N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2018
Ordinanza del 23 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Societa' Bar Argento di Argento Francesco & Co. S.n.c. contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto.. Documentazione amministrativa - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' - Controlli - Dichiarazione non veritiera - Decadenza dai benefici. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"), art. 75.(GU n.9 del 27-2-2019 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 390 del 2018, proposto da: Societa' Bar Argento di Argento Francesco & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Nilo in Taranto, via Nitti, n. 2/A; contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo; per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 47 del 15 marzo 2018 di rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 500226/TA e di conseguente soppressione del patentino per la vendita dei generi di monopolio, ricevuto via raccomandata A./R. il 28 marzo 2018; di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresa la relazione finale del responsabile del procedimento protocollo n. 18282 del 14 marzo 2018; nonche' per il risarcimento del danno. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato M. Nilo e l'Avvocato dello Stato G. Marzo; Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 11 aprile 2018 e depositato il 13 aprile 2018, la Societa' ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar ubicato in Statte, alla via Bainsizza, n. 69 - ha impugnato, domandandone l'annullamento: 1) il provvedimento n. 47 del 15 marzo 2018, notificatole (con nota raccomandata a.r. prot. n. 20141 del 21 marzo 2018) in data 28 marzo 2018, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in riscontro all'istanza pervenuta in data 27 novembre 2017 per il rinnovo biennale del citato patentino: «Visto che con decreto ministeriale n. 38/13, art. 9, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3 dello stesso decreto; Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato: "il rinnovo non e' altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo e' richiesto; tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del decreto ministeriale n. 38/2013, laddove, evidentemente allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti "i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3"; Visto l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il Tribunale amministrativo regionale Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimita' ed opportunita' del punto vendita; Valutato ai fini dell'adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, del succitato decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessato dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili; Vista la verifica della veridicita' di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 84694 del 1° dicembre 2017, inviata a mezzo p.e.c. al concessionario Equitalia Sud S.p.A. e successive inviate per i vari soci protocollo n. 87679 del 15 dicembre 2017 e sollecito protocollo n. 1290 dell'8 gennaio 2018; Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuto, stesso mezzo, con protocollo n. 85248 del 4 dicembre 2017, e' emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte»; Viste le osservazioni ricevute in data 19 febbraio 2018 e «Verificato che la cartella esattoriale n. 10620170008340463» (precisamente, cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate - Agente riscossione, per l'omesso pagamento del «Diritto annuale anni 2013 - 2014» - Camera di commercio, dell'importo totale di euro 150,89, di cui euro 140,78 per «Diritto annuale anni 2013 - 2014», euro 4,23 per oneri di riscossione ed euro 5,88 per diritti di notifica), «notificata il 10 novembre 2017 al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente e che le suddette osservazioni non apportano nuovi elementi tali da consentire una diversa valutazione della situazione in quanto la mancata lettura della notifica p.e.c. rientra nella sfera delle proprie responsabilita' e non puo' essere giustificata dal guasto del personal computer, atteso che la stessa poteva essere letta comunque attraverso altri apparecchi informatici, considerato tra l'altro che quanto accaduto diventa oggetto di interruzione del rapporto di fiducia dell'amministrazione nei confronti della suddetta societa'; Considerato che, cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 38/13, comma 3, art. 7, ai fini dell'adozione del provvedimento gli Uffici competenti devono valutare - lettera g) - l'assenza di eventuali pendenze e/o di morosita' verso l'erario o verso l'agente di riscossione definitivamente accertate indicate, cosi' come previsto alla lettera f) comma 3, art. 8, del succitato decreto ministeriale, nell'atto notorio presentato a corredo dell'istanza; Considerato quanto emerso dal controllo della veridicita' presso l'agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario "ancora non pagati o pagati parzialmente alla data del 19 dicembre 2017"; Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate al punto 7) dello stesso; Considerato che per quanto sopra l'istante e' incorso in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera»; ha determinato il rigetto dell'«istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 500226/TA», con soppressione del patentino in questione, «per i motivi sopra indicati»; 2) tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresa la relazione finale del responsabile del procedimento protocollo n. 18282 del 14 marzo 2018. Ha chiesto, altresi', il risarcimento del danno. A sostegno dell'impugnazione interposta ha dedotto la seguente unica articolata censura: 1) eccesso di potere per illogica presupposizione in fatto; difetto di motivazione; illogica e/o errata e/o insufficiente motivazione; inesistenza dell'assenza del vincolo fiduciario; irrilevanza del debito tributario; violazione del principio di proporzionalita'; violazione dell'art 97 della Costituzione. Si e' costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale erariale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli di Taranto, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame. Con decreto 16 aprile 2018, n. 193, il Presidente della Terza Sezione di questo Tribunale amministrativo regionale, «Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Societa' ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.», «Considerato che, a prescindere da ogni questione sull'esistenza del fumus boni juris (che, nel caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio, all'esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto delle peculiarita' fattuali della vicenda concreta in questione e ravvisandosi la presenza dell'allegato pregiudizio di estrema gravita' ed urgenza tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla prossima Camera di consiglio della Sezione, si ritiene opportuno giungere alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare proposta "re adhuc integra"», ha accolto l'istanza di misure cautelari urgenti presidenziali proposta dalla Societa' ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato. Con «memoria» depositata agli atti del giudizio in data 28 maggio 2018, parte ricorrente ha prospettato dubbi di costituzionalita' in ordine all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, chiedendo, «se del caso, previa sospensione della decisione impugnata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per lo esame della questione di legittimita' costituzionale dedotta in via di eccezione» (essenzialmente, sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza - articoli 3 e 97 della Costituzione). Alla pubblica udienza del 3 luglio 2018, all'esito della rinuncia all'istanza cautelare alla Camera di consiglio del 2 maggio 2018, su richiesta di parte, la causa e' stata introitata per la decisione. 2. - Rileva, innanzitutto, il Collegio che l'impugnato diniego risulta motivato dalla pubblica amministrazione (a seguito delle osservazioni prodotte in data 19 febbraio 2018, atteso che, come evidenziato dalla Societa' ricorrente, «rispetto alle originarie contestazioni di presunti debiti tributari a carico della scrivente societa', A.A.M.M.S. ha condiviso ed accettato le controdeduzioni riguardo alle cartelle di pagamento n. 106 2017 000 6743691 notificata in data 25.08.2017 e n. 106 2017 000 1521442 notificata il 10 aprile 2017, limitando la motivazione del rigetto alla sola cartella esattoriale n. 10620170008340463 notificata il 10 novembre 2017, di euro 150,89») sulla scorta della (e limitatamente alla) omessa dichiarazione, da parte dell'istante, di taluni debiti verso l'Erario (e cioe', la preesistenza di una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate - Agente della riscossione, per l'omesso pagamento dei diritti annuali della Camera di commercio, dell'importo totale di euro 150,89, inclusi oneri di riscossione e diritti di notifica), ai sensi, sostanzialmente (a ben vedere), dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' opportuno rammentare che l'art. 75 («Decadenza dai benefici») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») dispone che: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». La granitica giurisprudenza formatasi in «subiecta materia» (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 aprile 2013, n. 1933) ha osservato che il su riportato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 «si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti e' attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero. Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera" al di la' dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio». Pertanto, «In tale contesto normativo, in cui la "dichiarazione falsa o non veritiera" opera come fatto, perde rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante» (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 1933/2013), «poiche', se cosi' fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che e' volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilita' del dichiarante» (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 aprile 2012, n. 2447): sicche' ogni eventuale ulteriore circostanza, «senz'altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volonta' cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito della legge n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneita' della dichiarazione allo scopo cui e' diretto» (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 1933/2013). Ai sensi della normativa generale di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, quindi, «la non veridicita' di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera»; cosi' la sentenza 13 settembre 2016, n. 9699) (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza ter, 24 maggio 2017, n. 6207), «senza che tale disposizione lasci margine di discrezionalita' alle Amministrazioni (cfr. ad es. CdS 1172\2017)» (T.A.R. Liguria, Genova, Sezione Prima, 14 giugno 2017, n. 534). In definitiva, per effetto della suddetta esegesi consolidata (tale da assurgere al rango di «diritto vivente», sicche' neppure e' possibile per il Tribunale operare una c.d. «interpretazione costituzionalmente conforme»): l'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 comporta l'automatica decadenza dal beneficio eventualmente gia' conseguito, non residuando, nell'applicazione della predetta norma, alcun margine di discrezionalita' alle PP.AA. che, in sede di controllo (d'ufficio) ex art. 71 del medesimo Testo Unico, si avvedano della (oggettiva) non veridicita' delle autodichiarazioni, posto che tale norma prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi (unicamente) sul dato oggettivo della non veridicita', rispetto al quale risulta, peraltro, del tutto irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo; parimenti, tale disposizione, nel contemplare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, impedisce (ovviamente e a fortiori, come nel caso di specie) anche l'emanazione del provvedimento (ampliativo) di accoglimento dell'istanza tendente ad ottenere i benefici dalla pubblica amministrazione. 3. - Tuttavia, la predetta norma (art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), intesa alla stregua dell'illustrato «diritto vivente», nel suo meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e nella sua assoluta rigidita' applicativa (che non conosce eccezioni), sembra al Collegio incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione. 4. - Ed invero, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. Sicche', ... l'impossibilita' di fissare in astratto un punto oltre il quale scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come tali, costituzionalmente illegittime, non puo' essere validamente assunta come elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si riscontra ... anche nei giudizi di ragionevolezza. Del resto, ......., le censure di merito non comportano valutazioni strutturalmente diverse, sotto il profilo logico, dal procedimento argomentativo proprio dei giudizi valutativi implicati dal sindacato di legittimita', differenziandosene, piuttosto, per il fatto che in quest'ultimo le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro del giudizio sono formalmente sanciti in norme di legge o della Costituzione» (Corte costituzionale, 22 dicembre 1988, n. 1130). In conclusione: per un verso, il giudizio di ragionevolezza della norma di legge deve essere necessariamente ancorato al criterio di proporzionalita', rappresentando quest'ultimo «diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.)» (Corte costituzionale, 1° giugno 1995, n. 220); per altro verso, la ragionevolezza va intesa come forma di razionalita' pratica (tenuto conto, appunto, «delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» - Corte costituzionale, cit., n. 1130/1988), non riducibili alla mera (e sola) astratta razionalita' sillogistico - deduttiva e logico - formale, laddove (invece) la ragione (pratica e concreta) deve essere aperta all'impatto che su di essa esplica il caso, il fatto, il dato di realta' (che diventa esperienza giuridica), solo cosi' potendo (doverosamente) valutarsi l'adeguatezza del mezzo al fine, la ragionevolezza «intrinseca», in uno agli (eventuali) esiti ed effetti sproporzionati e/o paradossali che possono concretamente derivare da una regola generale apparentemente ed astrattamente logica. In tal senso, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal limitarsi alla (sola) valutazione della singola situazione oggetto della specifica controversia da cui sorge il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, si appalesa idoneo (traendo spunto da quest'ultima) a vagliare gli effetti della legge sull'intera realta' sociale che la legge medesima e' chiamata a regolare, anche in funzione dell'«"esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita'" ... ed a criteri di coerenza logica, teleologica .... , che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalita' o iniquita' delle conseguenze della stessa» (sentenza n. 87 del 2012) (Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2014, n. 162). E tanto anche confrontando i benefici che derivano dall'adozione, per dir cosi', «neutra» del provvedimento con i suoi «costi», e valutando l'eventuale inadeguata penalizzazione degli altri diritti e interessi di rango costituzionale contestualmente in gioco (bilanciamento). 5. - Orbene, l'illustrata fattispecie di «automatismo legislativo» di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, intesa alla stregua del «diritto vivente», non sfugge, ad avviso meditato del Collegio, a forti dubbi di incostituzionalita' per violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. 5.1 - Ed invero, le conseguenze decadenziali (definitive) dal beneficio (peraltro, latu sensu sanzionatorie), legate alla non veridicita' obiettiva della dichiarazione, e, a fortiori, l'impedimento a conseguire il beneficio medesimo, ai sensi del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, appaiono al Tribunale irragionevoli e incostituzionali, contrastando con il principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che, a sua volta, informa il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3 della Costituzione. E tanto ove si considerino (innanzitutto e in via dirimente) il meccanico automatismo legale (del tutto «slegato» dalla fattispecie concreta) e l'assoluta rigidita' applicativa della norma in questione, che (da un lato) impone tout court (senza alcun distinguo, ne' gradazione) la decadenza dal beneficio (o l'impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere dall'effettiva gravita' del fatto contestato (sia per le fattispecie in cui la dichiarazione non veritiera riveste un'incidenza del tutto marginale rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla pubblica amministrazione, sia per quelle nelle quali tale dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse, riservando, quindi, il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravita'), e (dall'altro) non consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicita' delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta (come, appunto, nel caso di cui al presente giudizio), con ogni possibile (e finanche prevedibile) abnormita' e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al reale disvalore del fatto commesso. 