N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 febbraio 2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica  -  Animali  -  Norme  della  Regione  Basilicata  -
  Disposizioni in materia  di  animali  da  affezione  e  tutela  del
  randagismo - Previsione che consente alle aziende sanitarie locali,
  in carenza di denuncia di smarrimento o sottrazione di  animali  da
  eseguirsi, da parte del responsabile,  entro  cinque  giorni  dallo
  smarrimento o sottrazione, la soppressione, con metodi  eutanasici,
  dei cani e gatti raccolti - Previsione  che  i  cani  vaganti,  non
  reclamati entro trenta giorni dalla cattura, possono essere  ceduti
  gratuitamente  a   privati   o   enti   -   Disposizioni   relative
  all'esercizio di funzioni e alla collaborazione  di  organizzazioni
  di  volontariato  con  le  aziende  sanitarie  locali,  i   servizi
  veterinari, i Comuni e gli enti  locali  per  finalita'  di  tutela
  degli animali e prevenzione del  randagismo  -  Previsione  che  la
  Regione  detta  norme  finalizzate  a  reprimere   ogni   tipo   di
  maltrattamento compreso l'abbandono -  Denuncia  di  smarrimento  o
  sottrazione dell'animale da parte del responsabile. 
- Legge  della  Regione  Basilicata   30   novembre   2018,   n.   46
  (Disposizioni in materia di randagismo e tutela  degli  animali  da
  compagnia o di affezione), artt. 1, comma 1, lettera c);  6,  comma
  1, lettere d) ed e); 7; 8; 10, comma 4; 19, comma 1; 21, commi 3  e
  4; 23, comma 2; e 34, comma 3. 
(GU n.12 del 20-3-2019 )
    Ricorso  (ex.  art.  127,  comma  1,  Cost.) del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,   presso   i   cui   uffici   e'   legalmente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  contro  la  Regione
Basilicata, in persona del suo Presidente p.t., per  la  declaratoria
dell'illegittimita'  costituzionale   della   legge   della   Regione
Basilicata n. 46/2018 recante: «Disposizioni in materia di randagismo
e tutela degli animali da compagnia di affezione», relativamente agli
articoli 1, comma 1, lettera c); 6, comma 1, lettera e) e lettera d);
10, comma 4; 7; 8; 19, comma 1; 21, commi 3 e 4;  23,  comma  2;  34,
comma 3; pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 4  dicembre  2018,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2019 
 
                                Fatto 
 
    In data 4 dicembre  2018,  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata n. 52/2018 la legge  regionale  n.
46  del  30  novembre  2018,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione». 
    La normativa dettata dagli articoli in epigrafe indicati  collide
con svariati precetti costituzionali, per le seguenti ragioni in 
 
                               Diritto 
 
1. Violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.; 
    1.1.  L'art.  6,  comma  1,  lettera  e)  della  legge  regionale
impugnata contrasta con i principi fondamentali in materia di  tutela
della salute  dettati  dal  legislatore  statale  (la  norma  statale
interposta e' costituita dall'art. 2, comma 2 della legge n. 281  del
14 agosto 1991 - legge quadro in materia di animali  di  affezione  e
prevenzione del randagismo) e, pertanto, con l'art. 117 Cost. 
    In particolare, l'art. 6,  comma  1,  lettera  e),  prevede:  «Le
aziende  sanitarie   locali   provvedono   ...   alla   soppressione,
esclusivamente con metodi eutanasici,  dei  cani  e  gatti  raccolti,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1». 
    A sua volta l'art. 19, comma 1, prevede: «Il  responsabile  degli
animali  da  compagnia  o  d'affezione  e'  tenuto  a  denunciare  lo
smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro  cinque  giorni,  al
Servizio veterinario ufficiale o alle Forze dell'Ordine». 
    Pertanto, l'art. 6,  comma  1,  lettera  e),  nel  richiamare  le
previsioni contenute nell'art. 19, comma 1, afferma la potesta' delle
Aziende sanitarie locali di procedere alla soppressione,  con  metodi
eutanasici, di cani e gatti raccolti, in carenza  della  denuncia  di
smarrimento o  sottrazione  degli  animali  al  Servizio  veterinario
ufficiale e alle Forze dell'Ordine entro il termine di cinque  giorni
dallo smarrimento o sottrazione. 
    Tale previsione contrasta con i principi fondamentali in  materia
di tutela  della  salute  contenuti  nella  legislazione  statale  di
riferimento,  in  violazione  dell'art.  117,  terzo   comma,   della
Costituzione: infatti, il legislatore statale - nell'ambito delle sue
prerogative - ha stabilito una serie di garanzie per la tutela  e  la
salvaguardia dei cani e degli altri animali di affezione,  stabilendo
- all'art. 2, comma 2, della legge n. 281 del 14  agosto  1991  -  la
seguente norma di principio «I cani vaganti  ritrovati,  catturati  o
comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1  dell'art.  4,
non possono essere soppressi». 
    La stessa legge-quadro ha inoltre previsto al comma 6 del  citato
art. 2 (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione), che  i
cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possano
essere «soppressi, in modo esclusivamente  eutanasico,  ad  opera  di
medici veterinari, soltanto se gravemente  malati,  incurabili  o  di
comprovata pericolosita'». La disposizione normativa regionale  sopra
richiamata, in quanto prevede la potesta'  delle  ASL  di  sopprimere
animali di affezione ai  di  fuori  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti dal legislatore statale, determina un evidente  abbassamento
delle soglie  di  protezione  poste  dalla  legislazione  statale  in
materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione. 
    1.2. Anche l'art. 10, comma 4, della legge regionale in  epigrafe
viola l'art. 117, comma 3 Cost. 
    La norma infatti,  stabilendo  «Se  non  reclamati  entro  trenta
giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli  sanitari,  i
cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad enti ed
associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste  che  dispongono
obbligatoriamente di un ricovero», introduce  un  temine  decorso  il
quale, se non  reclamati,  i  cani  smarriti  possono  essere  ceduti
gratuitamente. 
    L'art. 2 comma 5, della legge n. 218 del 1991, invece, a tal fine
prevede sia un termine piu' ampio, sia  una  diversa  procedura,  che
garantiscono  maggiormente  l'animale,  stabilendo:   «...   se   non
reclamati entro il termine di sessanta giorni i cani  possono  essere
ceduti a  privati  che  diano  garanzie  di  buon  trattamento  o  ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili». Anche  sotto
tale profilo, dunque, la legge regionale  contrasta  con  i  principi
fondamentali in  materia  di  tutela  della  salute  contenuti  nella
legislazione statale di riferimento,  in  violazione  dell'art.  117,
comma 3 della Costituzione. 
3. Violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    3.1. La legge impugnata, poi, viola il precetto costituzionale in
rubrica nella misura in cui  consente  alle  sole  organizzazioni  di
volontariato  (in  breve,  ODV)  le   attivita'   previste   per   le
associazioni animaliste zoofile e di protezione animale di  cui  alla
legge n. 281/1991. Giova qui ricordare che la tutela degli animali  e
la prevenzione del randagismo rientrano tra le attivita' di interesse
generale di cui all'art. 5 del «Codice del  terzo  settore»  (decreto
legislativo n. 117/2017), che possono essere  svolte  senza  fini  di
lucro  dagli  enti  del  terzo   settore,   senza   distinzioni   tra
associazioni di volontariato,  di  promozione  sociale  nonche'  (una
volta operativo il registro unico) altre tipologie di enti del  terzo
settore, anche non costituiti in forma associativa. 
    La citata attivita' (art. 5, lettera e) deve essere esercitata ai
sensi della legge n. 281/1991, la quale - a  sua  volta  -  non  pone
alcuna limitazione di tipo soggettivo, in quanto  fa  riferimento  ad
associazioni «protezioniste», «animaliste» e «zoofile». 
    La limitazione alle sole ODV contenuta in numerosi articoli della
legge  regionale  impugnata  realizza,  dunque,  una  discriminazione
ingiustificata, in contrasto con  l'art.  3  della  Costituzione,  in
danno delle associazioni di promozione  sociale  che,  in  base  agli
articoli  7  e  8  della  legge  n.   383/2000   («Disciplina   delle
associazioni di promozione sociale»)  hanno  le  stesse  finalita'  e
diritto ai medesimi benefici delle ODV, e di altre tipologie di  enti
del terzo settore. 
    In   particolare,   le   norme   inficiate    dall'illegittimita'
costituzionale in rubrica sono le seguenti: 
        L'art. 6, comma 1, lettera d)  laddove  prevede  che  le  ASL
possano stipulare accordi  di  collaborazione  con  i  privati  e  le
associazioni di volontariato animaliste (di cui al successivo art. 7)
per la gestione delle colonie feline, limitando alle associazioni  di
volontariato (ODV) tale funzione. 
        L'art. 7 laddove prevede, al comma 1, che le associazioni «di
volontariato animalista», «riconosciute»  ai  sensi  della  legge  n.
266/1991, possano collaborare alla  realizzazione  di  interventi  di
educazione sanitaria e controllo demografico delle popolazioni felina
e canina, e possano partecipare alle attivita' del canile ed  abbiano
inoltre priorita' nell'affidamento della gestione dei canili. 
        L'art.  8,  laddove  prevede  che  i  comuni  ed  i   servizi
veterinari  possano  avvalersi  della  collaborazione  delle  guardie
volontarie e degli  operatori  zoofili  volontari  appartenenti  alle
associazioni di volontariato di cui all'art. 7. 
        L'art. 21, riguardante le colonie feline, che al comma 3 e al
comma  4  contiene  un  riferimento   alle   sole   associazioni   di
volontariato   come   enti   che   possono   stipulare   accordi   di
collaborazione con i comuni per la gestione delle colonie  feline  ed
il censimento delle zone sede delle stesse. 
        L'art. 23, al comma 2, il quale prevede che  le  associazioni
animaliste che possono essere  cessionarie  di  cani  e  gatti  siano
esclusivamente le ODV. 
        L'art. 34, riguardante il piano operativo per la  tutela  del
benessere degli animali e la prevenzione  del  randagismo,  il  quale
prevede, al comma 3, che gli interventi di  cui  al  piano  operativo
predisposto della regione possano essere attuati  tramite  specifiche
convenzioni  tra  gli  enti  locali  e  le   sole   associazioni   di
volontariato animalista. 
4. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera h) Cost. 
    L'art. 1, comma 1, lettera c), ai  sensi  del  quale  la  regione
detta norme in materia di randagismo e di  tutela  degli  animali  da
affezione «al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento  compreso
l'abbandono» realizza  un  illegittimo  sconfinamento  nella  materia
riservata alla competenza statale in materia  di  ordine  pubblico  e
sicurezza di cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h)  della
Costituzione. 
    Infatti, le condotte di maltrattamento  e  di  abuso  configurano
ipotesi di reato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 544-ter e
727 del codice penale: pertanto; la connessa attivita' di repressione
rientra tra i compiti istituzionali affidati alle Forze di polizia. 
5. Violazione dell'art. 117 comma 2, lettera g) Cost.; 
    L'art.  19,  comma  1,  avente  ad  oggetto  i  cani  smarriti  e
rinvenuti, prevede che la denuncia di smarrimento dell'animale  debba
essere presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale  anche
alle «Forze dell'Ordine». 
    In disparte la genericita' della locuzione  «Forze  dell'Ordine»,
deve qui osservarsi come la disposizione travalichi il  limite  della
competenza regionale in quanto, in sostanza, individua nelle Forze di
polizia il soggetto competente alla ricezione delle denunce. 
    In particolare, tale previsione realizza uno sconfinamento  nella
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa  dello  Stato  e
degli enti pubblici nazionali» che l'art. 117, secondo comma, lettera
g) della Costituzione, riserva alla  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato. 
    Al riguardo, la Corte costituzionale si e'  pronunciata  (tra  le
altre, si veda sentenza n. 134/2004) evidenziando come  le  forme  di
collaborazione  e  di  coordinamento  che  coinvolgono   compiti   ed
attribuzioni di organi dello Stato non  possano  essere  disciplinate
unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni,  e  cio'  neppure
nell'esercizio  della  loro  potesta'  legislativa:  esse  devono   -
piuttosto - trovare fondamento o presupposto in leggi statali, oppure
in accordi tra gli enti interessati. 
    Per tutte le suesposte ragioni gli articoli 1, comma  1,  lettera
c); 6, comma 1, lettera e) e lettera d); 10, comma 4; 7; 8; 19, comma
1; 21, commi 3 e 4; 23, comma 2; 34, comma 3  della  legge  regionale
della   Basilicata   n.   46/2018   -   devono   essere    dichiarati
incostituzionali. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 1,  comma  1,
lettera c); 6, comma 1, lettera e) e lettera d); 10, comma 4;  7;  8;
19, comma 1; 21, commi 3 e 4; 23, comma 2; 34, comma  3  della  legge
della Regione Basilicata n. 46/2018. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data
24 gennaio 2019; 
        2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; 
        3. copia della legge regionale impugnata. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 29 gennaio 2019 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Russo