N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2018
Ordinanza dell'8 ottobre 2018 della Corte dei conti - Sez. regionale di controllo per la Regione Campania nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Previsione di un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture del Consiglio regionale di cui agli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 15 del 1989, finalizzato alle risorse per il trattamento economico accessorio, nonche' per l'incremento dell'attivita' istituzionale e per l'assistenza agli organi - Previsione di un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15 del 1989 al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attivita'. - Legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n. 7 e alla L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - disposizioni in materia di personale), art. 2, commi 2 e 4; legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), art. 1, comma 1.(GU n.8 del 20-2-2019 )
LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Campania La Sezione regionale di controllo per la Campania, composta dai Magistrati: Angelo Buscema, Presidente della Corte dei conti; Fulvio Maria Longavita, Presidente di Sezione; Rossella Cassaneti, consigliere - relatore; Alessandro Forlani, consigliere; Rossella Bocci, consigliere; Francesco Sucameli, I referendario; Raffaella Miranda, I referendario; Carla Serbassi, I referendario Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 2, lettera l), 117, comma 3, 119, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Visti gli articoli 38 e 40 del decreto legislativo n. 174/2016 (cd. Codice di Giustizia Contabile); Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e successive modificazioni e integrazioni; Viste le leggi regionali 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' regionale 2015) e 18 gennaio 2016, n. 1 (legge di stabilita' regionale 2016); Viste le leggi regionali 6 maggio 2013, n. 6 (bilancio di previsione finanziano della Regione Campania per gli anni finanziari 2013-2015) e 18 gennaio 2016, n. 2 (bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per gli anni finanziari 2016-2018); Viste le leggi regionali 3 settembre 2002, n. 20, art. 2, commi 2 e 4, e 12 dicembre 2003, n. 25, art. 1, comma 1 (cc.dd. fondi etero-finanziati); Viste le note prot. n. 30306/U.D.C.P./GAB/CG del 20 novembre 2017 e n. 7790/U.D.C.P./GAB/CG del 30 marzo 2018 del Presidente della Regione Campania di trasmissione dei rendiconti generali della Regione Campania rispettivamente per gli esercizi 2015 e 2016, completi del conto del bilancio e del conto del patrimonio, nonche' della relazione dei Revisori dei conti, della relazione di accompagnamento e del disegno di legge; Viste le note istruttorie prot. n. 2607 del 24 aprile 2018 e prot. n. 2759 del 9 maggio 2018 (di assegnazione di nuovo termine per il riscontro); Vista la relazione della D.G. Risorse Umane Strumentali e Finanziarie del Consiglio regionale pervenuta con pec mail del 29 maggio 2018; Vista la relazione comunicata dalla Sezione all'Amministrazione regionale con nota prot. n. 4234-06/08/2018-SC_CAM_T89-P acclusa all'ordinanza n. 35/2018 del Presidente della Sezione di convocazione dell'audizione prodromica all'udienza di parificazione tenuta l'11 settembre 2018; Viste le deduzioni inviate dalla Regione Campania con nota del 12 settembre 2018; Vista la memoria depositata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania il 13 settembre 2018; Vista l'Ordinanza n. 35/2018 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione per il giorno 17 settembre 2018 per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016; Uditi all'odierna udienza il relatore, cons. Rossella Cassaneti, il Procuratore regionale Michele Oricchio ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; Premesso che Con note prot. n. 30306/U.D.C.P./GAB/CG del 20/11/2017 e n. 7790/U.D.C.P./GAB/CG del 30 marzo 2018 del Presidente della Regione Campania, sono stati trasmessi a questa Sezione di controllo, ai fini della deliberazione di decisione del giudizio di parificazione, i rendiconti generali della Regione Campania rispettivamente per gli esercizi 2015 e 2016, completi del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge, quest'ultimo approvato dalla Giunta regionale, per il rendiconto 2015, con delibera n. 692 del 14 novembre 2017 e, per il rendiconto 2016, con delibera n. 186 del 28 marzo 2018. Ai fini di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ovvero (piu' specificamente) della redazione del Capitolo I dell'Allegato B alla relazione allegata alla decisione di parificazione dei rendiconti sopra indicati - riguardante il «Trattamento accessorio del personale dipendente» - la Sezione ha inviato nota istruttoria avente prot. n. 2607 del 24 aprile 2018, a cui - a seguito di una esplicita richiesta dell'A.R. - e' seguita una successiva nota avente prot. n. 2759 del 9 maggio 2018 di assegnazione di un nuovo termine. Con pec mail del 29 maggio 2018 (acquisita dalla Sezione di controllo con nota prot. cdc n. 3072 del 30 maggio 2018) veniva fornito riscontro - con la trasmissione di due distinte relazioni a firma rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionali - alla predetta richiesta di chiarimenti. In tale nota istruttoria, a ciascuna delle criticita' rilevate sull'argomento dalla Sezione in sede di parificazione relativa al rendiconto 2013 - indicate in 6 puntiv - seguiva il «quesito» posto a Consiglio e Giunta regionali in relazione aria «duplice» parifica 2015-2016. Il punto 1.5. del predetto Allegato B - Capitolo I ha riguardato, in particolare, l'illegittimita' delle norme regionali disciplinanti i cc.dd. «fondi etero-finanziati», rappresentati da due fondi «integrativi» rispetto a quello unico per il personale di «comparto» e per la «dirigenza» del Consiglio Regionale della Campania, da attribuire con le stesse quantita' e modalita' di erogazione del salario accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale, pertanto alimentati - direttamente - con risorse attinte al bilancio del Consiglio (nello specifico: capp. 4021, 4024 e 4141, di cui quest'ultimo soppresso a partire dall'esercizio 2017 in quanto gia' destinato a finanziarie le medesime attivita' indicate nel capitolo 4024), rappresentati dal fondo di cui all'art. 2, comma 2, della L.R.C. n. 20/2002 (c.d. «Legge 20») e dal fondo di cui all'art. 2, comma 4, della medesima L.R.C., come novellata dalla L.R.C. n. 25/2003 (c.d. «Legge 25»). Il quesito posto in proposito dalla Sezione viene di seguito riportato: «[...] Si voglia esporre dettagliatamente in merito all'avvenuto adeguamento della disciplina regionale al principio secondo cui "la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione degli stessi e della loro erogazione e' riservata alle leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui queste fanno rinvio (Contratti che disciplinano, appunto, le regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate, stabili e variabili)", nonche' produrre una relazione illustrativa e dimostrativa dello stato e degli esiti, rilevanti ai fini degli esercizi 2015 e 2016, dell'attivita recuperatoria avviata - secondo quanto controdedotto in sede di parifica relativa all'annualita 2013 - A seguito delle intraprese azioni amministrative (Cfr. delibera del Consiglio regionale n. 365 del 30.01.2015)». Piu' in dettaglio, l'istruttoria svolta sull'argomento ha riguardato: a) Il Fondo di cui all'art. 2, comma 2, della suindicata L.R.C. (c.d. «Legge 20»), destinato al personale comandato e distaccato in servizio presso le strutture politiche (uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di commissioni, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari); in ragione di tale fondo, quindi - si osservava nella relazione allegata alla decisione sulla parifica del rendiconto regionale 2013 - e' stata - in buona sostanza - creata una nuova figura apicale, con trattamento economico in parte equiparato a quello dei dirigenti. In particolare, il comma 3 dell'art. 2 della predetta L.R.C. n. 20/2002 stabilisce che «li fondo di cui al comma 2, lettera b, e' ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/1989, ai sensi della normativa vigente», ovvero all'Area generale di coordinamento, ai Settori del Consiglio regionale, ai Servizi ed alle posizioni di studio e di ricerca (art. 9 L.R.C. n. 15/1989), nonche' alle segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle commissioni e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti (art. 14 L.R.C. n. 15/1989). b) Il Fondo di cui all'art. 2, comma 4, della L.R.C. n. 20/2002, come novellata dalla L.R.C. n. 25/2003 (c.d. «Legge 25»), consistente in un fondo integrativo in cui questa componente retributiva viene erogata come indennita' di importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale (compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa, per cui sono previste misure percentuali piu' elevate), ed e' legata allo svolgimento delle prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio. 2. Nel riscontro della D.G. Risorse Umane Strumentali e Finanziarie dei Consiglio regionale alla predetta nota istruttoria, si e' argomentato, in sintesi, come segue. Allo stato, in materia di personale, risulta vigente la legge regionale 20/2002 e ss.mm.ii., produttiva di effetti. L'eventuale illegittimita' dell'art. 2, commi 2 e 4, deve essere pronunciata in sede di giudizio costituzionale ed al riguardo si rileva che, allo stato, non e' pendente alcun giudizio innanzi alla Consulta. In relazione alle prescrizioni, contenute nelle note del Commissario ad acta e nei giudizi di parificazione dei Conti consuntivi della Corte dei conti della Campania - Sezione di controllo, in vigenza della normativa regionale, come chiarito anche dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1862 del 14 aprile 2015, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le leggi, anche se ritenute illegittime. Anche la Circolare, emanata in data 12 settembre 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo sport, contenente le «Indicazioni applicative in materia di trattamento accessorio del personale di Regioni ed enti locali», con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 al terzo capoverso, statuisce che dal recupero di somme indebitamente erogate attraverso i fondi per la contrattazione collettiva decentrata «e' fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle Regioni e dagli organismi strumentali delle stesse, in conformita' alle legislazioni regionali gia' vigenti». I due fondi, previsti per il personale comandato/distaccato nelle strutture politiche e per il personale di ruolo del Consiglio regionale risultano, annualmente, finanziati con legge di bilancio sul capitolo di spesa n. 4021. La materia, per gli anni 2015/2016, e' stata disciplinata con le delibere dell'Ufficio di Presidenza nn. 365/2015 e 370/2015 e con le conseguenti determinazioni della Direzione generale risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale della Campania, competente per materia; in sede di contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali, e' stato definito il relativo accordo che ha precisato le modalita' ed i criteri di utilizzo del fondo, previsto dal comma 4 dell'art. 2 della stessa legge regionale 20/2002 e ss.mm.ii., accordo recepito dall'Ufficio di Presidenza proprio con la citata delibera n. 370/2015. Le determine della D.G. Risorse Umane n. 287 del 16 aprile 2015 e n. 377 del 14 maggio 2015 hanno dato attuazione alle indicate delibere, individuando i gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attivita' non ordinarie, con contrattualizzazione della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001. In ordine alle attivita' non ordinarie comunque poste in essere dal personale dipendente fuori dall'orario ordinario di lavoro, allo stato, per le annualita' all'esame, non risulta siano state attivate azioni di recupero di risorse pubbliche per le motivazioni espressamente riportate nella relazione della Direzione generale Risorse umane strumentali e finanziarie - prot. n. 6767/P del 6 maggio 2015 (di riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione). Nel CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni locali, in vigore dal 22 maggio 2018, a seguito della sottoscrizione in via definitiva da parte dell'Aran e delle Organizzazioni sindacali, il nuovo art. 18, che disciplina l'aspetto dei compensi aggiuntivi anche al personale regionale, stabilisce il criterio secondo cui «Ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori [...]» e indica, al comma 1, lettera h), «i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime», elencandone alcuni a titolo esemplificativo e non esaustivo. 