N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2018

Ordinanza del 6 dicembre  2018  del  Collegio  arbitrale  di  Catania
nell'arbitrato in corso tra Arcalema  s.r.l.  contro  Katia  Domenica
Mangano e Agata Rita Domenica Mangano. 
 
Farmacia - Norme di riordino  del  settore  farmaceutico  -  Gestione
  societaria - Incompatibilita' della partecipazione alle societa' di
  capitali, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 362 del  1991,
  con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. 
- Legge 8 novembre 1991,  n.  362  (Norme  di  riordino  del  settore
  farmaceutico), art. 8, comma 1, lett. c). 
(GU n.15 del 10-4-2019 )
 
                        IL COLLEGIO ARBITRALE 
 
    composto dai signori: 
        prof. avv. Agatino Cariola, Presidente; 
        avv. Giovanna Fondacaro, componente; 
        avv. Enrico La Pergola, componente; 
        avv. Marco Cuttone, segretario, 
nella  procedura  tra  Arcalema  s.r.l.,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Renato Sgroi Santagati e Giuliana Sgroi; 
    e le professoresse Katia Domenica Mangano e Agata  Rita  Mangano,
rappresentate e difese dall'avv. Pietro Paterniti; 
    Visti gli atti di causa; 
    Viste le disposizioni  che  regolano  il  procedimento  arbitrale
adotta l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
- articoli 134 della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n.
87. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    L'Assessorato alla salute della Regione Siciliana, con D.D.G.  24
novembre 2012, ha approvato, ai sensi dell'art. 11, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27,  il
bando  di  concorso  pubblico  straordinario  per  titoli,   per   il
conferimento di 222  sedi  farmaceutiche  di  nuova  istituzione  e/o
vacanti nella Regione Siciliana. 
    Con successivo, D.D.G. 4 luglio 2016,  n.  1229  dell'Assessorato
alla salute della Regione Siciliana e' stata approvata la graduatoria
del concorso straordinario, ed il dott. Ugo Leanza e' stato collocato
in posizione utile in graduatoria quale candidato vincitore. 
    Poi, l'Assessorato alla salute della Regione Siciliana con D.D.G.
18 gennaio 2018, n. 99 ha assegnato ai candidati  vincitori  le  sedi
delle farmacie e preso atto delle accettazioni. 
    Conseguentemente, i dottori Ugo Leanza, Marina Arcidiacono, Maria
Novella Cardillo, Agata Rita Domenica Mangano hanno  costituito,  con
atto notarile del 22 marzo 2018, la societa' Arcalema  s.r.l.  avente
ad oggetto esclusivo l'attivita' di gestione di una o piu'  farmacie.
Il capitale sociale di Arcalema  s.r.l.  e'  stato  fissato  in  euro
10.000,00 ed e' stato sottoscritto dal  dott.  Ugo  Leanza  per  euro
2.500,00 pari al 25% del  capitale  sociale,  dalla  dott.ssa  Marina
Arcidiacono per euro 2.500,00 pari al 25% del capitale sociale, dalla
dott.ssa Marina  Arcidiacono  per  euro  2.500,00  pari  al  25%  del
capitale sociale, dalla dott.ssa Agata Rita Domenica Mangano per euro
2.500,00 pari al 25% del capitale sociale. 
    Successivamente, con atto  dell'11  maggio  2018,  le  dottoresse
Katia Domenica Mangano e Agata Rita Domenica Mangano hanno concordato
e disposto la cessione, da parte della prima in favore della seconda,
della quota di partecipazione del capitale sociale di Arcalema s.r.l. 
    Senonche', Arcalema s.r.l.  ha  contestato  alla  dott.ssa  Katia
Domenica Mangano la possibilita' di far parte della compagine sociale
in quanto  docente  universitaria  dell'Universita'  degli  studi  di
Catania. 
    In particolare, Arcalema s.r.l. ha evidenziato  che  la  dott.ssa
Katia Domenica Mangano, poiche'  legata  ad  un  rapporto  di  lavoro
subordinato di docente universitario  presso  la  detta  Universita',
ricadrebbe nell'ipotesi di  incompatibilita'  prevista  dall'art.  8,
comma 1, lettera c), della legge n. 362/1991 richiamata  dalla  legge
n. 124/2017. 
    Al contrario, la dott.ssa Mangano ha  contestato  quanto  dedotto
dalla societa' ed ha ritenuto che non sussistesse  alcuna  condizione
di  incompatibilita'  atteso  che  il  proprio  rapporto  di   lavoro
esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'art.  7  della  legge  n.
362/1991. 
    Successivamente, il 26 giugno  2018,  Arcalema  s.r.l.  a  fronte
delle contestazioni formulate dalla dott.ssa  Katia  Mangano,  ed  in
virtu' di quanto previsto dall'art. 27 dello statuto,  ha  presentato
istanza al presidente dell'Ordine degli avvocati di  Catania  per  la
nomina di un Collegio arbitrale al fine  di  accertare  e  dichiarare
l'incompatibilita'  della  dott.ssa  Katia  Mangano  chiedendone   le
retrocessione della quota. 
    Ed infatti, l'art. 27 dello statuto sociale  di  Arcalema  s.r.l.
prevede per tutte le controversie «che  dovessero  insorgere  tra  la
societa' ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonche' tra i
soci e gli organi  sociali  o  tra  i  componenti  degli  stessi,  in
dipendenza di affari sociali o della  interpretazione  ed  esecuzione
del presente statuto [...] saranno deferite al giudizio di un arbitro
unico o di un Collegio arbitrale -  composto  da  tre  membri,  tanto
l'uno quanto l'altro nominati, su istanza della parte piu' diligente,
dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania». 
    Il Presidente dell'Ordine degli avvocati,  con  provvedimento  28
giugno 2018, ha nominato il Collegio arbitrale composto dagli arbitri
prof. avv. Agatino Cariola  (Presidente),  avv.  Giovanna  Fondacaro,
avv. Enrico La Pergola, che ha fissato  per  il  16  luglio  2018  la
comparizione delle parti innanzi al Collegio arbitrale. 
    All'udienza  del  16  luglio  2018  hanno  partecipato  le  parti
assistite  dai  rispettivi  avvocati.  Il   Collegio   arbitrale   ha
dichiarato  di  accettare  la  nomina  conferita,  ha  nominato  come
segretario  l'avv.  Marco  Cuttone,   ed   ha   stabilito   la   sede
dell'arbitrato presso lo studio legale  del  Presidente,  prof.  avv.
Agatino Cariola in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51,  conferendo
a quest'ultimo l'incarico di estensore del lodo. 
    Il Collegio arbitrale, sempre all'udienza del 16 luglio  2018  ha
assegnato alle parti termine fino al 31 luglio 2018  per  costituirsi
nel giudizio arbitrale, per  la  formulazione  dei  quesiti,  per  la
produzione dei documenti e per la formulazione di  eventuali  istanze
istruttorie. Il Collegio arbitrale, altresi', ha fissato  il  termine
del 15 settembre 2018  per  la  presentazione  di  eventuali  memorie
replica, per la produzione  di  ulteriori  documenti,  per  formulare
istanze  istruttorie  in  replica  e  per  precisare  le  domande  in
conseguenza delle conclusioni della controparte. 
    Le parti si sono ritualmente costituite in giudizio  nei  termini
fissati. 
    Arcalema s.r.l. ha richiesto al Collegio arbitrale di accertare e
dichiarare l'incompatibilita' della dott.ssa Katia Mangano  ai  sensi
del combinato disposto tra gli articoli 7 e 8 della legge n. 362/1991
e per l'effetto di disporre, con qualsiasi formula  che  la  dott.ssa
Katia Mangano retroceda alla cedente dott.ssa Agata Mangano la  quota
di partecipazione acquisita con l'atto  di  cessione  dell'11  maggio
2018 ed affinche' la cedente dott.ssa Agata Mangano accetti la  detta
retrocessione; inoltre  ha  chiesto  che  la  stessa  dott.ssa  Katia
Mangano, in qualsiasi modo, rimuova l'incompatibilita' che  impedisce
ad Arcalema s.r.l.  di  ottenere  le  autorizzazioni  necessarie  per
l'apertura e la gestione della farmacia. 
    Le dottoresse  Katia  Mangano  e  Agata  Mangano,  invece,  hanno
richiesto il rigetto delle  domande  presentate  da  Arcalema  s.r.l.
poiche' infondate in fatto ed in diritto. 
    Le stesse hanno richiesto al Collegio  arbitrale  di  ritenere  e
dichiarare rilevante e non manifestamente  infondata  l'eccezione  di
incostituzionalita' del combinato disposto  degli  articoli  7  e  8,
comma 1, della legge n. 362/1991, nella parte in cui si  prevede  che
la partecipazione alle societa' di capitali di cui all'art. 7,  della
legge n. 362/1991 e' incompatibile con qualsiasi rapporto  di  lavoro
pubblico e privato per contrasto con gli articoli 1, 2, 3, 35, 41, 47
e 117 della Costituzione e rimettere, quindi, previa sospensione  del
giudizio, gli atti alla Corte costituzionale. 
    Arcalema s.r.l. ha ritenuto di non intervenire sulla questione di
legittimita' costituzionale sollevata, limitandosi a prenderne atto e
rimettendosi, senza riserve, alla decisione del Collegio arbitrale. 
    All'udienza del 21 settembre 2018, il  Collegio  arbitrale,  dato
atto dell'avvenuta costituzione delle parti, della  formulazione  dei
quesiti  e  dell'avvenuto   deposito   dei   documenti   offerti   in
comunicazione, ha promosso la discussione nel contraddittorio tra  le
parti. Ad esito della stessa udienza, il  Collegio  arbitrale  si  e'
riservato di assumere le proprie determinazioni. 
    Tutto cio' premesso in fatto, nella seduta del 6 dicembre 2018, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 settembre  2018
il Collegio arbitrale ha adottato  la  decisione  di  rimettere  alla
Corte costituzionale la questione di  legittimita'  della  disciplina
risultante dagli articoli 7 e seguenti, della legge n. 352/1991 per i
seguenti 
 
                          Motivi in diritto 
 
    1. Ai fini della definizione del presente giudizio  arbitrale  il
Collegio ritiene di dover sollevare - ai sensi  dell'art.  23,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87 - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362 del 1991,  nella
parte in cui prevede che la partecipazione alle societa' di  capitali
di cui all'art. 7, comma 1, della medesima legge,  sia  incompatibile
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, per  le  ragioni
che seguono. 
