N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 febbraio 2019 (della Regione Basilicata). 
 
Straniero - Disposizioni in materia di  protezione  internazionale  e
  immigrazione, sicurezza  pubblica  -  Disposizioni  in  materia  di
  permesso di soggiorno per motivi umanitari  e  disciplina  di  casi
  speciali di  permessi  di  soggiorno  temporanei  per  esigenze  di
  carattere  umanitario  -  Disposizioni  in  materia  di  iscrizione
  anagrafica. 
- Decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di  protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza
  pubblica,  nonche'  misure  per  la  funzionalita'  del   Ministero
  dell'interno e l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni
  sequestrati   e   confiscati   alla   criminalita'    organizzata),
  convertito, con modificazioni, nella legge  1°  dicembre  2018,  n.
  132, art. 1, comma 1, lettere b) e f); comma 8; e art. 13, comma 2. 
(GU n.11 del 13-3-2019 )
    Ricorso per la  Regione  Basilicata  (c.f.  n.  80002950766),  in
persona  del  Vice  Presidente  della  Giunta  regionale   e   legale
rappresentante    p.t.    dott.ssa     Flavia     Franconi     (c.f.:
FRNFLV47L62H109J), rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di  procura
speciale, dall'avv. Anna Carmen Possidente  (c.f.:  PSSNCR65H70G942T)
elettiva   mente   domiciliata   in   Roma,   presso   l'Ufficio   di
rappresentanza   dell'ente,   alla   via   Nizza   n.   56   -   Pec:
anpossid@cert.regione.basilicata.it - Fax: 0971/668173. 
    Contro: Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in  persona  del
Presidente  pro  tempore;  domiciliato  per  legge  c/o  l'Avvocatura
generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  per  la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
contenute nel decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,  convertito  in
legge 1° dicembre 2018,  n.  132  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,   sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la   funzionalita'   del   Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, con  particolare
riferimento agli art. 1  «Disposizioni  in  materia  di  permessi  di
soggiorno per motivi umanitari  e  disciplina  di  casi  speciali  di
permessi  di  soggiorno  temporanei   per   esigenze   di   carattere
umanitario» e 13 «Disposizioni in materia di  iscrizione  anagrafica»
del su richiamato decreto-legge. 
    L'art. 1 comma primo lettera b) e lettera  f)  del  cd.  «Decreto
sicurezza», modificando il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, ha previsto l'eliminazione del permesso di soggiorno per  motivi
umanitari in favore di permessi di soggiorno temporaneo,  limitati  a
casi speciali, da rilasciare agli stranieri in presenza di specifiche
esigenze di carattere umanitario (condizioni di salute di eccezionale
gravita'; casi di violenza, anche domestica, o di grave sfruttamento,
specie lavorativo; situazioni contingenti di calamita'  naturale  nel
Paese di origine; atti di  particolare  valore  civile;  pericolo  di
persecuzioni o torture in caso di non accoglimento della  domanda  di
protezione internazionale). 
    La suddetta disposizione, eliminando il permesso di soggiorno per
motivi umanitari e impedendo, altresi', al comma ottavo del  medesimo
art.  1,  la  possibilita'  di  rinnovo,  a  condizioni  di  rilascio
invariate, dello  stesso  limita  e  riduce  il  novero  dei  diritti
assistenziali, sociali e sanitari  riconosciuti  agii  immigrati  dai
servizi regionali e locali, traducendosi, dunque, in  una  previsione
non  solo  lesiva  dei  fondamentali  diritti  dell'uomo   ma   anche
impattante, in maniera significativa,  su  competenze  concorrenti  e
residuali regionali garantite dall'art.  117  terzo  e  quarto  comma
della Costituzione  in  materia  di  assistenza  sociale,  sanitaria,
istruzione, formazione, politiche attive del  lavoro,  nonche'  degli
articoli 2, 3 e 10 della Costituzione perche'  sono  lesi  i  diritti
essenziali della persona umana, con disparita' di trattamento  tra  i
cittadini degli Stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti  e
in violazioni delle convenzioni internazionali. 
    Anche la parte in  cui  si  introduce  la  nuova  disciplina  del
«permesso  di  soggiorno  speciale»  appare   lesiva   dell'autonomia
regionale in quanto limita e riduce, per le medesime ragioni  di  cui
sopra, il novero dei diritti che  possono  essere  riconosciuti  agli
immigrati dai servizi regionali e locali. 
    Si evidenzia dunque la lesione delle  competenze  in  materia  di
diritti  assistenziali,  sociali  e  sanitari,   riconosciuti   dalla
legislazione regionale, cosi' come tutti i  servizi  di  welfare  che
l'eliminazione  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi   umanitari
impedisce di erogare. 
    In particolare la legge regionale n. 4/2007  all'art.  1  prevede
che la Regione Basilicata riconosce i diritti sociali e  ne  persegue
tutela e promozione mediante l'attivazione di servizi  ed  interventi
improntati a principi di universalita', selettivita', responsabilita'
ed equita', assicurando unitarieta'  e  continuita'  di  risposta  ai
bisogni di sostegno, cura e  assistenza,  salute  e  benessere  delle
persone e  delle  famiglie.  A  tal  fine  organizza  sul  territorio
regionale  interventi  aventi  contenuto  sociale,   socio-sanitario,
socio-assistenziale, socio-educativo e socio-lavorativo realizzati da
enti locali, ASL e in collaborazione con altre istituzioni. Hanno  di
ritto  ad  usufruire  delle  prestazioni  di  questa  rete  regionale
integrata dei servizi di cittadinanza sociale, ai sensi dell'art.  5,
tutte le persone residenti o domiciliate  nel  territorio  regionale,
nonche'  minori  di  qualsiasi  nazionalita',  donne   straniere   in
gravidanza, stranieri, apolidi e  profughi  temporaneamente  presenti
sul territorio regionale che versino  in  condizioni  contingenti  di
difficolta' e bisogno. 
    Ancora  la  legge  regionale   n.   26/2016   detta   norme   per
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei  cittadini  migranti  e
dei rifugiati  e  prevede  all'arti  che  nell'ambito  delle  proprie
competenze, in conformita' a quanto stabilito nella Costituzione,  la
Regione Basilicata concorre a garantire il rispetto dei  diritti  dei
cittadini stranieri migranti e dei rifugiati presenti sul  territorio
regionale, garantendo, in  particolare,  accesso  e  fruibilita'  dei
servizi  socio-assistenziali,  socio-sanitari,  di  conciliazione  ed
istruzione. Promuove inoltre  (art.  3)  la  realizzazione  del  SIRM
(Sistema   integrato   regionale   migranti)   per   l'inclusione   e
l'integrazione  degli  stranieri  in  attuazione  delle   convenzioni
internazionali,  impegnandosi  a   rimuovere   ostacoli   di   ordine
legislativo, economico, sociale e culturale. 
    Pare quindi doveroso contestare  la  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13 comma 2 del cd. «Decreto sicurezza» nella parte in  cui,
modificando quanto previsto dal decreto legislativo  n.  142/2015  in
materia di domiciliazione e  iscrizione  anagrafica  dei  richiedenti
asilo, prevede che il permesso di soggiorno per  richiesta  di  asilo
non  consenta  piu'  l'iscrizione  all'anagrafe,  pur  valendo   come
documento di riconoscimento, specialmente se si  considera  l'art.  6
comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998, che  stabilisce  che  le
iscrizioni e  variazioni  anagrafiche  dello  straniero  regolarmente
soggiornante sono effettuate alle  stesse  condizioni  dei  cittadini
italiani, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione,  e
considerato  che  il  su  richiamato  art.  6  comma  7  non  risulta
espressamente abrogato dal decreto di che trattasi e che l'iscrizione
anagrafica rappresenta ii presupposto  per  l'esercizio/fruizione  di
alcuni diritti contemplati dalla legislazione regionale negli  ambiti
dell'assistenza sociale, della formazione professionale, del  lavoro,
dell'istruzione e della tutela della salute. E'  di  chiara  evidenza
che la previsione di cui all'art. 13 sopra richiamato, precludendo di
fatto ai soggetti  ivi  contemplati  di  usufruire  degli  interventi
previsti dalla legislazione regionale  ed  impattando  su  ambiti  di
competenza concorrente e residuale regionali, determina la violazione
degli articoli 2 e 117 terzo e quarto comma della Costituzione. 
    Si deve considerare, altresi', che l'eliminazione dell'iscrizione
anagrafica determina una  disparita'  di  trattamento  tra  cittadini
degli  Stati  membri  e  stranieri  regolarmente   soggiornanti   con
violazione degli articoli 3 e 10 della Costituzione  ed  aggrava  gli
adempimenti amministrativi per la  Regione  e  gli  enti  locali  con
conseguente violazione dell'art. 97 Costituzione. 
    Pare opportuno richiamare in proposito precedenti pronunce  della
giurisprudenza costituzionale che hanno riconosciuto alle regioni  il
potere di disporre in via autonoma l'estensione dei  diritti  sociali
rientranti nelle proprie competenze, anche  laddove  la  legislazione
nazionale  abbia  proceduto  ad  operare  limitazioni  in  ordine  ai
presupposti. 
    In  particolare  con  la  sentenza  n.  61/2011  codesta   Corte,
conformemente ad altre precedenti pronunce (n. 300/2005, n. 156/2006,
n. 10/2010, n. 247/2010, n. 269/2010 e soprattutto n.  299/2019),  ha
riconosciuto alle Regioni la possibilita' di  interventi  legislativi
nelle materie di propria competenza come il diritto alla salute, allo
studio  o   all'assistenza   sociale   attribuiti   alla   competenza
concorrente  e  residuale  delle  stesse,  nonche'  l'estensione  dei
diritti sociali anche agli immigrati  irregolari  e  cio'  in  quanto
«...l'intervento  pubblico  concernente  gli   stranieri   non   puo'
limitarsi al mero  controllo  dell'ingresso  e  del  soggiorno  degli
stessi sul territorio nazionale, ma deve necessariamente  considerare
altri ambiti - dall'assistenza sociale all'istruzione,  dalla  salute
all'abitazione - che  coinvolgono  molteplici  competenze  normative,
alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni, tanto piu'  che  lo
straniero  e'  titolare  di  tutti  i  diritti  fondamentali  che  la
Costituzione riconosce spettanti alla persona...». Peraltro mentre la
lettera e la portata teleologica delle citate  norme  regionali,  ove
riferibili  anche  agli  immigrati  irregolari,  non  consentono   di
legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, interferendo con
le competenze esclusive dello Stato, e'  vero  invece  il  contrario,
ovvero che gli articoli del decreto di che  trattasi,  oggetto  della
presente impugnativa, impediscono il perseguimento delle finalita' di
cui alle norme  regionali,  violando  peraltro  fondamentali  diritti
della persona costituzionalmente garantiti.  Le  richiamate  pronunce
della  giurisprudenza  costituzionale  hanno  tutte  riconosciuto  il
potere  delle  regioni  di  far   valere   di   fronte   alla   Corte
costituzionale anche  competenze  di  spettanza  degli  enti  locali:
difatti alla Regione e' consentito di far valere con ricorso  in  via
principale «competenze non solo proprie, ma anche degli enti  locali»
con la motivazione della «stretta connessione» con  proprie  materie,
la quale «consente di ritenere che la lesione delle competenze locali
sia  potenzialmente  idonea  a  determinare  una  vulnerazione  delle
competenze regionali» (Corte costituzionale, n. 196/2004). 
    Gli articoli 1 e 13 del suddetto decreto,  dunque,  rappresentano
norme lesive dell'autonomia regionale e degli enti locali,  impanando
in maniera significativa  su  competenze,  concorrenti  e  residuali,
regionali  garantite  dall'art.  117  terzo  e  quarto  comma   della
Costituzione in materia di assistenza sociale, sanitaria, istruzione,
formazione, politiche attive del lavoro. 
    Inoltre configurano una palese violazione degli articoli 2,  3  e
10 della Costituzione perche' sono lesi i  diritti  essenziali  della
persona umana, con disparita' di trattamento tra  i  cittadini  degli
Stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti  e  in  violazioni
delle convenzioni internazionali. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Regione Basilicata, come sopra rappresentata e difesa,  chiede
che codesta Ecc.ma  Corte,  constatata  la  lesione  ad  opera  degli
articoli del decreto contestati di precise  prerogative  regionali  a
rilevanza costituzionale, nonche' la violazione di diritti essenziali
della  persona  costituzionalmente  garantiti,  accolga  il  presente
ricorso e conseguentemente dichiari  l'illegittimita'  costituzionale
degli articoli 1 e 13 decreto-legge n. 113/2018 convertito  in  legge
n. 132/2018. 
        Potenza-Roma, 29 gennaio 2019 
 
                       L'avvocato: Possidente