita' a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, e cio' in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 che assegnava al Governo, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, il compito di adottare decreti legislativi, con cui, fra l'altro «prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilita' di ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita': 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, danno arrecato allo persona offesa sia di rilevante gravita'. Sulla rilevanza della questione Nei confronti dell'imputata veniva emesso decreto di citazione a giudizio di fronte al giudice del dibattimento del Tribunale della Spezia per il reato sopra indicato e, all'udienza del 17 aprile 2018, veniva ammesso rito abbreviato subordinato all'espletamento di perizia medico legale in merito alle lesioni subite da N. F. Il quesito peritale veniva esteso anche alle lesioni riportate a seguito del sinistro da F. N.. Alla luce di quanto evidenziato nell'elaborato peritale, la durata della malattia conseguente al sinistro di cui sopra. per quanto riguarda N. F., risultava contenuta nei 20 giorni, mentre, con riferimento a F. N. era pari a giorni 70. Dagli atti del dossier investigativo - CNR Polizia municipale di La Spezia del 2 marzo 2017 e relativi allegati, fra cui i rilievi dell'incidente stradale ed i certificati medici - emerge, inequivocabilmente che il sinistro in occasione del quale le persone offese riportavano lesioni personali, era stato determinato della condotta di guida dell'imputata, sicuramente colposa, in quanto tenuta in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale: la vettura alla cui guida vi era l'imputata, nell'attraversare un incrocio. in violazione delle regole sulla precedenza, andava a collidere con un motociclo che stava transitando: le persone offese che vi si trovavano a bordo, a seguito ed a causa dell'urto, riportavano le lesioni personali riscontrate dal perito. Ebbene, come emerso anche da quanto indicato nel verbale di udienza del 14 settembre 2018, le vittime non sporgevano querela. Alla luce di cio', per quanto riguarda le lesioni subite da N. F., in quanto giudicate guarite entro i 20 giorni, riqualificato il reato nell'ipotesi di cui all'art. 590 codice penale, si impone una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela. Diversamente, con riferimento alle lesioni riportate da F. N., poiche' guarite in 70 giorni, e' configurabile il delitto di cui all'art. 590-bis comma 1 c.p. contestato dal pubblico ministero, e sicuramente provato, cosi' come sopra evidenziato. Trattandosi di delitto procedibile di ufficio, evidentemente il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna nei confronti dell'imputata, per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 1 c.p., commesso ai danni di F. N. Al contrario, se il reato fosse stato procedibile a querela, non essendo la stessa stata sporta dalla vittima, il processo si concluderebbe anche per il delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1, codice penale commesso nei confronti di F. N., con una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela. E' quindi evidente che la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante. Sulla non manifesta infondatezza A proposito si deve sottolineare che l'art. 1, comma 16, lettera a), della legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 con l'art. 1, comma 16, lettera a), assegnava al Governo il compito, entro un anno dalla sua entrata in vigore, di adottare decreti legislativi, con cui, fra l'altro «prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilita' di ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita': 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravita'. Ebbene il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 ometteva di prevedere la procedibilita' a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1 del codice penale, secondo cui «chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime». La mancata previsione della procedibilita' a querela non costituiva l'oggetto di una mera dimenticanza, emendabile tramite l'adozione di altro decreto legislativo. Si deve evidenziare al proposito che, a prescindere dall'ormai avvenuta scadenza del termine annuale entro il quale il decreto legislativo «integrativo» avrebbe dovuto essere emesso, la mancata previsione della procedibilita' a querela per i delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, costituiva l'oggetto di una specifica scelta da parte del Governo, come emerge in modo inequivocabile dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018. In detta relazione, a pag. 7, si giustificava tale scelta evidenziando che il caso in questione rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 16, lettera a) n. 1 della legge delega e, in particolare in quella dello stato di incapacita' della persona offesa per infermita', che giustificava la mancata estensione della procedibilita' a querela ai delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p. In sostanza, per giustificare la mancata previsione della procedibilita' a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, comma l del codice penale, si equiparava la vittima di un sinistro stradale, che ha subito, proprio a causa del sinistro, lesioni gravi o gravissime, ad una persona offesa che si trova in stato di incapacita' per infermita' o eta'. L'assunto non pare possa condividersi. Ritiene il Tribunale che, con la previsione di cui dall'art. 1, comma 16, lettera a) n. 1 della legge delega, si intendesse escludere la generale procedibilita' a querela per quei delitti, che, sebbene puniti con una pena non superiore a quattro anni, erano posti in essere ai danni di una persona offesa che gia' prima della commessione del reato si trovava in stato di incapacita' per eta' o infermita': e cio' per l'ovvio motivo che le persone in tale stato non sono in grado di sporgere querela. La situazione e' diversa da quella della vittima di un sinistro stradale che ha riportato lesioni gravi o gravissime a seguito dell'incidente: si pensi alla persona che a bordo di una vettura, tamponata da altra, subisca il c.d. «colpo di frusta», che puo' determinare una malattia dalla durata anche di molti giorni: e' evidente che tale persona non si trova in stato di incapacita'; ma anche nel caso in cui, a seguito di un sinistro stradale la vittima subisca l'amputazione di un arto: non per questo la stessa versa in stato di incapacita'; Non vi puo' essere correlazione diretta e costante fra le lesioni gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale e lo stato di incapacita' di infermita'. L'evidente ratio dall'art. 1, comma 16, lettera a) n. 1 era di non prevedere la procedibilita' a querela per le vittime dei reati, che erano in stato di incapacita' gia' prima della loro commissione, a causa di eta' o infermita', in un'ottica di tutela di una categoria di soggetti vulnerabili, non in grado di sporgere agevolmente querela. Con il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 invece, attraverso una lettura della legge delega, che pare estrinsecarsi in una sua violazione, si esclude la procedibilita' a querela dei delitti di all'art. 590-bis, comma 1, codice penale, assumendosi che le vittime di un sinistro stradale, che hanno riportato nell'incidente lesioni gravi o gravissime, siano di per se' incapaci per infermita'. Peraltro, la scelta eccessivamente rigorosa del legislatore delegato, pare frustrare proprio le finalita' deflattive dell'intervento e rischia concretamente di vanificare e depotenziare il ricorso alle forme di ristoro del bene leso, alle quali sole le vittime del reato aspirano, il risarcimento dei danni: la remissione della querela e l'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter codice penale costituiscono una spinta formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro economico per i danni subiti. Per concludere giova sottolineare che i delitti di lesioni personali gravi o gravissime, commessi da persona che non si trova sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, non costituiscono fonte del particolare allarme sociale correlato invece alla commissione dei reati da parte di chi si trova sotto l'effetto di tali sostanze: e' giusto, quindi, anche sotto il profilo della procedibilita', effettuare una diversificazione fra i delitti previsti dal comma 1 dell'art. 590-bis codice penale e quelli regolati dai commi quarto, quinto e sesto, prevedendo, solo per il primo, la procedibilita' a querela. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, abbia tradito i principi stabiliti dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 e, quindi, sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, non prevede la procedibilita' a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103 del 27 giugno 2017. Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. La Spezia, 8 ottobre 2018 Il Giudice: Garofalo