    2. In via preliminare, va precisato che questo Collegio arbitrale
rituale, costituito ai sensi dell'art. 27 dello  statuto  sociale  di
Arcalema s.r.l., e' legittimato a sollevare questione di legittimita'
costituzionale, in virtu'  di  quanto  affermato  nella  sentenza  n.
376/2001 della  Corte  costituzionale  e  della  successiva  modifica
dell'art. 819-bis del codice di procedura civile, a norma  del  quale
«Ferma l'applicazione dell'art. 816-sexies, gli arbitri sospendono il
procedimento arbitrale con  ordinanza  motivata  nei  seguenti  casi:
[...] 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi  dell'art.  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87». 
    Invero,    secondo    l'insegnamento     della     giurisprudenza
costituzionale, «in un assetto costituzionale nel quale  e'  precluso
ad ogni organo giudicante tanto il potere di disapplicare  le  leggi,
quanto quello di definire il  giudizio  applicando  leggi  di  dubbia
costituzionalita',  anche  gli  arbitri  -   il   cui   giudizio   e'
potenzialmente fungibile con quello degli  organi  giurisdizionali  -
debbono utilizzare il sistema di sindacato  incidentale  sulle  leggi
[...].   Gli   arbitri   rituali   possono   e   debbono    sollevare
incidentalmente questione di legittimita' costituzionale delle  norme
di legge che sono chiamati ad applicare, quando  risulti  impossibile
superare  il  dubbio  attraverso   l'opera   interpretativa»   (Corte
costituzionale 28 novembre  2001,  n.  376;  Corte  costituzionale  9
maggio 2014, n. 123). 
    Tali condizioni sussistono senz'altro nel caso di specie. 
    3. Va subito evidenziato che la decisione in merito all'eccezione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  1,  lettera  c),
della legge n. 362 del  1991,  nel  testo  vigente  a  seguito  delle
modifiche introdotte dall'art. 1, comma 157, lettera b), della  legge
n. 124 del 2017,  sia  certamente  rilevante  ai  fini  del  presente
giudizio. Non v'e' dubbio, infatti, che  dall'eventuale  declaratoria
di illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata  derivi
un cambiamento del quadro normativo, cui  questo  Collegio  deve  far
riferimento  per  risolvere  la   controversia   dinnanzi   ad   esso
instaurata. 
    Come noto, il requisito della  rilevanza,  di  cui  all'art.  23,
comma 2, della legge n. 87 del 1953, esprime «un legame di  carattere
obiettivo tra il giudizio di costituzionalita' e  quello  principale,
commisurato  all'interesse   dell'ordinamento   di   prevenire   ogni
possibilita' che il giudice  applichi  nel  processo  principale  una
norma  anticostituzionale»   (Corte   costituzionale,   sentenza   n.
1012/1988). 
    Siffatto legame e' sussistente nel caso in esame. 
    Questo  giudicante,  infatti,   e'   chiamato   a   dirimere   la
controversia insorta tra la societa' Arcalema  s.r.l.  e  le  odierne
convenute, rispettivamente  cedente  e  cessionaria  di  quote  della
predetta societa'. Nella specie Arcalema s.r.l. contesta tale atto di
cessione per «evidente e insanabile incompatibilita' di cui  all'art.
8, comma primo, lettera c), della legge n. 362 del 1991,  cosi'  come
e' richiamato dalla legge n. 124/2017» della cessionaria, Agata  Rita
Domenica Mangano, docente universitaria dell'Universita' di  Catania.
Conseguentemente, da parte attrice e' richiesto a questo  arbitro  di
«accertare e dichiarare l'incompatibilita' della socia prof.ssa Agata
Mangano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e  dell'art.  8,
primo comma, lettera c), della legge n.  362  del  1991,  cosi'  come
espressamente richiamati e modificati dalla  legge  n.  124/2017»  e,
«per  l'effetto,  disporre,  con  qualsiasi  formula,  affinche'   la
prof.ssa Agata Mangano retroceda alla cedente dott.ssa Katia  Mangano
la quota di partecipazione acquisita con l'atto di  cessione  dell'11
maggio 2018 ed affinche' la cedente dott.ssa Katia Mangano accetti la
detta retrocessione; o affinche' la stessa prof.ssa Agata Mangano, in
qualsiasi  modo,  rimuova  l'incompatibilita'  che   impedisce   alla
Arcalema s.r.l. di ottenere  l'autorizzazione  all'apertura  ed  alla
gestione della farmacia vinta all'esito  del  concorso  straordinario
per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia». 
    L'interesse   della   societa'   attrice,   dunque,   si   radica
nell'esigenza di rimozione della causa  di  incompatibilita'  che  si
ritiene   sussistere   in   capo   alla   prof.ssa   Agata   Mangano;
incompatibilita'  che   quest'ultima,   alla   luce   della   novella
legislativa del 2017, ritiene nella specie non sussistere. Da qui, la
persistente  opposizione  alla  retrocessione  della  quota   e,   al
contempo, alla rimozione della rilevata causa di incompatibilita'. 
    Per  la  risoluzione   della   controversia   l'adita   Autorita'
giudicante,    compreso    questo    Collegio    arbitrale,    dovra'
preliminarmente   valutare   se   sussista   o   no   la    lamentata
incompatibilita' della prof.ssa Mangano a far parte  della  compagine
sociale di una s.r.l., il cui scopo sociale e' quello di acquisire la
titolarita' di una sede di farmacia, soprattutto laddove si consideri
che gli attuali soci della societa' attrice risultano  avere  diritto
all'assegnazione della titolarita' di una nuova sede farmaceutica, in
forza del D.D.G. n. 99 del 18 gennaio 2018. 
    Nel  valutare  la  rilevanza,  invero,  il  Collegio  «non   deve
percorrere l'itinerario dell'esame del merito della causa principale,
essendo necessario e sufficiente che  ricorra  una  situazione  tale,
valutata a priori in limine litis, per cui la disposizione contestata
sia applicabile ai fini della decisione del giudizio  a  quo»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 1012 del 1988). 
    Segnatamente questo giudicante e' chiamato  a  dare  applicazione
all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362  del  1991,  come
modificato dall'art. 1, comma 157, lettera b), della legge n. 124 del
2017 (d'ora in poi, legge concorrenza 2017). 
    Per quanto di interesse, giova ricordare  l'attuale  formulazione
dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 362 del 1991, a  tenore  del
quale: «a) Sono titolari dell'esercizio  della  farmacia  privata  le
persone  fisiche,  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti,   le
societa'  di  persone,  le  societa'  di  capitali  e   le   societa'
cooperative a responsabilita' limitata  (art.  7,  comma  1);  b)  Le
societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo  la  gestione
di una farmacia. La partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e'
incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore  della
produzione  e  informazione  scientifica  del  farmaco,  nonche'  con
l'esercizio della professione medica. Alle societa' di cui al comma 1
si applicano, per quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'art.  8
(art. 7, comma 2)». 
    Il successivo art. 8, comma 1, della legge n. 362 del 1991 -  non
coinvolto dalle  modifiche  della  legge  sulla  concorrenza  2017  -
stabilisce che: «La partecipazione alle societa' di cui  all'art.  7,
salvo il  caso  di  cui  ai  commi  9  e  10  di  tale  articolo,  e'
incompatibile: a) nei casi  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  secondo
periodo; b)  con  la  posizione  di  titolare,  gestore  provvisorio,
direttore  o  collaboratore  di  altra  farmacia;  c)  con  qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico e privato». 
    La possibilita' di acquisire la titolarita' di farmacie  private,
dunque, e' oggi riconosciuta oltre che alle persone  fisiche  e  alle
societa' di persone, anche alle societa' di  capitali.  Al  contempo,
l'art. 7, comma 2, terzo periodo, continua ad estendere - «per quanto
compatibili» - anche ai soci delle societa' di capitali le  cause  di
incompatibilita', gia' previste dall'art. 8, comma 1, della legge  n.
362 del 1991. In particolare, tale ultima disposizione, alla  lettera
c), stabilisce che la partecipazione alle societa' di cui all'art.  7
della medesima legge - e, quindi, dopo la  novella  del  2017,  anche
alle societa' di capitali - e' incompatibile «con qualsiasi  rapporto
di lavoro pubblico e privato». 
    Nel  caso  in  esame,  la  cessionaria   e'   ad   oggi   docente
nell'Universita' di Catania, col quale ente, dunque,  intrattiene  un
regolare rapporto di lavoro (di diritto pubblico). 
    Ne consegue che, per  la  soluzione  della  controversia,  questo
Collegio  non  puo'  prescindere   dall'applicazione   del   disposto
normativo surriferito. 
    Peraltro, pur non potendo rinvenire, ad oggi,  la  formazione  di
indirizzi giurisprudenziali consolidati e tali da configurare ipotesi
di diritto vivente  con  l'indicazione  riportata  infra  sub  5,  si
segnala sul punto l'intervento, in sede consultiva, del Consiglio  di
Stato, che con parere del 3 gennaio 2018, al fine di superare  taluni
aspetti di criticita' evidenziati in sede applicativa, ha ritenuto di
adottare una lettura estensiva del perimetro  di  applicabilita'  del
richiamato art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362 del  1991:
per un verso, facendo rientrare nella locuzione «rapporto di  lavoro»
anche forme di lavoro autonomo e  non  solo  subordinato;  per  altro
verso, ritenendo «di  non  poter  escludere  dall'applicazione  della
disposizione le ipotesi in cui la partecipazione si  sostanzi  in  un
mero conferimento di capitali» (punto 42.5 del parere). 
    A parere di questo Collegio, tuttavia,  l'applicazione  dell'art.
7, comma 2, terzo periodo, nel vigente testo, in  combinato  disposto
con l'art. 8, comma 1, lettera c), determinerebbe  -  come  si  avra'
modo di meglio argomentare in punto  di  non  manifesta  infondatezza
della  prospettata  questione  -  la  lesione  di  numerosi  precetti
costituzionali. 
    Da  quanto  osservato,  dunque,  consegue  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale promossa da questo Collegio e'  rilevante
ai fini della  risoluzione  della  presente  controversia,  assumendo
carattere pregiudiziale rispetto alla definizione  nel  merito  della
lite insorta tra le parti. 
    4. Questo giudicante, nella consapevolezza che «le leggi  non  si
dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile  darne
interpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di
darne)» (Corte costituzionale, sentenza n. 356 del 1996), ritiene  al
contempo che, in sede applicativa, non possa darsi un'interpretazione
costituzionalmente orientata alla normativa derivante  dal  combinato
disposto degli articoli 7, commi 1 e  2,  e  dell'art.  8,  comma  1,
lettera c), della legge n. 362 del 1991, come risultanti  in  seguito
alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 157,  lettera  b),  della
legge n. 124 del 2017, nella  parte  in  cui  si  esclude  che  possa
partecipare ad una societa' di capitali per l'apertura e la  gestione
di una farmacia, in qualita' di socio capitalista, chiunque abbia  in
essere qualsiasi rapporto di lavoro, pubblico o privato. 
    Tali tentativi  di  interpretazione  costituzionalmente  conforme
finirebbero   per   tradursi,   di   fatto,   in   una    sostanziale
disapplicazione della normativa de qua; disapplicazione che non  puo'
essere ammessa, in un sistema di giustizia costituzionale accentrato,
ove spetta alla sola Corte costituzionale l'eventuale caducazione  di
disposizioni e norme ritenute dal giudice  a  quo  costituzionalmente
illegittime. 
    Sotto questo profilo non appare persuasivo  la  pur  pregevole  e
raffinata tesi di parte  convenuta  di  ricondurre  entro  il  quadro
costituzionale  il  disposto  normativo,   della   cui   legittimita'
costituzionale questo giudicante, invece, dubita. 
    Secondo  la  difesa  della  convenuta,  infatti,  per  la   retta
interpretazione del vigente art. 7, comma 1,  in  combinato  disposto
con l'art. 8, lettera c), della legge  n.  362  del  1991,  non  puo'
prescindersi  dall'inciso   «per   quanto   compatibili»,   contenuto
nell'ultimo  alinea  del  precitato  art.  7,  comma  2,  nel   testo
modificato dalla legge concorrenza 2017. Piu' precisamente, a  parere
della convenuta,  con  tale  specificazione  il  legislatore  avrebbe
demandato  all'interprete  in  sede  applicativa  la  valutazione  di
compatibilita'  delle  clausole  di  esclusione  alla  partecipazione
societaria; ne conseguirebbe  che  l'incompatibilita'  con  qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico e  privato  sarebbe  coerente,  e  quindi
compatibile, solo con il precedente  modello  organizzativo  che,  al
fine di assicurare che la  farmacia  fosse  comunque  gestita  da  un
farmacista, consentiva la titolarita' dell'esercizio di una  farmacia
a societa' esclusivamente di persone al fine di garantire la assoluta
prevalenza dell'elemento professionale su  quello  imprenditoriale  e
commerciale. Sicche' un'interpretazione coerente e sistematica  dello
stratificato  complesso  normativo  in  essere  escluderebbe  per  le
societa' di capitali, in quanto non compatibile ai sensi del  secondo
comma dell'art. 7 della legge n. 362 del 1991, l'incompatibilita' dei
soci  con  qualsiasi  rapporto  di  lavoro  pubblico  e  privato.  In
particolare, la causa di esclusione di cui all'art. 8, lettera c), al
piu',  potrebbe  ritenersi  compatibile,  anche  nel   nuovo   regime
introdotto dalla legge sulla concorrenza del 2017, per i  soci  delle
sole societa' di persone. A parere della convenuta,  in  particolare,
data l'eterogeneita' delle nuove  possibilita'  di  gestione  di  una
farmacia introdotte dalla legge concorrenza del 2017,  e'  lo  stesso
legislatore che con l'inciso «per quanto  compatibili»  riconosce  la
non tassativita' e,  comunque,  la  non  applicabilita'  a  tutte  le
molteplici  forme  di  gestione  di  una  farmacia   ora   consentite
dall'ordinamento delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8
della legge n. 362 del 1991 e, segnatamente,  di  quella  relativa  a
qualsiasi  rapporto  di  lavoro  pubblico  e   privato,   logicamente
inconciliabile col regime  e  le  peculiarita'  di  una  societa'  di
capitali, nella quale il socio capitalista non e' tenuto  a  svolgere
alcuna prestazione lavorativa a favore della societa', ne' a  compiti
di amministrazione della stessa; le societa' di  capitali  nel  nuovo
assetto normativo puo' ben  essere  titolare  dell'esercizio  di  una
farmacia privata a condizione che la direzione venga affidata  ad  un
farmacista abilitato, anche non socio. 
    Nella  prospettata  interpretazione  parte  convenuta   fa   leva
sull'inciso «in quanto compatibili», contenuto nell'art. 7, comma  2,
terzo periodo. Al  contempo,  pero',  siffatta  lettura  trascura  di
rilevare la chiara ed invalicabile formulazione dell'art. 8, comma 1,
della legge n. 362 del 1991, a tenore del  quale  «la  partecipazione
alle societa' di cui all'art. 7» e' incompatibile, tra  l'altro,  con
qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. Tra le  societa'  di
cui all'art. 7 sono annoverate anche le societa' di  capitali,  senza
distinzione alcuna con le societa' di persone.  Ne  consegue  che  le
incompatibilita' previste dall'art. 8 della citata legge n.  362  del
1991 non solo si riferiscono  alla  partecipazione  a  tutti  i  tipi
sociali previsti dal vigente art. 7, comma 1, della  medesima  legge,
ma anche a tutti i soci di tali societa'. 
    A suffragare, del  resto,  la  difficolta'  di  leggere  secundum
Constitutionem la normativa oggetto della presente questione soccorre
il gia' richiamato parere del Consiglio di Stato.  Al  punto  37  del
pronunciamento del massimo organo della giustizia  amministrativa  si
precisa, infatti, che la formulazione dell'art. 7,  comma  2,  ultimo
periodo «da' adito a dubbi interpretativi in ordine al  reale  ambito
operativo della stessa. Secondo una rigida interpretazione letterale,
invero, le ipotesi di incompatibilita' di cui all'art.  8,  comma  1,
verrebbero sottoposte ad una condizione di compatibilita' ex art.  7,
comma 2, terzo periodo, unicamente nell'ipotesi in cui a  partecipare
ad una societa' di farmacia sia un'altra societa' di farmacia di  cui
all'art. 7, comma 1. Diversamente,  ritenendo  che  il  filtro  della
compatibilita' debba essere applicato  in  generale  con  riferimento
alla partecipazione alle societa' di cui  all'art.  7,  comma  1,  si
finirebbe per considerare modulabili in via interpretativa i  divieti
di cui all'art. 8, comma  1.  Questi  ultimi,  del  resto,  risultano
chiaramente concepiti per soci che, al momento della scrittura  della
norma, dovevano, necessariamente, essere  farmacisti.  In  tal  modo,
portando alle estreme conseguenze questa tesi, si potrebbe  affermare
che   il   sistema   sanzionatorio   ivi    previsto    riguarderebbe
esclusivamente coloro  che,  soci  o  direttori  responsabili,  siano
farmacisti iscritti all'albo. A conferma di cio' si fa notare che  la
sospensione nella direzione  della  farmacia  prevista  dal  comma  3
dell'art. 8 per il caso di violazione si  riferisce  a  soggetti  con
tale qualifica. 
    Per converso, il regime di incompatibilita' di  cui  all'art.  7,
comma 2, secondo periodo, riguarderebbe qualsiasi socio». 
    In altri termini, nella  prospettiva  adottata  dalla  convenuta,
l'inciso «in quanto compatibili» consentirebbe a questo Decidente  di
porsi  ultra  litteram  legis,  ma  di   ricondurre   entro   l'alveo
costituzionale quel che costituzionale non  e'.  Ed  infatti,  se  si
seguisse la proposta di interpretazione  costituzionalmente  conforme
avanzata da parte convenuta, questo giudicante si troverebbe a  dover
modulare in via interpretativa i divieti di cui all'art. 8, comma  1,
della legge n. 362 del 1991. 
    Siffatta modulazione -  del  resto,  stigmatizzata  dallo  stesso
Consiglio di Stato nel citato parere - e' preclusa a questo  Collegio
per almeno due ordini di ragioni. 
    In primo  luogo,  la  formulazione  dell'art.  8,  comma  1,  non
distingue tra societa' di capitali e societa' di persone, ma uniforma
lo status dei soci dell'una  e  dell'altra.  Ragionando  nei  termini
prospettati da  parte  convenuta,  si  giungerebbe,  quindi,  ad  una
sostanziale disapplicazione del disposto  legislativo,  piu'  che  ad
un'applicazione in senso  costituzionalmente  orientato.  In  secondo
luogo, si verte in materia di incompatibilita': in considerazione del
carattere tassativo e di stretto rigore di tali norme,  destinate  ad
incidere  in  senso  limitativo   sulla   posizione   giuridica   del
destinatario della prescrizione, come e' preclusa l'estensione in via
ermeneutica delle cause stabilite da espresse previsioni legislative,
cosi'   pure    risulterebbe    oltremodo    discutibile    (e    non
costituzionalmente  ammesso)  stabilire  in  via  interpretativa   il
perimetro di  operativita'  delle  relative  previsioni  legislative,
allargandone  o  restringendone  i  confini  a   seconda   del   tipo
societario.  Non  v'e'  dubbio,  infatti,  che  la   valutazione   di
compatibilita',   rimessa   in   sede   applicativa   ad   operazioni
ermeneutiche  del  tutto  discrezionali  in  punto   di   modulazione
interpretativa   delle   regole   di   incompatibilita',   violerebbe
imprescindibili   esigenze   di   oggettivita'   e   di    preventiva
conoscibilita' di regole di tal fatta. 
    Per  tale  ultimo  motivo,  ad  esempio,  questo  Decidente   non
condivide l'esito interpretativo del  Consiglio  di  Stato,  che  nel
citato parere ha esteso la causa di incompatibilita' di cui  all'art.
8, comma 1, lettera c), a qualunque forma  di  lavoro  intessuta  dal
socio con altro  datore  di  lavoro  e  persino  con  i  committenti,
comprendendovi, dunque, anche ipotesi  di  lavoro  autonomo,  laddove
invece la lettera della legge rimanda  al  solo  rapporto  di  lavoro
subordinato. 
    La determinazione delle cause di incompatibilita' e', dunque, una
scelta rimessa  al  solo  legislatore,  le  cui  statuizioni  semmai,
laddove ritenute in contrasto con  la  Costituzione,  possono  essere
sindacate solo dal giudice delle leggi. 
    Le suesposte ragioni inducono il Collegio  arbitrale  a  ritenere
«improbabile»  o,  comunque,   «difficile»   (Corte   costituzionale,
sentenza n. 42 del 2017) la prospettazione nel caso di specie di  una
soluzione interpretativa conforme a Costituzione; interpretazione che
indurrebbe,  piuttosto,  ad  una  inammissibile  disapplicazione  del
dettato legislativo. 
    5.   L'impossibilita'   di   pervenire   ad    un'interpretazione
costituzionalmente conforme e' confermata dall'unica decisione che  a
conoscenza di questo Collegio e' intervenuta sulla  vicenda.  Infatti
in una vicenda che appare simile TAR Lazio, II, 17 settembre 2018, n.
5488, ord., ha ritenuto inconferente l'argomento secondo il quale  un
professore universitario associato a tempo pieno potesse mantenere il
rapporto di lavoro in  quanto  non  coinvolto  nella  gestione  della
farmacia, «atteso  che  la  previsione  normativa  richiamata  appare
stabilire una correlazione necessaria tra contitolarita' e cogestione
della farmacia, quale conseguenza della partecipazione congiunta alla
procedura per l'assegnazione  della  sede».  E'  vero  che  Consiglio
di Stato, III, 19 ottobre 2018, n. 5105, ha sospeso il  provvedimento
amministrativo impugnato in quella  vicenda,  ma  senza  entrare  nel
merito della questione. 
    Cio' costituisce un indubbio segno che la  novella  del  2017  e'
ritenuta non modificare la precedente disciplina del 1991. 
    6. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma
1, lettera c), nella parte in cui stabilisce  che  la  partecipazione
alle societa' di capitali, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
362 del 1991, sia incompatibile  con  qualsiasi  rapporto  di  lavoro
pubblico o privato e' non manifestamente  infondata  con  riferimento
agli articoli 2, 3,  4,  11,  35,  41,  47  e  117,  comma  1,  della
Costituzione. 
    6.1 A parere del Collegio,  innanzitutto,  la  parificazione  tra
soci di societa' di persone e soci di societa' di capitali,  titolari
di  farmacie,  quanto  al  regime  di  incompatibilita',  non   trova
giustificazione alcuna nell'ordinamento,  con  l'effetto  che,  nella
specie, l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362  del  1991,
si pone in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,
sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' e irragionevolezza delle
scelte   operate   dal   legislatore    nell'equiparare    situazioni
oggettivamente diverse. 
    6.2 Come noto, il legislatore - gia' nella  disciplina  contenuta
nel  codice  civile  -  attribuisce   alle   societa'   di   capitali
caratteristiche affatto diverse rispetto alle societa' di persone. 
    Le societa'  di  capitali,  infatti,  si  caratterizzano  per  la
prevalenza del capitale  rispetto  all'elemento  soggettivo;  il  che
significa che i soci rispondono per  le  obbligazioni  assunte  dalla
societa' nei limiti del capitale in esse conferito,  rappresentato  a
seconda del tipo  societario  da  azioni  o  quote,  e  che  il  loro
patrimonio personale non potra' mai (salvo nel caso  di  fideiussione
personale del socio e in quello dei soci accomandatari delle societa'
in accomandita per azioni) essere aggredito dai creditori sociali. In
buona sostanza, rispetto alle societa' di persone, alle  societa'  di
capitali l'ordinamento riconosce la personalita' giuridica e, quindi,
un'autonomia  patrimoniale  perfetta.  Nelle  societa'  di  capitali,
inoltre, il potere di amministrazione e' svincolato dalla qualita' di
socio con la conseguenza che da quest'ultima deriva solo  l'esercizio
delle funzioni di controllo e la partecipazione  agli  utili  e  alle
perdite, mentre l'amministrazione  puo'  spettare  anche  a  soggetti
diversi dai soci. 
    6.3 Cio' rilevato, ai fini di meglio spiegare  le  ragioni  della
paventata  incostituzionalita'  per  irragionevole  parificazione  di
trattamento,  occorre  procedere  preliminarmente  all'individuazione
della  ratio  della  sopra  citata  causa  di  incompatibilita',  per
verificarne la tenuta in relazione al livellamento che,  per  effetto
della norma qui impugnata, viene operato dal legislatore. 
    6.3.1 Giova premettere che la disciplina  delle  incompatibilita'
di cui all'art. 8, comma 1, della legge n.  362  del  1991  e'  stata
calibrata su un modello societario affatto diverso rispetto a  quello
introdotto dalla novella del 2017. 
    Ai sensi della legge n. 362 del 1991,  potevano  aversi  soltanto
societa'  di  persone  costituite  da  farmacisti  in  possesso   dei
requisiti di  idoneita'  ed  in  tali  societa'  la  direzione  della
farmacia (e la conseguente responsabilita')  doveva  essere  affidata
sempre ad uno dei soci, con conseguente fungibilita' dei soci  stessi
nella direzione della farmacia. E'  in  questo  quadro  che  venivano
dettate le  cause  di  incompatibilita'  di  cui  all'art.  8  e,  in
particolare, quella prevista dalla lettera c) oggetto della  presente
questione. 
    In  altri  termini,  le  incompatibilita'  previste  dall'art.  8
rappresentavano il riflesso del regime di incompatibilita'  stabilito
per i farmacisti  da  altre  (e  ormai  anacronistiche)  disposizioni
dell'ordinamento. 
    Sul punto va ricordato  il  testo  unico  delle  leggi  sanitarie
(approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265),  tutt'ora  in
parte (ritenuto) vigente e che traspose, in larga parte, il contenuto
della legge 22 maggio 1913, n. 468 (c.d.  legge  Giolitti).  In  tale
ultimo intervento legislativo si affermo' il  principio  secondo  cui
l'esercizio della farmacia rispondesse ad esigenze pubblicistiche  di
assistenza farmaceutica alla popolazione, con conseguente  attrazione
in capo allo Stato della relativa  funzione.  Ne  discendeva  che  lo
Stato poteva esercitare tale funzione o in modo diretto attraverso  i
comuni,  o  in  via  mediata  attraverso  concessione  ad   personam,
attribuita tramite concorso a  soggetti  privati  in  possesso  della
laurea in farmacia. Il regime della titolarita' era, dunque, ispirato
al principio della personalita' dell'autorizzazione  all'apertura  di
farmacie:  la  concessione  durava,  infatti,  quanto  la  vita   del
titolare. 
    Tale disciplina era chiaramente ispirata a principi difficilmente
coniugabili con l'attuale assetto  costituzionale  dei  rapporti  tra
pubblici poteri e diritti nonche' alle trasformazioni del settore. 
    Cosi',  ad  esempio,  nella  parte  dedicata  all'esercizio   del
servizio farmaceutico, il testo unico era del tutto coerente  con  il
trattamento  legislativo  all'epoca  riservato  all'esercizio   della
professione   intellettuale   che   era   «protetta»   e    riservata
esclusivamente  ad  una  persona  fisica  in  possesso  di  specifici
requisiti:  un  singolo  professionista  con  l'obbligo  di  eseguire
personalmente l'incarico assunto, salva una limitata possibilita'  di
avvalersi,  sotto  la  propria  responsabilita',   di   sostituti   e
ausiliari. 
    Il Capo II  del  Titolo  II  del  testo  unico,  intitolato  «Del
servizio farmaceutico» (articoli 104 e  seguenti)  sanciva,  infatti,
quale principio  base,  la  regola  inderogabile  della  personalita'
dell'autorizzazione amministrativa all'apertura e all'esercizio della
farmacia, stabilendone, conseguentemente, l'incedibilita'. L'art. 112
prevedeva che «l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una  farmacia
e' strettamente personale e non puo' essere ceduta  o  trasferita  ad
altri. E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una  sola
persona» e, pertanto, ai sensi dell'art. 122 «la vendita al  pubblico
di medicinali ... non e' permessa che ai  farmacisti  e  deve  essere
effettuata nella farmacia sotto la responsabilita' del titolare della
medesima». 
    Coerentemente, l'art. 119 disponeva che «il titolare  autorizzato
di ciascuna  farmacia  e'  personalmente  responsabile  del  regolare
esercizio della farmacia stessa». 
    Ben   si   comprende,   dunque,   che   il   quadro   legislativo
sinteticamente  richiamato  non  consentiva  forme  «non   personali»
dell'attivita' farmaceutica, che veniva annoverata tra le professioni
intellettuali protette. 
    Con la riforma Mariotti del 1968 (leggi numeri 221 e 475) fu, per
un verso, attenuato  il  rigore  della  legge  Giolitti,  soprattutto
attraverso  la  reintroduzione  della  facolta'  di   trasferire   le
farmacie, condizionandola ad un insieme  di  vincoli  e  limitazioni,
successivamente modificati dalla legge n. 362/1991. Per altro  verso,
invece, la struttura esclusivamente personalistica dell'attivita'  di
gestione della farmacia fu ulteriormente potenziata: la normativa  di
riforma impose, infatti, l'eliminazione delle societa'  sopravvissute
alle varie vicende legislative, stabilendo all'art. 20 che  entro  un
anno dalla sua entrata in  vigore  le  farmacie  ancora  intestate  a
societa'  di  qualunque  natura  dovessero  essere  trasferite  a  un
farmacista. 
    La disciplina  del  1968  fu,  ancora  una  volta,  integralmente
ispirata alla simmetria  tra  status  di  farmacista,  titolarita'  e
gestione di farmacie private. 
    Invero, la  gestione  della  farmacia  doveva  essere  diretta  e
personale  da  parte  del  titolare,  con   conseguente,   necessaria
corrispondenza tra conduzione economica e gestione  professionale  da
parte del farmacista. 
    Del tutto coerente alle premesse di fondo della riforma  Mariotti
era, dunque, la previsione contenuta nell'art. 13 della legge n.  475
del 1968, a tenore del quale «il  titolare  di  una  farmacia  ed  il
direttore  responsabile  non  possono  ricoprire   posti   di   ruolo
nell'amministrazione dello Stato, compresi  quelli  di  assistente  e
titolare di cattedra universitaria,  e  di  enti  locali  o  comunque
pubblici, ne' esercitare la professione di propagandista di  prodotti
medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico,  qualora
a seguito di pubblico  concorso  accetti  la  farmacia  assegnatagli,
dovra' dimettersi dal  precedente  impiego  e  l'autorizzazione  alla
farmacia sara' rilasciata dopo che sia intervenuto  il  provvedimento
di accettazione delle dimissioni». 
    Cio' trovava la propria  ragion  d'essere  nella  sopra  rilevata
simmetria tra  status  di  farmacista  e  titolarita'/gestione  della
farmacia stessa, nonche'  sulla  segnalata  prevalenza  dell'elemento
professionale   su   quello   imprenditoriale    dell'attivita'    di
dispensazione del farmaco. 
