AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Solifenacina Sigillata» (19A01820) 
(GU n.68 del 21-3-2019)

 
 
     Estratto determina AAM/AIC n. 49/2019 del 26 febbraio 2019 
 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
SOLIFENACINA SIGILLATA nella forma e confezioni,  alle  condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Sigillata Limited, con sede legale  e  domicilio
fiscale in Fourth Floor, 20 - Margaret Street - Londra W1W8RS - Regno
Unito. 
    Procedura europea: DK/H/2880/001-002/DC. 
    Confezioni: 
      «5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046276010 (in base 10)  1D47FB  (in
base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046276022 (in base 10) 1D47FQ (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in  blister
PVC/ACLAR/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 046276034 (in base 10)  1D47G2  (in
base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in  blister
OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046276046 (in base 10) 1D47GG (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: 
      «Solifenacina Sigillata» 5 mg compresse rivestite con film 
        blister in PVC/Aclar/PVDC/PVC-AL: due anni; 
        blister in OPA/Al/PVC-AL: diciotto mesi.  
      «Solifenacina Sigillata» 10 mg compresse rivestite con film 
        blister: due anni. 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
    principio attivo: 
      «Solifenacina Sigillata» 5 mg  compresse  rivestite  con  film:
ogni compressa contiene 5 mg di solifenacina succinato, equivalenti a
3,8 mg di solifenacina; 
      «Solifenacina Sigillata» 10 mg compresse  rivestite  con  film:
ogni compressa contiene 10 mg di solifenacina succinato,  equivalenti
a 7,5 mg di solifenacina. 
    Eccipienti: 
    Nucleo della compressa: 
      cellulosa microcristallina, 
      povidone, 
      crospovidone, 
      lattosio anidro, 
      silice colloidale anidra, 
      magnesio stearato. 
    Film di rivestimento: 
      «Solifenacina Sigillata» 5 mg compresse rivestite con film: 
        alcol polivinilico (E1203), 
        titanio diossido (E171), 
        macrogol (polietilene glicole 3350), 
        talco (E553b), 
        ossido di ferro giallo (E172). 
      «Solifenacina Sigillata» 10 mg compresse rivestite con film: 
        alcol polivinilico (E1203), 
        titanio diossido (E171), 
        macrogol (polietilene glicole 3350), 
        talco (E553b), 
        carminio (E120), 
        ossido di ferro rosso (E172), 
        ossido di ferro giallo (E172). 
     Responsabili del rilascio dei lotti: 
      Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Paesi Bassi; 
      PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz  baruna  Filipovica  25,  10  000
Zagreb, Croazia. 
     Indicazioni      terapeutiche:      trattamento      sintomatico
dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza  urinaria  e
dell'urgenza che possono verificarsi in pazienti con  sindrome  della
vescica iperattiva.  
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR:  il  medicinale  e'
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua  italiana
e, limitatamente  ai  medicinali  in  commercio  nella  Provincia  di
Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.