N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 febbraio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 febbraio 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Volontariato - Norme della  Regione  Basilicata  -  Disciplina  degli
  interventi regionali in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
  fenomeno del bullismo e cyber bullismo - Finanziamenti dei progetti
  presentati da associazioni di volontariato e di promozione  sociale
  iscritte nel registro regionale del volontariato. 
- Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 43  (Disciplina
  degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al
  fenomeno del bullismo e cyber bullismo), artt. 3 e 4. 
(GU n.14 del 3-4-2019 )
    Ricorso ex art.  127  della  Costituzione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587)  in  persona  del
Presidente  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa   dall'Avvocatura
generale   dello   Stato   (codice    fiscale    80224030587;    pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06  96514000)  presso  i  cui
uffici  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,   e'   elettivamente
domiciliata; 
    Contro la Regione Basilicata in persona del  suo  Presidente  pro
tempore per  la  dichiarazione  della  illegittimita'  costituzionale
degli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 novembre 2018,  n.  43,
recante:  «Disciplina  degli  interventi  regionali  in  materia   di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo  e  cyber  bullismo»
(B.U.R. 4 dicembre 2018, n. 52). 
    Con la legge n. 43 del 30  novembre  2018,  recante:  «Disciplina
degli interventi regionali in materia di prevenzione e  contrasto  al
fenomeno del bullismo e cyber bullismo»,  la  Regione  Basilicata  ha
inteso promuovere e sostenere, come si prevede all'art. 2, «azioni di
prevenzione, individuazione ed emersione, contrasto e repressione del
... bullismo e  cyberbullismo»,  fenomeno  sempre  piu'  diffuso  nel
nostro Paese ed oggetto di particolare  attenzione  anche  a  livello
statale. 
    Talune disposizioni della suddetta  legge  regionale  presentano,
tuttavia, alcuni profili di incostituzionalita'. 
    In particolare, l'art. 3 - intitolato  «interventi»  -  e'  cosi'
formulato: 
        «1. Gli obbiettivi enunciati nell'art. 2  saranno  realizzati
dalla Regione attraverso il finanziamento  di  appositi  programmi  e
progetti che devono riguardare: 
          a) campagne di  informazione  e  sensibilizzazione  rivolte
agli studenti e alle loro famiglie; 
          b) organizzazione di  corsi  di  formazione  del  personale
scolastico  ed  educativo  piu'  in  generale   volti   a   garantire
l'acquisizione di idonee tecniche  psico-pedagogiche  e  di  pratiche
educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno  del
bullismo; 
          c) modalita' di individuazione volte a favorire l'emersione
dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo; 
          d) attivazione di  programmi  di  sostegno  in  favore  dei
minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il  supporto  di
competenti figure professionali e il coinvolgimento  di  associazioni
attive sul territorio e  di  rieducazione  per  chi  compie  atti  di
bullismo per agevolarne il recupero sociale». 
    Il successivo art.  4  della  legge  regionale  n.  43  del  2018
(rubricato «Soggetti beneficiari») stabilisce che: 
        «Potranno  beneficiare  dei   finanziamenti   relativi   agli
interventi di cui all'art. 3, i progetti presentati  da  una  o  piu'
Istituzioni scolastiche, da Enti  locali,  da  Aziende  del  servizio
sanitario regionale, dal Centro di servizio per  il  volontariato  di
Basilicata, da Associazioni con certificata  esperienza  che  operano
nel campo del disagio sociale  ed  in  particolare  nell'area  minori
iscritte  nel  registro  regionale  del  volontariato  e   /o   della
promozione sociale». 
    Quest'ultima   disposizione,   che   indica   beneficiarie    dei
finanziamenti le associazioni di volontariato e di promozione sociale
«iscritte  nel  registro   regionale»   del   volontariato,   risulta
discriminare le associazioni di promozione  sociale  aventi  analoghe
finalita', le  quali,  secondo  quanto  previsto  dalla  legislazione
statale vigente, sono iscritte nel registro nazionale. Ed infatti, in
base all'art. 6 comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266  -  legge
quadro sul volontariato  -  per  le  organizzazioni  di  volontariato
«l'iscrizione ai registri [istituiti  dalle  regioni]  e'  condizione
necessaria per accedere ai contributi pubblici». 
    Le associazioni di promozione sociale, invece, possono usufruire,
secondo quanto emerge dagli articoli 7 e 8  della  legge  7  dicembre
2000, n. 383 - recante: Disciplina della associazioni  di  promozione
sociale - dei benefici finanziari previsti dalla legislazione statale
o regionale, sia qualora dette  Associazioni  risultino  iscritte  ai
registri regionali, sia qualora siano iscritte ai registri  nazionali
(ai  quali  ultimi  possono   iscriversi   anche   le   articolazioni
territoriali e i circoli affiliati  delle  associazioni  a  carattere
nazionale). 
    In sostanza, in base ai menzionati articoli 7 e 8 della legge  n.
383/2000, l'iscrizione delle Associazioni di  promozione  sociale  al
Registro  nazionale  e/o  ai  registri  regionali  consente  loro  di
usufruire dei medesimi benefici e dispiegano i medesimi effetti. 
    E' appena il caso di rilevare che le citate disposizioni (art.  6
della legge n. 266 del 1991 e articoli 7-10 della legge n.  383/2000)
pur abrogate dall'art. 102, comma 4 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117 - Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b) della  legge  6  giugno  2016,  n.  106  -  continuano  ad
applicarsi, in base a quanto  espressamente  previsto  all'art.  101,
comma 2 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  «fino
all'operativita' del Registro unico  del  terzo  settore»  introdotto
dall'art. 53 del medesimo Codice. 
    Tutti i citati previgenti registri, quindi, sono operanti in  via
transitoria in attesa dell'operativita' del Registro unico del  terzo
settore (ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3 del  citato  Codice  del
terzo settore). 
    Cio' premesso, l'art. 4, che opera  una  discriminazione  tra  le
Associazioni di promozione sociale operanti in Basilicata iscritte al
Registro regionale e quelle iscritte  nel  Registro  nazionale  della
medesima  Regione,  viola  i  principi  di  uguaglianza  e   di   non
discriminazione dettati dall'art. 3 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' le  disposizione  regionali  impugnate  siano
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 24
gennaio 2019; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio di ministri - Dipartimento per gli affari  regionali  e
le autonomie; 
        legge Regione Basilicata, 30 novembre 2018, n. 43. 
      Roma, 29 gennaio 2019 
 
                  L'Avvocato dello Stato: D'Avanzo