    La segnalata simmetria tra status di  farmacista  professionista,
titolarita'   e   gestione   di   farmacie   private    e'    rimasta
nell'ordinamento giuridico italiano pur dopo l'intervento di riordino
del settore farmaceutico, realizzato con legge n. 362 del  1991,  che
introdusse rilevanti novita' rispetto al passato. 
    L'art. 7, comma 1, della legge n. 362/1991 riservava, infatti, la
titolarita' dell'esercizio della  farmacia  privata  oltre  che  alle
persone fisiche, a societa' di persone ed a  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata. 
    Nelle  ipotesi  di  farmacie  sociali,  la  citata   disposizione
stabiliva, per un verso,  che  tali  societa'  dovessero  avere  come
oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e, per altro verso, che
tutti i soci dovessero essere farmacisti in possesso dei requisiti di
idoneita' previsti dalla normativa di  settore  e  iscritti  all'albo
della provincia, in cui la farmacia aveva sede.  La  direzione  della
farmacia gestita dalla societa' doveva essere  affidata  ad  uno  dei
soci, che ne assumeva la relativa responsabilita'. Ne conseguiva che,
pur  all'interno  di  gestioni  societarie,   direzione   tecnica   e
responsabilita' della gestione patrimoniale della farmacia  dovessero
comunque far capo  ad  uno  dei  soci-farmacisti.  Conformemente,  al
quarto  comma  della  citata  disposizione,  si  stabiliva   che   il
direttore, qualora si verificassero a suo  carico  le  condizioni  di
incapacita' previste dal comma 2 dell'art. 11 della  legge  2  aprile
1968, n. 475, fosse sostituito temporaneamente da un altro socio.  Si
prevedeva, inoltre, un peculiare regime della successione nelle quote
sociali di societa' di persone titolari di farmacie (commi 9 e 10). 
    Il citato parallelismo si rifletteva, altresi', sulla  disciplina
delle incompatibilita' nella gestione societaria, dettata dall'art. 8
della legge n. 362 del 1991 con riguardo al  peculiare  schema  delle
societa' di persone delineato dall'art. 7 della medesima legge. 
    Con il piu'  volte  ricordato  intervento  riformatore  contenuto
nella legge concorrenza del 2017, si e' inteso superare la  pregressa
simmetria tra status professionale  di  farmacista  da  una  parte  e
titolarita'/gestione della farmacia dall'altro. 
    6.3.2 Con particolare riguardo all'incompatibilita' di  cui  alla
lettera c), non  v'e'  dubbio  che  essa  trovava  la  propria  ratio
nell'esigenza di garantire che i soci (tutti farmacisti) di  farmacie
gestite attraverso le  peculiari  forme  delle  societa'  di  persone
facessero confluire le  loro  energie  lavorative  all'interno  della
societa'. Invero, il genus delle societa' di persone,  prescelto  dal
legislatore del 1991  come  possibile  alternativa  alla  titolarita'
uninominale della farmacia privata, e' caratterizzato, di regola, non
solo dalla responsabilita' illimitata e  solidale  dei  soci  per  le
obbligazioni  sociali,  ma  anche  dall'attribuzione  congiunta   (ex
articoli  2257  e   2258   del   codice   civile)   del   potere   di
amministrazione. Ciascun socio risulta, in  ragione  dell'assenza  di
personalita' giuridica delle societa' de quibus,  compartecipe  della
titolarita' dell'esercizio farmaceutico. 
    A sostegno di tale lettura, si e' soliti  richiamare  l'art.  119
del T.U.LL.SS., di cui al regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  a
tenore del quale «il farmacista, responsabile del regolare  esercizio
della farmacia di cui  e'  titolare  deve  assicurare  l'espletamento
corretto degli obblighi connessi all'esercizio  della  farmacia»;  ed
infatti, da tale disposto si sono ricavate le  incompatibilita'  oggi
previste  dall'art.  8,  comma  1,  della  legge  n.  352  del  1991,
sull'assunto che lo svolgimento di ogni  altra  attivita'  lavorativa
potesse, in qualche modo, interferire sul corretto espletamento degli
obblighi connessi all'esercizio della farmacia. 
    Non puo' trascurarsi, tuttavia, che il regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265 fu parametrato su un modello  di  farmacia  interamente
calibrato sulla persona fisica del farmacista titolare  di  farmacia,
cui incombe  l'obbligo  di  assicurare  l'espletamento  corretto  del
servizio. Cosi' pure, dunque, l'art. 8, comma 1, della legge  n.  352
del 1991 e' stato in origine parametrato  su  un  modello  societario
diverso da quello delle societa' di capitali. 
    Risulta coerente con quella impostazione l'art. 13 della legge n.
475 del 1968, a tenore del quale «il titolare di una farmacia  ed  il
direttore  responsabile  non  possono  ricoprire   posti   di   ruolo
nell'amministrazione dello Stato, compresi  quelli  di  assistente  e
titolare di cattedra universitaria,  e  di  enti  locali  o  comunque
pubblici, ne' esercitare la professione di propagandista di  prodotti
medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico,  qualora
a seguito di pubblico  concorso  accetti  la  farmacia  assegnatagli,
dovra' dimettersi dal  precedente  impiego  e  l'autorizzazione  alla
farmacia sara' rilasciata dopo che sia intervenuto  il  provvedimento
di  accettazione  delle  dimissioni».  Si  tratta,  infatti,  di  una
incompatibilita'  dettata  con  riguardo  alla  persona  fisica   del
farmacista e applicabile, semmai, nel ben  diverso  regime  stabilito
per (talune tipologie) di soci di societa' di persone. 
    Tanto basterebbe per affermare che la ratio sottesa alla causa di
incompatibilita'  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  c),   ne
giustifica l'applicazione alle sole societa' di persone o,  comunque,
ad assetti societari a queste in qualche modo riconducibili. 
    Ed  infatti,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della   legge
concorrenza 2017 e, nella specie, dell'estensione  alle  societa'  di
capitali della titolarita' di farmacie, ai sensi dell'art.  7,  comma
1, della legge n. 352 del 1991, la scelta legislativa  di  ricondurre
entro il perimetro di applicazione della causa di incompatibilita' di
cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge  n.  352  del  1991,
anche la partecipazione a societa' di capitali si traduce, gia' sotto
questo limitato profilo,  in  una  manifesta  irragionevolezza  della
normativa de qua. Invero, se si considera il possibile  ricorso  alla
costituzione di societa' di capitali, dove il  socio  capitalista  di
regola non svolge alcuna prestazione a  favore  della  societa',  ne'
tanto meno e' tenuto ex lege allo svolgimento di attivita' lavorativa
a favore della stessa, si  giunge  a  concludere  che  il  socio  che
conferisce solo capitale, ma non presta alcun servizio  lavorativo  a
favore della societa', puo' svolgere qualsiasi  attivita'  lavorativa
e, certamente, non puo' essere costretto ad una involontaria  (o,  se
si vuole, legislativamente imposta) disoccupazione. 
    In altri termini, l'espletamento corretto degli obblighi connessi
all'esercizio della farmacia non risulta vulnerato sic et simpliciter
nelle ipotesi di proprieta' della farmacia in capo ad  una  societa',
in cui il socio, che non abbia assunto alcun obbligo  di  prestazione
lavorativa  a  favore  della  stessa  societa',  si  limiti  al  solo
conferimento di capitale. 
    Peraltro, il modello dell'art. 119 T.U.LL.SS.  si  riferisce  (in
una  dizione  risalente  all'epoca  pre-repubblicana)  al  farmacista
responsabile della farmacia di cui egli stesso e' titolare. Ai  sensi
dell'art. 7, comma 3,  della  legge  n.  362  del  1991,  cosi'  come
riformulato dalla legge del 2017, e' previsto, invece, il ricorso  ad
un direttore tecnico farmacista non socio, che assume al contempo  la
responsabilita' della farmacia. Ne consegue che  in  siffatta  ultima
ipotesi,  sarebbe  oltremodo  irragionevole  ritenere  che  il  socio
capitalista, che non assuma la direzione tecnica e la responsabilita'
della farmacia, debba  al  contempo  non  intrattenere  nessun  altro
rapporto di lavoro, per dir cosi', esterno. Inoltre, se si pone mente
alla possibile partecipazione -  ammessa  a  seguito  dell'intervento
legislativo del 2017 - in societa' di capitali titolari  di  farmacie
di soci non farmacisti, la predetta causa di incompatibilita' con  lo
svolgimento  di  qualsiasi   attivita'   lavorativa   imporrebbe   di
addivenire alla inammissibile conclusione di  escludere,  dal  novero
dei soci di societa' di capitali titolari di farmacie, ogni  soggetto
regolarmente occupato e gia' percettore di reddito. 
    Come e' noto poi, di una societa' di capitali puo'  essere  socia
anche un'altra societa'. Nulla  esclude,  dunque,  che  la  compagine
sociale di una societa' titolare di farmacia possa essere  costituita
sia  da  persone  fisiche  che  da  persone  giuridiche.  Allora,  la
previsione   di   una   causa   di    incompatibilita'    consistente
nell'esistenza di rapporti di  lavoro  pubblico  o  privato,  che  e'
ovviamente applicabile solo nei confronti di un socio persona fisica,
determina un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai soci
costituiti da persone giuridiche nei  cui  confronti  tale  causa  di
incompatibilita' non e' nemmeno ipotizzabile. 
    6.4  La  parificazione  del  regime  di   incompatibilita'   alla
partecipazione alle societa' titolari  di  farmacie  non  trova,  del
resto, giustificazione nel peculiare regime previsto dall'ordinamento
italiano in materia di vendita al dettaglio di farmaci. 
    E'  noto   l'indirizzo   interpretativo   segnato   dalla   Corte
costituzionale, secondo cui il servizio  gestito  dalle  farmacie  e'
«preordinato al fine di assicurare  una  adeguata  distribuzione  dei
farmaci,  costituendo   parte   della   piu'   vasta   organizzazione
predisposta a tutela della salute» (sentenza n.  430  del  2007).  Ne
segue  che  «sotto  il  profilo   funzionale,   i   farmacisti   sono
concessionari di un pubblico servizio» (sentenza n. 448 del 2006). In
questo senso la Consulta, nella sentenza n. 87 del 2006, ha affermato
che  «la  complessa  regolamentazione  pubblicistica   dell'attivita'
economica di rivendita dei farmaci e' infatti preordinata al fine  di
assicurare  e  controllare  l'accesso  dei  cittadini   ai   prodotti
medicinali ed in tal senso a garantire  la  tutela  del  fondamentale
diritto alla salute, restando solo marginale, sotto  questo  profilo,
sia il carattere  professionale  sia  l'indubbia  natura  commerciale
dell'attivita' del farmacista». 
    Invero,   nella   «complessa    regolamentazione    pubblicistica
dell'attivita' economica di  rivendita  dei  farmaci»  rispetto  alla
quale non e' possibile isolare uno degli elementi senza tenere  conto
della disciplina nella sua globalita', «l'individuazione del punto di
equilibrio tra i diversi interessi e' affidato al legislatore, cui e'
rimessa la relativa valutazione, fermo rimanendo il limite della  non
irragionevolezza  delle  scelte  compiute»   (Corte   costituzionale,
sentenza n. 150 del 2011). 
    Se e'  pur  vero  che  il  servizio  gestito  dalle  farmacie  e'
finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico  alla  massima
tutela del diritto alla salute, l'esclusione dalla partecipazione  in
societa' di capitali di soci che abbiano gia' in essere  un  rapporto
di lavoro, pubblico o privato, non  risponde  affatto  alle  predette
finalita'  di  tutela  della  salute,  certamente   non   compromesse
dall'eventuale titolarita' di quote  sociali  da  parte  di  soggetti
lavoratori nel settore pubblico o privato. 
    Del resto, se si ritenesse precluso ad un dipendente  pubblico  o
privato di essere socio di  una  societa'  di  capitali  titolare  di
farmacie, giustificando tale divieto con asserite esigenze di  tutela
della salute della popolazione, dovrebbe conseguentemente  ammettersi
una palese disparita' di  trattamento  con  i  soci  di  societa'  di
capitali aventi quale oggetto sociale, ad  esempio,  la  gestione  di
strutture sanitarie o la produzione di farmaci, settori per i  quali,
nell'ordinamento  italiano,  la  partecipazione  societaria,  pur  in
presenza di ontologiche connessioni con la tutela della  salute,  non
e' sottoposta ai medesimi vincoli  di  quelli  previsti  in  tema  di
farmacie. 
    Ben  diversa,  invece,  e'  l'ipotesi  di  incompatibilita'  «con
qualsiasi altra attivita'  svolta  nel  settore  della  produzione  e
informazione scientifica del farmaco, nonche' con  l'esercizio  della
professione medica», prevista dall'art. 7, comma 2,  della  legge  n.
362 del 1991 e ribadita dall'art.  8,  comma  1,  lettera  a),  della
medesima legge. Siffatta causa di incompatibilita', infatti, e' stata
stabilita dal legislatore «al fine di evitare eventuali conflitti  di
interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo  svolgimento
del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 275 del 2003). 
    Al di la' di questa ipotesi,  dunque,  non  sembrano  ravvisabili
fondati  motivi  per  ritenere  altre  tipologie   di   lavoro,   non
riconducibili alla produzione e informazione scientifica del  farmaco
o all'esercizio della professione medica, siccome  incompatibili  con
l'assunzione  della  qualita'  di  socio  in  societa'  di   capitali
costituite per acquisire la titolarita' e  la  gestione  di  farmacie
private. 
    Ne consegue, sotto questo profilo, che le  restrizioni  contenute
nella normativa italiana non sarebbero giustificate dall'esigenza  di
salvaguardare la tutela della salute della popolazione, in quanto  lo
strumento individuato (esclusione di chi svolga  qualsiasi  attivita'
lavorativa dalla  compagine  sociale  di  una  societa'  di  capitali
costituita  per  la  gestione  di  farmacie)  sarebbe  manifestamente
inidoneo e sproporzionato al raggiungimento dello scopo. 
    6.5 L'irragionevolezza della citata  statuizione  legislativa  in
materia di incompatibilita'  con  la  partecipazione  a  societa'  di
capitali titolari di farmacie e' altresi'  dimostrata  dal  raffronto
con  il  regime  delle  incompatibilita'  previsto  per  i   pubblici
dipendenti. 
    Non v'e' dubbio che la disciplina sulle farmacie e  quella  sugli
impiegati pubblici operino su piani diversi. Ma dalla seconda possono
ricavarsi alcuni ulteriori elementi  a  sostegno  dell'illegittimita'
costituzionale dell'ipotesi di incompatibilita' prevista dall'art. 8,
comma 1, lettera c), della legge n. 362 del 1991, laddove riferita ai
soci di societa' di capitali titolari di  farmacie,  che  abbiano  in
essere, come nel caso sottoposto a questo giudicante, un rapporto  di
pubblico impiego. 
    Per costante insegnamento della Corte costituzionale, la coerenza
logica di una norma puo' essere riferita anche al sistema, al  quadro
normativo o ai principi generali del sistema. Nella  sentenza  n.  84
del 1997, il giudice delle  leggi  ha  affermato,  infatti,  che  «la
semplice constatazione che le due norme poste  a  raffronto  facciano
parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che  sia
irragionevole il risultato normativo: il canone della  ragionevolezza
deve trovare applicazione non solo all'interno dei  singoli  comparti
normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema». 
    Alla luce di queste osservazioni,  l'estensione  della  causa  di
incompatibilita', di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), al socio di
societa' di capitali titolari  di  farmacie  che,  al  contempo,  sia
dipendente   pubblico   finirebbe   per   creare   un   sistema    di
incompatibilita'  ben  piu'  asfittico  di   quello   particolarmente
stringente previsto proprio a carico dei dipendenti pubblici. 
    Giova ricordare che, pur chiamati a  svolgere  una  funzione  per
definizione  di  pubblico  interesse,  i  dipendenti  della  pubblica
amministrazione possono essere  titolari  di  quote  in  societa'  di
capitali. 
    Come noto, la materia dell'incompatibilita' nel pubblico  impiego
e' disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, che
stabilisce l'applicabilita' della disciplina sull'incompatibilita' di
cui agli  art.  60  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 3/1957 a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati
e non, nonche' ai dipendenti degli  enti  locali.  Tale  disposizione
prevede,  in  particolare,  che  l'impiegato   pubblico   non   possa
«esercitare il  commercio,  l'industria,  ne'  alcuna  professione  o
assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare  cariche  in
societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di  cariche
in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo  Stato  e
sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente». 
    Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,  lo  scopo
della disciplina e' quello di garantire l'imparzialita', l'efficienza
e il buon andamento della pubblica amministrazione, in ottemperanza a
quanto prescritto dall'art. 97 della Costituzione, nonche' quella  di
evitare la creazione di centri  d'interesse  alternativi  all'ufficio
pubblico in capo all'impiegato, che lo  distoglierebbero  dai  propri
doveri istituzionali. 
    Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza ha  precisato  che
l'assunzione  di  incarichi  extra-istituzionali  da  parte   di   un
dipendente pubblico e' consentita solo laddove il  lavoratore  assuma
la qualita' di socio in una societa' di capitali o in una societa' di
persone, ma senza poteri di amministrazione, mentre  l'assunzione  di
cariche  gestionali  e'  considerata  «quale  elemento  oggettivo   e
automatico atto a perpetrare l'incompatibilita', senza che  necessiti
una valutazione sulla intensita' dell'impegno o sui riflessi negativi
riscontrabili sul  rendimento  nel  servizio  e  sull'osservanza  dei
doveri d'ufficio»  (Cassazione  n.  967/2006).  Infatti,  costituisce
esercizio   del   commercio   e   dell'industria    ogni    attivita'
imprenditoriale compresa l'attivita' artigianale;  la  partecipazione
in qualita' di socio  a  societa'  di  persone  (Snc,  Sas,  Ss)  con
l'esclusione dei casi in cui la responsabilita' del socio e' limitata
per legge o per atto costitutivo della societa';  l'assunzione  della
carica di presidente o di  amministratore  delegato  di  societa'  di
capitali (Spa, Srl,  Sapa),  esclusa  la  carica  di  presidente  non
operativo. 
    Con riferimento alla fattispecie sottoposta  alla  cognizione  di
questo decidente, e' utile ricordare la  disciplina,  particolarmente
rigorosa,  dettata  per  il  personale  docente  delle   universita',
soprattutto alla luce dell'art. 6, commi 9, 10 e 12, della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge Gelmini). Tale  legge  ha  ribadito
l'esistenza di  alcune  attivita'  non  consentite  ai  professori  e
ricercatori  sia  a  tempo  pieno  che  a  tempo  definito.   Invero,
l'incompatibilita' e' ricondotta,  in  questi  casi,  all'ufficio  di
pubblico dipendente. Tra gli incarichi extraistituzionali vietati  al
dipendente rientra l'esercizio del commercio e dell'industria (art. 8
della legge n. 311/1958; art. 11 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1980 e art. 6, comma 9, della legge  n.  240/2010),
oltre che l'assunzione di cariche in societa'  costitute  a  fini  di
lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o in enti  per  le
quali la nomina e' riservata allo Stato e  sia  all'uopo  intervenuta
l'autorizzazione del Ministro competente  (art  60  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  3/1957).  Sul  punto,  il  giudice
amministrativo  aveva  specificato  che  e'  consentita  al   docente
universitario la partecipazione come socio  a  societa'  di  capitali
aventi fini di lucro,  ma  non  l'assunzione  di  cariche  gestionali
(Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 271/1985). 
    Dal quadro normativo in materia di incompatibilita' dei  pubblici
impiegati possono trarsi almeno due conseguenze, volte  a  dimostrare
l'irragionevolezza della scelta del legislatore  di  escludere  dalla
partecipazione alle societa' tanto di persone,  quanto  di  capitali,
coloro i quali abbiano in essere qualsiasi altro rapporto  di  lavoro
pubblico o privato. 
    In primo luogo: se e' pacificamente  ammesso  che  un  dipendente
pubblico possa detenere quote in societa' di  capitali,  nelle  quali
non assuma compiti di amministrazione e/o  cariche  gestionali,  cio'
significa a rigore che partecipare ad una societa' di  capitali,  con
meri conferimenti di capitali,  non  determina  interferenze  con  il
preminente interesse, costituzionalmente previsto,  all'imparzialita'
e al buon andamento della pubblica amministrazione. Di contro, ed  in
ragione del differente statuto codicistico,  tale  partecipazione  e'
inderogabilmente vietata con riguardo alle societa'  di  persone.  In
altri termini, dunque, in materia  di  pubblico  impiego  -  dove  la
sussistenza del c.d.  «pubblico  interesse»  non  e'  bisognevole  di
dimostrazione  -  il   regime   delle   incompatibilita'   e'   stato
ragionevolmente differenziato sulla base dei diversi tipi sociali,  a
riprova della  ontologica  distinzione  tra  societa'  di  persone  e
societa' di capitali. 
