N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 agosto 2018
Ordinanza del 31 agosto 2018 del Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile promosso da Guarna Assanti Mario Pantaleone contro Comune di Squillace e Pubblialifana s.r.l.. Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. - Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma 2.(GU n.8 del 20-2-2019 )
TRIBUNALE DI CATANZARO Seconda sezione civile Il giudice, dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa iscritta al n. 4169 del Ruolo generale degli affari contenziosi del 2013; tra Guarna Assanti Mario Pantaleone (c.f.: GRN PTL 57L26 F432Z), elettivamente domiciliato in Montepaone Lido, alla via Mazzini, n. 126, presso lo studio dell'avv. Marino Sannia, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione; Attore; Contro Comune di Squillace, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via G. Poerio, n. 16, presso lo studio dell'avv. Luigi Combariati, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine della comparsa di risposta e di deliberazione di conferimento dell'incarico emessa dalla Giunta Comunale n. 127 del 20 novembre 2013; Convenuto; Nonche' Pubblialifana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine della comparsa di risposta, dall'avv. Gianfranco De Pascale, ed elettivamente domiciliata in Squillace Lido, alla via Itaca, n. 23, presso lo studio dell'avv. Gabriella Mercurio, convenuta; Fatto e diritto La decisione della controversia indicata in epigrafe comporta l'applicazione dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220. La norma di cui si dubita cosi' dispone: «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». Dubita questo giudicante che l'art. 32, secondo comma, citato si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui si trova la sede l'ente locale impositore/concedente. Occorre pertanto, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, specificando quanto segue in ordine alla rilevanza della questione ed alla sua non manifesta infondatezza. La vicenda oggetto del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato Mario Pantaleone Guarna Assanti ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 150 del 2011 avverso le ingiunzioni di pagamento n. 837 del 21 agosto 2013 (per l'importo totale di € 5.812,00), n. 867 del 22 agosto 2013 (per l'importo totale di € 20.265,00) e n. 868 del 22 agosto 2013 (per l'importo totale di € 7.158,00) notificategli in data 18 settembre 2013 da Pubblialifana s.r.l., in qualita' di concessionaria della riscossione per il Comune di Squillace, per ottenere l'accertamento della nullita' delle suddette ingiunzioni di pagamento ovvero dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito al pagamento del canone acqua avanzato dal Comune di Squillace per il tramite della societa' concessionaria della riscossione. A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito la nullita' delle ingiunzioni impugnate perche' esorbitanti dalle competenze attribuite alla societa' concessionaria; la nullita' per omessa indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo del Comune di Squillace che avrebbe dovuto apporre il visto di esecutorieta'; la prescrizione delle pretese azionate per l'avvenuto decorso del termine quinquennale, per avere le ingiunzioni ad oggetto il pagamento dei corrispettivi richiesti a titolo di canone acqua per l'anno 2007; l'erroneita' delle somme richieste quanto alle sanzioni e al procedimento di computo degli interessi con la conseguente nullita' delle ingiunzioni. Con separate comparse di risposta, tutte tempestivamente depositate in cancelleria rispettivamente nelle date dell'8 gennaio 2014 e del 10 gennaio 2014, si sono costituiti il Comune di Squillace e Pubblialifana s.r.l., entrambe eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del tribunale di Catanzaro in favore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario rientra il Comune di Piedimonte Matese, dove Pubblialifana s.r.l. ha la sua sede legale. Nel merito entrambi i convenuti hanno domandato il rigetto dell'opposizione eccependo l'infondatezza delle censure avanzate dall'attore, anche sotto il profilo della prescrizione, per avere il Comune di Squillace interrotto il termine prescrizionale con distinti avvisi di pagamento del 10 luglio 2012, prot. n. 3037, trasmessi con raccomandata a.r. ricevuti in data 13 luglio 2012. La causa, istruita documentalmente, e' stata trattenuta una prima volta in decisione in data 18 dicembre 2014 dal g.o.t., che l'ha successivamente rimessa sul ruolo, con provvedimento reso in data 23 settembre 2016 e pubblicato in data 6 ottobre 2016, stante la mancata allegazione del fascicolo di parte attrice. Con il medesimo provvedimento il g.o.t. ha rinviato la causa davanti al giudice titolare del ruolo all'udienza del 1° marzo 2018, in cui la causa e' stata nuovamente trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 21 marzo 2018 la difesa dell'attore ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150 del 2011 per violazione dell'art. 24 della Costituzione, richiamando, a sostegno dell'eccezione, quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016. Il giudice all'esito del deposito delle comparse conclusionali e' chiamato a decidere la controversia. La rilevanza della questione. Il tribunale deve applicare l'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910, il quale prevede che «e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», per decidere sulla propria competenza territoriale. Va evidenziato al riguardo che la decisione in ordine all'eccezione di competenza e' preliminare rispetto alle ulteriori questioni di merito sollevate dall'attore e che l'eccezione di incompetenza per territorio e' stata validamente e tempestivamente sollevata dai convenuti che si sono costituiti nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione (i.e. 31 gennaio 2014), ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. La suprema corte, tenuto conto della particolare natura del procedimento di opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale, ha in piu' occasioni affermato: che il criterio di competenza di cui all'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 e' un «criterio di competenza territoriale inderogabile» (in senso conforme da ultimo Cassazione ordinanza n. 17611/2013; negli stessi termini Cassazione n. 9759/1998); che «In tema di opposizione alla cd. ingiunzione fiscale, il criterio di competenza previsto dall'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 130 del 2011, trova applicazione, per identita' di «ratio», sia nell'ipotesi di provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione che in quella di provvedimento emesso dal suo concessionario del servizio di riscossione e, in tale caso, il «luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emanato il provvedimento» non coincide con la sede legale del concessionario bensi' con il luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale di questo che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, atteso che il termine «ufficio», sul piano semantico, deriva dal latino «offitium», forma contratta di «opificium», che indica colui che realizza l'opera, e, sul piano sistematico, e' utilizzato dalla legge per indicare una carica o gli «interna corporis» di una piu' vasta organizzazione, rilievi ai quali deve aggiungersi la considerazione che, nel diritto amministrativo, il medesimo lemma non risulta mai usato dal legislatore come sinonimo di sede della persona giuridica» (cfr. Cassazione n. 23110/2017); che «In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l'ente impositore non provveda direttamente a riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine «ufficio» indica l'organo che ha compiuto l'attivita', non la sede della persona giuridica» (cfr. Cassazione n. 15417/2017). Ne consegue che, applicando l'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150 del 2011, secondo l'interpretazione fornita sul punto dalla suprema corte, il tribunale di Catanzaro dovrebbe dichiararsi incompetente per territorio a decidere la controversia essendo inderogabilmente competente per territorio il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario si trovano sia la sede legale sia l'ufficio della Pubblialifana s.r.l. che ha emesso le ingiunzioni di pagamento impugnate in qualita' di concessionaria del servizio di riscossione per conto e nell'interesse dell'ente impositore Comune di Squillace. La non manifesta infondatezza della questione. Il tribunale ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione. E invero, come nella fattispecie oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, nella disciplina in esame il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', ha individuato un criterio attributivo della competenza che concretezza «quella condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione o che comunque rende «oltremodo difficoltosa» la tutela giurisdizionale» suscettibile di integrare la violazione del citato parametro costituzionale. Per come statuito dalla Corte costituzionale «poiche' l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo «spostamento» richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, integra un considerevole onere a suo carico». Lo stesso legislatore, all'art. 52, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha precisato che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». Il fatto che il cittadino debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico. Ne consegue che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore con riferimento all'art. 24 della Costituzione nei confronti della norma oggetto che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di' riferimento il luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. E questo anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente. Questo tribunale ritiene pertanto che la questione che qui si prospetta sia rilevante e non manifestamente infondata. Non sembra, d'altro canto, possibile, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di' cassazione sopra richiamato, che, attraverso un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata, la norma investita dai dubbi possa essere diversamente intesa. E' doveroso infine segnalare che la medesima questione di legittimita' costituzionale e' stata recentemente sollevata dal tribunale di Genova con l'ordinanza n. 94 del 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2018 n. 26.
P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del decreto legislativo n. 150/2011, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede l'ente locale impositore/concedente; Sospende il giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Catanzaro, 31 agosto 2018 Il Giudice: Grossi