MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019 

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi  dell'articolo  142,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
di un tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente  nei
Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in  Provincia  di  Padova,
dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione  della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01847) 
(GU n.70 del 23-3-2019)

 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art.  142,  comma  1,
lett. c) e comma 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018,  con  la  quale  la
Regione del  Veneto  ha  trasmesso  copia della  deliberazione  della
Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione
della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142,  comma
1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  un
tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni
di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, ai  sensi
dell'art. 142, comma 3, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018; 
  Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre  2018,  con  la  quale  il
Segretariato regionale del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  per  il  Veneto  ha  inoltrato,  alla  Direzione  generale
archeologia,  belle  arti   e   paesaggio   e   alla   Soprintendenza
archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  l'area  metropolitana  di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione
relativa alla  suddetta  deliberazione  della  Giunta  regionale  del
Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018; 
  Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per   l'area
metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso
ha proposto le seguenti osservazioni ai  contenuti  della  scheda  n.
5/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.  1395
del 25 settembre 2018: «Lo  scolo  Nina  Fossona  deriva  dall'antica
Fossa Nina, gia' menzionata in uno statuto di Padova del 1281. Da San
Martino, antica localita' di origine medievale posta  nel  Comune  di
Cervarese  Santa  Croce  (PD),  si  dirige  verso  Rovolon   fino   a
raggiungere il Canale Bisatto a Vo' Vecchio (PD) e nel territorio  al
nome  Nina  lo  scolo  aggiunge  il  toponimo  «Fossona»   dal   nome
dell'omonima localita' in cui ha sede l'Amministrazione  comunale  di
Cervarese Santa Croce. 
  E' indubbia la valenza paesaggistica dell'intero corso d'acqua  che
storicamente ha influito sull'assetto territoriale in un rapporto  di
piana/versante contribuendo alla regimazione delle  acque  confluenti
verso valle dai pendii e dalle dorsali boscate dell'area a nord-ovest
Colli  Euganei,  territorio  del  Parco  regionale  che   ricomprende
l'abitato di Rovolon. E' noto come in tutto il territorio della bassa
padovana e nell'ambito dei Colli  le  antiche  opere  ingegneristiche
volute dalla Signoria di Padova e poi proseguite dalla Serenissima di
Venezia  abbiano  influito  sul  fenomeno  dell'incastellamento,  per
l'importanza strategica dei rilievi, e successivamente al fenomeno di
«Villa»  a  ridosso  dei  territori  paludosi  conquistati   con   la
realizzazione di scoli e canali. Ancora oggi lo  scolo  Nina  Fossona
attraversa lunghi brani di campagna alternati a  spazi  edificati  e,
seppure in alcune sue parti puo'  risultare  tombinato  e  localmente
privo di interesse paesaggistico, esso rappresenta la  interrelazione
di fattori umani e naturali quale espressione  di  valore  culturale,
non interpretabile in modo frammentario bensi' unitario su  tutto  il
suo corso per il sistema di relazione e di connessione fluviale tra i
vari Comuni della Provincia di Padova che attraversa. 
  Si ritiene pertanto che  la  tutela  ai  sensi  dell'art.  142  del
decreto legislativo n. 42/2004 debba essere confermata»; 
  Visti sia la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 23  ottobre  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione  delle
acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, ed  in
particolare la scheda relativa allo Scolo Fossona,  identificata  con
codice   distrettuale   ITARW03BB03900020VN   e   codice    regionale
IT05241_10, in cui, pur essendo l'assetto morfologico segnalato  come
«fortemente modificato», lo stato e gli obiettivi di qualita' chimico
ed ecologico sono indicati, rispettivamente, con «mantenimento  dello
stato buono» e con «buono 2027»; 
  Visti sia la direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 23  ottobre  2007  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto  legislativo  n.  49
del  23  febbraio  2010,  recante  attuazione  della   direttiva   n.
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione  dei  rischi  di
alluvione, sia il Piano di gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017; 
  Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n.  14,  recante
disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche  della
legge regionale 23 aprile 2004, n.  11  «Norme  per  il  governo  del
territorio e in materia  di  paesaggio»,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9  giugno  2017,  ed  in
particolare i contenuti dell'art. 5; 
  Preso atto che la  giurisprudenza  e'  costante  nell'affermare  il
principio per cui, in materia di tutela  paesaggistica,  «il  vincolo
paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono
meno per il solo fatto che  il  vincolo  e'  stato  gia'  in  passato
violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario,  un  maggiore
rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni  all'ambiente  e
salvaguardare  quel  poco  di  integro  che  ancora  residua»   (cfr.
Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sezione VI, 4
febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno 2011,  n.  3341;  sezione
VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio  2013,  n.  2410  e
sezione VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[...]  non  e'  possibile,
senza superare i limiti propri del giudizio di legittimita',  isolare
singole aree comprese nella bellezza d'insieme  e  verificare  se  vi
siano  specificatamente  riferibili   le   caratteristiche   indicate
dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme,  nella
motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV,  20  marzo  2006,  n.
1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che  il  fatto
dell'antropizzazione,  o  meglio   della   presenza   di   precedenti
interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per
costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che,  se
ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9  Cost.
per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990,  n.  600;  VI,  28
agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000,  n.  5651;  IV,  30  giugno
2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998,  n.
853; II, 4 febbraio 1998,  n.  3018/97;  II,  13  dicembre  2006,  n.
10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo
paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola  tutela  delle
bellezze di natura, ma anche del lascito  storico  ed  architettonico
sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio  2011,
n. 4429); 
  Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti  e
paesaggio per l'area  metropolitana  di  Venezia  e  le  Province  di
Belluno, Padova e Treviso, inoltrata  con  nota  prot.  2352  del  31
gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data; 
  Preso atto che la scheda n. 5/2017,  formulata  a  fini  istruttori
dalla Regione del Veneto per la deliberazione della Giunta  regionale
del  Veneto  n.  1395  del  25   settembre   2018,   presenta   delle
imprecisioni, in quanto nell'analisi del punto B relativo  al  «Ruolo
storico» e nel punto C relativo al «Ruolo percettivo ed identitario»,
non identifica e  riconosce  correttamente  tutti  i  vari  caratteri
storico-culturali ed identitari, peraltro presenti anche  nel  tratto
dichiarato irrilevante paesaggistico con deliberazione  della  Giunta
regionale del Veneto n. 1638 del 17 settembre 2013, come  evidenziato
dalla relazione tecnico-scientifica  allegata  alla  suindicata  nota
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  prot.  2352
del 31 gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014,
assunta  nella  riunione  del  31  gennaio  2019,  e  trasmessa  alla
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot.
1183 del 12 febbraio 2019; 
  Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito  di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a  termini  dell'art.
142, non e' consentito compiere  azioni  che  possono  distruggere  i
suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni
che  rechino  pregiudizio  ai   valori   paesaggistici   oggetto   di
protezione, e che i soggetti di cui al  comma  1  dell'art.  146  del
decreto legislativo n.  42/2004  hanno  l'obbligo  di  presentare  la
richiesta di autorizzazione di cui agli  articoli  146  e  147  dello
stesso   decreto   legislativo   n.   42/2004   riguardo   interventi
modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano  intraprendere,
salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del  medesimo  decreto
legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
  Considerato che il corso  d'acqua  in  argomento,  delimitato  come
nelle   unite   planimetrie   catastali,   conserva   la    rilevanza
paesaggistica di cui all'art. 142, comma  1,  lett.  c)  del  decreto
legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati  nel  suddetto
verbale della Commissione regionale  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019: 
    «la Commissione regionale delibera  di  confermare  la  rilevanza
anche del tratto gia' derubricato con DGR n. 1638  del  17  settembre
2013 in quanto si rileva come le recenti dinamiche di  trasformazione
che hanno determinato la tombinatura dei centri abitati di Fossona  e
Bastia,   non   hanno   compromesso   nell'insieme   la   definizione
territoriale che lo Scolo Nina-Fossona ha determinato nei secoli,  in
un paesaggio fortemente agricolo. Il canale conserva  tutt'oggi,  nel
suo insieme, rilevanti caratteri di  storicita'  che  hanno  influito
sull'assetto  paesaggistico  dei  territori  che   esso   attraversa,
contribuendo a conservare  un  insieme  particolarmente  armonico  di
elementi  agricoli  e  naturali  che  testimoniano   l'organizzazione
insediativa dell'area riconducibile  a  tratti  tipici  di  paesaggio
agrario veneto, fortemente condizionato dalle  storiche  controversie
fra Padova e  Vicenza,  connotandosi  pertanto  quale  segno  storico
fondamentale alla comprensione dei valori  paesaggistici  dei  luoghi
nonche' dell'articolato sistema idrografico, prettamente derivante da
un'attivita' antropica di regimazione delle acque,  sviluppatosi  nei
secoli ai piedi dei Colli Euganei»; 
  Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con  la  quale  la
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo
tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta
di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in  esame
ed al perfezionamento della relativa procedura; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014,
assunta nella riunione del 25 febbraio 2019,  con  cui  si  recepisce
quanto espresso dalla Direzione generale archeologia,  belle  arti  e
paesaggio; 
  Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Scolo  Nina  -
Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in
Provincia di Padova,  come  individuato  dalle  allegate  planimetrie
catastali, presenta  rilevanza  paesaggistica  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art.  142,  comma  1,  lettera  c)  del  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
                              Dichiara: 
 
  che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art.
142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato  «Scolo  Nina  -
Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in
Provincia di Padova,  come  individuato  dalle  allegate  planimetrie
catastali,  dichiarato  irrilevante   ai   fini   paesaggistici   con
deliberazione della Giunta  regionale  del  Veneto  n.  1395  del  25
settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018. 
  Con il presente provvedimento  si  conferma,  pertanto,  il  regime
vincolistico delle suddette aree, le  quali  rimangono  sottoposte  a
tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  parte  terza  del
predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali,  fanno
parte integrante del presente provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  la  Soprintendenza  archeologia,  belle
arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di
Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione ai Comuni  di
Cervarese Santa Croce e Rovolon (Padova), del numero  della  Gazzetta
Ufficiale  contenente  la  presente  dichiarazione,  unitamente  alle
relative planimetrie catastali, ai fini  dell'adempimento,  da  parte
dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140,  comma  4
del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto. 
 
    Venezia, 25 febbraio 2019 
 
                                                 Il Presidente        
                                          della Commissione regionale 
                                                   Girardini          

                            ____________ 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del provvedimento, comprensivo  di  tutti  gli
allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali),  e'
pubblicato sul sito del Segretariato regionale del  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali   per   il   Veneto   all'indirizzo
www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente
e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.