Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin Dermatologico» (19A02105)(GU n.76 del 30-3-2019)
Estratto determina IP n. 166 dell'11 marzo 2019 Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN 2 POUR CENT, POUDRE POUR APPLICATION LOCALE dalla Francia con numero di autorizzazione 3400931941057, intestato alla societa' Janssen Cilag e prodotto da Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: Medifarm S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma. Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% Polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019 (in base 10), 1F6M13 (in base 32). Forma farmaceutica: polvere. Composizione: 100 grammi di polvere contengono: principio attivo: miconazolo nitrato 2 g; eccipienti: ossido di zinco, silice idrofoba (Aerosil R972), talco. Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C. Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK). Classificazione ai fini della rimborsabilita' Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% Polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019; classe di rimborsabilita': C-bis. Classificazione ai fini della fornitura Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «2% Polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Stampati Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.