N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2018

Ordinanza del 5 luglio 2018 della  Commissione  tributaria  regionale
per il Piemonte sul ricorso proposto da Online SIM spa contro Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale di Torino. 
 
Imposte e tasse  -  Imposta  sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  -
  Applicazione, per il periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
  2013, di un'addizionale di  8,5  punti  percentuali  per  gli  enti
  creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le  societa'  e
  gli enti che esercitano attivita' assicurativa. 
- Decreto-legge  30  novembre  2013,  n.  133  (Disposizioni  urgenti
  concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici  e  la  Banca
  d'Italia), convertito, con modificazioni, nella  legge  29  gennaio
  2014, n. 5, art. 2, comma 2. 
(GU n.6 del 6-2-2019 )
 
         LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                              Sezione 7 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Garino Vittorio - Presidente; 
        Massaglia Edoardo - relatore; 
        Borgna Paolo - giudice; 
ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 1186/2017 depositato
il 13 ottobre 2017, avverso la pronuncia sentenza n. 216/2017 Sez:  1
emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; 
    Contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino,
corso Bolzano n. 30 - 10121 Torino; proposto dagli appellanti: Online
SIM Societa' per azioni di intermediazione mobiliare Spa,  via  Piero
Capponi n. 13 - 20145 Milano (MI); 
    Difeso da De Francesco Marco, via Ettore De Sonnaz n. 19 -  10100
Torino (TO); 
    Difeso da Escalar Gabriele, via Ettore De Sonnaz n.  19  -  00197
Roma (RM); 
    Difeso da Ferrero Maurizio, via Ettore De Sonnaz n.  19  -  10121
Torino (TO). 
    Atti impugnati: SIL. Rifiuto Ires-Altro 2013. 
Ordinanza 12 marzo 2018. 
Presidente Vittorio Garino. Giudici: Edoardo Massaglia (rel.),  Paolo
Borgna. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    La  controversia  trae  origine  dal  silenzio-rifiuto  formatosi
sull'istanza di rimborso presentata da Online SIM SpA l'8 luglio 2014
per addizionale IRES versata per l'anno d'imposta 2013, € 132.911,00,
introdotta  per  l'anno  d'imposta  2013   dall'art.   2,   comma   2
decreto-legge n. 133/2013, posta a  carico  degli  enti  creditizi  e
finanziari,  della  Banca  d'Italia  e  degli  enti  che   esercitano
attivita' assicurativa. 
    La societa' contribuente impugno' il provvedimento  adducendo  la
sussistenza dei requisiti di rilevanza e non  manifesta  infondatezza
della questione di' legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  2
decreto-legge n. 133/2013 con riferimento ai seguenti aspetti: 
        1) violazione dell'art. 3 della  Costituzione  (principio  di
uguaglianza)  e  dell'art.  53  della  Costituzione   (principio   di
capacita' contributiva); 
        2) violazione dell'art. 77  della  Costituzione  (presupposti
per l'adozione di un decreto-legge). 
    L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di  Torino,  si
costitui' in giudizio ritenendo la  doglianza  infondata,  osservando
che il sindacato della Corte costituzionale, nell'ipotesi in  cui  si
contesti la violazione dei principi di  uguaglianza  e  di  capacita'
contributiva,  e'  esclusivamente  circoscritto  alla  verifica   del
rispetto del limite della «non arbitrarieta'/irragionevolezza»  della
norma contestata. 
    Il  legislatore  puo'  legittimamente   introdurre   inasprimenti
fiscali a carico  di  determinate  categorie  di  contribuenti  senza
incorrere in una violazione del disposto costituzionale, salvo che le
misure  adottate  siano  palesemente  irrazionali  o   manifestamente
sproporzionate. La  Corte  costituzionale  ha  ripetutamente  escluso
l'arbitrarieta' e  irragionevolezza  di  una  disposizione  se  aveva
carattere transitorio ed eccezionale ed era supportata da una precisa
finalita' solidaristica. 
    Secondo  l'ufficio,  contrariamente  a  quanto  affermato   dalla
societa', secondo la quale l'inasprimento del trattamento fiscale nei
confronti delle imprese creditizie, finanziarie ed  assicurative  non
sarebbe  stato  in  alcun  modo  giustificato,   il   Governo   ed il
legislatore  hanno  precisato  di   aver   imposto   una   tassazione
addizionale straordinaria a carico di tali soggetti per la necessita'
di adottare politiche fiscali redistributive a favore delle  famiglie
piu' deboli (famiglie titolari di prima casa non di lusso),  mediante
l'abolizione della seconda rata dell'IMU. 
    L'aggravio fiscale a carico delle imprese bancarie, creditizie ed
assicurative di cui all'addizionale in esame e' stato motivato  dalla
necessita'  di  reperire  le  risorse  necessarie  per  la   suddetta
abolizione in un brevissimo lasso di tempo e con ragionevole certezza
di incasso delle stesse, ma tale maggior onere non e' irragionevole o
discriminatorio, dal momento che le imprese incise dal  tributo  sono
dotate di forza economica e finanziaria adeguata  per  sopportare  il
temporaneo impatto detto stesso. 
    Nel caso in esame le  eccezionali  circostanze  sono  evidenti  e
risultano dagli atti parlamentari con cui il Governo ha  spiegato  la
necessita' di venire incontro ai bisogni delle  fasce  economicamente
piu' fragili della popolazione, riducendo gli oneri impositivi  sulla
«prima  casa»  e  con  una  tassazione   finanziaria   straordinaria,
temporanea ed eccezionale che  permettesse  in  brevissimo  tempo  di
reperire risorse da quei contribuenti che meglio potevano sopportare,
una tantum, un onere aggiuntivo, in ragione della loro  potenzialita'
economica e finanziaria. 
    La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la  sentenza
n. 216/1/2017 depositata il 16 febbraio 2017, ha respinto il ricorso,
compensando  tra  le  parti  le  spese  di  lite,  motivando  che  il
legislatore puo' legittimamente introdurre  specifiche  tassazioni  a
carico di determinate categorie di contribuenti  senza  incorrere  in
una violazione del  disposto  costituzionale,  salvo  che  le  misure
adottate   siano    palesemente    irrazionali    o    manifestamente
sproporzionate; i principi costituzionali non  impongono  infatti  un
carico  fiscale  uniforme,  con  criteri  assolutamente  identici   e
proporzionali per tutte le tipologie di  Imposizione  tributaria,  ma
prescrivono il raccordo con la  capacita'  contributiva  dei  diversi
soggetti, nel presupposto di un sistema informato ad un  criterio  di
progressivita' improntato a criteri di solidarieta' sociale. 
    I giudici di primo grado non hanno  ritenuto  che  l'introduzione
della norma contestata avesse  dato  luogo  ad  una  differenziazione
ingiustificata  ed  arbitraria,  dal   momento   che   l'inasprimento
tributario e'  caratterizzato  da  profili  di  eccezionalita'  e  di
transitorieta' e persegue dichiaratamente un intento solidaristico  e
redistributivo, come risulta dagli atti del Governo che giustifica la
norma con  la  necessita'  di  reperire  -  in  via  straordinaria  e
temporanea - le somme necessarie per alleggerire  gli  oneri  fiscali
gravanti  sulle  fasce  piu'  deboli   della   popolazione   mediante
l'abolizione della seconda rata dell'IMU per le abitazioni principali
e le fattispecie assimilate, attribuendone temporaneamente l'onere  a
soggetti ritenuti economicamente e finanziariamente piu' forti. 
    In merito al secondo motivo  di  ricorso,  con  cui  la  societa'
lamentava che il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n.  133  fosse
costituzionalmente illegittimo per violazione del comma  2  dell'art.
77 della Costituzione, per carenza  dei  requisiti  di  necessita'  e
urgenza,  il  Collegio  di  prime  cure,  condividendo  la  posizione
dell'ufficio, ritenne che la scelta governativa  rispondesse  ad  una
precisa  scelta  di  politica  economica  finalizzata  a  far  fronte
all'eccezionale emergenza sociale del momento. 
    La societa'  interpone  appello  riproponendo  sostanzialmente  i
motivi di ricorso originario: 
        1. incostituzionalita' dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge
n. 133/2013 per violazione degli articoli 3 e 53  della  Costituzione
sotto vari profili: 
          1 - il principio di uguaglianza e di capacita' contributiva
non  ammetterebbero  deroghe  e  le  disparita'  di  trattamento  non
potrebbero  essere  giustificate  dalla  necessita'  del  Governo  di
reperire risorse per attuare il proprio programma politico; 
          2 - le imprese bancarie non sono enti  economicamente  piu'
forti rispetto alle altre imprese; 
          3  -   l'abolizione   dell'IMU   sulla   prima   casa   non
costituirebbe un  vantaggio  per  i  piu'  deboli,  ma  per  tutti  i
proprietari, per cui non attuerebbe alcuna  finalita'  redistributiva
della ricchezza; 
          4 - l'addizionale IRES colpirebbe  una  ricchezza  soltanto
ipotetica, non  essendo  state  svolte  indagini  empiriche  volte  a
misurarla; 
          5 -  anche  qualora  le  banche  avessero  manifestato  una
maggiore  capacita'   contributiva   l'imposta   sarebbe   ugualmente
illegittima, in quanto incoerente con il  presupposto  d'imposta,  in
quanto colpirebbe tutto  il  reddito  e  non  l'indice  di  ricchezza
maggiore; 
          6 - la transitorieta'  del  prelievo  non  giustificherebbe
l'illegittimita' costituzionale della norma; 
        2. incostituzionalita' dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge
n. 133/2013  per  violazione  dell'art.  77  della  Costituzione,  in
assenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza: 
          1 - non risponderebbe al vero che  l'addizionale  e'  stata
introdotta  per  porre  un  parziale  rimedio  alla  generale   crisi
economica; 
          2 -  la  necessita'  di  reperire  risorse  economiche  per
l'attuazione del programma politico del Governo non costituirebbe una
situazione  straordinaria  idonea  a  legittimare  il  ricorso   alla
decretazione d'urgenza; 
          3 - anche se l'addizionale fosse stata introdotta per porre
rimedio alla  generale  crisi  economica,  il  decreto-legge  n.  133
sarebbe ugualmente incostituzionale per violazione dell'art. 77 della
Costituzione in quanto la crisi non rivestirebbe  i  caratteri  della
straordinarieta'; 
          4 - la ricorrenza dei requisiti  di  necessita'  e  urgenza
andrebbe esclusa in quanto l'abolizione dell'IMU e' stata contestuale
all'introduzione dell'addizionale IRES; 
          5  -  i  lavori  parlamentari   confermerebbero   l'assunto
relativo all'assenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza; 
          6 - l'approvazione della legge di conversione non sanerebbe
il vizio di cui sarebbe stato affetto il decreto-legge n. 133; 
        3. illegittimita' della sentenza, per non aver i  giudici  di
primo grado considerato rilevante,  pur  se  ritenuta  infondata,  la
questione  di  costituzionalita',  al  fine  della  sospensione   del
giudizio e della rimessione al giudice costituzionale. 
    L'Agenzia delle entrate nelle proprie  controdeduzioni  eccepisce
che i motivi d'impugnazione vertono sull'asserita incostituzionalita'
della  norma  istitutiva   dell'Addizionale   regionale   IRES,   con
conseguente richiesta di dichiarare non manifestamente  infondata  la
questione posta, con la richiesta di  sottoporre  la  questione  alla
Corte costituzionale previa sospensione del giudizio. 
    L'art. 3 della Costituzione, al comma 2, prevede che «E'  compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico  sociale,
che, limitando di fatto la liberta' e  l'uguaglianza  dei  cittadini,
impediscono il pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,
economica  e  sociale  del  Paese:   il   principio   imprescindibile
dell'uguaglianza di fronte alla legge va inteso in senso  sostanziale
e non formale. 
    In momenti di  particolare  congiuntura  economica  negativa,  il
legislatore e' chiamato a limitare, per quanto possibile, gli effetti
negativi sulle fasce piu' deboli. Tra gli strumenti a disposizione il
piu' utilizzato e' sempre stato,  storicamente,  quello  dell'aumento
della  pressione  fiscale,  in  quanto  consente  immediate  maggiori
entrate, al fine di sopperire ad improcrastinabili esigenze di  cassa
e di provvedere alla re distribuzione della ricchezza  a  favore  dei
cittadini meno abbienti. 
    La scelta di quali soggetti debbano essere chiamati a contribuire
in maniera piu' forte appartiene alla sfera  politica,  nel  rispetto
del principio di capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione),
garantendo anche principi della libera concorrenza e  della  liberta'
di iniziativa economica. 
    L'unico limite per il legislatore e' dato dalla non arbitrarieta'
nella scelta dei soggetti da incidere maggiormente  e  ragionevolezza
nella misura dell'imposizione, che deve essere commisurata sulla base
della  tipologia  di  reddito  e  sulla  base  della   tipologia   di
contribuente che va ad essere inciso. 
    Il  legislatore  era  legittimato  ad  utilizzare  uno  strumento
eccezionale, peraltro operativo soltanto, una tantum per via  di  una
particolare  situazione   di   crisi   economica,   che   e'   andata
progressivamente peggiorando e  che  non  ha  colpito  le  banche  in
maniera superiore rispetto agli altri contribuenti. 
    Non si tratta di violazione del principio di uguaglianza,  ma  di
attuazione  di  quello  stesso  principio,   che   va   inteso   come
ragionevolezza a tutela di una giustizia sostanziale,  da  realizzare
attraverso la solidarieta'. 
    La societa' contribuente lamenta che il nuovo  tributo  istituito
avrebbe dovuto colpire in egual misura tutti soggetti passivi IRES, a
prescindere dall'esercizio di una  diversa  attivita'  economica.  In
realta' l'individuazione dei soggetti passivi non e' avvenuta in modo
irrazionale o ingiustificato, ma, come si ricava  dall'audizione  del
Ministro delle finanze in Senato  del  13  dicembre  2013,  e'  stata
decisa sulla scorta  della  necessita'  -  al  fine  di'  trovare  la
copertura finanziaria per l'abolizione della  seconda  rata  dell'IMU
dovuta nel 2013 sull'abitazione principale - di «reperire risorse  la
cui entita' non fosse soggetta a incertezza  in  un  lasso  di  tempo
estremamente breve». 
    Le categorie individuate hanno come tratti distintivi in comune: 
        1) lo  svolgimento  di  attivita'  in  settori  sottoposti  a
stretta vigilanza pubblica; 
        2) la disponibilita' di risorse finanziarie e  di  liquidita'
tali da permettere il pagamento dell'imposta entro i termini di legge
con risorse proprie. 
    Tali peculiarita' distinguono  nettamente  queste  imprese  dagli
altri soggetti passivi IRES che non  hanno  penetranti  controlli  da
parte delle Autorita' e che non dispongono normalmente di  liquidita'
tali da garantire con certezza il pagamento nei termini prescritti. 
    Secondo  gli  orientamenti  costantemente  seguiti  dalla   Corte
costituzionale, non ogni modulazione della tipologia di  contribuenti
e  del  sistema  impositivo  per   settori   produttivi   costituisce
violazione dei principio di capacita' contributiva e del principio di
eguaglianza, ma solo se attuata in modo irragionevole e arbitrario. 
    Il Governo ha precisato di «aver ritenuto necessario  intervenire
con un decreto-legge per ragioni di urgenza e per assicurare certezza
sui tempi di applicazione di  misure  rilevanti  per  la  manovra  di
politica economica» e che trattasi di interventi che, seppur gravosi,
«riflettono la necessita' di reperire  risorse  la  cui  entita'  non
fosse soggetta a incertezza in un lasso di tempo estremamente breve». 
    La situazione di emergenza economica e sociale posta a  base  del
decreto-legge n. 113 del 2013 consente  di  escludere  che  esso  sia
stato adottato in una situazione di evidente mancanza  dei  requisiti
di  necessita'  ed  urgenza.  Le  contestate   disposizioni,   avendo
introdotto l'addizionale in esame per reperire nuove entrate al  fine
di fronteggiare l'emergenza e re distribuire  la  pressione  fiscale,
risultano coerenti  con  le  finalita'  del  provvedimento  e  con  i
presupposti costituzionali su cui esso si fonda. 
    L'ufficio evidenzia come a tal fine  come  siano  stati  numerosi
negli  anni  i  casi  di  temporaneo  inasprimento  dell'imposizione,
applicabile solo a determinati settori  produttivi  o  a  determinate
tipologie di redditi e cespiti e  come  tali  fattispecie  non  siano
state ritenute illegittime dalla Corte proprio in  forza  della  loro
limitata durata. 
    La previsione di una imposta una tantum, a  carico  di  categorie
che ne garantissero l'effettivo e tempestivo assolvimento, al fine di
permettere l'adozione di «uno strumento per sostenere le famiglie  in
questa difficile  fase  congiunturale»,  risulterebbe  quindi  dunque
congrua e ragionevoli. 
 
                          Per questi motivi 
 
    Con il decreto-legge 30 novembre  2013,  n.  133  il  Governo  ha
introdotto   una   serie   di   disposizioni   «concernenti    l'IMU,
l'alienazione di immobili pubblici  e  la  Banca  d'Italia»,  la  cui
attuazione  ha  comportato  la   necessita'   di   reperire   risorse
finanziarie. Pertanto, con  il  medesimo  decreto  ed  in  deroga  al
principio   di   irretroattivita'   delle   disposizioni   impositive
tributarie ha introdotto un'addizionale dell'8,5 per cento  a  carico
delle imprese creditizie, finanziarie ed assicurative. 
    Il gettito derivante da tale addizionale e'  stato  destinato  al
finanziamento della  copertura  dell'abolizione  della  seconda  rata
dell'IMU   dovuta   su   una   molteplicita'   di   beni    immobili.
Dell'abolizione della seconda rata dell'IMU hanno beneficiato tutti i
proprietari, a prescindere dal reddito, mentre  le  imprese  colpite,
nel  periodo  d'imposta  2013,  non  erano  necessariamente  soggetti
economicamente piu' forti degli altri. Al riguardo non risulta  siano
state effettuate analisi, anche empiriche, per sostenere  che  queste
imprese fossero effettivamente piu' forti. 
    La questione posta da questa controversia verte, in primo  luogo,
sulla necessita' di stabilire se le norme  costituzionali  consentano
al Governo di creare un «ammanco»  di  risorse  finanziarie  mediante
l'abolizione di un  prelievo  impositivo  precedentemente  introdotto
(IMU)  e  di  fronteggiare  tale  ammanco  di  risorse  chiamando   a
contribuire soltanto taluni contribuenti; in secondo luogo se  l'art.
77  della  Costituzione,  che   impone   al   Governo   di   adottare
provvedimenti provvisori con forza di legge nel caso in cui  sussista
la  necessita'   di   fronteggiare   con   urgenza   una   situazione
straordinaria,  consenta   di   intervenire   su   «scoperture»   non
preesistenti ma create con il medesimo provvedimento. 
    Il legislatore fiscale puo' attuare  politiche  solidaristiche  e
redistributive della ricchezza, purche' cio' avvenga nel rispetto dei
principi costituzionali di uguaglianza,  ragionevolezza  e  capacita'
contributiva e cioe' chiamando a contribuire «alle spese  pubbliche»,
in egual misura, «tutti» i contribuenti. 
    Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 133  istituisce,  per
il solo periodo d'imposta 2013, l'addizionale IRES dell'8,5 per cento
a carico delle imprese creditizie, finanziarie ed assicurative;  tali
imprese, a parita' di  reddito  complessivo  con  le  altre  imprese,
furono pertanto sottoposte ad un prelievo  impositivo  piu'  elevato,
essendo obbligate a versare l'IRES con la maggiore  aliquota  del  36
per cento (aliquota ordinaria del 27,5 + addizionate dell'8,5 =  36),
mentre le altre imprese, a  parita'  di  reddito  complessivo,  erano
obbligate a versare l'IRES con l'aliquota del 27,5 per cento. 
    Va innanzi  tutto  rilevato  che  le  norme  che  individuano  il
presupposto dell'IRES non danno alcun rilievo al settore in cui  tale
reddito e' prodotto, considerando il solo  aspetto  quantitativo:  il
comma 1 dell'art. 75 stabilisce infatti che «l'imposta si applica sui
reddito  complessivo  netto»,  senza  fare  distinzioni  fondate  sul
settore produttivo  di  appartenenza  dell'impresa  soggetto  passivo
IRES. 
    La  Corte  costituzionale  ha  invece  da  sempre  ritenuto   che
l'importo del prelievo tributario debba essere lo stesso a parita' di
presupposto impositivo,  laddove  ha  espressamente  statuito  che  a
situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi. 
    Il fatto che le  imprese  bancarie,  assicurative  e  finanziarie
operino «in settori sottoposti  a  stretta  vigilanza  pubblica»  non
significa necessariamente che si trovino in una situazione  di  fatto
diversa rispetto alle altre imprese e non pare  idoneo  ad  escludere
una  disparita'  di  trattamento,  non  essendo  un  fatto  economico
sintomatico di una  maggiore  capacita'  di  contribuire  alle  spese
pubbliche. 
    Neppure il  fatto  che  le  imprese  creditizie,  finanziarie  ed
assicurative siano per legge sottoposte alla  vigilanza  di  soggetti
pubblici a causa della  particolare  attivita'  da  esse  svolta  non
costituisce un indice di  ricchezza  e  non  manifesta  una  maggiore
idoneita' a contribuire alla spesa pubblica e non pare  in  grado  di
differenziare le  imprese  creditizie,  finanziarie  ed  assicurative
dagli altri soggetti passivi IRES dal  punto  vista  della  capacita'
contributiva. 
    Il  gettito  derivante  dalla   addizionale   all'origine   della
controversia e' stato  destinato  al  finanziamento  della  copertura
dell'abolizione  della  seconda   rata   dell'IMU   dovuta   su   una
molteplicita' di beni immobili e di tale abolizione hanno beneficiato
tutti i proprietari, a prescindere dal  reddito,  mentre  le  imprese
colpite,  nel  periodo  d'imposta  2013,  non  erano  necessariamente
soggetti economicamente piu' forti degli altri:  all'addizionale  non
pare  pertanto  possa  attribuirsi  una  finalita'  solidaristica   e
distributiva della ricchezza. 
    Anche il carattere «transitorio» del prelievo  fiscale  non  pare
idoneo a sanare la disparita' di trattamento operata tra contribuenti
che si trovano nella stessa situazione. 
    Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso,  relativo  alla
carenza  dei  requisiti  di   necessita'   ed   urgenza,   la   Corte
costituzionale ha chiarito che  «i  decreti-legge  traggono  la  loro
legittimazione generale da casi  straordinari  e  sono  destinati  ad
operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative  rapide
a  situazioni  bisognose  di  essere  regolate  in  modo   adatto   a
fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessita'». 
    L'art.  77  della  Costituzione  stabilisce  che  l'adozione   di
decreti-legge da parte dei  Governo  e  la  conseguente  deroga  alla
normale ripartizione dei  poteri  tra  gli  organi  dello  Stato,  e'
ammissibile  unicamente  «in  casi  straordinari  di  necessita'   ed
urgenza»  e  cioe'  soltanto  qualora  sussista  la   necessita'   di
provvedere con urgenza ad una situazione  straordinaria  sopravvenuta
ed imprevedibile. 
    Questo strumento eccezionale deve pertanto essere utilizzato  dal
Governo soltanto quando esista una situazione di fatto  straordinaria
ed imprevedibile che richiede celeri risposte  normative  che  quindi
non possono essere fornite con la procedura legislativa ordinaria. Il
decreto-legge n. 133 emerge che l'addizionale e' stata introdotta per
reperire le risorse necessarie per abolire l'IMU. 
    La  situazione  che  dovrebbe  giustificare   il   ricorso   alla
decretazione d'urgenza non preesisteva al decreto-legge  n.  133:  la
situazione di fatto che ha determinato il Governo  a  ricorrere  allo
strumento  del  decreto-legge  per  l'introduzione   dell'addizionale
oggetto del presente giudizio e cioe' la necessita' di reperire in un
breve lasso temporale le risorse necessarie per procedere alla scelta
politica di abolire l'IMU non pare, a questo Collegio, una situazione
straordinaria idonea  a  legittimare  l'esecutivo  a  ricorrere  alla
decretazione d'urgenza ai sensi dell'art. 77 della  Costituzione,  in
quanto non preesisteva al decreto-legge n. 133  ma  e'  stata  creata
dallo stesso Governo nel  momento  in  cui  ha  deciso  di  procedere
all'abolizione  della  seconda  rata  dell'IMU:  la  ricorrenza   dei
requisiti di necessita' e urgenza andrebbe pertanto esclusa in quanto
l'abolizione   dell'IMU   e'   stata   contestuale   all'introduzione
dell'Addizionale IRES. 
    Questo Collegio ritiene pertanto che  sussistano  fondati  motivi
per riesaminare la legittimita' costituzionale dell'art.  2  comma  2
del decreto-legge n. 133/2013: 
        sotto il profilo del rispetto del disposto degli articoli 3 e
53, (principii di uguaglianza e di capacita' contributiva) poiche' le
imprese bancarie non  sono  necessariamente  soggetti  economicamente
piu' forti rispetto alle altre imprese, e l'abolizione dell'IMU sulla
prima casa, per tutti i proprietari, non pare idonea a realizzare una
finalita' redistributiva della ricchezza; 
        sotto il profilo del rispetto del disposto dell'art. 77 della
Costituzione, (presupposti per  la  decretazione  d'urgenza)  perche'
l'attuazione del programma politico del Governo non  costituisce  una
situazione  straordinaria  idonea  a  legittimare  il  ricorso   alla
decretazione  d'urgenza,   e   l'addizionale   IRES   oggetto   della
controversia e'  stata  introdotta  proprio  per  coprire  le  minori
risorse disponibili a causa dell'abolizione contestuale dell'IMU. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Commissione, vista la legge 11 marzo 1953,  n.  87,  art.  23,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
agli  articoli  3,  53,  77  della  Costituzione,  la  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge n.
133/2013. 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; ordina alla segreteria che la presente ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei deputati. 
        Torino, 12 marzo 2018 
 
                        Il Presidente: Garino