N. 27 SENTENZA 22 gennaio - 27 febbraio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Gioco e scommesse - Autorizzazione all'esercizio di sale da  gioco  o
  all'installazione di apparecchi per  il  gioco  lecito  -  Rispetto
  della distanza non inferiore  a  300  metri  da  luoghi  sensibili,
  incluse le caserme militari. 
- Legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013,  n.  40  (Disposizioni
  per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza  dal
  gioco), art. 2, comma 1, lettera c), punto IV. 
-   
(GU n.10 del 6-3-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera c), punto IV, della legge della Regione  Abruzzo  29  ottobre
2013, n. 40 (Disposizioni per la  prevenzione  della  diffusione  dei
fenomeni  di  dipendenza   dal   gioco),   promosso   dal   Tribunale
amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara,
nel procedimento vertente tra Laura Accardo e il Comune di  Lanciano,
con ordinanza del 21 aprile 2017, iscritta al  n.  161  del  registro
ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione di Laura Accardo e  della  Regione
Abruzzo, il secondo dei quali da intendersi  come  atto  d'intervento
del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Marco Tronci  per  Laura  Accardo  e  Stefania
Valeri per la Regione Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione
staccata di Pescara, con ordinanza del 21 aprile 2017 (reg.  ord.  n.
161 del 2017), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 117,  commi
secondo, lettera  h),  e  terzo,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  punto
IV, della  legge  della  Regione  Abruzzo  29  ottobre  2013,  n.  40
(Disposizioni per la prevenzione della  diffusione  dei  fenomeni  di
dipendenza dal gioco). 
    1.1.- Il giudice rimettente premette in fatto che la titolare  di
una impresa individuale per l'esercizio  dell'attivita'  di  raccolta
scommesse su rete fisica  -  munita  di  autorizzazione  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e licenza del questore di Chieti ex  art.
88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi di pubblica  sicurezza)  (da  qui:  TULPS),  titoli
entrambi rilasciati all'esito della procedura di regolarizzazione  di
cui all'art. l, comma 643, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»  -  ha  impugnato
gli atti del Comune di Lanciano con cui e' stata definita  l'istanza,
previa apposita segnalazione certificata d'inizio attivita' (da  qui:
SCIA), diretta al rilascio della tabella dei giochi proibiti ai  fini
dell'installazione degli apparecchi di cui  all'art.  110,  comma  6,
lettere a) e b), del TULPS. 
    L'amministrazione procedente aveva disatteso l'istanza in base al
rilievo che, ai sensi dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 40  del
2013, era necessaria anche l'autorizzazione del  sindaco  del  Comune
territorialmente competente; che la stessa poteva  essere  rilasciata
solo per i locali ubicati a distanza non inferiore a  300  metri  dai
«luoghi sensibili» elencati dalla  disposizione  censurata,  tra  cui
sono ricomprese «le caserme militari»; e che, nel caso di specie,  la
vicinanza dell'esercizio a una caserma  dei  Carabinieri  inibiva  il
rilascio dell'autorizzazione. 
    Il giudice a quo, dopo aver estromesso la  Regione  Abruzzo,  non
venendo impugnati atti riconducibili  all'amministrazione  regionale,
ha definito parzialmente il giudizio nel senso del rigetto, salvo che
per  l'eccezione  d'illegittimita'   costituzionale   relativa   alla
qualificazione delle  caserme  militari  come  luoghi  sensibili,  in
accoglimento della quale ha sollevato le questioni ora in esame. 
    1.2.- Secondo il TAR rimettente le questioni sarebbero rilevanti,
in   quanto   il   rifiuto   dell'amministrazione   sarebbe   fondato
esclusivamente sulla disposizione regionale oggetto di  censura.  Nel
caso in cui le  caserme  militari  fossero  espunte  dall'elenco  dei
luoghi  sensibili,  pertanto,  ne  deriverebbe   l'accoglimento   del
ricorso,  con  la  conseguente  possibilita'  per  la  ricorrente  di
ottenere   l'autorizzazione   all'esito    della    riapertura    del
procedimento. 
    1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, l'art.  l  della
legge reg. Abruzzo n. 40 del  2013  evidenzierebbe  le  finalita'  di
preminente carattere socio-sanitario  della  disciplina  -  ossia  la
prevenzione del giuoco d'azzardo  patologico,  specie  nei  confronti
delle  categorie  piu'  sensibili  -  ascrivibili  alla  materia   di
legislazione concorrente della «tutela della salute». 
    Cio' precisato, mentre  la  maggior  parte  dei  luoghi  elencati
dall'art. 2, comma  1,  lettera  c),  della  citata  legge  regionale
potrebbe essere agevolmente collocata  tra  quelli  ove  si  radunano
soggetti ritenuti piu' esposti al  rischio  di  dipendenza  da  gioco
d'azzardo, altrettanto non potrebbe dirsi per le caserme militari. 
