N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 gennaio 2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Basilicata   -   Seconda
  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e
  disposizioni in materia di scadenza di termini  legislativi  e  nei
  vari settori di intervento - Previsione che consente  al  personale
  di enti pubblici economici o di societa'  a  totale  partecipazione
  pubblica in servizio presso gli uffici regionali da  almeno  cinque
  anni il passaggio, a domanda, nei ruoli regionali. 
Ambiente - Fauna selvatica - Norme della Regione Basilicata - Seconda
  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e
  disposizioni in materia di scadenza di termini  legislativi  e  nei
  vari settori di intervento - Disposizioni sulla tutela della  fauna
  selvatica in difficolta'. 
Ambiente -  Energia  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -  Seconda
  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e
  disposizioni in materia di scadenza di termini  legislativi  e  nei
  vari settori di intervento - Disposizioni sulla cumulabilita' degli
  impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ai
  fini  della  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di
  impatto ambientale (VIA). 
Energia - Norme della Regione  Basilicata  -  Seconda  variazione  al
  bilancio di previsione  pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in
  materia di scadenza di termini legislativi e nei  vari  settori  di
  intervento - Disciplina delle procedure per l'autorizzazione  degli
  impianti di produzione di energia da  fonti  rinnovabili  -  Limiti
  all'utilizzo  della  procedura  abilitativa  semplificata  (PAS)  -
  Distanze minime tra gli impianti. 
Energia - Norme della Regione  Basilicata  -  Seconda  variazione  al
  bilancio di previsione  pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in
  materia di scadenza di termini legislativi e nei  vari  settori  di
  intervento - Disciplina delle procedure per l'autorizzazione  degli
  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti   rinnovabili   -
  Sospensione dei procedimenti comunali sulle istanze di permesso  di
  costruire nonche' di ogni procedura abilitativa semplificata  (PAS)
  in attesa  della  conclusione  del  procedimento  per  il  rilascio
  dell'autorizzazione unica regionale. 
Energia - Norme della Regione  Basilicata  -  Seconda  variazione  al
  bilancio di previsione  pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in
  materia di scadenza di termini legislativi e nei  vari  settori  di
  intervento  -  Modificazioni  al  piano  di  indirizzo   energetico
  ambientale regionale (P.I.E.A.R.) - Prescrizioni sulle distanze  in
  relazione a: impianti di grande generazione,  impianti  di  piccola
  generazione e impianti fotovoltaici di microgenerazione. 
Energia - Norme della Regione  Basilicata  -  Seconda  variazione  al
  bilancio di previsione  pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in
  materia di scadenza di termini legislativi e nei  vari  settori  di
  intervento  -  Applicabilita'  ai   procedimenti   pendenti   delle
  previsioni degli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 della legge regionale
  n. 38 del 2018. 
Ambiente -  Energia  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -  Seconda
  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e
  disposizioni in materia di scadenza di termini  legislativi  e  nei
  vari settori di intervento  -  Integrazioni  all'allegato  A  della
  legge regionale n. 54 del 2015 relativo al recepimento dei  criteri
  per il corretto inserimento nel paesaggio e  sul  territorio  degli
  impianti da fonti di energia  rinnovabili  -  Definizione  di  area
  attinente ad un parco eolico. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Basilicata   -   Seconda
  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e
  disposizioni in materia di scadenza di termini  legislativi  e  nei
  vari settori di intervento - Proroga  di  graduatorie  regionali  -
  Proroghe di contratti di collaborazione  presso  enti  e  strutture
  dell'amministrazione regionale. 
- Legge della Regione Basilicata 22 novembre  2018,  n.  38  (Seconda
  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e
  disposizioni in materia di scadenza di termini  legislativi  e  nei
  vari settori di intervento della Regione Basilicata), artt. 24, 28,
  30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e 55. 
(GU n.8 del 20-2-2019 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri (codice fiscale n. 80188230587), rappresentato e  difeso  ex
lege  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato   codice   fiscale   n.
80224030587, fax 06/96514000 e  Pec  roma@mailcert.avvocaturastato.it
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.
12, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della  giunta  regionale  pro-tempore   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 24, 28, 30, 32, 37,  38,
39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e 55 della legge regionale  Basilicata  n.
38 del 22 novembre 2018, recante «Seconda variazione al  bilancio  di
previsione  pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in  materia   di
scadenza di termini legislativi e  nei  vari  settori  di  intervento
della Regione  Basilicata»,  pubblicata  nel  B.U.R.  n.  50  del  22
novembre 2018, numero speciale, giusta  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 17 gennaio 2019. 
    Con la legge regionale n. 38 del 22  novembre  2018  indicata  in
epigrafe,  che  consta  di  cinquantasette   articoli,   la   Regione
Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Seconda  variazione
al bilancio di previsione pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in
materia di scadenza di termini legislativi  e  nei  vari  settori  di
intervento della Regione Basilicata.» 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Basilicata abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. L'art. 24 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
gli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione. 
    L'art. 24 citato, «Personale di  enti  pubblici  economici  o  di
societa' a totale partecipazione  pubblica  in  servizio  presso  gli
uffici  della  Regione  Basilicata»,  prevede   che   «Al   fine   di
razionalizzare  l'impiego  del  personale   a   tempo   indeterminato
appartenente ad  enti  pubblici  economici  o  a  societa'  a  totale
partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici  della  Regione
Basilicata da almeno  cinque  anni  se  ne  dispone,  a  domanda,  il
passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della  normativa  vigente
in materia di limiti alla spesa per il personale». 
    La  norma  e'  da   ascriversi   alla   categoria   delle   leggi
provvedimento quale atto formalmente legislativo  che,  tuttavia,  al
pari degli atti amministrativi, presenta  un  contenuto  specifico  e
puntuale  differendo  dalla  legge  generale  che,  per  definizione,
presenta caratteri di generalita' e astrattezza. 
    La legge provvedimento e' compatibile con  l'assetto  dei  poteri
stabilito nella Costituzione dal momento  che  non  e'  prevista  una
riserva  agli  organi   amministrativi   degli   atti   a   contenuto
particolare, tuttavia,  e'  principio  affermato  che  alle  leggi  a
contenuto provvedimentale  si  applichi  con  particolare  rigore  il
canone della ragionevolezza  per  essere  soggette  «ad  un  rigoroso
scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  per   il   pericolo   di
disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e
derogatorio». (sentenza n. 22 novembre 2013, n. 275, punto  6.7.  del
Considerato in diritto). 
    La  norma  impugnata,  nel  prevedere  il   transito   automatico
nell'organico della Regione Basilicata  del  personale  dipendente  a
tempo indeterminato in servizio, da almeno cinque  anni,  negli  enti
pubblici economici e societa' a totale partecipazione pubblica, senza
il previo espletamento di una procedura concorsuale pubblica, non  e'
conforme al canone di ragionevolezza, ma viola gli articoli 3,  51  e
97 della Costituzione. 
    L'art.  97  della  Costituzione  sancisce  l'obbligo  di  accesso
all'impiego pubblico mediante pubblico concorso «salvo casi stabiliti
dalla legge». 
    Il valore centrale del concorso e' stato costantemente  affermato
«Questa Corte ha piu' volte affermato (da ultimo sentenze n. 159  del
2005 e n. 205 e n. 34  del  2004)  che  il  principio  costituzionale
dell'accesso  all'impiego  alle  dipendenze   delle   amministrazioni
pubbliche,  da  rispettare  allo  scopo   di   assicurare   la   loro
imparzialita' e efficacia. Tale principio si e' consolidato nel senso
che  le  eventuali  deroghe  possano  essere  giustificate  solo   da
peculiari e straordinarie ragioni e interessi pubblici» (sentenza  n.
81/2006, punto 4. del Considerato in diritto); in tal senso anche  le
sentenze n. 100 e n. 9 del 2016). 
    La «regola del pubblico concorso» ammette eccezioni  «rigorose  e
limitate», subordinate a due requisiti. 
    Sotto un primo profilo, tali eccezioni devono  rispondere  a  una
«specifica  necessita'  funzionale»  dell'Amministrazione,  ovvero  a
«peculiari  e  straordinarie  ragioni  di  interesse  pubblico».   In
proposito, e' stato chiarito che  non  integrano  valide  ragioni  di
interesse pubblico ne' l'esigenza di consolidare il  precariato,  ne'
quella di venire incontro a  personali  aspettative  degli  aspiranti
(sentenza  n.  81/2006  citata,  punto  4.1.2.  del  Considerato   in
diritto),  ne'  tantomeno  esigenze  strumentali  di   gestione   del
personale da parte dell'Amministrazione (sentenza n. 195/2010). 
    Al contrario, un concorso riservato puo' essere giustificato solo
quando  si  tratti  di  esigenze  desumibili   da   funzioni   svolte
dall'Amministrazione  e,  in  particolare,  quando   si   tratti   di
consolidare specifiche professionalita'  che  non  potrebbero  essere
acquisite all'esterno dell'Amministrazione e, quindi, giustificano la
scelta di chi gia' ne e' dipendente in una data posizione. 
    Sotto un secondo profilo, le eccezioni alla regola  del  pubblico
concorso devono prevedere comunque  adeguati  accorgimenti  idonei  a
garantire la professionalita' del personale assunto. 
    La norma impugnata, che  introduce  un  diritto  potestativo  del
personale  a  tempo  indeterminato  appartenente  a   enti   pubblici
economici o a societa' a totale partecipazione pubblica  in  servizio
da almeno cinque anni presso la regione, di transitare nei ruoli  del
personale regionale, non prevede lo scrutinio delle  professionalita'
acquisite da tali soggetti. 
    Quanto ai soggetti provenienti dalle  societa'  a  partecipazione
pubblica  difetta,  inoltre,  il  requisito  del  superamento  di  un
pubblico concorso. 
    Si sottolinea che la necessita' del concorso  pubblico  e'  stata
ribadita con specifico riferimento  a  disposizioni  legislative  che
prevedevano il passaggio automatico all'amministrazione  pubblica  di
personale di societa' in house, ovvero  di  societa'  o  associazioni
private; e' stato, altresi', specificato che il trasferimento da  una
societa' partecipata dalla regione alla regione  stessa  o  ad  altro
soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito  per
i soggetti beneficiari  di  un  siffatto  meccanismo,  in  violazione
dell'art. 97 della Costituzione. (in tal senso, le sentenze n. 7  del
2015; n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310  e  n.
