REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2018, n. 54 

  Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n.  35  (Disposizioni
in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997,  l.r.
78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). 
(GU n.13 del 30-3-2019)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45  del
                          10 ottobre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995,  l.r.  n.  65/1997,
l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo
versiliese,  sono  state  rilevate  difformita'   nell'attivita'   di
escavazione  che  potrebbero   dar   luogo   alla   decadenza   delle
autorizzazioni   rilasciate    e    alla    conseguente    cessazione
dell'attivita'; 
  2. E' emerso che alcuni comuni del distretto  apuo  versiliese  non
hanno contestato tali difformita'  in  virtu'  di  un'interpretazione
estesa del perimetro autorizzato, inteso come  complessivo  compendio
estrattivo, ingenerando l'affidamento degli operatori in ordine  alla
conformita' volumetrica dell'attivita' di escavazione; 
  3. In considerazione della non chiarezza degli  atti  autorizzatori
che hanno dato luogo a tale ambiguita', e' necessario che  il  comune
si adegui ad una rigorosa e corretta  interpretazione  del  perimetro
estrattivo corrispondente a quello del progetto di  coltivazione;  al
tal fine si prevede un periodo transitorio di adeguamento durante  il
quale - anche al fine di salvaguardare i livelli  occupazionali -  e'
esclusa   l'immediata   applicazione   della   piu'   grave    misura
sanzionatoria della decadenza dell'autorizzazione; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  transitorie  per  il   sanzionamento   di   difformita'
  volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi  dei  bacini
  estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento  dell'art.  58-bis  nella
  l.r. n. 35/2015 
 
  1. Dopo l'art. 58 della  legge  regionale  25  marzo  2015,  n.  35
(Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla  l.r.  n.  104/1995,
l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n.  65/2014)
e' inserito il seguente: 
  «Art. 58-bis (Disposizioni  transitorie  per  il  sanzionamento  di
difformita' volumetriche sino all'approvazione  dei  piani  attuativi
dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane). - 1. Fino  all'approvazione
dei piani attuativi previsti dall'art. 113 della l.r.  n.  65/2014  e
comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare  di
un'autorizzazione  in  corso  di  validita'  abbia   realizzato   una
difformita' volumetrica superiore ai  1000  metri  cubi  rispetto  al
progetto  di  coltivazione  autorizzato,  ma   comunque   all'interno
dell'area in disponibilita'  a  destinazione  estrattiva,  il  comune
ordina la cessazione immediata dell'attivita' nell'area oggetto della
difformita' e la presentazione di una perizia giurata  attestante  la
ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del  presente  articolo.
L'ordinanza dispone altresi' la presentazione e realizzazione  di  un
progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale  dell'area
che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni
difformi,  nonche'  l'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
previste dall'art. 52, comma 4. 
  2. L'autorizzazione in essere e' sospesa sino all'approvazione  del
progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere  di  messa
in sicurezza  dell'area  in  conformita'  al  medesimo  progetto.  Il
comune, in deroga a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, approva il
progetto  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  presentazione,   fermi
restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o  atti
di assenso comunque denominati previsti dalla  normativa  statale  di
riferimento. 
  3. Nel  caso  in  cui  il  titolare  non  ottemperi  agli  obblighi
stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati,  e
non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro  centottanta
giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonche' nel  caso  in
cui, a seguito di nuovo accertamento, venga  rilevata  una  ulteriore
difformita', il comune dispone la  decadenza  dell'autorizzazione  ai
sensi  dell'art.  21,  comma  3,  e,  qualora  si  tratti   di   beni
appartenenti al patrimonio  indisponibile  comunale,  la  conseguente
decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37, comma  1,  lettera
f). 
  4.  La  presente  disposizione  si  applica   esclusivamente   alle
difformita' eseguite sino alla  data  dell'entrata  in  vigore  della
legge regionale 2 ottobre 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale
25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla
l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e
l.r. n. 65/2014). 
  5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti
con l'ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei  termini  assegnati  e
realizzate le opere di risistemazione  ambientale  entro  centottanta
giorni dall'approvazione del progetto,  puo'  essere  autorizzato  un
nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17,  nei  limiti  e
alle condizioni previsti nel  piano  di  indirizzo  territoriale  con
valenza di  piano  paesaggistico,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto  di  integrazione  del
piano  di  indirizzo  territoriale  "PIT"  con   valenza   di   piano
paesaggistico.  Approvazione  ai  sensi  dell'art.  19  della   legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  "Norme  per  il  Governo  del
territorio"). 
  6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e  non  oltre  trenta
giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  l.r.  n.  54/2018,
all'adeguamento delle autorizzazioni rilasciate,  in  conformita'  al
progetto di coltivazione autorizzato.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 2 ottobre 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).