PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 febbraio 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a  consentire  il
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24
al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio
Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio  delle
Province di Catanzaro, Crotone,  Reggio  Calabria  e  dei  Comuni  di
Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di  Vazzano
in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 577). (19A01177) 
(GU n.47 del 25-2-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  maggio  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio  delle  Province  di
Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017  nel
territorio delle Province di Catanzaro, Crotone,  Reggio  Calabria  e
dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza
e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre  2017,
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori centottanta giorni, nonche' la delibera del  Consiglio  dei
ministri del 24 luglio 2018,  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato ulteriormente prorogato di sei mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 473 del 4 agosto  2017,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016  nel
territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e  nei  giorni
dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro,
Crotone, Reggio  Calabria  e  dei  Comuni  di  Longobucco,  Oriolo  e
Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di  Vibo
Valentia»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  della  Unita'
operativa autonoma protezione civile della Regione Calabria  prosegue
l'esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  via  ordinaria   nel
coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in
premessa  indicati,  pianificati  e  non  ancora  ultimati.  Egli  e'
autorizzato, entro sei mesi dalla data  di  adozione  della  presente
ordinanza, a redigere una rimodulazione del piano degli interventi di
cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 473 del 4 agosto 2017,  da  sottoporre  ad
approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede,
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  della
presente   ordinanza    e    sulla    base    della    documentazione
amministrativo-contabile inerente  la  gestione  commissariale,  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario  delegato  nominato
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 473 del 2017 provvede,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale, a trasferire al soggetto di cui al comma 2,
tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile  inerente
alla gestione  commissariale  e  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito,  per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 e' autorizzato
a gestire, in qualita' di  autorita'  ordinariamente  competente,  la
contabilita' speciale n. 6074, aperta ai sensi dell'art. 7, comma  2,
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 473 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino al  20
novembre 2020. Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
della Unita'  operativa  autonoma  protezione  civile  della  Regione
Calabria  puo'  predisporre  un  piano   contenente   gli   ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Calabria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente della Unita' operativa autonoma protezione  civile
della Regione Calabria, a seguito della chiusura  della  contabilita'
speciale di cui  al  comma  4,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 febbraio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli