N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 gennaio 2019
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 22 gennaio 2019 (della Regione Calabria). Sanita' pubblica - Delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 di nomina del commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, di riformulazione del mandato commissariale e di nomina del subcommissario - Telegramma urgentissimo del 6 dicembre 2018, indirizzato al Presidente della Regione, recante invito a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 - Modalita' di partecipazione della Regione al procedimento di nomina del commissario ad acta e del subcommissario. Istanza di sospensione. Richiesta alla Corte costituzionale, "ove occorra", di sollevare in via incidentale questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge n. 191 del 2009. - Delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018; Telegramma [della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri,] del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1.(GU n.6 del 6-2-2019 )
Ricorso della Regione Calabria (codice fiscale 02205340793), in persona del presidente della giunta regionale on.le Gerardo Mario Oliverio, rappresentata e difesa, giusta delibera G.R. n. 619 del 10 dicembre 2018, e correlato decreto dirigenziale di incarico n. 15093/18, nonche' in virtu' di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Naimo (codice fiscale NMA GPP 65A05 D976H) dell'Avvocatura regionale (posta elettronica certificata avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it), ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi' fax 0961/853581, indirizzi di posta elettronica e fax ai quali intende ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), in persona del presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, domicilio digitale attigiudiziaripcm@pec.governo.it Per il conflitto di attribuzione, sorto a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, nonche' del telegramma urgentissimo del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1 di invito a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, derivante dalla violazione degli articoli 5, 117, 118, 119, 120 e 121 della Costituzione, dell'art. 8 della legge n. 131/2003, dell'art. 2 legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 180, legge n. 311/2004, nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, con richiesta - previa sospensione, ex art. 40 legge n. 87/1953 - di annullamento degli atti che hanno generato il conflitto. Nonche' per chiedere in via incidentale - ove occorra - a codesta ecc.ma Corte di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi 88 e 88-bis legge n. 191/2009, per violazione degli articoli 5, 120 Cost., 2, comma 78, legge n. 191/2009 e 8 legge n. 131/2003; Fatto Con la delibera del 7 dicembre 2018, il Consiglio dei ministri (hinc inde, CdM) - dopo aver invitato in data 6 dicembre 2018, ore 19,40, «telegramma urgentissimo» «che si allega in copia, unitamente alla mail di trasmissione» allegato a mail ordinaria inviata sull'indirizzo PEC del presidente della giunta, invito a partecipare alla riunione del 7 dicembre 2018 - ha provveduto a nominare il dott. Saverio Cotticelli commissario ad acta e l'ing. Thomas Schael subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria. La regione - prima della seduta - per il tramite del suo presidente ha chiesto un differimento della trattazione, essendo lo stesso presidente impossibilitato per gli impegni istituzionali gia' assunti «si allega richiesta, unitamente a mail di invio»; senza riscontrare in alcun modo tale richiesta, il CdM si e' pronunciato come sopra sintetizzato, e la regione ha appreso del mancato differimento, e delle conseguenti nomine, dal comunicato stampa relativo al CdM n. 30 (che si produce). Nella delibera - dopo aver dato atto solo dell'invito a partecipare alla riunione al presidente della giunta - si legge che nel mandato commissariale sono previsti, tra l'altro, l'adozione e l'attuazione dei programmi operativi 2019-2021 «lettera b. deliberato»; la definizione e stipula di protocollo con l'universita' Magna Graecia «lett. b., punto 15 deliberato»; il potere di rimozione di provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi, o siano in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti «lettera b., punto 18 deliberato»; viene poi nominato subcommissario unico l'ing. Schael (punto d deliberato), e viene incaricato il commissario di relazionare con cadenza semestrale sullo svolgimento dell'incarico (punto e deliberato). In data 8 gennaio 2019 si e' insediato il commissario Cotticelli (si allega relativa comunicazione), e in data 10 gennaio 2019 ha adottato decreto n. 1/19 (che pure si produce) in materia di proroga di contratti con erogatori. Va preliminarmente meglio delineata la ragione dell'indicazione di uno degli atti che la regione ritiene abbiano generato il lamentato conflitto «il telegramma urgentissimo» in quanto collegato alle modalita' di «leale collaborazione» dello Stato con la Regione: ad avviso dell'Ente ricorrente, anche dette «modalita'» - piu' dettagliatamente esposte al primo punto del presente ricorso - realizzano il lamentato conflitto, perche' concretamente inidonee a consentire all'ente di «partecipare» in termini effettivi al procedimento di nomina, e di portare a detto procedimento il proprio contributo, concretizzando anche per tale verso la lesione delle competenze e delle prerogative regionali e del principio di leale collaborazione. Esposte la ragioni dell'individuazione tra gli atti generatori del lamentato conflitto anche del telegramma urgentissimo di invito a partecipare, questa difesa intende sottoporre a codesta ecc.ma Corte costituzionale i parametri e le ragioni in base ai quali ritiene gli atti sopra indicati non conformi alla Costituzione perche' invasivi della sfera di competenza, e delle correlate prerogative costituzionali, della regione ricorrente. 1) Violazione articoli 5, 117, 118, 119, 120 Cost.; 2, comma 84, legge n. 191/2009; 8, comma 1, legge n. 131/2003; violazione del principio di effettiva e leale collaborazione. La lesione di prerogative ed attribuzioni regionali, determinata dalle modalita' di «audizione» concretamente adottate, e dalla condotta successivamente tenuta dal Consiglio dei ministri «per come comprovata dal contenuto della delibera impugnata» e', ad avviso della regione ricorrente, assolutamente evidente. Come chiarito nell'esposizione in fatto, la regione e' stata «invitata» a partecipare alla riunione del 7 dicembre 2018 alle ore 19,40 « quindi, ad uffici regionali chiusi»; non e' stata inviata la bozza della delibera da sottoporre ad approvazione; non sono stati forniti i nominativi delle persone che il CdM intendeva nominare, malgrado la proposta ministeriale in discussione dovesse plausibilmente recare tali nominativi; non e' stato fornito alcun riscontro alla richiesta di differimento che il presidente della G.R. ha avanzato prima che la riunione avesse inizio; la delibera oggetto del presente ricorso «che si produce» da' solo atto dell'invito a partecipare, ma nulla dice delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di differimento avanzata; il commissario si e' insediato oltre un mese dopo la nomina. Cio' determina la lamentata lesione delle prerogative e delle attribuzioni regionali, e del principio di leale collaborazione, anche in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 84, legge n. 191/2009 prevede che la regione venga «sentita» sulla questione, e l'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003 «pure richiamato in delibera» prevede la partecipazione del presidente della giunta alla riunione. Che la disciplina oggetto di deliberazione insista su una pluralita' di materie, tra loro intrecciate, ascrivibili soprattutto a materie di potesta' legislativa concorrente (certamente, la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica) e' fermo della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (v., ad esempio, sentenze n. 123/2011 e 266/2016): da qui, le lamentate lesioni delle prerogative e delle attribuzioni regionali in materie afferenti la potesta' concorrente della regione, e del principio di leale collaborazione, nel caso di specie correlate all'impedimento frapposto dallo Stato ad effettive ed informate audizione e/o partecipazione alla riunione da parte della regione, perche', per quanto il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, comma 2, Cost., risulti «attenuato» nelle norme «procedimentali» sopra indicate, e' fuor di dubbio che non possa essere compresso sino a ridurlo ad una formale apparenza, quale quella attuata dallo Stato nel procedimento in questione, che ha svuotato di significato la «audizione» della regione, ed impedito al presidente di partecipare consapevolmente alla riunione. Come detto, il presidente ha chiesto un differimento «si allegano richiesta e mail di invio», perche' aveva effettivi impegni istituzionali: come ricavabile dalla mail del 6 dicembre 2018, ore 18,05,57 «quindi, largamente antecedente l'invio del telegramma urgentissimo, che si produce», poco prima che gli uffici chiudessero, e' stata inviata convocazione della giunta regionale per il giorno 7 dicembre 2018 alle ore 13,30, che aveva all'oggetto - tra l'altro - «comunicazioni del presidente»; la riunione e' iniziata alle 14,30 ed e' finita alle 15,29 «si allega il verbale della relativa seduta di giunta»: pertanto, la richiesta di differimento era non solo tempestiva, ma anche legittima, e di essa il CdM non ha neanche preso atto nella delibera oggetto di conflitto, ne' in tale atto ha motivato la ragione del mancato accoglimento di detta istanza:la data di insediamento del commissario, inoltre, dimostra come non vi fosse alcuna effettiva urgenza nella nomina. Si vuole ora dimostrare - oltre alla evidente lesione del principio di leale collaborazione, che ha impedito, senza alcun motivo, sia la fattiva e consapevole partecipazione del presidente alla seduta, che la informata ed effettiva «audizione» della regione - come il mancato differimento, unitamente al mancato invio di bozza di delibera, completa dei nomi dei soggetti che il CdM intendeva nominare, abbia concretamente impedito anche per altro verso sia l'effettiva «audizione» della regione che la sua effettiva partecipazione alla riunione, concretizzando cosi' ulteriore profilo delle lamentate lesioni. Appresi dal comunicato stampa «che si produce» i nominativi dei soggetti nominati dal CdM, la regione ha potuto individuare i seguenti dati, che il presidente avrebbe potuto portare - se messo in condizione - alla seduta del CdM per come rinviata, o - se la regione fosse stata informata dell'intenzione di non differire la trattazione, ma conoscendo per tempo termini dell'atto e nomi dei soggetti nominandi - che l'Ente avrebbe potuto anche solo inviare per la visione da parte del CdM, venendo, cosi', «sentita»; in ordine ai limiti anche temporali del commissariamento, e quindi al contributo che la regione avrebbe potuto apportare, si vedano i motivi 2), 3) e 4) del presente ricorso, ai quali, per dovere di sintesi, si rinvia (ovviamente, la regione riserva ove necessario, e nei termini di legge, di far valere i dati di seguito riportati anche come prova dei vizi di legittimita' degli atti avanti il G.A.). Come risulta dalla documentazione che si produce, l'ing. Thomas Schael non solo ha controversia pendente in atto con la Regione Calabria (si produce il ricorso per Cassazione notificato il 4 gennaio 2017, ed iscritto al n. 12224/17 R.G. della Suprema Corte di cassazione), ma deve sia alla alla regione che all'ASP KR € 6.780, oltre accessori, in forza della sentenza n. 1139/16 della C.- App. CZ G.L. «che si produce» ed € 4.637,25, oltre accessori - complessivamente, ad entrambe le parti - in forza della sentenza del Tribunale KR G.L. n. 442/11 «che si produce»: la regione e/o il suo Presidente, quindi, se messi in condizione, avrebbero potuto essere «sentiti» e/o «partecipare», nominare l'ing. Schael, per concorrente, duplice causa di obbligo di astensione «lite pendente; rapporti di debito» in capo allo stesso dati dei quali in delibera non si fa menzione alcuna «viene richiamato solo il CV dell'ing. Schael come base di istruttoria». E' appena il caso di evidenziare come il subcommissario non solo ha sottoscritto summenzionato DCA 1/19 unitamente al commissario, ma ha anche ivi evitato di dichiarare il proprio conflitto di interessi. La Regione, quindi, ritiene di aver dimostrato a) che le concrete modalita' di svolgimento del procedimento di nomina - ivi compresa la mancanza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di differimento della riunione - sin dall'invito a partecipare alla riunione, non sono state improntate ad un effettivo rispetto del principio di leale collaborazione, per come codificato dagli articoli 120, comma 2 Cost, 8 legge n. 131/2003 e 2, comma 84, legge n. 191/2009; b) che la «partecipazione informata» della regione - ove resa possibile - avrebbe potuto essere fattiva; c) che di conseguenza vi e' stata una lesione della sfera di competenza regionale e delle correlate attribuzioni e prerogative, e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. Quanto esposto determina - per il procedimento concretamente attuato dallo Stato nel «coinvolgere» la regione nelle nomine in materia di commissariamento - la lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di legislazione concorrente, e delle correlate attribuzioni e prerogative regionali, nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5, 117, commi 3 e 4, 119 e 120, comma 2, Cost., 2, comma 84, legge n. 191/2009 e 8, comma 1, legge n. 131/2003, con conseguente alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze e lesione del principio di leale collaborazione, e - in forza dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, applicabile anche al conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni (v. Corte costituzionale, pronunce numeri 11/57 e 12/57) - necessario annullamento degli atti che hanno causato il lamentato conflitto di attribuzioni. 2) Violazione articoli 5, 117, 119, 120 Cost.; 2, comma 84, legge n. 191/2009. La nomina dell'ing. Schael lede la sfera di competenza regionale anche sotto diverso profilo (ovviamente, la regione riserva anche per tale censura, ove necessario, e nei termini di legge, di far valere i dati di seguito riportati anche come prova dei vizi di legittimita' degli atti avanti il G.A.); il presente motivo espone anche le ragioni che la regione avrebbe potuto «illustrare» in sede di riunione, come gia' indicato al motivo n. 1) del presente ricorso. Che il commissariamento della regione ricorrente sia regolato dall'art. 2 della legge n. 191/2009 e' affermazione netta ed inequivoca di codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 266/16, cit.); ora, in forza di tale normativa, ed in particolare del comma 84 del citato art. 2, il Governo non ha potere di nominare subcommissari. Tale facolta' era prevista dall'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 159/2007, ma lo stesso art. 2 «v. comma 81-ter» distingue nettamente i due regimi di commissariamento. Quanto esposto determina - per l'esercizio di un potere non previsto dalla normativa di riferimento in ordine a nomine subcommissariali in materia di Piano di rientro - un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze in materia di legislazione concorrente, dalla quale consegue la lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di legislazione concorrente, e delle correlate attribuzioni e prerogative regionali di cui agli articoli 5, 117, commi 3 e 4, 119 e 120, comma 2, Cost. e 2, comma 84 legge n. 191/2009, con conseguente necessario annullamento dell'atto che ha causato il lamentato conflitto di attribuzioni. 3) Violazione articoli 5, 117, 119, 120 Cost.; 1, comma 180, legge n. 311/2004; 2, comma 77, legge n. 191/2009; 8 legge n. 131/2003. La regione ricorrente intende sottoporre ora a codesta ecc.ma Corte la questione dei limiti «temporali» all'intervento statale in materia di commissariamento (ovviamente, la regione riserva anche per tale censura, ove necessario, e nei termini di legge, di far valere i dati di seguito riportati anche come prova dei vizi di legittimita' degli atti avanti il G.A.); il presente motivo espone anche le ragioni che la regione avrebbe potuto «illustrare» in sede di riunione, come gia' indicato al motivo n. 1) del presente ricorso. La piu' volte richiamata pronuncia n. 266/16 da atto - in punto di fatto - che il commissariamento regionale e' avvenuto nel 2010 «si producono DGR 97/09 - con allegato accordo - e delibera C.d.M. del 30 luglio 2010»; in diretta correlazione, si valuti che sia l'art. 1, comma 180, legge n. 311/2004 che l'art. 2, comma 77, legge n. 191/2009 prevedono una durata del Piano di rientro un superiore al triennio. Pertanto, la delibera del CdM oggetto del presente ricorso, intervenendo - unilateralmente, ed in assenza di accordo con la regione o di qualunque forma di concertazione con la Conferenza Stato Regioni - in data largamente successiva al triennio decorrente dal luglio 2010 «con l'esercizio di un potere non piu' esercitabile, secondo la normativa di riferimento, in ordine alla nomine commissariali, e salva la questione di costituzionalita' di cui al punto 6) del presente ricorso» causa un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze tra Stato e Regione, dalla quale consegue la lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di legislazione concorrente, e delle correlate attribuzioni e prerogative regionali di cui agli articoli 5, 117, commi 3 e 4, 119 e 120, comma 2, Cost., 1, comma 180, legge n. 311/2004, 2, comma 77, legge n. 191/2009 e 8 legge n. 131/2003, con conseguente necessario annullamento dell'atto che ha causato il lamentato conflitto di attribuzioni. 4) Violazione articoli 5, 117, 119, 120 Cost.; 2, commi 88 e 88-bis, legge n. 191/2009; 8 legge n. 131/2003. Con il presente motivo, la regione ricorrente intende sottoporre a codesta ecc.ma Corte la questione subordinata - rispetto a quella mossa col precedente motivo di ricorso - dei limiti «temporali» all'intervento statale in materia di commissariamento, nonche' i limiti piu' generali all'intervento in materia (ovviamente, la regione riserva anche per tale censura, ove necessario, e nei termini di legge, di far valere i dati di seguito riportati anche come prova dei vizi di legittimita' degli atti avanti il G.A.); il presente motivo espone anche le ragioni che la regione avrebbe potuto «illustrare» in sede di riunione, come gia' indicato al motivo n. 1) del presente ricorso. La piu' volte richiamata pronuncia n. 266/16 da atto - in punto di fatto - di ulteriore delibera C.d.M. del 12 marzo 2015 «si produce delibera C.d.M.», alla quale ha fatto seguito il D.C.A. n. 119/16, che ha approvato il Programma operativo 2016/18 «si producono decreto commissariale e P.O. approvato»; in diretta correlazione, si valuti che il combinato disposto del commi 88 e 88-bis «l'ultimo, aggiunto dall'art. 17, comma 4, lettera b, decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011» dell'art. 2 legge n. 191/2009 sembra indicare che i programmi operativi predisposti dal commissario nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscono non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del Piano. Pertanto, nell'ipotesi piu' favorevole per lo Stato «e sempre salva la ql.c. di cui al punto 6) del presente ricorso» il Piano di rientro, per come «proseguito» ed «ampliato», poteva «proseguire» solo sino al 31 dicembre 2018; cio' posto, solo l'adozione entro tale data del P.O. 2019-2021 «oggetto del punto b) della delibera impugnata» avrebbe «forse» potuto far proseguire il Piano di rientro; ma, come esposto in premessa, il commissario nominato si e' insediato giorno 8 gennaio 2019, ed ha adottato in data 10 gennaio 2019 il proprio decreto n. 1/2019, che nulla ha a che vedere col Programma operativo, per cui pare evidentemente dimostrata la mancata prosecuzione del Piano approvato nel 2010, con conseguente impossibilita' di proseguire l'estensione del commissariamento al periodo successivo al 1° gennaio 2019. Cio' sarebbe sufficiente a sostenere il ricorso, ma vi e' di piu': nel P.O. 2016-2018 - da valutare come unico possibile «aggiornamento» del Piano di rientro - della «definizione e stipula di protocollo con l'Universita' Magna Graecia «punto 15) delibera impugnata» non vi e' traccia; pertanto, in via del tutto residuale, l'estensione del mandato commissariale a detto incombente esula ex se dalla competenza commissariale, ed e' quindi da individuare esclusivamente in capo alla regione ricorrente la eventuale determinazione a provvedere. Pertanto, la delibera del C.d.M. oggetto del presente ricorso, intervenendo mediante assegnazione di incarichi al commissario per il periodo successivo al 1° gennaio 2019, anche in assenza di Programma operativo che riguardi tale periodo «ed operando, quindi, mediante l'esercizio di un potere non esercitabile, secondo la normativa di riferimento, in ordine alla nomine commissariali, e salva la questione di costituzionalita' di cui al punto 6) del presente ricorso», nonche' estendendo il mandato anche a compiti estranei all'ultimo Programma operativo approvato, causa un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze tra Stato e Regione, dalla quale consegue la lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di legislazione concorrente, e delle correlate attribuzioni e prerogative regionali di cui agli articoli 5, 117, commi 3 e 4, 119 e 120, comma 2, Cost., 2, commi 88 e 88-bis, legge n. 191/2009 e 8 legge n. 131/2003, con conseguente necessario annullamento dell'atto che ha causato il lamentato conflitto di attribuzioni. 5) Violazione articoli 5, 117, 119, 120 e 121 Cost.; 2, comma 80-bis, legge n. 191/2009. Il punto 18) della delibera che ha generato il denunciato conflitto cosi' recita: «rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonche' in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti». Per dimostrare come concretamente l'ufficio del commissario ha in precedenza «declinato» detto incarico, si produce DCA n. 263/18, che - in applicazione di analogo «incarico» - ha annullato (sic!) Delibera della giunta regionale che aveva approvato un disegno di legge da sottoporre al Consiglio regionale. Cio' premesso, l'incarico conferito invade sotto piu' profili sfere di competenza regionale, generando il denunciato conflitto. a) innanzi tutto, la potesta' di rimozione di provvedimenti legislativi presuppone un potere «legislativo» in capo al commissario, ma che il commissario ne sia privo «per essere detto potere riservato, ex art. 121 Cost., al Consiglio regionale, o al C.d.M., ex art. 120 Cost» e' affermazione di codesta ecc.ma Corte, contenuta in due pronunce che hanno riguardato proprio la Regione Calabria (Corte costituzionale, sentenze numeri 123/2011, cit.; 361/2010): in particolare, la sentenza n. 123/2011, al punto 3.2. del «Considerato in diritto», fornisce argomento decisivo a sostegno della fondatezza della presente censura, dichiarando - in quel caso - inesistenti i decreti commissariali che erano li' intervenuti su leggi regionali, competendo in ipotesi al CdM provvedere, nelle forme previste dagli articoli 120 Cost. e 2, comma 80, legge n. 191/2009; b) il potere di rimozione di atti amministrativi e' privo di fondamento normativo: ne' l'art. 120 Cost, ne' l'art. 2, comma 80, legge n. 191/90 prevedono alcunche' in tal senso, limitandosi l'ultima norma a prevedere l'obbligo della regione di rimuovere gli atti, non il potere del commissario di provvedere in tal senso; c) il contrasto con pareri e, addirittura, valutazioni, espressi dai Tavoli tecnici e dai Ministeri affiancanti - quale causa di rimozione - e' anch'essa priva di alcun sostegno normativo: ne' l'art. 120 Cost, ne' l'art. 2, comma 80, legge n. 191/90 prevedono alcunche' in tal senso, limitandosi l'ultima norma a indicare quale fonte dell'obbligo regionale di rimozione il contrasto col Piano o coi Programmi operativi, restando quindi totalmente priva di sostegno la questione collegata a pareri e valutazioni. Nei limiti appena esposti, quindi, il punto sopra indicato dell'atto oggetto di impugnazione invade specifiche competenze regionali, sia legislative che amministrative, causando un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze in materie di legislazione concorrente, e generando il denunciato conflitto, con conseguente violazione degli articoli 5, 117, commi 3 e 4, 119, 120, comma 2, e 121 Cost., e 2, comma 80-bis, legge n. 191/2009, con conseguente necessario annullamento dell' atto che ha causato il lamentato conflitto di attribuzioni. 6) Questione di l.c. in via «incidentale» Una necessaria premessa alla presente articolazione del ricorso: codesta ecc.ma Corte, con ordinanza n. 40/01, in sede di conflitto di attribuzioni tra la Regione Sicilia e lo Stato, ha ritenuto di sollevare avanti a se' stessa questione di l.c. di normativa rilevante per la decisione sul conflitto; la regione ricorrente intende qui sollecitare la possibilita' che l'ecc.ma Corte valuti - ove la questione appresso evidenziata sia rilevante e non manifestamente infondata - di attivare analogo meccanismo. A tal fine, si espone quanto appreso. Come gia' sopra esposto al motivo 4) del presente ricorso, il combinato disposto dei commi 88 e 88-bis dell'art. 2, legge n. 191/2009 sembra prevedere che i programmi operativi predisposti dal commissario nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro costituiscano non solo una prosecuzione ma anche un aggiornamento del Piano, tenuto conto del possibile mutato quadro ordinamentale di riferimento in termini di finanziamento assicurato dallo Stato e di nuovi obblighi pattizi o legislativi in capo alle regioni: a avviso della regione ricorrente, tale disciplina si pone in contrasto con parametri costituzionali diretti ed interposti. L'art. 5 della Costituzione riconosce e promuove le autonomie locali; l'art. 121 Cost. prevede che il potere legislativo della regione sia esercitato dal Consiglio regionale, e che la rappresentanza della regione sia individuata in capo al presidente della giunta; l'art. 120, comma 2, Cost., pone come preciso limite al potere sostitutivo statale l'esercizio dello stesso secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione; anche per i casi di urgenza., l'art. 8, comma 4, della legge n. 131/2003 prevede quanto meno il coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni, la quale puo' chiedere il riesame del provvedimento; part. 2, comma 78, legge n. 191/2009 prevede che il Piano venga approvato dalla Struttura tecnica della Conferenza Stato Regioni: insomma, vista la delicatezza dell'esercizio del potere sostitutivo, che altera in modo estremamente incisivo l'organizzazione regionale ed i poteri a cio' collegati dalla Carta costituzionale, l'intero tessuto normativo «costituzionale ed ordinario» circonda di particolari garanzie partecipative l'adozione degli atti in materia. Per contro, i commi sopra citati consentono, mediante atto unilaterale del commissario «il Programma operativo» sia la prosecuzione che l'aggiornamento del Piano, senza alcun coinvolgimento della regione commissariata, senza alcun coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni, e, soprattutto. senza alcun limite temporale a tale prosecuzione e/o aggioramento, risultando affidato al solo commissario - in questa impostazione - protrarre anche sine die il commissariamento, mediante l'adozione di ripetuti Programmi operativi. Pare assolutamente opportuno riportare icastico inciso della sentenza n. 199/18 di codesta ecc.ma Corte: «questa Corte non puo' esimersi dal rilevare l'anomalia di un commissariamento della sanita' regionale protratto per oltre un decennio, senza che l'obiettivo del risanamento finanziario sia stato raggiunto, con tutte le ripercussioni che esso determina anche sugli equilibri della forma di Governo regionale, a causa del perdurante esautoramento del consiglio e della stessa giunta a favore del commissario ad acta»; non pare necessario aggiungere altro, se non rilevare che il commissariamento della regione dura da oltre otto anni. Si chiede quindi - ove necessario ai fini della decisione, soprattutto dei motivi numeri 3 e 4 del presente ricorso - che codesta ecc.ma Corte voglia valutare di sollevare avanti a se medesima questione di l.c. dell'art. 2, commi 88 e 88-bis, legge n. 191/2009, per violazione degli articoli 5, 120, e 121 Cost; 8 legge n. 131/2003 e 2, comma 78, legge n. 191/2009, nonche' del principio di leale collaborazione per come declinato dagli articoli appena citati, nella parte in cui consentono - senza alcun meccanismo di coinvolgimento della regione e/o della Conferenza Stato Regioni - di proseguire sine die il Piano di rientro ed il correlato commissariamento mediante atti del commissario. Istanza di sospensione La regione intende avanzare istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, sussistendo le «gravi ragioni» richieste dall'art. 40 legge n. 87/1953. Quanto al fumus, la evidente fondatezza dei motivi sopra estesi concorre a dimostrare la sussistenza del requisito. Quanto al periculum, la perdurante operativita' degli atti impugnati comporta una situazione di evidente illegittimita' dell'attivita' dell'attuale commissario (v., esattamente in termini, Corte costituzionale, ordinanza 7 aprile 2006, n. 152), che, come esposto nella narrazione in fatto, ha gia' iniziato ad adottare provvedimenti.
P.Q.M. Pertanto si insiste perche' l'adita Corte costituzionale voglia, per le ragioni sopra espresse, dichiarare - previa sospensione dell'esecuzione degli atti - a) che non spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, «sentire» e/o «far partecipare» la Regione con le modalita' adottate per il tramite del telegramma urgentissimo del 6 dicembre 2018 alla riunione tenuta; b) comunque, che non spettava allo Stato adottare, con tempi, modi e contenuto sopra esposti, la delibera del 7 dicembre 2018 di nomina di commissario e subcommissario per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, anche per mancanza di adeguato ed effettivo coinvolgimento della Regione, e superamento di limiti temporali, formali e sostanziali del Piano di rientro, il tutto anche in esito a eventuale questione di l.c. come sopra articolata in via incidentale; c) che non spettava allo Stato nominare un subcommissario ex art. 2, comma 84, legge n. 191/2009; d) di conseguenza, annullare tali atti, nelle parti, per i motivi e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Con richiesta al sig. Presidente di voler autorizzare - ai sensi dell'art. 26 delle Norme integrative - l'audizione del difensore della Regione ricorrente nella Camera di consiglio che verra' fissata per la discussione dell'istanza di sospensione. Si producono, unitamente ai documenti richiamati nel corpo del ricorso come prodotti, D.G.R. n. 619/18 che autorizza la proposizione del conflitto, e decreto del coordinatore dell'Avvocatura n. 15093/18. Catanzaro/Roma, 11 gennaio 2019 Avv. Naimo