299 del 2011; n. 267 del 2010; n. 363 e n. 205 del 2006). 
    La disposizione regionale de  qua  contrasta,  pertanto,  con  il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3  e  dall'art.  51  della
Costituzione, il quale  stabilisce  che  tutti  i  cittadini  possono
accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza; e con  il
principio di cui all'art.  97,  il  quale  prescrive  la  regola  del
pubblico  concorso  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche
amministrazioni. 
2. L'art. 28 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
l'art. 117, comma 3, della  Costituzione  in  tema  di  tutela  della
salute. 
    L'art. 28 citato modifica l'art. 10 rubricato «Soccorso di  fauna
selvatica in difficolta'» della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2,
che, nel rispetto dei principi  stabiliti  dalla  legge  11  febbraio
1992, n.  157  e  delle  convenzioni  internazionali,  disciplina  la
gestione del territorio regionale  ai  fini  faunistici,  l'esercizio
dell'attivita' venatoria, la tutela di tutte le  specie  appartenenti
alla fauna selvatica. 
    L'art. 10, comma 2, come  modificato  dall'art.  28  della  legge
regionale n. 38/2018 citata, introduce, di  fatto,  anche  la  tutela
degli animali esotici nei seguenti termini: «...2. Per la cura  e  la
riabilitazione della fauna selvatica, la regione si avvale dei Centri
di recupero degli animali selvatici ed esotici (C.R.A.S.E)". 
    La tutela degli animali  esotici  non  e'  prevista  dalla  legge
quadro n. 157/1992 che, nel dettare le «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il  prelievo  venatorio»,  specifica,
all'art. 1, comma 3, che «le regioni a statuto  ordinario  provvedono
ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela  di  tutte  le
specie della fauna selvatica in  conformita'  della  presente  legge,
alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie» e  che
oggetto di tutela sono «...le specie di mammiferi e uccelli dei quali
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente  in  stato
di naturale liberta' nel territorio nazionale». (art. 2). 
    La norma statale, con chiare finalita' di  tutela  della  salute,
evita che gli animali esotici,  il  cui  stato  sanitario  e  la  cui
provenienza il piu' delle volte non e' nota, siano messi  nei  centri
di recupero della fauna selvatica e in contatto con  la  stessa,  per
motivi di benessere animale e in  ossequio  a  evidenti  principi  di
prevenzione e di precauzione. Gli animali selvatici di cui alla legge
n. 157/1992 citata, qualora in difficolta', non devono essere gestiti
ne' venire in contatto con altri animali il cui stato  sanitario  sia
ignoto o con animali mantenuti per altre finalita'. 
    La disposizione regionale  nel  prevedere  la  tutela  di  specie
esotiche contrasta, pertanto, con i principi  fondamentali  dati  dal
legislatore statale per tutelare  la  salute  umana  e  animale,  con
conseguente violazione l'art. 117, comma 3, Costituzione  in  materia
di tutela della salute. 
3. L'art. 30 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
gli articoli 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e 117,  comma
3, della Costituzione. 
    L'art. 30, comma 1, citato  introduce  l'art.  2-bis  alla  legge
regionale 30 dicembre 2015, n. 54, disponendo: 
        «Cumulabilita' degli impianti da FER ai fini  della  verifica
di assoggettabilita' a VIA. 
    1. Al fine  di  evitare  l'elusione  della  normativa  di  tutela
ambientale e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto
di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile
ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche
in riferimento ad altri progetti appartenenti alla  stessa  categoria
localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per
l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale
fissata dall'allegato IV - parte II del decreto legislativo 3  aprile
2005, n. 152, l'ambito territoriale da considerare ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  25  per  la  verifica  di
assoggettabilita' alla valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  e'
definito da una fascia: 
        individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal  centro
per le opere puntuali, elevato  a  2,00  km  nelle  aree  non  idonee
individuate dalla presente legge; 
        di 1 km misurato a partire dal  perimetro  esterno  dell'area
occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai
sensi della presente legge; 
        di 500 metri dall'asse del tracciato per le opere lineari. 
    2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di
cui al comma 1 comporta la riduzione del 50%  delle  soglie  relative
alla specifica categoria progettuale  riportata  nell'allegato  IV  v
parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
    In  sintesi,  l'art.  30,  commi  1  e   2,   citato   disciplina
l'estensione delle aree nelle quali piu' iniziative possono integrare
casi di cumulo degli impianti FER - Fonte di energia  rinnovabili  ai
fini della preliminare verifica della assoggettabilita' a VIA. 
    L'art. 30,  violando  le  disposizioni  statali  in  materia,  si
risolve in un ingiustificato  aggravio  procedimentale  stabilendo  i
casi in cui le  iniziative  siano  da  considerare  tout  court  come
cumulate sotto un profilo della verifica di assoggettabilita' a VIA. 
    La norma anticipa alla fase preliminare di ammissibilita'  a  VIA
la valutazione circa la  cumulabilita'  delle  opere  rimessa  invece
dalla normativa statale alla successiva fase di VIA. 
    In particolare, la norma impugnata richiama l'art. 4 del  decreto
legislativo n. 28 del 2011 che, al comma 3, prevede che «Al  fine  di
evitare l'elusione  della  normativa  di  tutela  dell'ambiente,  del
patrimonio culturale, della salute e della  pubblica  incolumita'....
le regioni e le province autonome  stabiliscono  i  casi  in  cui  la
presentazione di piu'  progetti  per  la  realizzazione  di  impianti
alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima  area  o
in aree contigue sono da valutare in termini  cumulativi  nell'ambito
delle valutazione di impatto ambientale». 
    La  norma  impugnata  applica  alla   preliminare   verifica   di
assoggettabilita' alla VIA cio' che e' previsto per la  sola  VIA  in
modo  coerente  con  il  sistema  e  le   soglie   di   potenza   per
l'assoggettamento  alla  medesima  VIA.   L'aggravio   procedimentale
ingiustificato e' poi acuito dalla  previsione  di  cui  al  comma  2
dell'art. 30 dove le soglie sono dimezzate in caso di  ricorrenza  di
due delle condizioni previste al comma n. 1. 
    La  norma  regionale  contrasta,  pertanto,  con  l'esigenza   di
uniformita' normativa sotto il profilo della tutela ambientale,  art.
117, comma 2, lett.  s).  della  Costituzione,  e  sotto  il  profilo
dell'autorizzazione degli impianti alimentati  a  fonte  rinnovabile,
violando  l'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione  in  tema   di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
4. L'art. 32 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
gli articoli 97, 41 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione in tema di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia,  e  di
tutela della salute, in relazione all'art. 12, comma 10, del  decreto
legislativo 3 aprile 2003, n. 387 e delle richiamate Linee guida. 
    4.1. L'art. 32 della legge regionale n. 38/2018 citata  abroga  e
sostituisce interamente l'art. 6 della legge regionale n.  8  del  26
aprile 2012,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili» . 
    L'art. 6 novellato cosi' dispone «Limiti all'utilizzo  della  PAS
per gli impianti eolici e fotovoltaici.». 
    1. Ai fini della sicurezza nonche' della  tutela  territoriale  e
ambientale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili con  potenza  nominale  non
superiore a 200 kW e' consentita  nel  rispetto  delle  condizioni  e
prescrizioni di seguito riportate; 
        a) impianti eolici 
          a.1)  devono  rispettare  le  indicazioni   riportate   nel
paragrafo 1.2.2 «Gli impianti di piccola generazione»  dell'Appendice
A del P.I.E.A.R.; 
          a.2)  parere  paesaggistico  favorevole  rilasciato   dalla
regione sulla compatibilita' dell'impianto con l'area interessata, se
classificata non idonea dalla legge regionale 30 dicembre 2015 n. 54; 
          a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti  eolici
o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore  ad  1  km
misurato tra i punti piu' vicini  del  perimetro  dell'area  occupata
dall'impianto; 
        b) impianti solari di conversione fotovoltaica 
          b.1)  devono  rispettare  le  indicazioni   riportate   nel
paragrafo 2.2.2. «Procedure per la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti  fotovoltaici  di  microgenerazione»  dell'Appendice  A  del
P.I.E.A.R.; 
          b.2)  parere  paesaggistico  favorevole  rilasciato   dalla
regione sulla compatibilita' dell'impianto con l'area interessata, se
classificata non idonea dalla legge regionale 30  dicembre  2015,  n.
54; 
          b.3)  devono  avere  una  distanza  dagli  altri   impianti
fotovoltaici  o  impianti  FER  presenti,  ovvero  autorizzati,   non
inferiore ad 1 km misurato tra i  punti  piu'  vicini  del  parametro
dell'area occupata dall'impianto; 
          b.4) devono avere la disponibilita'  di  un  suolo  la  cui
estensione  sia  pari  o  superiore  a  3  volte  la  superficie  del
generatore  fotovoltaico,  attraverso  l'asservimento  di  particelle
catastali contigue, sul quale  non  potra'  essere  realizzato  altro
impianto  di  produzione  di  energia  da  qualunque  tipo  di  fonte
rinnovabile non inferiore a euro 500...". 
    Il  legislatore   statale,   disciplinando   le   procedure   per
l'autorizzazione degli impianti di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante  giurisprudenza
costituzionale,  non  tollerano  eccezioni   sull'intero   territorio
nazionale,  in  quanto,   appunto,   espressione   della   competenza
legislativa concorrente in materia di energia, di cui  all'art.  117,
comma 3, della Costituzione. 
    La norma impugnata, recante «Limiti all'utilizzo  della  PAS  per
gli impianti eolici e fotovoltaici», stabilisce in 200 kW  la  soglia
di potenza massima entro  la  quale  poter  utilizzare  la  Procedura
abilitativa  semplificata  (PAS),  rispetto  alla  soglia  di  1   MW
stabilita in precedenza nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  recante  «Attuazione  della
direttiva n. 2009/28/CE sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili»  che  assegna  alle  regioni  la  possibilita'  di
elevare, e di ridurre, la soglia di applicabilita' della PAS fino a 1
MW. 
    Lo stesso art. 6, al comma 1, lettere a.3) e b.3), nell'elencare,
altresi', le condizioni da rispettare per poter  accedere  alla  PAS,
introduce la condizione della «distanza dagli altri  impianti  eolici
(e fotovoltaici) o impianti  FER  presenti  ovvero  autorizzati,  non
inferiore a 1 km misurato tra  i  punti  piu'  vicini  del  perimetro
dell'area occupata dall'impianto». 