3. Nella Relazione comunicata all'Amministrazione regionale ai fini dell'audizione prodromica all'udienza di parificazione che si e' tenuta l'11 settembre 2018, si sono svolte osservazioni, di seguito riportate in sintesi. Sulla compatibilita' dei fondi cc.dd. «Legge 20» e «Legge 25» con il vigente sistema delle fonti del trattamento economico dei dipendenti pubblici in sede di relazione di parifica 2013 veniva rappresentato che: «in definitiva, atteso quanto sopra, preso atto delle gia' intraprese azioni amministrative (Cfr. Delibera del Consiglio regionale n. 365 del 30.01.2015) la Sezione evidenzia l'urgenza di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatoci, le indennita' erogate ai sensi delle richiamate leggi». Il trattamento accessorio delle categorie di dipendenti destinatarie dell'erogazione di tali fondi, in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni di fonte statale, deve comunque gravare sull'unico fondo dell'Amministrazione, dovendosi escludere la possibilita', come nella fattispecie che ci occupa, di istituire un fondo «parallelo» per il trattamento accessorio del personale comandato o distaccato in servizio presso le strutture politiche. Poiche' e' ex lege previsto l'aggancio ai criteri di retribuzione della contrattazione nazionale, la distribuzione delle risorse deve comunque avvenire con uno specifico collegamento alla posizione e ai risultati tipici dei soggetti in questione, in ossequio alla finalita' retributiva individuata dalla normativa regionale; il trattamento accessorio cosi erogato non puo' tradursi percio' in un generico premio a tutti i dipendenti che collaborano in posizione di comando o distacco con gli organi istituzionali, traducendosi altrimenti in una forma atipica (anche per l'ordinamento regionale) di aumento retributivo (come avviene con il fondo «Legge 20»). Per cio' che concerne il riferimento alla disciplina del CCNL 2016/2018, fermo restando che ai sensi dell'art. 11 delle preleggi la rinnovata disposizione contrattuale soggiace al principio di irretroattivita', va evidenziato, comunque, che l'esemplificazione normativa di riferimento (art. 18, comma 1, lettera h) del medesimo CCNL) ha una portata meramente - appunto - esemplificativa di fattispecie previste in norme statali, presumibilmente per il principio di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Al contempo, deve osservarsi che la retribuzione connessa alla mera effettuazione di un plus orario, in ragione di compiti istituzionali, mal si concilia con il principio di onnicomprensivita' della retribuzione, specie in presenza di altri istituti contrattuali che sono specificamente destinati a remunerare le eccedenze orarie, come il compenso per lavoro straordinario, che il Consiglio regionale intende differenziare rispetto all'istituzione dei fondo «Legge 25». Va, sul punto, richiamato quanto considerato dalla Sezione Giurisdizionale Campania, nella sentenza n. 127/2018: «E' vietato compensare con i fondi incentivanti prestazioni svolte fuori dall'orario di lavoro, in sostituzione del compenso previsto per il lavoro straordinario». A seguito della determina D.G. Risorse Umane n. 377 del 14 maggio 2015 (avente ad oggetto: «Approvazione progetti, e relativa procedura amministrativa, giusta delibera U.P. n. 370/2015») - e visto che il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 20/2002 demanda alla contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali la definizione delle modalita' di erogazione e dei destinatari delle risorse del Fondo «Legge 25» - in data 11 febbraio 2015 e' stato sottoscritto l'accordo tra le Organizzazioni sindacali e l'Amministrazione concernente la «Organizzazione delle attivita' istituzionali ordinarie e non ordinarie. Regolamento in applicazione della L.R. 20 del 03/09/2002 e s. m. e i., dell'art 19 comma 5 dell'Ordinamento del Consiglio Regionale della Campania», ratificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 270 del 27 febbraio 2015. L'Accordo individua le attivita' di assistenza ulteriore agli organi con le quali si prevede la realizzazione delle attivita' istituzionali ordinarie e non ordinarie attraverso la predisposizione di progetti destinati all'incremento dell'assistenza agli organi consiliari. Il C.R.C. ha altresi' prodotto, con riferimento ad entrambe le annualita' considerate, varie determine DGR concernenti la gestione e lo svolgimento delle procedure amministrative legate alla realizzazione dei progetti approvati nel quadro dei Fondi qui esaminati, oltre all'accordo sindacale del 2016 che ridetermina le modalita' e i criteri di utilizzo del fondo previsto dalla L.R.C. n. 20/2002. Il tutto - come da risultane degli atti - pervenuto via mail il 26 luglio 2018, pur se acquisito al prot. della Sezione con n. 5345 del 24 settembre 2018. 4. Inoltre, in data 13 settembre 2018 sono pervenute alla Sezione controdeduzioni scritte del Consiglio regionale (D.G. Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali) alla predetta relazione, in cui si e' osservato, in sintesi, quanto segue. Con i fondi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 20/2002, in ossequio alla norma legislativa, si e' correttamente proceduto alla retribuzione del salario accessorio - trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione e supporto alle strutture, quali commissioni, componenti ufficio di presidenza e, fino a successiva regolamentazione normativa dei gruppi consiliari regionali, con le stesse modalita' previste per il personale in servizio presso gli uffici. Dallo stesso capitolo a cio' destinato, senza aggravio di spesa, e' stato costituito il fondo da assegnare ai gruppi consiliari quale budget costitutivo del bilancio degli stessi. I criteri per l'individuazione degli importi e la regolamentazione per l'uso, sono stati indicati negli accordi contrattuali. La retribuzione connessa alla mera effettuazione di un plus orario in ragione di compiti istituzionali, sembrerebbe non confliggere con il principio di omnicomprensivita' della indennita' di posizione e di risultato, visto che tali compensi sono da riferirsi a «prestazioni non ordinarie, per l'attuazione di convenzioni e di assistenza ulteriore agli organi e organismi del Consiglio regionale e delle Autonomie locali, in applicazione di specifiche normative regionali e nazionali in vigore, regolamentate nell'ambito delle ordinarie relazioni sindacali», cosi' come previsto dall'art. 19, comma 5, del vigente Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale (approvato con delibera UdP n. 369 del 27 febbraio 2015). Quindi, tali prestazioni, destinate alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo da svolgere obbligatoriamente durante l'orario di lavoro per le attivita' ordinarie, non potevano essere remunerate con il capitolo previsto per il lavoro straordinario che e' destinato a retribuire eccedenze orarie, soltanto ed esclusivamente per casi eccezionali e non programmabili, ai fini dello svolgimento di attivita' ordinarie disciplinate dal CCNL. Si precisa, infine, che in mancanza di un nuovo accordo a disciplina dell'erogazione dei fondi qui in considerazione - adottato con l'approvazione della delibera U.d.P. n. 370/2015 - non vi e' stata l'erogazione di alcun compenso al personale interessato per il periodo intercorso tra il 1° gennaio 2015 e sino all'approvazione della determina dirigenziale, relativa alla presa d'atto per la realizzazione della prima parte dei progetti-obiettivo, indicati nella determina DGRU 377/DGR-5 del 14 maggio 2015. 5. In data 14 settembre 2018 e' stata, poi, presentata, la memoria del Procuratore regionale per la parifica del rendiconto regionale 2015/2016, in cui sono state svolte, sul punto, le osservazioni di seguito riportate: «In argomento, si concorda con le forti perplessita' sul fondamento competenziale del legislatore regionale a una siffatta disciplina, che, peraltro, slegata da ogni riferimento concreto a parametri oggettivamente verificabili di attivita' e di risultato, appare configurarsi come un'irragionevole forma di aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture "politiche" dei Consiglio regionale. Gia' nella decisione di parifica del rendiconto 2013, del resto, la Sezione aveva evidenziato "l'urgenza di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatori, le indennita' erogate ai sensi delle richiamate leggi". Nondimeno, nella relazione dei Consiglio si rappresenta che l'eventuale illegittimita' dei richiamati commi 2 e 4 dell'art. 58 deve essere pronunciata dalla Corte costituzionale, non potendo l'amministrazione sottrarsi all'esecuzione di un comando legislativo, anche se ritenuto illegittimo. [...] la Procura Regionale sottopone alla Sezione la valutazione dell'opportunita' di rimettere, d'ufficio, in via incidentale, al giudizio della Corte costituzionale la questione di costituzionalita' della normativa regionale di riferimento, sussistendo il presupposto della sua rilevanza ai fini della decisione di parificare i rendiconti regionali 2015 e 2016 nonche' anche la sua non manifesta infondatezza per tutte le ragioni innanzi esposte». All'odierna udienza le parti come in epigrafe rappresentate hanno confermato le argomentazioni sopra esposte. Considerato che 6. I fondi di cui si tratta, a volerne dare una sintetica descrizione -peraltro, gia' precedentemente anticipata - si articolano come segue. Il cd. Fondo «Legge 20» ha quali beneficiari il personale comandato e distaccato in servizio presso le strutture politiche (i.e. uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di Commissioni, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari). Come gia' esposto nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto regionale per l'anno 2013: «Nelle strutture in questione non possono essere comandati o distaccati dirigenti, ed funzionari, ove comandati, perdono la posizione organizzativa. Tuttavia, i responsabili delle strutture possono nominare, nell'ambito del personale comandato, dei coordinatori amministrativi cui, recita il comma 5 dell'art. 11 del regolamento recante il Nuovo Ordinamento degli uffici del Consiglio regionale, "per le peculiarita' dell'attivita' svolta, il trattamento economico e' integrato con uno specifico emolumento pari alla indennita' di posizione spettante, ai sensi del contratto collettivo integrativo decentrato in vigore, ai dirigenti con incarico individuale del Consiglio, incrementata del 5 per cento". Attualmente anche i coordinatori beneficiano delle quote integrative della remunerazione di cui alla lettera b). In buona sostanza, si e' creata una nuova figura apicale, con trattamento economico in parte equiparato a quella dei dirigenti». Le finalita' di costituzione del Fondo «Legge 20» sono descritte dal comma 2 dell'art. 2 L.R.C. n. 20/2002: «a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantita' e modalita' di erogazione del salario accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale; b) risorse per l'incremento dell'attivita' istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a)». Quanto alle risorse di cui alla lettera b), la legge stabilisce che fondo e' ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture, cosi da ottenere una quota unitaria. Riguardo la consistenza e le modalita' di assegnazione di tale Fondo, il comma 3 dell'art. 2 stabilisce che: «Il fondo di cui al comma 2, lettera b, e' ripartito in base allo consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante». I beneficiari e le finalita' del Fondo «Legge 25», sono poi indicati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 20/2002, inserito con la L.R.C. 25/2003, ai sensi del quale il medesimo fondo integrativo e' destinato all'assistenza agii organi istituzionali per l'incremento dell'attivita', anche legata ai processi di riforma consequenziali alle modifiche del Titolo V della Costituzione Parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potesta' amministrative e legislative. Riguardo la definizione dei destinatari e delle modalita' di assegnazione delle risorse, il citato art. 2, comma 5, la demanda alla contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali. Tra i destinatari delle risorse e' attualmente individuato tutto il personale in servizio presso il Consiglio, compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa. In sede di relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto regionale per l'anno 2013, si rilevava, dalle risultante degli atti acquisiti, che tale componente retributiva veniva erogata come indennita' di importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale (compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa, per cui erano previste misure percentuali piu' elevate), ed era legata allo svolgimento delle prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio in modalita' «plus orario»; con l'effetto che, per fruire della indennita' ex «Legge 25», tutti i dipendenti - sia dirigenti che non dirigenti - erano chiamati dal 2006 a svolgere un certo numero di ore di lavoro oltre l'orario normale, in cio' concretandosi l'incremento di assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio che la prefata disciplina ha voluto promuovere. Gia' in sede di referto allegato alla decisione di parifica del rendiconto regionale 2013, quindi, si era rilevata l'anomalia riguardante la costituzione ed il finanziamento di tali fondi, osservando, riguardo la loro compatibilita' con il vigente sistema delle fonti del trattamento economico dei dipendenti pubblici nonche' con i presupposti e i limiti di finalita' e quantita' previsti dai contratti collettivi nazionali, quanto segue: «a) in termini generali, come gia' evidenziato dal Commissario straordinario e nella presente relazione (cfr. il riferimento a C. cost. sentenza n. 339/2011 e SRC Lombardia n. 137/2013/PAR), per consolidata giurisprudenza costituzionale la disciplina del trattamento economico dei dirigenti e del personale del comparto e' compresa nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per cui sono illegittime le norme regionali approvate in tale materia in contrasto con le previsioni di cui all'art. 40 TUPI. Di conseguenza, la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione degli stessi e della loro erogazione e' riservata alle leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui queste fanno rinvio (contratti che disciplinano, appunto, le regole per la costituzione del fondo delle risorse decentrate, stabili e variabili). Per l'effetto, il finanziamento e la erogazione dei vari istituti economici deve necessariamente avvenire nei limiti delle risorse del fondo per il comporto e per dirigenti, non essendo consentito che erogazioni ulteriori siano poste a carico del bilancio, neppure in presenza di personale in posizione di comando e di distacco presso strutture politiche. Come evidenziato dal Commissario straordinario, il trattamento accessorio di tali categorie di dipendenti, «in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni di fonte statale, deve comunque gravare sull'unico fondo dell'Amministrazione, dovendosi escludere la possibilita', come nella fattispecie che ci occupa, di istituire un fondo "parallelo" per il trattamento accessorio del personale comandato o distaccato in servizio presso le strutture politiche». Con specifico riferimento al fondo «Legge 25», si poneva altresi' in risalto come, in spregio del principio secondo cui «e' ex lege previsto l'aggancio ai criteri di retribuzione della contrattazione nazionale» di modo che «la distribuzione delle risorse deve comunque avvenire con uno specifico aggancio alla posizione e ai risultati tipici dei soggetti in questione, in ossequio alla finalita' retributiva individuata dalla normativa regionale [...] il trattamento accessorio cosi' erogato non puo' tradursi in un generico premio a tutti dipendenti che collaborano in posizione di comando o distacco con gli organi istituzionali, traducendosi altrimenti in una forma atipica (anche per l'ordinamento regionale) di aumento retributivo». Si aggiungeva, sul punto, che «una retribuzione connessa meramente all'effettuazione di un plus orario, in ragione di compiti istituzionali, mal si concilia con il principio di onnicomprensivita' della retribuzione, specie in presenza di altri istituti contrattuali che sono specificamente destinati a remunerare le eccedenze orarie, come lo straordinario». In conclusione sull'argomento, nella relazione de qua, «preso atto delle gia' intraprese azioni amministrative (Cfr. delibera del Consiglio regionale n. 365 del 30 gennaio 2015)», la Sezione evidenziava «l'urgenza di immediati provvedimenti correttivi, di carattere legislativo, volti ad eliminare, anche a fini recuperatori, le indennita' erogate ai sensi delle richiamate leggi, impregiudicata, nelle successive attivita' di controllo, ogni valutazione sulla rimessione della questione al giudice delle leggi». 7. La materia, per gli anni 2015/1016, e' stata disciplinata con le delibere dell'Ufficio di Presidenza nn. 365/2015 e 370/2015 e con le conseguenti determinazioni della Direzione generale risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale della Campania. Con la delibera UdP n. 365/2015 e' stato dichiarato decaduto l'accordo legislativo applicativo della legge regionale n. 20/2002 ed e' stato dato mandato al Direttore generale risorse umane finanziarie e strumentali di rappresentare l'Amministrazione in sede di delegazione trattante per definire; ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 20/2002, un accordo per l'erogazione del fondo al personale del comparto, in coerenza con il disposto di cui all'art. 19, comma 5, del vigente ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania. Con delibera UpD n. 370/2015 e' stato ratificato l'accordo, sottoscritto in data 12 febbraio 2015, con la RSU del Consiglio regionale della Campania ad oggetto «Organizzazione delle attivita' istituzionali ordinarie e non ordinarie. Regolamento in applicazione della legge regionale 20 del 3 settembre 2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 19, comma 5, dell'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania». Infatti, in sede di contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali, e' stato definito l'accordo che ha precisato le modalita' ed i criteri di utilizzo del fondo, previsto dal comma 4 dell'art. 2 della stessa legge regionale n. 20/2002 e ss.mm.ii., accordo recepito dall'Ufficio di Presidenza proprio con la citata delibera n. 370/2015. Le determine della D.G. Risorse n. 287 del 16 aprile 2015 e n. 377 del 14 maggio 2015 hanno dato attuazione alle indicate delibere, individuando i gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attivita' non ordinarie, con contrattualizzazione della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Dall'accurato esame di tali atti emerge quanto di seguito si espone. Con la delibera UdP n. 365 del 30 gennaio 2015 (avente ad oggetto «Legge Regionale n. 20/2002») si e' inteso porre rimedio alle obiezioni sollevate dal Commissario per la Attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, in merito al trattamento economico accessorio definito dall'art. 2 della legge della Regione Campania n. 20 del 2002, cosi' sintetizzate: «a) legittimita' dell'art. 2 della legge n. 20 del 2002; b) legittimita' dell'accordo con cui, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 20/2002, si sono individuati i beneficiari e le modalita' di erogazione delle risorse di cui al fondo istituito con il comma 4 del medesimo articolo, con specifico riferimento a: b 1) collegamento della erogazione delle risorse del fondo al solo svolgimento di ore di lavoro aggiuntive alle trentasei ore settimanali; b 2) compatibilita' tra l'erogazione delle risorse di cui ai fondi costituiti con la legge regionale n. 20/2012 e la natura omnicomprensiva del trattamento economico dei dirigenti; b 3) compatibilita' tra l'erogazione delle risorse di cui ai fondi costituiti con la legge regionale n. 20/2002 e fa natura omnicomprensiva del trattamento economico dei funzionari con posizione organizzativa; c) legittimita' della prassi in forza della quale le risorse dei fondo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 20 del 2002 sono erogate anche ai Responsabili amministrativi ed ai Coordinatori amministrativi vista la natura omnicomprensiva del loro trattamento economico». Richiamate altresi', nel ridetto atto deliberativo, talune disposizioni collegate alla materia de qua, del Nuovo Ordinamento degli uffici amministrativi del Consiglio regionale della Campania approvato con la delibera UdP n. 364 del 30 gennaio 2015 - in particolare, comma 5 dell'art. 19, articolo 11 e comma 5 dell'art. 15 - vi si svolgevano le seguenti, rilevanti, considerazioni: «quanto alla perplessita' avanzata dal Commissario di cui alla precedente lettera a) la problematica in merito alla legittimita' dell'articolo 2 della legge n. 20 del 2002 e' da affrontarsi in sede legislativa, e quindi non e' nelle competenze attribuite all'Ufficio di Presidenza del Consiglio»; «le modalita' di definizione del trattamento economico dei Responsabili amministrativi e dei Coordinatori amministrativi definite dall'art. 15 del Nuovo Ordinamento, permettono di superare le obiezioni poste dal Commissario [...] in quanto, di fatto, li escludono dalla compartecipazione alla distribuzione delle risorse integrative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 20»; «l'attuale accordo definito in data 30 maggio 2014 ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2012 deve intendersi superato e [...] e [...] pertanto, in assenza di un nuovo accordo, a decorrere dal 1° febbraio 2015, la maturazione di qualsiasi diritto alla erogazione delle risorse e' esclusa»; «il nuovo accordo, in applicazione di quanto previsto nell'ordinamento, dovra', come minimo: a) individuare nel solo personale del comporto i beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 4, art. 2 della legge n. 20/2002; b) subordinare la maturazione dei diritti all'erogazione non piu' alla sola prestazione oraria ma allo svolgimento di prestazioni non ordinarie per la attuazione di convenzioni e di assistenza ulteriore agli organi e organismi del Consiglio e delle Autonomie locali»; [...] «quanto all'obiezione di cui alla lettera b. 3, l'accordo dovra' essere redatto in modo da tener conto della posizione espressa dal Commissario relativamente alla natura onnicomprensiva del trattamento economico delle posizioni organizzative [...]». Pertanto, con la prefata delibera si e' stabilito di: «dichiarare decaduto l'accordo legislativo applicativo della legge regionale n. 20/2002 e s.m.i. del maggio 2014 e di sospenderne l'efficacia dando mandato al Direttore generale [...] di rappresentare la Amministrazione in sede di delegazione trattante per definire, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, un accordo per la erogazione del fondo al solo personale del comparto, coerente con il disposto di cui al comma 5 dell'art. 19 del "Nuovo Ordinamento", precisando che in mancanza di nuovo accordo, a decorrere dal 1° febbraio 2015 nessun diritto alle risorse di cui al fondo della legge regionale n. 20/2002, puo' essere in alcun modo maturato»; «dare mandato al Direttore generale [...] di inviare all'ARAN per il tramite del Dipartimento della Funzione pubblica, copia del nuovo accordo da sottoscriversi ai sensi del citato comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002»; «condizionare la erogazione delle risorse di cui al fondo in questione al personale con posizione organizzativa solo alla espressa previsione nell'accordo di una condizione che preveda che: a) a decorrere dal 1° febbraio 2015 la maturazione dei diritti del personale dotato di posizione organizzativa sia subordinata agli esiti della risposta del Dipartimento della Funzione pubblica; b) in caso di parere formulato in termini di non conformita' con le norme in vigore, i funzionari con posizione organizzativa saranno esclusi dai beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 4 art. 2 della legge regionale n. 20/2002»; «autorizzare, sempre a valle della definizione dell'accordo e nei modi in questo definiti, l'erogazione di risorse anche al personale con posizione organizzativa solo a condizione che: a) l'accordo preveda modalita' certe e rapide di recupero di tali risorse nella ipotesi in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica dovesse concludere per la incompatibilita' tra le erogazione delle risorse in oggetto e la natura del trattamento economico dei funzionari con posizione organizzativa; l'erogazione di tali risorse venga in ogni caso sospesa se l'accordo non dovesse essere inviato all'ARAN entro il 28 febbraio 2015». Con la delibera UdP n. 370 del 27 febbraio 2015 (avente ad oggetto «Presa d'atto dell'accordo applicativo legge n. 20/2002»), richiamato il precedente atto deliberativo n. 365/2015 sull'argomento, si procedeva a ratificare il nuovo Regolamento avente ad oggetto «Organizzazione delle attivita' istituzionali ordinarie e non ordinarie. Regolamento in applicazione della legge regionale n. 20 del 03/09/2002 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 5 dell'Ordinamento del Consiglio regionale della Campania», contenente l'accordo organizzativo delle attivita', sottoscritto e approvato nella seduta di delegazione trattante del 12 febbraio 2015. In tale Regolamento, destinato ad individuare «un unico fondo riservato a tutte le unita' lavorative di ruolo o in posizione di comando, in servizio presso le strutture amministrative, le segreterie politiche, i gruppi politici del Consiglio, per l'esercizio della funzione di assistenza agli organi e/o organismi istituzionali, differenziandone i punti di spesa», ha avuto evidentemente la finalita' di rideterminare «le modalita' ed i criteri di attuazione e di erogazione del fondo previsto dalla legge regionale n. 20/2002 e s.m. e i., che fanno riferimento all'assistenza agli organi istituzionali, nonche' allo svolgimento di attivita' relative a prestazioni "ordinarie" e "non ordinarie" inerenti a specifiche normative regionali e nazionali in vigore» (art. 1, punto 1). Il 1° punto dell'art. 3 definisce le «attivita' "ordinarie" di assistenza e supporto ulteriore agli organi e agli organismi istituzionalmente riconosciuti», in via generale, come quelle attivita' «previste dallo Statuto e dalle norme e dai regolamenti regionali, rientranti nelle funzioni proprie dell'ente che richiedono un impegno aggiuntivo sia quantitativo, come ore impiegate, che qualitativo come miglioramento delle attivita', da svolgersi durante l'orario di lavoro». L'art. 4, punto 1, da' la definizione di massima delle attivita' «non ordinarie»: «Per attivita' non ordinarie di assistenza e supporto ulteriore agli organi e agli organismi istituzionalmente riconosciuti, si intendono le attivita' previste dallo Statuto, dalle norme e dai regolamenti regionali, non rientranti nelle funzioni proprie dell'ente e che, per tate motivo, possono essere affidate a soggetti esterni in rapporto contrattuale, di convenzione, in appalto, in affidamento o di incarico professionale». Il comma 6 del medesimo art. 4 stabilisce che esse «sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro, oltre l'attivita' obbligatoria di istituto». Le disposizioni regolamentari richiamate prevedono, altresi', che le attivita' «ordinarie» «sono realizzate dal personale di ruolo di categoria B, C, e D senza incarico e dal personale in servizio presso le segreterie ed i gruppi politici» (punto 2 dell'art. 3), mentre quelle «non ordinarie» «sono effettuate dal personale di categoria D titolare di incarico di posizione organizzativa, soggetta al principio di onnicomprensivita previsto dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m. e i., in considerazione che le stesse richiedono prestazioni lavorative in aggiunta a quelle contrattualmente previste e retribuite, da svolgersi durante l'orario di lavoro, non riferibili in via esclusiva agli incarichi attribuiti "ratione officii"» (punto 3. dell'art. 4). Nella disciplina delle modalita' organizzative (art. 5), il punto 3 prevede che «L'importo finanziario da assegnare alle diverse categorie e' stabilito dalle differenti prestazioni professionali svolte nell'ambito dei Piani/Progetti per l'assistenza agli organi, dal numero massimo di ore/giorni da prestare per ogni progetto e dalle tabelle parametrali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro»; il punto 6. stabilisce che «i dirigenti sono tenuti alla stretta osservanza del principio della partecipazione di tutto il personale all'istituto, attraverso la rotazione dello stesso, fermo restando le professionalita' non surrogabili». Agli articoli 6 e 7 del Regolamento di applicazione della L.R.C. n. 20/2002 e s.m.i., relativamente all'anno 2015, si e' poi prevista l'assegnazione a ciascun Dirigente di II Livello del budget per la realizzazione dei piani/progetto in base al numero delle unita' distinte per categoria, affidando ai medesimi dirigenti il compito di «redigere il programma dei Piani/Progetto prevedendo quote di budget per ciascun progetto, obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione, fasi di monitoraggio, personale da coinvolgere preventivamente individuato e autorizzato», nonche' l'obbligo di inviare al Segretario generale, al termine della realizzazione dei piani/progetto, «il report finale delle attivita', al fine di consentire completamento dell'iter amministrativo per il pagamento delle competenze spettanti». L'erogazione e la liquidazione delle risorse assegnate alle attivita' veniva subordinata alla valutazione sulla loro realizzazione, il cui stato avrebbe dovuto, al predetto fine, essere verificato con cadenza quadrimestrale. A seguito di cio', con la determina n. 287/DGR-S del 16 aprile 2015 del Consiglio regionale della Campania - D.G. Risorse umane, finanziarie e strumentali si e' stabilito di: «costituire un Gruppo di lavoro interdirezionale, presieduto dai Direttori generali, allo scopo di individuare le procedure amministrative necessarie all'applicazione delle disposizioni indicate in premessa; realizzare la fase progettuale di cui alla delibera dell'U.P. n. 370 del 27 febbraio 2015, istruendo le ipotesi presentate dai dirigenti delle strutture relative ai Piani/Progetti; compilare per ogni Piano/Progetto approvato la scheda sintetica, allegata all'Accordo organizzativo, indicando, sentiti i dirigenti proponenti, il numero, l'elenco nominativo dei partecipanti, la durata, le ore lavorative e il conseguente budget, necessari alla partecipazione degli aventi requisiti; [...] monitorare l'attivita' dei Piani/Progetti nel corso della loro durata e di segnalare ai Direttori generali gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni; raccogliere i report finali dei Piani/Progetti e le relative valutazioni effettuate dai dirigenti responsabili della progettazione; inviare agli uffici del Trattamento economico dell'U.D. Gestione del Personale l'elenco nominativo e le competenze indicate dai dirigenti per effetto della valutazione». Con la determina n. 377/DGR-S del 14 maggio 2015 si approvavano, «a seguito delle attivita' propedeutiche svolte dal Gruppo di lavoro» gli 8 progetti selezionati, «sottoscritti dai dirigenti apicali di I° e II° livello ed individuati i relativi Responsabili, per un totale complessivo di n. 185 partecipanti» e si stabiliva di «impegnare la spesa di € 603.360 sul Capitolo 4024, Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000, quale somma massima complessiva semestrale da corrispondere, fatte salve le somme gia' percepite in ragione del precedente Accordo». Con determina n. 529/DGR-S del 10 giugno 2015 sono state impartite talune disposizioni, riguardanti la composizione del Gruppo di lavoro, finalizzate alla realizzazione degli otto progetti approvati con la predetta determina n. 377/DGR-S del 14 maggio 2015, mentre con determina n. 645/DGR-S del 13 luglio 2015, preso atto dell'avvenuta realizzazione della prima fase dei medesimi progetti, si e' stabilito di procedere alla «liquidazione di € 456.485,00, quale somma maturata dai partecipanti ad ogni singolo progetto [...] da imputare sul Capitolo 4024, Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000». Con determina n. 660/DGR-S del 20 luglio 2015 si e' poi stabilito di impegnare la somma di € 596.640,00 sul Capitolo 4024 e quella di € 250.000,00 sul capitolo 4141, per un importo complessivo di € 840.640,00, Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000 «quale somma massima complessiva da corrispondere ai partecipanti ad ogni singolo progetto per il secondo semestre 2015». Con determine n. 700/DGR-S del 7 agosto 2015 e n. 880/DGR-S del 15 ottobre 2015 sono state impartite ulteriori disposizioni riguardanti la composizione del Gruppo di lavoro e - soprattutto - il «peso» e la rilevanza di talune prestazioni dei relativi componenti, da ritenere «ulteriori rispetto ai contenuti degli incarichi e compiti assegnati nella realizzazione dei progetti medesimi», con eventuali oneri aggiuntivi gravanti «sullo stesso capitolo di spesa previsto per i Progetti, senza ulteriore aggravio». Il 16 marzo 2016 e' stato sottoscritto l'accordo sindacale sull'organizzazione delle attivita' istituzionali ordinarie e non ordinarie in applicazione della legge regionale n. 20/2002 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 5 del Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio regionale della Campania, per l'anno 2016. In tale accordo, vi e' una parziale rimodulazione delle disposizioni trasfuse in quello precedente siglato per l'anno 2015, nel senso, principalmente, che: in sede di individuazione delle attivita' remunerate con il fondo de qu0 (art. 2) si precisa che «il personale in servizio presso Consiglio e' autorizzato a svolgere prestazioni non ordinarie per l'attuazione di assistenza ulteriore agli organi e organismi previsti all'articolo 1 [Assemblea, Commissioni permanenti e speciali, Co.re.com, Difensore Civico, Collegio dei Revisori dei Conti, Conferenza dei Capigruppo, Ufficio di Presidenza, Consulta Femminile, Commissione per le Pari Opportunita', Giunta delle Elezioni, ammissione per Regolamento interno, Garante dell'adolescenza e dell'infanzia, Garante dei detenuti, Organismo Indipendente di Valutazione e in rapporto di convenzione con altri Enti Pubblici], posto che le attivita' ordinarie sono svolte dalle strutture previste dall'ordinamento amministrativo e richiamate nel Piano integrato della Performance» (punto 1.); viene affidata alla fase dell'elaborazione dei progetti, la definizione delle relative modalita' organizzative; vengono disciplinati piu' in dettaglio i criteri di valutazione, nonche' gli standards minimi, delle prestazioni lavorative da svolgere; vengono «codificate» e definite come «funzionali», le prestazioni, ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla partecipazione ai progetti, collegate allo svolgimento di funzioni che necessitano di specifiche modalita' contrattuali e lavorative, cioe' quelle dei Conciliatori, dei Responsabili di Progetto e dei componenti del Gruppo di lavoro. L'art. 11 definisce le modalita' di applicazione del punto b) dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002 che «per l'anno 2016 prevede un fondo da destinare al personale in servizio presso le strutture politiche e i gruppi consiliari, pari a € 2500 per ogni unita' lavorativa [...] destinato alle unita' in servizio in posizione di ruolo, comando in rapporto di dipendenza soggetta a contrattazione collettiva». Anche qui viene previsto che «All'atto della progettazione delle attivita' e' garantito il principio generale della uniformita' di trattamento e della partecipazione massima attraverso l'impiego di tutte le unita' in servizio, in possesso dei requisiti e delle competenze corrispondenti alle attivita' previste» (art. 3, punto 3.). Con determina 212/DGR-S del 1° aprile 2016 e' stato costituito il Gruppo di lavoro (per l'annualita' 2016) con i compiti necessari alla realizzazione delle attivita' rientranti nei progetti e sono stati approvati per l'anno 2016 tredici progetti con i relativi responsabili con decorrenza dei nuovi contratti a far data dal 1° gennaio 2016; inoltre, sono stati individuati «gli oneri finanziari per la realizzazione dei progetti nei capitoli di spesa 4024 e 4141 della Missione 1, Programma 10, Titolo 1 Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000, dell'esercizio finanziario 2016». Con determina n. 650/DGR-S del 1° luglio 2016 si e' stabilito, tra l'altro: «di impegnare la somma di € 1.200.000 [...] nel capitolo di spesa 4024 della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000, dell'esercizio finanziario 2016; di impegnare la somma di € 250.000 [...] nel capitolo di spesa 4141 della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000, dell'esercizio finanziario 2016; di provvedere alla liquidazione delle spettanze per il I semestre 2016 per un importo pari ad € 672.422,00 [...] mediante prelievo dal capitolo di spesa 4024 della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000, dell'esercizio finanziario 2016». Con determina n. 916/DGR-S del 20 ottobre 2016 si e' integrato il personale con funzione di conciliatore nel progetto n. 4, «per il quale e' stato considerato il 50% del limite massimo previsto per il personale addetto alle attivita' conciliative, per il solo secondo semestre, compenso che va a sommarsi a quello percepito nel I° semestre». Con determina n. 26/ DGR-S del 13 gennaio 2017 si e' stabilito: «di prendere atto della Relazione finale del Coordinatore del Gruppo di Lavoro che attesta l'avvenuta realizzazione dei progetti approvati con determina DGR-S n. 212 del 1° aprile 2016 [...]; di liquidare la spesa di € 704.017,00, relativa al II° semestre dell'anno 2016, impegnata con determina DGR-S n. 212 del 1° aprile 2016 [...] sui capitoli 4024 e 4141 della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000 dell'esercizio finanziario 2016; di prendere atto che tale spesa si aggiunge a quella delle determine n. 650 del 1° luglio 2016 e n. 916 del 20 ottobre 2016, per un importo totale pari ad € 680.002,00, per un ammontare complessivo di € 1.384.019,00, ed un residuo sul capitolo 4024 della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000 dell'esercizio finanziano 2016». Visto che 8. L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che «Il rendiconto generale della Regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' ed alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale». Gli articoli del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti richiamati si riferiscono alla parifica del rendiconto generale dello Stato e disciplinano la procedura del giudizio di parificazione (art. 40), il profilo contenutistico (art. 39) e la contestualizzazione dell'attivita' di parifica con una relazione sul rendiconto (art. 41). L'estensione del giudizio di parifica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e' coerente con il ruolo di «garante imparziale dell'equilibrio economico - finanziario del settore pubblico» che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti e che e' stato confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60/2013, nella quale, richiamando anche la pregressa giurisprudenza, e' stato affermato che «alla Corte dei conti e' attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unita' economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma della Costituzione)». Infatti, il giudizio di parificazione per le Regioni a statuto ordinario e' stato introdotto, come precisa il primo comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 174/2012, «al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»; pertanto, le disposizioni del predetto art. 1 «sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni». Rilevato che 9. Nel corso dell'istruttoria riferita al rendiconto generale della Regione Campania per gli esercizi 2015 e 2016, la Sezione di controllo si e' soffermata sulla verifica della spesa del personale, con particolare attenzione a vari aspetti, fra cui quello sin qui descritto. Dall'analisi delle norme che regolano i cc.dd. «fondi etero-finanziati» istituiti nell'anno 2002 nel sistema regionale campano, nonche' dalla documentazione in proposito acquisita, emerge, ad avviso della Sezione, che le disposizioni legislative regionali che prevedono e regolano i Fondi «Legge 20» e «Legge 25», presentano profili di dubbia costituzionalita', per le ragioni gia' indicate nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto regionale per l'anno 2013 e che di seguito verranno meglio descritte. Inoltre, appare opportuno porre in luce come con l'Accordo sottoscritto il 12 febbraio 2015 - di cui si sono precedentemente riportate alcune previsioni - soggiace al principio - correttamente richiamato sia dal Consiglio regionale nelle proprie controdeduzioni che dalla Procura Regionale nella propria memoria - secondo cui chi esercita le funzioni amministrative «ha l'obbligo di applicare le leggi, in ossequio al principio di legalita', visto che l'ulteriore dimensione della legalita costituzionale ha il proprio presidio naturale nella competenza esclusiva della Corte costituzionale» (cfr. memoria P.R., pag. 26); nel contempo, corre l'obbligo di porre in evidenza come con esso, si sia operato un tentativo (mal riuscito) di ricondurre in un alveo di rispondenza dell'erogazione dei fondi de quibus ai principi posti a presidio della disciplina del trattamento retributivo/accessorio del personale dipendente dell'ente, senza pero' poter incidere sui «difetti di base» della norma legislativa regionale. Tanto cio' e' vero, che con esso si e' previsto - tra l'altro - per i dirigenti l'obbligo della «stretta osservanza del principio della partecipazione di tutto il personale all'istituto, attraverso la rotazione dello stesso, fermo restando le professionalita' non surrogabili» (art. 5, punto 6.), cosi' che, solo in relazione agli otto progetti approvati con la determina n. 287/DGR-S del 16 aprile 2015 del Consiglio Regionale della Campania - D.G. Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, si e' avuto un «totale complessivo di n. 185 partecipanti». Stessa considerazione va svolta in riferimento al successivo Accordo, quello relativo all'anno 2016 - di cui si sono precedentemente descritte, sinteticamente, le previsioni - dove si stabilisce, all'art. 3, punto 3., che «All'atto della progettazione delle attivita' e' garantito il principio generale della uniformita' di trattamento e della partecipazione massima attraverso l'impiego di tutte le unita' in servizio, in possesso dei requisiti e delle competenze corrispondenti alle attivita' previste». Ne emerge con chiarezza come, in tal modo, il finanziamento dei fondi de quibus - che trova la propria fonte principale nelle disposizioni legislative regionali sopra richiamate, di cui l'accordo sottoscritto in sede decentrata rappresenta ovviamente mera applicazione - risulti sostanzialmente causativo di un inutile dispendio di risorse attraverso una loro distribuzione - pur se formalmente ancorata ad una attivita' progettuale corredata in sede contrattuale da elementi di programmazione, monitoraggio e controllo dell'attivita' ammessa a premio - poi, in concreto, «a pioggia»; tanto da risultare contrastante con l'esigenza che il parametro principale da assumere per la ripartizione degli incentivi, sia non quello della semplice presenza in servizio, apprezzabile solo in termini di quantita', bensi' tale da conferire al lavoro svolto un valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto agli standard ordinari. La Sezione dubita della legittimita' costituzionale sia dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regione Campania 3 settembre 2002, n. 20, sia dell'art. 1, comma 1, della legge regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera I), della Costituzione (nella precedente e nuova formulazione), in quanto il fondo per il trattamento accessorio e' costituito ed alimentato in modo illegittimo, in contrasto con la riserva assoluta che assegna, sulla base di legge statale (nella materia dell'ordinamento civile), alla contrattazione collettiva nazionale e di comparto, la determinazione e l'assegnazione delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva, cosi da ledere i beni-valori della contabilita' pubblica nella specifica materia del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici. La competenza esclusiva dello Stato, nella materia di cui all'art. 117, comma 2, lettera I) della Costituzione reca intrinsecamente anche la funzione gius-contabile, propria dello Stato medesimo, di regolatore della relativa spesa, espressa mediante la determinazione e l'assegnazione delle «giuste» risorse disponibili per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, indipendentemente dallo loro collocazione territoriale. L'istituzione e l'assegnazione di fondi aggiuntivi da parte della Regione in tale materia, nel violare la predetta competenza esclusiva dello Stato, ha innegabili riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenbilita' del debito, dei quali lo Stato stesso e' garante e custode in rapporto anche agli impegni internazionali assunti dal medesimo, ex art. 97, comma 1 della Costituzione. Piu' in generale, e' da dire che l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva nelle materie di cui al precitato art. 117, comma 2 della Costituzione con la cennata funzione di «regolatore» della relativa spesa, e' teleologicamente volta anche alla salvaguardia dei beni-valori della «sostenibilita'» e dello «sviluppo» economico del Paese nel suo complesso, ex art. 81 della Costituzione. In tal senso, le disposizioni dell'appena citato art. 81 costituiscono una sorta di base giustificativa trasversale della normazione statale di coordinamento, sia con riferimento agli «interventi complessivi» di detta normazione, espressi mediante le «leggi di bilancio» (cfr. Corte costituzionale n. 61/2018, paragrafo 2, in diritto), sia - e' da ritenere - con riferimento agli specifici interventi della normazione statale stessa di «settore», espressi mediante l'attribuzione - ratione materiae - della competenza legislativa esclusiva, di cui al ripetuto art. 117, comma 2 della Costituzione, oltre che con la normazione costituente i «principi fondamentali» di «coordinamento della finanza pubblica», ex art. 117, comma 3 della Costituzione. Lo Stato e' «custode della finanza pubblica allargata», come chiarito dal Giudice delle Leggi (v. Corte costituzionale n. 107/2016, paragrafo 3, in diritto) e, in tale «suo compito, deve tenere comportamenti imparziali e coerenti, [anche] per evitare eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci, da parte delle autonomie territoriali» (v. ancora Corte costituzionale n. 107/2016, paragrafo 3, in diritto). Dal canto suo, «la forza espansiva dell'art. 81 [...] della Costituzione, a presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (v. Corte Costituzionale sentenza n. 192/2012 e n. 184/2016). Nel contesto dei dubbi di costituzionalita' rilevati dalla Sezione, in rapporto all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, nel suo stretto collegamento con gli articoli 97, comma 1, e 81 della Costituzione, appare utile ricordare come sia stato lo stesso Giudice delle Leggi ad aver gia' evidenziato l'intima interconnessione che sussiste tra il precitato art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione e gli altri beni-valori della contabilita' pubblica (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014, paragrafo 3 in diritto). E' ben vero che nella vicenda allora esaminata il tema affrontato era quello dell'«indebitamento pubblico» e che l'intercorrelazione tra i valori e le norme costituzionali e' stata enunciata con riferimento agli articoli 119, comma 6, 81, 117, comma 2, lettera l) e 117, comma 3, Cost., ma e' altrettanto vero che la medesima enunciazione vale anche per altri temi, come - nel caso - quello del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, ex lettera l), comma 2, dell'art. 117, comma 2 della Costituzione, laddove incrocia i valori giuscontabili della salvaguardia degli equilibri e della sostenibilita' del debito (art. 97 della Costituzione), oltre che della «sostenibilita'» e dello «sviluppo» generale del Paese nel suo complesso (ex art. 81 della Costituzione). Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la Sezione dubita delle sospettate norme della legislazione regionale, in rapporto alle disposizioni dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, nel suo stretto intrecciarsi con i valori dell'art. 97, comma 1 della Costituzione e dell'art. 81 della Costituzione. Cio' in quanto, tra l'altro, risulta nel caso di specie preclusa in nuce la possibilita' di dare al testo legislativo de quo un significato compatibile con i richiamati parametri costituzionali, in quanto la sola possibilita' di lettura delle norme regionali denunciate, e' nel senso che con esse e' stato costituito ed alimentato in modo illegittimo - i.e, nel caso di specie, contrario alle regole generali di contabilita' pubblica - un fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente della Regione Campania, perche' contrastante con la riserva assoluta di legge statale nella materia dell'ordinamento civile, in ragione della quale la determinazione e l'assegnazione delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva e' affidata - sulla base di legge statale, appunto - proprio alla contrattazione collettiva nazionale e di comparto. Non si e', dunque, in presenza di una pluralita' di interpretazioni possibili, tra le quali scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre; bensi' di un articolato normativo inequivoco, sia per l'ambito ordinamentale (quello civile) in cui esplica la sua azione, sia per l'oggetto della disciplina recata, rappresentato - come detto - da un fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente costituito ed alimentato «al di fuori» delle fonti normative costituzionalmente prescritte. Conseguentemente, la Sezione di controllo non ha potuto parificare i capitoli di bilancio n. 4024 e 4141 su cui sono imputati i pagamenti delle competenze relative ai Fondi «Legge 20» e «Legge 25». Tuttavia, prima di illustrare la non manifesta infondatezza di tali dubbi, si ritiene necessario soffermarsi preliminarmente sulla legittimazione di questa Corte ad adire il Giudice delle Leggi, nonche' sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso. Ritenuto che 10. Per quanto riguarda la legittimazione della Sezione di controllo a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parificazione dei rendiconto, valga riportarsi alle considerazioni svolte in proposito nell'ordinanza n. 49/2017 della Sezione regionale di controllo per la Liguria di questa Corte dei conti, con la quale e' stata posta questione di legittimita' costituzionale di disposizioni vigenti nella ridetta regione in materia di istituzione dell'istituto della vice-dirigenza e del finanziamento della stessa (e delle posizioni organizzative). In tale provvedimento si osserva, in proposito, che «questo giudizio si svolge con le formalita' delta giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore generale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza, sicche' la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 165/1963, 121/1966, 142/1968, 244/1995 e 213/2008) ha riconosciuto «alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali» (sentenza n. 213/2008). Alla giurisprudenza costituzionale formatasi in riferimento al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato e delle Regioni ad autonomia speciale, si affianca ormai una giurisprudenza che ha riconosciuto in capo alle Sezioni di controllo la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parifica del rendiconto delle Regioni». Dopo aver richiamato le sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale in termini di risoluzione di questioni di illegittimita' di norme regionali sollevate dalle Sezioni di controllo (regionali, appunto: n. 181/2015, n. 107/2016 e n. 89/2017) la Sezione ligure si e' soffermata, facendo specifico riferimento alla prima delle pronunce citate - emessa a risoluzione di una q.l.c. sollevata dalla Sezione di controllo per la regione Piemonte, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme regionali impugnate per contrasto con gli articoli 81 e 119 della Costituzione - sulla possibilita', in sede di individuazione dei parametri costituzionali suscettibili di fungere da riferimento per l'impugnazione delle norme incidenti sul giudizio di parifica, di indicarne di ulteriori e diversi rispetto a quello contenuto nell'art. 81 della Costituzione, tradizionalmente ritenuto invocabile a fondamento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalita' per profili attinenti alla copertura finanziaria di leggi di spesa. Cio' in quanto - ha sottolineato la Sezione di controllo figure - «il solo precetto di cui all'art. 87 della Costituzione non appare oggi piu' sufficiente a garantire la tenuta degli equilibri finanziari ed rispetto dei principi che regolano la gestione delle risorse pubbliche», come del resto confermato dal fatto che la Sezione di controllo per il Piemonte - il cui rilievo d'incostituzionalita' di norme regionali ha dato luogo alla pronuncia di accoglimento n. 181/2015 Corte costituzionale sopra citata - hanno ricompreso tra i parametri costituzionali (ritenuti violati) l'art. 119, comma 6, della Costituzione (in materia di indebitamento) e l'art. 97 «ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci». Ma il ragionamento - a condivisibile avviso della Sezione di controllo figure - «puo' e deve essere esteso a tutte quelle norme costituzionali che in modo diretto o indiretto involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche ed alla loro corretta utilizzazione». Nel caso di specie, la Regione Campania (cosi come la Regione Liguria nel caso stigmatizzato dall'ordinanza n. 49/2017 qui richiamata), «legiferando in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ha determinato un aumento sensibile della spesa del personale che costituisce, per la sua importanza strategica, non gia' una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (in tal senso, tra le altre, Corte costituzionale sentenza n. 108/2011). In tal modo si appresta una tutela delle risorse pubbliche piu' ampia, finalizzata al contenimento della spesa, in un contesto che vede l'Ordinamento italiano impegnato a rispettare obiettivi di finanza pubblica interni e comunitari. Non solo, quindi, contenimento della spesa del personale mediante il ricorso ai principi di coordinamento della finanza pubblica (materia concorrente: sul punto e' copiosa la giurisprudenza costituzionale), ma anche mediante il ricorso ad altri precetti costituzionali, qualora l'inosservanza degli stessi determini un aumento della spesa che non trova giustificazione nell'ordinamento giuridico. E non solo in termini di tetti di spesa e limiti alla stessa, ma anche in termini di violazione di procedure mediante le quali si persegue, comunque, la corretta determinazione della spesa del personale e delle dinamiche alla stessa legate. In tal senso appare rilevante la questione di costituzionalita' posta da questa Sezione in quanto la violazione della riserva di' legge statale da parte della Regione [...] in una materia quale quella dell'ordinamento civile, ha determinato una dinamica espansiva della spesa di personale non sottoposta alla verifica, in termini di an e quantum, dei soggetti deputati dalla legge a verificarne i presupposti: l'ARAN per quanto riguarda la parte pubblica (secondo le direttive delle competenti Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali per cio' che concerne il personale impiegato nel settore pubblico». Difatti, la procedura individuata dallo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa riservata in materia di ordinamento civile, ai fini della costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e del loro finanziamento mediante il ricorso alla contrattazione collettiva, «ha chiaramente lo scopo di verificare, con i soggetti interessati, la sostenibilita' di tali istituti in termini di risorse finanziarie disponibili e la corretta attribuzione dei compensi ai soggetti titolari di posizioni lavorative, rilevanti in termini di produttivita' e performance» (cfr. ordinanza n. 49/2017 Sez. regionale di controllo per la Liguria, pagg. 28-29). Per quanto nei predetti termini considerato, ha ritenuto la Sezione ligure - e ritiene, con le medesime argomentazioni, questa Sezione - «di essere legittimata a sollevare questioni di legittimita' costituzionale, non solo con riferimento all'art. 81 della Costituzione, ma anche con riferimento all'art. 117, comma 2, lett. l)», nonche' all'art. 97, comma 1 della Costituzione, stante la gia' evidenziata, intrinseca correlazione teleologico-funzionale dei menzionati articoli 81, 117 e 97 della Costituzione (v. prec. § 9). Giova infine, ancora una volta, sottolineare che la necessita' di assicurare la legittimazione diretta della Sezione di controllo al giudizio incidentale di costituzionalita' deriva dalla duplice esigenza di «garantire il principio di costituzionalita'» ed «evitare che si venga a creare una zona franca del sistema di giustizia costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014, punto 2 in diritto). Infatti, come gia' evidenziato in passato, il «preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi di costituzionalita' insidierebbero), insieme con l'altro della osservanza della Costituzione» vieta di limitare l'accesso al giudizio e di restringere l'ambito del parametro giustiziabile, in quanto dalla «distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai contorni sovente incerti e contestati)» potrebbe derivare la «grave conseguenza» della formazione nell'ordinamento di «zone franche» sottratte al sindacato di costituzionalita' (Corte costituzionale sentenza n. 226/1976). Il rischio che la disciplina regionale del trattamento economico del personale si traduca in una «zona franca» sottratta al sindacato di costituzionalita' e' particolarmente elevato in ragione di due fattori. In primo luogo, per la «natura particolare» (Corte costituzionale sentenza 1/2014) delle norme applicate (disciplina del trattamento economico del personale finanziata dal bilancio regionale), che per il carattere estremamente tecnico possono essere vagliate solo dal giudice contabile in sede di parifica; giudice che puo' verificare in tale sede il rispetto dei limiti, sia legislativi che costituzionali, alla determinazione dei contenuti della spesa per il personale pubblico, spesa che involge contemporaneamente aspetti competenziali (i limiti alla potesta' legislativa regionale in materia di ordinamento civile) e aspetti finanziari (il coordinamento della finanza pubblica e l'equilibrio di bilancio, laddove si aggravi il bilancio degli enti regionali di spesa illegittima). In secondo luogo, perche' un'eventuale illegittimita' della disciplina regionale rischia di rimanere sottratta al sindacato del giudice delle leggi se non tempestivamente segnalata dallo Stato in sede di sindacato di legittimita' delle leggi in via principale. 11. Riguardo la rilevanza nei presente giudizio delle questioni di costituzionalita' che questa Sezione intende sollevare, va preliminarmente ricordato che l'oggetto del giudizio di parifica - secondo quanto disposto dall'art. 39, regio decreto 1214/1934 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), al quale fa rinvio l'art. 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - e' il seguente: «La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture. La Corte con eguali accertamenti verificai rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette ai suo riscontro». Con la sentenza n. 213/2008, la Corte costituzionale ha affermato la legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale «avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con sistema dei risultati differenziali». Con la decisione n. 89/2017 la Consulta, nello statuire positivamente sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata a carico di norme regionali dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo nel corso del procedimento di parificazione del rendiconto generale del bilancio della Regione Abruzzo dell'esercizio finanziario 2013, ha riconosciuto la correttezza della prospettazione della Sezione regionale, laddove ha rappresentato che «pur dubitando della relativa costituzionalita' [delle norme de quibus] dovrebbe parificare le predette componenti del rendiconto della Regione Abruzzo, venendo quindi meno alle finalita' per le quali e' stata intestata alla Corte dei conti la funzione di parifica dei rendiconti regionali». Ebbene, nel caso di specie, le norme di cui si sospetta l'illegittimita' costituzionale, incidono sull'articolazione della spesa e sul quantum della stessa, poiche' l'una istituisce fondi finalizzati ad alimentare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, che altrimenti non avrebbero titolo ad essere erogati; l'altra determina un effetto espansivo della spesa mediante un aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio, appunto, con cui, poi, la Regione ha retribuito soggetti che non ne avrebbero avuto titolo o che ne avrebbero avuto titolo ma in misura, e soprattutto con modalita', affatto diverse. Per tal motivo, si giustifica una parifica parziale con sospensione di quella riguardante le poste di spesa «alterate» dall'applicazione di leggi della cui costituzionalita' si dubita. Nella fattispecie in esame, la Sezione evidenzia come la parifica dei seguenti capitoli di spesa del Titolo I tramite cui viene finanziato il funzionamento del Consiglio regionale (spesa di «primo livello») comporta la verifica della conformita' della spesa di «secondo livello», effettuata dal Consiglio regionale, alle leggi, statali e regionali che ne costituiscono titolo, segnatamente delle leggi che disciplinano un macro-aggregato rilevante di tale spesa, vale a dire, quella per il personale. In tale contesto risulta dubbia la costituzionalita' delle leggi che disciplinano il trattamento economico accessorio del personale comandato e distaccato nelle strutture politiche e del personale di ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio. Piu' nel dettaglio, e' emerso che talune poste del «rendiconto generale» non possono essere parificate se non dopo la risoluzione del dubbio di costituzionalita' che interessa le norme che costituiscono titolo per la spesa (di secondo livello) per il personale del Consiglio. Come e' noto tale spesa e' finanziata tramite il bilancio regionale, ed in particolare: attraverso i capitoli («spesa di primo livello»): U00006 (anagrafe pubblica degli eletti disposizioni sulla trasparenza e l'informazione); U00008 (autonomia contabile del consiglio regionale (art 4, legge regionale n. 7/2002); U00023 (spese per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 - quota parte art. 52, comma 26, legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1); U00043 (trasferimento al consiglio regionale per l'attuazione degli istituti previsti dalla legge regionale n. 13/1996 e dall'art. 3, legge regionale n. 38/2012); U05172 (contributo al garante dei detenuti della Campania per l'attuazione di un progetto sulle carceri). A sua volta, una frazione di tale spesa, erogata in secondo livello dal Consiglio regionale, riguarda il trattamento accessorio del personale comandato e distaccato nelle strutture politiche e del personale di ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio. Tale spesa ha titolo nella legge regionale n. 20/2002 succ. mod. (articoli 2, commi 2 e 4) e nella legge regionale n. 25/2003 (art. 1, comma 1) ed e' alimentata attraverso i capitoli del bilancio del Consiglio regionale (erogatore di «spesa di secondo livello»), numeri: 4021 («Fondo per la contrattazione decentrata integrativa personale del Comparto», previsto dalla legge n. 20/2002); 4024 (Attivita' di cui all'art. 2, comma 4, legge regionale n. 20/2002 come aggiunto dalla legge regionale n. 25/2003); 4141 (Fondo integrativo per le medesime procedure di cui al capitolo 4024, tanto da essere stato soppresso a partire dall'esercizio 2017). In definitiva, la parificazione delle poste di «primo livello», comporta l'applicazione (in «secondo livello») degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge regione Campania 3 settembre 2002, n. 20, e 1, comma 1, della legge regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, che hanno previsto l'istituzione, il finanziamento, i beneficiari e le finalita' (con le connesse modalita' di assegnazione) dei cc.dd. «Fondo Legge 20» e «Fondo Legge 25». Infatti, le ridette norme, se pur risalenti nel tempo, continuano ad esplicare la loro efficacia anche nel corso degli esercizi finanziari 2015 e 2016, incidendo sui risultati finanziari finali e, conseguentemente, sui rendiconti regionali (oggetto di parifica). Questo Collegio ritiene, pertanto, di non poter applicare le norme di cui si sospetta l'illegittimita' costituzionale e, conseguentemente, di non poter parificare i capitoli di spesa richiamati, tutti finanziati - valga precisare, ai fini che qui rilevano - dal capitolo 8 del bilancio regionale relativo al trasferimento dei fondi per il funzionamento del consiglio regionale, utilizzato da quest'ultimo nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, che trova la propria ragione d'essere negli articoli 177 e 123 della Costituzione, 67 decreto legislativo n. 118/2011, 4 legge regionale n. 7/2002 e 26 e 67 dello Statuto regionale della Campania (legge regionale n. 6/2009, succ. mod. dalla legge regionale n. 6/2014). 12. Quanto alla non manifesta infondatezza, la Sezione dubita della legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4, della legge regione Campania 3 settembre 2002, n. 20, e art. 1, comma 1, della legge regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, per contrasto con l'art. 117, comma 2 - il quale indica, elencandole, le materie per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva - e in particolare con la lettera l) del ridetto comma (che fa espresso riferimento alla materia dell'ordinamento civile), nonche' con l'art. 81, e, altresi', con l'art. 97, comma 1 della Costituzione, stante la gia' evidenziata, intrinseca correlazione teleologico-funzionale dei menzionati articoli 81, 117 e 97 della Costituzione (v. prec. § 9). Le disposizioni in questione sono cosi' formulate (nel testo vigente anche in riferimento agli esercizi 2015 e 2016 qui in considerazione; i commi 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25): «1. [...] 2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/1989, ivi compreso l'autoparco, cosi come regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalita': a) risorse per trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantita' e modalita' di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale; b) risorse per l'incremento dell'attivita' istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a. 3. [...] 4. E' istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza dagli organi istituzionali per l'incremento dell'attivita' anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alte modifiche del titolo V della Costituzione - parte che hanno attribuito alle Regioni nuove potesta' amministrative e legislative. 5. [...] [6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ... si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003"]. Tali previsioni rappresentano (evidente ed indebita) interferenza nella competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'Ordinamento civile, che nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001 rimetteva (e tuttora rimette) allo Stato, in coerenza con la previsione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, la disciplina di principio in materia di organizzazione del lavoro rinviando, poi, alla contrattazione collettiva la definizione degli istituti contrattuali, con particolare riferimento al trattamento economico. Le disposizioni di rilievo nella materia de qua, contenute nel decreto legislativo n. 165/2001, sono cosi formulate: «Art. 2, comma 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titoloII, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sona ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge». «Art. 2, comma 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente, i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nei titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativa rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva». «Art. 40, comma 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate». «Art. 45, comma 3. i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivita' individuale; b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva». La Sezione dubita, altresi', della legittimita' costituzionale delle surriportate disposizioni regionali, per contrasto - come dianzi precisato - con l'art. 81. Con le predette disposizioni la Regione ha finanziato (come ulteriormente chiarito dal comma 6 dell'art. 2 L.R.C. n. 20/2002) con stanziamento a carico del proprio bilancio fondi per il trattamento accessorio del personale, in tal modo alimentandoli con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali. Con cio' configurandosi come illegittima la copertura finanziaria per l'erogazione dei fondi cc.dd. «Legge 20» e «Legge 25», poiche' la Regione non avrebbe avuto la possibilita' di aumentare le risorse destinate alla contrattazione integrativa con proprie risorse di bilancio, al di fuori ed in contrasto con le previsioni indicate dai contratti collettivi nazionali. Nell'ordinanza n. 49/2017 della Sezione regionale di controllo per la Liguria vengono richiamati, sul punto, i condivisibili rilievi contenuti nella relazione MEF in sede di ispezione amministrativo-contabile presso la Regione (Liguria), secondo cui «risulta illegittimo aumentare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale (al fine di finanziare l'istituzione della vice-dirigenza), al di fuori dei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali relativi ai fondi per il trattamento accessorio, risultando inammissibile lo storno di ulteriori risorse di bilancio al fine di rendere i fondi stessi capienti al finanziamento del nuovo istituto, in modo da non dover procedere dia decurtazione di risorse destinate agli altri impieghi nell'ambito della contrattazione decentrata». Nella materia de qua, infatti, «esiste una espressa riserva di legge per materia prevista dalla Carta Costituzionale, che assegna allo Stato la potesta' di regolamentazione esclusiva nella materia "Ordinamento civile" (art. 117, comma 2, lettera l): giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia in esame rientra nell'ambito dell'ordinamento civile riservato allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Riserva esercitata, nel caso di specie, mediante il decreto legislativo n. 165 del 2001 che rinvia, per gli aspetti qui rilevanti, alla contrattazione collettiva (articoli 15 e ss. del CCNL 1° aprile 1999, come integrato e modificato dal CCNL 22 gennaio 2004 articoli 31 e ss., che individuano tassativamente le risorse che possono comporre il fondo per la contrattazione decentrata). La possibilita', pertanto, che con legge regionale si vada a modificare un aspetto fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del pubblico impiego, quale e' l'aspetto retributivo, non risulta affatto ammissibile posto che operando in tale modo si incide in ambito contrattuale, ovvero in un segmento riconducibile all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, come gia' messo in luce dalla Corte costituzionale (sentenza 22 dicembre 2011, n. 339). La Corte costituzionale ha, infatti, statuito - occupandosi di una legge regionale che disponeva l'aumento del trattamento economico accessorio - che la norma impugnata «... disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego e' stato privatizzato (ex plurimis: sentenza n. 77 del 2011, punto 3 del considerato in diritto), sicche' rientra nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art 117, comma 2, lettera l), Cost.» (Corte Costituzionale n. 339/2011. In questo stesso senso anche la recente pronuncia della Corte costituzionale 11 luglio 2017, n. 160 che ha affermato «... In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici e' affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, piu' in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato (sentenze nn. 72 del 2017, 211 e 61 del 2014, 286 e 225 del 2013, 290 e 215 del 2012, 339 e 77 del 2011, 332 e 151 del 2010). Anche la posizione dei dipendenti regionali e' attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni rapporto di impiego e' regolato dalla legge dello Stato e, in virtu' del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva. La disposizione della Regione Liguria, qui oggetto di scrutinio - al di la della anomala sovrapposizione dei trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennita' compensativa del disagio materiale e psicofisico che puo' comportare raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di pro trazione, in sede, dell'orario di lavoro - concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E cio', di per se', ne comporta l'illegittimita' costituzionale». Nel caso di specie la Regione ha provveduto a finanziare direttamente fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al di fuori della contrattazione collettive; nazionale di comporto e senza una legge statale che abbia autorizzato tali incrementi, palesando l'illegittimita' costituzionale del proprio operato. Situazione che pone la legge regionale in contrasto non solo con l'art. 117, comma 2, lett l) della Costituzione, ma anche con l'art. 81, comma 4, della Corte Costituzionale vigente al momento dell'emanazione della legge regionale n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 81, comma 3). Difatti, nel momento in cui la Sezione di controllo nell'ambito del giudizio di parifica, deve prendere in esame i capitoli destinati al pagamento del trattamento accessorio, dovrebbe dare applicazione ad una norma della cui legittimita' costituzionale si dubita. Pertanto, vi sarebbe una copertura della spesa solo formale. Qualora fosse acclarata l'illegittimita' costituzionale di una norma che rileva ai fini del bilancio regionale, le spese sostenute per [i cc.dd. «fondi etero-finanziati»] sarebbero prive di copertura sostanziale, con conseguente violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 81, comma 4 (oggi terzo comma)» (cfr. ordinanza n. 49/2017 Sezione regionale di controllo per la Liguria, pagg. 39-41). A cio' deve conclusivamente aggiungersi, in collegamento con quanto osservato al § 9. che precede, che la violazione della distribuzione delle competenze normative della Costituzione, prevista per i rapporti tra Stato e regioni (comma 2, art. 117, nello specifico lettera l) ridonda, altresi', in una violazione della competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica (comma 3), rimbalzando sulla corretta costruzione del bilancio e dei suoi equilibri, ai sensi degli articoli 97 e 81 della Costituzione. In tal modo, infatti, viene disposta una spesa regionale che la disciplina statale intende contenere ed evitare, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, per il raggiungimento di comuni obiettivi di finanza pubblica. 13. Tanto premesso, riservata ogni decisione in mento all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, la Sezione di controllo per la Regione Campania solleva l'incidente di costituzionalita' dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20, con riferimento agli articoli 117, comma 2, lettera l), comma 4 (ora comma 3) e 97, comma 1 della Costituzione per le ragioni che precedono, stante la intrinseca correlazione teleologico-funzionale dei menzionati articoli 81, 117 e 97 della Costituzione, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, della legge Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, in riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, comma 2, lettera l), dall'art. 97, comma 1 e dall'art. 81 della Costituzione. Ordina la sospensione del giudizio per la voce non parificata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione Campania e al Procuratore Regionale, nonche' al Presidente del Consiglio regionale della Campania. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 17 settembre 2018. Il Presidente: Buscema