UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

DECRETO 13 marzo 2019 

Modifica dello statuto. (19A02221) 
(GU n.82 del 6-4-2019)

 
                            IL PRESIDENTE 
                  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  il  Testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1952,  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modifiche; 
  Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente  disposizioni
in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004; 
  Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del  7  novembre
2018 recante le modifiche al predetto statuto; 
  Vista la nota prot. pres. n. 3924/2018 del 13 novembre 2018 con cui
la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 173 del 4 gennaio 2019, con la quale si chiedeva  di
provvedere alla modifica dell'art. 24 dello statuto; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del  16  gennaio
2019  recante  l'approvazione  della  modifica  dell'art.  24   dello
statuto; 
  Vista la nota protocollo n. RTU 419/2019 del 1° febbraio  2019  con
la quale e' stata trasmessa la modifica dell'art.  24  dello  statuto
con le indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 3362 del 19 febbraio 2019, con la quale si concedeva
nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito: 
 
                        STATUTO DI AUTONOMIA 
 
                            Sezione prima 
 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
 
                            Natura e sede 
 
  1. L'Universita' degli studi internazionali di Roma (UNINT),  d'ora
in avanti denominata «UNINT», istituita con  decreto  ministeriale  2
agosto 1996, appartiene alla categoria  degli  Istituti  universitari
previsti  dall'art.  1,  n.   2   del   testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della  Costituzione,
ha personalita' giuridica e  autonomia  didattica,  amministrativa  e
disciplinare nei limiti dell'art. 1 della  legge  n.  243/1991  delle
leggi,  dei  regolamenti   generali   e   speciali   sull'ordinamento
universitario e nei limiti del presente  statuto.  L'attivita'  della
UNINT si conforma alle norme protempore vigenti. 
  2. La UNINT promuove le  pari  opportunita'  delle  donne  e  degli
uomini mediante azioni positive;  ripudia,  nello  svolgimento  delle
attivita'   istituzionali,    ogni    discriminazione    nell'accesso
all'istruzione universitaria. 
  3. La sede legale della UNINT e' in Roma. 
  4. La UNINT e' promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio  V»
che  concorre  a  definire  l'indirizzo   scientifico   e   didattico
dell'Ateneo con  la  fondazione  Formit,  la  quale  ne  assicura  il
funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta
formativa, efficienza ed economicita' della gestione. 
  5. La UNINT, al fine di promuovere attivita' di  comune  interesse,
puo' stipulare  convenzioni  o  accordi  con  Atenei  statali  e  non
statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e  con
organismi internazionali. 
  6. La UNINT puo' istituire o  puo'  partecipare  a  iniziative  con
altri  soggetti  economici  al  fine  di  promuovere,  realizzare   e
sviluppare la ricerca e la  didattica  e  conseguire  i  propri  fini
istituzionali. 
  7. La UNINT puo' istituire convenzioni finalizzate  all'istituzione
di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero. 
 
                               Art. 2. 
 
                          Titoli di studio 
 
  1. La UNINT rilascia i seguenti  titoli  di  studio  aventi  valore
legale: 
    a. laurea; 
    b. laurea magistrale; 
    c. diploma di specializzazione o perfezionamento; 
    d. master universitari di primo e di secondo livello; 
    e. dottorati di ricerca. 
 
                               Art. 3. 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  UNINT  sviluppa  e  diffonde  la  cultura,  le  scienze   e
l'istruzione superiore  attraverso  le  attivita'  di  ricerca  e  di
insegnamento  e  la  collaborazione   scientifica   con   istituzioni
italiane,  comunitarie  ed  estere  nonche'  con  le   organizzazioni
professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni  del
territorio. Riconosce  il  ruolo  fondamentale  della  ricerca  e  ne
promuove lo svolgimento, favorendo  la  collaborazione  degli  organi
dell'Universita' con le altre istituzioni  universitarie  e  di  alta
cultura italiane, comunitarie e straniere. 
  2. La  UNINT  persegue  i  propri  fini  istituzionali  con  azione
ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle  liberta'  e
dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera,
i  docenti,  il  personale  amministrativo  e  gli  studenti  per  il
conseguimento delle proprie  finalita'  anche  nei  rapporti  con  le
istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali. 
  3. La UNINT garantisce ai  docenti  e  ai  ricercatori  l'autonomia
nella organizzazione e nello  svolgimento  della  ricerca,  anche  in
ordine agli orientamenti tematici  e  alle  metodologie.  Garantisce,
altresi', un insegnamento libero da ogni forma di  condizionamento  o
limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie  dell'attivita'
didattica. 
  4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto
allo studio in  attuazione  dei  precetti  costituzionali.  Organizza
servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli  studenti
nel corso degli studi. Favorisce le attivita'  formative  autogestite
dagli studenti, nei settori della cultura e degli  scambi  culturali,
dello sport e del tempo libero. 
 
                           Sezione seconda 
 
                 Organi e istituti dell'Universita' 
 
                               Art. 4. 
 
                  Organi di governo e di controllo 
 
  1. Sono organi di governo dell'Universita': 
    a. il Consiglio di amministrazione; 
    b. la Giunta esecutiva; 
    c. il presidente del Consiglio di amministrazione; 
    d. il rettore; 
    e. il Senato accademico; 
    f. i Consigli di facolta'; 
    g. i Consigli di corso di laurea, se attivati. 
  2.   Sono   organi   di   controllo,   garanzia    e    valutazione
dell'Universita': 
    a. il Collegio dei revisori dei conti; 
    b. il Nucleo di valutazione; 
    c. il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
    d. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente. 
  3. Gli organi della UNINT esercitano  le  competenze  previste  dal
vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del  presente
statuto e del regolamento generale d'Ateneo. 
 
                               Art. 5 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre  anni  ed  e'
composto, nel rispetto del  principio  delle  pari  opportunita'  tra
uomini e donne, da: 
    a. il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o  un
suo delegato; 
    b. otto consiglieri nominati dalla fondazione Formit; 
    c. il rettore dell'Universita' e i  presidi  delle  facolta'  che
sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo consiglio  e
ne entrano direttamente a far parte; 
    d. un rappresentante degli studenti. 
  2. Possono inoltre  far  parte  del  consiglio  di  amministrazione
rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi  pubblici
e privati i quali si impegnano a versare per almeno  un  triennio  un
contributo  per  il   funzionamento   dell'Universita'   di   importo
determinato con delibera del consiglio stesso. 
  3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
della fondazione Formit, il presidente del  consiglio  stesso  e,  su
designazione di questi, il vice presidente incaricato di  sostituirlo
in caso di assenza o di impedimento. 
  4.  Ai  componenti,   nominati   o   eletti,   del   consiglio   di
amministrazione, che durano in carica tre anni e che  possono  essere
rinnovati, si applicano  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
incompatibilita'. 
  Le  dimissioni  della  maggioranza  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione comportano la decadenza dell'intero  consiglio  e  di
tutte le nomine effettuate dal consiglio  di  amministrazione  e  dal
rettore uscente. 
  5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione
e' richiesta, in prima convocazione, la  presenza  della  maggioranza
dei componenti in carica, in seconda convocazione e'  sufficiente  la
presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni  sono  prese  a
maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
  6.  Il  consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal   suo
presidente  ovvero  quando  ne  facciano  richiesta   almeno   cinque
consiglieri. La convocazione e' disposta  mediante  PEC,  e-mail  con
conferma di ricezione o lettera raccomandata  spedita  ai  componenti
del consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo  i  casi
di urgenza  per  i  quali  la  convocazione  puo'  essere  effettuata
mediante PEC, e-mail con conferma  di  ricezione,  fax  o  telegramma
spediti  almeno   tre   giorni   prima   dell'adunanza   stessa.   La
comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 
  7. I componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  nominati  in
sostituzione di altri, rimangono in carica  per  il  periodo  per  il
quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora  venga
a mancare la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in  carica,  l'intero
consiglio si considera decaduto. 
  8. La mancata partecipazione,  senza  giustificato  motivo,  a  tre
sedute consecutive del  consiglio  di  amministrazione  determina  la
decadenza dalla carica. 
  9. La seduta di insediamento del consiglio di  amministrazione,  in
occasione  di  ogni  rinnovo,  e'  convocata  dal  presidente   della
fondazione Formit. 
  10.  Alle  riunioni  partecipa,  con  funzioni  di  segretario,  il
direttore amministrativo dell'Universita'. 
 
                               Art. 6. 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa,      finanziaria      ed       economico-patrimoniale
dell'Universita' fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri  organi
previsti dal presente statuto. In particolare  esercita  le  seguenti
competenze: 
    a. determina l'indirizzo generale di  sviluppo  dell'Universita',
sentito l'Istituto «S. Pio V»,  per  gli  aspetti  di  pianificazione
delle attivita'  di  ricerca  e  di  orientamento  scientifico  delle
attivita' di formazione; 
    b. nomina il rettore, su  proposta  del  presidente  dell'organo,
previo parere dell'Istituto di studi politici  «S.  Pio  V»  e  della
fondazione  Formit,  tra  i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia
dell'Universita', o tra personalita' del mondo accademico che si sono
comunque distinte per il buon funzionamento  dell'Universita'  stessa
ovvero  tra  personalita'  di  chiara  fama  sul  piano  culturale  e
scientifico; 
    c.  nomina,  su  proposta  del  presidente   del   Consiglio   di
amministrazione i presidi fra i professori di ruolo di  prima  fascia
nelle rispettive facolta'. In casi di necessita'  o  di  urgenza  nei
quali si riscontri la  non  disponibilita'  di  professori  di  prima
fascia o l'assenza di profili adeguati, la Presidenza  potra'  essere
affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a sei  mesi,
a un professore di seconda fascia; 
    d.    delibera    sull'attivazione    e     disattivazione     di
facolta'/dipartimenti, corsi di laurea, centri di ricerca, scuole  di
ateneo e spin-off, sentito il parere del Senato accademico; 
    e.  nomina,  su  proposta  del  presidente   del   Consiglio   di
amministrazione, i membri del collegio dei revisori dei conti  e  del
Nucleo di valutazione, determinandone i presidenti; 
    f. delibera gli organici  dei  docenti,  dei  ricercatori  e  del
personale tecnico-amministrativo; 
    g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo  dei  professori  e
dei  ricercatori  alle  discipline,  il  loro  incardinamento   nelle
strutture  didattiche,  nonche'  il  loro  modo  di  copertura   (per
concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in
quest'ambito,  designa  il  membro  delle  commissioni  di  concorso,
sentito il parere del Senato accademico; 
    h.  delibera  le  chiamate  dei  professori  di   ruolo   e   dei
ricercatori, sentito il parere del Senato accademico; 
    i.  delibera  sull'affidamento  di  incarichi   di   docenza   ai
professori a contratto stabilendone il relativo compenso; 
    j. nomina e revoca il  direttore  amministrativo  e  adotta,  nel
rispetto  della  normativa   vigente,   deliberazioni   sullo   stato
giuridico, il trattamento economico e le  sanzioni  disciplinari  del
personale tecnico-amministrativo; 
    k. delibera sull'ammontare di  tasse  e  contributi  e  sul  loro
eventuale esonero; 
    l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul  conferimento
di premi e di borse di studio e perfezionamento; 
    m.  delibera,  sentito  il  Senato  accademico,   sugli   aspetti
economici relativi a convenzioni con altre universita'  o  centri  di
ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati; 
    n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; 
    o. stabilisce la misura delle indennita' di carica a  favore  del
presidente e del vice presidente del  consiglio  di  amministrazione,
del rettore, dei pro-rettori,  dei  direttori  di  dipartimento,  dei
presidi di facolta' e dei presidenti dei consigli di corso di laurea; 
    p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni  e  il
bilancio consuntivo annuale; 
    q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri  superiori  ai
valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'; 
    r. delibera sulla costituzione  in  giudizio  ovvero  in  giudizi
arbitrali dell'Universita', nel caso di liti attive o passive; 
    s. delibera, a maggioranza dei propri  componenti,  le  eventuali
modifiche del presente statuto; 
    t. delibera in ordine al regolamento generale di  Ateneo  sentito
il  Senato  accademico   e   in   ordine   agli   altri   regolamenti
dell'Universita'; 
    u. puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso ovvero
a commissioni temporanee o permanenti compiti istruttori,  consultivi
e operativi; 
    v. delibera  in  ordine  al  regolamento  didattico  d'Ateneo  su
proposta del Senato accademico; 
    w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto  o
dal regolamento generale di Ateneo alla competenza  di  altri  organi
previsti dal presente statuto; 
    x. approva il piano triennale di sviluppo di Ateneo; 
    y. approva il codice etico su proposta del Senato accademico. 
  2.  Entro  il  mese  di  maggio  di  ogni  anno,  il  consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del Senato accademico,  valuta  la
situazione delle strutture e attrezzature didattiche  e  scientifiche
disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Giunta esecutiva 
 
  1. La Giunta esecutiva  e'  composta  dal  presidente  e  dal  vice
presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  dal  rettore,   dal
presidente della fondazione Formit o da un suo  delegato,  anche  per
una singola adunanza, componente del  consiglio  di  amministrazione,
dal presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo
delegato, anche per una singola adunanza, e ha la medesima durata del
consiglio. 
  2. La Giunta esecutiva, nei casi di  necessita'  e  urgenza,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta  le
decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo
di  sottoporle  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva   del
Consiglio medesimo, pena  la  loro  decadenza.  Alle  adunanze  della
Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il  direttore
amministrativo dell'Universita'. 
  3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal presidente del
Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24  ore  e  puo'
deliberare,  anche  in  audio  conferenza,  ove   sia   presente   la
maggioranza dei componenti. In caso di parita', prevale il  voto  del
presidente dell'organo. 
 
                               Art. 8. 
 
             Presidente del consiglio di amministrazione 
 
  1. Il presidente del consiglio  di  amministrazione,  che  dura  in
carica un triennio ed e' rieleggibile: 
    a. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
    b. convoca e presiede il consiglio stesso; 
    c. convoca e presiede la Giunta esecutiva; 
    d. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve  le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; 
    e. adotta, in caso  di  necessita'  e  di  urgenza  e  ove  fosse
impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti  di
competenza del consiglio da  sottoporre  a  ratifica  nella  riunione
immediatamente successiva; 
    f. puo' essere delegato espressamente dal consiglio per ogni atto
o iniziativa ritenuti necessari; 
    g. presiede la Commissione per la terza missione; 
    h. adotta, d'intesa con il direttore  amministrativo,  le  misure
necessarie per  una  coerente  politica  di  gestione  del  personale
tecnico-amministrativo. 
 
                               Art. 9 
 
                               Rettore 
 
  1. Il rettore, nominato dal consiglio di  amministrazione  dura  in
carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione  che  ha
proceduto alla sua nomina, decade con esso e puo'  essere  rinnovato.
Il rettore in particolare: 
    a.  rappresenta  l'Universita'  nel   conferimento   dei   titoli
accademici e nelle cerimonie; 
    b.   sovrintende   all'attivita'    didattica    e    scientifica
dell'Universita', riferendone al  consiglio  di  amministrazione  con
relazione annuale; 
    c.  convoca  e  presiede   il   Senato   accademico   assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni; 
    d. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del  personale
docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2,  comma
1, lettera b della legge n. 240/2010; 
    e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e
dei ricercatori; 
    f.  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  consiglio   di
amministrazione in materia didattica e scientifica; 
    g.  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento
generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo. 
    h. presiede la Commissione di ricerca di Ateneo; 
  2. Il rettore puo' designare tra i professori  di  ruolo  di  prima
fascia  dell'Universita'  un  pro-rettore  vicario,  con  potere   di
sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare
uno o piu' pro-rettori  con  delega  e  conferire  altre  deleghe  in
specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Senato accademico 
 
  1. Il Senato accademico e' composto dal rettore, che  lo  presiede,
dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato,
anche  per  una  singola  adunanza,  componente  del   consiglio   di
amministrazione,  dai  presidi  delle  facolta'  di  cui  si  compone
l'Universita' e, se istituiti, dai direttori  di  dipartimento  e  di
Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza
diritto  di  voto,  il  direttore  amministrativo  con  funzioni   di
segretario e, qualora nominato, il pro-rettore vicario. 
  2. Il Senato accademico e'  l'organo  responsabile  dell'indirizzo,
della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita  le
seguenti attribuzioni: 
    a.   determina   l'indirizzo   generale   delle   attivita'    di
insegnamento, di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando
l'offerta  formativa  delle  facolta'  nel  rispetto   del   medesimo
indirizzo generale; 
    b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; 
    c.  propone  l'approvazione  e   le   eventuali   modifiche   del
regolamento  didattico  d'Ateneo  al  consiglio  di  amministrazione,
sentite le facolta'; 
    d. nomina i presidenti  dei  corsi  di  laurea  su  proposta  del
rettore, sentiti i presidi delle facolta' interessate; 
    e.  esprime  parere  al  consiglio   di   amministrazione   sugli
affidamenti degli incarichi di  docenza  a  contratto,  proposti  dai
presidenti dei corsi di laurea; 
    f. esprime parere al consiglio di amministrazione in  materia  di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; 
    g. esprime proposte in ordine all'adozione e  alla  modifica  dei
regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico; 
    h.   esprime   parere    al    consiglio    di    amministrazione
sull'attivazione e disattivazione di facolta'/dipartimenti, corsi  di
laurea, centri di ricerca, scuole di Ateneo e spin-off; 
    i. esprime parere al consiglio di amministrazione  in  merito  ai
punti d), g), h), i) dell'art. 6; 
    j. propone al consiglio di amministrazione  la  ripartizione  dei
fondi per la  didattica  e  la  ricerca  sulla  base  delle  esigenze
prospettate dalle facolta' e nell'ambito delle strategie di  sviluppo
dell'Ateneo; 
    k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle  norme
sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto; 
    l. propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche
del codice etico; 
  3. Il Senato accademico e' convocato dal rettore  almeno  ogni  due
mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi  componenti.
La convocazione deve essere trasmessa  ai  componenti  del  consiglio
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per
i quali la convocazione  puo'  essere  effettuata  due  giorni  prima
dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare
l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese  a  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 
  Qualora  siano  presenti  all'ordine  del   giorno   argomenti   di
prioritario interesse  per  gli  studenti,  puo'  essere  invitato  a
partecipare  il  rappresentante  degli  studenti  in   consiglio   di
amministrazione. 
 
                              Art. 11. 
 
                      Direttore amministrativo 
 
  1.  Il  direttore  amministrativo  e'  al   vertice   dell'apparato
amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria,  tecnica  e
amministrativa e dirige il personale tecnico-amministrativo. 
  2. Il direttore amministrativo e' nominato e revocato con  delibera
del consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 12. 
 
                              Facolta' 
 
  1. Le facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con  cui
i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la  ricerca
per il conseguimento dei titoli accademici nonche' le altre attivita'
didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 
  2.  Le  facolta'  sono  istituite  secondo  criteri  di   affinita'
disciplinare e di omogeneita' dei corsi di studio e dei dottorati  ad
esse afferenti. 
  3. L'afferenza del personale accademico e di ricerca  alle  singole
facolta' e' dettata dalle esigenze di soddisfacimento  dei  requisiti
minimi nonche' dai criteri di  affinita'  e  omogeneita'  delle  aree
scientifico-disciplinari in cui essi operano. 
  4. Sono organi della facolta': 
    a. il preside; 
    b.  il  presidente  del  corso  di  laurea  di  primo  livello  e
magistrale, se nominati; 
    c. il Consiglio di facolta'. 
  5. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito  nel  regolamento
didattico di Ateneo, in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  di
legge e di regolamento. 
 
                              Art. 13. 
 
                               Presidi 
 
  1. Il preside rappresenta  la  facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita', sovrintende al regolare  funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di  facolta'.  In
particolare il preside: 
    a. convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo  il
relativo ordine del giorno; 
    b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto  e  di
regolamento; 
    c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita'  didattiche  della
facolta',  avvalendosi  della  collaborazione  dei   presidenti   dei
consigli  di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove
esistenti; 
    d. e' membro di diritto del Senato accademico e del consiglio  di
amministrazione; 
    e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 
  2. Il preside  viene  nominato  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita', su proposta del suo presidente, tra i professori di
ruolo di prima fascia. In casi di necessita' o di urgenza  nei  quali
si riscontri la non disponibilita' di professori di  prima  fascia  o
l'assenza di profili adeguati, la presidenza potra'  essere  affidata
in via temporanea, per un periodo non superiore  a  sei  mesi,  a  un
professore di seconda fascia. 
  3. Il preside dura in carica per la stessa durata del consiglio  di
amministrazione che ha proceduto alla sua nomina, decade con  esso  e
puo' essere rinnovato. 
 
                              Art. 14. 
 
             Presidenti dei consigli di corso di laurea 
 
  1. Il presidente del consiglio di corso di  laurea  viene  nominato
dal Senato accademico, su  proposta  del  rettore,  d'intesa  con  il
preside della facolta' interessata, tra  i  professori  di  ruolo  di
prima o seconda fascia componenti del consiglio stesso. Il presidente
del consiglio di laurea dura in carica per la durata del consiglio di
amministrazione vigente. 
  2. Il presidente convoca  e  presiede  il  Consiglio  di  corso  di
laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno. 
 
                              Art. 15. 
 
                        Consiglio di facolta' 
 
  1. Il  Consiglio  di  facolta'  e'  presieduto  dal  Preside  della
facolta' che lo convoca ed e' composto dai  professori  di  ruolo  di
prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo; inoltre, partecipa
al Consiglio di facolta' la rappresentanza eletta dagli studenti.  Al
Consiglio di facolta' possono partecipare senza  diritto  di  voto  i
ricercatori  a  tempo  determinato  e  i  membri  del  Consiglio   di
amministrazione.  Alle  riunioni  del  Consiglio   di   facolta'   in
composizione ristretta si applicano le norme pro tempore vigenti. 
  2. Il Consiglio di facolta' delibera a maggioranza  semplice  degli
intervenuti aventi diritto di voto. In caso  di  parita'  prevale  il
voto del preside. 
  3. Sono compiti del Consiglio di facolta': 
    a. la formulazione delle proposte di sviluppo della  facolta'  ai
fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; 
    b. la formulazione di proposte per  la  parte  di  competenza  in
ordine al regolamento didattico di Ateneo; 
    c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree  honoris
causa; 
    d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso  demandate  dalle
norme sull'ordinamento universitario, ferme restando le  disposizioni
del presente statuto; 
    e. nel caso in cui un corso di laurea sia  privo  del  pertinente
Consiglio di corso di  cui  all'art.  16  del  presente  statuto,  il
Consiglio di facolta' di afferenza ne svolge le relative funzioni. In
tali casi, partecipano, se convocati, senza diritto di voto  anche  i
docenti a contratto. 
 
                              Art. 16. 
 
                    Consiglio di corso di laurea 
 
  1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di  laurea
possono essere istituiti consigli di corso di laurea anche  comuni  a
piu' facolta' (Interfacolta'). 
  2. Il Consiglio di corso di laurea e' presieduto dal presidente che
lo convoca ed e' composto da tutti  i  professori  e  ricercatori  di
ruolo  e  a  tempo  determinato,  dalla  rappresentanza  studentesca,
nonche' dai docenti a contratto senza diritto di voto.  Al  Consiglio
di corso di laurea possono partecipare senza diritto di voto i membri
del Consiglio di amministrazione. 
  3. Il Consiglio di corso di laurea delibera a maggioranza  semplice
degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parita'  prevale
il voto del presidente. 
  4. I consigli di corso di laurea: 
    a.  esercitano  le   competenze   in   materia   di   promozione,
organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca; 
    b.  forniscono   parere   in   merito   alla   programmazione   e
organizzazione delle attivita'  didattiche,  in  conformita'  con  le
deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico
e del Consiglio di facolta'; 
    c. formulano proposte per la parte di  competenza  in  ordine  al
regolamento didattico di Ateneo; 
    d. formulano proposte in ordine alla  determinazione  del  numero
massimo  degli  studenti  da  ammettere  ai  corsi  e  alle  relative
modalita' di ammissione. 
 
                              Art. 17. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
                 e revisione contabile del bilancio 
 
  1.  La  revisione   della   gestione   contabile,   finanziaria   e
patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di  revisori
dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La  loro
nomina spetta al  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  su
delibera  del  consiglio  stesso.  Il  presidente  del  Collegio  dei
revisori dei conti  e'  nominato  dal  presidente  del  consiglio  di
amministrazione. 
  2. I  membri  del  Collegio  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rinnovabili. 
  3. La revisione contabile del bilancio dell'Universita' e' affidata
a societa' iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob. 
 
                              Art. 18. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
  1. Il  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in  piena
autonomia  operativa,  alla  valutazione   interna   della   gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi di sostegno al diritto allo studio. 
  2. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di elevata
qualificazione professionale, in prevalenza  esterni  all'Ateneo.  La
loro nomina spetta al consiglio di amministrazione  su  proposta  del
presidente  del  consiglio  stesso.  Il  presidente  del  Nucleo   di
valutazione   e'   nominato   dal   presidente   del   consiglio   di
amministrazione. 
  3.  I  membri  del  Nucleo  durano  in  carica  tre  anni  e   sono
rinnovabili. 
 
                              Art. 19. 
 
                  Il Presidio di qualita' di Ateneo 
 
  1. Il Presidio di qualita' di  Ateneo  e'  costituito  con  decreto
rettorale ed e' composto da membri del personale docente, membri  del
personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza studentesca. 
  E' membro di diritto il direttore amministrativo. 
  2. Il Presidio di qualita' di Ateneo opera secondo quanto  previsto
dalla   normativa   vigente   e    dal    regolamento    di    Ateneo
sull'assicurazione della qualita'. 
 
                              Art. 20. 
 
             Le Commissioni paritetiche docenti-studenti 
 
  1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti  sono  nominate  per
ogni anno accademico con decreto del preside della facolta'  d'intesa
con il rettore e sono composte da  un  numero  uguale  di  docenti  e
studenti. 
  2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti hanno l'obiettivo di
favorire  il  confronto  con   la   componente   studentesca.   Nello
svolgimento del loro lavoro esse  possono  formulare  suggerimenti  o
proposte non vincolanti ai consigli di corso di laurea o di facolta'. 
 
                              Art. 21. 
 
       Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' 
 
  1. Il Comitato unico di  garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica  in
materia di  attuazione  delle  pari  opportunita'  e  di  tutela  del
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della  vigente
normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del  principio
di non discriminazione. 
  2. La composizione del Comitato, le modalita' per  l'esercizio  dei
poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono  stabilite  da
apposito regolamento approvato dal consiglio di  amministrazione,  in
aderenza  alle  previsioni  contenute  all'art.  21  della  legge  n.
183/2010. 
 
                              Art. 22. 
 
                  La Commissione ricerca di Ateneo 
 
  1. La Commissione ricerca di Ateneo e' preposta alla programmazione
annuale e pluriennale delle  attivita'  di  ricerca  dell'Ateneo,  in
coerenza con  le  indicazioni  del  consiglio  di  amministrazione  e
gestisce i fondi  assegnati  annualmente  al  Fondo  per  la  ricerca
scientifica di Ateneo (FRSA) in sede di bilancio preventivo. 
  2. La Commissione ricerca di Ateneo e' composta dal rettore, che la
presiede, da un docente rappresentante  per  ciascuna  facolta',  dal
delegato del rettore  alla  ricerca  e  da  un  membro  delegato  del
consiglio di amministrazione. 
  3. La Commissione ricerca di Ateneo si  riunisce  periodicamente  e
delibera a maggioranza  dei  membri  presenti.  In  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente. 
  4. L'attivita' della Commissione ricerca di Ateneo e'  disciplinata
da un apposito regolamento. 
 
                              Art. 23. 
 
                  Commissione per la terza missione 
 
  1. La Commissione  terza  missione  di  Ateneo  ha  l'obiettivo  di
promuovere,  favorire  e  supportare  lo  svolgimento  di   attivita'
finalizzate a  garantire  il  contributo  dell'Ateneo  allo  sviluppo
sociale, culturale ed economico della societa' civile. 
  2. La Commissione terza missione e'  composta  dal  presidente  del
Consiglio  di  amministrazione,  che  la  presiede,  dal   presidente
dell'Istituto degli studi politici «San Pio V»,  dal  rettore  o  suo
delegato alla  terza  missione,  da  un  docente  rappresentante  per
ciascuna facolta' e dal rappresentante degli studenti in consiglio di
amministrazione. 
  3. L'attivita' della Commissione terza missione e' disciplinata  da
un apposito regolamento. 
 
                              Art. 24. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a  svolgere  la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori
e ai  ricercatori  e  a  esprimere  in  merito  parere  conclusivo  e
vincolante nel rispetto del principio di tassativita'. 
  2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una  sanzione  piu'
grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo  unico
delle leggi sull'istruzione superiore di  cui  al  regio  decreto  31
agosto  1933,  n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento   della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. Il Collegio  di  disciplina,  uditi  il
rettore  ovvero  un  suo  delegato,  nonche'  il  professore   o   il
ricercatore  sottoposto   ad   azione   disciplinare,   eventualmente
assistito da un difensore di fiducia,  entro  trenta  giorni  esprime
parere sulla proposta avanzata dal  rettore  sia  in  relazione  alla
rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione  al  tipo
di sanzione  da  irrogare  e  trasmette  gli  atti  al  consiglio  di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.  Il
procedimento davanti al Collegio resta disciplinato  dalla  normativa
vigente. 
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio  di
amministrazione, senza la rappresentanza degli  studenti,  irroga  la
sanzione   ovvero   dispone   l'archiviazione    del    procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   Collegio   di
disciplina. 
  4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al  comma  3
non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.  Il  termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano  in  corso  le
operazioni  preordinate  alla  formazione   dello   stesso   che   ne
impediscono  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  Collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal Collegio. 
  5. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei  docenti
spetta al  rettore,  d'ufficio  o  su  segnalazione  sottoscritta  di
soggetti  interni  o  esterni  all'Universita'.  Per  i  procedimenti
disciplinari nei  confronti  del  rettore,  l'iniziativa  dell'azione
disciplinare  e  le  funzioni  connesse,  competono  al  decano   dei
professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le
segnalazioni anonime. 
  6. Il Collegio e' composto da sette membri effettivi,  di  cui  tre
professori ordinari, due  professori  associati,  due  ricercatori  e
altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime
di impegno a tempo  pieno.  Quattro  membri  effettivi,  di  cui  due
professori ordinari, un professore  associato  e  un  ricercatore,  e
altrettanti membri supplenti devono appartenere  ai  ruoli  di  altro
Ateneo. 
  7. I membri esterni e i loro supplenti sono designati, tra una rosa
di nominativi  proposti  dal  rettore,  dal  Senato  accademico,  che
delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni
e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei docenti  di
ruolo, secondo le modalita' stabilite  nel  regolamento  generale  di
Ateneo. 
  8. I componenti effettivi e supplenti del  Collegio  di  disciplina
sono nominati, con proprio decreto, dal rettore. 
  9. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio  di
disciplina ha una durata di quattro anni accademici, e salvo nei casi
di non disponibilita' di altre persone della medesima categoria,  non
puo' essere rinnovato consecutivamente. 
  10. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio  fra  pari,
nel rispetto del contraddittorio, in composizione  variabile  secondo
modalita' definite nel regolamento di Ateneo di cui al comma 11. 
  11. Le modalita' di funzionamento del Collegio di  disciplina  sono
stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico nel
rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  delle
ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente. 
 
                            Sezione terza 
 
                          Personale docente 
 
                              Art. 25. 
 
                    Personale docente dell'Ateneo 
 
  1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima
e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori  di  ruolo.
Sono altresi' impartiti  da  docenti  incaricati  per  affidamento  o
supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
  2.   Inoltre   possono   essere   attribuiti   dal   consiglio   di
amministrazione,  su  proposta  del  presidente  del   consiglio   di
amministrazione  o  del  rettore,  sentiti  i  presidi  di  facolta',
incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto  privato,  a
personalita' di  alta  qualificazione  scientifica  o  professionale,
anche di nazionalita' straniera. 
  3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di
ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente  e  del
principio del merito e della  valutazione  comparativa,  da  apposito
regolamento emanato  dal  consiglio  di  amministrazione  sentito  il
parere del Senato accademico. 
  4. Le modalita' per l'attribuzione  di  incarichi  di  insegnamento
mediante contratto di diritto privato sono disciplinate  da  apposito
regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 
 
                               Art. 26 
 
                             Professori 
 
  1. ll ruolo dei professori  dell'Universita'  si  articola  in  due
fasce: 
    a. professori di prima fascia; 
    b. professori di seconda fascia. 
  2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera  non
inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai  professori  di  ruolo
delle Universita' statali. 
  3. Ai professori e' assicurato il trattamento di  previdenza  e  di
quiescenza previsto per il corrispondente personale statale. 
 
                              Art. 27. 
 
            Ricercatori e ricercatori a tempo determinato 
 
  1. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, spetta  il
trattamento economico e di carriera non inferiore  a  quello  che  lo
Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato delle
Universita' statali. 
  2. Ai  ricercatori,  e  ai  ricercatori  a  tempo  determinato,  e'
assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto  per
il corrispondente personale statale. 
 
                              Art. 28. 
 
                           Stato giuridico 
 
  1. Per quanto attiene allo stato giuridico  dei  professori  e  dei
ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda  la  copertura  dei
posti in  organico,  si  applicano,  in  quanto  compatibili  con  il
presente statuto e con la natura non statale della Universita'  degli
studi  internazionali  di  Roma,  le  disposizioni  vigenti  per   il
corrispondente personale delle universita' statali. 
  2. I ruoli organici possono  essere  modificati  con  delibera  del
consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 
 
                           Sezione quarta 
 
                        Ordinamento didattico 
 
                              Art. 29. 
 
                     Facolta' e corsi di studio 
 
  1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta': 
    a. Facolta' di interpretariato e traduzione; 
    b. Facolta' di economia; 
    c.  Facolta'  di  scienze  della  politica  e   delle   dinamiche
psico-sociali. 
  I  relativi  ordinamenti  degli   studi   sono   disciplinati   dal
regolamento didattico di  Ateneo  conformemente  alle  vigenti  norme
sugli ordinamenti didattici universitari. 
  2.  L'Universita'  puo'  istituire,  in  conformita'   alle   norme
dell'ordinamento universitario, nuove facolta' e corsi di laurea.  Le
procedure che attengono alla approvazione  dei  relativi  ordinamenti
didattici sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo. 
  3.  L'Universita'  puo'  altresi'  istituire  corsi  di  formazione
compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341. 
 
                           Sezione quinta 
 
                            Gli studenti 
 
                              Art. 30. 
 
                              Studenti 
 
  1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Universita'  secondo  le
norme del presente statuto ed  eleggono  i  loro  rappresentanti  nel
consiglio di amministrazione, nei consigli di facolta' e nei consigli
di corso di laurea. Il rappresentante degli studenti in consiglio  di
amministrazione  puo'  essere  invitato  a  partecipare   al   Senato
accademico qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti  di
prioritario interesse per gli studenti. 
  2. E' inoltre prevista una rappresentanza studentesca nel  Presidio
di   qualita'    di    Ateneo,    nelle    commissioni    paritetiche
docenti-studenti, nei gruppi di Gestione della qualita'  dei  singoli
corsi di studio e nel Comitato unico per le pari opportunita'. 
  3. Il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione
partecipa alle riunioni della Commissione terza missione. 
  4.  L'Universita'  puo'   avvalersi   dell'opera   degli   studenti
attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai  servizi
dell'Ateneo. 
  5. I  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  sono  definiti  dalla
legislazione vigente in materia, dal codice etico  di  Ateneo  e  dal
regolamento di disciplina. 
 
                              Art. 31. 
 
                          Difensore civico 
 
  1. Il  consiglio  di  amministrazione  valuta  l'istituzione  della
figura del difensore civico con compiti  di  garanzia  e  tutela  dei
diritti degli studenti. 
  2. Il difensore civico e' nominato dal presidente del consiglio  di
amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e'  rinnovabile
una sola volta. 
 
                            Sezione sesta 
 
              Organizzazione e gestione amministrativa 
 
                              Art. 32. 
 
                        Strutture dell'Ateneo 
 
  1. Le strutture didattiche di ricerca e di servizio  dell'Ateneo  e
le altre strutture sono istituite e regolamentate  dal  consiglio  di
amministrazione  secondo  le  procedure  definite   dal   regolamento
generale di Ateneo. 
  2. Le strutture didattiche e  scientifiche  promuovono  le  proprie
attivita' in linea con le indicazioni definite dal Senato  accademico
e dalla Commissione ricerca. 
 
                              Art. 33. 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Universita'  sono  destinati  tasse   e
contributi versati dagli studenti per attivita' di  formazione  UNINT
di qualunque natura, i proventi di attivita' e progetti  di  ricerca,
formazione e cooperazione nonche' tutti i  beni,  i  contributi  e  i
fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo. 
  2. L'Universita'  si  avvale  di  un  proprio  servizio  di  cassa,
affidato ad un Istituto di credito di notoria  solidita'  scelto  dal
consiglio di amministrazione, in conformita' a  quanto  previsto  dal
regolamento  generale  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'. 
 
                              Art. 34. 
 
                               Bilanci 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  delibera   il
bilancio  preventivo  entro  il  mese  di  novembre  e  il   bilancio
consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio  corrisponde  a
un anno solare. 
 
                              Art. 35. 
 
                       Regolamento generale di 
               amministrazione, finanza e contabilita' 
 
  Il regolamento generale di amministrazione, finanza e  contabilita'
disciplina i  criteri  della  gestione  e  delle  relative  procedure
amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita',  in
modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia  nell'erogazione  della
spesa e il rispetto  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio.  Il
regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali,  le  forme
di controllo interno sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione
complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio. 
 
                               Art. 36 
 
                  Personale tecnico-amministrativo 
 
  Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico e  il  trattamento
economico  del  personale  tecnico-amministrativo,  dirigente  e  del
direttore amministrativo dell'Universita' nonche'  l'ordinamento  dei
relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento  adottato
dal Consiglio di amministrazione. 
 
                               Art. 37 
 
                            Codice etico 
 
  La UNINT adotta il codice etico che, secondo le modalita'  previste
dalla  legge   n.   240/2010,   determina   i   valori   fondamentali
dell'Universita',  promuove  il  riconoscimento  e  il  rispetto  dei
diritti   individuali   nonche'   l'accettazione    di    doveri    e
responsabilita' nei confronti  dell'Ateneo,  dettando  le  regole  di
condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri  e
ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010. 
  Il codice etico e' approvato dal consiglio  di  amministrazione  su
proposta del Senato accademico. 
 
                              Art. 38. 
 
                     Norma transitoria e finale 
 
  Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decadono,  salvo  l'esercizio
dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e
di controllo, per i quali siano intervenute, con la presente versione
dello statuto, modifiche al testo previgente inerenti la composizione
degli stessi. 
  Successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  il  consiglio  di
amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine
con le nuove modalita' previste dal presente statuto. 
  Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia  per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 13 marzo 2019 
 
                                          Il presidente del consiglio 
                                               di amministrazione     
                                                     Bisogni