MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 dicembre 2018 

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori  del  periodo
vendemmiale per i vini a  denominazione  di  origine  ed  indicazione
geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini  senza
indicazione geografica, ai sensi della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, articolo 10, comma 4. (19A01767) 
(GU n.66 del 19-3-2019)

 
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n.  97  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 
  Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante  «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 143/2017»; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge  12  dicembre
2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza  obbligo  di
comunicazione,  al  di  fuori  del  periodo  stabilito  al  comma  1,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in  bottiglia  o
in  autoclave  per  la  preparazione  dei  vini  spumanti,  dei  vini
frizzanti,  del  mosto  di  uve  parzialmente  fermentato   con   una
sovrappressione superiore  a  1  bar  e  dei  vini  con  la  menzione
tradizionale "vivace", quelle che si  verificano  spontaneamente  nei
vini imbottigliati,  nonche'  quelle  destinate  alla  produzione  di
particolari vini, ivi compresi i vini  passiti  e  i  vini  senza  IG
purche' individuati, con riferimento all'intero territorio  nazionale
o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con  le
regioni e le province autonome interessate»; 
  Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n.
238, che stabilisce che le menzioni «Passito»,  «Vino  passito»  sono
attribuite alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli; 
  Considerato  che  i  disciplinari  di   produzione   dei   vini   a
denominazione di origine e ad indicazioni geografica stabiliscono  le
tipologie ammesse per ciascuna denominazione; 
  Ritenuto  di  dare  applicazione   alla   richiamate   disposizioni
contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per l'annualita' 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espressa nella seduta del 13 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni 
 
  1.  Per  i  vini  a  denominazione  di  origine  e  ad  indicazioni
geografica che prevedono nei propri  disciplinari  di  produzione  le
menzioni  tradizionali:  Passito,  Vin  Santo   nelle   sue   diverse
declinazioni, Vendemmia  tardiva  e  menzioni  similari,  ovvero  per
quelli che ammettono esplicitamente il ricorso  ad  uve  appassite  o
stramature, nonche', per i mosti di uve parzialmente  fermentati  con
una  sovrapressione  superiore  ad  1   bar,   le   fermentazioni   e
rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019. 
  2. Per il  vino  a  denominazione  di  origine  protetta  Colli  di
Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e  rifermentazioni
sono consentite entro il 31 agosto 2019. 
  3.  Per  i  vini  senza  denominazione  di  origine  o  indicazioni
geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per  i  quali
il processo di vinificazione avviene  in  contenitori  di  terracotta
interrati e  riempiti  di  uva  pigiata  unitamente  alle  bucce,  le
fermentazioni e rifermentazioni sono consentite  sino  al  30  giugno
2019. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

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