N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 agosto 2018

Ordinanza  del  31  agosto  2018  del  Tribunale  di  Catanzaro   nel
procedimento civile  promosso  da  Guarna  Assanti  Mario  Pantaleone
contro Comune di Squillace e Pubblialifana s.r.l.. 
 
Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione  per  il  pagamento
  delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici
  - Competenza territoriale del giudice del  luogo  in  cui  ha  sede
  l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma
  2. 
(GU n.8 del 20-2-2019 )
 
                       TRIBUNALE DI CATANZARO 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il giudice, dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato  la  seguente
ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa iscritta
al n. 4169 del Ruolo generale degli affari contenziosi del 2013;  tra
Guarna  Assanti  Mario  Pantaleone  (c.f.:  GRN  PTL  57L26   F432Z),
elettivamente domiciliato in Montepaone Lido, alla  via  Mazzini,  n.
126, presso lo studio dell'avv. Marino Sannia, che lo  rappresenta  e
difende in virtu'  di  procura  a  margine  dell'atto  di  citazione;
Attore; 
    Contro Comune di Squillace, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato  in  Catanzaro,  alla  via  G.
Poerio, n. 16, presso lo studio dell'avv. Luigi  Combariati,  che  lo
rappresenta e difende in virtu' di procura a margine  della  comparsa
di risposta e di deliberazione di conferimento  dell'incarico  emessa
dalla Giunta Comunale n. 127 del 20 novembre 2013; Convenuto; 
    Nonche'   Pubblialifana   s.r.l.,   in   persona    del    legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di
procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Gianfranco De
Pascale, ed elettivamente domiciliata in  Squillace  Lido,  alla  via
Itaca,  n.  23,  presso  lo  studio  dell'avv.  Gabriella   Mercurio,
convenuta; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    La decisione della controversia  indicata  in  epigrafe  comporta
l'applicazione dell'art. 32, secondo comma, del  decreto  legislativo
n.  150/2011,  recante  «Disposizioni  complementari  al  codice   di
procedura civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della  legge
18 giugno 2009,  n.  69»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
settembre 2011, n. 220. 
    La norma di cui  si  dubita  cosi'  dispone:  «E'  competente  il
giudice del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento opposto». 
    Dubita questo giudicante che l'art. 32, secondo comma, citato  si
ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte  in  cui  prevede
che per le controversie proposte  ai  sensi  dell'art.  3  del  regio
decreto n. 639 del 1910  e  successive  modifiche  e'  competente  il
giudice del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione  sia  stata
emessa dal soggetto cui e' affidato  il  servizio  della  riscossione
dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e  tale  sede
ricada in un circondario diverso da quello in cui si  trova  la  sede
l'ente locale impositore/concedente. 
    Occorre pertanto, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953,  n.
87, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione immediata degli
atti alla Corte costituzionale, specificando quanto segue  in  ordine
alla  rilevanza  della  questione   ed   alla   sua   non   manifesta
infondatezza. 
La vicenda oggetto del giudizio. 
    Con atto di citazione  ritualmente  notificato  Mario  Pantaleone
Guarna Assanti ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 3 del regio
decreto n. 639 del 1910 e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 150
del 2011 avverso le ingiunzioni di pagamento n.  837  del  21  agosto
2013 (per l'importo totale di € 5.812,00), n. 867 del 22 agosto  2013
(per l'importo totale di € 20.265,00) e n. 868  del  22  agosto  2013
(per l'importo  totale  di  €  7.158,00)  notificategli  in  data  18
settembre 2013 da Pubblialifana s.r.l., in qualita' di concessionaria
della  riscossione  per  il  Comune  di   Squillace,   per   ottenere
l'accertamento della nullita' delle suddette ingiunzioni di pagamento
ovvero dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito al pagamento
del canone acqua avanzato dal Comune  di  Squillace  per  il  tramite
della societa' concessionaria della riscossione. 
    A sostegno dell'opposizione  l'attore  ha  eccepito  la  nullita'
delle ingiunzioni  impugnate  perche'  esorbitanti  dalle  competenze
attribuite alla  societa'  concessionaria;  la  nullita'  per  omessa
indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo  del  Comune  di
Squillace che avrebbe dovuto apporre il visto  di  esecutorieta';  la
prescrizione  delle  pretese  azionate  per  l'avvenuto  decorso  del
termine  quinquennale,  per  avere  le  ingiunzioni  ad  oggetto   il
pagamento dei corrispettivi richiesti a titolo di  canone  acqua  per
l'anno 2007; l'erroneita' delle somme richieste quanto alle  sanzioni
e al procedimento di  computo  degli  interessi  con  la  conseguente
nullita' delle ingiunzioni. 
