PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire  il
superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione
alla crisi di approvvigionamento idrico a uso  idropotabile  in  atto
nel territorio della Citta' metropolitana di Palermo.  (Ordinanza  n.
583). (19A02340) 
(GU n.84 del 9-4-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a  uso
idropotabile in atto nel territorio  della  Citta'  metropolitana  di
Palermo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 514 del 9  marzo  2018,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello  stato  di
emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a  uso
idropotabile in atto nel territorio  della  Citta'  metropolitana  di
Palermo»; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n.  1/2018,  che
dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile
per la durata massima di sei  mesi  non  prorogabile  e  per  i  soli
interventi  connessi  all'evento,   disposizioni   derogatorie,   nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione  europea,  in  materia  di  affidamento  di  lavori
pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione
di termini  analiticamente  individuati  e  disposizioni  finalizzate
all'eventuale rimodulazione del piano  degli  interventi  nei  limiti
delle risorse disponibili; 
  Ravvisata la necessita' di continuare ad avvalersi della  struttura
di supporto di cui al comma 3 dell'art. 1 della citata  ordinanza  n.
514/2018, secondo le medesime  modalita'  ivi  previste,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  Amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  generale  dei
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prosegue  l'esercizio
delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli
interventi, conseguenti agli eventi in premessa indicati, pianificati
e non  ancora  ultimati  anche  avvalendosi  delle  deroghe  previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
514/2018, nei limiti previsti dall'art.  26,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 1/2018. Egli provvede,  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e  sulla  base
della documentazione amministrativo-contabile  inerente  la  gestione
commissariale, gia' in possesso dello stesso,  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti   ordinariamente   competenti,   nonche'   ad   inviare   al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  3. Il dirigente generale del Dipartimento  regionale  dell'acqua  e
dei rifiuti, che opera a titolo gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di  competenza  puo'  avvalersi  della  struttura  di  cui
all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 514 del 9 marzo 2018, secondo le  modalita'  ivi
previste,  nel  limite  delle  risorse   ancora   disponibili   sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera
c), della citata ordinanza n. 514 del 2018, nonche'  delle  strutture
organizzative della regione nonche' della collaborazione  degli  enti
territoriali e non territoriali e delle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il funzionamento della struttura di cui al
comma 2, il dirigente generale del Dipartimento regionale  dell'acqua
e dei rifiuti e' autorizzato a  gestire,  in  qualita'  di  autorita'
ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta  ai  sensi
del richiamato art. 3, comma 1, lettera c), dell'ordinanza  del  Capo
del  Dipartimento  della   protezione   civile   n.   514/2018,   per
ventiquattro  mesi,  salvo  proroga  da   disporsi   con   successivo
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  presidente  della  Regione  Siciliana  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  5.  Le  eventuali  risorse  residue  giacenti  sulla   contabilita'
speciale, alla chiusura della medesima, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali. 
  6. Il dirigente generale del Dipartimento  regionale  dell'acqua  e
dei rifiuti, a seguito della chiusura della contabilita' speciale  di
cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per ii superamento del contesto critico in rassegna. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  8.  Alla  chiusura  della  contabilita'  speciale,  tutti  i   beni
strumentali acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma  5,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento n. 514/2018, transiteranno  nel  patrimonio
del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. 
  9. Il dirigente generale del Dipartimento  regionale  dell'acqua  e
dei rifiuti, continua a svolgere in ordinario le ulteriori  attivita'
previste dall'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri dell'8
febbraio 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli