N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2018
Ordinanza del 30 aprile 2018 del G.I.P. del Tribunale di Macerata sull'istanza proposta da L. E.. Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente, persona offesa da reato - Denunciata preclusione, per il giudice chiamato a decidere sull'ammissione al beneficio, della possibilita' di valutare l'eventuale assenza di fatti di rilevanza penale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 74.(GU n.6 del 6-2-2019 )
TRIBUNALE DI MACERATA ufficio del giudice per le indagini preliminari L. E. ha sporto in data 24 novembre 2017 «denunzia- querela» nei confronti di A. A. In data 6 dicembre 2017 il pubblico ministero ha depositato richiesta di archiviazione sulla base degli stessi contenuti della denunzia querela di cui sopra, non ravvisando ipotesi di reato in quanto narrato dalla denunciante. In data 4 aprile 2018 la persona offesa ha avanzato istanza di ammissione al gratuito patrocinio. L'art. art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 prevede che: «1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria; 2. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate», a condizione che i soggetti di cui sopra rientrino nei limiti reddituali di legge oppure siano persone offese in relazione a particolari reati (612-bis cp, 572 cp, 609-bis cp...). Norma che sembra configurare un diritto assoluto dei soggetti iscritti come persone offese, alle condizioni di cui sopra, di godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato Diritto Ritiene questo giudice la possibile incostituzionalita' della disciplina normativa di cui sopra per contrarieta' con l'art. 3 della Costituzione. Se, infatti, appare condivisibile che i soggetti che debbano effettivamente - quantomeno ad una prima sommaria valutazione - ritenersi persone offese da reato abbiano, alle condizioni di legge, il diritto di avvalersi del gratuito patrocinio per sostenere le loro ragioni nel procedimento, cio' non puo' comportare che le stesse possano avvalersi di tale (beneficio comportante evidentemente un onere economico per lo Stato e di riflesso su tutta la collettivita') solo per coltivare «a costo zero» conflittualita' private, in chiara assenza di effettivi fatti di rilevanza penale che le vedano rivestire la veste di persone offese. Nel caso di specie la istante ha sporto denuncia per fatti che il PM ha gia' ritenuto privi di ogni rilevanza penale - con giudizio che appare pienamente condivisibile da parte di questo GIP, atteso che trattasi di mere inurbanita' e tentativi di attirare la attenzione da parte della figlia minore della coppia - chiedendo la archiviazione del fascicolo sulla base degli stessi contenuti della denuncia querela. La ammissione al richiesto beneficio, pertanto, comporterebbe l'ingiustificato esborso di somme da parte dello Stato a favore della difesa e la distrazione della stesse da altri impieghi di rilevanza sociale, a fronte della assenza di una effettiva veste di persona offesa da reato rivestita dalla istante. Appare, pertanto, ad avviso di questo GUP, contrastante con fondamentali criteri di logica e razionalita' che il giudice chiamato a decidere sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte della persona offesa non abbia possibilita' di valutare la manifesta assenza di fatti di rilevanza penale in atti, in tal caso escludendo la ammissione al beneficio anche in presenza della iscrizione dell'istante come PO (atto dovuto a seguito della trasmissione alla Procura di una denuncia, salvo poi chiedere la archiviazione del fascicolo) e della sussistenza dei presupposti reddituali di legge. Ritenuto che la questione appare rilevante nel caso di specie, atteso che la denunciante ha i requisiti reddituali richiesti per la ammissione al beneficio, talche', in mancanza di possibilita' di valutazione sulla sussistenza o meno di una effettiva veste della stessa di persona offesa dal reato, sarebbe atto necessitato la sua ammissione al beneficio.
P.Q.M. Visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1955 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la' dove prevede che «E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente..., persona offesa da reato, ...», senza possibilita' per il giudice chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale; sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/53. Macerata, 27 aprile 2018 Il Giudice: Manzoni