N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Previsione che consente al personale di enti pubblici economici o di societa' a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici regionali da almeno cinque anni il passaggio, a domanda, nei ruoli regionali. Ambiente - Fauna selvatica - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Disposizioni sulla tutela della fauna selvatica in difficolta'. Ambiente - Energia - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Disposizioni sulla cumulabilita' degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ai fini della verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Energia - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Limiti all'utilizzo della procedura abilitativa semplificata (PAS) - Distanze minime tra gli impianti. Energia - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Sospensione dei procedimenti comunali sulle istanze di permesso di costruire nonche' di ogni procedura abilitativa semplificata (PAS) in attesa della conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale. Energia - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Modificazioni al piano di indirizzo energetico ambientale regionale (P.I.E.A.R.) - Prescrizioni sulle distanze in relazione a: impianti di grande generazione, impianti di piccola generazione e impianti fotovoltaici di microgenerazione. Energia - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Applicabilita' ai procedimenti pendenti delle previsioni degli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 della legge regionale n. 38 del 2018. Ambiente - Energia - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Integrazioni all'allegato A della legge regionale n. 54 del 2015 relativo al recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili - Definizione di area attinente ad un parco eolico. Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento - Proroga di graduatorie regionali - Proroghe di contratti di collaborazione presso enti e strutture dell'amministrazione regionale. - Legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), artt. 24, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e 55.(GU n.8 del 20-2-2019 )
Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri (codice fiscale n. 80188230587), rappresentato e difeso ex
lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n.
80224030587, fax 06/96514000 e Pec roma@mailcert.avvocaturastato.it
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale degli articoli 24, 28, 30, 32, 37, 38,
39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e 55 della legge regionale Basilicata n.
38 del 22 novembre 2018, recante «Seconda variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di
scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento
della Regione Basilicata», pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 22
novembre 2018, numero speciale, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 17 gennaio 2019.
Con la legge regionale n. 38 del 22 novembre 2018 indicata in
epigrafe, che consta di cinquantasette articoli, la Regione
Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Seconda variazione
al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in
materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di
intervento della Regione Basilicata.»
E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe,
la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. L'art. 24 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
gli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione.
L'art. 24 citato, «Personale di enti pubblici economici o di
societa' a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli
uffici della Regione Basilicata», prevede che «Al fine di
razionalizzare l'impiego del personale a tempo indeterminato
appartenente ad enti pubblici economici o a societa' a totale
partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione
Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il
passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente
in materia di limiti alla spesa per il personale».
La norma e' da ascriversi alla categoria delle leggi
provvedimento quale atto formalmente legislativo che, tuttavia, al
pari degli atti amministrativi, presenta un contenuto specifico e
puntuale differendo dalla legge generale che, per definizione,
presenta caratteri di generalita' e astrattezza.
La legge provvedimento e' compatibile con l'assetto dei poteri
stabilito nella Costituzione dal momento che non e' prevista una
riserva agli organi amministrativi degli atti a contenuto
particolare, tuttavia, e' principio affermato che alle leggi a
contenuto provvedimentale si applichi con particolare rigore il
canone della ragionevolezza per essere soggette «ad un rigoroso
scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo di
disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e
derogatorio». (sentenza n. 22 novembre 2013, n. 275, punto 6.7. del
Considerato in diritto).
La norma impugnata, nel prevedere il transito automatico
nell'organico della Regione Basilicata del personale dipendente a
tempo indeterminato in servizio, da almeno cinque anni, negli enti
pubblici economici e societa' a totale partecipazione pubblica, senza
il previo espletamento di una procedura concorsuale pubblica, non e'
conforme al canone di ragionevolezza, ma viola gli articoli 3, 51 e
97 della Costituzione.
L'art. 97 della Costituzione sancisce l'obbligo di accesso
all'impiego pubblico mediante pubblico concorso «salvo casi stabiliti
dalla legge».
Il valore centrale del concorso e' stato costantemente affermato
«Questa Corte ha piu' volte affermato (da ultimo sentenze n. 159 del
2005 e n. 205 e n. 34 del 2004) che il principio costituzionale
dell'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro
imparzialita' e efficacia. Tale principio si e' consolidato nel senso
che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da
peculiari e straordinarie ragioni e interessi pubblici» (sentenza n.
81/2006, punto 4. del Considerato in diritto); in tal senso anche le
sentenze n. 100 e n. 9 del 2016).
La «regola del pubblico concorso» ammette eccezioni «rigorose e
limitate», subordinate a due requisiti.
Sotto un primo profilo, tali eccezioni devono rispondere a una
«specifica necessita' funzionale» dell'Amministrazione, ovvero a
«peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico». In
proposito, e' stato chiarito che non integrano valide ragioni di
interesse pubblico ne' l'esigenza di consolidare il precariato, ne'
quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti
(sentenza n. 81/2006 citata, punto 4.1.2. del Considerato in
diritto), ne' tantomeno esigenze strumentali di gestione del
personale da parte dell'Amministrazione (sentenza n. 195/2010).
Al contrario, un concorso riservato puo' essere giustificato solo
quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte
dall'Amministrazione e, in particolare, quando si tratti di
consolidare specifiche professionalita' che non potrebbero essere
acquisite all'esterno dell'Amministrazione e, quindi, giustificano la
scelta di chi gia' ne e' dipendente in una data posizione.
Sotto un secondo profilo, le eccezioni alla regola del pubblico
concorso devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a
garantire la professionalita' del personale assunto.
La norma impugnata, che introduce un diritto potestativo del
personale a tempo indeterminato appartenente a enti pubblici
economici o a societa' a totale partecipazione pubblica in servizio
da almeno cinque anni presso la regione, di transitare nei ruoli del
personale regionale, non prevede lo scrutinio delle professionalita'
acquisite da tali soggetti.
Quanto ai soggetti provenienti dalle societa' a partecipazione
pubblica difetta, inoltre, il requisito del superamento di un
pubblico concorso.
Si sottolinea che la necessita' del concorso pubblico e' stata
ribadita con specifico riferimento a disposizioni legislative che
prevedevano il passaggio automatico all'amministrazione pubblica di
personale di societa' in house, ovvero di societa' o associazioni
private; e' stato, altresi', specificato che il trasferimento da una
societa' partecipata dalla regione alla regione stessa o ad altro
soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per
i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione
dell'art. 97 della Costituzione. (in tal senso, le sentenze n. 7 del
2015; n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012; n. 310 e n.
299 del 2011; n. 267 del 2010; n. 363 e n. 205 del 2006).
La disposizione regionale de qua contrasta, pertanto, con il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 e dall'art. 51 della
Costituzione, il quale stabilisce che tutti i cittadini possono
accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza; e con il
principio di cui all'art. 97, il quale prescrive la regola del
pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni.
2. L'art. 28 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
l'art. 117, comma 3, della Costituzione in tema di tutela della
salute.
L'art. 28 citato modifica l'art. 10 rubricato «Soccorso di fauna
selvatica in difficolta'» della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2,
che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157 e delle convenzioni internazionali, disciplina la
gestione del territorio regionale ai fini faunistici, l'esercizio
dell'attivita' venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti
alla fauna selvatica.
L'art. 10, comma 2, come modificato dall'art. 28 della legge
regionale n. 38/2018 citata, introduce, di fatto, anche la tutela
degli animali esotici nei seguenti termini: «...2. Per la cura e la
riabilitazione della fauna selvatica, la regione si avvale dei Centri
di recupero degli animali selvatici ed esotici (C.R.A.S.E)".
La tutela degli animali esotici non e' prevista dalla legge
quadro n. 157/1992 che, nel dettare le «Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», specifica,
all'art. 1, comma 3, che «le regioni a statuto ordinario provvedono
ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le
specie della fauna selvatica in conformita' della presente legge,
alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie» e che
oggetto di tutela sono «...le specie di mammiferi e uccelli dei quali
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato
di naturale liberta' nel territorio nazionale». (art. 2).
La norma statale, con chiare finalita' di tutela della salute,
evita che gli animali esotici, il cui stato sanitario e la cui
provenienza il piu' delle volte non e' nota, siano messi nei centri
di recupero della fauna selvatica e in contatto con la stessa, per
motivi di benessere animale e in ossequio a evidenti principi di
prevenzione e di precauzione. Gli animali selvatici di cui alla legge
n. 157/1992 citata, qualora in difficolta', non devono essere gestiti
ne' venire in contatto con altri animali il cui stato sanitario sia
ignoto o con animali mantenuti per altre finalita'.
La disposizione regionale nel prevedere la tutela di specie
esotiche contrasta, pertanto, con i principi fondamentali dati dal
legislatore statale per tutelare la salute umana e animale, con
conseguente violazione l'art. 117, comma 3, Costituzione in materia
di tutela della salute.
3. L'art. 30 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
gli articoli 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e 117, comma
3, della Costituzione.
L'art. 30, comma 1, citato introduce l'art. 2-bis alla legge
regionale 30 dicembre 2015, n. 54, disponendo:
«Cumulabilita' degli impianti da FER ai fini della verifica
di assoggettabilita' a VIA.
1. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela
ambientale e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto
di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile
ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche
in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria
localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per
l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale
fissata dall'allegato IV - parte II del decreto legislativo 3 aprile
2005, n. 152, l'ambito territoriale da considerare ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 25 per la verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e'
definito da una fascia:
individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro
per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee
individuate dalla presente legge;
di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell'area
occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai
sensi della presente legge;
di 500 metri dall'asse del tracciato per le opere lineari.
2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di
cui al comma 1 comporta la riduzione del 50% delle soglie relative
alla specifica categoria progettuale riportata nell'allegato IV v
parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
In sintesi, l'art. 30, commi 1 e 2, citato disciplina
l'estensione delle aree nelle quali piu' iniziative possono integrare
casi di cumulo degli impianti FER - Fonte di energia rinnovabili ai
fini della preliminare verifica della assoggettabilita' a VIA.
L'art. 30, violando le disposizioni statali in materia, si
risolve in un ingiustificato aggravio procedimentale stabilendo i
casi in cui le iniziative siano da considerare tout court come
cumulate sotto un profilo della verifica di assoggettabilita' a VIA.
La norma anticipa alla fase preliminare di ammissibilita' a VIA
la valutazione circa la cumulabilita' delle opere rimessa invece
dalla normativa statale alla successiva fase di VIA.
In particolare, la norma impugnata richiama l'art. 4 del decreto
legislativo n. 28 del 2011 che, al comma 3, prevede che «Al fine di
evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del
patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumita'....
le regioni e le province autonome stabiliscono i casi in cui la
presentazione di piu' progetti per la realizzazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o
in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito
delle valutazione di impatto ambientale».
La norma impugnata applica alla preliminare verifica di
assoggettabilita' alla VIA cio' che e' previsto per la sola VIA in
modo coerente con il sistema e le soglie di potenza per
l'assoggettamento alla medesima VIA. L'aggravio procedimentale
ingiustificato e' poi acuito dalla previsione di cui al comma 2
dell'art. 30 dove le soglie sono dimezzate in caso di ricorrenza di
due delle condizioni previste al comma n. 1.
La norma regionale contrasta, pertanto, con l'esigenza di
uniformita' normativa sotto il profilo della tutela ambientale, art.
117, comma 2, lett. s). della Costituzione, e sotto il profilo
dell'autorizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile,
violando l'art. 117, comma 3, della Costituzione in tema di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
4. L'art. 32 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
gli articoli 97, 41 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione in tema di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e di
tutela della salute, in relazione all'art. 12, comma 10, del decreto
legislativo 3 aprile 2003, n. 387 e delle richiamate Linee guida.
4.1. L'art. 32 della legge regionale n. 38/2018 citata abroga e
sostituisce interamente l'art. 6 della legge regionale n. 8 del 26
aprile 2012, recante «Disposizioni in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili» .
L'art. 6 novellato cosi' dispone «Limiti all'utilizzo della PAS
per gli impianti eolici e fotovoltaici.».
1. Ai fini della sicurezza nonche' della tutela territoriale e
ambientale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 200 kW e' consentita nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni di seguito riportate;
a) impianti eolici
a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel
paragrafo 1.2.2 «Gli impianti di piccola generazione» dell'Appendice
A del P.I.E.A.R.;
a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla
regione sulla compatibilita' dell'impianto con l'area interessata, se
classificata non idonea dalla legge regionale 30 dicembre 2015 n. 54;
a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici
o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km
misurato tra i punti piu' vicini del perimetro dell'area occupata
dall'impianto;
b) impianti solari di conversione fotovoltaica
b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel
paragrafo 2.2.2. «Procedure per la costruzione e l'esercizio degli
impianti fotovoltaici di microgenerazione» dell'Appendice A del
P.I.E.A.R.;
b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla
regione sulla compatibilita' dell'impianto con l'area interessata, se
classificata non idonea dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n.
54;
b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti
fotovoltaici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non
inferiore ad 1 km misurato tra i punti piu' vicini del parametro
dell'area occupata dall'impianto;
b.4) devono avere la disponibilita' di un suolo la cui
estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del
generatore fotovoltaico, attraverso l'asservimento di particelle
catastali contigue, sul quale non potra' essere realizzato altro
impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte
rinnovabile non inferiore a euro 500...".
Il legislatore statale, disciplinando le procedure per
l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza
costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio
nazionale, in quanto, appunto, espressione della competenza
legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117,
comma 3, della Costituzione.
La norma impugnata, recante «Limiti all'utilizzo della PAS per
gli impianti eolici e fotovoltaici», stabilisce in 200 kW la soglia
di potenza massima entro la quale poter utilizzare la Procedura
abilitativa semplificata (PAS), rispetto alla soglia di 1 MW
stabilita in precedenza nel rispetto delle previsioni di cui al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della
direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili» che assegna alle regioni la possibilita' di
elevare, e di ridurre, la soglia di applicabilita' della PAS fino a 1
MW.
Lo stesso art. 6, al comma 1, lettere a.3) e b.3), nell'elencare,
altresi', le condizioni da rispettare per poter accedere alla PAS,
introduce la condizione della «distanza dagli altri impianti eolici
(e fotovoltaici) o impianti FER presenti ovvero autorizzati, non
inferiore a 1 km misurato tra i punti piu' vicini del perimetro
dell'area occupata dall'impianto».
L'indicazione di una distanza minima tra un impianto FER - fonti
di energia rinnovabili - e un altro, non prevista in alcuna norma
dello Stato, contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione,
in relazione alla materia oggetto di potesta' legislativa concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con
riferimento al parametro interposto statale costituito dall'art. 12,
comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'», e con i paragrafi 1.2 e 17.1
delle discendenti Linee guida nazionali approvate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, «Linee
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili», recanti specifici indirizzi in merito alla
individuazione delle aree non idonee.
Il paragrafo 1.2 citato recita, infatti, che «Le sole regioni e
le province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di
tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed
esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo
17.»
Il paragrafo 17.1. prosegue stabilendo che «Al fine di accelerare
l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle
disposizioni delle presenti linee guida, le regioni e le province
autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le
modalita' di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui
all'allegato 3. L'individuazione della non idoneita' dell'area e'
operata dalle regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad
oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico,
delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del
paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non
compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche
tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero,
pertanto, una elevata probabilita' di esito negativo delle
valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria,
da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in
relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a
specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle
incompatibilita' riscontrate con gli obiettivi di protezione
individuati nelle disposizioni esaminate.»
Lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili
costituisce un obiettivo rilevante della politica energetica
dell'Unione europea. Per il perseguimento di tale finalita' sono
state emanate, fra le altre, la direttiva n. 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, nel mercato interno dell'elettricita', e la direttiva n.
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 2001/77/CE e
2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).
In particolare, i regimi abilitativi degli impianti per la
produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida di
cui al citato decreto ministeriale 10 settembre 2010, adottate in
attuazione del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387
del 2003 citato, e richiamate nel decreto legislativo n. 28 del 2011.
Si tratta di atti di normazione secondaria che costituiscono, in
settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa
primaria.
Essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa
che li prevede e che a essi affida il compito di individuare le
specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto
legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il
territorio nazionale (sentenza n. 99 del 2012).
In analoga fattispecie e' stata dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di una legge per violazione dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, in quanto «il margine di intervento
riconosciuto al legislatore regionale... non permette in alcun modo
che le regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero
territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perche'
cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di massima
diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal
legislatore statale in conformita' alla normativa dell'Unione
europea.» (sentenza n. 13 del 2014, fattispecie relativa alla legge
della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11, che prescriveva le
distanze da rispettare per la costruzione di nuovi aerogeneratori,
imponendo un vincolo da applicarsi in via generale sul territorio
regionale, in violazione dei principi fondamentali contenuti
nell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e
nelle discendenti Linee guida ministeriali citati).
Rientra nella concorrente competenza delle regioni, invece,
individuare, in relazione a ciascuna opera, «aree e siti non idonei»,
avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse
dimensioni degli impianti, in via di eccezione e solo qualora cio'
sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.
Cio' a conferma del principio secondo cui disposizioni che
prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di
localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili si pongono in contrasto con la richiamata norma
costituzionale (sentenza n. 308 del 2011). E' anche principio
affermato che «alle regioni e' consentito soltanto individuare, caso
per caso, "aree e siti non idonei", avendo specifico riguardo alle
diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione
e solo qualora cio' sia necessario per proteggere interessi
costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto
al legislatore regionale non permette invece che le regioni
prescrivano limiti generali, specie nella forma di distanze minime,
perche' cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di massima
diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal
legislatore statale in conformita' alla normativa dell'Unione
europea». (sentenza n. 69 del 2018, con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 111, commi 2 e 5, della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, nella parte in
cui fissava le distanze minime per la collocazione degli impianti a
fonte rinnovabile rispetto alle residenze civili sparse e
concentrate).
La soluzione legislativa adottata dalla regione con la norma
impugnata, nello stabilire, in via generale, distanze minime per la
collocazione degli impianti non previste dalla disciplina statale,
senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede
procedimentale non garantisce il rispetto dei principi fondamentali
di tutela della salute e di legalita', di cui all'art. 117, comma 3,
e all'art. 97 della Costituzione, e non permette un'adeguata tutela
dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.
I principi richiamati sono espressione di un consolidato
orientamento giurisprudenziale che si colloca all'interno del quadro
normativo statale ed eurounitario che regola la materia.
Il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione
degli impianti di energia a fonte rinnovabile puo' trovare eccezione
in presenza di esigenze di tutela della salute,
paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio
(sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).
La presenza dei diversi interessi coinvolti, tutti
costituzionalmente rilevanti, ha come luogo di composizione il
procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1. dalle
Linee guida citate, secondo cui, come gia' ricordato, «[...]
l'individuazione della non idoneita' dell'area e' operata dalle
regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che
identificano obiettivi di protezione non compatibili con
l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione [...]».
E', dunque, nella sede procedimentale che avviene la valutazione
degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela in
relazione con l'interesse del soggetto privato operatore economico e
con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e
comunita', e che trovano nei principi costituzionali la loro
previsione e tutela.
La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende
possibile l'emersione di tali interessi, la loro adeguata
prospettazione, nonche' la pubblicita' e la trasparenza della loro
valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241 di efficacia, imparzialita', pubblicita' e
trasparenza.
Viene in tal modo garantita l'imparzialita' della scelta, il
perseguimento, nel modo piu' adeguato ed efficace, dell'interesse
primario, in attuazione del principio del buon andamento
dell'Amministrazione e il rispetto del principio di legalita'
desumibili dall'art. 97 della Costituzione, in senso non solo
formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche
sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte
normativa di attribuzione.
Pertanto, la soluzione legislativa adottata dalla Regione
Basilicata, nello stabilire in via generale in sede procedimentale,
senza istruttoria e senza valutazione in concreto dei luoghi, di
distanze minime per la collocazione degli impianti non previste dalla
disciplina statale, non garantisce il rispetto dei descritti principi
fondamentali e non permette un'adeguata tutela dei molteplici e
rilevanti interessi coinvolti.
4.2. La disposizione di cui al punto b.4) del comma 1 dell'art.
32 citato, che introduce l'ulteriore condizione della «Disponibilita'
di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la
superficie del generatore fotovoltaico, sul quale non potra' essere
realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo
di fonte rinnovabile», contrasta con l'art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che, per l'autorizzazione unica
prevede al comma 4-bis «La disponibilita' del suolo su cui realizzare
l'impianto».
La norma viola il principio cardine in materia richiamato, con un
aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell'operatore,
anche sotto il profilo del divieto di altre iniziative nell'area, in
violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto
con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003
citato e dei paragrafi 1.2. delle Linee guida (decreto ministeriale
10 settembre 2010 citato), che rinvia al paragrafo 17 per le
modalita' di individuazione delle aree non idonee.
La norma citata viola anche l'art. 41 della Costituzione, sulla
liberta' di iniziativa privata economica, e l'art. 117, comma 1,
della Costituzione, in riferimento all'art. 1 del decreto legislativo
n. 79/1999, che sancisce, in attuazione della direttiva n. 96/92/CE,
la liberalizzazione del mercato elettrico, ivi comprese le attivita'
di produzione di energia elettrica.
Il comma 2 dell'art. 32 impugnato stabilisce le condizioni in
presenza delle quali piu' impianti, che singolarmente considerati
hanno potenza inferiore a 200 kw, devono essere soggetti ad
autorizzazione unica, quando siano «riconducibili ad un solo
soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano
riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o per qualsiasi altra relazione sulla base di
univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un'unica
centrale eolica o fotovoltaica...».
La norma introduce, pertanto, un vincolo per l'applicazione della
PAS in ragione di un criterio estremamente soggettivo e generico,
riferito a una relazione anche di fatto, non suscettibile di
riscontro.
La disposizione, oltre ai profili di illegittimita' gia'
richiamati in tema delle distanze tra impianti, pone un vincolo per
gli operatori in violazione dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione, poiche' le limitazioni introdotte non sono previste nei
decreti legislativi n. 387 del 2003 e n. 28 del 2011 citati.
L'art. 32, comma 1, lettere a.3), b.3) e b.4) e comma 2, citato
viola l'art. 41 della Costituzione, con riferimento specifico al
punto b.4); 97 e 117, comma 1, della Costituzione, per il mancato
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; e l'art.
117, comma 3, in riferimento ai parametri statali di cui all'art. 12,
comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e delle richiamate
Linee guida (paragrafi 1.2 e 17.1), in relazione alla materia oggetto
di potesta' legislativa concorrente «produzione trasporto e
distribuzione nazionale di energia», i cui principi in tema di
autorizzazione sono stabiliti dallo Stato.
5. L'art. 37 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
l'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione in relazione all'art. 12,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2003, n. 387.
L'art. 37 citato, recante «Modifiche all'art. 14 "Procedimento
unico" della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8», dispone che:
«1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 26
aprile 2012, n. 8, e' aggiunto il seguente comma:
"5. Dalla data della comunicazione ai comuni interessati
dell'avviso di avvio del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, e' sospesa ogni determinazione comunale in
ordine alle domande di permesso di costruire, nonche' di Procedura
abilitativa semplificata (PAS), nell'ambito delle aree potenzialmente
impegnate che nel caso di impianti eolici sono individuate dal
perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori
esterni, mentre per le altre tipologie di impianti circoscritta dal
perimetro esterno dell'impianto, fino alla conclusione del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia
perde efficacia decorsi i termini previsti dal decreto legislativo n.
28/2011 a partire dalla data della comunicazione dell'avvio del
procedimento, salvo il caso in cui la regione ne disponga per lo
stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno
per sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al
rilascio del provvedimento autorizzativo.».
La norma, per impianti in aree potenzialmente impegnate da un
progetto presentato per acquisire l'autorizzazione unica da parte
della regione, introduce una moratoria per le PAS, sospendendo il
perfezionamento dei procedimenti sino alla conclusione del
procedimento di autorizzazione unica, la cui durata e' stabilita in
novanta giorni effettivi (cioe', ad esclusione della procedura VIA,
che puo' avere la durata di due anni).
La norma impugnata viola i principi fondamentali che disciplinano
il regime abilitativo degli impianti tra i quali il termine di
conclusione dei procedimenti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 citato.
La norma si pone anche in contrasto con la direttiva n.
28/2009/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile e con
il decreto legislativo n. 28/2011 recante attuazione della direttiva
n. 2009/28/CE.
Le moratorie per l'abilitazione degli impianti a fonte
rinnovabile violano l'art 117, comma 1, della Costituzione per il
favor che le direttive europee e gli Accordi riconoscono alla massima
diffusione delle fonti rinnovabili. La norma viola anche l'art. 117,
comma 3, della Costituzione.
L'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003, infatti,
e' ispirato alla semplificazione amministrativa e costituisce
principio fondamentale in materia il cui rispetto deve essere imposto
uniformemente nel territorio nazionale (sentenze n. 364/2006; n.
282/2009; e n. 168/2010); e che e' applicabile anche in relazione
alla fattispecie in esame per le autorizzazioni semplificate.
6. Gli articoli 38, 39 e 40 della legge Regione Basilicata n. 38/2018
citata viola gli articoli 97 e 117, comma 3, della Costituzione in
tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,
e di tutela della salute, in relazione all'art. 12, comma 10, del
decreto legislativo 3 aprile 2003, n. 387 e delle richiamate Linee
guida.
Le disposizioni di cui agli artt. 38 (1)
, 39 (2)
e 40 (3)
impugnati contengono varie prescrizioni sulle distanze,
rispettivamente, in relazione a «impianti di grande generazione», a
«impianti di piccola generazione» e a «impianti fotovoltaici di
microgenerazione».
Esse presentano i medesimi profili di illegittimita'
costituzionale gia' dedotti nel precedente motivo n. 4, che si
intendono qui integralmente richiamati. Lo sviluppo della produzione
di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo rilevante
della politica energetica dell'Unione europea. Per il perseguimento
di tale finalita' sono state emanate, fra le altre, la direttiva n.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre
2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili, nel mercato interno dell'elettricita', e la
direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE).
In particolare, i regimi abilitativi degli impianti per la
produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida di
cui al citato decreto ministeriale 10 settembre 2010, adottate in
attuazione del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387
del 2003 citato, e richiamate nel decreto legislativo n. 28 del 2011.
Si tratta di atti di normazione secondaria che costituiscono, in
settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa
primaria.
Essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa
che li prevede e che a essi affida il compito di individuare le
specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto
legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il
territorio nazionale (sentenza n. 99 del 2012 citata).
Rientra nella concorrente competenza delle regioni, invece,
individuare, in relazione a ciascuna opera, «aree e siti non idonei»,
avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse
dimensioni degli impianti, in via di eccezione e solo qualora cio'
sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.
Cio' a conferma del principio secondo cui disposizioni che
prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di
localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili si pongono in contrasto con la richiamata norma
costituzionale (sentenza n. 308 del 2011). E' anche principio
affermato che «alle regioni e' consentito soltanto individuare, caso
per caso, "aree e siti non idonei", avendo specifico riguardo alle
diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione
e solo qualora cio' sia necessario per proteggere interessi
costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto
al legislatore regionale non permette invece che le regioni
prescrivano limiti generali, specie nella forma di distanze minime,
perche' cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di massima
diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal
legislatore statale in conformita' alla normativa dell'Unione
europea».(sentenza n. 69 del 2018, con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 111, commi 2 e 5, della
legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, nella parte in
cui fissava le distanze minime per la collocazione degli impianti a
fonte rinnovabile rispetto alle residenze civili sparse e
concentrate).
La soluzione legislativa adottata dalla regione con la norma
impugnata, nello stabilire, in via generale, distanze minime per la
collocazione degli impianti non previste dalla disciplina statale,
senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede
procedimentale non garantisce il rispetto dei principi fondamentali
di tutela della salute e di legalita', di cui all'art. 117, comma 3,
e all'art. 97 della Costituzione, e non permette un'adeguata tutela
dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.
I principi richiamati sono espressione di un consolidato
orientamento giurisprudenziale che si colloca all'interno del quadro
normativo statale ed eurounitario che regola la materia.
Il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione
degli impianti di energia a fonte rinnovabile puo' trovare eccezione
in presenza di esigenze di tutela della salute,
paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio
(sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).
La presenza dei diversi interessi coinvolti, tutti
costituzionalmente rilevanti, ha come luogo di composizione il
procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1. dalle
Linee guida citate, secondo cui, come gia' ricordato, «[...]
l'individuazione della non idoneita' dell'area e' operata dalle
regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che
identificano obiettivi di protezione non compatibili con
l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione [...]».
E', dunque, nella sede procedimentale che avviene la valutazione
degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela in
relazione con l'interesse del soggetto privato operatore economico e
con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e
comunita', e che trovano nei principi costituzionali la loro
previsione e tutela.
La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende
possibile l'emersione di tali interessi, la loro adeguata
prospettazione, nonche' la pubblicita' e la trasparenza della loro
valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241 di efficacia, imparzialita', pubblicita' e
trasparenza.
Viene in tal modo garantita l'imparzialita' della scelta, il
perseguimento, nel modo piu' adeguato ed efficace, dell'interesse
primario, in attuazione del principio del buon andamento
dell'Amministrazione e il rispetto del principio di legalita'
desumibili dall'art. 97 della Costituzione, in senso non solo
formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche
sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte
normativa di attribuzione.
Pertanto, la soluzione legislativa adottata dalla Regione
Basilicata, nello stabilire in via generale in sede procedimentale,
senza istruttoria e senza valutazione in concreto dei luoghi,
distanze minime per la collocazione degli impianti non previste dalla
disciplina statale, non garantisce il rispetto dei descritti principi
fondamentali e non permette un'adeguata tutela dei molteplici e
rilevanti interessi coinvolti.
6. L'art. 42 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
l'art. 117, comma 3, della Costituzione.
