MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019 

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi  dell'articolo  142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
di un tratto del corso d'acqua «Fiumicello di Montagnana»,  ricadente
nei  Comuni  di  Montagnana,  Casale  di  Scodosia,   Borgo   Veneto,
Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige,  in  Provincia  di  Padova,
dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione  della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01846) 
(GU n.70 del 23-3-2019)

 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art.  142,  comma  1,
lettera c) e comma 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto  ha  trasmesso  copia  della  deliberazione  della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione
della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142,  comma
1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  un
tratto del corso d'acqua  «Fiumicello  di  Montagnana  -  Cavariega»,
ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo  Veneto
e Megliadino San Vitale, in Provincia di Padova, ai  sensi  dell'art.
142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  del
Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018; 
  Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre  2018,  con  la  quale  il
Segretariato regionale del  Ministero  per  i  beni  e  la  attivita'
culturali  per  il  Veneto  ha  inoltrato,  alla  Direzione  generale
archeologia,  belle  arti   e   paesaggio   e   alla   Soprintendenza
archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  l'area  metropolitana  di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione
relativa alla  suddetta  deliberazione  della  Giunta  regionale  del
Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018; 
  Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per   l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso
ha proposto le seguenti osservazioni ai  contenuti  della  scheda  n.
4/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.  1395
del 25 settembre 2018:  «Il  Fiumicello,  derivazione  idraulica  del
fiume Frassine che scorre a nord di Montagnana, e' corso  d'acqua  di
eccezionale rilevanza in termini di testimonianza e  di  comprensione
dell'assetto territoriale e della matrice insediativa storica di  cui
l'antico centro e' il fulcro. 
  Il fiorente sviluppo sociale ed economico delle  zone  toccate  dal
Fiumicello, connesso alla  coltivazione  e  prima  lavorazione  della
canapa nelle marcite (di cui ancora oggi sono rinvenibili i  toponimi
lungo lo sviluppo del corso d'acqua), e' fatto  determinante  per  la
conservazione della cinta muraria di Montagnana nel ruolo di barriera
daziaria e a protezione dei magazzini che conservavano  il  materiale
da inviare all'Arsenale di Venezia, ben oltre a quella che era  stata
la durata della funzione difensiva militare originaria. 
  Il Fiumicello alimentava, e ancora lambisce  e  confina,  il  vallo
delle mura e, al di sopra di  esso,  a  Porta  Padova,  il  Palladio,
assumendolo come elemento vincolo del progetto, eresse Villa Pisani. 
  Del  resto,  non  solo  il  sistema   fortificato   o   l'emergenza
architettonica  di  villa  e'  sorretta  dal  sistema  idraulico  del
Fiumicello, pure gli insediamenti rurali  minori  e  l'organizzazione
fondiaria e viaria sono incardinati sull'andamento del corso  d'acqua
che detiene,  tra  gli  altri,  il  ruolo  generatore  delle  valenze
paesaggistiche del contesto di  appartenenza,  esito  della  secolare
attivita'  di  regimazione  idraulica  e  del  rapporto  tra  assetto
idraulico, economia rurale e vicende storico-politiche. 
  Tale complesso insieme di ragioni non puo' avvallare un'irrilevanza
paesaggistica suffragata da esiti mediati di una valutazione numerica
che, fotografando l'eterogenea condizione attuale del Fiumicello, non
tiene  conto  o  ricostruisce  le  fasi  di  modificazione   ne'   la
legittimita' delle stesse. 
  Pur la denominazione, se mutata, sancisce la cesura  arbitraria  ed
inopportuna  tra  «logos»  e  «locus»  laddove  esiste  una   stretta
connessione di causa ed effetto tra l'uno e l'altro termine. 
  Pertanto,  a  conclusione  delle  valutazioni   e   delle   analisi
effettuate, si ritiene di riconfermare l'interesse paesaggistico  del
corso d'acqua in esame»; 
  Visti sia la direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23  ottobre  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione  delle
acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017; 
  Visti sia la direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23  ottobre  2007  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto  legislativo  n.  49
del 23 febbraio 2010, recante attuazione della  direttiva  2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei  rischi  di  alluvione,
sia il Piano di gestione  del  rischio  di  alluvioni  del  Distretto
idrografico  delle  Alpi  orientali,  approvato   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017; 
  Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n.  14,  recante
Disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche  della
legge regionale 23 aprile 2004, n.  11  «Norme  per  il  governo  del
territorio e in materia  di  paesaggio»,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9  giugno  2017,  ed  in
particolare i contenuti dell'art. 5; 
  Preso atto che la  giurisprudenza  e'  costante  nell'affermare  il
principio per cui, in materia di tutela  paesaggistica,  «il  vincolo
paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono
meno per il solo fatto che  il  vincolo  e'  stato  gia'  in  passato
violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario,  un  maggiore
rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni  all'ambiente  e
salvaguardare  quel  poco  di  integro  che  ancora  residua»   (cfr.
Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600;  sez.  VI,  4
febbraio 2002, n. 657; sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sez.  VI,  21
luglio 2011, n. 4418; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sez.  VI,  11
settembre 2013, n. 4493) e «[...] non e' possibile, senza superare  i
limiti propri del giudizio  di  legittimita',  isolare  singole  aree
comprese  nella  bellezza  d'insieme  e  verificare   se   vi   siano
specificatamente    riferibili    le     caratteristiche     indicate
dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme,  nella
motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV,  20  marzo  2006,  n.
1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che  il  fatto
dell'antropizzazione,  o  meglio   della   presenza   di   precedenti
interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per
costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che,  se
ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9  Cost.
per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990,  n.  600;  VI,  28
agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000,  n.  5651;  IV,  30  giugno
2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998,  n.
853; II, 4 febbraio 1998,  n.  3018/97;  II,  13  dicembre  2006,  n.
10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo
paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola  tutela  delle
bellezze di natura, ma anche del lascito  storico  ed  architettonico
sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio  2011,
n. 4429); 
  Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti  e
paesaggio per l'area  metropolitana  di  Venezia  e  le  Province  di
Belluno, Padova e Treviso, inoltrata  con  nota  prot.  2352  del  31
gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data; 
  Preso atto che la scheda n. 4/2017,  formulata  a  fini  istruttori
dalla Regione del Veneto per la deliberazione della Giunta  regionale
del  Veneto  n.  1395  del  25   settembre   2018,   presenta   delle
imprecisioni, in quanto nell'analisi del punto B relativo  al  «Ruolo
storico» e nel punto C relativo al «Ruolo percettivo ed identitario»,
non identifica e  riconosce  correttamente  tutti  i  vari  caratteri
storico-culturali ed identitari, peraltro presenti anche  nel  tratto
dichiarato irrilevante paesaggistico con deliberazione  della  Giunta
regionale del Veneto n. 1638 del 17 settembre 2013, come  evidenziato
dalla relazione tecnico scientifica  allegata  alla  suindicata  nota
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  prot.  2352
del 31 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014,
assunta  nella  riunione  del  31  gennaio  2019,  e  trasmessa  alla
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot.
1183 del 12 febbraio 2019; 
  Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito  di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a  termini  dell'art.
142, non e' consentito compiere  azioni  che  possono  distruggere  i
suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni
che  rechino  pregiudizio  ai   valori   paesaggistici   oggetto   di
protezione, e che i soggetti di cui al  comma  1  dell'art.  146  del
decreto legislativo n.  42/2004  hanno  l'obbligo  di  presentare  la
richiesta di autorizzazione di cui agli  articoli  146  e  147  dello
stesso   decreto   legislativo   n.   42/2004   riguardo   interventi
modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano  intraprendere,
salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del  medesimo  decreto
legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
  Considerato che il corso  d'acqua  in  argomento,  delimitato  come
nelle   unite   planimetrie   catastali,   conserva   la    rilevanza
paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera  c)  del  decreto
legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati  nel  suddetto
verbale della Commissione regionale  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019: 
    «la Commissione regionale delibera  di  confermare  la  rilevanza
paesaggistica anche del tratto gia' derubricato con DGR n.  1638  del
17 settembre 2013 in quanto in quel tratto il Fiumicello  sovrappassa
con un antico ponte canale (gia' testimoniato nella  cartografia  del
Malaman), lo scolo Vampadore, dimostrando come la cura idraulica  del
territorio  passi  attraverso  l'ingegno  di  tali   manufatti,   che
caratterizzano  il  paesaggio  rurale,  non  meno  della   strategica
collocazione in corrispondenza del nodo  idraulico  di  un  capitello
votivo. Inoltre, l'intervenuta edificazione della  zona  non  implica
l'irrilevanza paesaggistica del corso d'acqua,  ma  anzi,  la  stessa
giurisprudenza  attesta  l'opportunita'  che  non   venga   deturpato
ulteriormente l'ambito protetto attraverso un «maggiore rigore per il
futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente  e  salvaguardare
quel poco di integro che ancora residua» (cfr.  Consiglio  di  Stato,
sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600). Il corso d'acqua Fiumicello,  di
origine  trecentesca,  risulta  strettamente  connesso  alle  matrici
storico  produttive  del  territorio   montagnanese   ed   essenziale
nell'organizzazione difensiva del centro fortificato, ha condizionato
con il suo corso uno dei massimi esempi dell'architettura  palladiana
di Villa, ha fornito energia per le attivita' molitorie e agricole e,
nella permanenza del tracciato  conservato  nel  tempo,  anche  nella
forma di relitto, ha fortemente improntato la struttura  territoriale
e  l'organizzazione  insediativa  e  del  sistema  relazionale  degli
indicatori paesistici»; 
  Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con  la  quale  la
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo
tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta
di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in  esame
ed al perfezionamento della relativa procedura; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014,
assunta nella riunione del 25 febbraio 2019,  con  cui  si  recepisce
quanto espresso dalla Direzione generale archeologia,  belle  arti  e
paesaggio; 
  Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Fiumicello  di
Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di  Scodosia,
Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in  Provincia
di Padova, come individuato  dalle  allegate  planimetrie  catastali,
presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art.
142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
 
                              Dichiara: 
 
  Che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art.
142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato  «Fiumicello  di
Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di  Scodosia,
Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in  Provincia
di Padova, come individuato  dalle  allegate  planimetrie  catastali,
dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione  della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della  Regione  del  Veneto  n.  101  del  9
ottobre 2018. 
  Con il presente provvedimento  si  conferma,  pertanto,  il  regime
vincolistico delle suddette aree, le  quali  rimangono  sottoposte  a
tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  parte  terza  del
predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali,  fanno
parte integrante del presente provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  la  Soprintendenza  archeologia,  belle
arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione ai Comuni  di
Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e
Piacenza  d'Adige  (Padova),  del  numero  della  Gazzetta  Ufficiale
contenente  la  presente  dichiarazione,  unitamente  alle   relative
planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei  comuni
interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo
decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
 
    Venezia, 25 febbraio 2019 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Girardini          

                            ____________ 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del provvedimento, comprensivo  di  tutti  gli
allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie  catastali)  e'
pubblicato sul sito del Segretariato regionale del  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali   per   il   Veneto   all'indirizzo
www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente
e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.