AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Daktarin Dermatologico» (19A02105) 
(GU n.76 del 30-3-2019)

 
           Estratto determina IP n. 166 dell'11 marzo 2019 
 
    Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di  identificazione:  e'  autorizzata  l'importazione  parallela  del
medicinale DAKTARIN 2 POUR CENT, POUDRE POUR APPLICATION LOCALE dalla
Francia con numero di autorizzazione  3400931941057,  intestato  alla
societa'  Janssen  Cilag  e  prodotto  da  Lusomedicamenta  Sociedade
Tecnica Farmaceutica S.A., con le specificazioni di seguito  indicate
a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata  in
vigore della presente determina. 
    Importatore: Medifarm S.r.l., con sede legale in  via  Tiburtina,
1166/1168 - 00156 Roma. 
    Confezione:  DAKTARIN  DERMATOLOGICO  «2%  Polvere   cutanea»   1
barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019 (in base 10),  1F6M13
(in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere. 
    Composizione: 100 grammi di polvere contengono: 
      principio attivo: miconazolo nitrato 2 g; 
      eccipienti: ossido di zinco, silice  idrofoba  (Aerosil  R972),
talco. 
    Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C. 
    Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con  sede
legale  in  Unit  13,  Martello  Enterprise  Centre,  Courtwick  Lane
Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  DAKTARIN  DERMATOLOGICO «2%   Polvere   cutanea»   1
barattolo  da  30  g  -  codice  A.I.C.  n.:  047402019;  classe   di
rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:  DAKTARIN  DERMATOLOGICO «2%   Polvere   cutanea»   1
barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019; OTC - medicinali non
soggetti a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in
italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente
determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il
confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'
industriale e commerciale del titolare del  marchio  e  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.