AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Canesten Unidie» (19A01104) 
(GU n.45 del 22-2-2019)

 
        Estratto determina AAM/PPA n. 106 del 30 gennaio 2019 
 
    Codice pratica: N1B/2018/1195BIS. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  CANESTEN
UNIDIE anche nella confezione di seguito indicata: 
    Confezione: «1% crema» 1 tubo pe/al da 15  g  con  applicatore  -
A.I.C. n. 026045106 (base 10) 0SUUPL (base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Principio attivo: Bifonazolo. 
    Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale n. 05849130157, con
sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156  Milano
(MI) Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione  sopraindicata  e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione  sopraindicata  e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali da banco o di
automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  e  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.