N. 31 SENTENZA 22 gennaio - 1 marzo 2019

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Imposte e tasse ‒ Riserva allo Stato del  maggior  gettito  derivante
  dalla revisione degli importi della tassa automobilistica. 
- Decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
  con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il
  dipartimento   della   funzione   pubblica   21   settembre    2016
  (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da
  riservare allo Stato, al  netto  del  minor  gettito  dello  stesso
  tributo da riconoscere alle regioni ed alle  province  autonome  di
  Trento e di  Bolzano,  per  l'anno  2012);  decreto  del  Ministero
  dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministero  delle
  infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione
  pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore  gettito  della
  tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai  sensi  dell'art.
  1, commi 321 e 322, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per
  l'anno 2013). 
-   
(GU n.10 del 6-3-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito dei decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con
il  dipartimento  della   funzione   pubblica   21   settembre   2016
(Determinazione del maggiore gettito della tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo
da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e  di
Bolzano, per l'anno 2012) e 8 maggio 2017 (Determinazione del maggior
gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi
dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, per l'anno 2013), promossi dalla Regione autonoma  Sardegna  nei
confronti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorsi
notificati il 22-28 novembre 2016 e il 12-18 luglio 2017,  depositati
in cancelleria il 30 novembre 2016 e  il  18  luglio  2017,  iscritti
rispettivamente al n. 6 del registro conflitti tra enti 2016 e al  n.
7 del registro conflitti tra enti 2017 e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2016 e n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna
e  l'avvocato  dello  Stato  Paolo  Gentili  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica il  22  novembre  2016  e
depositato il successivo 30 novembre, la Regione autonoma Sardegna ha
proposto conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 6  del  2016)
nei confronti dello Stato  in  relazione  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento  della  funzione
pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della
tassa automobilistica da riservare allo Stato,  al  netto  del  minor
gettito dello stesso tributo da  riconoscere  alle  regioni  ed  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  l'anno   2012),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 settembre
2016. 
    1.1.- La Regione autonoma  ricorrente  premette  che  il  decreto
ministeriale impugnato interviene in un risalente contenzioso tra  lo
Stato e la Regione autonoma Sardegna, gia' oggetto dell'attenzione di
questa Corte (sono citate le sentenze n. 82 del 2015, n. 144 del 2015
[recte: 2013], n. 95 del 2013, n. 99 e n. 118 del 2012). 
    L'art. 1, comma 834,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  ha   difatti
modificato   il   sistema   tributario   delle   entrate   regionali,
riformulando l'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3 (Statuto speciale per  la  Sardegna).  Il  nuovo  sistema,  sebbene
dovesse entrare a regime dal 2010 (art. 1, comma 838, della legge  n.
296 del 2006), e' rimasto a lungo inattuato, con la  conseguenza  che
il «ritardo accumulato» ha determinato «una emergenza finanziaria  in
Sardegna» (e' citata la sentenza n. 95 del 2013). 
    Solo nel luglio 2014 lo Stato, recependo indicazioni in tal senso
(fornite, in particolare,  dalla  legge  16  ottobre  2012,  n.  182,
recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello  Stato  e
dei bilanci delle Amministrazioni  autonome  per  l'anno  finanziario
2012», che aveva stanziato le somme per le regolazioni  contabili  in
favore della Sardegna, e dall'art. 11, comma 5-bis, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il  pagamento
dei  debiti  scaduti   della   pubblica   amministrazione,   per   il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali»,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge  6  giugno  2013,  n.  64)  ha  stipulato
l'accordo in materia di finanza di pubblica del 21 luglio 2014 ed  ha
regolato alcuni aspetti del  rapporto  economico-finanziario  con  la
Regione autonoma; quindi, nel dicembre 2015, lo Stato  e  la  Regione
autonoma sono addivenuti ad una seconda intesa in cui hanno stabilito
che «il saldo del maggior gettito spettante alla Regione per gli anni
dal 2010 al 2015 in conseguenza dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'art. 8 della l. cost.  26  febbraio  1948,  n.  3,
rispetto all'importo gia' attribuito, e' erogato alla medesima  in  4
annualita' costanti a decorrere dall'anno 2016» (art. 3). 
    E' da ultimo intervenuto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n.
114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della
Regione autonoma della Sardegna - legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) che ha  attuato
l'art. 8 dello statuto speciale prevedendo, all'art. 15, comma l, che
«[l]e compartecipazioni spettanti  ai  sensi  dell'articolo  8  dello
Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva  erariale,
salvo  quanto  previsto   al   comma   2»,   ai   sensi   del   quale
«[e]sclusivamente   qualora   intervengano   eventi   eccezionali   e
imprevedibili,  previa  comunicazione  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da
maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale  puo'  essere
riservato allo Stato,  a  condizione  che  il  medesimo  gettito  sia
specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli
eventi anzi  detti,  sia  temporalmente  delimitato  e  distintamente
contabilizzato nel bilancio statale». L'art. 18, inoltre, prevede che
«[l]e disposizioni del presente decreto legislativo  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio  2010»,  coerentemente  con  il  termine  di
entrata a regime del novellato art. 8 dello  statuto  speciale,  gia'
indicato dall'art. l, comma 838, della legge n. 296 del 2006. 
    1.2.-  E'  in  questo  contesto  che   e'   stato   adottato   il
provvedimento impugnato. 
    Esso sarebbe asseritamente  attuativo  dell'art.  l,  comma  235,
della legge n. 296 del 2006 - che prevede la regolazione delle minori
entrate per le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
derivanti dalle esenzioni dal pagamento della  tassa  automobilistica
per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (cosiddetti "ecoincentivi")
- e del comma 321 del medesimo articolo, che  prevede  l'innalzamento
tariffario e la riserva allo Stato del maggior  gettito  della  tassa
automobilistica sui  veicoli  maggiormente  inquinanti,  a  decorrere
dall'anno 2007, disponendo, al contempo,  una  riduzione  percentuale
dei trasferimenti statali destinati  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  in  ragione  del  maggior  gettito
derivante dal predetto tributo. Il successivo comma 322,  cosi'  come
il comma 235 per le minori entrate, ha quindi rinviato a  un  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  la  definizione  delle
regolazioni  finanziarie  delle  maggiori  entrate  nette   derivanti
dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per  la
corrispondente riduzione dei trasferimenti  dello  Stato  alle  sopra
dette autonomie. 
    In (pretesa) attuazione di queste disposizioni, il  provvedimento
impugnato indica quindi, le  somme  che  le  Regioni  e  le  Province
autonome che riscuotono il tributo devono rimettere all'erario, quale
maggior gettito derivante  dall'aumento  tariffario  del  comma  321,
detratto il minor gettito derivante dal comma 235. 
    Per  la  Regione  autonoma  Sardegna  il  maggior  gettito  cosi'
determinato sarebbe pari alla somma di euro 4.481.085,69. 
    L'art. 2 del decreto in esame prevede, inoltre, che tali importi,
in assunto spettanti all'erario, debbano essere versati dalle Regioni
entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  decreto  in
Gazzetta Ufficiale e che, ove tale versamento non sia effettuato,  la
Ragioneria generale dello Stato  sia  tenuta  «al  recupero  mediante
corrispondente  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  destinati  a
ciascuna regione e provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa
risultano  iscritte  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze [...]». 
    2.-  Cio'  premesso,  in  ordine  al  "tono  costituzionale"  del
conflitto,  la   Regione   autonoma   Sardegna   evidenzia   che   il
provvedimento  impugnato  riserva  all'erario  il   maggior   gettito
derivante dall'aumento di un tributo il quale, ai sensi dell'art.  8,
comma l, lettera m), dello statuto speciale, e' compartecipato per  i
sette decimi dalla Regione autonoma Sardegna,  sottraendole,  in  tal
modo,  risorse  che  statutariamente  le  spettano.  Sarebbe   dunque
pregiudicata l'autonomia finanziaria regionale  che  l'art.  7  dello
statuto  speciale  riconnette  al  regime   delle   compartecipazioni
erariali di cui al successivo art. 8. 
    2.1.- La ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli artt. 7
e 8 dello statuto speciale  e  degli  artt.  116,  117  e  119  della
Costituzione. 
    Assume infatti che la riserva erariale disposta con detto decreto
ministeriale sarebbe illegittima  dal  momento  che  l'art.  8  dello
statuto speciale non contempla alcuna ipotesi derogatoria del  regime
di compartecipazione fissa alle entrate. Le riserve  statali  infatti
non sarebbero previste ne' nella formulazione vigente, ne' in  quelle
precedenti, con la conseguenza che ogni atto che esclude  un  tributo
dalla compartecipazione  sarebbe  illegittimo  per  violazione  dello
stesso art. 8 e, indirettamente, dell'art. 7. 
    Al riguardo, difatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che
«[d]iversamente dallo statuto  della  Regione  siciliana  [...],  non
risultano riserve integrali allo Stato previste dallo  statuto  della
Regione  autonoma   Sardegna.   Pertanto,   la   denunciata   mancata
attribuzione   a   tale   Regione   degli   importi    corrispondenti
all'applicazione delle  quote  fisse  di  compartecipazione  previste
dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione  ai  diversi  tributi
[...] contrasta con l'evocato parametro statutario» (sentenza n.  241
del 2012). 
    Per le medesime ragioni risulterebbero violati altresi' gli artt.
116, 117, terzo comma,  e  119  Cost.,  che  riconoscono  e  tutelano
l'autonomia economico-finanziaria delle Regioni  e,  in  particolare,
delle autonomie speciali,  con  specifico  riferimento  alla  Regione
autonoma Sardegna. 
    2.2.- Sarebbero inoltre violati gli artt. 15 e 18 del  d.lgs.  n.
114 del 2016 - anche in riferimento ai predetti artt.  7  e  8  dello
statuto speciale - che recano norme  di  attuazione  dell'art.  8  da
ultimo  menzionato.  Secondo  questa  Corte,  infatti,  le  norme  di
attuazione  degli  statuti  speciali  «possiedono  un  sicuro   ruolo
interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che
delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale
e non possono essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il
procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal
modo sugli atti legislativi ordinari» (sentenza n. 51  del  2006)  e,
pertanto,  possono  essere  evocati  nel   giudizio   per   conflitto
d'attribuzione tra enti. In base  a  dette  disposizioni,  il  regime
delle compartecipazioni non puo' essere derogato, salvo il  ricorrere
di «eventi eccezionali e imprevedibili»  e  nel  rispetto  di  alcuni
oneri sostanziali e procedimentali che non sarebbero stati rispettati
nel caso di specie. In particolare, la riserva puo'  essere  disposta
solo su nuovi tributi o  su  maggiorazioni  di  aliquote  di  tributi
preesistenti, con salvezza del gettito gia' previsto in favore  della
Regione autonoma; lo Stato deve dare  alla  Regione  autonoma  previa
comunicazione della volonta' di disporre una riserva su tali maggiori
entrate; il  gettito  deve  essere  specificamente  finalizzato  alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dagli   «eventi   eccezionali   e
imprevedibili» che giustificano la riserva erariale; la riserva  deve
essere temporalmente delimitata e  distintamente  contabilizzata  nel
bilancio statale. 
    Secondo la ricorrente, peraltro, il menzionato contrasto  sarebbe
maggiormente evidente considerando che le disposizioni di  attuazione
del novellato art. 8 dello statuto  speciale  producono  effetti  dal
gennaio 2010, vale a dire dalla data in cui il  nuovo  sistema  delle
entrate regionali avrebbe dovuto entrare a regime, ai sensi dell'art.
l, comma 838, della legge n. 296 del 2006. 
    2.3.- La riserva  erariale  delle  entrate  compartecipate  dalla
Regione autonoma Sardegna sarebbe inoltre  lesiva  del  principio  di
leale collaborazione  desumibile  dagli  artt.  5  e  117  Cost.,  in
relazione alle intese stipulate tra lo Stato e  la  Regione  autonoma
aventi ad oggetto «Accordo tra lo Stato e la Regione  autonoma  della
Sardegna  per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica»,  del  10
dicembre 2015, e «Accordo  tra  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica», del 21
luglio 2014. 
    Con l'art. 3 dell'accordo del dicembre  del  2015,  lo  Stato  si
sarebbe infatti obbligato a liquidare alla Regione, in quattro  quote
annuali, il maggior  gettito  tributario  compartecipato  non  ancora
trasferito alla Regione autonoma Sardegna, recependo  le  indicazioni
della giurisprudenza  costituzionale  sulla  cogenza  del  regime  di
compartecipazione  delle  entrate  erariali  e  auto-obbligandosi   a
restituire qualunque cespite fosse  stato  escluso  da  tale  regime.
Conseguentemente, lo Stato non potrebbe incamerare somme  oggetto  di
compartecipazione della Regione autonoma Sardegna. 
    La riserva  erariale  sarebbe  inoltre  in  contrasto  anche  con
l'accordo del luglio del 2014 in cui lo Stato aveva riconosciuto  gli
effetti della riforma del regime delle  entrate  sulle  capacita'  di
spesa della Regione autonoma Sardegna, superando il precedente regime
del "patto di stabilita' interno". Il mancato riconoscimento di parte
delle   risorse    compartecipate    comporterebbe    necessariamente
l'illegittima compressione della capacita' di  spesa  della  Regione,
posto che «e' di palmare evidenza che [...] il principio inderogabile
dell'equilibrio  in  sede  preventiva  del  bilancio  di   competenza
comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati,  nel
suo  ambito,  i  profili  della  spesa  e  quelli  dell'entrata»  (e'
richiamata la sentenza n. 118 del 2012). 
    La lesione del  principio  di  leale  collaborazione  e'  inoltre
dedotta in ragione della violazione di un'intesa «senza l'attivazione
di  ulteriori  meccanismi  di  cooperazione  necessari  per  superare
l'intesa  gia'  raggiunta»,  cio'  che  «determina  una  lesione  del
principio  di  leale  collaborazione»,  dal  momento  che  le  intese
«rappresentano la via maestra  per  conciliare  esigenze  unitarie  e
governo autonomo del  territorio»,  e  che  «il  principio  di  leale
collaborazione che si realizza mediante tali accordi,  anche  in  una
accezione minimale, impone alle parti che  sottoscrivono  un  accordo
ufficiale in una sede istituzionale  di  tener  fede  ad  un  impegno
assunto» (sono richiamate le sentenze n. 58 del  2007  e  n.  31  del
2006). 
    Detti  principi,  affermati  in  casi  nei  quali  l'intesa   era
intervenuta in un  ambito  materiale  riconducibile  alla  competenza
legislativa esclusiva statale, dovrebbero a maggior  ragione  trovare
applicazione al caso in esame, in  cui,  da  un  canto,  rilevano  le
speciali prerogative della Regione autonoma Sardegna  e,  dall'altro,
questa Corte, facendo espressamente riferimento anche all'intesa  del
21 luglio 2014, ha riconosciuto un particolare rilievo  agli  accordi
in materia  di  finanza  pubblica  intervenuti  tra  lo  Stato  e  le
autonomie speciali (si richiama la sentenza n. 19 del 2015). 
    Peraltro, la violazione del principio di leale collaborazione non
potrebbe  essere  esclusa  dal  fatto  che  lo  schema  del   decreto
ministeriale  impugnato  e'   stato   esaminato   nell'ambito   della
Conferenza  Stato-Regioni.  In  quella  sede,  difatti,  la   Regione
autonoma ricorrente, nel corso della seduta della Commissione  affari
finanziari della Conferenza dell'8 giugno 2016, ha fatto presente «la
non applicabilita' della norma [ovverosia del comma 321] alla Regione
Sardegna», come risulta dal verbale della Commissione. 
    2.4.- La deroga  al  regime  di  compartecipazione  prevista  dal
decreto impugnato violerebbe anche gli artt. 54 e  56  dello  statuto
speciale, in quanto modificherebbe le disposizioni  statutarie  e  le
norme  di  attuazione  sull'autonomia   economico-finanziaria   della
Regione autonoma  senza  rispettare  gli  speciali  procedimenti  ivi
previsti. 
    2.5.- Infine, per completezza,  la  ricorrente  osserva  che  non
potrebbe obiettarsi che  l'atto  impugnato  si  e'  limitato  a  dare
applicazione ai commi 321 e 322 dell'art. l della legge  n.  296  del
2006, che hanno istituito la riserva erariale delle entrate derivanti
dall'innalzamento dell'aliquota sulla  tassa  automobilistica  per  i
veicoli maggiormente  inquinanti,  dal  momento  che  essi  sarebbero
divenuti inefficaci nei confronti della ricorrente con l'accordo  del
dicembre 2015, o, al piu', con l'entrata in vigore del d.lgs. n.  114
del 2016. 
    Con l'accordo del dicembre 2015 e con  la  successiva  emanazione
delle norme di  attuazione  statutaria,  infatti,  lo  Stato  avrebbe
integralmente   recepito   le   indicazioni   della    giurisprudenza
costituzionale sulla cogenza del regime  di  compartecipazione  delle
entrate da parte della Regione autonoma Sardegna, auto-obbligandosi a
restituire qualunque cespite fosse stato escluso da tale  regime.  Ne
conseguirebbe che il comma 321,  a  far  data  dal  2010  (decorrenza
stabilita dal d.lgs. n. 114 del 2016,  come  si  e'  visto),  non  e'
applicabile alla Regione autonoma Sardegna. 
    In particolare, il d.lgs. n. 114 del  2016  avrebbe  parzialmente
abrogato il comma 321 dell'art. l della legge n. 296 del 2006,  nella
parte in cui disponeva la riserva erariale per  i  tributi  spettanti
alla Regione autonoma Sardegna per le annualita' dal 2010 in poi. 
    2.6.-  In  via  subordinata,  la  Corte  costituzionale,  qualora
ritenesse che l'art. 1, comma 321, non sia stato abrogato dal  d.lgs.
n. 114 del 2016, dovrebbe interpretare la  medesima  disposizione  in
senso costituzionalmente orientato,  vale  a  dire  escludendo  dalla
riserva erariale le Regioni a statuto speciale il cui ordinamento non
consente  deroghe  al  regime  di   compartecipazione   ai   tributi.
Conseguentemente, la riserva erariale non  potrebbe  piu'  applicarsi
alla Regione autonoma ricorrente. 
    Detta interpretazione comporterebbe, innanzitutto, che il decreto
impugnato avrebbe violato il comma 321 dell'art. l della legge n. 296
del 2006 unitamente ai  parametri  gia'  indicati;  inoltre  a  voler
considerare tuttora vigente il suddetto comma 321,  persisterebbe  la
lesione   dell'autonomia   economico-finanziaria    garantita    alla
ricorrente dallo statuto speciale (artt. 7 e 8, nonche' art. 54,  che
assicura la "rigidita'"  della  fonte  statutaria),  dalle  norme  di
attuazione statutaria (artt. 15 e 18 del  d.lgs.  n.  114  del  2016,
anche alla luce dell'art. 56 dello statuto speciale, che prescrive il
particolare procedimento di approvazione delle norme di  attuazione),
dagli artt. 5, 116, 117, terzo comma, e 119  Cost.,  e  dalle  intese
stipulate con lo Stato, per quanto in precedenza illustrato. 
    2.7.- In via ulteriormente  subordinata,  e  quindi,  qualora  la
Corte ritenesse non solo vigente e quindi  applicabile  alla  Regione
autonoma Sardegna il menzionato art. 1, comma 321, per le  annualita'
dal 2010, ma altresi' di doverlo interpretare  in  modo  difforme  da
quanto dianzi prospettato, la ricorrente sollecita la medesima  Corte
a sollevare innanzi a se' la questione di legittimita' costituzionale
del suddetto articolo. 
    Il d.lgs. n. 114  del  2016,  attuativo  dello  statuto,  avrebbe
difatti  determinato  l'illegittimita'  costituzionale   sopravvenuta
della precedente disposizione di legge statale (e' citata la sentenza
n. 13 del 1974 secondo la  quale  «e'  bensi'  vero  -  in  linea  di
principio - che, nel vigente ordinamento, il  sopravvenire  di  nuove
norme [...] dotate [...] di forza  giuridica  prevalente  rispetto  a
quella delle leggi formali ordinarie, determina l'invalidazione delle
norme anteriori che divengano con esse incompatibili»  e  «[t]ale  e'
certamente il caso delle relazioni tra la  preesistente  legislazione
statale e le competenze legislative attribuite  alle  Regioni»  dalla
novellazione degli statuti  speciali  o  delle  norme  di  attuazione
statutaria). 
    Conseguentemente, il decreto ministeriale impugnato lederebbe  le
attribuzioni  costituzionali  e  statutarie  connesse   all'autonomia
economico-finanziaria della Regione autonoma Sardegna, non  solo  per
quanto  in  precedenza  illustrato,  ma  anche   in   ragione   della
sopravvenuta illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  321,
della legge n. 296 del 2006  che,  se  interpretato  diversamente  da
quanto sopra prospettato, sarebbe incompatibile con  l'art.  8  dello
statuto speciale e con gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del  2016,
per le ragioni gia' illustrate. 
    3.- Con atto depositato il 3 gennaio 2017, si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   il
conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    3.1.- Il resistente eccepisce  anzitutto  l'inammissibilita'  del
conflitto, in quanto il  decreto  impugnato  sarebbe  dichiaratamente
attuativo dell'art. 1, commi 235, 321 e 322 della legge  n.  296  del
2007:  le  censure  ad  esso  mosse  investirebbero  in  realta'   le
disposizioni normative di cui farebbero applicazione, nella parte  in
cui  riserverebbero  allo  Stato   il   maggior   gettito   derivante
dall'incremento delle tasse  automobilistiche,  pur  in  difetto  del
requisito  del  vincolo  di  destinazione  specifica  statutariamente
previsto  ai  fini  della  legittimita'  della  riserva.  Il  ricorso
mirerebbe pertanto a eludere  i  termini  decadenziali  previsti  per
l'impugnativa delle norme  di  legge  su  cui  si  fondano  i  poteri
esercitati con l'atto oggetto del  conflitto,  rendendo  quest'ultimo
inammissibile secondo i principi affermati da questa Corte (e' citata
la sentenza n. 472 del 1995). D'altronde, la ricorrente  non  avrebbe
impugnato i decreti relativi alle precedenti annualita'. 
    Per tali motivi, difatti, un  analogo  conflitto  proposto  dalla
Regione Siciliana avverso il decreto ministeriale relativo agli  anni
2006 e 2007 e' stato dichiarato inammissibile con la sentenza n.  144
del 2013. 
    Inoltre,  sempre  in  punto  di  inammissibilita',   secondo   il
Presidente del Consiglio dei ministri  la  ricorrente  avrebbe  avuto
piena consapevolezza del contenuto  del  decreto  e  delle  modalita'
della regolazione finanziaria da esso operata,  trattandosi  di  atto
frutto  della  concertazione  con  la  medesima  Regione,  in  quanto
adottato a seguito dell'intesa del 7 luglio 2016 raggiunta in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome. 
    Infine,  prosegue  il  resistente,  la  partecipazione  regionale
all'iter formativo del decreto escluderebbe altresi'  il  pregiudizio
alle  disponibilita'  regionali  di  cassa,  non  avendo  fornito  la
ricorrente alcuna specificazione a riguardo ed anzi  essendo  errata,
per eccesso, l'indicazione dell'importo compensato pari, in  realta',
ad euro 3.136.759,98. In proposito questa Corte  ha  sottolineato  la
necessita' che l'intervento statale produca una grave alterazione del
rapporto tra complessivi bisogni regionali e l'insieme dei mezzi  per
farvi fronte (si citano al riguardo le sentenze n. 127 del  2016,  n.
29 del 2004, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994). 
    3.2.- Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato. 
    Il provvedimento impugnato,  cosi  come  le  norme  primarie  che
attua, stabiliscono un meccanismo  di  mera  regolazione  finanziaria
volto a compensare le minori entrate derivanti a Regioni  e  Province
autonome  dall'introduzione  dei  cosiddetti  ecoincentivi   con   le
maggiori  entrate  nette  derivanti   dall'incremento   della   tassa
automobilistica regionale e a stabilire la correlativa riduzione  dei
trasferimenti  erariali  regionali.  Da  cio'  conseguirebbe  la  non
fondatezza di tutte le censure. 
    I commi 321 e 322  dell'art.  1  della  legge  n.  296  del  2006
costituirebbero, infatti, disposizioni di coordinamento  tra  finanza
regionale e statale in linea con gli artt. 7 e 8, lettera  m),  dello
statuto speciale, i quali prevedono, rispettivamente, che l'autonomia
finanziaria sia coordinata con quella dello Stato e che alla  Regione
autonoma Sardegna spettano i sette decimi delle entrate erariali, tra
le quali continua ad annoverarsi la tassa automobilistica (si  citano
le sentenze n. 199 del 2016 e n. 288 del 2012). In sostanza, difatti,
le disposizioni della legge n. 296  del  2006  sostituiscono  con  il
maggior gettito della tassa automobilistica, direttamente riscossa  e
accertata dalle Regioni, una quota  pari  di  trasferimenti  erariali
diretti. 
    Per le  medesime  ragioni  sarebbe  infondata  anche  la  dedotta
violazione dell'art. 15 del d.lgs. 114 del  2016  che  disciplina  le
riserve di gettito allo Stato dei nuovi tributi o degli incrementi di
tributi esistenti, ribadendo i consueti criteri  dell'eccezionalita',
temporaneita',  del  vincolo  di  destinazione  e  della  separatezza
contabile di tale riserva. Detto parametro  sarebbe  irrilevante  nel
caso in esame, in cui non si discute di una  riserva  statale  di  un
incremento dell'aliquota, bensi', come dianzi chiarito, di una  norma
di  coordinamento  tra  incremento   delle   aliquote   della   tassa
automobilistica e trasferimenti erariali diretti. 
    Sarebbero parimenti irrilevanti gli accordi finanziari tra  Stato
e Regione autonoma Sardegna del luglio 2014 e del  dicembre  2015,  i
quali non avrebbero trattato la questione del maggior  gettito  della
tassa automobilistica, vigente dal 2006, che sarebbe  quindi  rimasta
materia estranea ad essi. 
    Destituita di fondamento sarebbe anche la censura  relativa  alla
mancata previa intesa tra Stato e Regione ricorrente, dal momento che
il decreto impugnato e' stato, al contrario, adottato  previa  intesa
nella Conferenza Stato-Regioni, con il consenso anche  della  Regione
autonoma Sardegna. 
    Alla luce dei rilievi che precedono,  sarebbe  superata  altresi'
l'asserita lesione degli artt. 54 e 56 dello  statuto  speciale,  dal
momento che la  legge  n.  296  del  2006  avrebbe  soltanto  dettato
disposizioni di coordinamento finanziario tra  Stato  e  Regione,  in
conformita' all'art. 7 del medesimo statuto, e non avrebbe provveduto
a modificarlo. 
    Peraltro, la menzionata  legge,  con  l'art.  1,  comma  834,  ha
apportato modifiche allo statuto speciale relative  al  regime  delle
entrate regionali ed e' anteriore di dieci anni al menzionato  d.lgs.
n. 114 del 2016, per cui non potrebbe  essere  considerata  come  una
modifica delle norme di attuazione da questo revocate. 
    Per questo motivo sarebbe infondato anche l'ulteriore  motivo  di
ricorso,  proposto  in  via  subordinata,  in  cui  si  sostiene   la
sopravvenuta inefficacia dell'art. l, comma 321, della legge  n.  296
del 2006, in conseguenza dell'entrata in vigore, con effetto  dal  1°
gennaio 2010, dell'art. 15 del d.lgs. n. 114 del 2016:  innanzitutto,
in quanto non esisterebbe la categoria dell'inefficacia sopravvenuta,
ma   quella   della   abrogazione   tacita,   o   implicita   o   per
incompatibilita' (art. 15 delle disposizioni  preliminari  al  codice
civile), di cui, peraltro, non ricorrerebbero gli  estremi;  inoltre,
in  quanto  il   menzionato   art.   15   riprodurrebbe   i   criteri
dell'eccezionalita', della temporaneita', del vincolo di destinazione
e della separatezza contabile della riserva di gettito allo Stato dei
nuovi tributi o degli incrementi di tributi  esistenti.  Dal  momento
che detti principi erano  gia'  immanenti  nel  sistema,  la  Regione
autonoma avrebbe dovuto tempestivamente  impugnare  l'art.  1,  comma
321, della legge n. 296 del 2006. 
    Ne' sarebbe possibile  optare  per  l'interpretazione,  auspicata
dalla ricorrente, dell'art. l, comma 321,  della  legge  n.  296  del
2006, nel senso che esso si riferisca a tutte le Regioni  e  Province
autonome, ad esclusione  della  Regione  autonoma  Sardegna,  perche'
l'incremento della tassa automobilistica e' stato applicato in  tutto
il  territorio,  e  dunque  anche  la   correlata   disposizione   di
coordinamento relativa ai  trasferimenti  erariali  diretti  dovrebbe
essere di portata generale. 
    Infine, sarebbe infondato anche l'ultimo motivo  di  ricorso.  La
categoria dell'illegittimita' costituzionale "sopravvenuta"  potrebbe
difatti essere configurata solo a fronte del mutamento successivo  di
norme di rango  costituzionale,  che  rendano  incompatibile  con  la
Costituzione una precedente norma di legge  ordinaria.  Nel  caso  di
specie, invece, il contrasto si  sarebbe  avuto  con  l'art.  15  del
d.lgs. n. 114 del 2016 che e' norma di attuazione  contenuta  in  una
"legge rinforzata". 
    La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  l,  comma
321, della legge n. 296 del  2006,  che  la  ricorrente  auspica  che
questa Corte sollevi innanzi a se', sarebbe, comunque, manifestamente
infondata in quanto la sopravvenuta norma di attuazione fu discussa e
approvata dalla Commissione paritetica  nella  vigenza  dell'art.  l,
comma 321, sicche' dovrebbe ritenersi che  tale  ultima  disposizione
sia stata ritenuta compatibile anche con il nuovo sistema delle norme
di attuazione  statutaria  che  si  andava  ad  introdurre.  A  voler
ritenere diversamente, la  riforma  delle  norme  statutarie  sarebbe
stata  la  sede  propria  per  prevedere  specificamente  limitazioni
all'applicazione  alla  Regione  autonoma  Sardegna  del  piu'  volte
menzionato art. l, comma 321, della legge n. 296 del 2006. 
    4.- Con successivo ricorso spedito per  la  notificazione  il  12
luglio 2017 e depositato il successivo 18 luglio, la Regione autonoma
Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 7
del 2017) nei confronti dello  Stato  in  relazione  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  dipartimento  della
funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore  gettito
della  tassa  automobilistica  da  riservare  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
per  l'anno  2013),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica n. 110, serie generale, del 13 maggio 2017,  adducendo  le
medesime motivazioni spese a sostegno dell'impugnativa del precedente
decreto. 
    In particolare, ha specificato che il provvedimento impugnato  si
riferisce all'anno 2013 e riguarda anche l'aumento delle tasse per  i
motocicli, in base al  principio  di  sostenibilita'  ambientale  dei
veicoli, previsto dall'art. 2, commi 63 e  64,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 286, e che la somma che la Regione Sardegna  deve  riversare
allo Stato per la suddetta annualita' ammonta a euro 2.817.523,18. 
    Ha, inoltre, precisato che la stessa Regione autonoma, nel  corso
della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2017,  nella
quale si e' esaminato lo schema del decreto impugnato, ha dichiarato,
come  risulta  dal  verbale  «che  il  provvedimento   non   dovrebbe
comprendere la propria Regione in quanto sarebbe in violazione  delle
norme attuative dello Statuto di cui agli articoli 15 e 18 del d.lgs.
n.  114/2016  [...],  dove  si  stabilisce  l'inapplicabilita'   alla
Sardegna,  a  far  data  dal  2010,  delle  riserve  erariali   sulle
compartecipazioni spettanti  alla  Regione,  salvo  che  intervengano
eventi eccezionali e imprevedibili». 
    5.- Con atto depositato il 17 agosto 2017, si e' costituito anche
in  questo  giudizio  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    5.1.-  Il  resistente   evidenzia,   in   particolare,   che   il
provvedimento  impugnato  si   differenzia   dal   decreto   relativo
all'annualita' 2012 gia' oggetto di  separato  conflitto,  in  quanto
sarebbe attuativo soltanto dell'art. 1, commi 321 e 322, della  legge
n. 296 del 2006 e non anche dei commi 235 e 236 della medesima legge,
essendo  venute  meno  le  agevolazioni  previste  da  queste  ultime
disposizioni. 
    Ha  quindi  puntualmente  replicato   al   ricorso,   in   ordine
all'ammissibilita' e alla fondatezza, con motivazioni sostanzialmente
coincidenti con quelle addotte in relazione al  ricorso  reg.  confl.
enti n. 6 del 2016, evidenziando l'inconferenza  e  la  non  adeguata
motivazione dei parametri di cui agli artt. 116, 117 e 119 Cost. 
    6.- In prossimita' dell'udienza  pubblica,  la  Regione  autonoma
Sardegna ha depositato un'unica memoria per entrambi  i  ricorsi,  in
cui ha replicato alle difese avversarie. 
    6.1.- In generale, in ordine  all'eccezione  di  inammissibilita'
dei conflitti, in  quanto  gli  atti  impugnati  sarebbero  meramente
attuativi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del  2007,
la Regione autonoma ricorrente evidenzia la peculiarita'  del  quadro
normativo che la riguarda e,  in  particolare,  l'inconferenza  della
richiamata sentenza n. 144 del 2013 che ha  dichiarato  inammissibile
il ricorso della Regione Siciliana avverso analogo decreto. 
    Successivamente alla legge n. 296 del 2006, ma  anteriormente  ai
decreti impugnati, infatti, sono intervenuti gli artt. 15  e  18  del
d.lgs. n. 114 del 2016, recanti norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale applicabili dal 1° gennaio 2010. 
    In  considerazione  della  peculiare  forza  di  legge  di  dette
disposizioni   di   attuazione,   che   hanno   disposto    che    le
compartecipazioni regionali alle entrate erariali non possano  essere
oggetto di riserva a partire dal  2010,  dovrebbe  trarsi  una  delle
seguenti conseguenze: o che il d.lgs. n. 114  del  2016  ha  abrogato
parzialmente l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006  «nella
parte in cui (ancorche' illegittimamente)  pretendeva  di  applicarsi
anche alla Regione Sardegna»; o che la legge n.  296  del  2006  deve
interpretarsi nel senso che la riserva erariale non possa  applicarsi
alle Regioni  autonome  le  cui  norme  statutarie  o  di  attuazione
statutaria non consentano l'imposizione della  riserva  erariale.  In
entrambi i casi, ad ogni modo, non sarebbe la legge n. 296 del 2006 a
menomare le attribuzioni  della  ricorrente,  bensi'  direttamente  i
decreti impugnati, i quali, dunque, sarebbero  stati  ammissibilmente
posti a fondamento del conflitto. 
    In via ulteriormente subordinata, inoltre, la difesa regionale ha
dedotto la sopravvenuta illegittimita'  costituzionale  del  medesimo
art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, per contrasto con gli
artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016, anche in  riferimento  alle
norme statutarie di cui costituiscono attuazione. 
    Peraltro,  qualora  questa  Corte  ritenesse  che  le  menzionate
disposizioni di attuazione non producano effetto nei confronti  delle
riserve erariali pre-istituite, detta interpretazione  contrasterebbe
con il principio in base al quale gli atti  giuridici  devono  essere
applicati  prediligendone  l'interpretazione   che   ne   salvaguarda
l'efficacia;  equivarrebbe  inoltre  a  consentire  allo   Stato   di
sottrarsi senza alcuna  conseguenza  o  responsabilita'  al  rispetto
degli accordi intercorsi con la Regione, con  conseguente  violazione
del  dovere  di  leale  collaborazione.  La  ricorrente   ha   quindi
puntualmente replicato alle  deduzioni  avversarie  fondate  su  tali
premesse. 
    6.2.-   La   Regione   autonoma   Sardegna    contesta    inoltre
l'affermazione in base alla quale essa avrebbe  prestato  il  proprio
assenso   all'imposizione   di   riserve   erariali    sul    gettito
compartecipato nella fase di concertazione conclusasi  con  l'intesa.
Per quanto riguarda il d.m. 21 settembre 2016, come gia'  dedotto  in
ricorso,  la   Commissione   affari   finanziari   della   Conferenza
Stato-Regioni, nella seduta dell'8 giugno 2016, aveva fatto  presente
«la non applicabilita' della norma [ovverosia  del  comma  321]  alla
Regione Sardegna», come risulta dal  verbale  della  Commissione.  La
Regione inoltre non aveva partecipato alla riunione della  Conferenza
Stato-Regioni del 7 luglio 2016. In relazione al  successivo  d.m.  8
maggio 2017, nel  corso  della  seduta  della  Conferenza  Permanente
Stato-Regioni del 30 marzo 2017, nella quale e'  stato  esaminato  lo
schema di decreto, la ricorrente  ha  dichiarato,  come  risulta  dal
verbale «che il provvedimento non  dovrebbe  comprendere  la  propria
Regione in quanto sarebbe in violazione delle norme  attuative  dello
Statuto di cui agli articoli 15 e 18  del  D.lgs.  n.  114/2016».  Al
momento di sancire l'intesa, come risulta dal verbale  del  30  marzo
2017, inoltre  non  era  presente  il  rappresentante  della  Regione
autonoma Sardegna. 
    6.3.-  Infine,  la  ricorrente  nega  di  essere  onerata   della
dimostrazione  del  grave  pregiudizio  alla  finanza  regionale  per
effetto dell'insufficienza  delle  risorse  residue  al  netto  della
riserva, posto che non  sarebbe  questo  l'oggetto  della  doglianza,
bensi' l'ingiustificata compressione delle attribuzioni statutarie in
materia di autonomia economico-finanziaria. Inoltre,  nessun  rilievo
avrebbe la possibilita' di disporre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica che si imporrebbero anche alle  autonomie  speciali,
posto che nella fattispecie si verte nel diverso tema  delle  riserve
di gettito tributario in asserita deroga  agli  artt.  15  e  18  del
d.lgs. n. 114 del 2016. Peraltro, ne' i decreti in esame ne' le norme
che ne costituiscono  il  fondamento  potrebbero  essere  considerate
quali meccanismi di mera  regolazione  finalizzati  «ad  operare  una
compensazione tra le minori entrate derivanti alle regioni e province
autonome dall'introduzione dei cosiddetti ecoincentivi (commi da  224
a 234), le maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione del comma
321, ossia dall'incremento della tassa automobilista regionale, e  la
correlativa riduzione dei trasferimenti erariali  alle  regioni».  Lo
Stato, difatti, trattenendo l'extra-gettito dell'aumento della  tassa
automobilistica,  stabilirebbe  una  riserva  erariale  mediante   la
riduzione dei trasferimenti erariali, come  peraltro  sostanzialmente
ammesso anche  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  nel  giudizio
relativo al d. m. 8 maggio 2017. 
    La  difesa  regionale  ha,  infine,  da  un   canto,   contestato
l'asserita irrilevanza degli accordi del 2014 e del 2015, dal momento
che gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114  del  2016,  che  recepiscono
detti accordi, hanno previsto il divieto di imporre riserve  erariali
e di trattenere somme a tale titolo a far data dal  1°  gennaio  2010
cosi' producendo effetti anche per il caso di specie; dall'altro,  ha
ribadito la dedotta violazione, in via di «estremo subordine»,  degli
artt. 54 e 56 dello  statuto  speciale  per  essere  state  apportate
modifiche statutarie o delle norme di attuazione  senza  che  si  sia
seguita la concertazione prevista da detti articoli. 
    7.-  Anche  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha   depositato
memoria, nel giudizio iscritto al reg. confl. enti n. 6 del 2016,  in
prossimita' dell'udienza pubblica. 
    Le misure di cui all'art. 1, commi da 224  a  236  e  321,  della
legge n.  296  del  2006  costituirebbero  interventi  di  competenza
esclusiva  statale,  sia  perche'  emanate  nella   materia   «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117,  secondo  comma,  lettera
s), sia perche' attuazione delle  direttive  europee  in  materia  di
sostituzione di autoveicoli inquinanti (art.  117,  primo  e  secondo
comma, lettera a, Cost.). 
    La  coesistenza  di   incrementi   ed   esenzioni   della   tassa
automobilistica ha comportato la necessita' di  regolare  i  rapporti
finanziari  tra  lo  Stato  e  le  Regioni  e  le  Province  autonome
attraverso i commi 235 e 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del  2006
e i successivi decreti interdipartimentali. In particolare,  il  d.m.
21 settembre 2016, provvedendo a dette regolazioni  compensative,  e'
stato  adottato   previa   intesa,   che   risulterebbe   unanime   e
incondizionata, nella Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016.  Il
rilievo della  Commissione  affari  finanziari  nella  seduta  dell'8
giugno 2016 sarebbe stato espresso in una fase istruttoria e  non  si
sarebbe formalizzato in una  clausola  della  delibera  finale  della
Conferenza. 
    D'altronde, da una lettura  coordinata  della  legge  finanziaria
2007, emergerebbe che lo  Stato  intendeva  attribuire  alla  Regione
autonoma Sardegna, a partire dal 2010, i  sette  decimi  del  gettito
della tassa automobilistica, ma  non  esonerarla  dal  concorso  alla
politica ambientale dello Stato, da attuarsi anche attraverso  misure
fiscali incidenti sul possesso degli autoveicoli. In questo contesto,
l'impatto del d.lgs. n. 114 del 2016 e, in particolare, dell'art.  15
sull'assetto previgente sarebbe irrilevante: in primo luogo,  perche'
la funzione meramente integrativa e interpretativa delle disposizioni
di attuazione rispetto alle norme dello statuto speciale non potrebbe
spingersi fino a stravolgere il senso di queste  ultime;  in  secondo
luogo perche' nella fattispecie in esame non si discuterebbe  di  una
riserva erariale di tributi regionali o a gettito regionale. Infatti,
nell'ambito della devoluzione del gettito della tassa automobilistica
alle  Regioni,  ivi  compresa  la  Regione  autonoma  Sardegna,   gli
incrementi e le agevolazioni "ambientali" previsti  per  detta  tassa
sarebbero stati coordinati con il regime generale  dei  trasferimenti
erariali, prevedendosi che alle esenzioni corrispondessero incrementi
dei trasferimenti erariali  e,  per  converso,  che  agli  incrementi
dell'aliquota corrispondessero uguali  riduzioni  dei  trasferimenti.
Spetterebbe quindi allo Stato l'eventuale extra-gettito, qualora  gli
incrementi  dell'aliquota  abbiano  avuto   un   effetto   piu'   che
proporzionale al decremento comportato  dalle  esenzioni,  in  quanto
l'intera operazione dovrebbe avvenire ad invarianza di gettito. 
    Ha quindi concluso per l'inammissibilita' o la non fondatezza del
ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con i ricorsi in epigrafe la  Regione  autonoma  Sardegna  ha
proposto conflitti di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in
relazione al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  con
il  dipartimento  della   funzione   pubblica   21   settembre   2016
(Determinazione del maggiore gettito della tassa  automobilistica  da
riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo
da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e  di
Bolzano, per l'anno 2012) e al decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 8  maggio
2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica
da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013). 
    1.1.-  Dopo  aver  ripercorso  i  passaggi  salienti  del   lungo
contenzioso tra Stato  e  Regione  autonoma  Sardegna,  gia'  oggetto
dell'attenzione di questa Corte e noto come  "vertenza  entrate",  la
Regione autonoma Sardegna, in entrambi i  ricorsi,  evidenzia  che  i
provvedimenti impugnati riserverebbero all'erario il maggior  gettito
derivante dall'aumento della  tassa  automobilistica  che,  ai  sensi
dell'art. 8, comma l,  lettera  m),  della  legge  costituzionale  26
febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la  Sardegna),  come
modificato dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e'  compartecipato
per i sette decimi dalla Regione autonoma Sardegna. Ne deriverebbe la
sottrazione di risorse che statutariamente le spettano. 
    La ricorrente anzitutto lamenta la violazione degli artt. 7  e  8
dello  statuto  speciale  e  degli  artt.  116,  117  e   119   della
Costituzione che presidiano  l'autonomia  economicofinanziaria  della
Regione autonoma Sardegna. 
    Assume,  infatti,  che  la  riserva  erariale  disposta   con   i
menzionati decreti ministeriali sarebbe illegittima, dal momento  che
l'art.  8  dello  statuto  speciale  non  contempla  alcuna   ipotesi
derogatoria al regime di compartecipazione  fissa  alle  entrate.  Le
riserve  statali  non  sarebbero  previste  ne'  nella   formulazione
vigente,  ne'  in  quelle  precedenti  di  tale  articolo,   con   la
conseguenza  che   ogni   atto   che   esclude   un   tributo   dalla
compartecipazione sarebbe illegittimo  per  violazione  dello  stesso
art. 8 e, conseguentemente, dello stesso art. 7 dello statuto. Per le
medesime ragioni risulterebbero altresi' violati gli artt. 116,  117,
terzo comma, e 119 Cost.,  che  riconoscono  e  tutelano  l'autonomia
economico-finanziaria delle Regioni. 
    Sarebbero  inoltre  violati  gli  artt.  15  e  18  del   decreto
legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione  dell'articolo
8 dello Statuto speciale della  Regione  autonoma  della  Sardegna  -
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in  materia  di  entrate
erariali regionali) - anche in riferimento ai predetti artt.  7  e  8
dello statuto speciale - che recano norme di attuazione  dell'art.  8
da ultimo menzionato. In base a dette disposizioni, il  regime  delle
compartecipazioni non puo' essere derogato,  salvo  il  ricorrere  di
«eventi eccezionali e imprevedibili» e il rispetto  di  alcuni  oneri
sostanziali e procedimentali, requisiti  insussistenti  nel  caso  di
specie, ad avviso della ricorrente. 
    La riserva erariale delle entrate  compartecipate  dalla  Regione
autonoma Sardegna, disposta con i  provvedimenti  impugnati,  sarebbe
inoltre lesiva del principio di leale collaborazione desumibile dagli
artt. 5 e 117 Cost., in relazione alle intese stipulate tra lo  Stato
e la Regione autonoma, aventi ad oggetto «Accordo tra lo Stato  e  la
Regione Autonoma della Sardegna per il  coordinamento  della  finanza
pubblica»,  del  10  dicembre  2015,  e  «Accordo  tra  il   Ministro
dell'Economia e delle Finanze e la Regione  Sardegna  in  materia  di
finanza pubblica», del 21 luglio 2014. 
    La deroga al regime di compartecipazione  stabilita  dai  decreti
impugnati violerebbe,  infine,  gli  artt.  54  e  56  dello  statuto
speciale, in quanto modificherebbe le disposizioni  statutarie  e  le
relative    norme    di    attuazione     concernenti     l'autonomia
economicofinanziaria della  Regione  autonoma  senza  rispettare  gli
speciali procedimenti ivi previsti. 
    Peraltro, sempre secondo la ricorrente, non  potrebbe  obiettarsi
che l'atto impugnato si sia limitato a dare applicazione ai commi 321
e 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.  Le  disposizioni  che
hanno  istituito  la  riserva  erariale   delle   entrate   derivanti
dall'innalzamento dell'aliquota sulla  tassa  automobilistica  per  i
veicoli  maggiormente   inquinanti   sarebbero,   difatti,   divenute
inefficaci nei confronti della Regione autonoma  Sardegna  a  seguito
dell'accordo del 10 dicembre 2015 e della successiva emanazione delle
norme di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 114 del 2016,  con
i quali lo Stato avrebbe integralmente recepito le indicazioni  della
giurisprudenza   costituzionale   sulla   cogenza   del   regime   di
compartecipazione delle entrate con la Regione autonoma Sardegna e si
sarebbe obbligato a restituire qualunque provento fosse stato escluso
da tale regime. 
    In particolare, il d.lgs. n. 114 del  2016  avrebbe  parzialmente
abrogato il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006,  nella
parte in cui disponeva la riserva erariale per  i  tributi  spettanti
alla Regione autonoma Sardegna per le annualita' a partire dal 2010. 
    1.2.-   In    via    subordinata,    la    ricorrente    propugna
l'interpretazione dell'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006
in senso costituzionalmente orientato, vale a dire  escludendo  dalla
riserva  erariale  le  autonomie  speciali  il  cui  ordinamento  non
consenta deroghe al regime di  compartecipazione  ai  tributi,  quale
sarebbe  la  Regione   autonoma   Sardegna.   Detta   interpretazione
comporterebbe,  innanzitutto,  che  i  decreti  impugnati   avrebbero
violato il comma  321  dell'art.  l  della  legge  n.  296  del  2006
unitamente ai parametri gia' indicati; inoltre, a  voler  considerare
tuttora vigente il  suddetto  comma  321,  persisterebbe  la  lesione
dell'autonomia   economico-finanziaria   garantita    alla    Regione
ricorrente dallo statuto speciale (artt. 7 e 8, nonche' art. 54,  che
assicura la "rigidita'"  della  fonte  statutaria),  dalle  norme  di
attuazione statutaria (artt. 15 e 18 del  d.lgs.  n.  114  del  2016,
anche alla luce dell'art. 56 dello statuto speciale, che prescrive il
particolare procedimento di approvazione delle norme di  attuazione),
dagli artt. 5, 116, 117, terzo comma, e  119  Cost.  e  dalle  intese
stipulate con lo Stato, per quanto in precedenza illustrato. 
    1.3.- In via  ulteriormente  subordinata  -  e,  quindi,  qualora
questa Corte ritenesse non solo vigente  e  quindi  applicabile  alla
Regione autonoma Sardegna il menzionato art. 1,  comma  321,  per  le
annualita' a partire dal 2010, ma altresi' di doverlo interpretare in
modo difforme da quanto dianzi prospettato - la ricorrente  sollecita
questa Corte a sollevare innanzi a se' la questione  di  legittimita'
costituzionale del suddetto articolo. 
    2.- In considerazione della connessione soggettiva e oggettiva  e
della sostanziale identita' delle censure proposte, i  ricorsi  vanno
trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- I conflitti sono ammissibili. 
    Non puo' essere accolta l'eccezione, avanzata  dalla  difesa  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  secondo  cui  la  Regione
autonoma Sardegna non avrebbe tempestivamente impugnato la  legge  n.
296 del 2006, della quale i decreti costituirebbero mera attuazione. 
    I ricorsi in esame, infatti, sono prospettati  non  in  relazione
alla lesivita' delle disposizioni legislative richiamate nella  parte
motiva dei decreti, bensi' con riguardo al contrasto con le norme  di
attuazione dello statuto speciale (artt. 15 e 18 del  d.lgs.  n.  114
del 2016), vigenti al momento dell'emanazione dei decreti stessi. 
    Al riguardo, non appare conferente il richiamo della sentenza  di
questa  Corte  n.  144  del  2013,  con  cui  e'   stata   dichiarata
l'inammissibilita' del conflitto  proposto  dalla  Regione  Siciliana
avverso il  decreto  del  Direttore  generale  delle  finanze  e  del
Ragioniere generale dello Stato 2  aprile  2012  (Determinazione  del
maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo  Stato,
al netto del minor gettito dello stesso tributo da  riconoscere  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  gli
anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235  e  322,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296), relativo  agli  anni  2006  e  2007.
Allora questa Corte  ha  ritenuto  che  le  doglianze  della  Regione
Siciliana, a differenza di quanto prospettato nei ricorsi  in  esame,
fossero rivolte a un atto meramente attuativo dei  commi  321  e  322
dell'art.  1  della  legge  n.  296  del  2006,  non  tempestivamente
impugnati, e quindi divenuti intangibili nella loro precettivita', in
quanto disposizioni ritenute applicabili, sin dal momento della  loro
emanazione, anche alla Regione Siciliana. 
    In  sostanza,  nel  caso  odierno,  a  parte  l'identita'   delle
disposizioni   legislative   richiamate    nei    decreti,    risulta
assolutamente differente il quadro normativo  in  cui  detti  decreti
sono stati adottati - e a cui i ricorsi per conflitto di attribuzioni
fanno riferimento - poiche' viene censurato il preteso contrasto  con
disposizioni diverse dal citato art. 1, commi 321 e 322, della  legge
n. 296 del 2006 e a esso sopravvenute. 
    Non puo' essere accolta  neppure  l'eccezione  d'inammissibilita'
sollevata dal resistente in ordine alla partecipazione della  Regione
alla Conferenza Stato-Regioni che avrebbe determinato  l'acquiescenza
alle decisioni maturate in quella sede. 
    Indipendentemente  dai  fatti  in  contestazione  tra  le  parti,
riguardanti le modalita' di espressione del dissenso  in  Conferenza,
nei giudizi per conflitto di attribuzioni l'eventuale «adesione della
ricorrente  all'intesa  non  pregiudica,  di  regola,  l'interesse  a
ricorrere,    stante    l'indisponibilita'     delle     attribuzioni
costituzionali di cui si controverte in tali giudizi (sentenze n. 130
del 2014, n. 275 del 2011, n. 95  del  2003)»  (sentenza  n.  36  del
2018). 
    4.- Nel merito, i ricorsi sono fondati in riferimento agli  artt.
7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale della Regione autonoma  Sardegna
nonche' agli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016. 
    4.1.- Ai fini della presente decisione non rileva  la  cronologia
della cosiddetta  "vertenza  entrate"  tra  lo  Stato  e  la  Regione
autonoma Sardegna che si  e'  dipanata  attraverso  complessi  orditi
normativi e relative controversie a far data dall'anno 2011,  vicende
gia' illustrate da questa Corte nella sentenza n. 6 del 2019. 
    I  conflitti  in  esame  sono  caratterizzati  da   una   duplice
modificazione statutaria riguardante  la  Regione  autonoma  Sardegna
che, benche' attuata in  momenti  diversi,  ha  trovato  applicazione
completa solo a decorrere dal 1° gennaio 2010: a) quella dell'art. 54
- ad opera dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.
2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei  presidenti  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano) -, il quale ha  previsto  per  la  parte  finanziaria  dello
statuto un procedimento speciale; b) quella dell'art.  8  -  a  opera
dell'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006 -,  il  quale  al
primo comma, lettera  m),  prevede  una  compartecipazione  di  sette
decimi alle  entrate  erariali  dirette  o  indirette  pertinenti  al
territorio regionale. A tali modifiche si aggiungono gli artt.  15  e
18 del d.lgs. n. 114  del  2016  che  disciplinano  il  regime  delle
riserve erariali e la decorrenza della compartecipazione. 
    Prima dell'entrata a regime della modifica statutaria (1° gennaio
2010), il gettito della tassa automobilistica nella Regione  autonoma
Sardegna era, alla luce del previgente art. 8 dello statuto speciale,
di totale spettanza erariale e non compartecipato, come oggi avviene,
per i predetti sette decimi. Poiche' il comma 321 dell'art.  1  della
legge n. 296 del 2006 ha ridotto i trasferimenti in  misura  pari  al
maggior gettito  derivante  alle  Regioni,  quest'ultimo  non  veniva
assoggettato, con riguardo alla ricorrente, a "riserva",  essendo  la
Regione autonoma Sardegna esclusa in  radice  da  ogni  spettanza  in
ordine alla tassa in considerazione,  come  peraltro  confermato  dai
decreti attuativi dell'art. 1, commi 321 e 322, della  legge  n.  296
del 2006 relativi alle annualita' precedenti al 2010. 
    A partire da quest'ultima annualita', invece,  il  gettito  della
tassa  automobilistica  e'  compartecipato  dalla  Regione   autonoma
Sardegna e soggetto alle  sole  deroghe  previste  dall'art.  15  del
d.lgs. n. 114 del 2016, successivamente intervenuto. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme di attuazione
prevalgono, nell'ambito della loro  competenza,  sulle  stesse  leggi
ordinarie: «le norme di attuazione dello statuto speciale  si  basano
su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via  permanente
e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche  sentenza  n.  160  del
1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato  rispetto
a  quella  esercitabile  dalle  ordinarie  leggi  della   Repubblica"
(sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del  1990;  n.  160
del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983).  Le  predette  norme  di
attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro  competenza,
sulle stesse leggi ordinarie [...] (sentenza n. 213 del 1998; n.  212
del 1984; n. 151 del 1972)» (sentenza n. 341 del 2001). 
    I decreti in  questione,  emanati  all'indomani  dell'entrata  in
vigore delle suddette norme di attuazione statutaria,  riguardano  le
annualita' 2012-2013 e, dunque, rientrano nell'ambito  applicativo  -
decorrente dal 1° gennaio 2010 - del combinato disposto  dell'art.  8
dello statuto e dell'art. 14 delle norme di attuazione. 
    4.2.- Nel caso in esame, comunque, l'illegittimita' dei  decreti,
nella parte riferita alle regolazioni finanziarie tra lo Stato  e  la
Regione autonoma Sardegna, deriva, indipendentemente dal principio di
prevalenza della fonte, direttamente  dal  principio  di  successione
delle leggi nel tempo, in ragione del loro patente contrasto  con  le
norme di attuazione dello statuto speciale (artt. 15 e 18 del  d.lgs.
n. 114 del 2016), sopravvenute alla legge n. 296 del 2006 e in vigore
al momento dell'emanazione dei suddetti decreti. 
    Infatti,  questi  ultimi  non  tengono  conto,  nelle  rispettive
tabelle C e B, del fatto che le regolazioni a  carico  della  Regione
autonoma Sardegna, di euro 3.136.759,98 per  l'esercizio  2012  e  di
euro 2.817.523,18 per l'anno 2013,  non  possono  essere  effettuate,
poiche' l'art.  8,  lettera  m),  dello  statuto  speciale  fissa  la
compartecipazione regionale nella misura dei sette decimi del gettito
del tributo in esame e l'art. 15,  comma  1,  delle  norme  attuative
stabilisce che tale compartecipazione  non  puo'  essere  oggetto  di
riserva erariale. Cio' a eccezione delle ipotesi in cui,  sussistendo
«eventi  eccezionali  e  imprevedibili,  previa  comunicazione   alla
Regione   Autonoma   della    Sardegna,    il    gettito    derivante
dall'istituzione di nuovi tributi  o  da  maggiorazioni  di  aliquote
determinati con legge statale puo' essere  riservato  allo  Stato,  a
condizione che il medesimo  gettito  sia  specificamente  finalizzato
alla copertura degli oneri derivanti dagli  eventi  anzi  detti,  sia
temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel  bilancio
statale» (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 2016). 
    Il successivo  art.  18,  comma  1,  precisa  inoltre  che  «[l]e
disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  si   applicano   a
decorrere dal 1° gennaio 2010». 
    Alla luce di tale quadro normativo va condiviso  l'assunto  della
ricorrente secondo cui le sono  state  sottratte  risorse  attribuite
direttamente dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione,  con
conseguente  pregiudizio  per   l'autonomia   finanziaria   regionale
presidiata dall'art. 7 del medesimo statuto. 
    I decreti impugnati, in quanto successivi ai predetti artt. 15  e
18, avrebbero dovuto, dunque, conformarsi alle previsioni  di  questi
ultimi, con conseguente esclusione della  Regione  autonoma  Sardegna
dalla regolazione in esame. 
    E' di tutta evidenza, infatti, che detta regolazione  non  e'  in
alcun modo ascrivibile alle eccezionali ipotesi  di  deroga  previste
dall'art. 15, cosi' come non v'e' dubbio che la decorrenza  dal  2010
prevista dall'art. 18  esclude  qualsiasi  interpretazione  idonea  a
legittimare l'indebito prelievo statale. 
    5.- In definitiva,  non  spettava  allo  Stato,  e  per  esso  al
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  dipartimento  della
funzione pubblica, adottare  nei  confronti  della  Regione  autonoma
Sardegna le regolazioni contabili previste dai  decreti  ministeriali
21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, i  quali  devono  essere  pertanto
annullati in parte qua. 
    Restano  assorbite  le  altre  censure  proposte  dalla   Regione
autonoma ricorrente. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara che non spettava allo Stato adottare il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  dipartimento  della
funzione pubblica 21  settembre  2016  (Determinazione  del  maggiore
gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto
del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno  2012),  di
concerto con il Capo del dipartimento per i trasporti  terrestri  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Capo  del
dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, nella parte in cui  la  Regione  autonoma  Sardegna  e'
chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul  capitolo  2368,
art. 6,  capo  X,  dell'entrata  di  previsione  dello  Stato,  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente  decorsi
i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione
delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    2) annulla per l'effetto, in parte qua, il  decreto  indicato  al
punto che precede; 
    3) dichiara che non spettava allo Stato adottare il  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  dipartimento  della
funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore  gettito
della  tassa  automobilistica  da  riservare  allo  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
per l'anno 2013), nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna  e'
chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul  capitolo  2368,
art. 6,  capo  X,  dell'entrata  di  previsione  dello  Stato,  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente  decorsi
i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione
delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    4) annulla per l'effetto, in parte qua, il  decreto  indicato  al
punto che precede. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA