AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Emmarin» (19A02074) 
(GU n.74 del 28-3-2019)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 64 del 12 marzo 2019 
 
    Procedura europea n. DK/H/2762/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione  n.   A.I.C.:    e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  EMMARIN  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
      Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.; 
      Confezione:   «50    microgrammi/erogazione    spray    nasale,
sospensione» 1  flacone  In  Pe  da  10  g/60  erogazioni  con  pompa
dosatrice - A.I.C. n. 045966013 (in base 10) 1CUSPX (in base 32); 
      Confezione:   «50    microgrammi/erogazione    spray    nasale,
sospensione» 1 flacone  In  Pe  da  16  g/120  erogazioni  con  pompa
dosatrice - A.I.C. n. 045966025 (in base 10) 1CUSQ9 (in base 32); 
      Confezione:   «50    microgrammi/erogazione    spray    nasale,
sospensione» 1 flacone  In  Pe  da  18  g/140  erogazioni  con  pompa
dosatrice - A.I.C. n. 045966037 (in base 10) 1CUSQP (in base 32); 
      Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione; 
      validita' prodotto integro: due anni; 
      Utilizzare entro due mesi dal primo utilizzo. 
      Composizione: 
        principio attivo: mometasone  furoato  (come  monoidrato)  50
microgrammi/erogazione; 
        eccipienti:   benzalconio   cloruro   soluzione,   glicerolo,
polisorbato 80, cellulosa microcristallina e carmellosa sodica, acido
citrico monoidrato, sodio citrato, acqua depurata. 
      Produttore responsabile del rilascio dei lotti:  Farmea  -  10,
rue Bouche' Thomas, Z.A.C d'Orgemont, 49000 Angers, Francia. 
      Indicazioni terapeutiche: 
        «Emmarin» e' indicato nei pazienti adulti e nei bambini dai 3
anni in su per il trattamento sintomatico dell'allergia stagionale  o
della rinite perenne. 
        «Emmarin» e' indicato nel trattamento dei  polipi  nasali  in
pazienti dai 18 anni di eta' in su. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10,  lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.