N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 febbraio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 febbraio 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Impresa - Norme della Regione Umbria - Disposizioni per  il  sostegno
  alle imprese che operano  nell'ambito  dell'informazione  locale  -
  Esclusione dai finanziamenti  per  le  imprese  i  cui  titolari  o
  editori abbiano riportato condanna, anche in  via  non  definitiva,
  per i reati previsti dal libro II, titolo II, capo II (Dei  delitti
  dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero  dal  titolo
  XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del
  codice penale. 
- Legge della Regione Umbria 4 dicembre 2018, n. 11 (Norme in materia
  di sostegno alle imprese che operano nell'ambito  dell'informazione
  locale), art. 6, comma 4, lettera e). 
(GU n.15 del 10-4-2019 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587,  n.  fax
06/96514000   e   P.E.C.    per    il    ricevimento    degli    atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Umbria, (partita Iva  01212820540)  in  persona
del Presidente della regione in carica, domiciliato  presso  la  sede
della Regione in Perugia, corso Vannucci, 96 (cap 06121); 
    Per l'impugnazione dell'art. 6, comma 4, lettera e)  della  legge
regionale umbra n. 11 del 4 dicembre  2018,  («Norme  in  materia  di
sostegno  alle  imprese  che  operano  nell'ambito  dell'informazione
locale») pubblicata sul B.U.R. Umbria 12 dicembre 2018 n. 64, S.O. n.
1, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  seduta
n. 43 del 7 febbraio 2019. 
 
                               Motivi 
 
 
                                  I 
Violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   «L»   della
                            Costituzione 
 
    La legge regionale Umbria n. 11 del  4  dicembre  2018  reca  una
disciplina organica di sostegno alle imprese che operano  nell'ambito
dell'informazione locale. 
    L'art. 6, comma  4  di  detta  legge,  nell'elencare  le  imprese
escluse dai finanziamenti previsti dalla legge  regionale  in  esame,
alla lettera e) contempla  «le  imprese  i  cui  titolari  o  editori
abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i  reati
di cui al libro II, titolo Il,  capo  II  (Dei  delitti  dei  privati
contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo  XIII,  capo  II
(Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale». 
    La  disposizione  appena   riportata   risulta   invasiva   della
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
ordinamento penale riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione, per le motivazioni che seguono. 
    Tale previsione comporta infatti, per  i  reati  ivi  citati,  un
effetto  extrapenale  della  condanna,  collegando  tale  effetto  ad
un'asserzione di  responsabilita'  non  necessariamente  coperta  dal
giudicato. 
    In  tal  modo,  la  specifica  disposizione  di  esclusione   dai
finanziamenti in  questione  e'  non  conforme  all'art.  117,  comma
secondo, lettera I), che riserva alla  legislazione  esclusiva  dello
Stato l'ordinamento civile e penale. 
 
                                 II 
             Violazione dell'art. 27 della Costituzione 
 
    La disposizione di  legge  regionale  impugnata  e'  altresi'  in
contrasto con il principio di non  colpevolezza  sino  alla  condanna
definitiva,  sancito  dall'art.  27,  comma  secondo,   Costituzione,
ricollegando, come si e' visto, l'esclusione suddetta a una  condanna
anche non definitiva. 
    La  legge  regionale  de  qua  non   e'   conforme   alla   Carta
fondamentale, limitatamente alla disposizione indicata,  della  quale
pertanto si chiede  l'annullamento,  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione. 
    Alla stregua delle considerazioni svolte: 
        Voglia  codesta  ecc.ma   Corte   costituzionale   dichiarare
illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 6, comma  4,  lettera
e) della legge regionale umbra n. 11 del 4 dicembre 2018, («Norme  in
materia  di   sostegno   alle   imprese   che   operano   nell'ambito
dell'informazione locale») pubblicata sul B.U.R. Umbria  12  dicembre
2018 n. 64, S.O. n. 1. 
    Unitamente al presente ricorso verranno depositati: 
        1) copia dell'art. 6 della legge regionale Umbria n.  16/2016
pubblicata sulla GURS 19 agosto 2016 n. 29 S.O.; 
        2)  estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei   ministri
adottata nella seduta n. 43 del 7 febbraio 2019. 
        Roma, 8 febbraio 2019 
 
            Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone