N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2018
Ordinanza del 25 settembre 2018 della Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di S.G.. Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Omessa previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica in favore dei figli minori nati fuori dal matrimonio. - Codice penale, art. 570-bis [, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21].(GU n.10 del 6-3-2019 )
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione I penale
La Corte d'appello di Milano/Sezione I penale, riunito in camera
di consiglio nella persona dei signori:
dott. Marco Maria Maiga, Presidente;
dott.ssa Chiara Nobili, giudice relatore;
dott.ssa Maria Greca Zoncu, giudice,
all'udienza del 25 settembre 2018 ha pronunciato la seguente
ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 570-bis del codice penale in relazione agli articoli 3 e 30
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina
in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore di
figli minori nati fuori dai matrimonio.
Oggetto del giudizio.
Il caso in esame, che rende opportuna la rimessione della
questione di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un
episodio di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto
in essere dall'ex convivente di fatto nei confronti della figlia
minorenne, nata fuori dal matrimonio.
Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 20 gennaio 2016, emessa
ad esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano dichiarava
S.G. responsabile del reato di cui all'art. 3, legge n. 54/2006 in
relazione agli articoli 12-sexies, legge n. 898/1970 e 570, commi 1 e
2 del codice penale, «per essersi sottratto all'obbligo mensile di
corrispondere integralmente e puntualmente l'assegno mensile di
mantenimento nei confronti della figlia minore M. nata nel 2001 di
euro 350,00, come disposto con provvedimento del Tribunale di Milano
del 7 marzo 2013. In Milano da marzo 2013 (in permanenza attuale)».
Nella sentenza si legge che l'imputato e la persona offesa hanno
avuto un rapporto di convivenza iniziato nel 2000 e proseguito per
circa quattro anni, nel corso del quale nel 2001 era nata la figlia
M.
Nel 2004 il rapporto si era interrotto e la persona offesa aveva
provveduto da sola al mantenimento della figlia, grazie al suo
stipendio e all'aiuto di genitori e «suoceri». Poiche' pero' le
esigenze della bambina continuavano ad aumentare, la B. si era
rivolta al Tribunale civile che, con ordinanza del 7 marzo 2013,
aveva posto a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere la
somma mensile di €. 350,00 quale contributo al mantenimento di M.; S.
non aveva mai versato l'importo indicato; solo nel 2015 aveva
contribuito «in qualche modo» alle spese per la palestra e per
l'abbonamento ATM, e a qualche ricarica telefonica, aveva regalato
alla figlia il computer e il telefono cellulare e, in un'occasione,
aveva partecipato all'acquisto di meta' dei libri scolastici.
Contro la sentenza di primo grado la difesa dell'imputato ha
proposto l'appello che ha dato origine al presente procedimento.
Non manifesta infondatezza e rilevanza della questione.
In via preliminare si osserva che, nelle more del processo, e'
entrato in vigore il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, il
quale ha abrogato i reati di cui agli articoli 12-sexies, legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54,
introducendo, in loro sostituzione, la nuova fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 570-bis del codice penale.
Non v'e' dubbio che con tali interventi normativi il legislatore
ha dichiaratamente inteso operare una mera trasposizione delle
previgenti norme penali speciali all'interno del codice penale, in
esecuzione del principio della «riserva di codice» stabilito dal
nuovo art. 3-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1, comma 1,
decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in attuazione della delega
contenuta nell'art. 1, comma 85, lettera q), legge 23 giugno 2017, n.
103, al fine di realizzare una tendenziale riconduzione delle
fattispecie penali in quel corpo normativo, nel'ambito di un
complessivo riordinamento della materia, come si puo' desumere anche
dalla relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo,
laddove si afferma che il nuovo art. 570-bis del codice penale
«assorbe la previsione di cui all'art. 12-sexies, legge n. 898/1970».
L'art. 3, legge n. 54/2006, con il richiamo all'art. 12-sexies,
legge citata, aveva trovato applicazione anche nei confronti dei
figli minori nati fuori dal matrimonio. Cio' era avvenuto in virtu'
dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimita' che, facendo
leva sul dettato dell'art. 4, comma 2, legge citata (che prevede
l'estensione di quelle disposizioni ai casi di «scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche'
ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati») aveva
ritenuto configurabile il reato di omesso versamento dell'assegno
periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli
anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica
derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza, affermando che
«In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento
dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione
dei figli, previsto dall'art. 12-sexies, legge 1° dicembre 1970, n.
898 (richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54), e'
configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori
coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili
o di nullita' del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli
obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto
di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce
di un'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle
unioni civili e della responsabilita' genitoriale nei confronti dei
figli, introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dal decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che ha inserito l'art. 337-bis
del codice civile, l'art. 4, comma 2, legge n. 54 del 2006, in base
al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere
interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla
legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale
sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una
diversita' di trattamento, accordando una piu' ampia e severa tutela
penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati
fuori dal matrimonio)». (1)
Tale insegnamento, pero', non risulta piu' praticabile per
effetto dell'abrogazione dell'art. 3 citato, in conseguenza della
quale e' venuto meno il collegamento normativo che ne costituiva il
fondamento: ne' il nuovo art. 570-bis del codice penale (rimasta
l'unica norma incriminatrice cui far riferimento) contiene alcun
richiamo, sia pur indiretto, all'estensione della disciplina alle
ipotesi diverse dalla separazione tra i coniugi.
Infatti la formulazione dell'articolo in esame, con l'espresso
riferimento al «coniuge» quale soggetto attivo del reato, non
permette un'interpretazione che non travalichi i limiti di
un'interpretazione estensiva e non finisca per essere un'applicazione
analogica in malam partem della disposizione penale, in violazione
del principio di legalita'.
Se, infatti, la vecchia disposizione contenuta nell'art. 4, legge
n. 54/2006 estendeva, per quanto qui interessa, l'applicabilita'
degli articoli 12-sexies, legge n. 898/1970 e 3, legge n. 54/2006,
anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, la
nuova previsione non ha invece disciplinato in modo legislativamente
analogo l'ipotesi di omesso versamento dell'assegno di mantenimento
in favore di figli nati fuori dal matrimonio da genitori tra cui sia
intercorso un mero rapporto di convivenza.
Si verifica dunque un vuoto normativo discontinuo rispetto al
passato e alla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza delle
norme abrogate, non essendo possibile ricondurre alla previsione
dell'art. 570-bis del codice penale la tutela penale dei figli nati
fuori dal matrimonio rispetto agli obblighi alimentari genitoriali di
mantenimento, posto che tale norma non contiene alcun richiamo,
neppure implicito, ai figli di genitori non coniugati.
Tale vuoto normativo comporterebbe, nel presente giudizio,
l'assoluzione dell'imputato, perche' il fatto non e' piu' previsto
dalla legge come reato: la rilevanza della questione e' dunque
evidente.
Peraltro, dal nuovo assetto normativo discende un'irragionevole
diversita' di trattamento, essendo accordata ai soli figli nati da
genitori coniugati una tutela piu' ampia e severa rispetto a quelli
nati fuori dal matrimonio, in patente contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Il livello e la irragionevolezza di tale minor tutela confliggono
con la costante perequazione della posizione dei figli nati da
genitori conviventi rispetto a quelli nati da genitori legati da
matrimonio che la giurisprudenza di legittimita' e tutta la normativa
introdotta dalle riforme sulle unioni civili hanno maturato nel corso
degli ultimi anni.
Deve inoltre aggiungersi che gli obblighi dei genitori discendono
dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna modifica a seconda
che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto contempla l'art. 30
della Costituzione il quale, nel prevedere il dovere dei genitori di
mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, non consente
certo di ritenere che la sanzione penale prevista a carico di coloro
che omettano il versamento dell'assegno di mantenimento possa venir
meno sol per il fatto che la rispettiva prole non sia nata da un
rapporto di coniugio. E' anzi evidente come la lettera della norma
costituzionale imponga un canone di uguaglianza sostanziale che va a
tutto beneficio dei figli, indipendentemente dalla posizione dei
genitori. Canone di eguaglianza che non viene rispettato dalla nuova
disposizione introdotta dall'art. 570-bis del codice penale in aperto
contrasto con la norma di rango superiore qui richiamata.
A parere di questa Corte d'appello, dunque, dovendosi ritenere
che la norma di cui all'art. 570-bis del codice penale vada
necessariamente interpretata secondo il dato letterale, non essendo
suscettibile di ampliamento per via interpretativa stante il divieto
di analogia in malam partem in materia penale (art. 14 prel.),
l'ipotizzato contrasto tra l'art. 570-bis del codice penale e gli
articoli 3 e 30 della Costituzione deve essere sottoposto al vaglio
della Corte costituzionale.
Tutto cio' premesso e considerato, la Corte d'appello di Milano,
(1) Cassazione, sezione 6, sentenza n. 25267 del 6 aprile 2017 - rv.
270030
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale dell'art.
570-bis del codice penale in relazione agli articoli 3 e 30 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in
esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore di
figli minori nati fuori dal matrimonio;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone che, a cura della cancelleria:
la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri;
la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale.
Milano, 25 settembre 2018
Il Presidente: Maiga
I consiglieri: Nobili - Zoncu