MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 3 gennaio 2019 

Finanziamento  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  di   edifici
scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI  2015.  (Decreto  n.
2). (19A02180) 
(GU n.80 del 4-4-2019)

 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito,  con,
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, con il quale  si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del
2013 rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis,  del  il  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.  104  del  2013
(di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti  dall'utilizzo  dei  contributi   trentennali   autorizzati
dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  regioni,   dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto
ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640 con il quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di  euro  40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto   in   particolare   l'art.   1   del   sopracitato   decreto
interministeriale n. 640 del  2015,  con  il  quale  tra  l'altro  si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  predetto  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale  n.  640
del 2015 si stabilisce che il contratto  di  mutuo  da  stipulare  da
parte di ogni singola regione deve essere  sottoposto  al  preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro - Direzione VI; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016,  n.  968,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati per alcune regioni  ulteriori  interventi  a  valere  sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione
2015-2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  sul  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n.
216 del 2018; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5
aprile  del  2004,  n.  13,  concernente  l'autorizzazione  di  spesa
pluriennale: limiti di impegno; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  28
giugno 2005, esplicativa  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
giugno 2006, recante definizione dei criteri  di  carattere  generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa  del  Governo  intesi
all'efficace controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica per l'anno 2006; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio
2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di
contributi pluriennali; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
  Vista la nota del 12 novembre 2015, prot.  DT86895,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro  -  Direzione
VI con la quale e' stato reso il preventivo nulla osta  sullo  schema
del contratto di mutuo e comunicato il limite massimo  del  tasso  si
interesse applicabile al presente finanziamento  ai  sensi  dell'art.
45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  e'
stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto  interministeriale
n. 640 del 2015, sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di
previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  n.  160  del  2015  sono   state
ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili  in
termini  di  volume  di  investimento,  derivanti  dall'utilizzo  dei
contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge  n.
104 del 2013 ed e' stata individuata per ciascuna regione la quota di
contributo annuo assegnato, che costituisce  il  limite  di  spesa  a
carico del bilancio dello Stato; 
  Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione  di  cui  al
richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno  proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo; 
  Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui  prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017; 
  Considerato che il termine per l'ultima erogazione  fissato  al  31
dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018,  in  virtu'  di
espresso nulla osta del Ministero dell'economia e della  finanze  con
nota 6 marzo 2017, prot. n. 36880; 
  Dato  atto  che  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce  che
in caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori le eventuali
economie di spesa e di gara vengano accertate in sede di monitoraggio
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
riassegnate dallo stesso prioritariamente  agli  interventi  presenti
nei piani delle regioni; 
  Considerato che la riassegnazione di tali  economie  deve  avvenire
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato  che  l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del   richiamato
decreto-legge  n.  86  del  2018  ha   modificato   l'art.   10   del
decreto-legge n. 104 del 2013, eliminando di fatto il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  dall'attuazione   della   presente
procedura e che, quindi, il decreto di cui all'art. 2, comma  5,  del
decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va ora
adottato di intesa  con  il  solo  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Dato atto che sono attualmente ancora in  corso  alcuni  interventi
autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n.  640  del
2015 e  con  il  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 968 del 2015; 
  Considerato che a seguito dell'espletamento delle gare di appalto e
dell'avvenuta   conclusione   dei   lavori   sono   state    maturate
significative economie che possono essere reinvestite per autorizzare
ulteriori  interventi   presenti   nella   programmazione   triennale
nazionale 2015-2017; 
  Dato atto che in virtu' di tale esigenza, con nota  del  22  giugno
2018, prot. n. 20484, e' stato chiesto al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e Ragioneria  generale  dello
Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani  delle  erogazioni
con allungamento degli stessi all'anno 2020; 
  Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota
del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver  nulla
da osservare in merito alla richiesta formulata; 
  Considerato  che  tutte  le  regioni   hanno   proceduto   ad   una
ricognizione dello stato di attuazione dei propri interventi, e hanno
comunicato al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca la  quantificazione  delle  economie  maturate  derivanti  da
revoche, da rinunce, da mancate aggiudicazioni, da economie finali  e
di stanziamento; 
  Dato atto che con decreto del direttore  della  Direzione  generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  31
ottobre 2018 n. 663 sono state accertate le  economie  complessive  a
disposizione di ogni  regione,  maturate  sugli  importi  mutuati,  a
valere sui contributi pluriennali di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015,  n.  640  come  di
seguito determinate: 
 
        =====================================================
        |       Regione       |          Economie           |
        +=====================+=============================+
        |Abruzzo              |               € 5.798.947,38|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Basilicata           |               € 3.915.405,85|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Calabria             |               € 8.301.234,25|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Campania             |              € 16.283.814,22|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Emilia Romagna       |              € 11.041.721,03|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Friuli Venezia Giulia|               € 3.103.357,08|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Lazio                |              € 11.367.449,11|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Liguria              |               € 8.085.048,20|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Lombardia            |              € 29.159.498,83|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Marche               |               € 5.585.240,79|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Molise               |                 € 726.569,47|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Piemonte             |              € 11.167.041,38|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Puglia               |               € 9.143.991,01|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Sardegna             |               € 5.827.056,77|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Sicilia              |              € 14.150.595,26|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Toscana              |               € 9.381.457,78|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Umbria               |               € 4.834.283,83|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Veneto               |              € 12.943.039,76|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Valle d'Aosta        |               € 6.651.473,00|
        +---------------------+-----------------------------+
        |Totale               |             € 177.476.225,00|
        +---------------------+-----------------------------+
 
  Considerato che  a  seguito  del  predetto  accertamento  tutte  le
regioni hanno fatto pervenire gli elenchi di interventi da  ammettere
a finanziamento rientranti nel piano 2017; 
  Dato atto che alcune regioni hanno proceduto  alla  modifica  della
programmazione  con  riferimento  ai  piani  per  l'annualita'   2017
integrando  gli  stessi  con  ulteriori  interventi  da  ammettere  a
finanziamento; 
  Considerato che le predette economie sono  maturate  sugli  importi
mutuati a  valere  sui  contributi  pluriennali  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 640  del  2015,  i  cui  oneri  di  ammortamento
gravano sul cap. 7106 del  bilancio  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Ritenuto quindi, possibile alla luce  del  monitoraggio  effettuato
dalle regioni autorizzare l'avvio e  il  completamento  di  ulteriori
interventi di messa in sicurezza  di  edifici  scolastici  rientranti
nell'ambito della programmazione nazionale  in  materia  di  edilizia
scolastica; 
  Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. 24903, con cui  l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha  trasmesso
le note del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello
Stato, nelle quali e' specificato che non ci  sono  osservazioni  sul
presente decreto, una volta recepite le modifiche e  le  integrazioni
proposte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Autorizzazione interventi a valere 
                      sulle economie accertate 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma         complessiva         di         €         177.476.225,00
(centosettantasettemilioniquattrocentosettantaseimiladuecentoventicin
que/00),  corrispondente  al  volume   delle   economie   complessive
accertate con riferimento all'autorizzazione alla stipula  dei  mutui
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1°
settembre  2015,  n.  640,  e'  assegnata  in  misura   pari   ad   €
172.708.620,16 agli enti locali inseriti negli allegati elenchi da  A
ad U, che costituiscono parte integrante e sostanziale  del  presente
decreto, per gli interventi ivi indicati di  messa  in  sicurezza  di
edifici scolastici. 
  2. Gli elenchi allegati al presente decreto modificano e  integrano
quelli  approvati   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216. 
  3. Gli enti locali di cui agli allegati elenchi  da  A  ad  U  sono
autorizzati ad avviare e/o a completare gli interventi  di  messa  in
sicurezza degli edifici scolastici ivi  contenuti,  provvedendo  alla
proposta di aggiudicazione degli stessi interventi entro e non  oltre
il termine di 180 giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto in Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  pena  la
decadenza dal finanziamento. 
  4. Gli enti autorizzati con  il  presente  decreto  sono  tenuti  a
completare e rendicontare i lavori entro e non oltre  il  15  ottobre
2020. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 gennaio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo  2019,  registrazione  n.
1-321 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il testo del decreto,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  e'
consultabile sul sito web del MIUR al seguente link: 
      http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtm
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