    Non a caso,  queste  ultime  non  sarebbero  considerate  nemmeno
dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute),  convertito,  con
modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189. Con  esso,  infatti,
oltre a estendere i  livelli  essenziali  di  assistenza  anche  alle
prestazioni di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  delle  persone
affette da "ludopatia", si e' prevista la progressiva  ricollocazione
dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato  mediante
gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera  a),  del  TULPS
(slot  machines),  ubicati  in  prossimita'  di   luoghi   sensibili,
individuati negli istituti di istruzione primaria e secondaria, nelle
strutture sanitarie e ospedaliere, nei luoghi di culto e  nei  centri
socio-ricreativi e sportivi. 
    Dunque, per quanto non sia  contestabile  la  possibilita'  delle
Regioni  d'individuare  ulteriori  spazi  collettivi  espressione  di
analoghe esigenze di tutela, sarebbe comunque del tutto evidente  che
cio' che accomuna le strutture protette sia  l'esigenza  di  tutelare
determinate  categorie  di  persone  dai   rischi   derivanti   dalla
diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco. Ad esempio, i centri
socio-ricreativi  e  sportivi  di  cui  alla  citata  norma   statale
sarebbero quelli di aggregazione dei giovani, non le strutture  dello
stesso tipo destinate ad adulti in normali condizioni psico-fisiche e
percio' non particolarmente vulnerabili. A maggior  ragione,  quindi,
non  vi  sarebbero  finalita'  di  carattere   sociosanitario   nella
previsione di una distanza di rispetto dalle caserme militari. 
    Ne' sembrerebbe possibile inquadrare la norma censurata in  altra
materia regionale, visto che l'intera  legge  abruzzese  esprimerebbe
una chiara  finalita'  socio-sanitaria.  Cosi'  per  la  materia  del
«governo  del  territorio»,   poiche'   dal   testo   normativo   non
emergerebbero  particolari  esigenze   urbanistiche   connesse   alla
prossimita' tra sale da gioco e caserme militari,  ne'  la  categoria
"caserme  militari"  avrebbe  una  sua  specificita'  in  base   alle
caratteristiche urbanistiche. 
    Da cio' deriverebbe la violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., con  conseguente  invasione  della  competenza  statale  nella
materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera h), Cost. 
    Inoltre,  si  prospetterebbe  in  ogni  caso  la  violazione  del
principio  di  ragionevolezza  di   cui   all'art.   3   Cost.,   non
riscontrandosi alcuna peculiare interferenza  tra  case  da  gioco  e
caserme militari tale da giustificare un regime speciale rispetto  ad
altre strutture con analoghe caratteristiche, come ad esempio  quelle
delle amministrazioni civili del comparto sicurezza. 
    2.- Con atto depositato il 1° dicembre 2017 si e' costituita  nel
giudizio incidentale,  nella  persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale,  la  Regione  Abruzzo,  parte  resistente  estromessa  dal
giudizio  a  quo,  chiedendo  che  le  questioni   siano   dichiarate
infondate. 
    2.1.- In primo luogo, in riferimento al contrasto  con  l'art.  3
Cost., la difesa regionale asserisce che l'inclusione  delle  caserme
militari nel novero dei luoghi  sensibili  sarebbe  ragionevole,  non
traducendosi in un divieto generico e immotivato. 
    Infatti, anche coloro che frequentano gli istituti scolastici,  i
luoghi di culto, i cimiteri e le camere mortuarie  potrebbero  essere
genericamente  e  astrattamente   considerati   adulti   in   normali
condizioni psico-fisiche,  cosi'  svuotandosi  di  contenuto  logico,
prima che giuridico, la censura del giudice rimettente. 
    Dirimente, invece, sarebbe la tipologia delle strutture  militari
ricomprese nella categoria. 
    Infatti,  laddove  destinate  all'alloggio,  all'addestramento  e
all'istruzione dei militari, le caserme sarebbero luoghi  frequentati
essenzialmente dai giovani, dunque gia'  rientranti  nell'obbligo  di
distanza imposto per i «centri di aggregazione di giovani». 
    Laddove, invece, destinate all'attivita' operativa e/o di polizia
amministrativa delle forze armate, le caserme  sarebbero  frequentate
anche  da  persone  che,  a   seconda   dei   casi,   vi   transitano
occasionalmente, per  ragioni  connesse  alle  attivita'  che  vi  si
svolgono. Per quanto d'interesse, ad esempio,  presso  i  comandi  di
reparto o di compagnia dei Carabinieri, le cui attivita' includono il
pronto intervento e  le  azioni  di  contrasto  alla  criminalita'  a
rilevanza locale, transiterebbero persone in  stato  di  fermo  o  di
arresto, ovvero diversamente bisognose di aiuto o protezione. 
    Dunque, anche tra  coloro  che  frequentano  a  vario  titolo  le
caserme militari s'individuerebbero  soggetti  psicologicamente  piu'
esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni, la cui
presenza   renderebbe   ragionevole,   anche   seguendo   la   logica
dell'ordinanza di rimessione, l'imposizione della distanza minima per
le installazioni connesse al gioco d'azzardo. 
    2.2.- In secondo luogo, con riferimento  alla  lesione  dell'art.
117, commi secondo, lettera h), e terzo, Cost., la  difesa  regionale
precisa che la legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013 sarebbe  finalizzata
a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal  gioco  e  a
tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano,
individuando a tal fine i luoghi sensibili in prossimita'  dei  quali
non puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio  di  sale
da gioco e per l'installazione di  apparecchi  per  il  gioco  lecito
presso esercizi commerciali o pubblici. 
    Sul  fenomeno  della  ludopatia   si   registrerebbero   ripetuti
interventi normativi da parte del legislatore statale, da ultimo  con
il d.l. n. 158  del  2012,  come  convertito,  che  prevederebbe  una
progressiva ricollocazione dei punti di  raccolta  del  gioco,  sulla
base di appositi criteri definiti con decreto ministeriale,  peraltro
mai adottato. Successivamente e' intervenuta la legge 11 marzo  2014,
n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema  fiscale
piu' equo, trasparente e orientato alla crescita),  che  delegava  il
Governo al riordino delle disposizioni vigenti in materia  di  giochi
pubblici (art. 14); anche la delega in questione,  tuttavia,  non  e'
stata esercitata. 
    L'inerzia del legislatore  statale,  quindi,  avrebbe  spinto  le
amministrazioni regionali e locali a porre in  essere  una  serie  di
interventi di  contrasto  alla  ludopatia,  basati  sul  rispetto  di
distanze minime dai luoghi sensibili  e  sull'introduzione  di  fasce
orarie, dando luogo anche a un forte contenzioso. In particolare,  la
giurisprudenza amministrativa (si  richiamano:  Consiglio  di  Stato,
sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato,
sezione quinta, sentenza 1° agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato,
sezione  quinta,  sentenza  23  ottobre  2014,   n.   5251)   avrebbe
legittimato gli interventi dei Comuni in questo  settore,  censurando
solo  i  provvedimenti  in  cui  l'estensione  dei  luoghi  sensibili
precludesse, di fatto, l'apertura di sale giochi nel territorio (sono
richiamate  le  sentenze  del  Tribunale   regionale   di   giustizia
amministrativa  per  il  Trentino-Alto  Adige,  sezione  autonoma  di
Bolzano, 31 ottobre 2016, n.  301,  e  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Toscana, sezione seconda, 18 maggio 2017, n. 715). 
    Anche  questa  Corte  e'  intervenuta  sulla   materia   (vengono
richiamate le sentenze n. 108 del 2017, n. 220 del 2014 e n. 300  del
2011),  individuando  uno  spazio  d'intervento  per  il  legislatore
regionale. In particolare, nella sentenza n. 108 del 2017 si  sarebbe
sottolineata la  legittimita'  delle  misure  di  contenimento  della
ludopatia previste dalle Regioni,  che  troverebbero  giustificazione
nella competenza costituzionale in materia di «tutela della  salute»,
tenuto altresi' conto che la mancata definizione a livello  nazionale
di   regole   uniformi   non   potrebbe   costituire   un    ostacolo
all'approvazione di norme specifiche a livello regionale. 
    Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)», all'art. l,  comma  936,  ha  attribuito
alla Conferenza unificata il compito di definire  le  caratteristiche
dei punti di vendita ove  si  raccoglie  gioco  pubblico,  nonche'  i
criteri per la loro distribuzione e concentrazione  territoriale,  al
fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della
salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di
prevenire il rischio di accesso dei minori di eta'. Nella seduta  del
7 settembre 2017 e' stata raggiunta la suddetta intesa,  nella  quale
la  Conferenza,  con  particolare  riferimento   alla   distribuzione
territoriale e temporale dei punti di raccolta del gioco, ha  rimesso
alle Regioni e agli enti locali l'adozione di criteri che  consentano
una equilibrata distribuzione  nel  territorio,  stabilendo  che  «le
disposizioni specifiche  in  materia,  previste  in  ogni  Regione  o
Provincia autonoma, se prevedono una tutela  maggiore,  continueranno
comunque ad esplicare la loro efficacia». Inoltre, le  Regioni  e  le
Province  autonome,  ai  fini  del  contrasto  del  gioco   d'azzardo
patologico, potranno stabilire in futuro forme maggiori di tutela per
la popolazione. 
    Pertanto, alla luce delle linee guida adottate  dalla  Conferenza
unificata e tenuto conto del contesto normativo  e  giurisprudenziale
di riferimento, sarebbe evidente  che  le  misure  di  prevenzione  e
contrasto  messe  in  campo  dalle  Regioni  possano   legittimamente
comportare forme di tutela maggiore rispetto a quelle derivanti dalle
misure pianificate in ambito statale. Inoltre, perseguendo  finalita'
di carattere socio-sanitario volte a garantire la tutela della salute
pubblica e della pubblica  sicurezza,  le  stesse  risponderebbero  a
criteri di ragionevolezza  e  congruita',  oltre  a  rientrare  nella
potesta' legislativa regionale. 
    3.- Con atto depositato il 4 dicembre 2017 si  e'  costituita  in
giudizio  Laura  Accardo,  parte  ricorrente  nel  giudizio  a   quo,
chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Abruzzo. 
    3.1.- Ricostruita in fatto la vicenda, la difesa di Laura Accardo
si sofferma dapprima  sulle  censure  relative  alla  violazione  del
principio di ragionevolezza. 
    Sarebbe evidente, infatti, che i  soggetti,  militari  o  civili,
operanti   all'interno   delle   caserme   militari    non    possano
ragionevolmente  ascriversi  a  quelle  fasce  sociali  piu'   deboli
maggiormente esposte al rischio della ludopatia.  Anzi,  in  ipotesi,
sarebbe ragionevole prevedere, in positivo, l'obbligo di distanza non
superiore ai 300 metri dalle caserme dei centri di raccolta scommesse
o delle apparecchiature. 
    Inoltre, ogni Comune, per quanto piccolo, sarebbe dotato  di  una
caserma dei Carabinieri,  con  conseguente  irragionevole  estensione
«dei limiti all'art. 41 Cost. ed alle liberta'  comunitarie  in  ogni
angolo del territorio abruzzese», anche nelle localita'  in  cui  non
sono  presenti   scuole   (almeno   quelle   secondarie),   strutture
ospedaliere o sanitarie. 
    Se fosse ragionevole l'inserimento  nella  categoria  dei  luoghi
sensibili delle  caserme  militari,  d'altronde,  dovrebbero  esservi
incluse anche le caserme civili, gli aeroporti (civili e/o militari),
le stazioni ferroviarie, le stazioni degli autobus e/o dei  tram,  le
discoteche, i centri commerciali, nonche' qualsiasi ufficio pubblico,
nazionale, regionale o locale. 
    Infine, dovrebbe tenersi conto del  fatto  che  i  militari  sono
sottoposti a rigida selezione sul piano dei  requisiti  psico-fisici,
sia all'ingresso sia nel corso del servizio  prestato  alla  Nazione,
atteso, peraltro, che il possesso dell'arma d'ordinanza dimostrerebbe
ex se il pieno possesso di tali requisiti. 
    Invero, la denunciata  norma  regionale  sarebbe  ispirata  a  un
intento "moralistico", che nulla avrebbe a che vedere con  la  tutela
della salute pubblica, come dimostrato anche dall'introduzione tra  i
luoghi sensibili dei cimiteri e delle camere mortuarie. 
    3.2.- Altresi' evidente sarebbe la lesione dell'art.  117,  commi
secondo e terzo, Cost. 
    3.2.1.- Innanzi tutto, vi sarebbe  un  contrasto  con  l'art.  7,
comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, come  convertito.  Nella
specie, infatti, verrebbe stabilita l'immediata entrata in vigore  di
misure per le quali la legge statale avrebbe disposto  la  necessita'
di un procedimento pianificatorio, con il coinvolgimento di  tutti  i
soggetti ivi indicati. 
    La giurisprudenza  amministrativa  avrebbe  evidenziato  che  gli
strumenti  di  contrasto  alla  ludopatia  debbono  trovare  la  loro
disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel  sistema
della pianificazione nazionale, entro i cui limiti  poi  opererebbero
gli enti locali, fermo restando il potere  dei  sindaci  di  adottare
ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni  di  effettiva
emergenza (si richiama  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Veneto, sezione terza, sentenza 16 aprile 2013, n. 578).  Allo  Stato
spetterebbe  il  potere  di  fissare  livelli  di   tutela   uniformi
sull'intero  territorio  nazionale,  mentre  le  Regioni   potrebbero
stabilire livelli di tutela piu' elevati per  il  raggiungimento  dei
fini propri delle loro competenze (in tal senso  sono  richiamate  la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari,
sezione seconda, 7 dicembre 2012, n. 2100 e  le  sentenze  di  questa
Corte n. 61 del 2009 e n. 62 del 2008). 
    3.2.2.- Sotto un altro  profilo,  la  norma  regionale  censurata
inciderebbe comunque sugli esercizi che accettano scommesse, soggetti
al controllo dell'autorita' di pubblica  sicurezza  ex  art.  88  del
TULPS;  controllo  che  investirebbe  una  pluralita'  di   interessi
pubblici, tutti diretti al mantenimento dell'ordine pubblico e  della
sicurezza, mediante la verifica della sussistenza  di  una  serie  di
requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente la concessione. 
    Del resto, con la sentenza n. 222 del 2006 questa  Corte  avrebbe
chiarito che il criterio teleologico adottato nell'individuazione dei
contenuti della materia  della  sicurezza  manterrebbe  comunque  una
notevole capacita' penetrativa  della  potesta'  legislativa  statale
nelle materie di competenza regionale,  con  un  intervento  di  tipo
trasversale.  Cio'  implicherebbe  che  le  Regioni  non   potrebbero
approvare  o  applicare  leggi  o  provvedimenti,  i  quali,  benche'
vertenti su altre materie di competenza regionale,  comportino  anche
effetti   che,   direttamente   o   indirettamente,   vanifichino   o
neutralizzino     quelle     misure      amministrative      adottate
dall'amministrazione dello  Stato  per  prevenire  il  compimento  di
reati, al di fuori di quanto la stessa legge  statale  consenta  alla
Regione. La materia della sicurezza, d'altronde,  «non  si  esaurisce
nell'adozione di misure relative alla prevenzione e  repressione  dei
reati,  ma  comprende  la   tutela   dell'interesse   generale   alla
incolumita' delle persone, e quindi la salvaguardia di  un  bene  che
abbisogna di una regolamentazione uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale» (sentenza n. 21  del  2010).  Dunque,  la  disciplina  dei
giochi d'azzardo, nonche' piu' in generale  di  tutti  i  giochi  che
presentino  un   elemento   aleatorio   e   distribuiscano   vincite,
rientrerebbe pacificamente in tale competenza esclusiva  statale  (si
richiama la sentenza n. 237 del 2006). 
    Inoltre,  la  limitazione   stabilita   dalla   legge   regionale
comporterebbe inevitabili restrizioni che, almeno  per  i  Comuni  di
ridotte dimensioni  demografiche  e  territoriali,  impedirebbero  di
fatto l'esercizio dell'attivita'  in  questione,  cosi'  intervenendo
sulla licenza ex art. 88 del TULPS, e, nel caso di specie, ex art. l,
comma 643, della legge n. 190 del 2014. 
    3.2.3.- La legge reg. Abruzzo n. 40 del  2013  inciderebbe  sulle
licenze  anche  per  contrasto  con  quanto  ulteriormente   previsto
dall'art. 7 comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, come  convertito.  In
particolare, tale comma  stabilisce  che  le  nuove  disposizioni  si
applichino esclusivamente  alle  concessioni  di  raccolta  di  gioco
pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione e valgano, per ciascuna  nuova  concessione,  in
funzione della dislocazione territoriale  degli  istituti  scolastici
primari e secondari, delle strutture sanitarie e  ospedaliere  e  dei
luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. 
    Da  cio'  discenderebbe  che   l'applicazione   della   normativa
regionale  de  qua,  in  assenza  degli  strumenti  di   raccordo   e
pianificazione previsti  dalla  normativa  statale,  inciderebbe  del
tutto   ingiustificatamente   sui   valori   costituzionali   innanzi
esplicitati. 
    3.3.-  La  normativa  abruzzese,  infine,  non  sarebbe  conforme
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che fisserebbe limiti
dinamici al potere legislativo e regolamentare statale, in attuazione
dei principi di derivazione comunitaria (sul  punto  si  richiama  la
sentenza n. 325 del 2010),  in  quanto  genererebbe  un  sistema  non
favorevole alla concorrenza fra i diversi soggetti del mercato  delle
scommesse, non offrendo agli  operatori  le  medesime  condizioni  in
relazione all'ingresso nel predetto mercato. Sotto un altro  aspetto,
la disciplina regionale realizzerebbe una disparita' di  trattamento,
riservando  una   condizione   deteriore   agli   operatori   entrati
successivamente nel mercato delle scommesse rispetto ai concessionari
nazionali. 
    4.- Sia la Regione Abruzzo, sia Laura  Accardo  hanno  presentato
memorie  in  prossimita'  dell'udienza,  ribadendo  e  integrando  le
conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione. 
    4.1.- In particolare,  la  difesa  di  Laura  Accardo  sottolinea
l'irrilevanza  del  richiamo  della   difesa   regionale   all'intesa
raggiunta dalla  Conferenza  unificata  il  7  settembre  2017.  Tale
intesa, infatti, allo stato  sarebbe  priva  di  valore  cogente,  in
quanto non recepita da alcun atto  normativo  (si  richiama,  in  tal
senso, Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto,  sezione
terza, sentenza 18 aprile  2018,  n.  417).  La  stessa  intesa,  tra
l'altro, prevederebbe la salvaguardia  dei  punti  di  raccolta  gia'
esistenti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione
staccata di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  117,
commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  punto
IV, della  legge  della  Regione  Abruzzo  29  ottobre  2013,  n.  40
(Disposizioni per la prevenzione della  diffusione  dei  fenomeni  di
dipendenza dal gioco). 
    La disposizione censurata include le  «caserme  militari»  tra  i
«luoghi sensibili», riguardo ai quali l'art. 3, comma 2, della  legge
reg.  Abruzzo  n.  40   del   2013   prevede   che   l'autorizzazione
all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi  per
il gioco lecito puo' essere rilasciata solo per gli esercizi  ubicati
a distanza non inferiore a 300 metri dagli stessi luoghi. 
    2.- Secondo il giudice a quo  tale  disposizione  violerebbe,  in
primo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera h),  e  terzo  comma,
Cost., poiche', all'interno di una  legge  con  chiare  finalita'  di
carattere socio-sanitario, qual e' la prevenzione del gioco d'azzardo
patologico, s'introdurrebbe una categoria  di  luoghi  sensibili  del
tutto estranea  a  tali  finalita',  eccedendo  cosi'  le  competenze
regionali in materia di  «tutela  della  salute»  e  intervenendo  in
realta' nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza»,  con
conseguente invasione della potesta' esclusiva statale. 
    3.- In secondo luogo, verrebbe altresi' violato l'art.  3  Cost.,
perche' non vi sarebbe  alcuna  interferenza  tra  case  da  gioco  e
caserme militari tale da giustificare un regime speciale rispetto  ad
altre strutture con analoghe caratteristiche. 
    4.- In via preliminare, deve precisarsi che la  Regione  Abruzzo,
in persona del Presidente della Giunta regionale,  si  e'  costituita
nel giudizio di costituzionalita' in quanto parte del giudizio a quo,
sebbene, come risulta dall'ordinanza di rimessione,  ne  fosse  stata
estromessa dalla sentenza con  cui  il  TAR  rimettente  ha  definito
parzialmente il giudizio principale. Tuttavia, venendo in discussione
la  legittimita'  costituzionale  di  una  disposizione   legislativa
adottata dalla Regione, il Presidente della  Giunta  Regionale  aveva
facolta' d'intervenire nel relativo giudizio  incidentale  e  in  tal
senso  la  sua  partecipazione  al  presente  giudizio  e'   comunque
ammissibile. 
    5.- Sempre in  via  preliminare  va  rilevata  l'inammissibilita'
degli ulteriori profili di censura sollevati da Laura Accardo,  parte
ricorrente nel giudizio a quo, prospettando la lesione del  principio
della liberta' d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., della
«tutela della concorrenza» ex art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost., nonche' dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  per  la  specifica
violazione delle modalita' di pianificazione  previste  dall'art.  7,
comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto
livello di tutela della salute), convertito,  con  modificazioni,  in
legge 8 novembre 2012, n. 189. 
    Si tratta, infatti, di censure non fatte proprie  dal  giudice  a
quo e tese ad allargare  il  thema  decidendum,  che,  pertanto,  non
possono essere prese in considerazione (da ultimo, sentenze n. 14 del
2018, n. 29 del 2017 e n. 96 del 2016). 
    6.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, lettera c), punto IV, della legge reg.  Abruzzo  n.  40  del
2013, sollevate in riferimento agli  artt.  3,  117,  secondo  comma,
lettera h), e terzo comma, Cost., non sono fondate. 
    6.1.- Questa Corte ha gia' avuto modo di pronunciarsi piu'  volte
riguardo  alla  disciplina  dei  giochi   leciti,   ricondotta   alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia  di  «ordine
pubblico e sicurezza» per le modalita' di installazione e di utilizzo
degli apparecchi da gioco leciti e per  l'individuazione  dei  giochi
leciti. Si tratta di  profili,  infatti,  che  evocano  finalita'  di
prevenzione  dei  reati  e  di  mantenimento   dell'ordine   pubblico
(sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), giustificando la vigenza
del regime autorizzatorio previsto dagli artt.  86  e  88  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza) (da qui: TULPS). 
    Cio', tuttavia, non comporta  che  ogni  aspetto  concernente  la
disciplina dei giochi leciti ricada  nella  competenza  statale,  ben
potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire  l'esercizio
di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una  distanza
minima da luoghi considerati "sensibili", al  fine  di  prevenire  il
fenomeno della  "ludopatia".  Disposizioni  di  tal  fatta  risultano
«dichiaratamente   finalizzate   a   tutelare    soggetti    ritenuti
maggiormente vulnerabili, o per la giovane eta' o  perche'  bisognosi
di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire  forme
di  gioco  cosiddetto  compulsivo,   nonche'   ad   evitare   effetti
pregiudizievoli per il contesto urbano, la  viabilita'  e  la  quiete
pubblica» (sentenza n. 300 del 2011). Si tratta, in altri termini, di
normative  che   prendono   in   considerazione   principalmente   le
conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce  di  consumatori
psicologicamente piu' deboli,  nonche'  dell'impatto  sul  territorio
dell'afflusso a detti giochi da parte degli utenti.  Esse,  pertanto,
sono ascrivibili alle materie «tutela della salute»  e  «governo  del
territorio», nelle quali spetta alle Regioni e alle Province autonome
una potesta' legislativa concorrente. 
    Entro tale cornice si e' mosso il legislatore statale, che con il
d.l. n. 158 del 2012, come convertito, ha previsto, all'art. 7, comma
10, la progressiva ricollocazione dei  punti  della  rete  fisica  di
raccolta del gioco praticato mediante le  cosiddette  slot  machines,
ubicati in prossimita' di luoghi sensibili (definendo come  tali,  in
particolare, gli istituti di istruzione  primaria  e  secondaria,  le
strutture sanitarie e ospedaliere, i  luoghi  di  culto  e  i  centri
socio-ricreativi e sportivi). 
    Nelle more dell'intervento ivi previsto, non  ancora  realizzato,
quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni tese a individuare
luoghi sensibili, prevedendo distanze minime dagli stessi, oscillanti
fra i 300 e i  500  metri,  per  l'ubicazione  di  sale  da  gioco  e
scommesse, e macchine da gioco. L'elencazione dei luoghi e' piuttosto
varia, ma comprende sempre  gli  istituti  scolastici,  i  luoghi  di
culto, gli impianti sportivi e le strutture sanitarie e per categorie
protette, con talune specificita', come per gli istituti di credito e
gli sportelli bancomat, gli uffici postali, gli esercizi di  acquisto
e vendita di oggetti preziosi e d'oro usati (Regione Marche e Regione
Piemonte), le stazioni ferroviarie (Regione Piemonte), i terminal bus
(Regione Molise), i circoli pensionati e anziani (Provincia  autonoma
di  Trento).   Sovente,   inoltre,   si   attribuisce   la   facolta'
d'individuare  ulteriori  luoghi  sensibili  ai  Comuni,   che   sono
intervenuti di frequente sul punto, in taluni casi anche contemplando
le caserme militari (e' il caso, ad esempio, del Comune  di  Venezia,
che cosi'  dispone  all'art.  6  della  deliberazione  del  Consiglio
comunale 10 novembre 2016, n. 50, recante  «Regolamento  comunale  in
materia di giochi»). 
    Tali interventi  normativi  hanno  dato  origine  a  un  cospicuo
contenzioso,  riguardo  al  quale  i  giudici  amministrativi   hanno
sottolineato  l'estraneita'  di  disposizioni   siffatte   all'ordine
pubblico  e  alla  sicurezza  e  la  loro  attinenza,  invece,   alla
prevenzione  della  ludopatia.  La   giurisprudenza   amministrativa,
inoltre, ha sottolineato la  legittimita'  delle  norme  regionali  e
comunali anche in assenza della pianificazione prevista dall'art.  7,
comma 10, del d.l. n. 158  del  2012,  come  convertito,  nonche'  la
natura  non  tassativa  dell'elencazione  dei  luoghi  sensibili  ivi
prevista (tra  le  tante,  possono  segnalarsi  Consiglio  di  Stato,
sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato,
sezione quinta, sentenza 22  ottobre  2015,  n.  4861;  Consiglio  di
Stato, sezione quinta, sentenza 20 ottobre 2015, n.  4794;  Consiglio
di  Stato,  sezione  quinta,  sentenza  23  ottobre  2014,  n.  5251;
Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza  11  settembre  2013,  n.
4498). 
    In seguito, con la sentenza n.  108  del  2017  questa  Corte  ha
nuovamente sottolineato le finalita' di carattere socio-sanitario  di
discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili,
ascrivibili quindi alla materia della «tutela  della  salute»,  cosi'
come presupposto, d'altronde, dallo stesso art. 7, comma 10, del d.l.
n.  158  del  2012.  Inoltre,  la   pianificazione   prevista   dalla
legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria
per l'intervento delle  Regioni,  poiche'  la  mancanza  del  decreto
attuativo  di  tale  pianificazione  non  puo'  avere  l'effetto   di
paralizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si puo'
esercitare nel rispetto dei principi  fondamentali  desumibili  dalla
legislazione statale. 