5.2 - Sotto altro profilo, inoltre, l'assoluta rigidita' applicativa dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 appare eccessiva, in quanto non consente (parimenti irragionevolmente e inadeguatamente) di valutare l'elemento soggettivo (dolo - la c.d. coscienza e volonta' di immutare il vero - ovvero colpa, grave o meno - nell'ipotesi di fatto dovuto a mera leggerezza o negligenza dell'agente) della dichiarazione (oggettivamente) non veritiera, nella naturale (e contestuale) sede del procedimento amministrativo (o anche, laddove la pubblica amministrazione lo ritenga, nell'ambito del pertinente giudizio penale). 5.3 - Ne' puo' ritenersi che i suddetti dubbi di costituzionalita' possano essere superati facendo leva sulla ratio sottesa alla disposizione di che trattasi, rinvenibile, secondo il diritto «vivente» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 2447/2012), nel principio generale di semplificazione amministrativa (cui si accompagna l'affermazione dell'autoresponsabilita' - «oggettiva» - del dichiarante). E' ben vero, infatti, che l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 debba qualificarsi quale norma generale di semplificazione amministrativa. Tuttavia, proprio in quanto tale, la suddetta norma, se, da un lato, e' sicuramente volta a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione dell'Amministrazione pubblica (buon andamento, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione), dall'altro e' (altrettanto inequivocabilmente) finalizzata a garantire i diritti dei singoli costituzionalmente tutelati e di volta in volta coinvolti nel procedimento amministrativo attivato (e nell'ambito del quale sono state rese le autodichiarazioni medesime): si pensi, ad esempio, al diritto allo studio (art. 34), al diritto alla salute (art. 32), al diritto al lavoro (articoli 4 e 35), al diritto all'assistenza sociale (art. 38), al diritto di iniziativa economica privata (art. 41, come nel caso di specie). Sicche', anche nella prospettiva del necessario bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti (nonche' della massima espansione possibile delle relative tutele), il rigido automatismo applicativo (in uno ai correlati e definitivi effetti preclusivi e/o decadenziali) si rivela, in concreto, lesivo del doveroso equilibrio fra le diverse esigenze in gioco, e persino tale da pregiudicare definitivamente proprio quei diritti costituzionali del singolo alla cui migliore e piu' rapida realizzazione la norma di semplificazione de qua e', in definitiva, finalizzata. E tanto vieppiu' allorche' si consideri che l'art. 40 («Certificati») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»), come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47» e che «02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»: sicche', in definitiva, essendo il privato obbligato, e non piu' (meramente) facultato, a presentare alle PP.AA. le «dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47», la semplificazione de qua si risolve, in ultima analisi, per un verso, nella (sicura) diminuzione degli adempimenti a carico dell'Amministrazione pubblica (a fronte dei controlli d'ufficio, «anche a campione», ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), e, per altro verso, nell'eccessiva (considerate le conseguenze automatiche derivanti dall'eventuale dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) autoresponsabilita' («oggettiva») del privato medesimo. 6. - Pertanto, rispetto ad una disposizione - l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 -, nel significato in cui essa «vive» nella (costante) applicazione giudiziale, il Collegio non puo' che sollevare la questione di legittimita' costituzionale, tenuto conto, per quanto innanzi esposto, che la stessa appare non superabile in via interpretativa (in ragione, appunto, del «diritto vivente») e non manifestamente infondata. 7. - Inoltre, l'intervento del Giudice delle leggi appare assolutamente necessario nella presente controversia, non potendosi prescindere dalla definizione (necessariamente e logicamente pregiudiziale) di tale questione ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto, nell'ipotesi in cui il citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dovesse essere dichiarato incostituzionale, verrebbe meno l'unico presupposto normativo posto, sostanzialmente (a ben vedere), a fondamento del gravato diniego, nel mentre, in caso contrario, il gravame sarebbe infondato alla stregua delle censure formulate dalla parte ricorrente. 8. - Il Collegio, in conclusione, ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialita' tra la soluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il giudizio e solleva questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati: Enrico d'Arpe, Presidente; Maria Luisa Rotondano, primo referendario, estensore; Anna Abbate, referendario. Il Presidente: d'Arpe L'estensore: Rotondano