N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2018

Ordinanza  del  19  ottobre  2018  del  Tribunale  di  Verbania   nel
procedimento penale a carico di C. C.. 
 
Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Previsione che alla  condanna  o  all'applicazione  della  pena  su
  richiesta per il reato di cui all'art. 590-bis cod.  pen.  consegua
  la revoca della patente di guida. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada),  art.  222,  comma  2,  quarto  periodo,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge  23  marzo
  2016, n. 41 (Introduzione del reato  di  omicidio  stradale  e  del
  reato  di  lesioni  personali  stradali,  nonche'  disposizioni  di
  coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  al
  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). 
(GU n.7 del 13-2-2019 )
 
                      IL TRIBUNALE DI VERBANIA 
 
    letti gli atti del processo a carico di C.C., nata a  Borgomanero
(No) il 27 febbraio 1989, difesa dall'avv. Valeria Sannella del  foro
di Verbania di fiducia,  imputata  del  delitto  p.  e  p.  dall'art.
590-bis comma 1 codice penale,  perche',  per  colpa  consistente  in
imprudenza, negligenza e imperizia e/o nella violazione dell'art. 145
comma 1 e comma 10 del codice della strada  (decreto  legislativo  n.
285/1992), alla guida dell'autovettura... targata..., percorrendo via
Pariani, giunta in corrispondenza dell'intersezione stradale con  via
due Riviere, gravata da stop,  ometteva  di  dare  la  precedenza  ai
veicoli circolanti,  entrando  in  collisione  con  il  motociclo...,
targato..., condotto da R.M. cagionandogli lesioni  personali  gravi,
dalle  quali  derivava  una  malattia  nel  corpo,   consistente   in
«politrauma  con  modica   emorragia   intraventricolare   posteriore
cerebrale, fratture costali multiple sx, versamento ematico e pnx sx.
Contusione coscia  sx  con  ematoma  drenato»  con  prognosi  di  gg.
novanta. 
    In Armeno (NO), il 6 maggio 2017. 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    1. C. C. e' stata tratta a giudizio, con decreto di citazione  in
data  22  gennaio  2018,  per  rispondere  del  delitto  di  «lesioni
personali colpose stradali gravi»  di  cui  all'art.  590-bis  codice
penale, norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n.  41,  commesso
in data 6 maggio  2017  ai  danni  di  R.M.  per  avere  colposamente
cagionato,  in  violazione  delle  norme   sulla   disciplina   della
circolazione stradale  dettagliatamente  enunciate  nell'imputazione,
lesioni gravi alla persona offesa. 
    Il  difensore  fiduciario  dell'imputata,   munito   di   procura
speciale, ha tempestivamente formulato, all'odierna udienza, proposta
di applicazione concordata della  pena  di  mesi sei  di  reclusione,
condizionalmente sospesa, in relazione al reato ascritto a C., a  cui
il pubblico ministero ha prestato il consenso. 
    Cio' premesso, va  rilevato  che  la  legge  2016  n.  41  appena
richiamata ha anche modificato la norma di cui all'art.  222  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada), con  la
previsione,  al  4°  periodo  del  comma  2   dell'articolo   citato,
dell'obbligatoria  applicazione,   in   caso   di   condanna,   anche
condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'art. 444 codice di procedura  penale,  della
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione del
procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui  consegua
l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter  II  comma  codice
penale, il giudice e' comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie previste dalla legge. 
    Prima della modifica normativa citata,  la  norma  prevedeva,  in
caso di violazione delle norme del codice della strada da  cui  fosse
derivata  una  lesione  colposa  grave  o  gravissima,  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
fino a due anni, e la revoca nei  soli  casi  di  fatto  commesso  da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186,  comma
2, lettera c) C.d.S. ovvero da soggetto sotto l'effetto  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
    Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al
I comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle norme  di  cui
al presente codice derivino danni alle persone,  il  giudice  applica
con la sentenza di condanna  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste,  nonche'  le  sanzioni  amministrative   accessorie   della
sospensione o della revoca della patente di guida», e, al  2°  comma:
«Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente e' da quindici giorni a  tre  mesi.  Quando  dal  fatto
derivi  una  lesione  personale  colposa  grave   o   gravissima   la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel  caso  di  omicidio
colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni». 
    2. Premesso quanto sopra, il Tribunale dubita della  legittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Costituzione, della norma,
di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui  all'art.
