Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).(GU n.13 del 30-3-2019)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 10 ottobre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto; Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014); Considerato quanto segue: 1. A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo versiliese, sono state rilevate difformita' nell'attivita' di escavazione che potrebbero dar luogo alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente cessazione dell'attivita'; 2. E' emerso che alcuni comuni del distretto apuo versiliese non hanno contestato tali difformita' in virtu' di un'interpretazione estesa del perimetro autorizzato, inteso come complessivo compendio estrattivo, ingenerando l'affidamento degli operatori in ordine alla conformita' volumetrica dell'attivita' di escavazione; 3. In considerazione della non chiarezza degli atti autorizzatori che hanno dato luogo a tale ambiguita', e' necessario che il comune si adegui ad una rigorosa e corretta interpretazione del perimetro estrattivo corrispondente a quello del progetto di coltivazione; al tal fine si prevede un periodo transitorio di adeguamento durante il quale - anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali - e' esclusa l'immediata applicazione della piu' grave misura sanzionatoria della decadenza dell'autorizzazione; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformita' volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane. Inserimento dell'art. 58-bis nella l.r. n. 35/2015 1. Dopo l'art. 58 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014) e' inserito il seguente: «Art. 58-bis (Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformita' volumetriche sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane). - 1. Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'art. 113 della l.r. n. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validita' abbia realizzato una difformita' volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilita' a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attivita' nell'area oggetto della difformita' e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L'ordinanza dispone altresi' la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonche' l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 52, comma 4. 2. L'autorizzazione in essere e' sospesa sino all'approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformita' al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento. 3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del relativo progetto, nonche' nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformita', il comune dispone la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera f). 4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformita' eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014). 5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l'ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto, puo' essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'art. 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il Governo del territorio"). 6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 54/2018, all'adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformita' al progetto di coltivazione autorizzato.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 ottobre 2018 ROSSI (Omissis).