    I piu' recenti interventi regolatori confermano tale assetto.  In
particolare, in data 7 settembre 2017 e' stata siglata in  Conferenza
unificata l'intesa prevista dall'art. 1, comma 936,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», volta alla definizione delle  caratteristiche  dei  punti  di
vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonche' dei criteri  per  la
loro  distribuzione  e  concentrazione  territoriale,  al   fine   di
garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute,
dell'ordine pubblico  e  della  pubblica  fede  dei  giocatori  e  di
prevenire il rischio di accesso  dei  minori  di  eta'.  L'intesa  fa
esplicitamente salve le vigenti disposizioni  regionali  e  comunali,
ove recanti standard piu' elevati di tutela, con la possibilita'  per
Regioni ed enti locali di dettare anche in  futuro  nuove  discipline
piu' restrittive.  Sebbene  tuttora  non  recepita  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla  legge  n.  208
del  2015,  tale  intesa  e'  stata  espressamente  richiamata  dalla
successiva legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), che all'art. 1, comma 1049,  stabilisce  che  le
Regioni adeguino la  propria  legislazione  a  quanto  sancito  dalla
stessa. 
    6.2.- Il quadro normativo e giurisprudenziale,  dunque,  consente
espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo  distanze  minime
dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attivita' legate ai giochi
leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l.
n. 158 del 2012, come convertito. Tale assunto,  d'altronde,  non  e'
contestato  neppure  dall'ordinanza  di  rimessione,  che   riconosce
altresi' le finalita' di prevenzione della ludopatia  dell'intervento
legislativo abruzzese. 
    L'inclusione delle caserme militari tra i luoghi sensibili non e'
estranea a  tali  finalita'.  Le  caserme,  infatti,  sono  destinate
all'addestramento e all'alloggio dei militari, in particolare e nella
maggior  parte  dei  casi  dei  giovani  che  svolgono  la   precipua
formazione in tale campo. Si tratta, quindi, senz'altro di  peculiari
centri di aggregazione di soggetti che ben possono considerarsi  piu'
esposti ai rischi legati ai giochi leciti. E, in tal  senso,  non  si
vede  come  l'appartenenza  a  un  corpo  militare  (e  tantomeno  il
legittimo possesso di un'arma) potrebbe essere ritenuto di per se' un
indice di minore vulnerabilita' alla ludopatia, come  pare  affermare
la difesa di Laura Accardo. 
    Inoltre, nella misura in cui le caserme  militari  siano  adibite
anche ad attivita' operative nei confronti del pubblico, le stesse si
configurano altresi' come  luoghi  di  aggregazione  in  cui  possono
transitare soggetti in difficolta', che cercano tutela  e  protezione
(si pensi a chi denunci un reato contro la persona o il  patrimonio),
quindi potenzialmente piu'  esposti  a  quei  fenomeni  di  debolezza
psichica su cui s'innesta la ludopatia. 
    Il  legislatore  abruzzese,   in   conclusione,   e'   certamente
intervenuto nell'ambito della materia «tutela  della  salute»,  senza
invadere la competenza esclusiva dello Stato, con una disciplina  che
appare  altresi'  non  irragionevole,  poiche'  le  caserme  militari
presentano caratteristiche idonee a essere  qualificate  come  luoghi
sensibili. 
    Si tratta, d'altronde, di  aspetti  che,  nei  limiti  della  non
irragionevolezza, non possono non  rientrare  nella  discrezionalita'
del legislatore, le  cui  valutazioni  ben  potrebbero,  ad  esempio,
essere legate alla specifica conformazione territoriale. Non a  caso,
come gia' osservato, le scelte regionali sul punto sono  state  assai
diversificate e solo per  alcuni  luoghi  si  riscontra  un  costante
inserimento nell'elenco,  mentre  non  sono  infrequenti  valutazioni
specifiche  di  singole  Regioni  (si  pensi  alle  stazioni  bus   o
ferroviarie), come nel caso di specie. 
    Non risulta irragionevole, quindi, neppure la mancata  inclusione
nell'elenco dei  luoghi  sensibili  di  strutture  assimilabili  alle
caserme  militari,  quali  le  amministrazioni  civili  del  comparto
sicurezza, censurata dal giudice a quo senza  neppure  illustrare  le
ragioni per cui tali tipologie di strutture sarebbero assimilabili. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione
Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della
diffusione dei fenomeni  di  dipendenza  dal  gioco),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera  h),  e  terzo,
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale   per
l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA