DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2018 

Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese  di  personale  e
delle spese di indebitamento  da  parte  delle  universita',  per  il
triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (19A00884) 
(GU n.36 del 12-2-2019)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  recante
disciplina per la programmazione, il monitoraggio  e  la  valutazione
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  7  del  predetto  decreto  recante
disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e  per
indebitamento, il quale prevede al comma  6  che  dette  disposizioni
siano ridefinite per gli anni successivi con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanare  entro  il  mese  di
dicembre antecedente  al  successivo  triennio  di  programmazione  e
avente validita' triennale; 
  Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, inserito dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e successive  modificazioni,  il  quale  prevede  che:  «Per  il
biennio  2012-2013  il  sistema  delle  universita'   statali,   puo'
procedere ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  e  di
ricercatori  a  tempo  determinato  nel  limite  di  un   contingente
corrispondente ad una  spesa  pari  al  venti  per  cento  di  quella
relativa al corrispondente  personale  complessivamente  cessato  dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata  nella
misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del  60  per  cento
per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno  2017  e  del  100  per
cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita' che
rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di
attuazione del comma 6 del medesimo  art.  7  possono  procedere,  in
aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente  comma,
all'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  anche  utilizzando  le
cessazioni avvenute nell'anno precedente riferita ai  ricercatori  di
cui al citato art. 24, comma 3, lettera a),  gia'  assunti  a  valere
sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A  decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione
di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a),  della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, senza  che  a  queste  siano  applicate  le
limitazioni da turn over. Resta fermo  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo  2015,  con  riferimento  alle  facolta'
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'art. 24, comma 3, lettera. b), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente,  delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  procede  annualmente  al   monitoraggio   delle   assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze.(...)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera  c),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per il rispetto
dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da
parte delle universita', per il triennio 2015-2017, a norma dell'art.
7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2011,  n.  199,  recante
disciplina  del  dissesto  finanziario  delle   universita'   e   del
commissariamento degli atenei; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e   in
particolare l'art. 23, commi 2 e 4-bis; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  ed  in
particolare l'art. 5, comma 3, come da  ultimo  modificato  dall'art.
33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
  Considerata la necessita' di  procedere  alla  ridefinizione  delle
disposizioni di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo  n.  49  del
2012,  ai  sensi  del  comma  6  del  medesimo   articolo,   per   la
determinazione delle facolta' assunzionali delle universita' relative
al triennio 2018-2020; 
  Visto l'art. 1, comma 672, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(Legge di Bilancio 2018) in cui si prevede che «Entro il 31  dicembre
2018, le universita' con un valore  dell'indicatore  delle  spese  di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di
cui all'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  per
la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato,  riservate  a  personale  gia'  in
servizio presso altre universita', che si trovano in  una  situazione
di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata  dagli
organi competenti e con un  valore  dell'indicatore  delle  spese  di
personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le  facolta'
assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso
l'universita'  di  provenienza  sono  assegnate  all'universita'  che
dispone la chiamata»; 
  Visto  il  decreto  4   maggio   2018   (n.   353)   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; con il quale  sono
stabiliti  i  parametri  e  le  modalita'   di   attestazione   della
significativa e conclamata tensione finanziaria di  cui  al  predetto
articolo 1, comma 672, della legge n. 205 del 2017; 
  Ritenuta l'opportunita' di assicurare ad ogni ateneo un contingente
minimo assunzionale per una spesa media non superiore al 50 per cento
di quella  relativa  al  personale  cessato  dal  servizio  nell'anno
precedente  e,  esclusivamente  per  le  universita'   con   migliori
indicatori di bilancio,  la  possibilita'  di  disporre  di  maggiori
margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni per il rispetto dei limiti
delle spese  di  personale  e  delle  spese  di  indebitamento  delle
universita' statali, per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. 
  2. Al fine di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli
articoli 5 e 6 del decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  e
successive modificazioni, nonche' la  sostenibilita'  e  l'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale delle universita',  fatto  salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011,  n.  199,  e
ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni  a
tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione
vigente, che definiscono i livelli  occupazionali  massimi  su  scala
nazionale, si prevede che: 
    a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
un valore dell'indicatore delle spese di personale pari  o  superiore
all'80 per cento o con un importo delle spese di  personale  e  degli
oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto
delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c),
del medesimo decreto, fatto salvo quanto  previsto  al  comma  3  del
presente articolo, puo' procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico
del proprio bilancio per una spesa media annua non  superiore  al  50
per cento di  quella  relativa  al  personale  cessato  dal  servizio
nell'anno precedente; 
    b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta
valori inferiori a quelli di  cui  alla  lettera  a)  puo'  procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori  a
tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per  una  spesa
media annua non superiore al 50  per  cento  di  quella  relativa  al
personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 20 per cento del  margine  ricompreso  tra  l'82  per
cento  delle  entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la  somma
delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico
del bilancio di ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31  dicembre
dell'anno precedente; 
    c)  gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle
spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per
cento  delle  entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di
cui all'art. 6, comma  4,  lettera  c),  del  medesimo  decreto,  non
possono contrarre nuovi mutui e  altre  forme  di  indebitamento  con
oneri a carico del proprio bilancio; 
    d)  gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento  superiore  al  10  per   cento   o   con   un   valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80  per  cento
possono contrarre ulteriori  forme  di  indebitamento  a  carico  del
proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo  di  esercizio  e  alla  predisposizione  di  un  piano   di
sostenibilita' finanziaria redatto  secondo  modalita'  definite  con
decreto   della   competente   Direzione   generale   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di   seguito
denominato  Ministero,  e  inviato,  entro  quindici   giorni   dalla
delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e  delle  finanze
per l'approvazione. 
  3. Le universita' con un indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento  che  si  trovano  in  una  situazione  di
significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui  all'articolo
1, comma 672, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  non  possono
procedere ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  e  di
ricercatori a tempo  determinato  con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio. 
  4. Sono in ogni caso consentite: 
    a) le assunzioni di personale riservate alle categorie  protette,
nei limiti della quota  d'obbligo,  e  quelle  relative  a  personale
docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'art. 5, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  49  del
2012; 
    b) fino al 31 dicembre  2018,  le  assunzioni,  con  la  medesima
qualifica, di professori o di ricercatori a tempo indeterminato  gia'
in servizio presso altre universita' in situazione di significativa e
conclamata  tensione  finanziaria  di  cui  al  comma  3,  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    c)  la  contrazione  di  forme   di   indebitamento   con   oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
  5. Il piano di cui al comma 2, lettera d), predisposto  dall'ateneo
e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio
dei   revisori   dei   conti,   e'   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto
anche della situazione di indebitamento degli enti e  delle  societa'
partecipate. 
  6. Il Ministero procede annualmente alla verifica del valore  degli
indicatori di cui al comma 2, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  alla
successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo  comma
2,  comunicando  gli  esiti   alle   universita'   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  7. La  spesa  media  annua  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  e'
determinata fino a concorrenza dei limiti di  spesa,  ove  esistenti,
fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn  over
del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente
una attribuzione  di  facolta'  assunzionali  a  livello  di  singola
istituzione universitaria inferiore  al  50  per  cento  della  spesa
relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. 
  8. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese  per
indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto ai commi 2  e
3: 
    a) determinano responsabilita' per danno erariale  nei  confronti
dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte; 
    b) comportano penalizzazioni  nelle  assegnazioni  del  Fondo  di
finanziamento ordinario  delle  universita'  (FFO)  da  corrispondere
all'ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un
importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo per il controllo  preventivo  di  regolarita'  contabile  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2018 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Bussetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Bongiorno 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2019, n. 323