    Con  separate  comparse  di   risposta,   tutte   tempestivamente
depositate in cancelleria rispettivamente nelle date  dell'8  gennaio
2014 e del 10 gennaio 2014, si sono costituiti il Comune di Squillace
e Pubblialifana  s.r.l.,  entrambe  eccependo,  in  via  preliminare,
l'incompetenza per territorio del tribunale di  Catanzaro  in  favore
del tribunale di  Santa  Maria  Capua  Vetere,  nel  cui  circondario
rientra il Comune di Piedimonte Matese, dove Pubblialifana s.r.l.  ha
la sua sede legale. 
    Nel merito  entrambi  i  convenuti  hanno  domandato  il  rigetto
dell'opposizione  eccependo  l'infondatezza  delle  censure  avanzate
dall'attore, anche sotto il profilo della prescrizione, per avere  il
Comune di Squillace interrotto il termine prescrizionale con distinti
avvisi di pagamento del 10 luglio 2012, prot. n. 3037, trasmessi  con
raccomandata a.r. ricevuti in data 13 luglio 2012. 
    La causa, istruita documentalmente, e' stata trattenuta una prima
volta in decisione in data 18 dicembre  2014  dal  g.o.t.,  che  l'ha
successivamente rimessa sul ruolo, con provvedimento reso in data  23
settembre 2016 e pubblicato in data 6 ottobre 2016, stante la mancata
allegazione del fascicolo di parte attrice. 
    Con il medesimo provvedimento il  g.o.t.  ha  rinviato  la  causa
davanti al giudice titolare del ruolo all'udienza del 1° marzo  2018,
in cui la causa e' stata nuovamente trattenuta in  decisione,  previa
assegnazione alle parti dei termini per il  deposito  delle  comparse
conclusionali e delle memorie di replica. 
    Nella comparsa conclusionale depositata telematicamente  in  data
21 marzo 2018 la difesa dell'attore  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del  decreto
legislativo n.  150  del  2011  per  violazione  dell'art.  24  della
Costituzione,  richiamando,   a   sostegno   dell'eccezione,   quanto
affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016. 
    Il giudice all'esito del deposito delle comparse conclusionali e'
chiamato a decidere la controversia. 
La rilevanza della questione. 
    Il tribunale deve applicare l'art. 32, secondo comma, del decreto
legislativo n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 3 del regio decreto
n. 639 del 1910, il quale prevede che «e' competente il  giudice  del
luogo in cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto», per decidere sulla propria competenza territoriale. 
    Va  evidenziato  al  riguardo  che   la   decisione   in   ordine
all'eccezione di competenza e' preliminare  rispetto  alle  ulteriori
questioni di  merito  sollevate  dall'attore  e  che  l'eccezione  di
incompetenza per territorio e' stata  validamente  e  tempestivamente
sollevata dai convenuti che si sono costituiti nel termine  di  venti
giorni prima dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione
(i.e. 31 gennaio 2014),  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al
combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. 
    La suprema corte,  tenuto  conto  della  particolare  natura  del
procedimento di opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale, ha in piu'
occasioni affermato: 
        che il criterio di competenza di cui  all'art.  3  del  regio
decreto n. 639 del 1910 e' un «criterio  di  competenza  territoriale
inderogabile» (in senso conforme da ultimo  Cassazione  ordinanza  n.
17611/2013; negli stessi termini Cassazione n. 9759/1998); 
        che «In tema di opposizione alla cd. ingiunzione fiscale,  il
criterio di competenza previsto  dall'art.  32,  secondo  comma,  del
decreto  legislativo  n.  130  del  2011,  trova  applicazione,   per
identita' di «ratio», sia nell'ipotesi di provvedimento emesso  dalla
pubblica amministrazione che in quella di  provvedimento  emesso  dal
suo concessionario del servizio di riscossione e, in  tale  caso,  il
«luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emanato il provvedimento»  non
coincide con la sede legale del concessionario bensi' con il luogo in
cui  ha  sede  l'articolazione  territoriale   di   questo   che   ha
materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, atteso  che  il
termine «ufficio», sul piano semantico, deriva dal latino «offitium»,
forma  contratta  di  «opificium»,  che  indica  colui  che  realizza
l'opera, e, sul piano sistematico,  e'  utilizzato  dalla  legge  per
indicare una carica o  gli  «interna  corporis»  di  una  piu'  vasta
organizzazione, rilievi ai quali deve aggiungersi  la  considerazione
che, nel diritto amministrativo, il medesimo lemma  non  risulta  mai
usato dal legislatore come sinonimo di sede della persona  giuridica»
(cfr. Cassazione n. 23110/2017); 
        che «In tema di opposizione ad ingiunzione  fiscale,  qualora
l'ente impositore non provveda  direttamente  a  riscossione,  ma  la
appalti a terzi in concessione, le controversie sulla  sussistenza  e
sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte, ai  sensi
dell'art. 32, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  150  del  2011,
dinanzi  al  giudice  del  luogo  in  cui  ha  sede   l'articolazione
territoriale del concessionario che ha  materialmente  predisposto  e
notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella  cui  circoscrizione
il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine  «ufficio»
indica l'organo che  ha  compiuto  l'attivita',  non  la  sede  della
persona giuridica» (cfr. Cassazione n. 15417/2017). 
    Ne consegue che, applicando l'art. 32, secondo comma, del decreto
legislativo n. 150 del 2011, secondo  l'interpretazione  fornita  sul
punto  dalla  suprema  corte,  il  tribunale  di  Catanzaro  dovrebbe
dichiararsi incompetente per territorio a  decidere  la  controversia
essendo inderogabilmente competente per territorio  il  tribunale  di
Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario si trovano sia la  sede
legale sia l'ufficio della Pubblialifana  s.r.l.  che  ha  emesso  le
ingiunzioni di pagamento impugnate in qualita' di concessionaria  del
servizio  di  riscossione  per  conto  e   nell'interesse   dell'ente
impositore Comune di Squillace. 
La non manifesta infondatezza della questione. 
    Il tribunale ritiene la questione  sollevata  non  manifestamente
infondata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 24  della
Costituzione. 
    E invero, come nella fattispecie  oggetto  della  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  44/2016,  nella  disciplina  in  esame  il
legislatore,   nell'esercizio   della   sua   discrezionalita',    ha
individuato un criterio attributivo della competenza che  concretezza
«quella  condizione  di  sostanziale  impedimento  all'esercizio  del
diritto di azione garantito dall'art. 24  della  Costituzione  o  che
comunque rende «oltremodo difficoltosa»  la  tutela  giurisdizionale»
suscettibile  di  integrare  la  violazione  del   citato   parametro
costituzionale. 
    Per come statuito  dalla  Corte  costituzionale  «poiche'  l'ente
locale    non    incontra    alcuna    limitazione    di    carattere
geografico-spaziale nell'individuazione del  terzo  cui  affidare  il
servizio  di  accertamento  e  riscossione  dei  propri  tributi,  lo
«spostamento» richiesto al  contribuente  che  voglia  esercitare  il
proprio diritto di azione, garantito dal parametro  evocato,  integra
un considerevole onere a suo carico». 
    Lo stesso legislatore, all'art. 52,  comma  5,  lettera  c),  del
decreto   legislativo   n.   446   del   1997,   ha   precisato   che
l'individuazione, da parte dell'ente locale, del  concessionario  del
servizio di accertamento e riscossione  dei  tributi  e  delle  altre
entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza)  «non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». 
    Il fatto che il cittadino debba farsi carico di  uno  spostamento
geografico anche significativo per esercitare il proprio  diritto  di
difesa integra un considerevole onere a suo carico. 
    Ne consegue che non appare manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore con  riferimento
all'art. 24 della Costituzione nei confronti della norma oggetto che,
ai fini del  radicamento  della  competenza  territoriale,  individua
sempre ed in ogni caso quale unico criterio di' riferimento il  luogo
in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto.  E
questo anche nel caso in  cui  l'ingiunzione  sia  stata  emessa  dal
soggetto cui e' affidato il servizio della  riscossione  dell'entrata
patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede appartenga  ad
un circondario diverso da quello in  cui  ricade  la  sede  dell'ente
locale impositore/concedente. 
    Questo tribunale ritiene pertanto che la  questione  che  qui  si
prospetta sia rilevante e non manifestamente infondata. 
    Non sembra, d'altro canto, possibile, alla luce  del  consolidato
orientamento della giurisprudenza della corte  di'  cassazione  sopra
richiamato,  che,   attraverso   un'interpretazione   adeguatrice   e
costituzionalmente orientata, la  norma  investita  dai  dubbi  possa
essere diversamente intesa. 
    E'  doveroso  infine  segnalare  che  la  medesima  questione  di
legittimita'  costituzionale  e'  stata  recentemente  sollevata  dal
tribunale di Genova con l'ordinanza n. 94 del 2018  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2018 n. 26. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Catanzaro, visto ed applicato l'art. 23, legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  secondo
comma, del decreto legislativo  n.  150/2011,  recante  «Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n.  220,  nella  parte  in  cui
prevede che per le controversie proposte ai  sensi  dell'art.  3  del
regio decreto n. 639 del 1910 e successive modifiche e' competente il
giudice del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione  sia  stata
emessa dal soggetto cui e' affidato  il  servizio  della  riscossione
dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e  tale  sede
ricada in un circondario diverso da quello  in  cui  ricade  la  sede
l'ente locale impositore/concedente; 
    Sospende il giudizio sino all'esito del giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
 
        Catanzaro, 31 agosto 2018 
 
                         Il Giudice: Grossi