    Siffatta  differenziazione,  invece,  non   e'   presente   nella
disciplina delle incompatibilita'  alla  partecipazione  di  societa'
titolari  di  farmacie,   oggetto   della   presente   questione   di
legittimita'. 
    In secondo luogo, se  l'acquisizione  di  quote  in  societa'  di
capitali  da  parte  di  dipendenti  pubblici  non  incide  sul  buon
andamento della pubblica amministrazione, ne consegue che, parimenti,
la titolarita' di quote in societa' di capitali titolari di  farmacie
non interferisce con il perseguimento delle  finalita'  pubbliche  di
tutela della salute, connesse alla vendita al dettaglio  di  farmaci.
Ed infatti, non v'e' dubbio che l'ordinamento farmaceutico sia dotato
delle peculiarita' gia' sopra evidenziate. Ma non si puo'  concludere
ritenendo l'interesse pubblico perseguito  dal  servizio  de  quo  di
maggior pregio rispetto alle finalita', costituzionalmente  previste,
connesse alla disciplina sul pubblico impiego. 
    In altri termini, non sussistono fondate ragioni per ritenere che
un socio-capitalista, lavoratore  del  settore  pubblico  o  privato,
privo di poteri  gestori  e  non  vincolato  alla  prestazione  della
propria opera a favore della societa'  titolare  di  farmacia,  possa
intercettare  e  vulnerare  le  finalita'  di  tutela  della  salute,
connesse alla disciplina del settore  farmaceutico.  A  fortiori  non
sono  ravvisabili   vulnera   nella   tutela   della   salute   degli
utenti-consumatori-pazienti nell'ipotesi di  esercizio  di  qualunque
attivita' sia pubblica che privata da parte di soci  di  societa'  di
capitali, in cui si opti per un direttore  tecnico  esterno,  che  ex
lege deve essere un farmacista idoneo.  L'utente/consumatore/paziente
non avrebbe, in questo caso, un rapporto diretto con la societa'  ma,
appunto, col personale farmacista-professionista. 
    6.5 Al contempo, la disciplina in materia di incompatibilita' dei
soci di societa' di capitali titolari di farmacie e' irragionevole e,
dunque, viola l'art. 3 della Costituzione  perche'  introduce  limiti
piu' stringenti per la costituzione di societa' per  la  gestione  di
farmacie private, rispetto a quelli oggi  previsti  per  le  farmacie
comunali, con riferimento alle quali e' ormai  pacificamente  ammesso
che la gestione possa essere affidata, mediante procedure ad evidenza
pubblica, anche  a  societa'  private  di  capitali,  purche'  queste
abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione  di  farmacie  (ex
multis (T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 16  gennaio  2013,  n.  20;
T.A.R. Veneto sez. I, 20 marzo 2014, n. 358; T.A.R. Umbria 4 novembre
2014, n. 526; T.A.R. Umbria Perugia, sentenza 1°  febbraio  2018,  n.
78)  e  non  svolgano  l'attivita'  nel  settore  della   produzione,
intermediazione e  informazione  scientifica  del  farmaco  (vd.,  ad
esempio, Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre  2014,  n.  5587).
Nulla si prevede, con riferimento a tali tipologie  di  farmacie,  in
merito all'eventuale incompatibilita' del socio di  capitale  con  lo
svolgimento di attivita' lavorativa. 
    Ed infatti,  nei  numerosi  bandi  di  gara  di  concessione  del
servizio di gestione di farmacie comunali  non  si  riscontra  alcuna
clausola di incompatibilita' per i soci  di  societa'  (sia  esse  di
persone, che di capitali) se non quella dell'esercizio  di  attivita'
nel  settore  della  produzione,   intermediazione   e   informazione
scientifica del farmaco. Per altro verso, invece, in  tali  bandi  si
precisa che per le persone fisiche sussiste l'incompatibilita' tra la
gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare,  gestore
provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, nonche' con
qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. 
    7.  Le  superiori  considerazioni  inducono  questo  Collegio   a
ritenere, sotto altro profilo, che  l'estensione  anche  ai  soci  di
societa'  di  capitali  titolari   di   farmacie   della   causa   di
incompatibilita' prevista dall'art. 8, comma  1,  lettera  c),  della
legge n. 362 del 1991 determini  la  violazione  di  altri  parametri
costituzionali. 
    7.1 In primo luogo, il combinato disposto tra gli articoli 7 ed 8
della legge n. 392/1991 contrasta con l'art. 11 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Si
e'  gia'  ricordato  che  la  vicenda   in   fatto   prende   origine
dall'ampliamento  del  numero  delle  farmacie  disposto   dal   c.d.
decreto-legge Cresci Italia e dalla seguente attivita' amministrativa
posta in essere nella Regione Siciliana come  nell'intero  territorio
nazionale. Quella disciplina ha  privilegiato  l'esercizio  in  forma
associata dell'attivita' farmaceutica  (v.  art.  11,  comma  5);  la
normativa di attuazione ha  valorizzato  la  partecipazione  al  c.d.
concorsone di soggetti dotati di  qualificazione  specialistica  come
quella universitaria (cfr. art. 8, D.D.G. Assessorato alla salute  24
dicembre 2012, n. 2782, per il rilievo dato  alle  pubblicazioni  dei
candidati in occasione della valutazione dei titoli). 
    A  questo  punto  l'intera  disciplina  risulta   disorganica   e
contraddittoria: per  un  verso  si  vuol  «favorire  l'accesso  alla
titolarita' delle farmacie da  parte  di  un  piu'  ampio  numero  di
aspiranti» e garantire «al contempo una piu' capillare  presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico»; per altro verso  si  valorizza
l'esperienza scientifica tipica del settore  universitario;  eppero',
per altro verso ancora, si finisce  per  contraddire  tali  finalita'
ribadendo anacronistiche incompatibilita'. 
    7.2 La disciplina risultante dagli articoli 7 ed 8 della legge n.
392/1991 sembra contrastare anche con  gli  articoli  4  e  35  della
Costituzione relativi alla tutela del lavoro. Anche per come si dira'
in ordine ai profili di contrasto con gli  articoli  41  e  47  della
Costituzione in tema di liberta' di iniziativa economica e di  tutela
del risparmio, e' indubbio che l'attivita' del socio  nella  farmacia
esercitata in forma di societa' di capitale e' pur sempre espressione
della scelta personale di soggetti che  realizzano  e  sviluppano  la
propria personalita' a  mezzo  di  un'attivita'  lavorativa  qual  e'
appunto  l'investimento  in  una  societa'.  Una   volta   che   tale
investimento non pregiudica in concreto lo  svolgimento  dell'ufficio
pubblico, per come si e' visto in precedenza, non vi e'  ragione  per
negare la facolta' di investire  risorse  finanziarie  al  dipendente
(non importa se pubblico o privato) nella disponibilita' di farlo. Si
e' visto, infatti, che il mero investimento non pregiudica affatto lo
svolgimento esclusivo dell'ufficio pubblico.  Peraltro,  e'  pacifico
che gli articoli 4 e 35 della Costituzione si riferiscano a tutte  le
forme di espressione del lavoro. 
    7.3 Si ravvisa il contrasto con  l'art.  41  della  Costituzione,
interpretato anche alla luce  (dell'art.  3  del  TUE  per  la  netta
definizione di quella europea come «economia sociale di  mercato»  e)
dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(liberta' di impresa) e dell'art. 49 (liberta' di stabilimento) TFUE,
con conseguente illegittimita' costituzionale della normativa de  qua
anche per violazione degli articoli 2,  11  e  117,  comma  1,  della
Costituzione. 
    Giova sottolineare che la legge n. 124 del 2017,  che  ha  esteso
anche ai soci di societa' di capitali, tra le altre, anche  la  causa
di incompatibilita' di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  c),  indica
tra le proprie finalita' quella  di  «rimuovere  ostacoli  regolatori
all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della  concorrenza
e a garantire la tutela dei consumatori, anche  in  applicazione  dei
principi  del  diritto  dell'Unione  europea  in  materia  di  libera
circolazione, concorrenza  e  apertura  dei  mercati,  nonche'  delle
politiche  europee  in  materia  di  concorrenza».  Non  puo'   certo
discorrersi di un  provvedimento  organico  sulla  complessa  materia
delle  farmacie:  il  legislatore  si  e',  piuttosto,  limitato   ad
intervenire  con  minime  operazioni   di   integrazione   normativa,
soprattutto sulle preesistenti disposizioni della legge  n.  362  del
1991, senza tuttavia operare il necessario coordinamento  interno  in
una disciplina di settore che si  appalesa  tuttora  frastagliata  ed
intimamente contraddittoria. 
    Con  riferimento  all'oggetto   della   presente   questione   di
legittimita', puo' sostenersi  -  mutuando  l'espressione  utilizzata
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del  1997  -  che  la
legge concorrenza del 2017 «manca il suo obiettivo e tradisce la  sua
ratio». Segnatamente, i mezzi predisposti dal  legislatore  non  sono
razionalmente connessi ai fini che  la  riforma  del  2017  intendeva
raggiungere. Non ne  deriva,  in  particolare,  alcun  vantaggio  per
l'implementazione del mercato concorrenziale, ne' per la tutela della
salute della popolazione. 
    Ed infatti, la disciplina  delle  incompatibilita'  dei  soci  di
societa' di farmacie determina  un'irragionevole  compressione  della
liberta' di iniziativa economica, da non intendere soltanto nella sua
dimensione mercantilistica, ma quale diritto fondamentale  attraverso
cui  l'uomo  puo'  conseguire  il  pieno   sviluppo   della   propria
personalita'   (art.   2   della   Costituzione).    Nella    specie,
l'incompatibilita' della partecipazione a societa'  di  capitali  con
qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato  si  traduce  in  una
limitazione  irragionevole  (o,  meglio,  irrazionale)  del   diritto
dell'imprenditore a scegliere lo schema organizzativo piu' idoneo  ai
fini dell'acquisizione della titolarita' e della gestione di farmacie
private.  Per  le  gia'  rilevate  ragioni,  infatti,  risulta  assai
difficile immaginare ipotesi di societa'  di  capitali,  i  cui  soci
debbano essere tutti ed indistintamente non  lavoratori  del  settore
pubblico  o  privato.  In  altri  termini,  per  un  verso  la  legge
concorrenza 2017 mira a favorire l'ingresso nel mercato  farmaceutico
delle societa' di capitali; per altro verso, invece, ne scoraggia  la
formazione, imponendo vincoli financo sulla  concreta  determinazione
della compagine sociale, con inevitabili distorsioni sul piano  della
concorrenza tra imprese. 
    Il livellamento operato  dal  legislatore,  quindi,  finisce  per
contrarre notevolmente il mercato  degli  investitori,  riducendo  la
possibilita' di raccolta  e  investimento  di  capitali.  Il  che  si
traduce, da un lato, in una concreta dissuasione  dalla  costituzione
di societa' di capitali, rendendo di fatto superflua e inattuabile la
previsione   normativa;   per   altro   verso,   in   una   possibile
concentrazione della titolarita' delle farmacie in  capo  alle  poche
societa' di capitali in grado di soddisfare i rigorosi (ed  ingiusti)
requisiti di legge in tema di partecipazione societaria. 
    Secondo   il   costante   orientamento    della    giurisprudenza
costituzionale, il principio  di  liberta'  di  iniziativa  economica
privata deve essere bilanciato da contrapposti interessi di  utilita'
sociale, purche' l'individuazione degli stessi non appaia  arbitraria
e gli interventi del legislatore  non  prevedano  misure  palesemente
incongrue. In ogni caso, l'intervento legislativo non deve comportare
sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attivita' economica di cui
si tratta, sacrificandone le opzioni di  fondo  o  restringendone  in
rigidi  confini  lo  spazio   e   l'oggetto   delle   stesse   scelte
organizzative (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 548 del 1990). 
    Ben ci si avvede, invece, che l'estensione della incompatibilita'
in esame anche ai soci di societa' di capitali renderebbe  del  tutto
sproporzionato e irragionevole l'intervento del  legislatore.  E  non
sarebbe d'ausilio il richiamo a preminenti esigenze di  tutela  della
salute sottese all'organizzazione del servizio farmaceutico; esigenze
che, nella specie, non sono affatto sacrificate  dall'apertura  delle
societa'  di  capitali  alla  partecipazione  di  soci  che  svolgano
qualsiasi altra attivita' lavorativa. Le restrizioni contenute  nella
normativa italiana, infatti, non appaiono giustificate  -  come  gia'
diffusamente rilevato  sopra  -  dall'esigenza  di  salvaguardare  la
tutela  della  salute  della  popolazione,  in  quanto  lo  strumento
individuato (esclusioni di chi svolga qualsiasi attivita'  lavorativa
dalla compagine sociale di una societa' di capitali costituita per la
gestione di farmacie) e' manifestamente inidoneo e sproporzionato  al
raggiungimento dello scopo. Inoltre,  non  v'e'  nessuna  sostenibile
ragione per ritenere che la partecipazione  a  societa'  di  capitali
aventi ad oggetto la gestione di farmacie di  soggetti  impegnati  in
altra attivita' lavorativa possa  ledere  le  finalita'  proprie  del
servizio farmaceutico, soprattutto laddove la direzione  tecnica,  la
gestione e la relativa responsabilita' sia affidata ad un  farmacista
(anche) non socio, in possesso dei requisiti  di  idoneita'  previsti
dalla legge. 
    Come ha evidenziato la  Corte  costituzionale  «tutti  i  diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano  in  rapporto  di
integrazione reciproca e non e' possibile pertanto individuare uno di
essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». Ed  infatti,  «la
Costituzione italiana, come  le  altre  Costituzioni  democratiche  e
pluraliste  contemporanee,  richiede  un   continuo   e   vicendevole
bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza  pretese  di
assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei
valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi
non  possono  essere  sacrificati  ad  altri   interessi,   ancorche'
costituzionalmente tutelati, non gia' che gli stessi siano posti alla
sommita' di un ordine gerarchico assoluto. Il  punto  di  equilibrio,
proprio perche' dinamico e non prefissato in  anticipo,  deve  essere
valutato - dal  legislatore  nella  statuizione  delle  norme  e  dal
giudice delle leggi  in  sede  di  controllo  -  secondo  criteri  di
proporzionalita' e di  ragionevolezza,  tali  da  non  consentire  un
sacrificio  del  loro  nucleo  essenziale»   (Corte   costituzionale,
sentenza n. 85 del 2013). 
    Tali coordinate non sono state, nel caso  di  specie,  rispettate
dal legislatore. 
    7.4. Secondo il Collegio, alla luce di quanto appena rilevato, si
ritiene inoltre  l'applicazione  di  una  siffatta  disciplina  delle
incompatibilita' contrasti  con  gli  articoli  16  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (liberta' di impresa)  e  49
(liberta' di stabilimento) TFUE,  con  conseguente  violazione  degli
articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione. 
    La  Corte  di   giustizia   dell'Unione   europea,   chiamata   a
pronunciarsi sull'interpretazione della liberta' di stabilimento  con
riguardo  alle  discipline  nazionali  in  materia  di  farmacie,  ha
precisato che una normativa nazionale che subordini a precisi criteri
il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione  di  nuove  farmacie
e', in  linea  di  principio,  idonea  a  realizzare  l'obiettivo  di
garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro
e di qualita' (v., in tal senso,  Corte  di  giustizia,  sentenza  1°
giugno 2010, C-570/07 e C571/07, Blanco Perez  e  Chao  Gomez;  cfr.,
inoltre, ordinanze del 17 dicembre 2010, Polisseni,  C-217/09,  punto
25, e del 29 settembre 2011, Grisoli, C-315/08, punto 31): la  salute
e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i  beni
e gli interessi protetti dal Trattato  e  spetta  agli  Stati  membri
stabilire il livello al quale  essi  intendono  garantire  la  tutela
della salute pubblica e il modo in  cui  tale  livello  debba  essere
raggiunto. 
    Tuttavia, e' stato parimenti stabilito dal giudice europeo che un
regime  di  autorizzazione   amministrativa   preventiva   non   puo'
legittimare un comportamento discrezionale da parte  delle  autorita'
nazionali, tale da privare del loro effetto utile le disposizioni  di
diritto dell'Unione, in particolare quelle relative ad  una  liberta'
fondamentale come la liberta' di stabilimento. Inoltre, affinche'  un
regime di autorizzazione amministrativa preventiva  sia  giustificato
anche quando deroghi ad una tale  liberta'  fondamentale,  esso  deve
essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente
conoscibili,  che  garantiscano  la  sua  idoneita'  a  circoscrivere
sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorita'
nazionali (sentenza del 10 marzo 2009, Hartlauer, C-169/07). 
    Calibrando il descritto esito giurisprudenziale alla  fattispecie
in  esame,  puo'   ragionevolmente   dubitarsi,   per   quanto   gia'
diffusamente evidenziato, che l'incompatibilita' alla  partecipazione
in societa' di capitali titolari di farmacie con  qualsiasi  rapporto
di lavoro pubblico o privato risponda ad obiettivi  di  tutela  della
salute e della vita delle persone. 
    Va messo in rilievo che il divieto per chiunque svolga  attivita'
lavorativa nel settore pubblico o privato di essere socio di capitale
in  societa'  di  farmacie  si  traduce,  altresi',  in  una  duplice
discriminazione:  a)   lo   svolgimento   di   attivita'   lavorativa
risulterebbe ostativo  all'investimento  meramente  capitalistico  in
societa'  di  farmacie,  laddove  tale   investimento,   invece,   e'
consentito a soggetti  ipoteticamente  privi  di  un  lavoro;  b)  si
configura un'irragionevole discriminazione nei confronti di  societa'
di capitali che, costituite secondo le  regole  del  diritto  di  uno
degli  Stati  membri,  volessero  gestire  una  farmacia  ma  la  cui
compagine   sociale   annoveri   soci   capitalisti,   che   svolgano
qualsivoglia altra attivita' lavorativa. 
    8. Il  divieto  per  chiunque  svolga  attivita'  lavorativa  nel
settore pubblico o privato di essere socio di capitale in societa' di
farmacie  si  pone,  altresi',  in  contrasto  con  l'art.  47  della
Costituzione a norma del quale «La Repubblica incoraggia e tutela  il
risparmio in tutte le sue forme;  disciplina,  coordina  e  controlla
l'esercizio del credito.  [La  Repubblica]  favorisce  l'accesso  del
risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione,  alla  proprieta'
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento  azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese». 
    Se si aderisce all'interpretazione secondo cui il risparmio e' un
principio/valore   del   nostro   ordinamento   e   la   tutela   del
risparmiatore/investitore rappresenta  l'attuazione  da  parte  dello
Stato - ordinamento della finalita' individuata  dall'art.  47  della
Costituzione, ne  discende  che  il  legislatore  deve  salvaguardare
qualsiasi forma di investimento a prescindere dalla  forma  giuridica
che questo assume. 
    Non v'e' dubbio che dal punto di vista  soggettivo,  il  richiamo
dell'art. 47 della Costituzione all'origine  popolare  del  risparmio
implica che la Costituzione voglia tutelare in primo luogo la  figura
dell'investitore  medio,  piuttosto   che   quella   dell'investitore
professionale. Ne deriva che vietare al soggetto che svolge qualsiasi
attivita' lavorativa di acquisire  quote  o  azioni  in  societa'  di
capitali di farmacie si traduce, per un  verso,  nella  irragionevole
limitazione della libera scelta di  investire  porzioni  del  proprio
reddito nel capitale di  societa'  potenzialmente  remunerative;  per
altro verso, nella discriminazione dell'investitore lavoratore (e non
importa se sia dipendente pubblico o privato) rispetto a chi pur  non
svolgendo alcuna attivita' lavorativa  si  trova  ad  avere,  invece,
capitali personali da investire. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Collegio arbitrale, 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n.  1/1948  e  23
della legge n. 87/1953, 
        1. dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, comma 1, della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
8, comma 1, lettera c), della legge 8 novembre 1991,  n.  362,  nella
parte in cui prevede che la partecipazione alle societa' di capitali,
di cui all'art. 7, comma 1, della medesima legge,  sia  incompatibile
con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato; 
        2.  dispone  la   sospensione   del   presente   procedimento
arbitrale; 
        3. dispone, previa notificazione al Presidente del  Consiglio
dei ministri  e  alle  parti  del  procedimento  e  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del  Parlamento,  la  trasmissione  della
presente ordinanza alla Corte costituzionale, in una  con  tutti  gli
atti del procedimento e  la  prova  delle  predette  notificazioni  e
comunicazioni. 
    Cosi' deciso in Catania, in  conferenza  personale  del  Collegio
arbitrale il giorno 6 dicembre 2018. 
      Prof. avv. Agatino Cariola, Presidente; 
      avv. Giovanna Fondacaro, componente;  
      avv. Enrico La Pergola, componente; 
      avv. Marco Cuttone, segretario.