    L'indicazione di una distanza minima tra un impianto FER -  fonti
di energia rinnovabili - e un altro, non  prevista  in  alcuna  norma
dello Stato, contrasta con l'art. 117, comma 3,  della  Costituzione,
in relazione alla materia oggetto di potesta' legislativa concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  con
riferimento al parametro interposto statale costituito dall'art.  12,
comma  10,  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387,
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'», e con  i  paragrafi  1.2  e  17.1
delle discendenti Linee guida nazionali  approvate  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico  del  10  settembre  2010,  «Linee
guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da   fonti
rinnovabili»,   recanti   specifici   indirizzi   in   merito    alla
individuazione delle aree non idonee. 
    Il paragrafo 1.2 citato recita, infatti, che «Le sole  regioni  e
le province autonome possono porre limitazioni e divieti in  atti  di
tipo  programmatorio  o   pianificatorio   per   l'installazione   di
specifiche tipologie di impianti alimentati a  fonti  rinnovabili  ed
esclusivamente nell'ambito e con le modalita'  di  cui  al  paragrafo
17.» 
    Il paragrafo 17.1. prosegue stabilendo che «Al fine di accelerare
l'iter di  autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  in  attuazione   delle
disposizioni delle presenti linee guida, le  regioni  e  le  province
autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie  di  impianti  secondo  le
modalita' di cui al presente punto e sulla base dei  criteri  di  cui
all'allegato 3. L'individuazione della  non  idoneita'  dell'area  e'
operata dalle regioni attraverso un'apposita  istruttoria  avente  ad
oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni  volte   alla   tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,
delle tradizioni agroalimentari locali,  della  biodiversita'  e  del
paesaggio  rurale  che  identificano  obiettivi  di  protezione   non
compatibili con l'insediamento, in determinate  aree,  di  specifiche
tipologie e/o  dimensioni  di  impianti,  i  quali  determinerebbero,
pertanto,  una  elevata  probabilita'   di   esito   negativo   delle
valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli  esiti  dell'istruttoria,
da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere,  in
relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione  a
specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle
incompatibilita'  riscontrate  con  gli   obiettivi   di   protezione
individuati nelle disposizioni esaminate.» 
    Lo sviluppo della produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili
costituisce  un  obiettivo  rilevante   della   politica   energetica
dell'Unione europea. Per il  perseguimento  di  tale  finalita'  sono
state  emanate,  fra  le  altre,  la  direttiva  n.  2001/77/CE   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  27  settembre  2001  sulla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili, nel mercato interno dell'elettricita', e la direttiva n.
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2009
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,  recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive  nn.  2001/77/CE  e
2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). 
    In particolare,  i  regimi  abilitativi  degli  impianti  per  la
produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida  di
cui al citato decreto ministeriale 10  settembre  2010,  adottate  in
attuazione del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo  n.  387
del 2003 citato, e richiamate nel decreto legislativo n. 28 del 2011. 
    Si tratta di atti di normazione secondaria che costituiscono,  in
settori  squisitamente  tecnici,  il  completamento  della  normativa
primaria. 
    Essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa
che li prevede e che a essi  affida  il  compito  di  individuare  le
specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto
legislativo e che necessitano di applicazione uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale (sentenza n. 99 del 2012). 
    In  analoga  fattispecie  e'  stata  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale di una  legge  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della  Costituzione,  in  quanto  «il  margine  di  intervento
riconosciuto al legislatore regionale... non permette in  alcun  modo
che le regioni  prescrivano  limiti  generali,  valevoli  sull'intero
territorio regionale, specie nella forma di distanze minime,  perche'
cio'  contrasterebbe  con  il  principio  fondamentale   di   massima
diffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal
legislatore  statale  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
europea.» (sentenza n. 13 del 2014, fattispecie relativa  alla  legge
della Regione Campania 1° luglio 2011,  n.  11,  che  prescriveva  le
distanze da rispettare per la costruzione  di  nuovi  aerogeneratori,
imponendo un vincolo da applicarsi in  via  generale  sul  territorio
regionale,  in  violazione  dei   principi   fondamentali   contenuti
nell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n.  387  del  2003  e
nelle discendenti Linee guida ministeriali citati). 
    Rientra  nella  concorrente  competenza  delle  regioni,  invece,
individuare, in relazione a ciascuna opera, «aree e siti non idonei»,
avendo  specifico  riguardo  alle  diverse  fonti  e   alle   diverse
dimensioni degli impianti, in via di eccezione e  solo  qualora  cio'
sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. 
    Cio' a  conferma  del  principio  secondo  cui  disposizioni  che
prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato  di
localizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  si  pongono  in  contrasto  con  la   richiamata   norma
costituzionale  (sentenza  n.  308  del  2011).  E'  anche  principio
affermato che «alle regioni e' consentito soltanto individuare,  caso
per caso, "aree e siti non idonei", avendo  specifico  riguardo  alle
diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di  eccezione
e  solo  qualora  cio'  sia  necessario  per   proteggere   interessi
costituzionalmente rilevanti. Il margine di  intervento  riconosciuto
al  legislatore  regionale  non  permette  invece  che   le   regioni
prescrivano limiti generali, specie nella forma di  distanze  minime,
perche' cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di  massima
diffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal
legislatore  statale  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
europea». (sentenza n. 69 del 2018, con la quale e' stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 111, commi  2  e  5,  della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30,  nella  parte  in
cui fissava le distanze minime per la collocazione degli  impianti  a
fonte  rinnovabile  rispetto   alle   residenze   civili   sparse   e
concentrate). 
    La soluzione legislativa adottata  dalla  regione  con  la  norma
impugnata, nello stabilire, in via generale, distanze minime  per  la
collocazione degli impianti non previste  dalla  disciplina  statale,
senza istruttoria e  valutazione  in  concreto  dei  luoghi  in  sede
procedimentale non garantisce il rispetto dei  principi  fondamentali
di tutela della salute e di legalita', di cui all'art. 117, comma  3,
e all'art. 97 della Costituzione, e non permette  un'adeguata  tutela
dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. 
    I  principi  richiamati  sono  espressione  di   un   consolidato
orientamento giurisprudenziale che si colloca all'interno del  quadro
normativo statale ed eurounitario che regola la materia. 
    Il principio di derivazione comunitaria della massima  diffusione
degli impianti di energia a fonte rinnovabile puo' trovare  eccezione
in    presenza    di    esigenze    di    tutela    della     salute,
paesaggistico-ambientale e dell'assetto  urbanistico  del  territorio
(sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012). 
    La   presenza   dei   diversi    interessi    coinvolti,    tutti
costituzionalmente  rilevanti,  ha  come  luogo  di  composizione  il
procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo  17.1.  dalle
Linee  guida  citate,  secondo  cui,  come  gia'  ricordato,   «[...]
l'individuazione della  non  idoneita'  dell'area  e'  operata  dalle
regioni attraverso  un'apposita  istruttoria  avente  ad  oggetto  la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente,  del
paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,  delle  tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che
identificano   obiettivi   di   protezione   non   compatibili    con
l'insediamento, in determinate  aree,  di  specifiche  tipologie  e/o
dimensioni  di  impianti  i  quali  determinerebbero,  pertanto,  una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede  di
autorizzazione [...]». 
    E', dunque, nella sede procedimentale che avviene la  valutazione
degli  interessi  pubblici  coinvolti  e  meritevoli  di  tutela   in
relazione con l'interesse del soggetto privato operatore economico  e
con ulteriori interessi di cui  sono  titolari  singoli  cittadini  e
comunita',  e  che  trovano  nei  principi  costituzionali  la   loro
previsione e tutela. 
    La struttura  del  procedimento  amministrativo,  infatti,  rende
possibile  l'emersione  di   tali   interessi,   la   loro   adeguata
prospettazione, nonche' la pubblicita' e la  trasparenza  della  loro
valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241  di  efficacia,  imparzialita',  pubblicita'  e
trasparenza. 
    Viene in tal modo  garantita  l'imparzialita'  della  scelta,  il
perseguimento, nel modo piu'  adeguato  ed  efficace,  dell'interesse
primario,  in   attuazione   del   principio   del   buon   andamento
dell'Amministrazione  e  il  rispetto  del  principio  di   legalita'
desumibili  dall'art.  97  della  Costituzione,  in  senso  non  solo
formale,  come  attribuzione   normativa   del   potere,   ma   anche
sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la  fonte
normativa di attribuzione. 
    Pertanto,  la  soluzione  legislativa  adottata   dalla   Regione
Basilicata, nello stabilire in via generale in  sede  procedimentale,
senza istruttoria e senza valutazione  in  concreto  dei  luoghi,  di
distanze minime per la collocazione degli impianti non previste dalla
disciplina statale, non garantisce il rispetto dei descritti principi
fondamentali e non  permette  un'adeguata  tutela  dei  molteplici  e
rilevanti interessi coinvolti. 
    4.2. La disposizione di cui al punto b.4) del comma  1  dell'art.
32 citato, che introduce l'ulteriore condizione della «Disponibilita'
di un suolo la cui estensione sia pari  o  superiore  a  3  volte  la
superficie del generatore fotovoltaico, sul quale non  potra'  essere
realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque  tipo
di  fonte  rinnovabile»,  contrasta  con  l'art.   12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che, per l'autorizzazione unica
prevede al comma 4-bis «La disponibilita' del suolo su cui realizzare
l'impianto». 
    La norma viola il principio cardine in materia richiamato, con un
aggravamento ingiustificato  degli  oneri  a  carico  dell'operatore,
anche sotto il profilo del divieto di altre iniziative nell'area,  in
violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, per  contrasto
con l'art. 12, comma 10, del decreto  legislativo  n.  387  del  2003
citato e dei paragrafi 1.2. delle Linee guida  (decreto  ministeriale
10 settembre  2010  citato),  che  rinvia  al  paragrafo  17  per  le
modalita' di individuazione delle aree non idonee. 
    La norma citata viola anche l'art. 41 della  Costituzione,  sulla
liberta' di iniziativa privata economica,  e  l'art.  117,  comma  1,
della Costituzione, in riferimento all'art. 1 del decreto legislativo
n. 79/1999, che sancisce, in attuazione della direttiva n.  96/92/CE,
la liberalizzazione del mercato elettrico, ivi comprese le  attivita'
di produzione di energia elettrica. 
    Il comma 2 dell'art. 32 impugnato  stabilisce  le  condizioni  in
presenza delle quali piu'  impianti,  che  singolarmente  considerati
hanno  potenza  inferiore  a  200  kw,  devono  essere  soggetti   ad
autorizzazione  unica,  quando  siano  «riconducibili  ad   un   solo
soggetto,  sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,   ovvero   siano
riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell'art.  2359
del codice civile o per  qualsiasi  altra  relazione  sulla  base  di
univoci elementi che fanno presupporre la  costituzione  di  un'unica
centrale eolica o fotovoltaica...». 
    La norma introduce, pertanto, un vincolo per l'applicazione della
PAS in ragione di un criterio  estremamente  soggettivo  e  generico,
riferito  a  una  relazione  anche  di  fatto,  non  suscettibile  di
riscontro. 
    La  disposizione,  oltre  ai  profili  di   illegittimita'   gia'
richiamati in tema delle distanze tra impianti, pone un  vincolo  per
gli  operatori  in  violazione  dell'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione, poiche' le limitazioni introdotte non sono previste nei
decreti legislativi n. 387 del 2003 e n. 28 del 2011 citati. 
    L'art. 32, comma 1, lettere a.3), b.3) e b.4) e comma  2,  citato
viola l'art. 41 della  Costituzione,  con  riferimento  specifico  al
punto b.4); 97 e 117, comma 1, della  Costituzione,  per  il  mancato
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; e l'art.
117, comma 3, in riferimento ai parametri statali di cui all'art. 12,
comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e delle  richiamate
Linee guida (paragrafi 1.2 e 17.1), in relazione alla materia oggetto
di  potesta'  legislativa   concorrente   «produzione   trasporto   e
distribuzione nazionale di  energia»,  i  cui  principi  in  tema  di
autorizzazione sono stabiliti dallo Stato. 
5. L'art. 37 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
l'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione in relazione all'art. 12,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2003, n. 387. 
    L'art. 37 citato, recante «Modifiche  all'art.  14  "Procedimento
unico" della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8», dispone che: 
        «1. Dopo il comma 4 dell'art. 14  della  legge  regionale  26
aprile 2012, n. 8, e' aggiunto il seguente comma: 
          "5. Dalla data della comunicazione  ai  comuni  interessati
dell'avviso   di   avvio   del   procedimento   per    il    rilascio
dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 387/2003, e' sospesa ogni determinazione  comunale  in
ordine alle domande di permesso di costruire,  nonche'  di  Procedura
abilitativa semplificata (PAS), nell'ambito delle aree potenzialmente
impegnate che nel  caso  di  impianti  eolici  sono  individuate  dal
perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori
esterni, mentre per le altre tipologie di impianti  circoscritta  dal
perimetro  esterno   dell'impianto,   fino   alla   conclusione   del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la  misura  di  salvaguardia
perde efficacia decorsi i termini previsti dal decreto legislativo n.
28/2011 a partire  dalla  data  della  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento, salvo il caso in cui la  regione  ne  disponga  per  lo
stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un  anno
per sopravvenute esigenze istruttorie e  procedimentali  relative  al
rilascio del provvedimento autorizzativo.». 
    La norma, per impianti in aree  potenzialmente  impegnate  da  un
progetto presentato per acquisire  l'autorizzazione  unica  da  parte
della regione, introduce una moratoria per  le  PAS,  sospendendo  il
perfezionamento  dei   procedimenti   sino   alla   conclusione   del
procedimento di autorizzazione unica, la cui durata e'  stabilita  in
novanta giorni effettivi (cioe', ad esclusione della  procedura  VIA,
che puo' avere la durata di due anni). 
    La norma impugnata viola i principi fondamentali che disciplinano
il regime abilitativo degli  impianti  tra  i  quali  il  termine  di
conclusione dei procedimenti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 citato. 
    La  norma  si  pone  anche  in  contrasto  con  la  direttiva  n.
28/2009/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile e  con
il decreto legislativo n. 28/2011 recante attuazione della  direttiva
n. 2009/28/CE. 
    Le  moratorie  per  l'abilitazione   degli   impianti   a   fonte
rinnovabile violano l'art 117, comma 1,  della  Costituzione  per  il
favor che le direttive europee e gli Accordi riconoscono alla massima
diffusione delle fonti rinnovabili. La norma viola anche l'art.  117,
comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, infatti,
e'  ispirato  alla  semplificazione  amministrativa   e   costituisce
principio fondamentale in materia il cui rispetto deve essere imposto
uniformemente nel territorio  nazionale  (sentenze  n.  364/2006;  n.
282/2009; e n. 168/2010); e che e'  applicabile  anche  in  relazione
alla fattispecie in esame per le autorizzazioni semplificate. 
6. Gli articoli 38, 39 e 40 della legge Regione Basilicata n. 38/2018
citata viola gli articoli 97 e 117, comma 3,  della  Costituzione  in
tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,
e di tutela della salute, in relazione all'art.  12,  comma  10,  del
decreto legislativo 3 aprile 2003, n. 387 e  delle  richiamate  Linee
guida. 
    Le disposizioni di cui agli artt. 38 (1) 
    , 39 (2) 
    e 40 (3)   
    impugnati   contengono   varie   prescrizioni   sulle   distanze,
rispettivamente, in relazione a «impianti di grande  generazione»,  a
«impianti di piccola  generazione»  e  a  «impianti  fotovoltaici  di
microgenerazione». 
    Esse   presentano   i   medesimi   profili   di    illegittimita'
costituzionale gia' dedotti  nel  precedente  motivo  n.  4,  che  si
intendono qui integralmente richiamati. Lo sviluppo della  produzione
di energia da fonti rinnovabili costituisce  un  obiettivo  rilevante
della politica energetica dell'Unione europea. Per  il  perseguimento
di tale finalita' sono state emanate, fra le altre, la  direttiva  n.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  settembre
2001  sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili, nel mercato interno dell'elettricita', e  la
direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile  2009  sulla  promozione  dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante  ai  fini  del
SEE). 
    In particolare,  i  regimi  abilitativi  degli  impianti  per  la
produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida  di
cui al citato decreto ministeriale 10  settembre  2010,  adottate  in
attuazione del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo  n.  387
del 2003 citato, e richiamate nel decreto legislativo n. 28 del 2011. 
    Si tratta di atti di normazione secondaria che costituiscono,  in
settori  squisitamente  tecnici,  il  completamento  della  normativa
primaria. 
    Essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa
che li prevede e che a essi  affida  il  compito  di  individuare  le
specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto
legislativo e che necessitano di applicazione uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale (sentenza n. 99 del 2012 citata). 
    Rientra  nella  concorrente  competenza  delle  regioni,  invece,
individuare, in relazione a ciascuna opera, «aree e siti non idonei»,
avendo  specifico  riguardo  alle  diverse  fonti  e   alle   diverse
dimensioni degli impianti, in via di eccezione e  solo  qualora  cio'
sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. 
    Cio' a  conferma  del  principio  secondo  cui  disposizioni  che
prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato  di
localizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti
rinnovabili  si  pongono  in  contrasto  con  la   richiamata   norma
costituzionale  (sentenza  n.  308  del  2011).  E'  anche  principio
affermato che «alle regioni e' consentito soltanto individuare,  caso
per caso, "aree e siti non idonei", avendo  specifico  riguardo  alle
diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di  eccezione
e  solo  qualora  cio'  sia  necessario  per   proteggere   interessi
costituzionalmente rilevanti. Il margine di  intervento  riconosciuto
al  legislatore  regionale  non  permette  invece  che   le   regioni
prescrivano limiti generali, specie nella forma di  distanze  minime,
perche' cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di  massima
diffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili,   stabilito   dal
legislatore  statale  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
europea».(sentenza n. 69 del 2018, con la quale e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 111, commi  2  e  5,  della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30,  nella  parte  in
cui fissava le distanze minime per la collocazione degli  impianti  a
fonte  rinnovabile  rispetto   alle   residenze   civili   sparse   e
concentrate). 
    La soluzione legislativa adottata  dalla  regione  con  la  norma
impugnata, nello stabilire, in via generale, distanze minime  per  la
collocazione degli impianti non previste  dalla  disciplina  statale,
senza istruttoria e  valutazione  in  concreto  dei  luoghi  in  sede
procedimentale non garantisce il rispetto dei  principi  fondamentali
di tutela della salute e di legalita', di cui all'art. 117, comma  3,
e all'art. 97 della Costituzione, e non permette  un'adeguata  tutela
dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. 
    I  principi  richiamati  sono  espressione  di   un   consolidato
orientamento giurisprudenziale che si colloca all'interno del  quadro
normativo statale ed eurounitario che regola la materia. 
    Il principio di derivazione comunitaria della massima  diffusione
degli impianti di energia a fonte rinnovabile puo' trovare  eccezione
in    presenza    di    esigenze    di    tutela    della     salute,
paesaggistico-ambientale e dell'assetto  urbanistico  del  territorio
(sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012). 
    La   presenza   dei   diversi    interessi    coinvolti,    tutti
costituzionalmente  rilevanti,  ha  come  luogo  di  composizione  il
procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo  17.1.  dalle
Linee  guida  citate,  secondo  cui,  come  gia'  ricordato,   «[...]
l'individuazione della  non  idoneita'  dell'area  e'  operata  dalle
regioni attraverso  un'apposita  istruttoria  avente  ad  oggetto  la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente,  del
paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,  delle  tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che
identificano   obiettivi   di   protezione   non   compatibili    con
l'insediamento, in determinate  aree,  di  specifiche  tipologie  e/o
dimensioni  di  impianti  i  quali  determinerebbero,  pertanto,  una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede  di
autorizzazione [...]». 
    E', dunque, nella sede procedimentale che avviene la  valutazione
degli  interessi  pubblici  coinvolti  e  meritevoli  di  tutela   in
relazione con l'interesse del soggetto privato operatore economico  e
con ulteriori interessi di cui  sono  titolari  singoli  cittadini  e
comunita',  e  che  trovano  nei  principi  costituzionali  la   loro
previsione e tutela. 
    La struttura  del  procedimento  amministrativo,  infatti,  rende
possibile  l'emersione  di   tali   interessi,   la   loro   adeguata
prospettazione, nonche' la pubblicita' e la  trasparenza  della  loro
valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241  di  efficacia,  imparzialita',  pubblicita'  e
trasparenza. 
    Viene in tal modo  garantita  l'imparzialita'  della  scelta,  il
perseguimento, nel modo piu'  adeguato  ed  efficace,  dell'interesse
primario,  in   attuazione   del   principio   del   buon   andamento
dell'Amministrazione  e  il  rispetto  del  principio  di   legalita'
desumibili  dall'art.  97  della  Costituzione,  in  senso  non  solo
formale,  come  attribuzione   normativa   del   potere,   ma   anche
sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la  fonte
normativa di attribuzione. 
    Pertanto,  la  soluzione  legislativa  adottata   dalla   Regione
Basilicata, nello stabilire in via generale in  sede  procedimentale,
senza  istruttoria  e  senza  valutazione  in  concreto  dei  luoghi,
distanze minime per la collocazione degli impianti non previste dalla
disciplina statale, non garantisce il rispetto dei descritti principi
fondamentali e non  permette  un'adeguata  tutela  dei  molteplici  e
rilevanti interessi coinvolti. 
6. L'art. 42 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 42 prevede che «Le disposizioni di cui agli  articoli  29,
30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti» 
    Dalla lettura coordinata dei predetti articoli 29, 30, 31,  34  e
36 con l'art. 42 discende che le  modifiche  introdotte  dalle  norme
regionali impugnate si applicano anche ai  procedimenti  pendenti  in
violazione  dell'art.  117,  comma  3,  della   Costituzione,   come,
peraltro, gia' eccepito nei precedenti motivi di impugnazione. 
    Come gia' rilevato, infatti, al punto 3.  del  presente  ricorso,
l'art. 30 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola  gli
articoli 117, comma 2, lett. s), e 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 30, comma 1, citato, infatti, introduce l'art. 2-bis  alla
legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54,  disciplinando  l'estensione
delle aree nelle quali piu'  iniziative  possono  integrare  casi  di
cumulo degli impianti FER- Fonte di energia rinnovabili ai fini della
preliminare verifica della assoggettabilita'  a  VIA  e  violando  le
disposizioni statali in materia, dettate dal decreto  legislativo  n.
152/2006 e dall'allegato  IV;  e  si  risolve  in  un  ingiustificato
aggravio procedimentale, stabilendo i casi in cui le iniziative siano
da considerare tout  court  come  cumulate  sotto  un  profilo  della
verifica di assoggettabilita' a VIA. 
    La  norma,  come  gia'  eccepito  supra,   anticipa   alla   fase
preliminare  di  ammissibilita'  a  VIA  la  valutazione   circa   la
cumulabilita' delle opere rimessa, invece, dalla  normativa  statale,
alla successiva fase di VIA. 
    In particolare, la norma impugnata richiama l'art. 4 del  decreto
legislativo n. 28 del 2011  che,  al  comma  3,  prevede,  come  gia'
ricordato, che «Al fine di  evitare  l'elusione  della  normativa  di
tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e  della
pubblica  incolumita'....  le  regioni   e   le   province   autonome
stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu' progetti  per  la
realizzazione  di  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili   e
localizzati nella medesima area o in aree contigue sono  da  valutare
in  termini  cumulativi  nell'ambito  della  valutazione  di  impatto
ambientale». 
    La  norma  impugnata  applica  alla   preliminare   verifica   di
assoggettabilita' alla VIA cio' che e' previsto per la  sola  VIA  in
modo  coerente  con  il  sistema  e  le   soglie   di   potenza   per
l'assoggettamento  alla  medesima  VIA.   L'aggravio   procedimentale
ingiustificato e' accresciuto dalla previsione  di  cui  al  comma  2
dell'art. 30 dove le soglie sono dimezzate in caso di  ricorrenza  di
due delle condizioni previste al comma 1. 
    La  norma  regionale  contrasta,  pertanto,  con  l'esigenza   di
uniformita' normativa sotto il profilo della tutela ambientale  (art.
117, comma 2, lett.  s),  della  Costituzione)  e  sotto  il  profilo
dell'autorizzazione degli impianti alimentati  a  fonte  rinnovabile,
violando  l'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione  in  tema   di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
    L'art.  42  citato,  che  dispone  l'immediata  applicazione   ai
procedimenti in corso, fra le altre norme, anche dell'art. 30 citato,
«si presenta in modo chiaramente dissonante»  rispetto  al  descritto
quadro legislativo, poiche' consente di  derogare  immediatamente  al
sistema nazionale in una materia oggetto  di  competenza  legislativa
concorrente ai sensi dell'art. 117,  comma  3,  della  Costituzione",
quale quella del governo del territorio (sentenza n.  64/2013,  punto
5. del Considerato in diritto). 
7. Gli articoli 43 e 52 della legge  Regione  Basilicata  n.  38/2018
citata violano gli articoli 97  e  117,  comma  2,  lett.  s),  della
Costituzione in tema di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in
relazione all'art. 12. comma 10, del  decreto  legislativo  3  aprile
2003, n. 387 e delle richiamate Linee guida e al decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
    7.1. Gli articoli 43 e 52 della legge regionale n. 38/2018 citata
introducono modifiche alla legge regionale n. 54 del 2015. 
    L'art. 43,  recante  «Integrazioni  all'allegato  A  della  legge
regionale 30 dicembre  2015,  n.  54  e  successive  modificazioni  e
integrazioni», legge regionale  n.  54/15  citata,  che  contiene  il
«Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio  e
nel territorio degli impianti da  fonti  di  energia  rinnovabili  ai
sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», dispone che: 
    1. I Baffer di  cui  al  punto  1.2  Beni  monumentali  1.4  Beni
paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi  artificiali,  fiumi,
torrenti e corsi d'acqua, centri urbani,  centri  storici,  2.4  Rete
Natura 2000, cosi' come individuati e definiti nell'allegato A  della
legge regionale n. 54/2015 e successive modificazioni e integrazioni,
trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali  visibili
dal bene monumentale vincolato se  l'impianto  FER  in  progetto  non
risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da  punti
di vista privilegiati. 
    2.  La  Giunta  regionale  acquisito  il  parere  vincolante  del
Comitato tecnico paritetico istituito dal protocollo  di  intesa  tra
regione MIBACT-MATTM, ai sensi dell'art. 145,  comma  2  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le  linee  guida
finalizzate ad una corretta applicazione  del  principio  sancito  al
comma 1 del presente articolo.» 
    L'art. 52 citato, recante la «Definizione di area attinente ad un
parco eolico», dispone che: 
        1. E' definita area attinente ad un parco eolico la  porzione
di territorio delimitato dalla poligonale chiusa  e  non  intrecciata
ottenuta collegando tra loro  gli  aerogeneratori  piu'  esterni  del
parco stesso; 
        2. I progetti di ottimizzazione di un parco eolico,  che  non
comportano  un  aumento  della  potenza  elettrica  complessiva   del
progetto originario (compresi gli spostamenti di  viabilita'  interna
al parco eolico, spostamenti di elettrodotti di servizio, spostamento
di  aereogeneratori,  cambio  dell'aereogeneratore,  ecc.),  previsti
all'interno dell'area attinente, come definita al precedente comma 1,
sono considerati varianti non sostanziali  a  condizione  che  l'area
attinente al Parco eolico si riduca e che le aree  interessate  dalle
modifiche siano nella disponibilita' del soggetto proponente il parco
eolico.» 
    La novella ha lo scopo, peraltro, non  pienamente  raggiunto,  di
assicurare  il  sostanziale  recepimento  di  quanto  prescritto   in
precedenti interventi normativi (il richiamo e' alla legge  regionale
n. 19 del 24 luglio 2017 impugnata dinanzi alla Corte  costituzionale
in base alla delibera del Consiglio dei  ministri  del  23  settembre
2017; e alla legge regionale n. 21 del 2017, per la  quale  e'  stata
proposta  impugnativa  costituzionale  in  base  alla  delibera   del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017). 
    La legge censurata, con  gli  articoli  dal  29  e  seguenti,  ad
eccezione degli articoli 43 e 52, integra  e  modifica  la  normativa
vigente in materia  di  procedimenti  autorizzativi  di  impianti  da
F.E.R. con particolare riguardo alle problematiche di inserimento dei
medesimi nel paesaggio e sul territorio, estendendo  le  linee  guida
per il corretto  inserimento  degli  impianti,  alimentati  da  fonti
rinnovabili, gia' approvate con la legge regionale n.  54  del  2015,
anche agli impianti con potenza superiore ai limiti  stabiliti  nella
tabella A) del decreto legislativo n.  387  del  2003  citato  e  non
superiori a 1 MW. 
    Tale obiettivo risulta confliggente  con  quanto  previsto  dalla
Regione Basilicata, in particolare dagli artt. 43 e 52  in  epigrafe,
che contrastano con le norme di  tutela  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, per i motivi che di seguito si espongono. 
    7.2. L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 43 citato,
«Integrazioni all'allegato A della legge regionale 30 dicembre  2015,
n. 54 e successive modificazioni e  integrazioni»,  comma  1,  riduce
drasticamente l'applicazione dei «Buffer» di cui al punto  "1.2  Beni
monumentali, 1.4 Beni paesaggistici  (laghi  ed  invasi  artificiali,
fiumi, torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici),  2.4
Rete Natura 2000, cosi' come individuati e definiti  nell'allegato  A
della legge regionale n. 54 del 2015  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, «esclusivamente nelle aree  territoriali  visibili  dal
bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non  risulta
in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista
privilegiati». 
    Tale previsione limita l'applicazione di tutte le aree  «Buffer»,
a prescindere dalla natura delle medesime, a due circostanze: 1)  che
intorno  dell'area  di  «Buffer»  medesima  sia  presente   un   bene
monumentale; 2) che l'impianto FER sia in «correlazione visiva con lo
stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati». 
    Oltre  alle  difficolta',  che  potrebbero  sorgere  in  sede  di
elaborazione delle linee guida, previste dal  comma  2  del  medesimo
articolo, finalizzate  a  una  corretta  applicazione  del  principio
sancito  dal  comma  1  per  la  definizione  dei  «punti  di   vista
privilegiati», sia la  prima  che  la  seconda  circostanza  sono  da
considerarsi assolutamente in contrasto  con  i  principi  ispiratori
posti  alla  base  della  individuazione  delle  «aree  non   idonee»
stabiliti   dall'allegato   3    (paragrafo    17)    «Criteri    per
l'individuazione di aree non idonee» del citato decreto  ministeriale
10 settembre 2010 «Linee guida per  l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili». 
    L'applicazione del parametro della «correlazione visiva»  con  un
bene vincolato,  sarebbe,  infatti,  assolutamente  strumentale  alla
significativa riduzione della natura  e  specificita'  delle  diverse
categorie di aree ritenute particolarmente sensibili e/o  vulnerabili
alle  trasformazioni   territoriali   o   del   paesaggio,   elencate
nell'allegato 3 del su citato decreto del 2010. 
    Le modifiche introdotte alla  legge  regionale  n.  54  del  2015
citata con la legge regionale n. 38/2018 citata, sebbene, da un lato,
sembrano estendere l'applicazione dei criteri e delle  modalita'  per
il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio alle tipologie
di impianti F.E.R. di qualunque potenza (art. 29); dall'altro,  e  in
maniera assolutamente incoerente, introducono, con l'art. 43  citato,
una norma la cui applicazione annulla di fatto l'istruttoria condotta
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali, di  concerto  con
la Regione Basilicata, che ha portato alla definizione delle aree  di
«Buffer» di cui  agli  allegati  A  e  C  e  agli  elaborati  di  cui
all'allegato  B  della  legge  regionale  n.  54  del  2015   citata,
inficiandone, pertanto, la portata applicativa. 
    7.3. L'art. 52,  «Definizione  di  area  attinente  ad  un  parco
eolico», intervenendo su una materia  gia'  ampiamente  regolamentata
dalla legislazione statale con il decreto legislativo n. 152 del 2006
citato, oltre a introdurre una nuova definizione (area  attinente  ad
un parco eolico), stabilisce un nuovo  criterio  per  la  definizione
della  sostanzialita'  delle  varianti   ai   parchi   eolici,   che,
sostituendosi ai criteri elencati nell'allegato V alla parte  II  del
medesimo decreto legislativo n. 152/2006, crea conflitti normativi  e
incertezze applicative, soprattutto nei procedimenti di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA  statale  di  cui  all'art.  19  del  decreto
legislativo  citato  che,  si  ricorda,  a  seguito  delle  modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 104 del  2017,  riguarda  anche
gli impianti eolici di potenza superiore ai 30 MW. 
    Gli   articoli   43   e   52,   oltre   a    rappresentare    una
contraddittorieta' interna alla medesima legge regionale e un mancato
rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione  del  protocollo
di intesa per la  elaborazione  del  Piano  paesaggistico  regionale,
stipulato ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo n.
42 del 2004, tra il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
la Regione Basilicata, in data 14 settembre 2011, confliggono con  le
norme a tutela dell'ambiente, di cui al decreto  legislativo  n.  152
del 2006 e del patrimonio culturale, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, e con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione,
nella materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali. 
8. L'art. 47 della legge Regione Basilicata n. 38/2018  citata  viola
gli articoli 3, 97 e 117, comma 2, lett. l),  della  Costituzione  in
tema di ordinamento civile, in  relazione  all'art.  1,  comma  1148,
lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
    L'art. 47, comma 1, citato, prevede  che  «Le  graduatorie  delle
selezioni riservate  indette  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  6  del
decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 125/2013, oggetto delle procedure di stabilizzazione, ex art.  20,
comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
e integrazioni, sono prorogate fino alla conclusione delle  procedure
stesse.». 
    Al secondo comma dispone che «I candidati idonei ricompresi nelle
graduatorie di cui all'art. 4 della legge regionale 25 ottobre  2010,
n. 31,  relative  a  selezioni  per  progressioni  verticali  indette
antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, approvate al 31 dicembre 2010, sono  inquadrati
fino ad esaurimento delle stesse, nelle categorie per le quali  hanno
concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi  liberi,  per
effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi.». 
    La  disposizione  citata,  quindi,   inserisce   una   disciplina
derogatoria, in materia  di  proroga  di  graduatorie  regionali,  in
favore soltanto di determinati soggetti. 
    Al  riguardo,  la  proroga  sine  die  e  comunque   «fino   alla
conclusione delle procedure» inerenti  alle  graduatorie  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  in  esame  contrasta  con  la   prescrizione
dell'art. 1, comma 1148, lett. a), della legge 27 dicembre  2017,  n.
205 (legge di bilancio 2018), per disposizione del quale «l'efficacia
delle graduatorie  dei  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni» e'
prevista unicamente fino al 31 dicembre 2018. 
    La disposizione regionale introduce, invece, una deroga in favore
di determinati soggetti che contrasta, oltre  che  con  la  normativa
nazionale citata, con i principi di  uguaglianza,  buon  andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione, di cui agli articoli  3
e 97 della Costituzione, e con l'art. 117, comma 2, lettera l), della
Costituzione che riserva  la  materia  dell'ordinamento  civile  (che
comprende anche i rapporti di diritto privato regolabili  dal  codice
civile e dai contratti collettivi) alla  competenza  esclusiva  dello
Stato e comma 3, per violazione del principio di coordinamento  della
finanza pubblica. 
    Su questione analoga,  e'  pendente  il  ricorso  n.  16  del  27
febbraio  2018  che  riguarda  la  analoga  normativa  della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta. 
9. Gli articoli 53 e 55 della legge  Regione  Basilicata  n.  38/2018
citata violano l'art. 117, comma 2, lett. l,  della  Costituzione  in
tema di ordinamento civile, in relazione all'art.  7,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Le norme di cui agli artt. 53 (4)  e 55 (5)  citati  disciplinano
la proroga dei contratti di collaborazione presso  enti  e  strutture
connesse all'amministrazione regionale. 
    Le  proroghe  dei  contratti  di  collaborazione   previste   dai
succitati articoli contrastano con quanto previsto dall'art. 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001, che  ammette  il  ricorso  ai
contratti  di  collaborazione  unicamente  in   caso   di   accertata
impossibilita' oggettiva di  utilizzare  per  il  medesimo  scopo  il
personale gia' a disposizione dell'amministrazione. 
    Significativa al riguardo la modifica introdotta  dal  comma  147
dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 7, comma 6, lett. c) del
decreto legislativo n. 165/2001 citato, laddove viene specificato  il
carattere del tutto temporaneo e straordinario del ricorso al  lavoro
autonomo nelle pubbliche amministrazioni: «la prestazione deve essere
di natura temporanea e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e'  consentita,
in via eccezionale, al solo fine di  completare  il  progetto  e  per
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico». 
    Piu' precisamente, le proroghe al 31 dicembre 2019 dei  contratti
di collaborazione di cui alle  determinazioni  dirigenziali  indicate
dall'art. 53 e quelle al 31 dicembre 2023 previste dall'art. 55  sono
generiche e non sufficientemente motivate alla luce dello  stringente
dettato normativo dell'art. 7, comma 6, del  decreto  legislativo  n.
165/2001 citato, «che vieta di ricorrervi, se non  quando  sia  stata
accertata l'impossibilita' oggettiva di utilizzare  per  il  medesimo
scopo il  personale  gia'  a  disposizione  dell'amministrazione.  E'
questa una previsione che dovrebbe scongiurare alla radice il rischio
che si abusi delle collaborazioni  esterne  pur  in  presenza  di  un
elevato numero di dipendenti pubblici» (sentenza n. 43 del 2016). 
    Non sono, invero, conformi alle previsioni dell'art. 7,  comma  6
del testo unico sul pubblico impiego, i contratti  di  collaborazione
coordinata e  continuativa  che,  non  appena  scaduti,  vengono  poi
riaffidati agli stessi soggetti per le medesime finalita', senza  che
venga  rispettato  il  requisito  della  temporaneita'  e  senza  una
procedura di comparazione tra candidati (Corte dei conti delibera  n.
SCCLEG/24/20 11 Prev). 
    Il citato art. 7  e',  infatti,  finalizzato  a  evitare  che  la
reiterazione  di  incarichi  a  soggetti  estranei  alla  p.a.  possa
tradursi  in  forme  anomale  di  reclutamento,  contravvenendo  alle
disposizioni  in  materia  di  accesso  all'impiego  nelle  pubbliche
amministrazioni. 
    Ne  discende  l'impossibilita'   di   prorogare   l'incarico   di
collaborazione coordinata e continuativa, se non nel caso in cui  sia
avallato da una specifica motivazione e quando si intenda  completare
l'attivita'  gia'  avviata.  Le  disposizioni   regionali   impugnate
contengono, pertanto, una disciplina incompatibile con le  previsioni
di cui all'art. 117, comma  2,  lett.  l),  della  Costituzione,  che
riserva la materia dell'ordinamento civile alla competenza  esclusiva
dello Stato. 

(1) L'art. 38 Modifiche al paragrafo 1.2.1. «Gli impianti  di  grande
    generazione» pag. 536 dell'Appendice A del  P.I.E.A.R.  approvato
    con legge regionale 19 gennaio 2010,  n.  1.  In  vigore  dal  22
    novembre 2018 dispone: 1. Al  paragrafo  1.2.1.4.  «Requisiti  di
    sicurezza» e' introdotta  la  seguente  lettera:  dter)  distanza
    minima da strade comunali subordinata a  studi  di  sicurezza  in
    caso di rottura accidentale degli organi rotanti e  comunque  non
    inferiore  a  200  m.  2.  Al   Paragrafo   1.2.1.5.   «Requisiti
    anemologici»  pag.  542  la  lettera  l)  e'  sostituita:  l)  il
    proponente puo' surrogare la rilevazione sul posto  di  cui  alla
    lett.  f),  qualora  disponga  dei  dati  anemometrici  del  sito
    interessato dal progetto, monitorati e rilevati da altro soggetto
    non oltre tre anni prima della data di presentazione dell'istanza
    di autorizzazione. 3. Al Paragrafo  1.2.1.6.  «La  progettazione»
    pag. 543 le parole: per garantire  la  presenza  di  corridoi  di
    transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo  gli
    aerogeneratori  devono  essere  disposti  in  modo  tale:  a)  la
    distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di
    rotore; b) la distanza minima tra le file di  aerogeneratori  sia
    pari a 6 diametri di rotore. Per impianti che  si  sviluppano  su
    file parallele e con macchine disposte in configurazione sfalsata
    la distanza minima fra le file non  puo'  essere  inferiore  a  3
    diametri di rotore (Fig. A-B). sono  sostituite  dalle  seguenti:
    per garantire adeguate condizioni  di  funzionalita'  produttiva,
    nonche' la presenza di corridoi di transito per  la  fauna  oltre
    che per ridurre l'impatto visivo a causa dell'effetto selva,  gli
    aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in
    prossimita' di altri impianti di  qualunque  consistenza,  devono
    essere disposti in modo tale che: a) la distanza minima  tra  gli
    aerogeneratori, misurata a  partire  dall'estremita'  delle  pale
    disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte  il  diametro  del
    rotore piu'  grande;  b)  la  distanza  minima  tra  le  file  di
    aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento,
    sia pari a 6 volte il diametro del rotore piu' grande;  nel  caso
    gli aero generatori siano disposti  su  file  parallele  con  una
    configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non  puo'
    essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore piu' grande. 

(2) L'art. 39 Modifiche al  paragrafo  1.2.2.  dell'Appendice  A  del
    P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010,  n.  1.
    In vigore dal 22 novembre 2018 dispone  1.  Il  paragrafo  1.2.2.
    dell'Appendice A del P.I.E.A.R. -  pagina  275  -  approvato  con
    legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.2.2. Gli impianti di piccola generazione. Ai fini del presente
    Piano,  gli  impianti  eolici  sono   classificati   di   piccola
    generazione  se   soddisfano   contemporaneamente   le   seguenti
    condizioni: a) potenza nominale massima complessiva non superiore
    a 200  kW;  b)  numero  massimo  di  2  aerogeneratori.  1.2.2.1.
    Impianti di potenza nominale fino a 200 kW. Per tali impianti  si
    applica  la  disciplina  della   P.A.S.   Procedura   abilitativa
    semplificata di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  3  marzo
    2011, n. 28, e  sue  successive  modificazioni.  La  P.A.S.  deve
    essere  presentata   al   Comune   territorialmente   competente,
    allegando, la seguente documentazione: a) Titolo di proprieta'  o
    documentazione comprovante la  disponibilita'  dell'area  su  cui
    insiste l'impianto e le relative opere di connessione  alla  rete
    di distribuzione; b) TICA contenente la STMG  (soluzione  tecnica
    minima  generale)  rilasciata   dal   gestore   della   rete   di
    distribuzione   debitamente   accettata,   per   la   connessione
    dell'impianto; c)  Relazione  paesaggistica  di  cui  al  decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;  d)  Ricevuta  di  pagamento
    degli oneri istruttori;  e)  Progetto  definitivo  dell'impianto,
    delle opere connesse e delle  infrastrutture  indispensabili;  f)
    Studio  d'incidenza  ambientale,  ai  sensi   del   decreto   del
    Presidente della Repubblica n. 357/1997, per tutti  gli  impianti
    che ricadono in una fascia pari a  500  metri,  esterna  ai  siti
    SIC-ZPS; g) Eventuali assensi dovuti a specifiche norme di  legge
    che interessano il sito oggetto di  intervento;  h)  Progetto  di
    gestione e manutenzione dell'impianto; i) Progetto di dismissione
    dell'impianto: e' indispensabile riportare nel progetto un  piano
    di  dismissione  dell'impianto  che  preveda,   alla   cessazione
    dell'attivita'  produttiva,  le  modalita'  di  rimozione   della
    infrastruttura e  di  tutte  le  opere  principali  connesse,  lo
    smaltimento del materiale dimesso ed il  ripristino  dello  stato
    dei luoghi; il piano dovra' contenere le modalita' e la stima dei
    costi delle  operazioni  di  dismissione,  di  smaltimento  e  di
    ripristino dello stato dei luoghi; j) Dichiarazione  resa  da  un
    istituto bancario attestante che l'istante dispone delle  risorse
    economiche   e   finanziarie   occorrenti   alla    realizzazione
    dell'impianto; k) Studio acustico del  sito  su  cui  e'  ubicato
    l'impianto;  l)  Studio   anemologico   basato   su   rilevazioni
    effettuate sul posto per un  periodo  di  1  anno,  da  operatori
    certificati  ovvero  accreditati  con   adeguata   strumentazione
    debitamente certificata e calibrata, per un periodo di almeno  un
    anno. Sono soggette  a  P.A.S.  gli  interventi  di  manutenzione
    straordinaria e di rifacimento realizzate sugli  impianti  eolici
    esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche,
    della  volumetria  delle  strutture  e  dell'area  destinata   ad
    ospitare gli impianti  stessi  e  le  opere  connesse.  Requisiti
    tecnici minimi per gli impianti Il  progetto  deve  soddisfare  i
    seguenti requisiti tecnici minimi: a) Velocita' media  annua  del
    vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s; b) Ore  equivalenti
    di  funzionamento  dell'aerogeneratore  non  inferiori  a   2.000
    (rapporto  fra  la  produzione   annua   di   energia   elettrica
    dell'aerogeneratore espressa in  megawattora  (MWh),  basata  sui
    dati forniti dallo studio anemometrico,  e  la  potenza  nominale
    dell'aerogeneratore); c) Numero  massimo  di  aerogeneratori  con
    sostegno tubalare: 2; d) Distanza minima di  ogni  aerogeneratore
    dal  limite   dell'ambito   urbano   previsto   dai   regolamenti
    urbanistici redatti ai sensi della L. R. n. 23/99  pari  a  1.000
    metri previa verifica di compatibilita' acustica  in  prossimita'
    delle abitazioni; e) Distanza minima da  edifici  e/o  abitazioni
    subordinata a studi  di  compatibilita'  acustica,  di  Shadow  -
    Flickering, di sicurezza in caso  di  rottura  accidentale  degli
    organi rotanti. In ogni  caso,  tale  distanza  non  deve  essere
    inferiore a 300 metri; f) Distanza minima da  strade  statali  ed
    autostrade subordinata a studi di sicurezza in  caso  di  rottura
    accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza  non
    deve essere inferiore a 300 metri; g) Distanza minima  da  strade
    provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso  di  rottura
    accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore  a  200
    metri; h) Distanza minima dai confini di proprieta' subordinata a
    studi di sicurezza in caso di rottura  accidentale  degli  organi
    rotanti e comunque non inferiore a 200 metri; i) Distanza  minima
    da strade comunali subordinata a studi di sicurezza  in  caso  di
    rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore
    a 200 metri; j) Distanza trasversale  minima  fra  aerogeneratori
    sia pari a 3 volte il diametro del rotore maggiore (per  distanza
    si intende la distanza intercorrente  fra  le  punte  delle  pale
    disposte  orizzontalmente  di  due  aerogeneratori  in  direzione
    ortogonale al vento prevalente) e comunque non  inferiore  a  300
    metri; k) Distanza longitudinale minima  fra  aerogeneratori  sia
    pari a 6 volte il diametro  del  rotore  maggiore  (per  distanza
    longitudinale si intende la distanza intercorrente fra  le  punte
    delle pale disposte orizzontalmente di due  aerogeneratori  lungo
    la direzione prevalente del  vento);  l)  Distanza  tale  da  non
    interferire  con  le  attivita'  dei   centri   di   osservazioni
    astronomiche e di rilevazioni di dati  spaziali,  da  verificarsi
    con specifico studio da allegare al progetto. Raccomandazioni per
    la progettazione, la costruzione, l'esercizio  e  la  dismissione
    degli impianti eolici. a) Le torri tubolari di sostegno  (divieto
    di  utilizzare  torri  a  traliccio  e  tiranti)  debbono  essere
    rivestite  con  vernici  antiriflesso  di  colori  presenti   nel
    paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o  avvisi
    pubblicitari. b) L'ubicazione dell'impianto deve essere  il  piu'
    vicino  possibile  al  punto  di   connessione   alla   rete   di
    conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli
    elettrodotti di collegamento.  c)  Bisogna  evitare  l'ubicazione
    degli impianti  e  delle  opere  connesse  (cavidotti  interrati,
    strade  di  servizio,  sottostazione,  ecc.)  in  prossimita'  di
    compluvi e torrenti Speciale montani indipendentemente  dal  loro
    bacino  idraulico,  regime   e   portate,   e   nei   pressi   di
    morfostrutture carsiche  quali  doline  e  inghiottitoi.  d)  Gli
    sbancamenti ed i riporti di terreno devono  essere  contenuti  il
    piu' possibile  ed  e'  necessario  prevedere  per  le  opere  di
    contenimento e ripristino l'utilizzo di  tecniche  di  ingegneria
    naturalistica. e) Si deve evitare, ove possibile, di  localizzare
    gli aerogeneratori in punti del  territorio  tali  da  richiedere
    necessariamente le segnalazioni di sicurezza  del  volo  a  bassa
    quota rappresentate da colorazioni  bianche  e  rosse  e  segnali
    luminosi. f) Al termine dei lavori il proponente  deve  procedere
    al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di
    tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della
    viabilita'  pubblica  e  privata,  utilizzata  ed   eventualmente
    danneggiata in seguito  alle  lavorazioni.  g)  Gli  oli  esausti
    derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno  essere
    adeguatamente  trattati   e   smaltiti   presso   il   "Consorzio
    obbligatorio degli oli esausti. h) Il proponente dovra' informare
    annualmente l'Ufficio regionale competente mediante  raccomandata
    con  a/r,  della  produzione  di  energia  elettrica   da   parte
    dell'impianto  eolico  autorizzato.  i)  Alla  fine   del   ciclo
    produttivo dell'impianto, il soggetto  autorizzato  e'  tenuto  a
    dismettere  l'impianto  secondo  il  progetto  approvato  o,   in
    alternativa, l'adeguamento produttivo dello stesso.". 

(3) L'Art. 40 Modifiche al  paragrafo  2.2.2.  dell'Appendice  A  del
    P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010,  n.  1,
    dispone il paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A del PIEAR  -  pagina
    291 - e'  sostituito  dal  seguente:  «2.2.2.  Procedure  per  la
    costruzione  e  l'esercizio  degli   impianti   fotovoltaici   di
    microgenerazione.  Gli  impianti  di   conversione   fotovoltaica
    dell'energia solare sono classificati  di  "microgenerazione"  se
    soddisfano  una  delle  seguenti  condizioni:  a)  integrati  e/o
    parzialmente integrati; b) non  integrati  con  potenza  nominale
    massima  non  superiore  a  200  kW;  Per  la   costruzione,   la
    manutenzione straordinarie ed il  rifacimento  di  tali  tipi  di
    impianti, si applica la disciplina della P.A.S. di cui all'art. 6
    del  decreto   legislativo   n.   28/2011,   e   sue   successive
    modificazioni. Sono soggette a P.A.S.  le  opere  di  rifacimento
    degli  impianti  fotovoltaici  esistenti   che   non   comportino
    variazioni  nelle  dimensioni  fisiche  degli  apparecchi,  della
    volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare  gli
    impianti stessi. Per la costruzione degli impianti  di  cui  alla
    precedente lettera a), se aderenti o integrati  nei  tetti  degli
    edifici, con la stessa  inclinazione  e  lo  stesso  orientamento
    della falda ed i cui componenti  non  alterino  la  sagoma  degli
    edifici stessi e' sufficiente la semplice comunicazione ai  sensi
    dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011.  La  P.A.S.  deve
    essere presentata al Comune territorialmente competente allegando
    la  seguente  documentazione:  a)  titolo  di  proprieta'  ovvero
    documentazione comprovante la  disponibilita'  dell'area  su  cui
    insiste l'impianto e le relative opere di connessione  alla  rete
    di distribuzione; b) TICA contenente la STMG  (soluzione  tecnica
    minima generale) debitamente accettata, rilasciata dalla societa'
    gestore delle reti di distribuzione; c)  relazione  paesaggistica
    di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; d) ricevuta
    di pagamento  degli  oneri  istruttori;  e)  progetto  definitivo
    dell'impianto,  delle  opere  connesse  e  delle   infrastrutture
    indispensabili;  f)   progetto   di   gestione   e   manutenzione
    dell'impianto;  g)  progetto  di  dismissione  dell'impianto  che
    preveda, alla cessazione dell'attivita' produttiva, le  modalita'
    di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere  principali
    connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il  ripristino
    dello stato dei luoghi; il piano dovra' contenere le modalita'  e
    la  stima  dei  costi  delle  operazioni   di   dismissione,   di
    smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi; h)  elaborato
    sulla distanza minima dell'impianto dal limite dell'ambito urbano
    previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della legge
    regionale n.  23/99  pari  a  1.000  metri;  i)  studio  acustico
    relativo al sito interessato dall'impianto;  j)  Elaborato  sulla
    distanza minima dai confini di proprieta'  non  inferiore  a  100
    metri; k) Studio d'incidenza ambientale, ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 357/1997, per tutti  gli  impianti
    che ricadono in una fascia pari a  500  metri,  esterna  ai  siti
    SIC-ZPS;  l)  Elaborati  contenente  i  dati  e  le   planimetrie
    descrittivi  del  sito,  con  localizzazione   geo   referenziata
    dell'impianto in coordinate piane Gauss Boaga - Roma 40 fuso est;
    m) eventuali assensi dovuti  a  specifiche  norme  di  legge  che
    interessano il sito oggetto di intervento. n) dichiarazione  resa
    da un istituto bancario attestante che  l'istante  dispone  delle
    risorse economiche e finanziarie  occorrenti  alla  realizzazione
    dell'impianto.». 

(4) L'Art. 53 Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi  nel
    settore della  sanita',  in  materia  di  farmacovigilanza  e  in
    materia di fascicolo sanitario elettronico nonche' in materia  di
    valorizzazione artistico-culturale. In  vigore  dal  22  novembre
    2018 dispone: l.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle
    attivita'  destinate  all'attuazione  dei  programmi  concernenti
    l'Osservatorio dei Prezzi, dei servizi  e  delle  tecnologie  nel
    settore della sanita' (OPT), del progetto di realizzazione  della
    Rete regionale degli Acquisti del Servizio  sanitario  regionale,
    di  valutazioni  dei  piani  e  dei   progetti   di   adeguamento
    infrastrutturale  delle  Aziende  sanitarie  regionali  e   delle
    Strutture sanitarie, nonche' delle attivita' inerenti il progetto
    di riordino del sistema di formazione continua,  i  contratti  di
    collaborazione  di  cui  alle  determinazioni   dirigenziali   n.
    13A2.2018/D.00211 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00213 del 31
    luglio 2018,  n.  13A2.2018/D.00210  del  31  luglio  2018  e  n.
    13A2.2018/D.00212 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre
    2018 sono prorogati  fino  al  31  dicembre  2019.  2.  La  spesa
    relativa  alla  proroga  dei  contratti  di   cui   al   comma 1,
    quantificata in euro 224.000.00  e'  assicurata  a  valere  sugli
    stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020  per  l'esercizio
    2019 dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma  01.  3.
    Al  fine  dello  svolgimento  delle  attivita'   ricomprese   nel
    programma regionale di farmacovigilanza attiva,  garantendo,  nel
    contempo   il   funzionamento    del    Centro    regionale    di
    farmacovigilanza, in conformita' alle Delib.G.R. n.  1461/2011  e
    n.  1893/2011,  il  contratto  di  collaborazione  di  cui   alla
    determinazione dirigenziale n. 13A2.2018/D.00209  del  31  luglio
    2018, con scadenza al 31 dicembre 2018 e' prorogato  fino  al  31
    dicembre 2019. 4. La spesa relativa alla proroga del contratto di
    cui al comma 3, quantificata in euro 32.000,00, e'  assicurata  a
    valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per
    l'esercizio 2019,  dalle  risorse  stanziate  dalla  Missione  13
    Programma 07. 5.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle
    attivita' finalizzate  alla  messa  in  esercizio  del  fascicolo
    sanitario elettronico, i contratti  di  collaborazione  stipulati
    per tali finalita' dall'Azienda ospedaliera regionale  San  Carlo
    in funzione di coordinamento e supporto  operativo  alle  Aziende
    del Servizio sanitario regionale in essere alla data  di  entrata
    in vigore della presente legge, sono prorogati al  3  l  dicembre
    2019. 6. La spesa relativa alla proroga dei contralti di  cui  al
    comma 5, quantificati  in  euro  72.000,00  e'  assicurata  dalle
    risorse di cui al Fondo sanitario regionale assegnate all'Azienda
    ospedaliera regionale  San  Carlo,  a  valere  sulla  Missione 13
    Programma 07 del bilancio pluriennale 2018/2020. 7.  Al  fine  di
    assicurare la  continuita'  ed  il  completamento  dei  programmi
    connessi   alle   attivita'   in   materia   di    valorizzazione
    artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per
    tali  finalita'  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale   n.
    12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018,  in  essere  alla  data  di
    entrata in vigore della presente legge, e' prorogata fino  al  30
    giugno 2020. 8. La spesa relativa alla proroga del  contratto  di
    cui al precedente comma 1, quantificata nella misura  massima  di
    euro 54.900,00, e' assicurata, a valere  sugli  stanziamenti  del
    bilancio  pluriennale  2018-2020  per  l'esercizio  2019,   sulla
    Missione 01 Programma 03. 

(5) L'art.  55  Disposizioni  in  materia  di   rafforzamento   della
    capacita'   tecnica   e    amministrativa    dell'Amministrazione
    regionale. In vigore dal 22 novembre 2018 dispone 1. Al  fine  di
    assicurare   il   rafforzamento   della   capacita'   tecnica   e
    amministrativa dell'Amministrazione regionale e l'accompagnamento
    per  l'accelerazione  e  l'efficacia  delle  attivita'   connesse
    all'attuazione  ed  alla  programmazione  FSE   2014-2020,   FESR
    2014-2020 e FEASR 2014-2020, e' prorogato  fino  al  31  dicembre
    2023 il termine  di  scadenza  dei  contratti  di  collaborazione
    stipulati per tali finalita', in essere alla data di  entrata  in
    vigore della presente legge, di cui alle seguenti  determinazioni
    dirigenziali:  a)  determinazioni  n.  12A2.2016/D.01021  del  20
    luglio 2016,  n.  12AF.2016/D.01182  del  6  settembre  2016,  n.
    12AF.2016/D.01781 del 23  dicembre  2016  relative  al  POR  FESR
    Basilicata 2014/2020; b) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021  del
    20 luglio 2016, n. 12AN.2016/D.01777 del  22  dicembre  2016,  n.
    12AN.2016/D.1786 del 29 dicembre 2016, n.  12AN.2017/D.00770  del
    10 maggio 2017 relative  al  POR  FSE  Basilicata  2014/2020;  c)
    determinazioni  n.  12A2.2016/D.01021  del  20  luglio  2016,  n.
    14AI.2016/D.00836 del 19 settembre 2016, n. 14AI.2016/D.01206 del
    2 7 dicembre 2016 relative al PSR Basilicata 2014/2020.  2.  Agli
    oneri relativi al comma 1, lettera a) quantificati  nella  misura
    massima  di  euro  1.800.126,00  si  provvede  mediante   risorse
    comunitarie e  statali  stanziate  a  valere  sulla  Missione  01
    Programma 11, per l'esercizio  2019  per  euro  30.750,00  e  per
    l'esercizio 2020 per euro 1.769.376.00 del  bilancio  pluriennale
    2018-2020. 3.  Agli  oneri  relativi  al  comma  1,  lettera  b),
    quantificati  nella  misura  massima  di  euro  1.294.590,00,  si
    provvede mediante  risorse  comunitarie  e  statali  stanziate  a
    valere sulla Missione 01 Programma 11, per l'esercizio  2020  per
    euro 881.659,34 e sulla Missione 15 Programma 01 per  l'esercizio
    2020 per euro 412.930,66 del bilancio pluriennale  2018-2020.  4.
    Agli oneri relativi al comma 1, lettera  c),  quantificati  nella
    misura massima di  euro  di  1.040.000,00  si  provvede  mediante
    risorse comunitarie e statali stanziate a valere  sulla  Missione
    16 Programma 01, per l'esercizio 2019 per euro 500.000,00  e  per
    l'esercizio 2020 per euro  540.000,00  del  bilancio  pluriennale
    2018-2020. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' articoli 24,  28,  30,
32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e  55  della  legge  regionale
Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018, recante «Seconda variazione al
bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  e  disposizioni  in
materia di scadenza di termini legislativi  e  nei  vari  settori  di
intervento della Regione Basilicata.»  indicati  in  epigrafe,  siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 17 gennaio 2019. 
 
        Roma, 21 gennaio 2019 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri 
 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Morici