PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a consentire  il
superamento   della   situazione   di   criticita'   in   conseguenza
dell'aggravamento del  vasto  fenomeno  franoso  nel  Comune  di  San
Giacomo  Filippo,  in  Provincia  di  Sondrio.  (Ordinanza  n.  573).
(19A01002) 
(GU n.41 del 18-2-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  1°  giugno  2018,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai
Comuni di Madesimo e  Campodolcino,  a  causa  dell'aggravamento  del
vasto  fenomeno  franoso  nel  Comune  di  San  Giacomo  Filippo,  in
Provincia di Sondrio; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 524 del 6  giugno  2018  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  conseguenza  della  condizione  di  difficolta'
nell'accessibilita' ai Comuni di Madesimo  e  Campodolcino,  a  causa
dell'aggravamento del  vasto  fenomeno  franoso  nel  Comune  di  San
Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Viste la nota prot. n. 16674 del 5 luglio 2018 con la quale Regione
Lombardia ha comunicato lo stanziamento di euro  3.500.000,00  per  i
lavori di ripristino della piena funzionalita'  e  potenziamento  del
rilevato esistente con vallo paramassi e la nota prot. n.  31837  del
20 dicembre 2018 con la quale  la  medesima  regione  ha  chiesto  il
trasferimento delle suddette risorse sulla contabilita'  speciale  n.
6093, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n.
524 del 6 giugno 2018, al fine di  consentire  il  completamento  del
suddetto intervento gia' avviato; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lombardia con nota prot. n.  19052
del 21 gennaio 2019; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Lombardia  e'  individuata  quale  amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Il direttore  generale  territorio  e  protezione  civile  della
Regione Lombardia - commissario delegato ai sensi dell'art. 1,  comma
1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
524  del  6  giugno  2018,  prosegue   l'esercizio   delle   funzioni
commissariali in via ordinaria  nel  coordinamento  degli  interventi
conseguenti alla situazione di criticita' di cui in premessa. 
  3. Ai fini del completamento dei lavori di ripristino  della  piena
funzionalita'  e  potenziamento  del  rilevato  esistente  con  vallo
paramassi, quali completamento degli interventi  gia'  avviati  e  in
parte realizzati, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di
euro 3.500.000,00 nella contabilita'  speciale  n.  6093,  aperta  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 524 del 6  giugno  2018  ed  intestata  al
direttore generale  territorio  e  protezione  civile  della  Regione
Lombardia,  con  oneri  posti  a  carico  del  capitolo  di  bilancio
regionale  n.  09.01.203.8726  di  cui  alla  delibera  della  giunta
regionale della Lombardia n. 288 del  28  giugno  2018.  Il  predetto
commissario delegato provvede, altresi', entro  trenta  giorni  dalla
data  di  adozione  della  presente   ordinanza,   alla   conseguente
rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma  4,
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
524/2018,  da  sottoporre  all'approvazione  del  Dipartimento  della
protezione civile. Egli provvede, altresi', entro il medesimo termine
di   trenta   giorni    e    sulla    base    della    documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, alla ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti, nonche'  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il direttore  generale  territorio  e  protezione  civile  della
Regione Lombardia, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento
delle  iniziative   di   competenza   si   avvale   delle   strutture
organizzative della regione nonche' della collaborazione  degli  enti
territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  direttore   generale   territorio   e
protezione civile della Regione Lombardia e' autorizzato  a  gestire,
in qualita' di autorita' ordinariamente competente,  la  contabilita'
speciale n. 6093, di cui e' gia' titolare, fino al 1° dicembre  2021.
Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
degli interventi. 
  6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, il direttore  generale  territorio  e  protezione
civile della Regione Lombardia e' autorizzato a presentare, entro sei
mesi dall'adozione della presente ordinanza, una  rimodulazione,  nei
limiti delle risorse disponibili, del piano degli interventi  di  cui
all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del capo del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  524/2018,  da  sottoporre   alla   preventiva
approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base  di  apposita
motivazione e nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in
deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo  di  sei  mesi
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana: decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera a). 
  8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia  puo'
predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  9. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
8 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al comma 8. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  12. Il direttore generale  territorio  e  protezione  civile  della
Regione  Lombardia,  a  seguito  della  chiusura  della  contabilita'
speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile,  una  relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 febbraio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli