N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 gennaio 2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna -  Norme  in
  materia  di  inquadramento  del  personale  dell'Agenzia  forestale
  regionale per lo sviluppo  del  territorio  e  dell'ambiente  della
  Sardegna  (FoReSTAS)  -  Disciplina  concernente  il  transito  del
  personale assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia al comparto di
  contrattazione regionale - Disciplina  dei  rapporti  di  lavoro  a
  tempo determinato. 
- Legge della Regione autonoma Sardegna  19  novembre  2018,  n.  43,
  artt. 1, 2, 3, 4 e 5. 
(GU n.9 del 27-2-2019 )
    Ricorso (ex. art. 127, comma 1,  Cost.)  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   (codice   fiscale
80224030587,  n.  fax  06/96514000  ed  indirizzo   P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso i
cui  uffici  domicilia  in  Roma  alla  via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente; 
    Contro  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale in carica intimata; 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge Regione Autonoma Sardegna  n.  43
del 19  novembre  2018  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Sardegna n. 52 del 22 novembre 2018 intitolata «Norme in tema
di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS»; 
    Per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio
1948 (Statuto speciale per la  Sardegna);  dell'art.  117,  comma  2,
lettera l), Cost., in relazione agli articoli 1, 2, comma 3, 40 e ss.
del decreto legislativo n. 165/2001; degli articoli 3 e 97, 2  comma,
Cost. 
    Con la legge regionale n. 43/2018, composta da sei  articoli,  la
Regione Sardegna ha dettato «norme in materia  di  inquadramento  del
personale dell'Agenzia FoReSTAS». 
    Con  tale  legge  il  legislatore  regionale  ha  modificato   ed
integrato la legge regionale n. 8 del  2016  «Legge  forestale  della
Sardegna», prevedendo il passaggio dei  dipendenti  assunti  a  tempo
indeterminato dal comparto dell'Agenzia FoReSTAS nel  comparto  unico
di contrattazione collettiva regionale. 
    In particolare, l'art. 1 dell'impugnata legge regionale  modifica
l'alinea del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 8/2016 nel
senso che «fino alla data di adozione della  disciplina  contrattuale
di cui all'art. 48-bis» i dipendenti  dell'Agenzia  costituiscono  un
comparto di contrattazione distinto e  che  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro degli  operai  forestali  ed  impiegati  agricoli
addetti ai lavori di  sistemazione  idraulico-forestale  eseguiti  in
amministrazione diretta da  enti,  aziende  o  istituzioni  pubbliche
continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS «fino alla
data di  adozione  della  disciplina  contrattuale  di  cui  all'art.
48-bis». 
    L'art. 2 della legge regionale n. 43/2018 introduce l'art. 48-bis
alla  legge  regionale  n.  8/2016  rubricato  «nuovo   inquadramento
contrattuale». Il comma 1 del citato art.  48-bis  stabilisce  che  i
dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato sono inseriti  nel  comparto  unico  di  contrattazione
collettiva  regionale  dalla  data  di  adozione  di   una   compiuta
disciplina contrattuale coerente con le attivita' e con le  tipologie
lavorative del personale medesimo e  che  ad  essi  si  applicano  le
disposizioni di cui  alla  legge  regionale  n.  31/1998  recante  la
«Disciplina  del  personale  regionale  e  dell'organizzazione  degli
uffici della Regione». Il 2° comma dello stesso art.  48-bis  prevede
che dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui
al  comma  1,  il   personale   dirigente   dell'Agenzia   fa   parte
dell'autonoma e separata  area  di  contrattazione,  all'interno  del
comparto di contrattazione collettiva regionale. 
    L'art. 3 stabilisce  che  ai  dipendenti  dell'Agenzia  FoReSTAS,
assunti a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal  comma  1
dell'art.  49  della  citata  legge   regionale   n.   8/2016   trova
applicazione il nuovo art. 48-bis. 
    Il successivo art. 4,  prevede  che  nel  contratto  di  comparto
regionale venga stabilita una disciplina distinta  per  il  personale
dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato. 
    L'art. 5, al comma  1,  dispone  per  il  personale  dell'Agenzia
FoReSTAS,  assunto  a  tempo  determinato,  il  transito  nel   nuovo
inquadramento  contrattuale  avviene  a  seguito  del   processo   di
stabilizzazione dello stesso. Il successivo comma prevede che al fine
di superare il  precariato  e  valorizzare  la  professionalita'  del
personale stagionale, l'Agenzia FoReSTAS e' autorizzata  a  procedere
alla  progressiva  estensione  del  periodo  annuale  di  lavoro  dei
dipendenti   con   rapporto   semestrale,    fino    alla    completa
stabilizzazione, nel rispetto di limiti assunzionali  previsti  dalla
normativa vigente. 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  impugna  le  suddette
disposizioni della Regione Sardegna per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale
n. 43/2018 per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale  per  la
Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio  2018)  e  dell'art.  117,
comma 2, lettera l), Cost. in relazione agli articoli 1, 2, comma  3,
40 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001. 
    Con l'impugnata legge la Regione Sardegna  prevede  il  passaggio
dei dipendenti assunti a tempo indeterminato,  dall'Agenzia  FoReSTAS
al comparto di contrattazione regionale. 
    La legge eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita
alla Regione dall'art. 3 dello statuto speciale (legge costituzionale
n. 3/1948), in materia di  ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
amministrativi della Regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale,  ponendosi  in  contrasto  con  i  principi   fondamentali
stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione
che individua la competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile. 
    L'art. 1 della legge in esame prevede, infatti,  che  «fino  alla
data di  adozione  della  disciplina  contrattuale  di  cui  all'art.
48-bis»  i  dipendenti  dell'Agenzia  costituiscono  un  comparto  di
contrattazione    distinto     dal     comparto     del     personale
dell'amministrazione regionale e degli enti regionale e,  «fino  alla
stessa data» ad essi continuano ad applicarsi le  disposizioni  della
contrattazione collettiva nazionale di lavoro degli operai  forestali
ed   impiegati   agricoli   addetti   ai   lavori   di   sistemazione
idraulico-forestale eseguiti  in  amministrazione  diretta  da  enti,
aziende  o  istituzioni  pubbliche,  adottate  in  base  al   decreto
legislativo n. 165/2001. Per il  periodo  successivo  all'entrata  in
vigore dell'art. 48-bis della legge regionale  n.  8/2016  introdotto
dal successivo art. 2 si applicheranno invece le  disposizioni  della
contrattazione collettiva vigente per il personale regionale,  previo
inquadramento nel comparto previsto  dall'art.  58,  comma  3,  della
legge regionale n. 31/98. 
    L'art.  48-bis  della  legge  regionale  n.  8/2016,   introdotto
dall'art.  2  della  legge  regionale  impugnata,  stabilisce  che  i
dipendenti  dell'Agenzia  FoReSTAS  in  servizio,  assunti  a   tempo
indeterminato, sono inseriti nel  comparto  unico  di  contrattazione
collettiva  regionale  dalla  data   di   una   compiuta   disciplina
contrattuale coerente con le attivita' e con le tipologie  lavorative
del personale medesimo  e  che,  dalla  medesima  data,  ad  essi  si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 31/1998. Gli
articoli  3  e  4  dell'impugnata  legge  dispongono  che  la   nuova
disciplina contrattuale si applica  al  solo  personale  dell'Agenzia
assunto a tempo indeterminato. 
    L'impugnata legge regionale comporta  quindi  la  modifica  della
disciplina contrattuale del personale interessato senza  il  rispetto
della normativa statale di riferimento contenuta nel titolo  III  del
decreto legislativo n. 165/2001 (articoli 40 e ss.). 
    Occorre  a  tal  riguardo  osservare  che  secondo  il   costante
orientamento di codesta Corte, a seguito  della  privatizzazione  del
rapporto di pubblico impiego la disciplina  del  rapporto  di  lavoro
alle  dipendenze  della  pubblica  amministrazione  e'  retta   dalle
disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. 
    In particolare dall'art 2, comma 3, terzo e  quarto  periodo  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni - discende il principio che il trattamento  economico
dei dipendenti pubblici  e'  affidato  ai  contratti  collettivi,  di
talche' la disciplina di  detto  trattamento  e,  piu'  in  generale,
quella  del  rapporto  di  impiego  pubblico  rientra  nella  materia
«ordinamento civile» riservata alla  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato (Corte costituzionale sentenze n. 160 del 2017, n. 72 del
2017, n. 211 e n. 61 del 2014, n. 286 e 225 del 2013, n. 290 e n. 215
del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010). 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 per il  personale  delle  regioni  il  rapporto  di  impiego  e'
regolato dalla legge dello Stato e, in virtu' del rinvio,  da  questa
disposta, dalla contrattazione collettiva. Da cio'  consegue  che  la
posizione  dei  dipendenti  regionali  e'  attratta  nella  normativa
economico e giuridica dei dipendenti pubblici. 
    Il riparto  di  competenza  normativa  tra  Stato  e  Regione  su
delineato discende dal processo di privatizzazione  del  rapporto  di
pubblico  impiego  risultando  le  competenze   regionali   assorbite
nell'ambito dell'ordinamento civile di esclusiva competenza statale. 
    Dal richiamato orientamento della  giurisprudenza  costituzionale
discende che la materia «ordinamento civile»  di  cui  all'art.  117,
comma 2, lettera l), Costituzione, e' materia trasversale che esclude
la concorrenza di competenze e  quindi  la  rilevanza  della  residua
competenza regionale in punto di organizzazione.  Questa  conclusione
riguarda anche le autonomie  speciali,  pur  a  fronte  di  esplicite
statuizioni  di  livello  costituzionale  degli   statuti   regionali
speciali della competenza legislativa primaria sullo «stato giuridico
ed  economico»  del  personale  (Corte  costituzionale  sentenza   n.
61/2014; n. 77/2013; 290/2012). 
    Pertanto, sebbene la Regione  Autonoma  della  Sardegna  goda  di
competenza legislativa di tipo primario in  materia  di  «ordinamento
degli uffici e  degli  enti  amministrativi  della  Regione  e  stato
giuridico ed economico del personale», ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera  a),  dello  statuto  speciale,  approvato   con   la   legge
costituzionale n. 3/1948, tale competenza, ai sensi della  richiamata
norma statutaria, deve attuarsi «in armonia con la Costituzione  e  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  col  rispetto
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica». 
    In particolare  l'art.  40  del  citato  decreto  legislativo  n.
163/201 riserva alla  contrattazione  collettiva  la  disciplina  del
rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, in guisa che non puo'
il legislatore  regionale  stabilire  unilateralmente  il  cambio  di
comparto  del  personale,  riservandosi  di  applicare  ad  esso   la
disciplina contrattuale decentrata di futura definizione. 
    In sostanza il legislatore regionale ha illegittimamente disposto
il  passaggio  del  personale  dell'Agenzia  nel  comparto  unico  di
contrattazione  collettiva  regionale,  senza   il   rispetto   delle
disposizioni contenute nel titolo III  (Contrattazione  collettiva  e
rappresentativita' sindacale) relative alle procedure da  seguire  in
sede di contrattazione e all'obbligo dell'osservanza della  normativa
contrattuale, ed ha finito per regolare istituti tipici del  rapporto
di lavoro pubblico privatizzato, in violazione dell'art.  117,  comma
2,  lettera  l)  della  Costituzione  che  riserva  alla   competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile, e quindi, i
rapporti di diritto privato regolabili dal codice  civile  (contratti
collettivi). 
2. Illegittimita' degli articoli 2, 3, 4, e 5 della  legge  regionale
n. 3/2018 per violazione degli articoli 3 e 97 Cost. 
    In base alle disposizioni previste dall'art. 48-bis  della  legge
regionale n. 8/2016 (introdotto dall'impugnato  art.  2  della  legge
regionale n. 43/2018) e degli articoli 3 e 4 della legge regionale n.
43/2018, l'inquadramento  nel  comparto  regionale  e  la  disciplina
relativa alla contrattazione collettiva  prevista  per  il  personale
della Regione si applicano al solo personale dell'Agenzia  assunto  a
tempo indeterminato. 
    L'art. 5  dell'impugnata  legge  dispone  che  per  il  personale
assunto a tempo  determinato  il  transito  nel  nuovo  inquadramento
contrattuale  avvenga,  invece,  soltanto   a   seguito   della   sua
stabilizzazione. 
    L'esclusione  dal  comparto  regionale  del  personale  a   tempo
determinato dell'Agenzia FeReSTAS comporta che  all'interno  di  essa
convivano discipline distinte per personale  adibito  simultaneamente
alle medesime mansioni, determinando  tra  gli  stessi  una  evidente
disparita' di trattamento in violazione dei principi di uguaglianza e
di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione  di
cui agli articoli 3 e 97 Cost. 
3. Illegittimita' dell'art. 5, della legge regionale n.  43/2018  per
violazione dell'art. 97 Cost. 
    L'art. 5, 2° comma, dell'impugnata legge regionale,  al  fine  di
superare il precariato e valorizzare  la  professionalita'  acquisita
dal personale stagionale, autorizza l'Agenzia FoReSTAS  ad  estendere
il periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto  semestrale,
fino  alla  completa  stabilizzazione,  «nel  rispetto   dei   limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente». 
    Tale disposizione si pone in contrasto con il principio  di  buon
andamento e imparzialita' stabilito dall'art. 97, 2° comma Cost.,  in
quanto subordina il procedimento di stabilizzazione  al  generico  ed
esclusivo rispetto dei «limiti assunzionali previsti dalla  normativa
vigente», ed omette invece ogni  riferimento  ai  requisiti  ad  alle
condizioni  specificamente  stabiliti  dall'art.   20   del   decreto
legislativo n. 75/2017 ai fini del superamento del precariato. 
    Nel rispetto delle regole di  buona  amministrazione,  il  citato
art.  20  indica  i  presupposti  dell'attivazione  del  percorso  di
stabilizzazione,  tra  cui   e'   essenziale   quello   secondo   cui
l'assunzione originaria sia avvenuta mediante  procedure  concorsuali
(comma 1); il 2° comma indica i requisiti in presenza  dei  quali  e'
possibile  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  mediante  procedure
concorsuali riservate. 
    Il  mancato  richiamo  da  parte  del  legislatore  regionale  ai
presupposti ed alle condizioni stabilite dal citato art. 20  comporta
l'illegittimita' della norma impugnata per violazione  del  principio
di buona amministrazione. 
    Tale principio risulta altresi' violato dalla suddetta  norma  in
quanto include, nel novero dei soggetti stabilizzato  dalla  pubblica
amministrazione, i lavoratori agricoli il cui rapporto di impiego  e'
regolato da norme di diritto privato e non dal decreto legislativo n.
165/2001. 
 
                              P. Q .M. 
 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti conclusioni: 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 2, 3, 4, e 5 della  legge
Regione Autonoma Sardegna n. 43 del 19 novembre 2018, pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n.  52  del  22  novembre
2018, intitolato «Norme in materia  di  inquadramento  del  personale
dell'Agenzia  FoReSTAS»  per  violazione  dell'art.  3  della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, dell'art. 117, comma 2, lettera  l),
Cost. in relazione agli articoli 1, 2, comma 3, 40 e ss. del  decreto
legislativo n. 165/2001; degli articoli 3 e 97 Cost. 
    Si producono: 
        1. Copia della legge impugnata; 
        2. Copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 17 gennaio 2019 recante la determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
    Roma, 18 gennaio 2019 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida