N. 42 SENTENZA 23 gennaio - 8 marzo 2019

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi  liquidi
  e gassosi - Modalita' di conferimento per il rilascio e l'esercizio
  dei titoli minerari. 
- Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  9  agosto  2017
  (Adeguamento del decreto 7  dicembre  2016,  recante:  disciplinare
  tipo per il rilascio e  l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la
  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
  gassosi in terraferma, nel mare territoriale  e  nella  piattaforma
  continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n.  170  del
  2017). 
-   
(GU n.11 del 13-3-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  9  agosto
2017 (Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante:  disciplinare
tipo per il  rilascio  e  l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e  gassosi
in  terraferma,   nel   mare   territoriale   e   nella   piattaforma
continentale, alla sentenza della Corte  costituzionale  n.  170  del
2017), promosso dalla Regione Abruzzo con ricorso  notificato  il  20
ottobre 2017, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2017,  iscritto
al n. 8 del registro conflitti  tra  enti  2017  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  47,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi  l'avvocato  Stefania  Valeri  per  la  Regione  Abruzzo  e
l'avvocato dello  Stato  Vincenzo  Nunziata  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 20 ottobre 2017 e depositato il  25
ottobre 2017 la Regione Abruzzo ha proposto conflitto di attribuzioni
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in  relazione
al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  9  agosto  2017
(Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare  tipo
per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi   in
terraferma, nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale,
alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 195 del
22 agosto 2017. 
    Ad avviso della ricorrente il menzionato  decreto  violerebbe  le
competenze a essa attribuite dagli artt.  117,  terzo  comma,  e  118
della  Costituzione  in   materia   di   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio». 
    Secondo la Regione, in particolare, il decreto in considerazione,
in preteso ossequio alla sentenza n. 170 del 2017 di questa  Corte  -
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma
7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni, nella legge  11
novembre 2014, n. 164, nella parte in cui  non  prevede  un  adeguato
coinvolgimento   delle   Regioni   nel    procedimento    finalizzato
all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo  economico  con
cui  sono  stabilite  le  modalita'  di   conferimento   del   titolo
concessorio unico, nonche' le modalita' di esercizio  delle  relative
attivita' - avrebbe modificato il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 7 dicembre  2016  (Disciplinare  tipo  per  il  rilascio  e
l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la  prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale), senza  garantire,  se
non "a valle" del disciplinare, un adeguato coinvolgimento regionale,
richiesto dal principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e
120  Cost.  Trattandosi   di   una   fattispecie   di   chiamata   in
sussidiarieta',  ne  deriverebbe  la  violazione  delle  attribuzioni
regionali, presidiate dai parametri evocati, tanto ove si ritenga che
con il  decreto  impugnato  sia  stato  sostanzialmente  adottato  il
disciplinare tipo relativo a tutti i titoli minerari, quanto  ove  si
ritenga  che  esso,  riguardando  solo  quelli  diversi  dal   titolo
concessorio  unico,  si  sia  limitato  a  regolare  il  rilascio   e
l'esercizio di questi ultimi. 
    Ai fini  del  coinvolgimento  regionale  non  varrebbe  l'accordo
intercorso il 24 aprile 2001  fra  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e le Regioni e le Province autonome,  in
quanto  risalente  a  oltre  sedici  anni  prima   del   decreto   in
contestazione  e,  comunque,  riferito   all'adozione   del   singolo
provvedimento amministrativo e non a quella del disciplinare. 
    2.- Con atto depositato il 28 novembre 2017 si e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato infondato. 
    A suo  avviso,  il  decreto  impugnato  si  sarebbe  limitato  ad
adeguare il disciplinare tipo adottato con il d.m.  7  dicembre  2016
alla  sopravvenuta  sentenza  n.  170  del  2017  di  questa   Corte,
espungendo da esso ogni riferimento al titolo concessorio unico. 
    Quanto alle modalita' di rilascio  dei  singoli,  residui  titoli
abilitativi, esse sarebbero gia' state condivise con le Regioni e con
le Province autonome in sede di  accordo  intervenuto  il  24  aprile
2001, tanto da non dare luogo a contestazioni nel corso del tempo. 
    Peraltro, il resistente evidenzia come  il  rilascio  dei  titoli
minerari  sulla  terraferma  implichi  comunque   il   raggiungimento
dell'intesa in virtu' dell'art. 1, comma 7, lettera n),  della  legge
23 agosto 2004, n. 239  (Riordino  del  settore  energetico,  nonche'
delega al Governo per il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia di energia). 
    Da tanto conseguirebbe  l'adeguato  coinvolgimento  regionale  e,
quindi, l'infondatezza del conflitto. 
    3.- Con memoria depositata il 13 dicembre 2018 la  ricorrente  ha
ribadito le censure svolte e replicato alle difese del Presidente del
Consiglio dei ministri, evidenziando come l'accordo da questi evocato
a sostegno della legittimita' del decreto impugnato risalga  a  epoca
precedente alla modifica del Titolo V della Costituzione e, pertanto,
debba ritenersi superato o, comunque, vada considerato alla luce  del
nuovo testo dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  attributivo  della
competenza regionale in materia di energia. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  la  Regione  Abruzzo  ha
proposto conflitto di attribuzione nei confronti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in relazione al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 9 agosto 2017 (Adeguamento del decreto 7  dicembre
2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio  e  l'esercizio  dei
titoli  minerari  per  la  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale  e
nella   piattaforma   continentale,   alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 170 del 2017). 
    Tale decreto avrebbe modificato il precedente  disciplinare  tipo
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  7  dicembre
2016 (Disciplinare tipo per il  rilascio  e  l'esercizio  dei  titoli
minerari per la prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi  in  terraferma,  nel  mare  territoriale  e  nella
piattaforma continentale), senza garantire un adeguato coinvolgimento
regionale, sebbene  si  versi  in  una  fattispecie  di  chiamata  in
sussidiarieta' in materia di «produzione, trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» e di «governo  del  territorio».  Di  qui  la
pretesa  violazione  degli  artt.  117,  terzo  comma,  e  118  della
Costituzione. 
    2.- Occorre preliminarmente ricordare che il  titolo  concessorio
unico e' il titolo minerario che l'art. 38, comma 5 e  seguenti,  del
decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure   urgenti   per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni, nella legge  11
novembre 2014, n. 164, aveva introdotto in  sostituzione  dei  titoli
abilitativi precedenti, contemplati dalla legge 9 gennaio 1991, n.  9
(Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali),  vale  a  dire  il
permesso  di  prospezione  e  di  ricerca   e   la   concessione   di
coltivazione. L'art.  1,  comma  240,  lettera  c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», ha previsto la coesistenza del titolo concessorio unico e dei
titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del  1991  (in  tal  senso,
sentenza n. 114 del 2017). 
    Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.  133  del  2014,  con
disciplinare tipo adottato con decreto del Ministero  dello  sviluppo
economico dovevano essere stabilite le modalita' di conferimento  del
titolo concessorio unico, nonche' le  modalita'  di  esercizio  delle
relative attivita'. 
    Questa Corte, con la sentenza n.  170  del  2017,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, nella parte  in
cui  non  prevede  un  adeguato  coinvolgimento  delle  Regioni   nel
procedimento  finalizzato  all'adozione  del  decreto,  nonche'   del
successivo comma 10 del medesimo articolo. 
    Nel frattempo era  intervenuto  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo
in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164), anch'esso annullato da questa Corte  (sentenza  n.  198  del
2017) in  quanto  adottato  in  via  unilaterale  e  autonomamente  e
direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali  della  Regione
per effetto della precedente  declaratoria  di  illegittimita'  della
norma presupposta. 
    Prima della pronuncia di annullamento, in sostituzione  del  d.m.
25 marzo 2015, e'  stato  adottato  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 dicembre 2016,  successivamente  modificato  dal
decreto oggetto dell'odierno conflitto. 
    3.- Tanto premesso, il conflitto non e' fondato. 
    3.1.-  Il  d.m.  9  agosto  2017  ha  modificato  il   precedente
disciplinare tipo al dichiarato fine (art. 1, comma 1)  di  adeguarlo
alle pronunce di illegittimita'  costituzionale  dei  commi  7  e  10
dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 (sentenza n. 170 del 2017). 
    Come rilevato da entrambe  le  parti,  il  decreto  censurato  ha
espunto dal precedente ogni riferimento al titolo  concessorio  unico
in esso contenuto. Cio'  in  quanto  la  sua  adozione  era  avvenuta
anteriormente  alla  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014  e  quindi  senza  il
coinvolgimento regionale, richiesto in virtu' della sentenza  n.  170
del 2017. 
    L'evoluzione della vicenda ha comportato  di  fatto  la  parziale
rinuncia dello Stato alla chiamata in sussidiarieta'  originariamente
realizzata,  con  conseguente  rimozione  del  vizio  del  precedente
decreto, laddove venivano regolate unilateralmente anche le modalita'
di conferimento ed esercizio del titolo concessorio unico. 
    La sostanziale rinuncia alla chiamata in  sussidiarieta'  per  il
suddetto titolo abilitativo ha determinato l'assenza di una  concreta
lesione delle attribuzioni costituzionali  presidiate  dai  parametri
evocati dalla ricorrente (in tal senso, sentenza n. 114 del 2017). 
    3.2.-  La  chiamata  in  sussidiarieta'  prefigurata  a   livello
legislativo in relazione al titolo concessorio unico - conforme  alla
norma di riferimento come modificata dalla sentenza n. 170 del 2017 -
non e' piu' attuata dal  d.m.  7  dicembre  2016,  ma  dovra'  essere
realizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del  decreto
impugnato. 
    Le censure regionali vengono riferite anche a tale  disposizione,
che demanda a una direzione generale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, in coordinamento con  altra  dello  stesso  Ministero,  di
provvedere al coinvolgimento regionale per determinare  le  modalita'
di conferimento  del  titolo  concessorio  unico.  Il  coinvolgimento
sarebbe garantito solo "a valle", ossia in relazione all'adozione del
singolo titolo minerario. 
    Anche tale censura e' destituita di fondamento. 
    Occorre infatti tener conto che  alla  direzione  generale  viene
conferito specifico mandato di provvedere all'adeguato coinvolgimento
regionale, funzionale a «stabilire le modalita' di  conferimento  del
titolo  concessorio  unico  di  cui  al  comma  7  dell'art.  38  del
decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  [...]»,  vale  a  dire  la
regolamentazione in via generale delle stesse. 
    Peraltro, la disposizione ministeriale censurata va  interpretata
in coerenza con il dettato legislativo - il cui contenuto riproduce -
che, in virtu' della sentenza n.  170  del  2017,  impone  l'adeguato
coinvolgimento regionale  proprio  per  l'adozione  del  disciplinare
tipo. 
    D'altra  parte,  il  coinvolgimento  regionale  in  relazione  al
singolo titolo concessorio unico  e'  gia'  previsto  altrove,  ossia
dall'art. 38, comma 6, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014. 
    3.3.- Per effetto dell'eliminazione  dei  riferimenti  al  titolo
concessorio unico contenuti nel d.m. 7  dicembre  2016,  quest'ultimo
finisce per riguardare esclusivamente gli altri titoli minerari. Cio'
costituisce motivo di censura della Regione nei confronti del decreto
modificativo, a cui viene imputata la regolazione delle modalita'  di
conferimento degli stessi. La  relativa  regolamentazione,  tuttavia,
non e' contenuta nel decreto censurato, bensi' in quello  precedente.
Dunque, non sussiste alcuna lesione delle  attribuzioni  regionali  a
opera del d.m. 9 agosto  2017,  con  conseguente  infondatezza  della
censura proposta. 
    4.- In conclusione, alla stregua delle ragioni che precedono,  il
conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Abruzzo in relazione
al d.m. 9 agosto 2017 non e' fondato. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al  Ministro  dello
sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017 (Adeguamento del
decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e
l'esercizio  dei  titoli  minerari  per  la  prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale,  alla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 170 del 2017). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA