AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 6 marzo 2019 

Linee  guida  n.  14   recanti   «Indicazioni   sulle   consultazioni
preliminari di mercato». (Delibera n. 161). (19A02062) 
(GU n.73 del 27-3-2019)

 
                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
Premessa. 
 
  Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma
2, del decreto legislativo n. 50 del  2016  (di  seguito  Codice  dei
contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 (di seguito decreto correttivo) e contengono  indicazioni
circa le modalita' di applicazione e di  funzionamento  dell'istituto
delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e
67 del Codice. Le  presenti  Linee  guida  sono  da  considerare  non
vincolanti. 
 
  1. Finalita' e contesto dell'istituto: 
    1.1 prima dell'avvio di  una  procedura  selettiva,  le  stazioni
appaltanti possono svolgere  consultazioni  del  mercato  finalizzate
alla predisposizione degli  atti  di  gara,  allo  svolgimento  della
relativa procedura, nonche' a  fornire  informazioni  agli  operatori
circa le procedure programmate e i requisiti  relativi  alle  stesse.
Non e' consentito l'uso delle consultazioni per  finalita'  meramente
divulgative; 
    1.2 le consultazioni preliminari di mercato  possono  perseguire,
altresi', lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione
appaltante e  realizzare  economie  di  mezzi  e  risorse,  anche  in
relazione  all'assetto  del  mercato,  servendosi   dell'ausilio   di
soggetti qualificati; 
    1.3 la stazione  appaltante  puo'  effettuare  una  consultazione
parziale, limitatamente agli aspetti da chiarire  di  un  determinato
contratto; 
    1.4 la consultazione si svolge dopo  la  programmazione  e  prima
dell'avvio del procedimento per la selezione del contraente; 
    1.5 in considerazione delle finalita' proprie dell'istituto,  non
e' consentito lo svolgimento di consultazioni in merito  a  procedure
selettive gia' avviate, anche se sospese; 
    1.6 le consultazioni di mercato vanno preferite quando  l'appalto
presenta  carattere  di  novita'.  E'  da  escludersi  l'applicazione
dell'istituto nei casi di appalti di routine  e  appalti  relativi  a
prestazioni standard. 
 
  2. Ambito di applicazione: 
    2.1 le consultazioni preliminari di mercato possono essere svolte
per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture,  ai
sensi dell'art. 66, del Codice, indipendentemente  dal  valore  della
commessa, nonche' delle concessioni, in considerazione  del  richiamo
operato dall'art. 164 del Codice. La disciplina si applica anche agli
appalti da  affidare  nei  settori  speciali,  in  forza  del  rinvio
contenuto nell'art. 122 del Codice; 
    2.2 le stazioni appaltanti procedenti curano,  altresi',  che  la
procedura di consultazione non  si  sovrapponga  ai  procedimenti  di
progettazione e ai concorsi di progettazione; 
    2.3 la consultazione preliminare di mercato non  costituisce  una
procedura di  affidamento  di  un  contratto  pubblico.  Le  stazioni
appaltanti esplicitano,  negli  atti  di  avvio  della  consultazione
preliminare, le precise e distinte finalita' della stessa; 
    2.4 alle stazioni appaltanti non e' consentito in alcun modo,  in
corso di consultazione preliminare, mutare  la  natura  del  relativo
procedimento; 
    2.5  le  stazioni  appaltanti  curano,  in  particolare,  che  le
consultazioni  preliminari  di  mercato  siano  tenute  distinte  dal
dialogo competitivo che consiste in una vera e propria  procedura  di
scelta del contraente, con cui la  stazione  appaltante  instaura  un
dialogo con i partecipanti al fine di individuare e definire i  mezzi
piu' idonei a soddisfare le proprie necessita'; 
    2.6 le stazioni appaltanti curano altresi' che  le  consultazioni
preliminari di  mercato  siano  tenute  distinte  dalle  indagini  di
mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo  svolgimento  delle
procedure negoziate, nei casi previsti all'art. 63, comma  6,  ovvero
all'art. 36 del Codice, che costituiscono procedimenti finalizzati  a
selezionare gli operatori economici da invitare  al  procedimento  di
gara.  Diversamente  dalle  procedure  menzionate,  la  consultazione
preliminare di mercato non puo' costituire condizione di accesso alla
successiva gara; 
    2.7  la  stazione  appaltante   si   riserva   la   facolta'   di
interrompere,  modificare,  prorogare,   sospendere   la   procedura,
consentendo, a richiesta dei soggetti  intervenuti,  la  restituzione
della documentazione eventualmente depositata, senza che  cio'  possa
costituire,  in  alcun  modo,  diritto  o  pretesa   a   qualsivoglia
risarcimento o indennizzo. 
 
  3. Il procedimento di consultazione: 
    3.1 la procedura  di  consultazione  preliminare  di  mercato  si
svolge nel rispetto degli articoli 66 e 67, nonche' dei  principi  di
non discriminazione e trasparenza; 
    3.2 le stazioni appaltanti pubblicano un avviso, denominato  atto
o avviso di  consultazione  preliminare  di  mercato,  con  il  quale
rendono  manifesto   al   mercato   l'avvio   del   procedimento   di
consultazione; 
    3.3 l'avviso  di  consultazione  e'  pubblicato  nel  profilo  di
committente,  nella  sezione   amministrazione   trasparente,   ferma
restando la possibilita' di disporre ulteriori forme di  pubblicita',
secondo un criterio di proporzionalita'; 
    3.4 l'avviso contiene la corretta e adeguata  esplicitazione  dei
presupposti e delle  finalita'  che,  in  concreto,  giustificano  il
ricorso  alla   consultazione   preliminare.   In   particolare,   la
consultazione puo' riguardare ogni  aspetto  tecnico  ritenuto  utile
alla preparazione  del  procedimento  selettivo,  ferma  restando  la
necessita'  di  evitare   che   gli   apporti   informativi   forniti
costituiscano  offerte  tecniche  o  economiche.  In  ogni   caso   i
contributi non possono anticipare specifiche quotazioni afferenti  al
prodotto/servizio/opera  oggetto  della  consultazione  che   abbiano
l'effetto  di  alterare  il  regolare  sviluppo   competitivo   della
successiva fase di selezione; 
    3.5 la consultazione puo' altresi' essere introdotta, in aggiunta
o in alternativa all'avviso  pubblico  previsto  ai  §§  3.2  e  3.3,
mediante  lettera  di  consultazione,  nella  misura   in   cui   sia
indirizzata  ad  autorita'   indipendenti.   In   casi   eccezionali,
dipendenti  dalla  particolarita'  del  prodotto/servizio/opera,   la
stazione appaltante, in aggiunta all'avviso pubblico di cui ai §§ 3.2
e  3.3,  puo'  indirizzare  la   consultazione   anche   a   soggetti
determinati, nel rispetto comunque dei principi richiamati al §  3.1.
In ogni caso, la stazione appaltante conserva sempre la facolta',  al
di fuori del procedimento di consultazione preliminare  di  cui  agli
articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici,  di  interpellare
soggetti pubblici, ad  esempio  per  richiedere  pareri  normativi  o
tecnici; 
    3.6  gli  avvisi  o  le  lettere   di   consultazione,   comunque
denominati, specificano le esigenze informative e  conoscitive  della
stazione appaltante procedente, le tipologie di contributi richiesti,
la  forma  di  contributo  ammissibile,  i  tempi  previsti  per   la
presentazione  dei  contributi  e,  ove  possibile,  quelli  per   la
pubblicazione della procedura selettiva  e  per  lo  svolgimento  del
contratto, nonche' gli effetti di incompatibilita' determinati  dalla
partecipazione alla consultazione e le modalita' di svolgimento della
procedura; 
    3.7 gli atti di consultazione, comunque denominati,  chiariscono,
in ogni caso, che il  contributo  e'  prestato  gratuitamente,  senza
diritto a rimborsi spese; 
    3.8 possono prendere parte  alla  consultazione  preliminare,  ai
sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di
fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori  di  interessi
collettivi e diffusi; 
    3.9  per  la  partecipazione  alla  consultazione,  la   stazione
appaltante non  richiede  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 80 e 83 del Codice, ne' procede alla relativa verifica; 
    3.10 i soggetti che  partecipano  alla  consultazione  forniscono
consulenze, relazioni, dati, informazioni e altri  documenti  tecnici
idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo  alla
stazione appaltante procedente, relativamente all'individuazione  del
fabbisogno o delle soluzioni  tecniche  e/o  organizzative  idonee  a
soddisfare le esigenze funzionali indicate dalle stazioni appaltanti; 
    3.11  i  contributi  si  conformano  ai  canoni  di  correttezza,
chiarezza  e   trasparenza.   La   stazione   puo'   indirizzare   la
consultazione formulando domande o  indicando  questioni  specifiche,
anche attraverso la predisposizione di un questionario; 
    3.12 i soggetti che partecipano alla consultazione indicano se  i
contributi forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti
da diritti di privativa o comunque rivelatori di  segreti  aziendali,
commerciali o industriali, nonche' ogni altra  informazione  utile  a
ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del
soggetto  nel  campo  di  attivita'  di  cui  alla  consultazione.  I
partecipanti precisano altresi' se  la  divulgazione  dei  contributi
forniti dovra' avvenire in forma anonima. 
 
  4. Il procedimento selettivo a valle della consultazione: 
    4.1 le stazioni appaltanti esaminano  criticamente  i  contributi
ricevuti, li valutano in modo oggettivo e  comparativo,  in  rapporto
alle effettive esigenze dell'amministrazione, e li utilizzano ai fini
dell'eventuale procedimento selettivo, nel rispetto dei  principi  di
proporzionalita', trasparenza, concorrenza e non discriminazione; 
    4.2  le  stazioni  appaltanti  individuano  misure   adeguate   a
garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del
candidato o dell'offerente o di un'impresa  ad  essi  collegata  alla
consultazione preliminare; 
    4.3 le misure adottate dalla stazione  appaltante  sono  volte  a
evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in qualunque  forma
fornite in consultazione, comportino  una  lesione  dei  principi  di
concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione; 
    4.4 costituiscono misure adeguate minime, ai sensi dell'art.  67,
comma 1, del Codice: 
      la comunicazione da  parte  del  RUP  agli  altri  candidati  o
offerenti di  informazioni  pertinenti  scambiate  nel  quadro  della
partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della
procedura; 
      la fissazione di termini adeguati per  la  presentazione  delle
offerte; 
    4.5 costituiscono misure adeguate ulteriori: 
      la convocazione,  adeguatamente  pubblicizzata,  di  un  evento
pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta; 
    4.6 in attuazione di quanto previsto ai precedenti paragrafi,  la
stazione appaltante: 
      a) rende disponibili, in tempo  utile  alla  partecipazione  al
procedimento selettivo, a richiesta dei  potenziali  concorrenti,  le
informazioni acquisite o scambiate nel corso della  consultazione  da
operatori economici o da imprese collegate  agli  stessi,  ovvero  da
soggetti terzi che le abbiano  fornite  nell'interesse  di  specifici
operatori economici.  In  ogni  caso,  la  stazione  appaltante,  nel
rispetto  di  quanto  previsto  al  §  3.12,  secondo  periodo,  puo'
limitarsi a mettere a disposizione estratti, sunti  o  documenti  che
non  contengano  informazioni  coperte  da  diritti   di   privativa,
rivelatori di segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non
diffondibili  in   applicazione   della   pertinente   normativa   di
riferimento; 
      b) fissa  congrui  termini  di  ricezione  delle  offerte,  che
consentano  agli  operatori  economici  di  esaminare  il   materiale
acquisito ai sensi del punto precedente, di  valutare  le  specifiche
della  documentazione  di  gara  e  di  partecipare  al  procedimento
selettivo. 
 
  5. L'esclusione dal procedimento selettivo: 
    5.1 ai fini della procedura  selettiva,  la  stazione  appaltante
elabora, in conformita' alle disposizioni dell'art. 68 del Codice, il
contenuto di dati, documenti e informazioni  ricevuti  attraverso  la
consultazione preliminare; 
    5.2 la stazione appaltante procede  a  escludere  dalla  gara  il
concorrente che ha partecipato alla consultazione  preliminare,  solo
nel caso in cui non vi siano altri mezzi per  garantire  il  rispetto
del principio della parita' di trattamento; 
    5.3 l'esclusione avviene, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
80, comma 5, lettera e) del Codice, laddove le misure minime adottate
dalla stazione appaltante non siano state in grado  di  eliminare  il
vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del  concorrente
alla consultazione preliminare; 
    5.4 l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art.  80,
comma 5, lettera e) puo'  essere  disposta  ove  sia  dimostrato  che
questi abbia intenzionalmente influenzato  l'esito  dell'indagine  di
mercato.  Non  e'  imputabile  all'operatore  economico   l'eventuale
effetto distorsivo della concorrenza derivante da scelte errate della
stazione appaltante; 
    5.5 il provvedimento di esclusione fornisce le  ragioni  sottese,
motivando espressamente sulle ragioni che  non  hanno  consentito  di
garantire in altro modo il  rispetto  del  principio  di  parita'  di
trattamento. 
 
    Roma, 6 marzo 2019 
 
                                               Il Presidente: Cantone 

                             ---------- 
 
    Approvate dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 6  marzo
2019. 
    Depositate presso la segreteria del Consiglio in  data  14  marzo
2019. 
 
Il segretario: Esposito