L'art. 42 prevede che «Le disposizioni di cui agli articoli 29,
30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti»
Dalla lettura coordinata dei predetti articoli 29, 30, 31, 34 e
36 con l'art. 42 discende che le modifiche introdotte dalle norme
regionali impugnate si applicano anche ai procedimenti pendenti in
violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, come,
peraltro, gia' eccepito nei precedenti motivi di impugnazione.
Come gia' rilevato, infatti, al punto 3. del presente ricorso,
l'art. 30 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola gli
articoli 117, comma 2, lett. s), e 117, comma 3, della Costituzione.
L'art. 30, comma 1, citato, infatti, introduce l'art. 2-bis alla
legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, disciplinando l'estensione
delle aree nelle quali piu' iniziative possono integrare casi di
cumulo degli impianti FER- Fonte di energia rinnovabili ai fini della
preliminare verifica della assoggettabilita' a VIA e violando le
disposizioni statali in materia, dettate dal decreto legislativo n.
152/2006 e dall'allegato IV; e si risolve in un ingiustificato
aggravio procedimentale, stabilendo i casi in cui le iniziative siano
da considerare tout court come cumulate sotto un profilo della
verifica di assoggettabilita' a VIA.
La norma, come gia' eccepito supra, anticipa alla fase
preliminare di ammissibilita' a VIA la valutazione circa la
cumulabilita' delle opere rimessa, invece, dalla normativa statale,
alla successiva fase di VIA.
In particolare, la norma impugnata richiama l'art. 4 del decreto
legislativo n. 28 del 2011 che, al comma 3, prevede, come gia'
ricordato, che «Al fine di evitare l'elusione della normativa di
tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della
pubblica incolumita'.... le regioni e le province autonome
stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu' progetti per la
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e
localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare
in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto
ambientale».
La norma impugnata applica alla preliminare verifica di
assoggettabilita' alla VIA cio' che e' previsto per la sola VIA in
modo coerente con il sistema e le soglie di potenza per
l'assoggettamento alla medesima VIA. L'aggravio procedimentale
ingiustificato e' accresciuto dalla previsione di cui al comma 2
dell'art. 30 dove le soglie sono dimezzate in caso di ricorrenza di
due delle condizioni previste al comma 1.
La norma regionale contrasta, pertanto, con l'esigenza di
uniformita' normativa sotto il profilo della tutela ambientale (art.
117, comma 2, lett. s), della Costituzione) e sotto il profilo
dell'autorizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile,
violando l'art. 117, comma 3, della Costituzione in tema di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
L'art. 42 citato, che dispone l'immediata applicazione ai
procedimenti in corso, fra le altre norme, anche dell'art. 30 citato,
«si presenta in modo chiaramente dissonante» rispetto al descritto
quadro legislativo, poiche' consente di derogare immediatamente al
sistema nazionale in una materia oggetto di competenza legislativa
concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione",
quale quella del governo del territorio (sentenza n. 64/2013, punto
5. del Considerato in diritto).
7. Gli articoli 43 e 52 della legge Regione Basilicata n. 38/2018
citata violano gli articoli 97 e 117, comma 2, lett. s), della
Costituzione in tema di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, in
relazione all'art. 12. comma 10, del decreto legislativo 3 aprile
2003, n. 387 e delle richiamate Linee guida e al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
7.1. Gli articoli 43 e 52 della legge regionale n. 38/2018 citata
introducono modifiche alla legge regionale n. 54 del 2015.
L'art. 43, recante «Integrazioni all'allegato A della legge
regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e successive modificazioni e
integrazioni», legge regionale n. 54/15 citata, che contiene il
«Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e
nel territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai
sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», dispone che:
1. I Baffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni
paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi artificiali, fiumi,
torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici, 2.4 Rete
Natura 2000, cosi' come individuati e definiti nell'allegato A della
legge regionale n. 54/2015 e successive modificazioni e integrazioni,
trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali visibili
dal bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non
risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti
di vista privilegiati.
2. La Giunta regionale acquisito il parere vincolante del
Comitato tecnico paritetico istituito dal protocollo di intesa tra
regione MIBACT-MATTM, ai sensi dell'art. 145, comma 2 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida
finalizzate ad una corretta applicazione del principio sancito al
comma 1 del presente articolo.»
L'art. 52 citato, recante la «Definizione di area attinente ad un
parco eolico», dispone che:
1. E' definita area attinente ad un parco eolico la porzione
di territorio delimitato dalla poligonale chiusa e non intrecciata
ottenuta collegando tra loro gli aerogeneratori piu' esterni del
parco stesso;
2. I progetti di ottimizzazione di un parco eolico, che non
comportano un aumento della potenza elettrica complessiva del
progetto originario (compresi gli spostamenti di viabilita' interna
al parco eolico, spostamenti di elettrodotti di servizio, spostamento
di aereogeneratori, cambio dell'aereogeneratore, ecc.), previsti
all'interno dell'area attinente, come definita al precedente comma 1,
sono considerati varianti non sostanziali a condizione che l'area
attinente al Parco eolico si riduca e che le aree interessate dalle
modifiche siano nella disponibilita' del soggetto proponente il parco
eolico.»
La novella ha lo scopo, peraltro, non pienamente raggiunto, di
assicurare il sostanziale recepimento di quanto prescritto in
precedenti interventi normativi (il richiamo e' alla legge regionale
n. 19 del 24 luglio 2017 impugnata dinanzi alla Corte costituzionale
in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre
2017; e alla legge regionale n. 21 del 2017, per la quale e' stata
proposta impugnativa costituzionale in base alla delibera del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017).
La legge censurata, con gli articoli dal 29 e seguenti, ad
eccezione degli articoli 43 e 52, integra e modifica la normativa
vigente in materia di procedimenti autorizzativi di impianti da
F.E.R. con particolare riguardo alle problematiche di inserimento dei
medesimi nel paesaggio e sul territorio, estendendo le linee guida
per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti
rinnovabili, gia' approvate con la legge regionale n. 54 del 2015,
anche agli impianti con potenza superiore ai limiti stabiliti nella
tabella A) del decreto legislativo n. 387 del 2003 citato e non
superiori a 1 MW.
Tale obiettivo risulta confliggente con quanto previsto dalla
Regione Basilicata, in particolare dagli artt. 43 e 52 in epigrafe,
che contrastano con le norme di tutela dei beni culturali e del
paesaggio, per i motivi che di seguito si espongono.
7.2. L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 43 citato,
«Integrazioni all'allegato A della legge regionale 30 dicembre 2015,
n. 54 e successive modificazioni e integrazioni», comma 1, riduce
drasticamente l'applicazione dei «Buffer» di cui al punto "1.2 Beni
monumentali, 1.4 Beni paesaggistici (laghi ed invasi artificiali,
fiumi, torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici), 2.4
Rete Natura 2000, cosi' come individuati e definiti nell'allegato A
della legge regionale n. 54 del 2015 e successive modificazioni e
integrazioni, «esclusivamente nelle aree territoriali visibili dal
bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non risulta
in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista
privilegiati».
Tale previsione limita l'applicazione di tutte le aree «Buffer»,
a prescindere dalla natura delle medesime, a due circostanze: 1) che
intorno dell'area di «Buffer» medesima sia presente un bene
monumentale; 2) che l'impianto FER sia in «correlazione visiva con lo
stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati».
Oltre alle difficolta', che potrebbero sorgere in sede di
elaborazione delle linee guida, previste dal comma 2 del medesimo
articolo, finalizzate a una corretta applicazione del principio
sancito dal comma 1 per la definizione dei «punti di vista
privilegiati», sia la prima che la seconda circostanza sono da
considerarsi assolutamente in contrasto con i principi ispiratori
posti alla base della individuazione delle «aree non idonee»
stabiliti dall'allegato 3 (paragrafo 17) «Criteri per
l'individuazione di aree non idonee» del citato decreto ministeriale
10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili».
L'applicazione del parametro della «correlazione visiva» con un
bene vincolato, sarebbe, infatti, assolutamente strumentale alla
significativa riduzione della natura e specificita' delle diverse
categorie di aree ritenute particolarmente sensibili e/o vulnerabili
alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, elencate
nell'allegato 3 del su citato decreto del 2010.
Le modifiche introdotte alla legge regionale n. 54 del 2015
citata con la legge regionale n. 38/2018 citata, sebbene, da un lato,
sembrano estendere l'applicazione dei criteri e delle modalita' per
il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio alle tipologie
di impianti F.E.R. di qualunque potenza (art. 29); dall'altro, e in
maniera assolutamente incoerente, introducono, con l'art. 43 citato,
una norma la cui applicazione annulla di fatto l'istruttoria condotta
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali, di concerto con
la Regione Basilicata, che ha portato alla definizione delle aree di
«Buffer» di cui agli allegati A e C e agli elaborati di cui
all'allegato B della legge regionale n. 54 del 2015 citata,
inficiandone, pertanto, la portata applicativa.
7.3. L'art. 52, «Definizione di area attinente ad un parco
eolico», intervenendo su una materia gia' ampiamente regolamentata
dalla legislazione statale con il decreto legislativo n. 152 del 2006
citato, oltre a introdurre una nuova definizione (area attinente ad
un parco eolico), stabilisce un nuovo criterio per la definizione
della sostanzialita' delle varianti ai parchi eolici, che,
sostituendosi ai criteri elencati nell'allegato V alla parte II del
medesimo decreto legislativo n. 152/2006, crea conflitti normativi e
incertezze applicative, soprattutto nei procedimenti di verifica di
assoggettabilita' a VIA statale di cui all'art. 19 del decreto
legislativo citato che, si ricorda, a seguito delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 104 del 2017, riguarda anche
gli impianti eolici di potenza superiore ai 30 MW.
Gli articoli 43 e 52, oltre a rappresentare una
contraddittorieta' interna alla medesima legge regionale e un mancato
rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di intesa per la elaborazione del Piano paesaggistico regionale,
stipulato ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo n.
42 del 2004, tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
la Regione Basilicata, in data 14 settembre 2011, confliggono con le
norme a tutela dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152
del 2006 e del patrimonio culturale, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, e con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione,
nella materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
8. L'art. 47 della legge Regione Basilicata n. 38/2018 citata viola
gli articoli 3, 97 e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione in
tema di ordinamento civile, in relazione all'art. 1, comma 1148,
lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L'art. 47, comma 1, citato, prevede che «Le graduatorie delle
selezioni riservate indette ai sensi dell'art. 4, comma 6 del
decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge
n. 125/2013, oggetto delle procedure di stabilizzazione, ex art. 20,
comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
e integrazioni, sono prorogate fino alla conclusione delle procedure
stesse.».
Al secondo comma dispone che «I candidati idonei ricompresi nelle
graduatorie di cui all'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2010,
n. 31, relative a selezioni per progressioni verticali indette
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, approvate al 31 dicembre 2010, sono inquadrati
fino ad esaurimento delle stesse, nelle categorie per le quali hanno
concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi liberi, per
effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi.».
La disposizione citata, quindi, inserisce una disciplina
derogatoria, in materia di proroga di graduatorie regionali, in
favore soltanto di determinati soggetti.
Al riguardo, la proroga sine die e comunque «fino alla
conclusione delle procedure» inerenti alle graduatorie di cui al
comma 1 dell'articolo in esame contrasta con la prescrizione
dell'art. 1, comma 1148, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018), per disposizione del quale «l'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni» e'
prevista unicamente fino al 31 dicembre 2018.
La disposizione regionale introduce, invece, una deroga in favore
di determinati soggetti che contrasta, oltre che con la normativa
nazionale citata, con i principi di uguaglianza, buon andamento e
imparzialita' della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3
e 97 della Costituzione, e con l'art. 117, comma 2, lettera l), della
Costituzione che riserva la materia dell'ordinamento civile (che
comprende anche i rapporti di diritto privato regolabili dal codice
civile e dai contratti collettivi) alla competenza esclusiva dello
Stato e comma 3, per violazione del principio di coordinamento della
finanza pubblica.
Su questione analoga, e' pendente il ricorso n. 16 del 27
febbraio 2018 che riguarda la analoga normativa della Regione
Autonoma Valle d'Aosta.
9. Gli articoli 53 e 55 della legge Regione Basilicata n. 38/2018
citata violano l'art. 117, comma 2, lett. l, della Costituzione in
tema di ordinamento civile, in relazione all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le norme di cui agli artt. 53 (4) e 55 (5) citati disciplinano
la proroga dei contratti di collaborazione presso enti e strutture
connesse all'amministrazione regionale.
Le proroghe dei contratti di collaborazione previste dai
succitati articoli contrastano con quanto previsto dall'art. 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001, che ammette il ricorso ai
contratti di collaborazione unicamente in caso di accertata
impossibilita' oggettiva di utilizzare per il medesimo scopo il
personale gia' a disposizione dell'amministrazione.
Significativa al riguardo la modifica introdotta dal comma 147
dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 7, comma 6, lett. c) del
decreto legislativo n. 165/2001 citato, laddove viene specificato il
carattere del tutto temporaneo e straordinario del ricorso al lavoro
autonomo nelle pubbliche amministrazioni: «la prestazione deve essere
di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».
Piu' precisamente, le proroghe al 31 dicembre 2019 dei contratti
di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali indicate
dall'art. 53 e quelle al 31 dicembre 2023 previste dall'art. 55 sono
generiche e non sufficientemente motivate alla luce dello stringente
dettato normativo dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001 citato, «che vieta di ricorrervi, se non quando sia stata
accertata l'impossibilita' oggettiva di utilizzare per il medesimo
scopo il personale gia' a disposizione dell'amministrazione. E'
questa una previsione che dovrebbe scongiurare alla radice il rischio
che si abusi delle collaborazioni esterne pur in presenza di un
elevato numero di dipendenti pubblici» (sentenza n. 43 del 2016).
Non sono, invero, conformi alle previsioni dell'art. 7, comma 6
del testo unico sul pubblico impiego, i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa che, non appena scaduti, vengono poi
riaffidati agli stessi soggetti per le medesime finalita', senza che
venga rispettato il requisito della temporaneita' e senza una
procedura di comparazione tra candidati (Corte dei conti delibera n.
SCCLEG/24/20 11 Prev).
Il citato art. 7 e', infatti, finalizzato a evitare che la
reiterazione di incarichi a soggetti estranei alla p.a. possa
tradursi in forme anomale di reclutamento, contravvenendo alle
disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni.
Ne discende l'impossibilita' di prorogare l'incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, se non nel caso in cui sia
avallato da una specifica motivazione e quando si intenda completare
l'attivita' gia' avviata. Le disposizioni regionali impugnate
contengono, pertanto, una disciplina incompatibile con le previsioni
di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, che
riserva la materia dell'ordinamento civile alla competenza esclusiva
dello Stato.
(1) L'art. 38 Modifiche al paragrafo 1.2.1. «Gli impianti di grande
generazione» pag. 536 dell'Appendice A del P.I.E.A.R. approvato
con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1. In vigore dal 22
novembre 2018 dispone: 1. Al paragrafo 1.2.1.4. «Requisiti di
sicurezza» e' introdotta la seguente lettera: dter) distanza
minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in
caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non
inferiore a 200 m. 2. Al Paragrafo 1.2.1.5. «Requisiti
anemologici» pag. 542 la lettera l) e' sostituita: l) il
proponente puo' surrogare la rilevazione sul posto di cui alla
lett. f), qualora disponga dei dati anemometrici del sito
interessato dal progetto, monitorati e rilevati da altro soggetto
non oltre tre anni prima della data di presentazione dell'istanza
di autorizzazione. 3. Al Paragrafo 1.2.1.6. «La progettazione»
pag. 543 le parole: per garantire la presenza di corridoi di
transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo gli
aerogeneratori devono essere disposti in modo tale: a) la
distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di
rotore; b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia
pari a 6 diametri di rotore. Per impianti che si sviluppano su
file parallele e con macchine disposte in configurazione sfalsata
la distanza minima fra le file non puo' essere inferiore a 3
diametri di rotore (Fig. A-B). sono sostituite dalle seguenti:
per garantire adeguate condizioni di funzionalita' produttiva,
nonche' la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre
che per ridurre l'impatto visivo a causa dell'effetto selva, gli
aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in
prossimita' di altri impianti di qualunque consistenza, devono
essere disposti in modo tale che: a) la distanza minima tra gli
aerogeneratori, misurata a partire dall'estremita' delle pale
disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del
rotore piu' grande; b) la distanza minima tra le file di
aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento,
sia pari a 6 volte il diametro del rotore piu' grande; nel caso
gli aero generatori siano disposti su file parallele con una
configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non puo'
essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore piu' grande.
(2) L'art. 39 Modifiche al paragrafo 1.2.2. dell'Appendice A del
P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.
In vigore dal 22 novembre 2018 dispone 1. Il paragrafo 1.2.2.
dell'Appendice A del P.I.E.A.R. - pagina 275 - approvato con
legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e' sostituito dal seguente:
«1.2.2. Gli impianti di piccola generazione. Ai fini del presente
Piano, gli impianti eolici sono classificati di piccola
generazione se soddisfano contemporaneamente le seguenti
condizioni: a) potenza nominale massima complessiva non superiore
a 200 kW; b) numero massimo di 2 aerogeneratori. 1.2.2.1.
Impianti di potenza nominale fino a 200 kW. Per tali impianti si
applica la disciplina della P.A.S. Procedura abilitativa
semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e sue successive modificazioni. La P.A.S. deve
essere presentata al Comune territorialmente competente,
allegando, la seguente documentazione: a) Titolo di proprieta' o
documentazione comprovante la disponibilita' dell'area su cui
insiste l'impianto e le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione; b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica
minima generale) rilasciata dal gestore della rete di
distribuzione debitamente accettata, per la connessione
dell'impianto; c) Relazione paesaggistica di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; d) Ricevuta di pagamento
degli oneri istruttori; e) Progetto definitivo dell'impianto,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili; f)
Studio d'incidenza ambientale, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357/1997, per tutti gli impianti
che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti
SIC-ZPS; g) Eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge
che interessano il sito oggetto di intervento; h) Progetto di
gestione e manutenzione dell'impianto; i) Progetto di dismissione
dell'impianto: e' indispensabile riportare nel progetto un piano
di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione
dell'attivita' produttiva, le modalita' di rimozione della
infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo
smaltimento del materiale dimesso ed il ripristino dello stato
dei luoghi; il piano dovra' contenere le modalita' e la stima dei
costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di
ripristino dello stato dei luoghi; j) Dichiarazione resa da un
istituto bancario attestante che l'istante dispone delle risorse
economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione
dell'impianto; k) Studio acustico del sito su cui e' ubicato
l'impianto; l) Studio anemologico basato su rilevazioni
effettuate sul posto per un periodo di 1 anno, da operatori
certificati ovvero accreditati con adeguata strumentazione
debitamente certificata e calibrata, per un periodo di almeno un
anno. Sono soggette a P.A.S. gli interventi di manutenzione
straordinaria e di rifacimento realizzate sugli impianti eolici
esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche,
della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad
ospitare gli impianti stessi e le opere connesse. Requisiti
tecnici minimi per gli impianti Il progetto deve soddisfare i
seguenti requisiti tecnici minimi: a) Velocita' media annua del
vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s; b) Ore equivalenti
di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000
(rapporto fra la produzione annua di energia elettrica
dell'aerogeneratore espressa in megawattora (MWh), basata sui
dati forniti dallo studio anemometrico, e la potenza nominale
dell'aerogeneratore); c) Numero massimo di aerogeneratori con
sostegno tubalare: 2; d) Distanza minima di ogni aerogeneratore
dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti
urbanistici redatti ai sensi della L. R. n. 23/99 pari a 1.000
metri previa verifica di compatibilita' acustica in prossimita'
delle abitazioni; e) Distanza minima da edifici e/o abitazioni
subordinata a studi di compatibilita' acustica, di Shadow -
Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli
organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere
inferiore a 300 metri; f) Distanza minima da strade statali ed
autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura
accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non
deve essere inferiore a 300 metri; g) Distanza minima da strade
provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura
accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200
metri; h) Distanza minima dai confini di proprieta' subordinata a
studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi
rotanti e comunque non inferiore a 200 metri; i) Distanza minima
da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di
rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore
a 200 metri; j) Distanza trasversale minima fra aerogeneratori
sia pari a 3 volte il diametro del rotore maggiore (per distanza
si intende la distanza intercorrente fra le punte delle pale
disposte orizzontalmente di due aerogeneratori in direzione
ortogonale al vento prevalente) e comunque non inferiore a 300
metri; k) Distanza longitudinale minima fra aerogeneratori sia
pari a 6 volte il diametro del rotore maggiore (per distanza
longitudinale si intende la distanza intercorrente fra le punte
delle pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori lungo
la direzione prevalente del vento); l) Distanza tale da non
interferire con le attivita' dei centri di osservazioni
astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificarsi
con specifico studio da allegare al progetto. Raccomandazioni per
la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione
degli impianti eolici. a) Le torri tubolari di sostegno (divieto
di utilizzare torri a traliccio e tiranti) debbono essere
rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel
paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi
pubblicitari. b) L'ubicazione dell'impianto deve essere il piu'
vicino possibile al punto di connessione alla rete di
conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli
elettrodotti di collegamento. c) Bisogna evitare l'ubicazione
degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati,
strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimita' di
compluvi e torrenti Speciale montani indipendentemente dal loro
bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi di
morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi. d) Gli
sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il
piu' possibile ed e' necessario prevedere per le opere di
contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica. e) Si deve evitare, ove possibile, di localizzare
gli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere
necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa
quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali
luminosi. f) Al termine dei lavori il proponente deve procedere
al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di
tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della
viabilita' pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente
danneggiata in seguito alle lavorazioni. g) Gli oli esausti
derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere
adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio
obbligatorio degli oli esausti. h) Il proponente dovra' informare
annualmente l'Ufficio regionale competente mediante raccomandata
con a/r, della produzione di energia elettrica da parte
dell'impianto eolico autorizzato. i) Alla fine del ciclo
produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato e' tenuto a
dismettere l'impianto secondo il progetto approvato o, in
alternativa, l'adeguamento produttivo dello stesso.".
