N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2018

Ordinanza del 30 aprile 2018 del G.I.P.  del  Tribunale  di  Macerata
sull'istanza proposta da L. E.. 
 
Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Patrocinio per  la
  difesa del cittadino  non  abbiente,  persona  offesa  da  reato  -
  Denunciata  preclusione,  per  il  giudice  chiamato   a   decidere
  sull'ammissione  al  beneficio,  della  possibilita'  di   valutare
  l'eventuale assenza di fatti di rilevanza penale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 74. 
(GU n.6 del 6-2-2019 )
 
                        TRIBUNALE DI MACERATA 
           ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    L. E. ha sporto in data 24 novembre 2017 «denunzia- querela»  nei
confronti di A. A. 
    In data 6 dicembre  2017  il  pubblico  ministero  ha  depositato
richiesta di archiviazione sulla base degli  stessi  contenuti  della
denunzia querela di cui sopra, non ravvisando  ipotesi  di  reato  in
quanto narrato dalla denunciante. 
    In data 4 aprile 2018 la persona offesa ha  avanzato  istanza  di
ammissione al gratuito patrocinio. 
    L'art. art.  74,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 prevede che: 
      «1. E' assicurato il patrocinio  nel  processo  penale  per  la
difesa del cittadino non abbiente,  indagato,  imputato,  condannato,
persona offesa da reato, danneggiato che  intenda  costituirsi  parte
civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per  la  pena
pecuniaria; 
      2. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo  civile,
amministrativo, contabile, tributario e negli  affari  di  volontaria
giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue
ragioni risultino non manifestamente infondate», a condizione  che  i
soggetti di cui sopra rientrino nei limiti reddituali di legge oppure
siano persone offese in relazione a particolari  reati  (612-bis  cp,
572 cp, 609-bis cp...). 
    Norma che sembra configurare un  diritto  assoluto  dei  soggetti
iscritti come persone offese, alle condizioni di cui sopra, di godere
del beneficio del patrocinio a spese dello Stato 
 
                               Diritto 
 
    Ritiene questo giudice  la  possibile  incostituzionalita'  della
disciplina normativa di cui sopra per contrarieta' con l'art. 3 della
Costituzione. 
    Se, infatti, appare condivisibile  che  i  soggetti  che  debbano
effettivamente - quantomeno  ad  una  prima  sommaria  valutazione  -
ritenersi persone offese da reato abbiano, alle condizioni di  legge,
il diritto di avvalersi del gratuito patrocinio per sostenere le loro
ragioni nel procedimento, cio' non  puo'  comportare  che  le  stesse
possano avvalersi di tale  (beneficio  comportante  evidentemente  un
onere economico per lo Stato e di riflesso su tutta la collettivita')
solo per coltivare «a costo zero» conflittualita' private, in  chiara
assenza  di  effettivi  fatti  di  rilevanza  penale  che  le  vedano
rivestire la veste di persone offese. 
    Nel caso di specie la istante ha sporto denuncia per fatti che il
PM ha gia' ritenuto privi di ogni rilevanza penale - con giudizio che
appare pienamente condivisibile da parte di questo  GIP,  atteso  che
trattasi di mere inurbanita' e tentativi di attirare la attenzione da
parte della figlia minore della coppia - chiedendo  la  archiviazione
del fascicolo  sulla  base  degli  stessi  contenuti  della  denuncia
querela. 
    La ammissione al  richiesto  beneficio,  pertanto,  comporterebbe
l'ingiustificato esborso di somme da parte dello Stato a favore della
difesa e la distrazione della stesse da altri impieghi  di  rilevanza
sociale, a fronte della assenza di una  effettiva  veste  di  persona
offesa da reato rivestita dalla istante. 
    Appare, pertanto, ad  avviso  di  questo  GUP,  contrastante  con
fondamentali criteri di logica e razionalita' che il giudice chiamato
a decidere sulla istanza di  ammissione  al  gratuito  patrocinio  da
parte della persona offesa non  abbia  possibilita'  di  valutare  la
manifesta assenza di fatti di rilevanza penale in atti, in  tal  caso
escludendo  la  ammissione  al  beneficio  anche  in  presenza  della
iscrizione  dell'istante  come  PO  (atto  dovuto  a  seguito   della
trasmissione alla Procura di una  denuncia,  salvo  poi  chiedere  la
archiviazione del fascicolo)  e  della  sussistenza  dei  presupposti
reddituali di legge. 
    Ritenuto che la questione appare rilevante nel  caso  di  specie,
atteso che la denunciante ha i requisiti reddituali richiesti per  la
ammissione al beneficio, talche',  in  mancanza  di  possibilita'  di
valutazione sulla sussistenza o meno di  una  effettiva  veste  della
stessa di persona offesa dal reato, sarebbe atto necessitato  la  sua
ammissione al beneficio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo  1955  n.
87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  74,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  115/2002,  in  relazione  all'art.   3   della
Costituzione, la' dove prevede che «E' assicurato il  patrocinio  nel
processo penale per la difesa del cittadino non abbiente...,  persona
offesa da reato, ...», senza possibilita' per il giudice  chiamato  a
decidere sulla ammissione  al  beneficio  di  valutare  la  eventuale
evidente assenza di fatti di rilevanza penale; 
    sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale; 
    manda alla Cancelleria per gli adempimenti  di  cui  all'art.  23
della legge n. 87/53. 
      Macerata, 27 aprile 2018 
 
                         Il Giudice: Manzoni