N. 22 ORDINANZA 23 gennaio - 21 febbraio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia di  bilancio  e  contabilita'  pubblica
  (fondo  regionale  territoriale  per  lo   sviluppo   delle   valli
  prealpine)  e  sanita'  pubblica  (misure  alternative  al   ticket
  sanitario aggiuntivo). 
- Legge della Regione Lombardia 29  dicembre  2016,  n.  34,  recante
  «Disposizioni     per     l'attuazione     della     programmazione
  economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della
  l.r.  31  marzo  1978,  n.  34   (Norme   sulle   procedure   della
  programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione)  -
  Collegato 2017», artt. 10 e 19, comma 2. 
-   
(GU n.9 del 27-2-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e  19,
comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34,
recante   «Disposizioni   per   l'attuazione   della   programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
l.r.  31  marzo  1978,   n.   34   (Norme   sulle   procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2017», promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
con ricorso notificato il 28 febbraio-2  marzo  2017,  depositato  in
cancelleria il 3 marzo 2017, iscritto al n. 26 del  registro  ricorsi
2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,
prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nella camera di consiglio del 23 gennaio  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe indicato, il  Presidente
del Consiglio dei ministri  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 10  e  19,  comma  2,  della  legge  della
Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34, recante «Disposizioni  per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31  marzo  1978,  n.  34  (Norme
sulle  procedure  della  programmazione,   sul   bilancio   e   sulla
contabilita' della Regione) - Collegato 2017»; 
    che, secondo il ricorrente, gli  oneri  derivanti  dall'impugnato
art. 10, il quale ha inserito, nella legge della Regione Lombardia 15
ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione
dei territori montani),  l'art.  5-bis,  rubricato  «Fondo  regionale
territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine», non troverebbero
idonea   copertura   finanziaria   nel   bilancio    di    previsione
autorizzatorio 2017-2019 e dunque, sotto questo profilo, la norma  si
porrebbe in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.; 
    che l'art. 19, comma  2,  parimenti  impugnato,  risulterebbe  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., laddove, ad avviso  del
Governo, subordinerebbe le misure  alternative  al  ticket  sanitario
aggiuntivo alla sola adozione di  «azioni  di  efficientamento  della
spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le  attivita'
di specialistica ambulatoriale», anziche'  «alla  certificazione  del
loro effetto  di  equivalenza  per  il  mantenimento  dell'equilibrio
economico-finanziario e  per  il  controllo  dell'appropriatezza,  da
parte del tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti»  come
prescritta dall'art. 1, comma 796, lettera p-bis), numero  1),  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
    che, con atto depositato in cancelleria  il  22  marzo  2017,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri   del   10   marzo   2017,   ha   rinunciato
all'impugnazione dell'art. 10 della legge regionale, in  ragione  dei
chiarimenti successivamente forniti dalla Regione Lombardia in ordine
alle disponibilita' finanziarie per l'intero triennio 2017-2019; 
    che la Regione Lombardia si e' costituita in giudizio,  chiedendo
che la questione residua, relativa all'art. 19 della legge in  esame,
sia dichiarata non fondata e, su conforme deliberazione della  Giunta
regionale del 3 aprile  2017,  n.  6444,  ha  altresi'  accettato  la
rinuncia parziale al ricorso; 
    che con successivo  atto,  depositato  il  10  ottobre  2018,  su
conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2018,
il ricorrente ha infine integralmente rinunciato  all'impugnativa  in
seguito all'intervenuta abrogazione dell'art. 19 ad  opera  dell'art.
13, comma 3, della legge della Regione Lombardia 28 dicembre 2017, n.
37,  recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  della  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  9-ter  della
l.r.  31  marzo  1978,   n.   34   (Norme   sulle   procedure   della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  Regione)  -
Collegato 2018»; 
    che  la  resistente,  su  conforme  deliberazione  della   Giunta
regionale del 24 ottobre 2018, n.  669,  ha  accettato  l'intervenuta
rinuncia, depositando il relativo atto il 9 novembre 2018; 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Lombardia; 
    che la rinuncia al ricorso  in  via  principale  accettata  dalla
controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA