AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Slaner». (19A02223) 
(GU n.82 del 6-4-2019)

 
       Estratto determina AAM/AIC n. 69/2019 del 19 marzo 2019 
 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  SLANER  nella
forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare AIC: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio  fiscale
in via G. Della Monica n.  26 -  84083  Castel  San  Giorgio  (SA)  -
Italia; codice fiscale n. 03696500655. 
    Confezioni: 
      «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5  ml  -
A.I.C. n. 044879017 (in base 10) 1BTM59 (in base 32); 
      «0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20  contenitori  monodose  in
LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 044879029 (in base 10)  1BTM5P  (in  base
32). 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare a temperatura inferiore a 30°C; 
      conservare nel  contenitore  originale;  «Slaner»  deve  essere
tenuto al riparo dalla luce. 
    Composizione: 
      Principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di
netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg  di
desametasone); 
      Eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno  fosfato  diidrato,
disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Responsabile del rilascio dei  lotti:  Genetic  S.p.a.,  Contrada
Canfora - 84084 Fisciano (SA). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Slaner»  e'  indicato  negli  stati  infiammatori  del  segmento
anteriore dell'occhio, post-operatori e non, in presenza o a  rischio
di infezione batterica. 
    Quando si prescrive «Slaner», occorre tenere in considerazione le
linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR: Il medicinale e' soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.