N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2018

Ordinanza  del 5 novembre 2018 del Giudice di pace di Barrafranca nel
procedimento civile promosso da  Paterno'  Angelo  contro  Comune  di
Barrafranca e Areariscossioni S.r.l.. 
 
Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione  per  il  pagamento
  delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici
  - Competenza territoriale del giudice del  luogo  in  cui  ha  sede
  l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma
  2. 
(GU n.13 del 27-3-2019 )
 
                     UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
                           DI BARRAFRANCA 
 
    Il Giudice di pace, letti gli atti e sciogliendo la  riserva  che
precede; 
    Rilevato  che  con  il  ricorso  introduttivo   Paterno'   Angelo
impugnava  l'ingiunzione   di   pagamento   emessa   dalla   Societa'
Areariscossioni S.r.l., nella qualita' di  concessionaria  incaricata
dal Comune di Barrafranca della riscossione coattiva per  il  mancato
pagamento del canone idrico relativo  all'anno  2010,  per  i  motivi
meglio specificati in ricorso; 
    che,   ritualmente   costituitasi,   Areariscossioni    eccepiva,
preliminarmente, l'incompetenza per territorio inderogabile  ex  art.
32, comma 2, decreto legislativo  n.  150/11  di  questo  Giudice  in
favore del Giudice di pace di Mondovi', giudice del luogo in  cui  ha
sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto; 
    che a seguito  della  sollevata  eccezione  di  incompetenza  per
territorio,  il  ricorrente  sollevava  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 2, decreto legislativo  n.  150/11
per violazione degli articoli 3,24 e 97 Costituzione; 
    che a seguito della  proposta  questione,  il  giudice  riservava
ordinanza. 
    L'art. 32, decreto legislativo n. 150/11, richiamato dall'art.  3
del R.D. n.  639/1910,  al  fine  della  individuazione  del  giudice
competente, dispone che «e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». 
    Puo'  accadere  tuttavia  che  l'ente  impositore  non   provveda
direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali,  ma  la
appalti a terzi. 
    Ove si verifichi questa scissione tra  il  potere  di  imporre  e
quello  di  riscuotere,  la  suprema  Corte  ha  gia'  stabilito  che
eventuali controversie sulla sussistenza e sulla  legittimita'  della
pretesa erariale vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha
sede il concessionario per la riscossione, e  non  l'ente  impositore
(cosi' gia' sez. 5, sentenza n. 15864 del 13 agosto 2004, in  materia
di opposizione ad avviso di  accertamento  emesso  per  il  pagamento
della TOSAP). 
    Cio' posto, resta da stabilire cosa debba intendersi  per  «luogo
in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento»: se,  cioe',
esso coincida con la sede legate del concessionario, ovvero col luogo
dove  ha  sede  l'articolazione  territoriale  di  questo,   che   ha
materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione. 
    Con varie pronunce, la suprema Corte ha affermato  che  «...  Non
v'e' dubbio alcuno che la soluzione corretta sia la  seconda.  Depone
in tal senso in primo luogo la semantica: "ufficio" deriva dal latino
officium, che e' forma contratta di  opificium,  che  indica  l'opera
dell'opifex,  ovvero  "colui  che  realizza  l'opera",   l'"ufficio",
dunque, e' l'organo che ha compiuto una azione,  non  la  sede  della
persona giuridica ...» (Cass. civile, sez. VI,  3  ottobre  2017,  n.
23110; n. 17611/2013). 
    Pertanto, qualora l'ente impositore non provveda  direttamente  a
riscossione, ma la appalti a terzi in  concessione,  le  controversie
sulla sussistenza e sulla legittimita' della pretesa  erariale  vanno
introdotte  dinanzi  al  giudice   del   luogo   in   cui   ha   sede
l'articolazione territoriale del concessionario che ha  materialmente
predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al  giudice  nella  cui
circoscrizione il concessionario ha la sede legale. 
    La difesa del ricorrente, inoltre,  ha  richiamato  a  fondamento
della  propria   eccezione   i   principi   affermati   dalla   Corte
costituzionale con la sentenza n. 44/2016. 
    Questo Giudice ritiene che, come nella fattispecie oggetto  della
sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, nella  disciplina  in
esame il  legislatore,  nell'esercizio  della  sua  discrezionalita',
abbia  individuato  un  criterio  attributivo  della  competenza  che
concretezza   "quella   condizione   di   «sostanziale    impedimento
all'esercizio del diritto di  azione  garantito  dall'art.  24  della
Costituzione» suscettibile «di integrare  la  violazione  del  citato
parametro costituzionale». 
    Infatti, mentre l'ente locale non incontra alcuna limitazione  di
carattere  geografico-spaziale  nell'individuazione  del  terzo   cui
affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi
e  delle  proprie  entrate  patrimoniali,  il  cittadino  che  voglia
esercitare il proprio diritto  di  azione,  garantito  dal  parametro
evocato, e' potenzialmente  impedito  all'esercizio  del  diritto  di
azione  o  comunque  la  tutela  giurisdizionale  e'  resa  oltremodo
difficoltosa. 
    Del resto, lo stesso legislatore, all'art. 52, comma  5,  lettera
c), del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ha  precisato  che
l'individuazione, da parte dell'ente locale, del  concessionario  del
servizio di accertamento e riscossione  dei  tributi  e  delle  altre
entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza)  «non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». 
    Il fatto che il cittadino debba farsi carico di  uno  spostamento
geografico anche significativo  per  esercitare  proprio  diritto  di
difesa integra  un  considerevole  aggravio  anche  economico  a  suo
carico. Inoltre, la  possibilita'  concessa  all'ente  impositore  di
scegliere senza alcun limite geografico  il  concessionario,  con  la
possibilita' di precostituirsi la scelta del  giudice,  si  presta  a
manovre speculative finalizzate ad evitare la proposizione di ricorsi
avverso gli atti di ingiunzione. 
    Ne consegue che non appare manifestamente infondata la  questione
di  legittimita'  costituzionale   sollevata   dal   ricorrente   con
riferimento agli articoli 3, 24 e 97 Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del  decreto
legislativo n.  150/11,  nella  parte  in  cui  prevede  che  per  le
controversie proposte ai sensi  dell'art.  3  del  regio  decreto  n.
639/1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo in
cui ha sede l'ufficio che ha emesso il  provvedimento  opposto  anche
nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal  soggetto  cui  e'
affidato il  servizio  della  riscossione  dell'entrata  patrimoniale
dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada  in  un  circondario
diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
        Barrafranca, 31 ottobre 2018 
 
                    Il Giudice di pace: Marrella