222, comma 2, 4º periodo, del decreto legislativo n.  285  del  1992,
cosi' come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41,  nella  parte
in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura
penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida». 
    Simile  scelta  del  legislatore   travalica,   ad   avviso   del
giudicante,  i  limiti  della  ragionevolezza  nella  misura  in  cui
sottopone alla medesima sanzione accessoria,  senza  possibilita'  di
graduazione,  ed  eliminando  la  previsione  della  possibilita'  di
applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della  patente  di
guida, situazioni  ontologicamente  diverse,  la  cui  diversita'  e'
attestata dalla  notevole  differenziazione  delle  sanzioni  penali,
graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti  in
rapporto  all'evidente  diversa  intensita'   dell'offesa   ai   beni
giuridici della vita e dell'incolumita' individuale. 
    Il  legislatore  pone,  infatti,  sullo  stesso   piano,   quanto
all'individuazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria,   le
lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio  colposo  derivanti
dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere
dalla condanna o dall'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'art. 444 codice  di  procedura  penale,  ancorche'
condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare  al
giudice la possibilita' di commisurare la  sanzione  accessoria  alla
gravita' del danno, alle  modalita'  della  condotta,  all'intensita'
della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della
persona offesa. 
    La richiamata disposizione appare, dunque,  in  contrasto  con  i
principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in  quanto
pone  sullo  stesso  piano  e  prevede  l'obbligatoria  e  automatica
applicazione della medesima sanzione  amministrativa  accessoria,  di
particolare  afflittivita',  quale  la  revoca   della   patente,   a
fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo,  da
un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma  anche  frutto
di condotte del tutto  eterogenee,  espressamente  previste  in  modo
dettagliato e specifico, con graduazione delle  pene,  proprio  dagli
articoli 589-bis e 590-bis codice penale. 
    Indiscussa,  poi,  la  natura   amministrativa   della   sanzione
accessoria in  questione  della  revoca  della  patente,  piu'  volte
ribadita dalla suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non  si
ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella  citata
pronuncia  e  nelle  successive  (si  veda  ex  ceteris:   Cassazione
1393/2018) nel senso che  «l'obbligatorieta'  dell'irrogazione  della
sanzione derivi da  una  scelta  legislativa  rientrante  nei  limiti
dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non  sindacabile
sotto  il  profilo  della  irragionevolezza  in  quanto  fondata   su
differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n.  42346/2017):
nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del  giudicante,
infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile
in concreto,  e'  stata  obbligatoriamente  prevista  in  ipotesi  di
condanna relativa a fatti-reato che,  proprio  con  la  stessa  unica
legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il
cd. codice della  strada,  sono  stati  considerati  dal  legislatore
meritevoli  di  un  trattamento  sanzionatorio  penale   notevolmente
differenziato e dettagliatamente graduato. 
    Con la conseguenza che, pur non  potendosi  porre  in  dubbio  la
correttezza della premessa del ragionamento della S.C.  dell'inerenza
della scelta della sanzione amministrativa  al  potere  discrezionale
del  legislatore,  la  questione   della   violazione   dell'art.   3
Costituzione non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le
contraddittorieta'  sopra  evidenziate  denunciano  quella  manifesta
irragionevolezza che rende  sindacabile  dalla  Corte  costituzionale
anche le scelte costituenti espressione  della  discrezionalita'  del
legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr.  Corte
costituzionale n. 43/2017). 
    Ne',  da  ultimo,  l'asserita  e  sussistente   finalita'   anche
preventiva  della  sanzione  amministrativa  di  cui  discute   rende
infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel
perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i
limiti  della  ragionevolezza   senza   incorrere   in   censure   di
incostituzionalita'.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 23 legge 11 marzo 1953, n.  87  e  159  codice
penale; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  IV  periodo  del
decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla legge 23  marzo
2016,  n.  41,  nella  parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida in ipotesi di condanna  o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti per il reato di  cui  all'art.  590-bis
codice penale. 
    Sospende il processo sopra indicato  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Verbania, 19 ottobre 2018 
 
                        Il Giudice: Fornelli