(3) L'Art. 40 Modifiche al paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A del
P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1,
dispone il paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A del PIEAR - pagina
291 - e' sostituito dal seguente: «2.2.2. Procedure per la
costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di
microgenerazione. Gli impianti di conversione fotovoltaica
dell'energia solare sono classificati di "microgenerazione" se
soddisfano una delle seguenti condizioni: a) integrati e/o
parzialmente integrati; b) non integrati con potenza nominale
massima non superiore a 200 kW; Per la costruzione, la
manutenzione straordinarie ed il rifacimento di tali tipi di
impianti, si applica la disciplina della P.A.S. di cui all'art. 6
del decreto legislativo n. 28/2011, e sue successive
modificazioni. Sono soggette a P.A.S. le opere di rifacimento
degli impianti fotovoltaici esistenti che non comportino
variazioni nelle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli
impianti stessi. Per la costruzione degli impianti di cui alla
precedente lettera a), se aderenti o integrati nei tetti degli
edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda ed i cui componenti non alterino la sagoma degli
edifici stessi e' sufficiente la semplice comunicazione ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011. La P.A.S. deve
essere presentata al Comune territorialmente competente allegando
la seguente documentazione: a) titolo di proprieta' ovvero
documentazione comprovante la disponibilita' dell'area su cui
insiste l'impianto e le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione; b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica
minima generale) debitamente accettata, rilasciata dalla societa'
gestore delle reti di distribuzione; c) relazione paesaggistica
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; d) ricevuta
di pagamento degli oneri istruttori; e) progetto definitivo
dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili; f) progetto di gestione e manutenzione
dell'impianto; g) progetto di dismissione dell'impianto che
preveda, alla cessazione dell'attivita' produttiva, le modalita'
di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali
connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino
dello stato dei luoghi; il piano dovra' contenere le modalita' e
la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di
smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi; h) elaborato
sulla distanza minima dell'impianto dal limite dell'ambito urbano
previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della legge
regionale n. 23/99 pari a 1.000 metri; i) studio acustico
relativo al sito interessato dall'impianto; j) Elaborato sulla
distanza minima dai confini di proprieta' non inferiore a 100
metri; k) Studio d'incidenza ambientale, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357/1997, per tutti gli impianti
che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti
SIC-ZPS; l) Elaborati contenente i dati e le planimetrie
descrittivi del sito, con localizzazione geo referenziata
dell'impianto in coordinate piane Gauss Boaga - Roma 40 fuso est;
m) eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che
interessano il sito oggetto di intervento. n) dichiarazione resa
da un istituto bancario attestante che l'istante dispone delle
risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione
dell'impianto.».
(4) L'Art. 53 Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel
settore della sanita', in materia di farmacovigilanza e in
materia di fascicolo sanitario elettronico nonche' in materia di
valorizzazione artistico-culturale. In vigore dal 22 novembre
2018 dispone: l. Al fine di garantire lo svolgimento delle
attivita' destinate all'attuazione dei programmi concernenti
l'Osservatorio dei Prezzi, dei servizi e delle tecnologie nel
settore della sanita' (OPT), del progetto di realizzazione della
Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale,
di valutazioni dei piani e dei progetti di adeguamento
infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle
Strutture sanitarie, nonche' delle attivita' inerenti il progetto
di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di
collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n.
13A2.2018/D.00211 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00213 del 31
luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00210 del 31 luglio 2018 e n.
13A2.2018/D.00212 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre
2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019. 2. La spesa
relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1,
quantificata in euro 224.000.00 e' assicurata a valere sugli
stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 per l'esercizio
2019 dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01. 3.
Al fine dello svolgimento delle attivita' ricomprese nel
programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel
contempo il funzionamento del Centro regionale di
farmacovigilanza, in conformita' alle Delib.G.R. n. 1461/2011 e
n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla
determinazione dirigenziale n. 13A2.2018/D.00209 del 31 luglio
2018, con scadenza al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino al 31
dicembre 2019. 4. La spesa relativa alla proroga del contratto di
cui al comma 3, quantificata in euro 32.000,00, e' assicurata a
valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per
l'esercizio 2019, dalle risorse stanziate dalla Missione 13
Programma 07. 5. Al fine di garantire lo svolgimento delle
attivita' finalizzate alla messa in esercizio del fascicolo
sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati
per tali finalita' dall'Azienda ospedaliera regionale San Carlo
in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende
del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono prorogati al 3 l dicembre
2019. 6. La spesa relativa alla proroga dei contralti di cui al
comma 5, quantificati in euro 72.000,00 e' assicurata dalle
risorse di cui al Fondo sanitario regionale assegnate all'Azienda
ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13
Programma 07 del bilancio pluriennale 2018/2020. 7. Al fine di
assicurare la continuita' ed il completamento dei programmi
connessi alle attivita' in materia di valorizzazione
artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per
tali finalita' di cui alla determinazione dirigenziale n.
12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' prorogata fino al 30
giugno 2020. 8. La spesa relativa alla proroga del contratto di
cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di
euro 54.900,00, e' assicurata, a valere sugli stanziamenti del
bilancio pluriennale 2018-2020 per l'esercizio 2019, sulla
Missione 01 Programma 03.
(5) L'art. 55 Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' tecnica e amministrativa dell'Amministrazione
regionale. In vigore dal 22 novembre 2018 dispone 1. Al fine di
assicurare il rafforzamento della capacita' tecnica e
amministrativa dell'Amministrazione regionale e l'accompagnamento
per l'accelerazione e l'efficacia delle attivita' connesse
all'attuazione ed alla programmazione FSE 2014-2020, FESR
2014-2020 e FEASR 2014-2020, e' prorogato fino al 31 dicembre
2023 il termine di scadenza dei contratti di collaborazione
stipulati per tali finalita', in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, di cui alle seguenti determinazioni
dirigenziali: a) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20
luglio 2016, n. 12AF.2016/D.01182 del 6 settembre 2016, n.
12AF.2016/D.01781 del 23 dicembre 2016 relative al POR FESR
Basilicata 2014/2020; b) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del
20 luglio 2016, n. 12AN.2016/D.01777 del 22 dicembre 2016, n.
12AN.2016/D.1786 del 29 dicembre 2016, n. 12AN.2017/D.00770 del
10 maggio 2017 relative al POR FSE Basilicata 2014/2020; c)
determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n.
14AI.2016/D.00836 del 19 settembre 2016, n. 14AI.2016/D.01206 del
2 7 dicembre 2016 relative al PSR Basilicata 2014/2020. 2. Agli
oneri relativi al comma 1, lettera a) quantificati nella misura
massima di euro 1.800.126,00 si provvede mediante risorse
comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 01
Programma 11, per l'esercizio 2019 per euro 30.750,00 e per
l'esercizio 2020 per euro 1.769.376.00 del bilancio pluriennale
2018-2020. 3. Agli oneri relativi al comma 1, lettera b),
quantificati nella misura massima di euro 1.294.590,00, si
provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a
valere sulla Missione 01 Programma 11, per l'esercizio 2020 per
euro 881.659,34 e sulla Missione 15 Programma 01 per l'esercizio
2020 per euro 412.930,66 del bilancio pluriennale 2018-2020. 4.
Agli oneri relativi al comma 1, lettera c), quantificati nella
misura massima di euro di 1.040.000,00 si provvede mediante
risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione
16 Programma 01, per l'esercizio 2019 per euro 500.000,00 e per
l'esercizio 2020 per euro 540.000,00 del bilancio pluriennale
2018-2020.
P. Q. M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' articoli 24, 28, 30,
32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53 e 55 della legge regionale
Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018, recante «Seconda variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in
materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di
intervento della Regione Basilicata.» indicati in epigrafe, siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 17 gennaio 2019.
Roma, 21 gennaio 2019
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri
L'Avvocato dello Stato: Morici